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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/11/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Rgac n. 710/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. DA DA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Rgac n. 710/2021
TRA
( , Parte_1 C.F._1 [...]
Parte_2 C.F._2 Parte_3
qual C.F._3 responsabilità genitoriale sui figli Persona_1
( ) e C.F._4 Parte_4 C.F._5
Parte_5 C.F._6 [...]
Parte_6 C.F._7 Parte_7
( , ( , C.F._8 Parte_8 C.F._9
) Parte_9 C.F._10 Parte_10
el pres C.F._11 ppellani, sito in Civitavecchia via Bernini n. 10, rappresentati e difesi dall'avv. Settimio Catalisano in virtù di procura in atti;
ATTORI
CONTRO
( , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._12
v. n Acquapendente al Vicolo Albicocco n. 10 che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
(CF e P.IVA , Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Calvi sito in Ladispoli viale Italia n. 51, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Ganini in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
, i Parte_2 Parte_3
l li e Persona_1
nonché Parte_4 Parte_5 [...]
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
[...] Parte_10 CP_1
deducendo: -c
[...] Controparte_2 Persona_2
ra alla guida de
[...] bicicletta sulla strada provinciale 140 proveniente da Montalto di Castro con direzione Pescia Romana;
-che giunto all'altezza del civico n. 7 veniva violentemente tamponato da tergo dalla vettura Fiat Punto, tg CL562EM, di proprietà e condotta da , il quale aveva la medesima Controparte_1 direzione di marcia;
-c del tamponamento era da ascriversi alla colpa del conducente del veicolo come dimostrato dalla perizia svolta nel procedimento penale dal ctu del PM presso il Tribunale di Civitavecchia Ing. ; -che era poi Persona_3 Persona_2 deceduto presso l' e per l ausa del sinistro;
-che la causa della morte era il sinistro stradale era stato accertato sempre nel procedimento penale dal medico legale nominato dalla Procura della Repubblica;
-che in conseguenza della morte del prossimo congiunto gli attori avevano subito i seguenti danni di cui chiedevano il risarcimento:
-con riguardo coniuge di , euro Parte_1 Persona_2
7.509,38 per d nte jure pr anno biologico terminale spettante jure hereditatis, euro 20.000,00 per danno morale terminale spettante jure hereditatis ed euro 294.201,00 per danno da perdita parentale spettante jure proprio;
-con riguardo a , figlio di , euro Parte_2 Persona_2
917,98 per dan ale spett euro 20.000,00 per danno morale terminale spettante jure hereditatis ed euro 215.747,40 per danno da perdita parentale spettante jure proprio;
-con riguardo a nuora di e moglie di Parte_3 Persona_2
000,00 parentale Parte_2 ;
-con riguardo a , figlia di e Persona_1 Parte_2 Pt_3
euro 117.680,40 per danno da perdita parentale spettante jure
[...]
-con riguardo a , figlio di e Parte_4 Parte_2 Pt_3
euro no da pe ta
[...] proprio;
-con riguardo a , figlia di e Parte_5 Parte_2 Pt_3
euro o da pe a
[...]
-con riguardo a , figlio di e Parte_6 Parte_2 Pt_3
euro no da pe ta
[...]
-con riguardo a , figlia di , euro Parte_7 Persona_2
917,98 per danno biologico terminale spettante jure hereditatis, euro 20.000,00 per danno morale terminale spettante jure hereditatis ed euro 215.747,40 per danno da perdita parentale spettante jure proprio; -con riguardo a figlia di , euro Parte_8 Parte_7
117.680,40 per danno da perdita parentale spettante jure proprio;
-con riguardo a figlio di , euro Parte_9 Parte_7
107.873,70 per da ale spettan
-con riguardo a , figlia della Signora , euro Parte_10 Parte_7
107.873,70 per danno da perdita parentale spettante jure proprio, nonché ulteriori euro 343,47 per “rimborso delle spese di viaggio”. Chiedevano poi gli attori la condanna per lite temeraria e dell'importo di euro 9.046,54 “per spese di assistenza legale della fase stragiudiziale (civile e penale come specificato) e di negoziazione”.
2.Si costituiva in giudizio deducendo che non era Controparte_1 responsabile del sinistro anda era infondata e da respingere. Contestava l'insussistenza della prova del danno richiesto, nonché il quantum poiché eccessivo e sproporzionato.
3.Si costituiva in giudizio deducendo che Controparte_2
l'assicurato non era resp la domanda era da respingere. Contestava l'insussistenza della prova del danno richiesto, nonché il quantum poiché eccessivo e sproporzionato.
4.Svolta l'istruttoria a mezzo di ctu cinematica, medico legale e prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5.Occorre ricordare, in ordine alla questione relativa all'utilizzabilita degli elementi probatori acquisiti nel procedimento penale, che l'orientamento della Suprema Corte e nel senso che il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che di avvalersi di prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti, puo anche utilizzare le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, che, se ritualmente acquisite al processo civile, possono essere liberamente valutate come elementi idonei alla dimostrazione di un fatto determinato ovvero a giustificazione di altra specifica valutazione. Cio anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. civ. Sez. III, 10/06/2004, n. 11013; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 02/03/2017, n. 5317; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 08/01/2008, n. 132; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 22/01/2021) 21-09-2021, n. 25503; Corte d'Appello Roma Sez. V, Sent., 05/11/2019). Quindi, il giudice civile puo utilizzare ed autonomamente valutare come prove atipiche e fonte del proprio convincimento, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, comprese le prove raccolte in un procedimento penale. Cio detto, la dinamica riportata nella relazione del ctu svolta nel giudizio civile a firma dell'Ing. ha riportato che “Sulla base di tutti gli Per_4 elementi a disposizione, e modalità dell'evento e i parametri tecnici dello stesso, è possibile esprimere un giudizio circa la conformità dei comportamenti dei singoli protagonisti del sinistro alle norme del C.d.s. e a quelle di generale prudenza. Il ciclista percorreva la carreggiata Per_2 in corrispondenza del margine stradale così come prescritto dall'art. 143, comma 2, del C.d.s. per i veicoli sprovvisti di motore che devono essere tenuti il più vicino possibile al limite destro della carreggiata. Il punto d'urto è localizzabile in corrispondenza della prima traccia di incisione evidenziata dai Carabinieri nella documentazione fotografica: La strada, sulla destra, era caratterizzata da pavimentazione con presenza di anomalie e ammaloramenti. Pertanto, il ciclista si ritiene non potesse agevolmente osservare la destra rigorosa. Si esclude che nella fase ante urto il ciclista abbia eseguito deviazioni repentine di traiettoria tenuto conto degli elementi tecnici e in particolare della conformazione del contatto fra cofano della Punto e ciclista che presenta andamento lineare. La mancanza di tracce di frenatura, la posizione statica del ciclista (riconducibile alla posizione della traccia ematica), del velocipede e della Punto sono indice di una reazione tardiva da parte del conducente
[...]
Si evidenzia infatti che l'autovettura si arrestava oltre la posizio CP_1 statica del velocipede e del ciclista. Tale circostanza, dal punto di vista tecnico, è indice del fatto che l'azione frenante (non in emergenza) da parte del conducente veniva posta in atto solo dopo la collisione. Qualora CP_1
l'azione fre iniziata sensibilmente prima della collisione, come risulta da dati sperimentali riguardanti la cinematica relativa agli investimenti di persona (per la circostanza assimilabile), l'autovettura si sarebbe fermata prima della posizione statica del velocipede e del ciclista. In conclusione, si può affermare che le cause del sinistro siano riconducibili ad una tardiva percezione della sagoma del ciclista da parte del conducente della Punto. La tardiva percezione è da imputare ad un livello di attenzione alla guida non adeguato. Si escludono fenomeni di abbagliamento tenuto conto della posizione del sole che si trovava alle spalle del . Per quanto esposto si contesta al CP_1 [...] una condotta negligente, imprudente e imperita in rapporto causale CP_1 stro. Con una guida diligente avrebbe potuto evitare la collisione. Per quanto riguarda le norme del C.d.s., il non rispettava quanto CP_1 prescritto al comma 1 dell'art. 149 (dis rezza tra i veicoli) che recita: “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”. Si contesta in definitiva al , oltre ad una tardiva percezione della sagoma del CP_1 ciclista il m o della distanza di sicurezza. In esito all'indagine svolta non sono emersi elementi di censura per quanto riguardo il comportamento del . Procedeva all'interno della propria Per_2 semicarreggiata sia pu endo la destra rigorosa verosimilmente a causa delle condizioni degradate della pavimentazione del margine stradale. Si esclude che il ciclista abbia compiuto manovre di repentina deviazione ovvero scarti verso il centro strada nella fase immediatamente precedente a quella di collisione”. Dunque, il ctu ha riferito che l'impatto si e verificato per via del tamponamento operato dalla Fiat Punto sul velocipede, entrambi all'interno della corsia di marcia, con i veicoli allineati l'uno di fronte all'altro. L'impatto e avvenuto tra la ruota posteriore della bici e il fanalino anteriore destro dell'auto. Il ctu, ancora, ha individuato il punto d'urto nella parte centrale destra della corsia di marcia, ma ha ritenuto che una posizione di marcia della vittima ancora piu prossima al margine destro della corsia era impedita dalle condizioni del manto. La ctu a firma dell'Ing. , resa nel procedimento penale, ha reso Persona_3 conclusioni di analogo tenore, ma ha individuato il punto d'urto -e quindi la posizione del ciclista- in zona piu prossima al centro della corsia di marcia, ritenendo sussistente la violazione ad opera della vittima della regola cautelare dell'art. 143 del cds. Ciò premesso, dal rapporto di servizio, dagli atti del procedimento penale, dalla ctu cinematica svolta nel presente giudizio, dai rilievi, dal corredo fotografico, dai danni riportati ai mezzi, dal punto di impatto, deve concludersi che ha trovato riscontro che l'autovettura condotta da CP_1
e andata ad impattare tamponando il velocipede condotto da
[...]
