Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 25/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Piacenza
- Sezione civile –
In composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2185/2020, promossa con atto di citazione
DA
, iscritta nel Registro delle Imprese francese con il Parte_1 numero 450327374 RCS, avente sede legale in Courbevoie (Francia) e Rappresentanza
Generale per l'Italia in Milano (c.f. , in persona del suo Deputy Managing P.IVA_1
Director e legale rappresentante pro-tempore sig. rappresentata e Parte_2 difesa dagli avvocati Stefano Taccioli e Nicolò Astengo, del Foro di Genova e domiciliata in
42019 Scandiano (RE), Via Fogliani, n. 2, presso lo Studio dell'avvocato Villiam Iori
PARTE ATTRICE
CONTRO corrente in Parque Comercial n. 91, Distrito : ; Controparte_1 Persona_1
e Lamaces 4715-216 Braga (Portogallo), P. IVA Controparte_2 Persona_2
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dall' Avv. Cristina Rastelli ed elettivamente Controparte_3 domiciliata presso il suo studio in Piacenza, Via Pietro Cella n. 55
(Reg. n.: , in persona del suo legale rappresentante pro RT P.IVA_3 tempore Sig. con sede in London Road 726, West Thurrock, Essex RM20 Parte_3
3 LH, rappresentata, difesa ed assistita dagli avv.ti Dolcino e Roberto Dellacasa, del Foro di
Genova
PARTI CONVENUTE
, avente sede legale in Parque Comercial n. 91, Controparte_5
Distrito Freguesia: Nogueira, Fraiao e Lamacaes 4715-216 Nogueira Persona_1
BRG (Portogallo), P. IVA , in persona del legale rappresentante Sig. P.IVA_4 [...]
rappresentata e difesa dall' Avv. NN AR BE ed elettivamente Parte_4 domiciliata presso il suo studio in Piazza Dante n. 8, Genova
e TR , con Parte_5 CP_6 P.IVA_5 sede legale in Lisbona Largo do Calhariz, 30, 1249-001, Portogallo, in persona dei Direttori
Esecutivi Sig.ri e , Parte_6 Controparte_7 rappresentata e difesa dall' Avv. Filippo Frumento (C.F. ) del Foro di C.F._1
Genova in forza di procura alle liti autenticata dal Notaio in data 10/01/2022, Persona_3 munita di Apostille, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Piazza Dante n.
8/10
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: Trasporto internazionale di merci su strada
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato nei seguenti termini1:
Per Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale -ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta-
- accertare e dichiarare la responsabilità -in via solidale, alternativa, pro quota o come meglio- delle convenute e sedenti ed in RT Controparte_1 persona come in atti, per la perdita della merce di cui in premesse per le causali e le ragioni di fatto e diritto esposte in corso di causa
e, per l'effetto
- condannare, in via solidale, alternativa, pro quota o come meglio le convenute CP_4
e sedenti ed in persona come in atti, al risarcimento in
[...] Controparte_1 favore della , sedente ed in persona come in atti, di tutti i Parte_1 danni originati dall'evento dannoso da quantificarsi in € 2.699.580,00 (somma corrispondente al “prezzo corrente di mercato” e/o al “prezzo corrente nel luogo e nel tempo della riconsegna” della merce colpita ex artt. 23 della Convenzione CMR e 1696 cod. civ.) o, alternativamente e in via meramente subordinata
- condannare, in via solidale, alternativa, pro quota o come meglio le predette convenute, sedenti ed in persona come in atti, al risarcimento in favore di Parte_1
2 Pa
, sedente e in persona come in atti, di sterline inglesi £ 408.121,86 (somma erogata a titolo di indennizzo assicurativo dalla predetta Compagnia in favore della propria assicurata, danneggiata e dante causa BE Ltd.) o di altra somma di giustizia meglio vista.
Con gli interessi da computarsi al saggio del 5% annuo di cui all'art. 27 della Convenzione
CMR dalla data dell'evento al saldo ovvero, in subordine, nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ. dal momento della domanda giudiziale, oltre al risarcimento del danno da mancato pagamento.
Vinte spese legali con accessori come per legge».
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale civile di Piacenza, ogni contraria istanza disattesa,
IN IA RE: respingere la domanda formulata da parte attrice, per difetto di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire e di legittimazione passiva per i motivi esposti in narrativa.
IN IA PRINCIPALE: respingere la domanda di parte attrice, in quanto del tutto infondata, prescritta e non provata sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale di Piacenza ritenesse di accogliere, in tutto o in parte, la domanda proposta da parte attrice, contenere la stessa entro il limite di responsabilità vettoriale, previsto dall'art. 23 CMR, come esposto in narrativa e pari ad Euro 21.564,00.
IN ESTREMO SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non ritenesse applicabile il limite di responsabilità vettoriale sopra indicato, ridurre l'importo reclamato, in quanto manifestamente eccessivo ed errato e non provato, all'esito di quanto risulterà nell'espletanda istruttoria.
Sulla domanda formulata da RT
Respingere tutte le domanda formulate dalla società per difetto di RT legittimazione attiva e di legittimazione passiva per i motivi esposti in narrativa e perché infondate, sia in fatto sia in diritto, nonché non provate e prescritta.
