Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 4587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4587 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 17/12/2024- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1530 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Ciro De Masi, presso Parte_1 il quale è elettivamente domiciliata in Airola (BN), al Corso G. Montella n.97
APPELLANTE
E
– in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Pescolla e dall'avv. Massimiliano De Benedictis, con i quali elettivamente domicilia presso il domicilio digitale del primo difensore risultante da reginde Email_1
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.6.2024, la ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.1264/2023, pubblicata il 7/12/23, con cui il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda di impugnativa del licenziamento collettivo intimatole dalla società resistente con comunicazione del 29 luglio 2022.
L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui era stata disattesa la propria domanda volta al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato relativamente al periodo dal novembre 1995 al 5/9/1999, antecedente a quello del formale inquadramento alle
Ricostituito il contraddittorio la società appellata ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di entrambe le parti, la causa è stata decisa, all'esito dell'udienza, secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
L'odierna appellante, che, nel ricorso di prime cure, aveva impugnato il licenziamento collettivo intimatole dalla società sotto diversi profili, tutti disattesi dal Tribunale, ha espressamente limitato il proprio gravame alla sola domanda di accertamento (avanzata in primo grado) della natura subordinata del rapporto di lavoro già a decorrere dal 2.11.1995 e fino alla formalizzazione dello stesso del 6.9.1999, nonché, quale conseguenza di tale accertamento, alla violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, ex art. 5, commi 1 e 3, legge n.223/1991, con conseguente diritto alla reintegra ed al risarcimento retributivo ex art. 18, comma 4, legge n. 300/1970.
Sostiene, infatti, che, una volta accertata la maggiore anzianità di servizio, il punteggio che le sarebbe spettato nella graduatoria dei licenziabili doveva essere pari a 60,22 e non a quello minore attribuitole di 56,36, con la conseguenza che non sarebbe rientrata nel numero dei lavoratori licenziati con la sua stessa qualifica.
L'appellante ha, in particolare, censurato l'affermazione del Tribunale secondo la quale l'azione di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro era prescritta e la motivazione con cui era stata ritenuta infondata la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro per il periodo 2.11.1995/5.9.1999, stante l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, che, invece, confermavano che, fin dall'inizio, ella aveva lavorato come dipendente del CMR, circostanza questa neppure contestata specificamente dalla parte resistente.
Orbene, prescindendo dalla motivazione relativa alla prescrizione, effettivamente erronea atteso che le azioni di mero accertamento non si prescrivono, prescrivendosi esclusivamente i diritti conseguenti, il collegio reputa corretta la valutazione delle risultanze emerse dall'istruttoria testimoniale svolta, che, per la loro genericità, scarsa attendibilità ed univocità, non danno alcuna contezza e certezza per potere qualificare di natura subordinata il rapporto di lavoro svoltosi tra le parti da novembre 1995 fino all'assunzione, rapporto qualificato come libero professionale dalla società, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'impugnante, ha contestato, in maniera specifica, nella memoria difensiva di prime cure il diverso assunto della (cfr quanto si legge a pag. 13 e seg. della Pt_1 memoria difensiva di primo grado).
A questo punto va ricordato che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, mentre altri elementi quali le modalità della prestazione, la forma del compenso e l'osservanza di un determinato orario assumono valore sussidiario.
L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo (v. fra le altre Cass. 21/11/2001, n. 14664; Cass. 12/09/2003, n. 13448; Cass. 06/06/ 2002, n. 8254; Cass. 04/04/2001, n. 5036; Cass. 03/04/ 2000, n. 4036; Cass. 16/01/ 1996, n.326, nonché Cass. 04/05 2011, n.9808).
Gli stessi principi sono stati affermati dalla Suprema Corte in ambito sanitario, che è quello che rileva nel caso in esame (cfr Cass. 2439/2019, Cass., 14319/2015 e 2009, n.5645,); secondo Cass. 10189/2017, in materia sanitaria, anche l'obbligo di attenersi alle direttive generali dei superiori gerarchici (indimostrato nel caso di specie) non integra gli indici della subordinazione ma è espressione del necessario coordinamento con il committente.
Ovviamente compete al lavoratore ricorrente l'onere esclusivo di provare la soggezione al potere direttivo datoriale inerente la intrinseca esecuzione della prestazione lavorativa, in osservanza del criterio generale di distribuzione dell'onere della prova cristallizzato nell'art. 2697 c.c., senza beneficiare di una presunzione di subordinazione dipendente dalla tipologia dell'attività lavorativa in sé espletata (cfr. Cass. 11.02.2004, n. 2622).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, non può assolutamente ritenersi che l'attuale appellante abbia assolto l'onere della prova su di essa gravante e relativo alla circostanza di avere svolto attività lavorativa subordinata nel periodo in esame. Ed invero, diversamente dal suo assunto, dalle dichiarazioni dei testi e quali riportate nell'atto di Testimone_1 Tes_2 appello, nulla di preciso e determinante è emerso in ordine alle concrete modalità di espletamento del rapporto di lavoro che deponga in maniera univoca per la subordinazione, dal momento che quanto sinteticamente dichiarato dagli stessi è ben compatibile con una collaborazione autonoma, coordinata e continuativa, tipica dei rapporti professionali parasubordinati.