, cio per evidente distrazione e scarso controllo della Persona_2
e del convenuto. Infatti, e pacifico che non vi erano elementi di impedimento visivo tra l'auto e la bici e, inoltre, il sole, in quel momento, si trovava alle spalle del loro senso di marcia. Nell'ipotesi di tamponamento (“con l'espressione "tamponamento", ormai entrata nell'uso corrente, si designa pacificamente ogni urto che un veicolo riceve, in qualsivoglia punto della parte posteriore da altro veicolo che lo segue, rimanendo insensibile a tal definizione il fatto che l'urto sia posizionato a destra, al centro o a sinistra del paraurti posteriore” (Corte d'Appello Roma Sez. IV, 18/10/2006), sussiste, per giurisprudenza costante ed incontroversa (Cass. civ. n. 6193/2014, 8051/2016, 21513/2020), una presunzione di responsabilita esclusiva del soggetto tamponante per la violazione della c.d. distanza di sicurezza da tenere obbligatoriamente nella circolazione stradale, pari alla distanza necessaria da tenere rispetto al veicolo che precede per l'arresto in sicurezza di quello condotto. Come noto, infatti, “ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (Cass. n. 18708 del 01/07/2021). Dunque, l'onere del superamento della presunzione de facto, e quindi della prova liberatoria idonea a dimostrare che il tamponamento e stato determinato da cause in tutto o in parte non imputabili, spetta al soggetto tamponante. Non sono emersi elementi atti a desumere che la traiettoria del velocipede negli istanti antecedenti al sinistro fosse altalenante, incerta e oscillante. Anzi, entrambe le ctu lo hanno escluso ed hanno riportato la posizione dei due mezzi in totale allineamento, circostanza che non si sarebbe verificata laddove la bici avesse tenuto una traiettoria oscillante ed obbliqua. In ordine al punto d'urto del tamponamento del velocipede, si ritiene che sia da condividere la ricostruzione operata dal ctu nominato nel giudizio civile, in quanto oltre ad essere resa nel pieno contraddittorio, risulta munita e sorretta da una ampia e puntuale motivazione, che considera ogni profilo ed elemento probatorio per giungere ad una conclusione piu convincente, in ogni caso che si confronta con ogni elemento fattuale e probatorio acquisito al giudizio. Il ctu Ing. in particolare, ha collocato il punto di impatto in Per_4 corrisponde prime tracce di incisione rilevate sulla pavimentazione visibili dalla foto n.1 che i Carabinieri hanno descritto come “Incisione sull'asfalto con cuspide verso Est e sfrangiamento semicurvo verso Ovest”. Invece, le due incisioni visibili successivamente al centro della corsia non possono rappresentare il punto di primo contatto con il velocipede poiche non risulterebbero compatibili con la posizione della traccia ematica che si trova a destra in allineamento trasversale. Al contrario, il punto di primo contatto e da riportare in posizione precedente a quella della traccia ematica e in corrispondenza delle prime tracce di incisione visibili dalla foto n.
1. Tale posizione risulta compatibile con le tracce ematiche e con la posizione della cassetta di colore verde trasportata dal ciclista. L'estensione dei segni sulla pavimentazione e compatibile con un trascinamento del velocipede nella fase post urto. Dalla visione delle foto risulta che in esito al primo contatto il ciclista veniva cariato sul cofano della Punto, parte destra, e poi scaricato lateralmente a destra lungo il margine stradale mentre il velocipede verosimilmente agganciato e trascinato, veniva successivamente proiettato anch'esso sulla destra. Le tracce riguardano anche la parte centrale della carreggiata ove sono visibili incisioni e frammenti in plastica che consentono di ricostruire la traiettoria del velocipede dal punto d'urto fino alla posizione statica. L'andamento delle tracce e compatibile con una manovra post urto di deviazione a sinistra del conducente della Punto. Il ctu ha ricostruito per la Fiat Punto una velocita d'urto di 55-60km/h. A tale velocita la Punto (parte anteriore destra all'altezza della sporgenza del paraurti) ha urtato il parafango posteriore del velocipede infrangendo il gruppo ottico e deformando il cerchio ruota. I frammenti, del gruppo ottico, in seguito all'urto, hanno assunto una velocita istantanea pari a quella d'urto della Punto e venivano proiettati nella medesima direzione del predetto veicolo. Per quanto riguarda la schematizzazione della traiettoria del “centro di massa” dei frammenti nella fase post urto, e possibile distinguere una “fase aerea” con traiettoria parabolica e una successiva fase al suolo nella quale i frammenti, una volta a contatto con la pavimentazione, traslavano fino ad esaurimento dell'iniziale energia cinetica. Complessivamente la distanza di proiezione dei frammenti del gruppo ottico, riferita al centro di massa (stotale), nell'ipotesi di velocita d'urto di 16m/s (55-60km/h) risulta pari a 15,1 metri. Il valore calcolato risulta compatibile con la posizione d'urto fissata dal ctu Ing. e con l'area di ritrovamento dei frammenti. Per_4
Da ra esposto risulta che l'osservazione del CTP, secondo la quale la posizione dei frammenti deve considerarsi a breve distanza dal punto d'urto e che, pertanto, il punto d'urto indicato dal ctu Ing. non e Per_4 compatibile con la posizione dei frammenti stessi, non mente condivisibile. Tuttavia, deve ritenersi che sia da imputare alla vittima un minoritario concorso di colpa, laddove non ha tenuto adeguatamente il margine destro della strada. Pur aderendo alla posizione indicata dal ctu Ing. -che per ragioni Per_4 sopra esposte si ritiene piu approfondita e motivata sotto ogni profilo, perche aderente a tutta la documentazione versata in atti- il giudice dissente dalla conclusione secondo cui la condotta di maggiore prossimita al bordo della strada fosse impedita. Infatti, dalle foto allegate in atti risulta che il punto d'urto indicato dal consulente risulta a distanza di oltre un metro dal margine della corsia di marcia. Inoltre, le condizioni del manto non sono tali da impedire un'andatura sulla corsia in posizione ancora piu prossima del bordo destro della carreggiata. Soprattutto, tale condotta era ancor piu necessaria laddove il ciclista non poteva non avvertire e percepire il sopraggiungere del veicolo a motore dietro di lui. Tale concorso di colpa si deve apprezzare nella misura del 20% avendo costituito un elemento di maggiore intralcio per i veicoli a motore provenienti da tergo nella stessa corsia di marcia, mentre il residuo 80% va ascritto alla colpa di evidente distrazione ed imperizia del conducente del veicolo Fiat Panda. Cio detto, tanto la ctu medico legale del procedimento penale, quanto quella svolta nel processo civile, hanno acclarato il nesso causale tra il sopraggiunto decesso di con le lesioni cagionate dal sinistro stradale. Persona_2
In particol , con motivazione precisa, logica e Persona_5 da recepire e condividere in questa sede, ha risposto al quesito del giudice nel seguente modo: “In armonia con quanto ritenuto dalla Dott.ssa Per_6 nella sua relazione tecnica presente in atti, anche alla luce de approfondimenti documentali effettuati dal sottoscritto nel corso della presente consulenza e tenuto conto che non si ravvisano elementi di criticità nell'assistenza prestata dai sanitari dell'Ospedale Belcolle di Viterbo, si ritiene di poter individuare la causa della morte del soggetto in una insufficienza funzionale multi-organica intervenuta quale epifenomeno di un grave traumatismo poli-distrettuale a prevalente coinvolgimento del cranio e del torace, oltre che degli arti. Decesso che risulta causalmente riconducibile all'evento traumatico occorso al Sig. il giorno 10.09.2019 mentre si Per_2 trovava alla guida di una bicicletta. C rché il processo infiammatorio a prevalente espressione broncopolmonare che si è sviluppato durante la degenza ospedaliera, è insorto –come detto- in un paziente affetto da condizioni cliniche fin da subito assai gravi per il coinvolgimento traumatico di più organi ed apparati, tali da imporre il ricorso a presidi assistenziali e divices anche invasivi, necessari a sostenere le funzioni vitali del paziente, con correlato notevole aumento del rischio infettivologico. Si ricorda, infatti, che in tutti i traumatizzati gravi l'insorgenza di broncopolmoniti ipostatiche costituisce una complicanza frequente e temibile e numerosi sono i fattori che concorrono a facilitare lo sviluppo di processi infettivi polmonari. Difatti in questi pazienti, specie se anziani e costretti a lunghe degenze, sono quasi costantemente presenti nei polmoni fenomeni di congestione e di edema, atelettasie focali da ostruzione dei piccoli bronchi, ristagno delle secrezioni bronchiali per la difficoltà di efficace espettorazione, trombosi autoctone venose da rallentamento circolatorio locale, microembolie asintomatiche che partono dalle vene degli arti inferiori dalla sede traumatizzata, le quali condizioni favoriscono l'attecchimento e lo sviluppo di batteri e riducono le difese locali di fronte alle infezioni. Queste broncopolmoniti, dette anche “terminali” perché rappresentano l'ultimo anello di una lunga serie di fenomeni morbosi che collega il fatto traumatico all'evento mortale”.
6.Ricorrono i presupposti per il risarcimento iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale. Risulta documentato che 1) era il coniuge di Parte_1 Persona_2
, 2) i
[...] Parte_2 Persona_2
Parte_3 Persona_2 [...]
, 4) era la nipote di , ossia Parte_2 Persona_1 Persona_2
era il Parte_2 Parte_3 Parte_4 nipote di , Persona_2 Parte_2 Pt_3
era la nipote
[...] Parte_5 Persona_2
i era il Parte_2 Parte_3 Parte_6 nipote di , ossia il figlio di e Persona_2 Parte_2 Pt_3
era la figlia
[...] Parte_7 Persona_2
di di Parte_8 Persona_2
, 10) te di Parte_7 Parte_9 Persona_2
, ossia il figlio di , 11) era la
[...] Parte_7 Parte_10
Persona_2 Parte_7
Sotto il arentale vale r ento della Suprema Corte secondo cui “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e IP, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 08/04/2020, n. 7743). Dunque, la convivenza non assurge ad imprescindibile presupposto per la risarcibilita del danno in favore del congiunto superstite, bensì quale elemento probatorio della ampiezza e profondita del rapporto, risarcibile, pero , ove effettivo anche in assenza di una condizione di convivenza tra il defunto ed il parente superstite. Inoltre, qualora la liquidazione del danno viene richiesta da soggetti appartenenti alla famiglia nucleare (genitori, figli, fratelli o sorelle, coniuge), puo presumersi la sussistenza di un intenso vincolo affettivo e di un progetto di vita comune, tale da cagionare quella sofferenza e quell'alterazione dell'esistenza che normalmente si accompagnano alla perdita di una persona tanto cara;
quando invece il risarcimento e richiesto da soggetti diversi da quelli appartenenti alla famiglia nucleare, deve essere provata l'esistenza di un saldo vincolo affettivo, che consenta di presumere il pregiudizio non patrimoniale patito in conseguenza della scomparsa del congiunto, a prescindere, lo si e detto, dal requisito della convivenza con quest'ultimo (Cass. 21230/2016; Cass. 29332/2017). Ancora la Suprema Corte ha affermato che “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. civ. Sez. III Sent., 15/07/2022, n. 22397; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 15/02/2018, n. 3767). Perche , invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da un soggetto esterno al nucleo familiare ristretto (come ad esempio i IP, zii, affini), sebbene non sia piu ritenuto indispensabile l'elemento della convivenza, si dovra provare l'effettivita e la consistenza del vincolo affettivo (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 11/05/2022) 05-07-2022, n. 21256; Cass. Civ. n. 8218/2021).