IN OGNI CASO: nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse di accogliere la domanda dell'attrice e/o quelle di garanzia e di manleva proposte nei confronti dell'esponente condannare in persona del legale Parte_5 rappresentante pro tempore, e con sede legale in Lisbona Largo CP_6 CP_8 P.IVA_5 do Calhariz, 30, 21249-001, Portogallo a tenere indenne e manlevata la Controparte_1 da qualsivoglia domanda avversa, condannandola a rimborsare a quest'ultima quanto eventualmente pagato a favore dell'attrice e/o della società e/o di in forza CP_4 _5 della sentenza di codesto Ill.mo Tribunale.
Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre IVA e CPA, sotto ogni statuizione
Per RT
“Voglia l'ill.mo Tribunale ex adverso adito,
3 - in via principale, respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto, in diritto ed in punto quantum;
- in via subordinata, contenere la domanda risarcitoria formulata da parte attrice nei limiti stabiliti dalla CMR e quindi entro e non oltre € 17.139,60,
- in ogni caso, in qualunque denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o anche solo parziale della domanda attorea nei confronti di , condannare CP_4 [...]
in solido con o come meglio ritenuto, a manlevare e tenere Controparte_5 Controparte_1 integralmente indenne l'esponente rispetto ad una e denegata ipotesi di condanna. Vinte le spese di lite e gli onorari”.
Per Controparte_5
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale civile di Piacenza, ogni contraria istanza disattesa, in relazione alla domanda formulata da respingerla per difetto di RT giurisdizione del giudice adito, per difetto della condizione di reciprocità, nonché per difetto di legittimazione passiva e per prescrizione, per tutte le ragioni esposte in atti.
In relazione alla domanda principale formulata da parte attrice:
IN IA RE : respingere la domanda formulata da parte attrice, per difetto di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire e di legittimazione passiva, per i motivi esposti in atti.
IN IA PRINCIPALE: respingere la domanda dell'attrice, perché infondata e prescritta, nonché non provata sia nell'an che nel quantum.
IN IA TA : nella denegata e non creduta ipotesi che il Tribunale di Piacenza ritenesse di accogliere la domanda dell'attrice, limitare il relativo ammontare, ex art. 23
CMR, come esposto in narrativa e pari ad Euro 17.139,00.
IN ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non ritenesse applicabile il limite di responsabilità vettoriale sopra indicato, ridurre l'importo reclamato, in quanto errato e sproporzionato alla luce di quanto dedotto in atti.
Domanda di garanzia e di manleva: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse di accogliere la domanda della società e quella di manleva di nei Pt_1 RT confronti dell'esponente, concessa l'estensione del contradditorio nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in CP_1
Parque Comercial n. 91, Distrito : ; ; , e Persona_1 Controparte_2 Per_2 Per_2
Lamaces 4715-216 Braga (Portogallo), P. IVA e nei confronti di P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_5 CP_6
, con sede legale in Lisbona Largo do Calhariz, 30, 1249-001, CP_8 P.IVA_5
Portogallo, entrambe già costituite in giudizio, condannare le stesse a tenere l'esponente, in solido e/o in via alternativa e/o nel modo meglio visto, manlevata da ogni pronuncia sfavorevole dell'intestato tribunale, rimborsandole quanto eventualmente pagato. Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre IVA e CPA.
4 Per Parte_5
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale civile di Piacenza, ogni contraria istanza disattesa,
- in IA RE: respingere la domanda formulata da parte attrice, per carenza di legittimazione attiva e/o carenza di interesse ad agire e di legittimazione passiva della società per tutti i motivi esposti in atti. Controparte_1
- in IA PRINCIPALE: respingere la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto, perché prescritta e non provata sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.
- in IA TA: nella non creduta ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di accogliere la domanda attorea contenerla secondo il limite previsto dall'art. 23 CMR.
- in IA ULTERIORMENTE TA: nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito non ritenesse applicabile il limite di responsabilità ex art. 23 CMR, ridurre l'importo reclamato dall'attore, in quanto del tutto eccessivo, non dimostrato e del tutto errato, all'esito di quanto risulterà nell'espletanda istruttoria.
In relazione alla domanda di garanzia e di manleva proposta da contro RT
. Controparte_5
Ci si associa alle contestazioni, eccezioni e deduzioni esposte da nei propri atti _5 difensivi contro con riferimento al difetto di giurisdizione del Tribunale di CP_4
Piacenza, al difetto della condizione di reciprocità e per difetto di legittimazione passiva, nonché per prescrizione al fine di ottenerne il rigetto.
In relazione alla domanda di garanzia e manleva formulata da : nella Controparte_1 denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale di Piacenza, all'esito dell'espletanda istruttoria, ritenesse di accogliere la domanda formulata dall'attrice e quella di manleva di
[...]
dichiarare tenuto l'esponente a corrispondere l'indennizzo assicurativo in CP_1 favore di quest'ultima in base e secondo i limiti delle condizioni tutte previste dalla polizza prodotta n. CR64092878, con applicazione delle cause di esclusione, franchigie e massimali ivi contemplati.