I predetti testi non hanno fatto altro che confermare che la Pt_1 aveva iniziato a lavorare verso la fine del 1995 come fisioterapista, mentre nulla di preciso hanno riferito circa il suo assoggettamento all'altrui potere direttivo e gerarchico, estrinsecatosi in direttive e ordine precisi, nell'obbligo di giustificare eventuali assenze, circa l'obbligo di presenza quotidiana, di osservanza di uno specifico orario di lavoro (la teste si è limitata a Tes_2 riferire che anche i collaboratori lavoravano per sei ore al giorno, circostanza che non corrisponde affatto all'orario di lavoro superiore indicato dalla nel suo ricorso). Pt_1
Nessun teste ha, infatti, dichiarato che la odierna appellante era tenuta a rispettare gli orari di presenza stabiliti dalla direzione aziendale;
che doveva giustificare le assenze per malattia ovvero che era sottoposta al potere disciplinare di CMR;
che i turni di lavoro stabiliti dal coordinatore o dalla direzione sanitaria avessero carattere vincolante per la che doveva Pt_1 eventualmente chiedere il permesso per non rispettare l'orario, essendo piuttosto emerso che la stessa si limitava a comunicare al coordinatore le proprie assenze;
non è risultato che eseguisse ordini specifici concernenti i trattamenti e quindi non avesse alcun margine di autonomia;
è inoltre risultato che i collaboratori libero professionali venivano pagati in base al numero dei trattamenti effettuati e non dunque in misura fissa, come avviene, di norma, per i lavoratori subordinati (cfr la deposizione del teste . Tes_1
Il fatto poi che vi fosse un coordinamento da parte dei coordinatori (quali era il a partire però da un'epoca successiva a quello Tes_1 oggetto di causa) o da parte della direzione sanitaria (dott.
), che, secondo quanto riferito dal teste si Per_1 Tes_2 occupava delle terapie e turnistiche, è perfettamente compatibile con un rapporto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa.
Va, invero, rilevato che, nella determinazione dei turni si estrinseca il necessario coordinamento con l'attività aziendale piuttosto che l'autonomia decisionale ed organizzativa del datore di lavoro e il potere direttivo e disciplinare caratteristico della subordinazione.
Trattasi, pertanto, di circostanza che, di per sé, non assume alcun rilievo decisivo nel senso di implicare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, la ricostruzione del rapporto inter partes come di natura dipendente.
Infatti, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, la presenza di un collegamento funzionale del rapporto di lavoro autonomo con l'organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro non fa venir meno il requisito dell'autonomia che caratterizza detto rapporto e ne determina la disciplina sostanziale, posto che l'inserimento del collaboratore nella struttura aziendale può essere previsto quale elemento di atipicità che le parti sono legittimate ad introdurre nello strutturare un contratto di lavoro autonomo (cfr Cass. 9.03.2009, n. 5645).
Come è evidente, le dichiarazioni testimoniali sono del tutto inidonee a dimostrare che la natura del rapporto di lavoro nel periodo 1995/1999 fosse diversa da quella voluta dalle parti e, dunque, da un rapporto libero professionale, comprovato dal fatto che l'appellante emetteva regolari fatture per le prestazioni che essa eseguiva (per l'anno 1997, come da documentazione in atti, risulta che la stessa ha fatturato l'importo di euro 1.415,96, per l'anno 1998 l'importo di euro 3.609,41 e per l'anno 1999 quello di euro 3.820,15).
Risulta, dunque, indimostrato che per il periodo in questione la odierna impugnante abbia lavorato secondo gli indici del rapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza che il CMR ha correttamente determinato la sua anzianità di servizio a decorrere dal 6.9.1999.
La conseguente decisione del Tribunale di rigetto della domanda, fondata su tale assetto istruttorio, risulta, pertanto, corretta.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va rigettato e la sentenza, nella parte oggetto di impugnazione, confermata.
Le spese del grado, atteso l'oggetto del gravame e le ragioni della presente decisione, possono essere integralmente compensate.
Va precisato, infine, che ricorrono, stante la declaratoria di improcedibilità dell'appello, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo. Napoli 17/12/24
Il Consigliere rel. est. Il Presidente