7.Con riguardo al coniuge e ai figli e Parte_1 Parte_2
, in quanto facenti parte della famiglia cd nucleare, deve Parte_7 pettava a questi provare ulteriormente di avere sofferto per la morte del prossimo congiunto, desumibile in via presuntiva in relazione allo stretto rapporto parentale, ma sarebbe stato onere delle controparti provare che, nonostante il rapporto di parentela, la morte del loro prossimo congiunto aveva lasciato indifferenti i parenti superstiti: onere che, invero, non risulta assolto. Anzi, deve osservarsi che e pacifico che era sposata con Parte_1 la vittima da moltissimi anni e lo era anche al momento del decesso, dall'unione coniugale erano nati due figli e con la vittima era convivente, come risulta dal certificato storico di famiglia di al Persona_2 momento del decesso. Per i figli e , oltre a non risultare Parte_2 Parte_7 elementi a ato che l'effettivita ed intensita del rapporto con il padre risulta comprovato dalla prova testimoniale che, in relazione ai IP della vittima, ha attestato la costanza e concreta frequentazione tra questi ed il nonno, attraverso visite e pranzi a casa di questi, sicche deve desumersi la medesima -ed anzi a maggior ragione- effettivita del rapporto tra i figli ed il padre . Persona_2
Inoltre, abitava da anni (lo si e Parte_2 residen identita ) nello stesso edificio del padre, ossia in Montalto di Castro via dei Glicini n. 6 int. 3 (il padre, invece, era residente con la moglie all'interno 2) ed anche era Parte_1 Parte_7 residente o paese di Montalto di ltro indirizzo di quello del padre. La sopra richiamata prova testimoniale, formatasi attraverso plurime deposizioni di soggetti vicini alla famiglia di , ha Persona_2 acclarato anche per i IP, per i quali non pote one, l'effettivita ed intensita del rapporto con il nonno, ivi compresa
[...]
la quale seppure trasferitasi da qualche anno a Tenerife aveva Pt_10
o a coltivare il rapporto con il nonno, attraverso chiamate periodiche. Prova ne e stata, in particolare, che il nonno Persona_2 ha affrontato un lungo viaggio verso Tenerife per assistere al matrimonio della nipote, della quale -e stato riferito dalla prova testimoniale- continuava a parlare ad amici e parenti. Inoltre, i IP (figli di ) Parte_2 abitavano da anni (lo si evince dai certificati di residen i identita ) nello stesso edificio del nonno, ossia in Montalto di Castro via dei Glicini n. 6 int. 3 (il nonno, invece, era residente con la moglie Parte_1 all'interno 2) ed anche i IP (figli di
[...] Parte_7 nte nel medesimo piccolo paese di Montalt in altro indirizzo di quello del nonno. Medesima conclusione di effettivita ed intensita del rapporto tra la vittima e la nuora si puo trarre dalla prova testimoniale, che ha riportato risalente e costante frequentazione e vicinanza affettiva. Inoltre, abitava Parte_3 da anni (lo si evince dai certificati di residenza e da entita ) nello stesso edificio del suocero, ossia in Montalto di Castro via dei Glicini n. 6 int. 3 (il suocero, invece, era residente con la moglie Parte_1 all'interno 2).
8.Per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, prima dell'aggiornamento delle Tabelle di Milano del 2022, la Suprema Corte aveva affermato il principio secondo cui “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (cfr Cass. civ. Sez. III, 10/11/2021, n. 33005; Cass. civ. Sez. III Ord., 29/09/2021, n. 26300; Cass. civ. Sez. III Sent., 21/04/2021, n. 10579). Tuttavia, in seguito all'aggiornamento delle tabelle del Tribunale di Milano del 2022 -che ha introdotto un compiuto sistema a punti per la valutazione del danno non patrimoniale connesso alla perdita del rapporto parentale (A) eta della vittima, B) eta del congiunto, C) convivenza, D) sopravvivenza di altri congiunti, E) intensita e qualita della relazione affettiva)- e tenuto conto che le tabelle del Tribunale di Milano risultano maggiormente applicate sul territorio nazionale, oltre che anche dalla Corte di Appello di Roma (cfr Sentenza n. 1098/2023 pubbl. il 13/02/2023 e Sentenza n. 5881/2023 pubbl. il 19/09/2023 della Corte di appello Roma), deve darsi applicazione al sistema di valutazione delle Tabelle di Milano in luogo di quelle del Tribunale di Roma. Sotto tale profilo, del resto, la stessa Suprema Corte ha confermato che “le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta" (Cass. Civ., Sez. III, ord. 37009/2022; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 28/02/2023) 09-06-2023, n. 16468; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 28/02/2023) 08-06-2023, n. 16272). Alla luce dell'intensita del vincolo familiare, del rapporto di convivenza o meno con la vittima, della consistenza del nucleo familiare superstite, che necessariamente attenua il senso di vuoto e la sofferenza che la precoce scomparsa della persona cara genera, dell'eta della vittima e dei singoli superstiti, risulta congruo, facendo riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, muovere dai seguenti importi: per moglie convivente, di anni 74 all'epoca del decesso Parte_1
16+12+15), euro 246.393,00; per , Parte_2 figlio non convivente (ma residente nel medesimo edificio), di anni 53 all'epoca del decesso (punti 61, ossia 8+18+8+12+15), euro 238.571,00; per
, figlia non convivente, di 51 anni all'epoca del decesso Parte_7
+18+0+12+15), euro 207.283,00; per Parte_3 nuora non convivente (ma residente nel medesimo edificio), di 44 anni all'epoca del decesso (punti 46, ossia 4+14+8+0+10), euro 78.108,00, tuttavia da ridurre della meta in ragione del suo diverso legame di affinita con la vittima tale per cui il grado di sofferenza non puo essere parificato a quello previsto dalle Tabelle per i fratelli e per i IP, per un importo quindi pari ad euro 39.054,00; per , nipote non convivente (ma residente Persona_1 nel medesimo edifi ll'epoca del decesso (punti 42, ossia 4+20+8+0+10), euro 71.316,00; per , nipote non Parte_4 convivente (ma residente nel medesimo edificio), di 11 anni all'epoca del decesso (punti 42, ossia 4+20+8+0+10), euro 71.316,00; per Parte_5
, nipote non convivente (ma residente nel medesimo edif
[...] oca del decesso (punti 42, ossia 4+20+8+0+10), euro 71.316,00; per , nipote non convivente (ma residente nel medesimo Parte_6 edif l'epoca del decesso (punti 42, ossia 4+20+8+0+10), euro 71.316,00; per , nipote non convivente, di 20 anni Parte_8 all'epoca del decess +20+0+0+10), euro 57.732,00; per nipote non convivente, di 30 anni all'epoca del decesso Parte_9
(punti 32, ossia 4+18+0+0+10), euro 53.336,00; per , nipote Parte_10 non convivente, di 28 anni all'epoca del dece , ossia 4+18+0+0+5), euro 45.846,00. Ad eccezione della moglie, del figlio e della figlia, nessun punto e stato riconosciuto in ragione del numero di parenti superstiti (previsto al punto D dalle Tabelle di Milano), in ragione dell'elevato numero per ciascun attore di sorelle e fratelli in vita (superiore a tre) oppure per la nuora di numerosi altri figli o figlie superiori a 3. Per si e ritenuto di assegnare un punteggio di 5 per il Parte_10 para ragione della sua residenza all'estero da alcuni anni.
9.Per effetto della responsabilita di nella causazione Controparte_1 dell'incidente, ma anche del concorso di colpa di pari al Persona_2
20%, occorre, in conclusione, riconoscere per omma Parte_1 di euro 197.114,40 (ossia euro 246.393,00 gione del concorso di colpa della vittima); per la somma di euro Parte_2
190.856,80 (ossia euro 238.571,00 detratto il 20% in ragione del concorso di colpa della vittima); per la somma di euro 165.826,40 Parte_7
(ossia euro 207.283,00 de ione del concorso di colpa della vittima); per la somma di euro 31.243,20 (ossia euro Parte_3
39.054,00 detratto il 20% in ragione del concorso di colpa della vittima); per la somma di euro 57.052,80 (ossia euro 71.316,00 detratto Persona_1 del concorso di colpa della vittima); per , Parte_4 la somma di euro 57.052,80 (ossia euro 71.316,00 detrat del concorso di colpa della vittima); per la somma di Parte_5 euro 57.052,80 (ossia euro 71.316,00 detr del concorso di colpa della vittima); per la somma di euro 57.052,80 Parte_6
(ossia euro 71.316,00 detra e del concorso di colpa della vittima); per la somma di euro 46.185,60 (ossia euro Parte_8
57.732,00 detratto il 20% in ragione del concorso di colpa della vittima); per la somma di euro 42,668,80 (ossia euro 53.336,00 Parte_9 agione del concorso di colpa della vittima); per
[...] la somma di euro 36.676,80 (ossia euro 45.846,00 detratto i Pt_10 in ragione del concorso di colpa della vittima).
10.per quanto riguarda la domanda di risarcimento proposta iure hereditatis per il danno morale catastrofale. E stato ritenuto, in astratto, configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico "terminale", cioe di danno biologico da invalidita temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo e di danno morale "terminale o catastrofale o catastrofico", ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi. Quindi, con riguardo al danno biologico terminale, concretamente richiesto e che e sempre presente a prescindere dallo stato di coscienza del leso, e configurabile, e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilita dell'invalidita temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente (Cass. civ. Sez. lavoro, 28/02/2022, n. 6503; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 22/01/2021, n. 1406; Cass. civ. Sez. III Ord., 05/07/2019, n. 18056; per la giurisprudenza di merito recente cfr Tribunale Cosenza Sez. II Sent., 12/08/2021). Sempre secondo una recente pronuncia della Suprema Corte "in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo" (Cass. Civ. n. 7923/2024). Il riconoscimento del danno catastrofale va riconosciuto per la sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, a prescindere dall'apprezzabilita dell'intervallo di tempo trascorso tra le lesioni e il decesso. Pertanto, il fatto che la morte sia avvenuta rapidamente dall'incidente non esclude il riconoscimento del danno catastrofale. Nel caso di specie, la morte non e sopraggiunta rapidamente ma anzi dopo 15 giorni, in data 24.09.2019, e la ctu medico legale ha appurato che in questa cornice temporale si sono verificati intervalli in cui la vittima e stata cosciente e ha preso contezza ed ha appreso la gravita dell'incidente, delle sue condizioni e delle lesioni riportate, nonche quindi del presumibile e verosimile sopraggiungere ineluttabile della morte. In particolare, tali intervalli di qualche ora vengono rinvenuti il giorno del 10.09, del 12.09, del 14.09, del 15.09 e del 16.09, che considerati complessivamente sono pari alla durata di due giorni. Facendo applicazione delle tabelle milanesi 2024 per i primi due giorni si trae un importo approssimato ad euro 23.263,02 per il danno non patrimoniale terminale (comprensivo anche del danno biologico cd terminale). Mentre per la sola componente di danno biologico terminale per gli ulteriori 13 giorni (ossia dal 10.09.2019 al 24.09.2019 detratti 2 giorni gia sopra liquidati unitariamente), non possono applicarsi criteri orientativi specifici indicati per il danno non patrimoniale terminale nelle tabelle milanesi, in quanto elaborati valorizzando anche la componente della sofferenza connessa alla percezione della morte imminente, c.d. danno catastrofale o catastrofico (come precisato nella nota esplicativa dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile), quindi si reputa di quantificare il danno subito, a titolo di danno biologico terminale, ossia di inabilita temporanea assoluta, sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano per l'inabilita temporanea assoluta, in euro 173,00 al giorno, ossia pari al valore base, aumentato nella misura massima, pari al 50%, in considerazione del fatto che le menomazioni hanno avuto esito non nella guarigione ma nella morte della vittima, per un importo complessivo di euro 2.249,00 all'attualita (ossia euro 173,50 x 13 giorni). L'importo complessivo per il danno non patrimoniale terminale e di euro 25.512,02 (ossia euro 23.263,02 + euro 2.249,00) ed e poi da ridurre del 20% in ragione del concorso di colpa della vittima, per un residuo 20.409,61 da liquidare in ragione delle rispettive quote a Parte_1 [...]