In relazione alla domanda di garanzia e manleva formulata da : Controparte_5 nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale di Piacenza, all'esito dell'espletanda istruttoria, ritenesse di accogliere la domanda formulata dall'attrice e quella di manleva di e/o di dichiarare tenuta l'esponente a corrispondere l'indennizzo CP_4 _5 assicurativo in favore di quest'ultima in base e secondo i limiti delle condizioni tutte previste dalla polizza prodotta n. CR64092878, con applicazione delle cause di esclusione, franchigie
e massimali ivi contemplati.
Vinte le spese”.
FATTO
1-La ( ) ha citato in giudizio Parte_1 Pt_1 RT società inglese incaricata del trasporto delle merci, e la sub-vettore Controparte_1 portoghese coinvolto nella gestione operativa del trasporto, per il risarcimento dei danni derivanti dal furto di merci (N. 7488 capi di abbigliamento) avvenuto nella notte tra l'8 ed il 9 novembre durante un trasporto internazionale su strada avente come origine il Portogallo e destinazione finale l'hub logistico RB sito in Italia, Piacenza.
5 Il trasporto era stato richiesto dalla società londinese BE TD, che aveva incaricato la , mentre in concreto il trasporto era stato eseguito dal vettore portoghese CP_4
. CP_1
Le merci trasportate, costituite da prodotti di alta moda del marchio RB, erano assicurate da polizza conclusa tra la BE e l'attrice Pt_1
Il furto, avvenuto in Spagna nei pressi del confine con la Francia, viene attribuito dall'attore alla violazione delle obbligazioni contrattuali e alla grave negligenza dei convenuti nel garantire adeguate misure di sicurezza durante il trasporto e il parcheggio del veicolo, invocando quindi la responsabilità vettoriale per colpa grave ex art 3 e 17 della Convenzione
Internazionale “sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce” firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (in prosieguo “CMR”), nonché ex artt. 1228, 1693 e 1696 c.c.
Ciò posto, allega di aver indennizzato la mittente RB per un importo pari a Pt_1
€560.000 in data 25 febbraio 2020, e di agire quindi nell'odierna sede in surroga ai diritti dell'assicurata, o comunque quale cessionario di ogni pretesa e credito risarcitorio nei confronti delle controparti, in forza della polizza UR e dei relativi atti di subentro e cessione diritti rilasciati dalle società assicurate/beneficiarie.
Ha chiesto, quindi, di accertare le responsabilità di e e di CP_4 CP_1 condannarli, in via principale, al risarcimento integrale del danno, pari al valore di mercato della merce perduta, quantificato in € 2.699.580,00 ovvero, in subordine, al pagamento della somma rimborsata alla committente assicurata.
2-La UT si è costituita, ha contestato la legittimazione attiva di CP_1
sostenendo che non sia stata fornita prova adeguata della surroga nei diritti di Pt_1
RB, ed ha altresì eccepito altresì il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo mai avuto rapporti diretti con RB o avendo ricevuto l'incarico di eseguire il CP_4 trasporto da un terzo soggetto, la;
inoltre, ha invocato in ogni caso la _5 prescrizione annuale dei diritti del mittente ex art. 32 CMR.
La società ha, in ogni caso, negato ogni responsabilità, attribuendo il furto a un'azione criminosa imprevedibile e inevitabile, avvenuta in un'area di sosta considerata sicura. Ha sottolineato di aver adottato misure di sicurezza adeguate e ha contestato l'insufficienza delle prove fornite da sia sul contenuto e sul valore della merce sottratta, sia Pt_1 sull'ammontare dell'indennizzo richiesto;
in tema di danno ha richiesto, in subordine, l'applicazione del limite risarcitorio ex art. 23, co 3, CMR.
Ha concluso quindi il rigetto della domanda attrice o, in alternativa, la limitazione dell'importo risarcitorio e la manleva da parte della compagnia UR , previa Parte_5 chiamata in causa di quest'ultima.
3-Si è costituita anche la UT , ed ha contestato la legittimazione CP_4 attiva di rilevando l'assenza di prova del pagamento dell'indennizzo e della surroga Pt_1 nei diritti di RB.
6 La società ha poi invocato il caso fortuito ex art. 17.2 CMR, sostenendo che il furto sia avvenuto in circostanze imprevedibili in un'area sicura. Ha contestato la prova del contenuto e del valore della merce e, in subordine, richiesto l'applicazione del limite risarcitorio ex art. 23 co 3 CMR, calcolando un massimo di € 17.139,60.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea o, in subordine, la limitazione del risarcimento. Ha inoltre svolto domanda di manleva nei confronti di e della _5 [...]
, quali esecutori materiali del trasporto, previa autorizzazione alla chiamata in causa. CP_1
4- Il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa dei terzi, con conseguente differimento della prima udienza di comparizione delle parti.
5- La ( ”) si è costituita ed ha Controparte_5 _5 contestato la giurisdizione italiana con riferimento alla domanda svolta nei suoi confronti, sostenendo che, in base al Regolamento CE 1215/2012, la competenza spetta al giudice portoghese, essendo domiciliata in Portogallo. Ha inoltre contestato il proprio difetto di legittimazione passiva, dichiarando di aver operato come mero spedizioniere, senza assumere obblighi vettoriali, ed ha eccepito in ogni caso la prescrizione di ogni diritto ex art. 32 CMR.
