Articolo 31 della Legge 18 febbraio 1963, n. 86
Articolo 30Articolo 32
Versione
12 marzo 1963
Art. 31.
Il termine di "maggiore generale ispettore" del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, usato in disposizioni anteriori alla presente legge, deve intendersi sostituito da quello di "tenente generale ispettore".
Entrata in vigore il 12 marzo 1963