e , ossia euro 6. Parte_2 Parte_7
E', inoltre, da riconoscere a il danno iure proprio Parte_1 patrimoniale per le spese fu documentate e pari ad euro 6.849,60 da ridurre del 20% in ragione del concorso di colpa della vittima, con un residuo di euro 5.479,68. Non sono risarcibili le spese di viaggio sostenute da non Parte_10 essendovi nesso causale. 11.Per devalutando l'importo di euro 203.917,60 (ossia Parte_1 euro 197.114,40 per danno parentale + euro 6.803,20 per danno non patrimoniale terminale, importi gia rivalutati ad oggi) alla data del decesso del marito avvenuto in data 24.09.2019 si ottiene l'importo di euro 171.792,42. Gli interessi legali su tale ultimo importo rivalutato anno per anno sino alla data del 25.05.2023, ossia quando l'assicurazione ha corrisposto la somma di euro 228.820,00, sono pari ad euro 6.824,98. Alla data del pagamento da parte dell'assicurazione la somma dovuta a per danno non patrimoniale (iure proprio e iure Parte_1 hereditatis) era, quindi, pari ad euro 210.742,58, integralmente soddisfatto dal pagamento dell'assegno di euro 228.820,00 versato dall'assicurazione in corso di causa ossia il 25.05.2023, residuando in eccedenza la somma di euro 18.077,42. Rivalutando e calcolando gli interessi legali sulla somma di euro 5.479,68 sostenuta da per spese funerarie, dalla data del Parte_1 sostenimento ata del 25.05.2023, si trae l'importo 6.564,39. Anche tale importo risulta soddisfatto dal pagamento dell'assicurazione. Detraendo dal residuo importo in eccedenza di euro 18.077,42 la somma di euro 6.564,39, rimane la somma in eccesso di euro di euro 11.513,03. Quindi, nessun ulteriore pagamento va effettuato ad opera dei convenuti in favore di per il danno non patrimoniale (iure proprio e Parte_1 iure hereditatis) e per il danno patrimoniale per spese funerarie. Per devalutando l'importo di euro 197.660,00 (ossia Parte_2 eur nno parentale + euro 6.803,20 per danno non patrimoniale terminale, importi gia rivalutati ad oggi) alla data del decesso del padre avvenuto in data 24.09.2019 si ottiene l'importo di euro 166.520,64. Gli interessi legali su tale ultimo importo rivalutato anno per anno sino alla data del 25.05.2023, ossia quando l'assicurazione ha corrisposto la somma di euro 178.345,00, sono pari ad euro 6.589,14. Inoltre, la sorte di euro 197.660,00 devalutata al 25.05.2023 si riduce ad euro 192.651,07. Alla data del pagamento da parte dell'assicurazione (ossia il 25.05.2023), la somma dovuta a per danno non patrimoniale (iure Parte_2 proprio e iure her pari ad euro 199.240,21 (ossia euro 192.651,07 + euro 6.589,14), al quale detraendo l'importo di euro 178.345,00 versato dall'assicurazione in corso di causa ossia il 25.05.2023, rimane un residuo credito in capo a pari alla somma di euro Parte_2
20.895,21. A tale ultima somma (ossia euro 20.895,21 residuata al 25.05.2023 per danno non patrimoniale iure proprio e iure hereditatsi) va aggiunta la rivalutazione ed interessi legali dalla data del 25.05.2023 alla presente sentenza, per il totale di euro 22.925,69. Per devalutando l'importo di euro 172.629,60 (ossia euro Parte_7
165 parentale + euro 6.803,20 per danno non patrimoniale terminale, importi gia rivalutati ad oggi) alla data del decesso del padre avvenuto in data 24.09.2019 si ottiene l'importo di euro 145.678,99. Gli interessi legali su tale ultimo importo rivalutato anno per anno sino alla data del 25.05.2023, ossia quando l'assicurazione ha corrisposto la somma di euro 178.345,00, sono pari ad euro 5.787,53. Inoltre, la sorte di euro 172.629,60 devalutata al 25.05.2023 si riduce ad euro 168.254,97. Alla data del pagamento da parte dell'assicurazione (ossia il 25.05.2023), la somma dovuta a per danno non patrimoniale (iure Parte_7 proprio e iure her , pari ad euro 174.042,50 (ossia euro 168.254,97 + euro 5.787,53), al quale detraendo l'importo di euro 178.345,00 versato dall'assicurazione in corso di causa ossia il 25.05.2023, rimane in eccesso la somma di euro 4.302,50. Quindi, nessun ulteriore pagamento va effettuato ad opera dei convenuti in favore di per il danno non patrimoniale (iure proprio e Parte_7 iure here
12.Non sono riconoscibili le spese per assistenza stragiudiziale, in quanto l'attività del difensore prima del giudizio si è sostanziata -dalla documentazione versata in atti- nell'invio di richieste risarcitorie e nella negoziazione assistita, attività strettamente strumentali e funzionali all'introduzione del giudizio.
13.In conclusione, accertata la responsabilità per il sinistro del conducente e proprietario del veicolo Fiat Punto Antonio nella misura dell'80% CP_1 ed il concorso di colpa della vittima nella misura del Persona_2
20%, vanno condannati al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale:
-in favore di da liquidarsi nella somma di euro 31.243,20; Parte_3
-in favore di da liquidarsi nella somma di euro 57.052,80; Persona_1
-in favore di da liquidarsi nella somma di euro 57.052,80; Parte_4
-in favore da liquidarsi nella somma di euro Parte_5
57.052,80;
-in favore di da liquidarsi nella somma di euro 57.052,80; Parte_6
-in favore di da liquidarsi nella somma di euro 46.185,60; Parte_8
-in favore di da liquidarsi nella somma di euro 42,668,80; Parte_9
-in favore di quidarsi nella somma di euro 36.676,80. Parte_10
Su questo i oltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Invece, tenuto conto delle somme corrisposte a titolo di acconto dall'assicurazione nel corso del giudizio, nessun ulteriore pagamento va effettuato ad opera dei convenuti in favore di per il Parte_1 danno non patrimoniale (iure proprio e iure danno patrimoniale per spese funerarie. Per le stesse ragioni di cui sopra, nessun ulteriore pagamento va effettuato ad opera dei convenuti in favore di per il danno non Parte_7 patrimoniale (iure proprio e iure her Invece, in favore di i convenuti vanno condannati per il Parte_2 danno non patrimoniale (iure proprio e iure hereditatis) al pagamento della somma 22.925,69 (comprensiva di rivalutazione ed interessi calcolati ad oggi). Su tale somma sono poi dovuti gli interessi legali dalla sentenza sino al soddisfo.
14.La domanda svolta dal convenuto di manleva nei Controparte_1 confronti di sibile in quanto Controparte_2 non formulata nella propria comparsa di costituzione.
15.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del DM vigente, del valore della causa, dell'attività processuale svolta e della complessità del giudizio.
16.Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, con obbligo di restituire agli attori quanto da questi corrisposto ai ctu a tale titolo.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea, DICHIARA in relazione al sinistro oggetto di causa la responsabilità di Controparte_1 conducente e proprietario del veicolo Fiat Punt nonché il concorso della vittima nella misura del Persona_2
20% e CONDANNA Controparte_1 Controparte_2
al risarciment o
[...] ntale:
-in favore di da liquidarsi nella somma di euro 31.243,20; Parte_3
-in favore di da liquidarsi nella somma di euro 57.052,80; Persona_1
-in favore di da liquidarsi nella somma di euro 57.052,80; Parte_4
-in favore da liquidarsi nella somma di euro Parte_5
57.052,80;
-in favore di da liquidarsi nella somma di euro 57.052,80; Parte_6
-in favore di da liquidarsi nella somma di euro 46.185,60; Parte_8
-in favore di da liquidarsi nella somma di euro 42,668,80; Parte_9
-in favore di quidarsi nella somma di euro 36.676,80. Parte_10
Per tutti interessi e rivalutazione come da motivazione.
-C , CP_1 Parte_11 CP_2 Controparte_2 tenuto conto pari ad euro 178.345,00, al risarcimento del danno non patrimoniale (iure proprio e iure hereditatis) in favore di da liquidarsi nella Parte_2 somma residua di euro 22.925,69 (co zione ed interessi calcolati ad oggi). Su tale somma sono poi dovuti gli interessi legali dalla sentenza sino al soddisfo;
-DICHIARA, per le ragioni di cui in motivazione, che nessuno ulteriore risarcimento va effettuato ad opera dei convenuti:
-in favore di per il danno non patrimoniale (iure proprio Parte_1
e iure here patrimoniale per spese funerarie, tenuto conto dell'importo gia versato dall'assicurazione in corso di giudizio pari ad euro 228.820,00;
-in favore di per il danno non patrimoniale (iure proprio e Parte_7 iure heredit dell'importo gia versato dall'assicurazione in corso di giudizio pari ad euro 178.345,00;
-RIGETTA per il resto le domande degli attori;
-DICHIARA inammissibile la domanda di manleva proposta da CP_1
[...]
-C al Controparte_3 pagamento i a complessiva di euro 42.545,00 di cui euro 545,00 per spese vive ed euro 42.000,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Settimio Catalisano dichiaratosi difensore antistatario;
-PONE definitivamente le spese di ctu a carico dei convenuti, con obbligo di restituire agli attori quanto da questi corrisposto ai ctu a tale titolo.
Si comunichi.