Per il resto, si è associata alle eccezioni ed alle difese già svolte e CP_1 CP_4
6- La ”), compagnia Parte_5 Parte_5 UR, si è parimenti costituita, ed ha insistito per l'assenza di legittimazione attiva di contestando la prova della surroga e del pagamento dell'indennizzo. Pt_1
Ha sostenuto di non essere tenuta a garantire per eventuali responsabilità CP_1 derivanti dall'evento, se non entro i limiti previsti dalla polizza UR stipulata, applicando franchigie, massimali e cause di esclusione.
Ha inoltre eccepito la prescrizione ex art. 32 CMR e richiesto, in ogni caso, il rigetto della domanda di risarcimento come infondata e sproporzionata.
7- All'udienza di prima comparizione del 21/03/2023, il Giudice ha concesso i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., poi differiti su istanza congiunta delle parti (pendendo trattative).
In data 23/04/2024, il Giudice ha formulato alle parti una proposta transattiva, la quale prevedeva il pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 320.000,0 omnia.
Successivamente il Giudice, dato atto che una soluzione transattiva non era possibile – in quanto i convenuti non avevano offerto una cifra sufficiente a raggiungere la somma proposta
– ha rigettato le istanze istruttorie e disposto di procedersi oltre.
Esaurita la trattazione mediante concessione dei termini ex art. 183 co 6 c.p.c. e l'istruttoria esclusivamente mediante produzione documentale, il Giudice, all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione ed assegnato termine ex art. 190 c.p.c.
7 DIRITTO
8- Preliminarmente, il Tribunale -tenuto conto che la controversia involve soggetti aventi sede legale sia in paesi membri UE che extraunionali - ritiene sussistente la propria CP_4 giurisdizione e competenza sulla base dell'art 31, co 1 lett. B) della CMR, in quanto il luogo di luogo del ricevimento della merce era pacificamente situato nel territorio circondario del
Tribunale di Piacenza, essendo la spedizione di merci diretta all'hub logistico di _9
, sito appunto nel Comune di Piacenza.
[...]
Per ciò che concerne le domande svolte nei confronti di soggetti avente sede in un paese membro dell'UE, la competenza dell'odierno giudice sussiste anche in forza dell'art 7 del
Regolamento UE N. 1215/2012, in quanto l'Italia è il paese ove doveva essere eseguita l'obbligazione dedotta nel contratto di trasporto (consegna della merce). Sul punto, poi, va evidenziato che nessuno dei convenuti costituiti (con l'eccezione della che ha invocato la giurisdizione del giudice portoghese) ha specificatamente _5 contestato la giurisdizione italiana a conoscere la controversia, comportamento processuale univoco che equivale ad accettazione della stessa in base all'art. 4 co 2 L. 218/1995.
Per ciò che concerne l'eccezione di difetto di giurisdizione di , la stessa non è _5 positivamente apprezzabile, in quanto nei confronti di tale parte è stata svolta una domanda di manleva da parte della UT;
la competenza a conoscere di tale CP_4 domanda, in quanto domanda di garanzia c.d. “impropria”, segue necessariamente la competenza per la domanda principale di risarcimento danni da inadempimento contrattuale svolta da parte attrice, in base all'art. 8, n. 2) Regolamento UE 1215/2012.
9- Ciò posto, oggetto della presente controversia è la domanda di condanna svolta da Pt_1 di nei confronti di e , dalle quale originano poi le domande CP_4 CP_1 di manleva svolte, rispettivamente, da nei confronti di e CP_4 CP_1
, e da e nei confronti della compagnia di _5 CP_1 _5 assicurazione . Parte_5
L'ordine logico-giuridico di trattazione impone, quindi, in primo luogo lo scrutinio domanda risarcitoria di parte attrice, essendo la decisione sulle domande di manleva dipendente dall'accoglimento di quest'ultima.
10- Sulla domanda di condanna svolta da Pt_1
10.1- La vicenda trae origine dalla perdita di 7.488 capi di abbigliamento di alta moda acquistati da presso fornitori portoghesi e destinati ai magazzini Controparte_10 dell'azienda a Piacenza. La RB aveva affidato il trasporto di due partite di capi di abbigliamento a la quale, in qualità di vettore, ha poi affidato l'operazione di CP_4 trasporto a che, a sua volta, ha incaricato il sub-vettore . _5 CP_1
Lo schema negoziale realizzato dalle parti rientra nella fattispecie del trasporto con subtrasporto;
il primo vettore assume contrattualmente il trasporto della merce dal proprio committente e, successivamente, attraverso un altro contratto, affida, in tutto o in parte, la prestazione del trasporto ad un sub-vettore, il quale assume l'esecuzione del trasporto.
8 Risultano, quindi, conclusi due distinti contratti;
il primo contratto di trasporto, concluso tra la il committente BE TD ed il vettore , ed un secondo contratto di CP_4 sub-trasporto, concluso tra la (spedizioniere2) e la , avente _5 CP_1 Cont come destinatario/beneficiario proprio la BE (sia che ITALY SRL).
