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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/11/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
AV GA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 421/ 2020 R. G. tra
(cf: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rolando Manuel Marchionna del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Mesagne (BR) via G. D'Ocra 10 è elettivamente domiciliato,
attori contro
(cf e p.iva: ), in persona del l.r., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Farnelli del Foro di Bari ed elettivamente domiciliata presso la sede legale AQP in Bari via Cognetti 36, convenuta nonché contro
(cf e p.iva ), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Luana Nacci presso Avvocatura Comunale, elettivamente domiciliato presso la Sede Municipale in Mesagne via Roma 4, terzo chiamato
***
Svolgimento del processo
In breve, lo svolgimento del processo richiamando gli atti introduttivi, le memorie autorizzate e tutti gli altri atti e documenti di causa secondo il dettato degli artt. 132 co.
1 n. 4 cpc, 118 co. 1 disp. att. cpc, 111 co. 1 Cost. anche alla luce della interpretazione giurisprudenziale di legittimità per la quale la motivazione viene circoscritta alle questioni rilevanti ai fini della decisione.
Veniva adito il Tribunale al fine di sentire condannare al pagamento della CP_3
somma di euro 5.276,96 oltre iva, sulla base di computo metrico eseguito da Arch
, a titolo di risarcimento del danno patito per l'imponente allagamento Per_1
dell'appartamento sito in Mesagne via Tevere 34 (in Catasto al Fg 48, P.lla 491, sub
3,4,5), provocato dalla fuoriuscita di liquami dal chiusino del bagno nel giorno 06.01.2016, prontamente segnalato alla convenuta ed alla Polizia Municipale che pure assisteva all'intervento redigendo verbale .
Costituita la convenuta, eccepiva il difetto di legittimazione passiva in virtù della
Convenzione del 30.09.2002 che le riconosceva esclusivamente la gestione del servizio idrico integrato e delle opere affidate, in proprietà degli Enti titolari, “ad esclusione dei servizi di fognatura…” , contestava il nesso causale da essere attribuito all'omessa custodia dell'ente territoriale nonché il quantum preteso, domandava la chiamata in causa del terzo.
Autorizzata la istanza, si costituiva il chiedendo il rigetto di ogni avversa ed CP_2
infondata articolazione difensiva.
In esito al deposito delle memorie con ordinanza del 07.11.2021, venivano rigettate le richieste di prova orale rinviando per il vaglio sulla ammissione di ctu tecnica.
Assegnata la causa ad altro Giudice, veniva modificato il provvedimento sulle prove orali ritenute ammissibili.
Esaminati i testi e , con decreto del 07.05.2024 emesso dalla Tes_1 Tes_2
Presidenza Civile il processo veniva affidato per il completamento e definizione allo scrivente.
Rifiutata la proposta formulata ex art. 185 bis cpc con ordinanza del 04.11.2024, veniva ammessa la ctu.
Concluso l'adempimento, la causa veniva fissata per la discussione orale ex art. 281 quinquies cpc alla udienza del 11.11.2025 con assegnazione di termine per note ed, all'esito, trattenuta in decisione
Fatto e diritto
1. Preliminarmente
Si osserva che la carenza di legittimazione vada verificata esclusivamente alla stregua delle prospettazioni esposte negli atti introduttivi, prescindendo, cioè, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio, la quale, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, attiene, invece, al merito della domanda.
Pagina 2 Per la sussistenza di tale condizione è, pertanto, necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato.
2. Sulla prova ed imputabilità
Gli esami orali convergono sulla ricostruzione del fatto, avvalorata nella individuazione e riconoscimento della causa dall'indagine peritale e da essere attribuita alla ostruzione del troncone pubblico di condotta fognaria.