Civitavecchia 3.11.2025
Il giudice
DA DA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. DA DA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Rgac n. 710/2021
TRA
( , Parte_1 C.F._1 [...]
Parte_2 C.F._2 Parte_3
qual C.F._3 responsabilità genitoriale sui figli Persona_1
( ) e C.F._4 Parte_4 C.F._5
Parte_5 C.F._6 [...]
Parte_6 C.F._7 Parte_7
( , ( , C.F._8 Parte_8 C.F._9
) Parte_9 C.F._10 Parte_10
el pres C.F._11 ppellani, sito in Civitavecchia via Bernini n. 10, rappresentati e difesi dall'avv. Settimio Catalisano in virtù di procura in atti;
ATTORI
CONTRO
( , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._12
v. n Acquapendente al Vicolo Albicocco n. 10 che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
(CF e P.IVA , Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Calvi sito in Ladispoli viale Italia n. 51, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Ganini in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
, i Parte_2 Parte_3
l li e Persona_1
nonché Parte_4 Parte_5 [...]
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
[...] Parte_10 CP_1
deducendo: -c
[...] Controparte_2 Persona_2
ra alla guida de
[...] bicicletta sulla strada provinciale 140 proveniente da Montalto di Castro con direzione Pescia Romana;
-che giunto all'altezza del civico n. 7 veniva violentemente tamponato da tergo dalla vettura Fiat Punto, tg CL562EM, di proprietà e condotta da , il quale aveva la medesima Controparte_1 direzione di marcia;
-c del tamponamento era da ascriversi alla colpa del conducente del veicolo come dimostrato dalla perizia svolta nel procedimento penale dal ctu del PM presso il Tribunale di Civitavecchia Ing. ; -che era poi Persona_3 Persona_2 deceduto presso l' e per l ausa del sinistro;
-che la causa della morte era il sinistro stradale era stato accertato sempre nel procedimento penale dal medico legale nominato dalla Procura della Repubblica;
-che in conseguenza della morte del prossimo congiunto gli attori avevano subito i seguenti danni di cui chiedevano il risarcimento:
-con riguardo coniuge di , euro Parte_1 Persona_2
7.509,38 per d nte jure pr anno biologico terminale spettante jure hereditatis, euro 20.000,00 per danno morale terminale spettante jure hereditatis ed euro 294.201,00 per danno da perdita parentale spettante jure proprio;
-con riguardo a , figlio di , euro Parte_2 Persona_2
917,98 per dan ale spett euro 20.000,00 per danno morale terminale spettante jure hereditatis ed euro 215.747,40 per danno da perdita parentale spettante jure proprio;
-con riguardo a nuora di e moglie di Parte_3 Persona_2
000,00 parentale Parte_2 ;
-con riguardo a , figlia di e Persona_1 Parte_2 Pt_3
euro 117.680,40 per danno da perdita parentale spettante jure
[...]
-con riguardo a , figlio di e Parte_4 Parte_2 Pt_3
euro no da pe ta
[...] proprio;
-con riguardo a , figlia di e Parte_5 Parte_2 Pt_3
euro o da pe a
[...]
-con riguardo a , figlio di e Parte_6 Parte_2 Pt_3
euro no da pe ta
[...]
-con riguardo a , figlia di , euro Parte_7 Persona_2
917,98 per danno biologico terminale spettante jure hereditatis, euro 20.000,00 per danno morale terminale spettante jure hereditatis ed euro 215.747,40 per danno da perdita parentale spettante jure proprio; -con riguardo a figlia di , euro Parte_8 Parte_7
117.680,40 per danno da perdita parentale spettante jure proprio;
-con riguardo a figlio di , euro Parte_9 Parte_7
107.873,70 per da ale spettan
-con riguardo a , figlia della Signora , euro Parte_10 Parte_7
107.873,70 per danno da perdita parentale spettante jure proprio, nonché ulteriori euro 343,47 per “rimborso delle spese di viaggio”. Chiedevano poi gli attori la condanna per lite temeraria e dell'importo di euro 9.046,54 “per spese di assistenza legale della fase stragiudiziale (civile e penale come specificato) e di negoziazione”.
2.Si costituiva in giudizio deducendo che non era Controparte_1 responsabile del sinistro anda era infondata e da respingere. Contestava l'insussistenza della prova del danno richiesto, nonché il quantum poiché eccessivo e sproporzionato.
3.Si costituiva in giudizio deducendo che Controparte_2
l'assicurato non era resp la domanda era da respingere. Contestava l'insussistenza della prova del danno richiesto, nonché il quantum poiché eccessivo e sproporzionato.
4.Svolta l'istruttoria a mezzo di ctu cinematica, medico legale e prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5.Occorre ricordare, in ordine alla questione relativa all'utilizzabilita degli elementi probatori acquisiti nel procedimento penale, che l'orientamento della Suprema Corte e nel senso che il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che di avvalersi di prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti, puo anche utilizzare le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, che, se ritualmente acquisite al processo civile, possono essere liberamente valutate come elementi idonei alla dimostrazione di un fatto determinato ovvero a giustificazione di altra specifica valutazione. Cio anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. civ. Sez. III, 10/06/2004, n. 11013; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 02/03/2017, n. 5317; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 08/01/2008, n. 132; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 22/01/2021) 21-09-2021, n. 25503; Corte d'Appello Roma Sez. V, Sent., 05/11/2019). Quindi, il giudice civile puo utilizzare ed autonomamente valutare come prove atipiche e fonte del proprio convincimento, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, comprese le prove raccolte in un procedimento penale. Cio detto, la dinamica riportata nella relazione del ctu svolta nel giudizio civile a firma dell'Ing. ha riportato che “Sulla base di tutti gli Per_4 elementi a disposizione, e modalità dell'evento e i parametri tecnici dello stesso, è possibile esprimere un giudizio circa la conformità dei comportamenti dei singoli protagonisti del sinistro alle norme del C.d.s. e a quelle di generale prudenza. Il ciclista percorreva la carreggiata Per_2 in corrispondenza del margine stradale così come prescritto dall'art. 143, comma 2, del C.d.s. per i veicoli sprovvisti di motore che devono essere tenuti il più vicino possibile al limite destro della carreggiata. Il punto d'urto è localizzabile in corrispondenza della prima traccia di incisione evidenziata dai Carabinieri nella documentazione fotografica: La strada, sulla destra, era caratterizzata da pavimentazione con presenza di anomalie e ammaloramenti. Pertanto, il ciclista si ritiene non potesse agevolmente osservare la destra rigorosa. Si esclude che nella fase ante urto il ciclista abbia eseguito deviazioni repentine di traiettoria tenuto conto degli elementi tecnici e in particolare della conformazione del contatto fra cofano della Punto e ciclista che presenta andamento lineare. La mancanza di tracce di frenatura, la posizione statica del ciclista (riconducibile alla posizione della traccia ematica), del velocipede e della Punto sono indice di una reazione tardiva da parte del conducente
[...]
Si evidenzia infatti che l'autovettura si arrestava oltre la posizio CP_1 statica del velocipede e del ciclista. Tale circostanza, dal punto di vista tecnico, è indice del fatto che l'azione frenante (non in emergenza) da parte del conducente veniva posta in atto solo dopo la collisione. Qualora CP_1
l'azione fre iniziata sensibilmente prima della collisione, come risulta da dati sperimentali riguardanti la cinematica relativa agli investimenti di persona (per la circostanza assimilabile), l'autovettura si sarebbe fermata prima della posizione statica del velocipede e del ciclista. In conclusione, si può affermare che le cause del sinistro siano riconducibili ad una tardiva percezione della sagoma del ciclista da parte del conducente della Punto. La tardiva percezione è da imputare ad un livello di attenzione alla guida non adeguato. Si escludono fenomeni di abbagliamento tenuto conto della posizione del sole che si trovava alle spalle del . Per quanto esposto si contesta al CP_1 [...] una condotta negligente, imprudente e imperita in rapporto causale CP_1 stro. Con una guida diligente avrebbe potuto evitare la collisione. Per quanto riguarda le norme del C.d.s., il non rispettava quanto CP_1 prescritto al comma 1 dell'art. 149 (dis rezza tra i veicoli) che recita: “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”. Si contesta in definitiva al , oltre ad una tardiva percezione della sagoma del CP_1 ciclista il m o della distanza di sicurezza. In esito all'indagine svolta non sono emersi elementi di censura per quanto riguardo il comportamento del . Procedeva all'interno della propria Per_2 semicarreggiata sia pu endo la destra rigorosa verosimilmente a causa delle condizioni degradate della pavimentazione del margine stradale. Si esclude che il ciclista abbia compiuto manovre di repentina deviazione ovvero scarti verso il centro strada nella fase immediatamente precedente a quella di collisione”. Dunque, il ctu ha riferito che l'impatto si e verificato per via del tamponamento operato dalla Fiat Punto sul velocipede, entrambi all'interno della corsia di marcia, con i veicoli allineati l'uno di fronte all'altro. L'impatto e avvenuto tra la ruota posteriore della bici e il fanalino anteriore destro dell'auto. Il ctu, ancora, ha individuato il punto d'urto nella parte centrale destra della corsia di marcia, ma ha ritenuto che una posizione di marcia della vittima ancora piu prossima al margine destro della corsia era impedita dalle condizioni del manto. La ctu a firma dell'Ing. , resa nel procedimento penale, ha reso Persona_3 conclusioni di analogo tenore, ma ha individuato il punto d'urto -e quindi la posizione del ciclista- in zona piu prossima al centro della corsia di marcia, ritenendo sussistente la violazione ad opera della vittima della regola cautelare dell'art. 143 del cds. Ciò premesso, dal rapporto di servizio, dagli atti del procedimento penale, dalla ctu cinematica svolta nel presente giudizio, dai rilievi, dal corredo fotografico, dai danni riportati ai mezzi, dal punto di impatto, deve concludersi che ha trovato riscontro che l'autovettura condotta da CP_1
e andata ad impattare tamponando il velocipede condotto da
[...]