Il tragitto prevedeva il trasporto stradale dalla città di Braga (Portogallo) a Piacenza (Italia), presso l'hub logistico RB. Durante una sosta in un'area di servizio autostradale in Navarra (Spagna), ignoti soggetti hanno sottratto parte del carico.
L'episodio si è verificato durante un periodo in cui era vietata la circolazione di mezzi pesanti in Francia, a causa della festività dell'11 novembre, circostanza che aveva imposto all'autista del mezzo di fermarsi per la notte, in una stazione a ridosso del confine francese.
Il furto è stato denunciato alla Guardia Civil spagnola dal conducente del mezzo, il quale ha riferito di aver riscontrato la manomissione della barra posteriore e l'ammanco di circa metà del carico;
non risultano essere stati svolti ulteriori accertamenti sul luogo del furto.
Il resto del carico è stato consegnato ai magazzini RB a Piacenza il 14 novembre 2019, dove, da parte del destinatario, è stato constatato l'effettivo ammontare della perdita tramite un controllo documentale e visivo, risultando mancanti 7.488 capi di abbigliamento.
La RB provvedeva a comunicare l'ammanco di merce alla già in data CP_4
19/11/2019, a mezzo e-mail3. La stessa provvedeva, poi, a inviare diffida alla CP_4
ed alla , intimandogli il pagamento dei rispettivi danni4. CP_1 _5
Gli antefatti sopra esposti risultano, in ultima analisi, pacifici tra le parti, oltre che fondati sulla documentazione versata in atti, in particolar modo sul "Transport Services Agreement" stipulato tra RB e sulla lettera di vettura CMR n. 19-21-63654 e il CP_11 relativo manifesto di carico6, sui "Rapporti di non conformità" redatti da RB al momento della consegna7, nonché sulla denuncia8 alla Guardia Civil resa dal conducente e relativa al furto.
10.2- Ciò posto, non può dubitarsi della legittimazione dell'odierna attrice ad agire in giudizio per la riscossione del risarcimento dei danni contrattualmente dovuto in forza dell'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di trasporto. 2 La quale agiva in forza di incarico ricevuto dalla CP_4 3 Cfr doc. 6 di parte attrice. 4 Cfr doc.4,5 e 6 della UT CP_4 5 Cfr doc. 1 di parte attrice. 6 Cfr doc. 3 e 4 parte attrice;
in particolare, la risulta come spedizioniere, la come trasportatore, e la _5 CP_1
BE con sede operativa in Piacenza come destinatario. 7 Cfr doc. 28 e 29 di parte attrice.
9 La infatti, risulta essere cessionaria sia dei diritti spettanti alla committente Pt_1
, sia di quelli spettanti al destinatario , in forza di CP_12 Controparte_13 due contratti di cessione9 conclusi, rispettivamente, in data 14/10/2020 e 15/10/2020; tali documenti (“Assignement of rights”) risultano sottoscritti quindi sia dal proprietario della merce perduta nonché committente del trasporto (BE TD), che dal destinatario/beneficiario del trasporto (la )10, entrambi soggetti che Controparte_13 sono titolari delle azioni contrattuali esperibili nei confronti del vettore (e del sub-vettore) originate dal contratto di trasporto (ai sensi dell'art 17 e ss CMR;
per il destinatario, l'art. 13, co1 estende anche a quest'ultimo la legittimazione11). Le suddette cessioni risultano pacificamente notificate ai rispettivi debitori ceduti nell'ottobre
2020, quindi antecedentemente al presente giudizio, senza che risultino essere state sollevate contestazioni specifiche.
Irrilevanti, poi, risultano le eccezioni dei convenuti fondate sulla estraneità della BE
TD al rapporto assicurativo con in quanto tale circostanza non inficia la validità ed Pt_1 efficacia del negozio giuridico in forza del quale gli aventi diritto hanno ceduto le proprie pretese contrattuali a quest'ultima.
Non solo, ma parte attrice ha anche prodotto specifico atto di quietanza datato 25/02/2020, sottoscritto dalla , nel quale viene riconosciuta la corresponsione Controparte_10 dell'indennizzo previsto dalla polizza e viene espressamente prevista, con ampia formula, la surroga (“Subrogation form”) dell'assicuratore in ogni pretesa relativa alla merce oggetto di protezione UR.
I documenti contrattuali sopra richiamati risultano chiari nel loro oggetto, non contrastati da nessun altro elemento probatorio, oltre che recanti la sottoscrizione di soggetti sulla cui legittimazione a rappresentare le rispettive società non può ragionevolmente dubitarsi (anche per l'assenza di elementi (anche solo indiziari) di segno contrario). Deve ritenersi, quindi, che la sia attualmente l'unico soggetto legittimato ad agire per Pt_1 il risarcimento del danno da perdita della merce, quale soggetto nella cui sfera giuridica si sono “consolidate” – sia per surrogazione ex art. 1916 c.c. che per cessione ex art. 1260 c.c.- le pretese contrattuali spettanti tanto al committente quanto al destinatario del trasporto internazionale per cui è causa. 9 Cfr Doc. 10 e 11 di parte attrice. 10 Si aggiunta che sia la BE TD che la compaiono come acquirenti nelle fatture di acquisto dei Controparte_13 capi di abbigliamento poi oggetto di trasporto, Cfr doc. 2 di parte attrice. 11 Cfr Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 14/03/2017, n. 6484: «Per giurisprudenza ormai consolidatasi, anche in relazione a fattispecie regolata dall'art. 13 della convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (C.M.R.), la titolarità del diritto all'indennizzo è attribuita, al pari di quanto prevede l'art.