Testi Viene esplicitato dal Geom. che: il sia dotato di un impianto di raccolta CP_2
delle acque meteoriche sviluppato per circa 24.000 ml di tronchi e circa 4.000 griglie caditorie di recapito finale nel canale “Galina”; il regolamento edilizio e le norme tecniche di attuazione disciplinino espressamente la realizzazione di superfici drenanti, atte a limitarne l'immissione in strada;
le acque bianche vengano confluite in apposita condotta distinta dalla fogna nera avvenendo il deflusso delle acque piovane, ad eccezione di aree soggette a depressione o prive di pendenze in cui si adottano misure di convogliamento, per scorrimento superficiale, come è su via Tevere posta in altezza dell'abitato (circa 71 m slm) con pendenza naturale in direzione nord-est,
Capodieci A., agente dei VV.UU. intervenuto, nel rammentare lo stato dei luoghi invaso
Cont da liquami, riporta che l'operaio stesso di rilevò l'ostruzione del tronco fognante, confermato dall'indagine peritale nell' “intasamento del “pozzetto di consegna” ubicato sul marciapiede in Via Volturno e pertanto di competenza di AQP”.
In difetto di diversa prova, concernente l'immissione abusiva di acque meteoriche atta a provocare lo straripamento, l'inadeguatezza del controllo e manutenzione del sistema fognario pubblico si configura quale causa da sé sola sufficiente a determinare l'accadimento lesivo. Cont Non conforme, pertanto, si rivela il riferimento operato da alla Convenzione del
30.09.2002 tra nella persona del suo Commissario delegato, CP_3 CP_4
efficace sino al 31.12.2018 e diretta ad affrontare la programmazione e gestione d'emergenza socio-economico-ambientale in virtù del DPCM 02.12.2001.
Essa, infatti, richiama la L. 36/94 in tema di criteri per tutela ed uso risorse idriche (il cui art 4 co. 1 lett.. f che definisce il servizio idrico quale insieme di servizi pubblici di
Pagina 3 captazione, adduzione e distribuzione acqua ad uso civile, fognatura, depurazione acque reflue), il D.Lgs. 141 del 1999 e la L.R. n. 28 del 1999, escludendo esplicitamente i servizi “di fognatura separata per la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche;
di acquedotto per usi diversi da quelli civili o per usi in cui quelli civili non sono a carattere prevalente;
di fognatura e/o depurazione per usi diversi da quelli civili
o per usi in cui quelli civili non sono a carattere prevalente” (art. 4 Convenzione), ferma restando la proprietà delle opere in capo agli enti titolari e la responsabilità del gestore derivante dalla gestione delle stesse (art. 5 Convenzione). Contr è tenuta a rispondere ai sensi dell'art. 2051 c.c. in qualità di custode, non avendo fornito la prova del caso fortuito, inteso come fattore interruttivo del nesso eziologico, di tipo oggettivo, tra la res in custodia ed il danno.
Invero, la ostruzione del condotto non può essere considerato un evento imprevedibile e dunque non altrimenti evitabile da parte del custode, né AQP ha allegato e tantomeno dimostrato di aver provveduto alla regolare e corretta manutenzione e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si sarebbe ugualmente determinato.
Si è a lungo discusso se l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c sia da riferirsi solo a danni cagionati da cose che assumano un ruolo attivo nella produzione del danno in virtù di un intrinseco dinamismo ovvero se possa estendersi anche a pregiudizi derivanti da cose inerti, affermandosi che la norma non richieda necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni ex se. Sussiste il dovere di controllo e di custodia, dunque, anche in relazione alle cose prive di dinamismo, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa nel processo obiettivo di produzione del fatto dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l'idoneità al nocumento (cfr. in tal senso tra le altre Cass. civ. 4480/2001; Cass. civ. 6616/2000; nonché Cass. 10277/1990).
Tale obbligo prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando per la sua configurabilità del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento e venendo esclusa dal fortuito che può consistere anche nel fatto del danneggiato con effetto liberatorio totale o parziale.
3. Sul danno ed entità
Pagina 4 Il danno è dimostrato dai rilievi fotografici che documentano le tracce lasciate dai liquidi putridi.
Il ctu ritiene la adeguatezza dei costi riportati nella perizia stragiudiziale per singole voci di lavorazione a misura e per le voci a corpo;
le prime, riviste alla luce del prezziario regionale LI 2025 , le seconde, in base a rivalutazione istat.