, cio per evidente distrazione e scarso controllo della Persona_2
e del convenuto. Infatti, e pacifico che non vi erano elementi di impedimento visivo tra l'auto e la bici e, inoltre, il sole, in quel momento, si trovava alle spalle del loro senso di marcia. Nell'ipotesi di tamponamento (“con l'espressione "tamponamento", ormai entrata nell'uso corrente, si designa pacificamente ogni urto che un veicolo riceve, in qualsivoglia punto della parte posteriore da altro veicolo che lo segue, rimanendo insensibile a tal definizione il fatto che l'urto sia posizionato a destra, al centro o a sinistra del paraurti posteriore” (Corte d'Appello Roma Sez. IV, 18/10/2006), sussiste, per giurisprudenza costante ed incontroversa (Cass. civ. n. 6193/2014, 8051/2016, 21513/2020), una presunzione di responsabilita esclusiva del soggetto tamponante per la violazione della c.d. distanza di sicurezza da tenere obbligatoriamente nella circolazione stradale, pari alla distanza necessaria da tenere rispetto al veicolo che precede per l'arresto in sicurezza di quello condotto. Come noto, infatti, “ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (Cass. n. 18708 del 01/07/2021). Dunque, l'onere del superamento della presunzione de facto, e quindi della prova liberatoria idonea a dimostrare che il tamponamento e stato determinato da cause in tutto o in parte non imputabili, spetta al soggetto tamponante. Non sono emersi elementi atti a desumere che la traiettoria del velocipede negli istanti antecedenti al sinistro fosse altalenante, incerta e oscillante. Anzi, entrambe le ctu lo hanno escluso ed hanno riportato la posizione dei due mezzi in totale allineamento, circostanza che non si sarebbe verificata laddove la bici avesse tenuto una traiettoria oscillante ed obbliqua. In ordine al punto d'urto del tamponamento del velocipede, si ritiene che sia da condividere la ricostruzione operata dal ctu nominato nel giudizio civile, in quanto oltre ad essere resa nel pieno contraddittorio, risulta munita e sorretta da una ampia e puntuale motivazione, che considera ogni profilo ed elemento probatorio per giungere ad una conclusione piu convincente, in ogni caso che si confronta con ogni elemento fattuale e probatorio acquisito al giudizio. Il ctu Ing. in particolare, ha collocato il punto di impatto in Per_4 corrisponde prime tracce di incisione rilevate sulla pavimentazione visibili dalla foto n.1 che i Carabinieri hanno descritto come “Incisione sull'asfalto con cuspide verso Est e sfrangiamento semicurvo verso Ovest”. Invece, le due incisioni visibili successivamente al centro della corsia non possono rappresentare il punto di primo contatto con il velocipede poiche non risulterebbero compatibili con la posizione della traccia ematica che si trova a destra in allineamento trasversale. Al contrario, il punto di primo contatto e da riportare in posizione precedente a quella della traccia ematica e in corrispondenza delle prime tracce di incisione visibili dalla foto n.
1. Tale posizione risulta compatibile con le tracce ematiche e con la posizione della cassetta di colore verde trasportata dal ciclista. L'estensione dei segni sulla pavimentazione e compatibile con un trascinamento del velocipede nella fase post urto. Dalla visione delle foto risulta che in esito al primo contatto il ciclista veniva cariato sul cofano della Punto, parte destra, e poi scaricato lateralmente a destra lungo il margine stradale mentre il velocipede verosimilmente agganciato e trascinato, veniva successivamente proiettato anch'esso sulla destra. Le tracce riguardano anche la parte centrale della carreggiata ove sono visibili incisioni e frammenti in plastica che consentono di ricostruire la traiettoria del velocipede dal punto d'urto fino alla posizione statica. L'andamento delle tracce e compatibile con una manovra post urto di deviazione a sinistra del conducente della Punto. Il ctu ha ricostruito per la Fiat Punto una velocita d'urto di 55-60km/h. A tale velocita la Punto (parte anteriore destra all'altezza della sporgenza del paraurti) ha urtato il parafango posteriore del velocipede infrangendo il gruppo ottico e deformando il cerchio ruota. I frammenti, del gruppo ottico, in seguito all'urto, hanno assunto una velocita istantanea pari a quella d'urto della Punto e venivano proiettati nella medesima direzione del predetto veicolo. Per quanto riguarda la schematizzazione della traiettoria del “centro di massa” dei frammenti nella fase post urto, e possibile distinguere una “fase aerea” con traiettoria parabolica e una successiva fase al suolo nella quale i frammenti, una volta a contatto con la pavimentazione, traslavano fino ad esaurimento dell'iniziale energia cinetica. Complessivamente la distanza di proiezione dei frammenti del gruppo ottico, riferita al centro di massa (stotale), nell'ipotesi di velocita d'urto di 16m/s (55-60km/h) risulta pari a 15,1 metri. Il valore calcolato risulta compatibile con la posizione d'urto fissata dal ctu Ing. e con l'area di ritrovamento dei frammenti. Per_4
Da ra esposto risulta che l'osservazione del CTP, secondo la quale la posizione dei frammenti deve considerarsi a breve distanza dal punto d'urto e che, pertanto, il punto d'urto indicato dal ctu Ing. non e Per_4 compatibile con la posizione dei frammenti stessi, non mente condivisibile. Tuttavia, deve ritenersi che sia da imputare alla vittima un minoritario concorso di colpa, laddove non ha tenuto adeguatamente il margine destro della strada. Pur aderendo alla posizione indicata dal ctu Ing. -che per ragioni Per_4 sopra esposte si ritiene piu approfondita e motivata sotto ogni profilo, perche aderente a tutta la documentazione versata in atti- il giudice dissente dalla conclusione secondo cui la condotta di maggiore prossimita al bordo della strada fosse impedita. Infatti, dalle foto allegate in atti risulta che il punto d'urto indicato dal consulente risulta a distanza di oltre un metro dal margine della corsia di marcia. Inoltre, le condizioni del manto non sono tali da impedire un'andatura sulla corsia in posizione ancora piu prossima del bordo destro della carreggiata. Soprattutto, tale condotta era ancor piu necessaria laddove il ciclista non poteva non avvertire e percepire il sopraggiungere del veicolo a motore dietro di lui. Tale concorso di colpa si deve apprezzare nella misura del 20% avendo costituito un elemento di maggiore intralcio per i veicoli a motore provenienti da tergo nella stessa corsia di marcia, mentre il residuo 80% va ascritto alla colpa di evidente distrazione ed imperizia del conducente del veicolo Fiat Panda. Cio detto, tanto la ctu medico legale del procedimento penale, quanto quella svolta nel processo civile, hanno acclarato il nesso causale tra il sopraggiunto decesso di con le lesioni cagionate dal sinistro stradale. Persona_2
In particol , con motivazione precisa, logica e Persona_5 da recepire e condividere in questa sede, ha risposto al quesito del giudice nel seguente modo: “In armonia con quanto ritenuto dalla Dott.ssa Per_6 nella sua relazione tecnica presente in atti, anche alla luce de approfondimenti documentali effettuati dal sottoscritto nel corso della presente consulenza e tenuto conto che non si ravvisano elementi di criticità nell'assistenza prestata dai sanitari dell'Ospedale Belcolle di Viterbo, si ritiene di poter individuare la causa della morte del soggetto in una insufficienza funzionale multi-organica intervenuta quale epifenomeno di un grave traumatismo poli-distrettuale a prevalente coinvolgimento del cranio e del torace, oltre che degli arti. Decesso che risulta causalmente riconducibile all'evento traumatico occorso al Sig. il giorno 10.09.2019 mentre si Per_2 trovava alla guida di una bicicletta. C rché il processo infiammatorio a prevalente espressione broncopolmonare che si è sviluppato durante la degenza ospedaliera, è insorto –come detto- in un paziente affetto da condizioni cliniche fin da subito assai gravi per il coinvolgimento traumatico di più organi ed apparati, tali da imporre il ricorso a presidi assistenziali e divices anche invasivi, necessari a sostenere le funzioni vitali del paziente, con correlato notevole aumento del rischio infettivologico. Si ricorda, infatti, che in tutti i traumatizzati gravi l'insorgenza di broncopolmoniti ipostatiche costituisce una complicanza frequente e temibile e numerosi sono i fattori che concorrono a facilitare lo sviluppo di processi infettivi polmonari. Difatti in questi pazienti, specie se anziani e costretti a lunghe degenze, sono quasi costantemente presenti nei polmoni fenomeni di congestione e di edema, atelettasie focali da ostruzione dei piccoli bronchi, ristagno delle secrezioni bronchiali per la difficoltà di efficace espettorazione, trombosi autoctone venose da rallentamento circolatorio locale, microembolie asintomatiche che partono dalle vene degli arti inferiori dalla sede traumatizzata, le quali condizioni favoriscono l'attecchimento e lo sviluppo di batteri e riducono le difese locali di fronte alle infezioni. Queste broncopolmoniti, dette anche “terminali” perché rappresentano l'ultimo anello di una lunga serie di fenomeni morbosi che collega il fatto traumatico all'evento mortale”.
6.Ricorrono i presupposti per il risarcimento iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale. Risulta documentato che 1) era il coniuge di Parte_1 Persona_2
, 2) i
[...] Parte_2 Persona_2
Parte_3 Persona_2 [...]
, 4) era la nipote di , ossia Parte_2 Persona_1 Persona_2
era il Parte_2 Parte_3 Parte_4 nipote di , Persona_2 Parte_2 Pt_3
era la nipote
[...] Parte_5 Persona_2
i era il Parte_2 Parte_3 Parte_6 nipote di , ossia il figlio di e Persona_2 Parte_2 Pt_3
era la figlia
[...] Parte_7 Persona_2
di di Parte_8 Persona_2
, 10) te di Parte_7 Parte_9 Persona_2
, ossia il figlio di , 11) era la
[...] Parte_7 Parte_10
Persona_2 Parte_7
Sotto il arentale vale r ento della Suprema Corte secondo cui “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e IP, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 08/04/2020, n. 7743). Dunque, la convivenza non assurge ad imprescindibile presupposto per la risarcibilita del danno in favore del congiunto superstite, bensì quale elemento probatorio della ampiezza e profondita del rapporto, risarcibile, pero , ove effettivo anche in assenza di una condizione di convivenza tra il defunto ed il parente superstite. Inoltre, qualora la liquidazione del danno viene richiesta da soggetti appartenenti alla famiglia nucleare (genitori, figli, fratelli o sorelle, coniuge), puo presumersi la sussistenza di un intenso vincolo affettivo e di un progetto di vita comune, tale da cagionare quella sofferenza e quell'alterazione dell'esistenza che normalmente si accompagnano alla perdita di una persona tanto cara;
quando invece il risarcimento e richiesto da soggetti diversi da quelli appartenenti alla famiglia nucleare, deve essere provata l'esistenza di un saldo vincolo affettivo, che consenta di presumere il pregiudizio non patrimoniale patito in conseguenza della scomparsa del congiunto, a prescindere, lo si e detto, dal requisito della convivenza con quest'ultimo (Cass. 21230/2016; Cass. 29332/2017). Ancora la Suprema Corte ha affermato che “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. civ. Sez. III Sent., 15/07/2022, n. 22397; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 15/02/2018, n. 3767). Perche , invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da un soggetto esterno al nucleo familiare ristretto (come ad esempio i IP, zii, affini), sebbene non sia piu ritenuto indispensabile l'elemento della convivenza, si dovra provare l'effettivita e la consistenza del vincolo affettivo (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 11/05/2022) 05-07-2022, n. 21256; Cass. Civ. n. 8218/2021).