1689 c.c., in ragione dell'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, con la conseguenza che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell'art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore».
10 10.3- L'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento sollevata da CP_1 ex art. 32 CMR (alla quale hanno aderito altre parti) risulta priva di pregio, sia perché formulata in modo generico, sia perché non è contestato – alla luce delle controrepliche di parte attrice - che l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio sia stato spedito per la notifica a tale parte in data ben precedente (3 novembre 2020) al decorso dell'anno dalla data di consegna della merce a destino, e che tale atto sia stato preceduto da apposita messa in mora consegnata a mezzo corriere in data 02/11/202012.
Inoltre, la prescrizione annuale invocata dalla parte non risulta nemmeno applicabile al caso di specie in quanto, come si dirà ne proseguo, l'accertata colpa grave del vettore nella perdita parziale della merce rende applicabile il termine triennale di prescrizione ex art. 32 CMR
(termine pacificamente mai decorso).
10.4 – Sussiste, poi la responsabilità contrattuale vettoriale in capo sia a – CP_4 controparte contrattuale diretta della committente - che ad – sub-vettore CP_1 nell'interesse anche del destinatario RB - per i danni scaturiti dal furto (perdita) della merce trasportata, ai sensi degli artt. 3, 13 e 17 della CMR, nonché in forza della (speculare) disciplina interna prevista ex artt. 1228, 1693 e 1696 c.c.
La infatti, risponde per il trasporto nei confronti del committente in forza del CP_4 rapporto contrattuale diretto concluso con il committente, rispondendo anche per eventuali perdite di merce imputabili al sub-vettore.13
Quanto, invece, alla , la sua responsabilità deriva dalla sua qualità di CP_1 vettore nel contratto di trasporto concluso tra quest'ultima e la , in quanto la _5 Cont BE (sia che la ITALY SRL), pur non essendo parte del contratto, è espressamente indicata nella lettera di vettura quale destinatario e, come tale, è soggetto legittimato ad esperire, in suo nome e nei confronti del vettore, i diritti che derivano dal contratto di trasporto, proprio nell'ipotesi di perdita accertata di merce (art. 13 CMR).
Ciò detto, la giurisprudenza ritiene pacificamente che, al fine di escludere la responsabilità
"ex recepto" del vettore, non è sufficiente la prova della perdita del carico a causa di un furto, se il fatto è avvenuto con modalità tali da evidenziare l'omessa adozione di cautele idonee ad evitarlo, essendo necessario accertare che i fatti, ancorché riconducibili a un reato, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate14. 12 Cfr doc. 14. 13 «il vettore che si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per contro proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita
o l'avaria imputabili al sub-vettore» (Cfr Cass. 13374/2018)
11 Nel caso di specie, non è emersa alcuna circostanza eccezionale o imprevedibile;
il furto (o comunque la perdita della merce) è avvenuto durante la sosta notturna del veicolo nella piazzola di riposo di una stazione di servizio (Gasolinera Galp) dell'autostrada A-1
Altsasu/Alsasua (Navarra, Spagna), a ridosso del confine con la Francia, ed è stato possibile semplicemente approfittando delle circostanze di tempo (orario notturno) e di luogo (piazzola di servizio aperta al pubblico) per forzare il portellone del camion ed accedere così al relativo carico.
La , poi, non ha dimostrato di aver predisposto particolari misure di CP_1 sicurezza volte a scongiurare il rischio di un accesso al contenuto del veicolo in sosta da parte di terzi;
che il veicolo fosse dotato di impianto satellitare antifurto e di antifurto meccanico occulto, infatti, rileva semmai quale misura per impedire il furto del veicolo stesso, non trattandosi di misure specificatamente previste per la difesa del carico trasportato il quale – anche in assenza di ulteriori indagini circa l'accaduto svolte dal vettore – è stato asportato semplicemente forzando l'acceso del portellone posteriore.
La condotta inadempiente del sub-vettore (che risponde anche per le condotte dei suoi preposti e dipendenti), integra – sulla base di una valutazione ex ante ed in concreto- gli estremi della colpa grave, con la conseguenza che non sono invocabili le esimenti di responsabilità o le limitazioni al danno risarcibile previste dalla normativa convenzionale ed interna, seppur invocate dalle parti avverse all'attore.