Ritiene, tuttavia, il Giudicante che il ripristino già effettuato non giustifichi l'operata rivalutazione sul prezziario regionale, altresì andando tenuto conto di carenza di fatture o comunque prove sugli effettivi costi affrontati e parzialmente contenuta la spesa per il recupero delle porte e mobilia cucina tenendo conto della assenza di prova sulla peculiare qualità e comunque di un deprezzamento a monte dovuto all'uso.
Stima equo, pertanto, quantificare il danno in totali euro 4.500,00, in parziale riduzione del quantum richiesto, oltre iva, rivalutazione monetaria ed interessi legali.
L'accoglimento della domanda nei riguardi della sola convenuta comporta la sua condanna agli onorari di lite quantificati in euro 1.600,00 secondo DM 55/ 14 come mod. ed in base al valore concreto della domanda oltre spese di iscrizione a ruolo in favore di parte attrice, in egual misura liquidate in favore del terzo chiamato.
Per conseguenza, le spese e competenze, liquidate al ctu con decreto del 03.06.2025 in euro 652,00 per onorario ed euro 70,00 per spese vive oltre accessori, vengono poste Cont definitivamente in capo ad
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- previamente accertata la esclusiva responsabilità di ED ES Spa,
accoglie la domanda formulata da Parte_2
per l'effetto,
- condanna ED ES Spa, in persona del l.r., al risarcimento del danno patrimoniale liquidato in euro 4.500,00 oltre iva, rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al soddisfo in favore di Parte_2
Pagina 5 - condanna ED ES Spa, in persona del l.r., al pagamento dei compensi di lite in favore dell'attore per euro 1.600,00 oltre spese vive di iscrizione a ruolo, rimb. forf., cap ed iva, da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario;
- condanna ED ES Spa, in persona del l.r., al pagamento dei compensi di lite in favore del per euro 1.600,00 oltre rimb. Controparte_2
forf., cap ed iva;
- pone definitivamente le spese di ctu a carico ED ES Spa.
Brindisi, 12.11.2025
Il Giudice On.
AV GA
Pagina 6
Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
AV GA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 421/ 2020 R. G. tra
(cf: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rolando Manuel Marchionna del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Mesagne (BR) via G. D'Ocra 10 è elettivamente domiciliato,
attori contro
(cf e p.iva: ), in persona del l.r., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Farnelli del Foro di Bari ed elettivamente domiciliata presso la sede legale AQP in Bari via Cognetti 36, convenuta nonché contro
(cf e p.iva ), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Luana Nacci presso Avvocatura Comunale, elettivamente domiciliato presso la Sede Municipale in Mesagne via Roma 4, terzo chiamato
***
Svolgimento del processo
In breve, lo svolgimento del processo richiamando gli atti introduttivi, le memorie autorizzate e tutti gli altri atti e documenti di causa secondo il dettato degli artt. 132 co.
1 n. 4 cpc, 118 co. 1 disp. att. cpc, 111 co. 1 Cost. anche alla luce della interpretazione giurisprudenziale di legittimità per la quale la motivazione viene circoscritta alle questioni rilevanti ai fini della decisione.
Veniva adito il Tribunale al fine di sentire condannare al pagamento della CP_3
somma di euro 5.276,96 oltre iva, sulla base di computo metrico eseguito da Arch
, a titolo di risarcimento del danno patito per l'imponente allagamento Per_1
dell'appartamento sito in Mesagne via Tevere 34 (in Catasto al Fg 48, P.lla 491, sub
3,4,5), provocato dalla fuoriuscita di liquami dal chiusino del bagno nel giorno 06.01.2016, prontamente segnalato alla convenuta ed alla Polizia Municipale che pure assisteva all'intervento redigendo verbale .
Costituita la convenuta, eccepiva il difetto di legittimazione passiva in virtù della
Convenzione del 30.09.2002 che le riconosceva esclusivamente la gestione del servizio idrico integrato e delle opere affidate, in proprietà degli Enti titolari, “ad esclusione dei servizi di fognatura…” , contestava il nesso causale da essere attribuito all'omessa custodia dell'ente territoriale nonché il quantum preteso, domandava la chiamata in causa del terzo.