7.Con riguardo al coniuge e ai figli e Parte_1 Parte_2
, in quanto facenti parte della famiglia cd nucleare, deve Parte_7 pettava a questi provare ulteriormente di avere sofferto per la morte del prossimo congiunto, desumibile in via presuntiva in relazione allo stretto rapporto parentale, ma sarebbe stato onere delle controparti provare che, nonostante il rapporto di parentela, la morte del loro prossimo congiunto aveva lasciato indifferenti i parenti superstiti: onere che, invero, non risulta assolto. Anzi, deve osservarsi che e pacifico che era sposata con Parte_1 la vittima da moltissimi anni e lo era anche al momento del decesso, dall'unione coniugale erano nati due figli e con la vittima era convivente, come risulta dal certificato storico di famiglia di al Persona_2 momento del decesso. Per i figli e , oltre a non risultare Parte_2 Parte_7 elementi a ato che l'effettivita ed intensita del rapporto con il padre risulta comprovato dalla prova testimoniale che, in relazione ai IP della vittima, ha attestato la costanza e concreta frequentazione tra questi ed il nonno, attraverso visite e pranzi a casa di questi, sicche deve desumersi la medesima -ed anzi a maggior ragione- effettivita del rapporto tra i figli ed il padre . Persona_2
Inoltre, abitava da anni (lo si e Parte_2 residen identita ) nello stesso edificio del padre, ossia in Montalto di Castro via dei Glicini n. 6 int. 3 (il padre, invece, era residente con la moglie all'interno 2) ed anche era Parte_1 Parte_7 residente o paese di Montalto di ltro indirizzo di quello del padre. La sopra richiamata prova testimoniale, formatasi attraverso plurime deposizioni di soggetti vicini alla famiglia di , ha Persona_2 acclarato anche per i IP, per i quali non pote one, l'effettivita ed intensita del rapporto con il nonno, ivi compresa
[...]
la quale seppure trasferitasi da qualche anno a Tenerife aveva Pt_10
o a coltivare il rapporto con il nonno, attraverso chiamate periodiche. Prova ne e stata, in particolare, che il nonno Persona_2 ha affrontato un lungo viaggio verso Tenerife per assistere al matrimonio della nipote, della quale -e stato riferito dalla prova testimoniale- continuava a parlare ad amici e parenti. Inoltre, i IP (figli di ) Parte_2 abitavano da anni (lo si evince dai certificati di residen i identita ) nello stesso edificio del nonno, ossia in Montalto di Castro via dei Glicini n. 6 int. 3 (il nonno, invece, era residente con la moglie Parte_1 all'interno 2) ed anche i IP (figli di
[...] Parte_7 nte nel medesimo piccolo paese di Montalt in altro indirizzo di quello del nonno. Medesima conclusione di effettivita ed intensita del rapporto tra la vittima e la nuora si puo trarre dalla prova testimoniale, che ha riportato risalente e costante frequentazione e vicinanza affettiva. Inoltre, abitava Parte_3 da anni (lo si evince dai certificati di residenza e da entita ) nello stesso edificio del suocero, ossia in Montalto di Castro via dei Glicini n. 6 int. 3 (il suocero, invece, era residente con la moglie Parte_1 all'interno 2).
8.Per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, prima dell'aggiornamento delle Tabelle di Milano del 2022, la Suprema Corte aveva affermato il principio secondo cui “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (cfr Cass. civ. Sez. III, 10/11/2021, n. 33005; Cass. civ. Sez. III Ord., 29/09/2021, n. 26300; Cass. civ. Sez. III Sent., 21/04/2021, n. 10579). Tuttavia, in seguito all'aggiornamento delle tabelle del Tribunale di Milano del 2022 -che ha introdotto un compiuto sistema a punti per la valutazione del danno non patrimoniale connesso alla perdita del rapporto parentale (A) eta della vittima, B) eta del congiunto, C) convivenza, D) sopravvivenza di altri congiunti, E) intensita e qualita della relazione affettiva)- e tenuto conto che le tabelle del Tribunale di Milano risultano maggiormente applicate sul territorio nazionale, oltre che anche dalla Corte di Appello di Roma (cfr Sentenza n. 1098/2023 pubbl. il 13/02/2023 e Sentenza n. 5881/2023 pubbl. il 19/09/2023 della Corte di appello Roma), deve darsi applicazione al sistema di valutazione delle Tabelle di Milano in luogo di quelle del Tribunale di Roma. Sotto tale profilo, del resto, la stessa Suprema Corte ha confermato che “le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta" (Cass. Civ., Sez. III, ord. 37009/2022; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 28/02/2023) 09-06-2023, n. 16468; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 28/02/2023) 08-06-2023, n. 16272). Alla luce dell'intensita del vincolo familiare, del rapporto di convivenza o meno con la vittima, della consistenza del nucleo familiare superstite, che necessariamente attenua il senso di vuoto e la sofferenza che la precoce scomparsa della persona cara genera, dell'eta della vittima e dei singoli superstiti, risulta congruo, facendo riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, muovere dai seguenti importi: per moglie convivente, di anni 74 all'epoca del decesso Parte_1
16+12+15), euro 246.393,00; per , Parte_2 figlio non convivente (ma residente nel medesimo edificio), di anni 53 all'epoca del decesso (punti 61, ossia 8+18+8+12+15), euro 238.571,00; per
, figlia non convivente, di 51 anni all'epoca del decesso Parte_7
+18+0+12+15), euro 207.283,00; per Parte_3 nuora non convivente (ma residente nel medesimo edificio), di 44 anni all'epoca del decesso (punti 46, ossia 4+14+8+0+10), euro 78.108,00, tuttavia da ridurre della meta in ragione del suo diverso legame di affinita con la vittima tale per cui il grado di sofferenza non puo essere parificato a quello previsto dalle Tabelle per i fratelli e per i IP, per un importo quindi pari ad euro 39.054,00; per , nipote non convivente (ma residente Persona_1 nel medesimo edifi ll'epoca del decesso (punti 42, ossia 4+20+8+0+10), euro 71.316,00; per , nipote non Parte_4 convivente (ma residente nel medesimo edificio), di 11 anni all'epoca del decesso (punti 42, ossia 4+20+8+0+10), euro 71.316,00; per Parte_5
, nipote non convivente (ma residente nel medesimo edif
[...] oca del decesso (punti 42, ossia 4+20+8+0+10), euro 71.316,00; per , nipote non convivente (ma residente nel medesimo Parte_6 edif l'epoca del decesso (punti 42, ossia 4+20+8+0+10), euro 71.316,00; per , nipote non convivente, di 20 anni Parte_8 all'epoca del decess +20+0+0+10), euro 57.732,00; per nipote non convivente, di 30 anni all'epoca del decesso Parte_9
(punti 32, ossia 4+18+0+0+10), euro 53.336,00; per , nipote Parte_10 non convivente, di 28 anni all'epoca del dece , ossia 4+18+0+0+5), euro 45.846,00. Ad eccezione della moglie, del figlio e della figlia, nessun punto e stato riconosciuto in ragione del numero di parenti superstiti (previsto al punto D dalle Tabelle di Milano), in ragione dell'elevato numero per ciascun attore di sorelle e fratelli in vita (superiore a tre) oppure per la nuora di numerosi altri figli o figlie superiori a 3. Per si e ritenuto di assegnare un punteggio di 5 per il Parte_10 para ragione della sua residenza all'estero da alcuni anni.
9.Per effetto della responsabilita di nella causazione Controparte_1 dell'incidente, ma anche del concorso di colpa di pari al Persona_2
20%, occorre, in conclusione, riconoscere per omma Parte_1 di euro 197.114,40 (ossia euro 246.393,00 gione del concorso di colpa della vittima); per la somma di euro Parte_2
190.856,80 (ossia euro 238.571,00 detratto il 20% in ragione del concorso di colpa della vittima); per la somma di euro 165.826,40 Parte_7
(ossia euro 207.283,00 de ione del concorso di colpa della vittima); per la somma di euro 31.243,20 (ossia euro Parte_3
39.054,00 detratto il 20% in ragione del concorso di colpa della vittima); per la somma di euro 57.052,80 (ossia euro 71.316,00 detratto Persona_1 del concorso di colpa della vittima); per , Parte_4 la somma di euro 57.052,80 (ossia euro 71.316,00 detrat del concorso di colpa della vittima); per la somma di Parte_5 euro 57.052,80 (ossia euro 71.316,00 detr del concorso di colpa della vittima); per la somma di euro 57.052,80 Parte_6
(ossia euro 71.316,00 detra e del concorso di colpa della vittima); per la somma di euro 46.185,60 (ossia euro Parte_8
57.732,00 detratto il 20% in ragione del concorso di colpa della vittima); per la somma di euro 42,668,80 (ossia euro 53.336,00 Parte_9 agione del concorso di colpa della vittima); per
[...] la somma di euro 36.676,80 (ossia euro 45.846,00 detratto i Pt_10 in ragione del concorso di colpa della vittima).
10.per quanto riguarda la domanda di risarcimento proposta iure hereditatis per il danno morale catastrofale. E stato ritenuto, in astratto, configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico "terminale", cioe di danno biologico da invalidita temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo e di danno morale "terminale o catastrofale o catastrofico", ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi. Quindi, con riguardo al danno biologico terminale, concretamente richiesto e che e sempre presente a prescindere dallo stato di coscienza del leso, e configurabile, e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilita dell'invalidita temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente (Cass. civ. Sez. lavoro, 28/02/2022, n. 6503; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 22/01/2021, n. 1406; Cass. civ. Sez. III Ord., 05/07/2019, n. 18056; per la giurisprudenza di merito recente cfr Tribunale Cosenza Sez. II Sent., 12/08/2021). Sempre secondo una recente pronuncia della Suprema Corte "in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo" (Cass. Civ. n. 7923/2024). Il riconoscimento del danno catastrofale va riconosciuto per la sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, a prescindere dall'apprezzabilita dell'intervallo di tempo trascorso tra le lesioni e il decesso. Pertanto, il fatto che la morte sia avvenuta rapidamente dall'incidente non esclude il riconoscimento del danno catastrofale. Nel caso di specie, la morte non e sopraggiunta rapidamente ma anzi dopo 15 giorni, in data 24.09.2019, e la ctu medico legale ha appurato che in questa cornice temporale si sono verificati intervalli in cui la vittima e stata cosciente e ha preso contezza ed ha appreso la gravita dell'incidente, delle sue condizioni e delle lesioni riportate, nonche quindi del presumibile e verosimile sopraggiungere ineluttabile della morte. In particolare, tali intervalli di qualche ora vengono rinvenuti il giorno del 10.09, del 12.09, del 14.09, del 15.09 e del 16.09, che considerati complessivamente sono pari alla durata di due giorni. Facendo applicazione delle tabelle milanesi 2024 per i primi due giorni si trae un importo approssimato ad euro 23.263,02 per il danno non patrimoniale terminale (comprensivo anche del danno biologico cd terminale). Mentre per la sola componente di danno biologico terminale per gli ulteriori 13 giorni (ossia dal 10.09.2019 al 24.09.2019 detratti 2 giorni gia sopra liquidati unitariamente), non possono applicarsi criteri orientativi specifici indicati per il danno non patrimoniale terminale nelle tabelle milanesi, in quanto elaborati valorizzando anche la componente della sofferenza connessa alla percezione della morte imminente, c.d. danno catastrofale o catastrofico (come precisato nella nota esplicativa dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile), quindi si reputa di quantificare il danno subito, a titolo di danno biologico terminale, ossia di inabilita temporanea assoluta, sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano per l'inabilita temporanea assoluta, in euro 173,00 al giorno, ossia pari al valore base, aumentato nella misura massima, pari al 50%, in considerazione del fatto che le menomazioni hanno avuto esito non nella guarigione ma nella morte della vittima, per un importo complessivo di euro 2.249,00 all'attualita (ossia euro 173,50 x 13 giorni). L'importo complessivo per il danno non patrimoniale terminale e di euro 25.512,02 (ossia euro 23.263,02 + euro 2.249,00) ed e poi da ridurre del 20% in ragione del concorso di colpa della vittima, per un residuo 20.409,61 da liquidare in ragione delle rispettive quote a Parte_1 [...]