Risulta chiaro, infatti, che il vettore, utilizzando la diligenza minima professionale che ci si aspetta da un operatore professionale, avrebbe agevolmente potuto evitare l'evento dannoso mediante la predisposizione di accorgimenti privi di particolare onerosità, come una diversa calendarizzazione del trasporto (evitando così la sosta notturna “forzosa” del mezzo di trasporto, avvenuta a causa del divieto di transito per mezzi pesanti vigente in Francia per il giorno dell'11 novembre), oppure prevedendo una sosta solo diurna e/o in un luogo più attrezzato sotto il profilo delle misure di sicurezza e più consono alle esigenze di custodia del carico trasportato, oppure ancora munendo il veicolo di dispositivi di protezione e sicurezza maggiori15.
I furti nelle aree di servizio rappresentano eventi statisticamente rilevanti nel settore della logistica su strada e sono quindi considerabili come rischio tipico – come tale ampiamente prevedibile - nell'ambito dell'attività professionale di trasporto16.
10.5- Accertato il regime di responsabilità in capo ai convenuti, si deve procedere ora alla determinazione del danno risarcibile. 15 Sussiste la «colpa grave» del vettore ogni qualvolta egli abbia posto in essere un comportamento consistente nell'inosservanza delle elementari regole di prudenza, tale da violare la diligenza minima richiesta nell'espletamento delle proprie occupazioni (Cass. 24765/2008).
12 10.6- Preliminarmente, la invoca, quale clausola di esonero di responsabilità, la CP_4 regolamentazione contrattuale dell'Agreement - contenuta nelle clausole 12.3 e 12.5 - in forza della quale è prevista una limitazione pattizia della responsabilità del vettore con esclusione della risarcibilità dei danni indiretti (“indirect, consequential or CP_4 special loss or damage).
L'assunto non convince, in quanto nel caso in esame viene demandato come risarcimento
(danno conseguenza) unicamente il valore di mercato della merce oggetto di perdita durante il servizio di trasporto;
si tratta, quindi, chiaramente di un danno diretto (Direct Loss, clausola
12.5), in quanto ad essere risarcita è una perdita patrimoniale integrante conseguenza diretta ed immediata (anche sotto il profilo causale ex art. 1223 c.c.) dell'inadempimento contrattuale di controparte;
il danno da perdita del valore della merce, infatti, costituisce la concretizzazione di un rischio “tipico” dell'attività di trasporto, e deriva in modo diretto ed immediato dall'inadempimento di un preciso obbligo di custodia del vettore, tanto da ricevere una regolamentazione espressa (art 1696 c.c., art. 17 CMR).
10.7 – Ciò posto, parte attrice quantifica in via principale la propria pretesa creditoria in €
2.699.580,00, pari al prezzo di listino per la vendita al dettaglio dei capi di abbigliamento andati perduti.
In tema, il Tribunale non ritiene corretta la quantificazione del danno operata da parte attrice, dovendo il risarcimento del danno essere parametrato al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta (art. 23 co 1 CMR), inteso come prezzo corrente sul mercato, o,… al valore ordinario delle merci della stessa natura e qualità (art. 23 co 2).
Orbene, il prezzo di listino ed il prezzo di mercato della merce non coincidono, perché il primo è un valore di riferimento unilateralmente stabilito dal produttore, mentre il secondo dipende da domanda, offerta e strategie commerciali;
il prezzo finale di mercato, quindi, può ben essere inferiore per effetto di sconti, promozioni, negoziazioni B2B e differenze tra canali di vendita (e-commerce vs. negozi fisici).
Il prezzo di listino, inoltre, non esprime il valore di mercato nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta, in quanto rappresenta un valore ideale di rivendita della merce stessa, come tale proiettato nel futuro e inclusivo del plusvalore realizzato mediante la vendita ai consumatori finali.
Parimenti, risulta inconferente – ai fini della determinazione del danno risarcibile - il riferimento operato da parte attrice alla somma da lei saldata in favore dell'assicurata
RB, per effetto della polizza UR: tale somma, infatti, rappresenta l'indennizzo assicurativo pagato in forza del rapporto contrattuale, la cui quantificazione viene operata sulla base del rapporto assicurativo tra le parti;
deve essere, quindi, contestualmente distinto dal danno effettivamente patito dal patrimonio dell'assicurato stesso, la cui determinazione è rimessa all'effettiva consistenza delle conseguenze pregiudizievoli subite (danno conseguenza) e non sulla base di pattuizioni contrattuali, nonché deve essere oggetto di allegazione e prova secondo gli ordinari principi in tema.
Quindi, risultano condivisibili le difese dei convenuti nella parte in cui sostengono come il valore risarcibile della merce corrisponda al prezzo di acquisto della stessa da parte della
13 BE, e sia pari, quindi, agli importi riportati nelle fatture accompagnatorie della merce viaggiante all'epoca del sinistro, per un totale di € 265.852,70. Si tratta di un valore attendibile, in quanto riscontrato da documentazione (fatture) emesse da soggetti estranei al presente giudizio e coerente con l'ulteriore documentazione versata in atti17.
È questo, infatti, il costo che la BE avrebbe dovuto, presumibilmente, sostenere al fine di ottenere una partita di beni equivalente a quella andata perduta e, quindi, tale cifra rappresenta il valore di mercato della merce ai sensi dell'art. 23, co 2, CMR.