Autorizzata la istanza, si costituiva il chiedendo il rigetto di ogni avversa ed CP_2
infondata articolazione difensiva.
In esito al deposito delle memorie con ordinanza del 07.11.2021, venivano rigettate le richieste di prova orale rinviando per il vaglio sulla ammissione di ctu tecnica.
Assegnata la causa ad altro Giudice, veniva modificato il provvedimento sulle prove orali ritenute ammissibili.
Esaminati i testi e , con decreto del 07.05.2024 emesso dalla Tes_1 Tes_2
Presidenza Civile il processo veniva affidato per il completamento e definizione allo scrivente.
Rifiutata la proposta formulata ex art. 185 bis cpc con ordinanza del 04.11.2024, veniva ammessa la ctu.
Concluso l'adempimento, la causa veniva fissata per la discussione orale ex art. 281 quinquies cpc alla udienza del 11.11.2025 con assegnazione di termine per note ed, all'esito, trattenuta in decisione
Fatto e diritto
1. Preliminarmente
Si osserva che la carenza di legittimazione vada verificata esclusivamente alla stregua delle prospettazioni esposte negli atti introduttivi, prescindendo, cioè, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio, la quale, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, attiene, invece, al merito della domanda.
Pagina 2 Per la sussistenza di tale condizione è, pertanto, necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato.
2. Sulla prova ed imputabilità
Gli esami orali convergono sulla ricostruzione del fatto, avvalorata nella individuazione e riconoscimento della causa dall'indagine peritale e da essere attribuita alla ostruzione del troncone pubblico di condotta fognaria.
Testi Viene esplicitato dal Geom. che: il sia dotato di un impianto di raccolta CP_2
delle acque meteoriche sviluppato per circa 24.000 ml di tronchi e circa 4.000 griglie caditorie di recapito finale nel canale “Galina”; il regolamento edilizio e le norme tecniche di attuazione disciplinino espressamente la realizzazione di superfici drenanti, atte a limitarne l'immissione in strada;
le acque bianche vengano confluite in apposita condotta distinta dalla fogna nera avvenendo il deflusso delle acque piovane, ad eccezione di aree soggette a depressione o prive di pendenze in cui si adottano misure di convogliamento, per scorrimento superficiale, come è su via Tevere posta in altezza dell'abitato (circa 71 m slm) con pendenza naturale in direzione nord-est,
Capodieci A., agente dei VV.UU. intervenuto, nel rammentare lo stato dei luoghi invaso
Cont da liquami, riporta che l'operaio stesso di rilevò l'ostruzione del tronco fognante, confermato dall'indagine peritale nell' “intasamento del “pozzetto di consegna” ubicato sul marciapiede in Via Volturno e pertanto di competenza di AQP”.
In difetto di diversa prova, concernente l'immissione abusiva di acque meteoriche atta a provocare lo straripamento, l'inadeguatezza del controllo e manutenzione del sistema fognario pubblico si configura quale causa da sé sola sufficiente a determinare l'accadimento lesivo. Cont Non conforme, pertanto, si rivela il riferimento operato da alla Convenzione del
30.09.2002 tra nella persona del suo Commissario delegato, CP_3 CP_4
efficace sino al 31.12.2018 e diretta ad affrontare la programmazione e gestione d'emergenza socio-economico-ambientale in virtù del DPCM 02.12.2001.
Essa, infatti, richiama la L. 36/94 in tema di criteri per tutela ed uso risorse idriche (il cui art 4 co. 1 lett.. f che definisce il servizio idrico quale insieme di servizi pubblici di
Pagina 3 captazione, adduzione e distribuzione acqua ad uso civile, fognatura, depurazione acque reflue), il D.Lgs. 141 del 1999 e la L.R. n. 28 del 1999, escludendo esplicitamente i servizi “di fognatura separata per la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche;
di acquedotto per usi diversi da quelli civili o per usi in cui quelli civili non sono a carattere prevalente;
di fognatura e/o depurazione per usi diversi da quelli civili
o per usi in cui quelli civili non sono a carattere prevalente” (art. 4 Convenzione), ferma restando la proprietà delle opere in capo agli enti titolari e la responsabilità del gestore derivante dalla gestione delle stesse (art. 5 Convenzione). Contr è tenuta a rispondere ai sensi dell'art. 2051 c.c. in qualità di custode, non avendo fornito la prova del caso fortuito, inteso come fattore interruttivo del nesso eziologico, di tipo oggettivo, tra la res in custodia ed il danno.