e , ossia euro 6. Parte_2 Parte_7
E', inoltre, da riconoscere a il danno iure proprio Parte_1 patrimoniale per le spese fu documentate e pari ad euro 6.849,60 da ridurre del 20% in ragione del concorso di colpa della vittima, con un residuo di euro 5.479,68. Non sono risarcibili le spese di viaggio sostenute da non Parte_10 essendovi nesso causale. 11.Per devalutando l'importo di euro 203.917,60 (ossia Parte_1 euro 197.114,40 per danno parentale + euro 6.803,20 per danno non patrimoniale terminale, importi gia rivalutati ad oggi) alla data del decesso del marito avvenuto in data 24.09.2019 si ottiene l'importo di euro 171.792,42. Gli interessi legali su tale ultimo importo rivalutato anno per anno sino alla data del 25.05.2023, ossia quando l'assicurazione ha corrisposto la somma di euro 228.820,00, sono pari ad euro 6.824,98. Alla data del pagamento da parte dell'assicurazione la somma dovuta a per danno non patrimoniale (iure proprio e iure Parte_1 hereditatis) era, quindi, pari ad euro 210.742,58, integralmente soddisfatto dal pagamento dell'assegno di euro 228.820,00 versato dall'assicurazione in corso di causa ossia il 25.05.2023, residuando in eccedenza la somma di euro 18.077,42. Rivalutando e calcolando gli interessi legali sulla somma di euro 5.479,68 sostenuta da per spese funerarie, dalla data del Parte_1 sostenimento ata del 25.05.2023, si trae l'importo 6.564,39. Anche tale importo risulta soddisfatto dal pagamento dell'assicurazione. Detraendo dal residuo importo in eccedenza di euro 18.077,42 la somma di euro 6.564,39, rimane la somma in eccesso di euro di euro 11.513,03. Quindi, nessun ulteriore pagamento va effettuato ad opera dei convenuti in favore di per il danno non patrimoniale (iure proprio e Parte_1 iure hereditatis) e per il danno patrimoniale per spese funerarie. Per devalutando l'importo di euro 197.660,00 (ossia Parte_2 eur nno parentale + euro 6.803,20 per danno non patrimoniale terminale, importi gia rivalutati ad oggi) alla data del decesso del padre avvenuto in data 24.09.2019 si ottiene l'importo di euro 166.520,64. Gli interessi legali su tale ultimo importo rivalutato anno per anno sino alla data del 25.05.2023, ossia quando l'assicurazione ha corrisposto la somma di euro 178.345,00, sono pari ad euro 6.589,14. Inoltre, la sorte di euro 197.660,00 devalutata al 25.05.2023 si riduce ad euro 192.651,07. Alla data del pagamento da parte dell'assicurazione (ossia il 25.05.2023), la somma dovuta a per danno non patrimoniale (iure Parte_2 proprio e iure her pari ad euro 199.240,21 (ossia euro 192.651,07 + euro 6.589,14), al quale detraendo l'importo di euro 178.345,00 versato dall'assicurazione in corso di causa ossia il 25.05.2023, rimane un residuo credito in capo a pari alla somma di euro Parte_2
20.895,21. A tale ultima somma (ossia euro 20.895,21 residuata al 25.05.2023 per danno non patrimoniale iure proprio e iure hereditatsi) va aggiunta la rivalutazione ed interessi legali dalla data del 25.05.2023 alla presente sentenza, per il totale di euro 22.925,69. Per devalutando l'importo di euro 172.629,60 (ossia euro Parte_7
165 parentale + euro 6.803,20 per danno non patrimoniale terminale, importi gia rivalutati ad oggi) alla data del decesso del padre avvenuto in data 24.09.2019 si ottiene l'importo di euro 145.678,99. Gli interessi legali su tale ultimo importo rivalutato anno per anno sino alla data del 25.05.2023, ossia quando l'assicurazione ha corrisposto la somma di euro 178.345,00, sono pari ad euro 5.787,53. Inoltre, la sorte di euro 172.629,60 devalutata al 25.05.2023 si riduce ad euro 168.254,97. Alla data del pagamento da parte dell'assicurazione (ossia il 25.05.2023), la somma dovuta a per danno non patrimoniale (iure Parte_7 proprio e iure her , pari ad euro 174.042,50 (ossia euro 168.254,97 + euro 5.787,53), al quale detraendo l'importo di euro 178.345,00 versato dall'assicurazione in corso di causa ossia il 25.05.2023, rimane in eccesso la somma di euro 4.302,50. Quindi, nessun ulteriore pagamento va effettuato ad opera dei convenuti in favore di per il danno non patrimoniale (iure proprio e Parte_7 iure here
12.Non sono riconoscibili le spese per assistenza stragiudiziale, in quanto l'attività del difensore prima del giudizio si è sostanziata -dalla documentazione versata in atti- nell'invio di richieste risarcitorie e nella negoziazione assistita, attività strettamente strumentali e funzionali all'introduzione del giudizio.
13.In conclusione, accertata la responsabilità per il sinistro del conducente e proprietario del veicolo Fiat Punto Antonio nella misura dell'80% CP_1 ed il concorso di colpa della vittima nella misura del Persona_2
20%, vanno condannati al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale:
-in favore di da liquidarsi nella somma di euro 31.243,20; Parte_3
-in favore di da liquidarsi nella somma di euro 57.052,80; Persona_1
-in favore di da liquidarsi nella somma di euro 57.052,80; Parte_4
-in favore da liquidarsi nella somma di euro Parte_5
57.052,80;
-in favore di da liquidarsi nella somma di euro 57.052,80; Parte_6
-in favore di da liquidarsi nella somma di euro 46.185,60; Parte_8
-in favore di da liquidarsi nella somma di euro 42,668,80; Parte_9
-in favore di quidarsi nella somma di euro 36.676,80. Parte_10
Su questo i oltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Invece, tenuto conto delle somme corrisposte a titolo di acconto dall'assicurazione nel corso del giudizio, nessun ulteriore pagamento va effettuato ad opera dei convenuti in favore di per il Parte_1 danno non patrimoniale (iure proprio e iure danno patrimoniale per spese funerarie. Per le stesse ragioni di cui sopra, nessun ulteriore pagamento va effettuato ad opera dei convenuti in favore di per il danno non Parte_7 patrimoniale (iure proprio e iure her Invece, in favore di i convenuti vanno condannati per il Parte_2 danno non patrimoniale (iure proprio e iure hereditatis) al pagamento della somma 22.925,69 (comprensiva di rivalutazione ed interessi calcolati ad oggi). Su tale somma sono poi dovuti gli interessi legali dalla sentenza sino al soddisfo.
14.La domanda svolta dal convenuto di manleva nei Controparte_1 confronti di sibile in quanto Controparte_2 non formulata nella propria comparsa di costituzione.
15.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del DM vigente, del valore della causa, dell'attività processuale svolta e della complessità del giudizio.
16.Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, con obbligo di restituire agli attori quanto da questi corrisposto ai ctu a tale titolo.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea, DICHIARA in relazione al sinistro oggetto di causa la responsabilità di Controparte_1 conducente e proprietario del veicolo Fiat Punt nonché il concorso della vittima nella misura del Persona_2
20% e CONDANNA Controparte_1 Controparte_2
al risarciment o
[...] ntale:
-in favore di da liquidarsi nella somma di euro 31.243,20; Parte_3
-in favore di da liquidarsi nella somma di euro 57.052,80; Persona_1
-in favore di da liquidarsi nella somma di euro 57.052,80; Parte_4
-in favore da liquidarsi nella somma di euro Parte_5
57.052,80;
-in favore di da liquidarsi nella somma di euro 57.052,80; Parte_6
-in favore di da liquidarsi nella somma di euro 46.185,60; Parte_8
-in favore di da liquidarsi nella somma di euro 42,668,80; Parte_9
-in favore di quidarsi nella somma di euro 36.676,80. Parte_10
Per tutti interessi e rivalutazione come da motivazione.
-C , CP_1 Parte_11 CP_2 Controparte_2 tenuto conto pari ad euro 178.345,00, al risarcimento del danno non patrimoniale (iure proprio e iure hereditatis) in favore di da liquidarsi nella Parte_2 somma residua di euro 22.925,69 (co zione ed interessi calcolati ad oggi). Su tale somma sono poi dovuti gli interessi legali dalla sentenza sino al soddisfo;
-DICHIARA, per le ragioni di cui in motivazione, che nessuno ulteriore risarcimento va effettuato ad opera dei convenuti:
-in favore di per il danno non patrimoniale (iure proprio Parte_1
e iure here patrimoniale per spese funerarie, tenuto conto dell'importo gia versato dall'assicurazione in corso di giudizio pari ad euro 228.820,00;
-in favore di per il danno non patrimoniale (iure proprio e Parte_7 iure heredit dell'importo gia versato dall'assicurazione in corso di giudizio pari ad euro 178.345,00;
-RIGETTA per il resto le domande degli attori;
-DICHIARA inammissibile la domanda di manleva proposta da CP_1
[...]
-C al Controparte_3 pagamento i a complessiva di euro 42.545,00 di cui euro 545,00 per spese vive ed euro 42.000,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Settimio Catalisano dichiaratosi difensore antistatario;
-PONE definitivamente le spese di ctu a carico dei convenuti, con obbligo di restituire agli attori quanto da questi corrisposto ai ctu a tale titolo.
Si comunichi.
Civitavecchia 3.11.2025
Il giudice
DA DA