Art. 31.
Il termine di "maggiore generale ispettore" del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, usato in disposizioni anteriori alla presente legge, deve intendersi sostituito da quello di "tenente generale ispettore".
Il termine di "maggiore generale ispettore" del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, usato in disposizioni anteriori alla presente legge, deve intendersi sostituito da quello di "tenente generale ispettore".