Invero, la ostruzione del condotto non può essere considerato un evento imprevedibile e dunque non altrimenti evitabile da parte del custode, né AQP ha allegato e tantomeno dimostrato di aver provveduto alla regolare e corretta manutenzione e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si sarebbe ugualmente determinato.
Si è a lungo discusso se l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c sia da riferirsi solo a danni cagionati da cose che assumano un ruolo attivo nella produzione del danno in virtù di un intrinseco dinamismo ovvero se possa estendersi anche a pregiudizi derivanti da cose inerti, affermandosi che la norma non richieda necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni ex se. Sussiste il dovere di controllo e di custodia, dunque, anche in relazione alle cose prive di dinamismo, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa nel processo obiettivo di produzione del fatto dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l'idoneità al nocumento (cfr. in tal senso tra le altre Cass. civ. 4480/2001; Cass. civ. 6616/2000; nonché Cass. 10277/1990).
Tale obbligo prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando per la sua configurabilità del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento e venendo esclusa dal fortuito che può consistere anche nel fatto del danneggiato con effetto liberatorio totale o parziale.
3. Sul danno ed entità
Pagina 4 Il danno è dimostrato dai rilievi fotografici che documentano le tracce lasciate dai liquidi putridi.
Il ctu ritiene la adeguatezza dei costi riportati nella perizia stragiudiziale per singole voci di lavorazione a misura e per le voci a corpo;
le prime, riviste alla luce del prezziario regionale LI 2025 , le seconde, in base a rivalutazione istat.
Ritiene, tuttavia, il Giudicante che il ripristino già effettuato non giustifichi l'operata rivalutazione sul prezziario regionale, altresì andando tenuto conto di carenza di fatture o comunque prove sugli effettivi costi affrontati e parzialmente contenuta la spesa per il recupero delle porte e mobilia cucina tenendo conto della assenza di prova sulla peculiare qualità e comunque di un deprezzamento a monte dovuto all'uso.
Stima equo, pertanto, quantificare il danno in totali euro 4.500,00, in parziale riduzione del quantum richiesto, oltre iva, rivalutazione monetaria ed interessi legali.
L'accoglimento della domanda nei riguardi della sola convenuta comporta la sua condanna agli onorari di lite quantificati in euro 1.600,00 secondo DM 55/ 14 come mod. ed in base al valore concreto della domanda oltre spese di iscrizione a ruolo in favore di parte attrice, in egual misura liquidate in favore del terzo chiamato.
Per conseguenza, le spese e competenze, liquidate al ctu con decreto del 03.06.2025 in euro 652,00 per onorario ed euro 70,00 per spese vive oltre accessori, vengono poste Cont definitivamente in capo ad
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- previamente accertata la esclusiva responsabilità di ED ES Spa,
accoglie la domanda formulata da Parte_2
per l'effetto,
- condanna ED ES Spa, in persona del l.r., al risarcimento del danno patrimoniale liquidato in euro 4.500,00 oltre iva, rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al soddisfo in favore di Parte_2
Pagina 5 - condanna ED ES Spa, in persona del l.r., al pagamento dei compensi di lite in favore dell'attore per euro 1.600,00 oltre spese vive di iscrizione a ruolo, rimb. forf., cap ed iva, da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario;
- condanna ED ES Spa, in persona del l.r., al pagamento dei compensi di lite in favore del per euro 1.600,00 oltre rimb. Controparte_2
forf., cap ed iva;
- pone definitivamente le spese di ctu a carico ED ES Spa.
Brindisi, 12.11.2025
Il Giudice On.
AV GA
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