Trattandosi di un debito di valore, sulla somma di euro 265.852,70 deve essere operata la rivalutazione monetaria, con decorso dalla data in cui l'evento dannoso si è manifestato, individuato nel momento dell'accertamento della perdita della merce (14/11/2019), oltre all'applicazione degli interessi legali sulla somma via via rivalutata;
allo stato, dunque, la somma liquidabile a titolo di risarcimento del danno risulta pari ad euro € 339.879,30.
Su tale somma, devono essere applicati gli interessi da computarsi al saggio del 5% annuo, come previsto dalla disciplina speciale ex art. 27 della CMR, dalla data della domanda giudiziale (atto di citazione notificato il 03.12.2020,).
In tema di interessi, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, non siano applicabili gli interessi di mora ex art. 1284 c. 4 c.c., in quanto nel caso di specie la somma è dovuta dai convenuti a titolo di risarcimento del danno ed è divenuta liquida ed esigibile solo all'esito del giudizio, previo accertamento della responsabilità contrattuale e dell'effettivo danno allegato e provato.
Il Tribunale, infatti, ritiene che il saggio di interessi maggiorato ex art. 1284 co 4 c.c. sia applicabile unicamente in correlazione ad una obbligazione pecuniaria (anche da ripetizione) che trovi fonte nel contratto e quindi a crediti che, al momento della proposizione della domanda giudiziale, abbiano già natura debiti di valuta, in quanto solo con riferimento a tale tipologia di obbligazioni è riscontrabile un ritardo sanzionabile nell'adempimento di un credito già certo, liquido ed esigibile, tale da giustificare l'applicazione di “super-interessi”.
Viceversa, tale fattispecie non è applicabile alle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno18, trattandosi di debiti di valore, ove la somma riconosciuta al creditore all'esito del giudizio rappresenta il surrogato della prestazione originaria dovuta e, quindi, sino all'emissione della sentenza che liquida il danno, non può configurarsi in favore del creditore alcun credito pecuniario certo, liquido ed esigibile (ed è proprio in forza di tale caratteristica che è prevista la rivalutazione monetaria della somma, al fine di attualizzare il valore monetario liquidato all'effettiva consistenza del bene della vita perduto).
10.8- Conseguentemente, va accolta, nei limiti sopra esposti, la domanda proposta da Pt_1 ed i convenuti e vanno condannati in via solidale (art. CP_4 CP_1
2055 c.c.) al pagamento della somma di euro € 339.879,30. 17 Cfr la relazione di perizia per il sinistro assicurativo redatta dalla , doc. 7 di parte attrice. Per_4
14 11- Sulle domande di manleva nei confronti di e . CP_1 _5
11.1 – In forza dell'accoglimento della domanda di parte attrice, si impone lo scrutinio della domanda di manleva svola dalla nei confronti di E CP_4 CP_1
. _5
11.2- La domanda svolta nei confronti della è infondata. _5
pur invocando la responsabilità di tale parte (sia contrattuale che CP_4 extracontrattuale), non ha infatti adempiuto ai propri oneri di allegazione e prova.
In primo luogo, non è stato versato agli atti il titolo contrattuale in forza del quale è stato pattuito l'incarico; nonostante il conferimento dell'incarico a risulti pacifico, _5 non è tuttavia comprensibile quale sia l'inadempimento qualificato contestato nel caso di specie in capo a quest'ultima, non essendo ricostruibili gli obblighi contrattuali assunti, né in realtà sussistendo elementi sufficienti per operare un inquadramento giuridico della natura del contratto concluso.
Agli atti, infatti, risultano solo una fattura del 12/11/2019 per euro 1.848,0 emessa dalla verso la – che, in disparte la natura prettamente unilaterale del _5 Parte_7 documento, nulla dice in ordine al contenuto del regolamento contrattuale - ed una generica comunicazione email dell'11/09/2019 dove la informa le parti dell'avvenuto _5 carico e spedizione della merce20.
, sul punto, eccepisce di aver operato come mero spedizioniere – avendo _5 adempiuto all'incarico mediante l'individuazione del vettore e conferimento del trasporto alla
– negando di aver assunto obblighi vettoriali. CP_1 la contesta tale difesa, tuttavia non ha appunto versato in atti il titolo CP_4 contrattuale o altri elementi di prova da cui desumere che la controparte abbia specificatamente assunto – nei suoi confronti – le obbligazioni di vettore o comunque impegni inerenti all'esatta consegna della merce, sicché la domanda sul punto risulta generica e non provata, essendo rimasto indimostrato che nella fattispecie che ci occupa l'esponente
( ha incaricato la prima ( ) di adempiere anche alle funzioni di CP_4 _5 vettore.
Parimenti generica è l'invocazione di una responsabilità extracontrattuale, dedotta in modo assolutamente generico e senza l'allegazione specifica degli elementi costitutivi della stessa.
11.3 – Parimenti infondata risulta la domanda di manleva svolta nei confronti della
[...]
. Quest'ultima contesta di aver mai avuto un rapporto contrattuale con la CP_1
e, quindi, non è comprensibile a quale titolo tale vettore – che ha ricevuto CP_14
l'incarico dalla , in favore della BE quale destinatario - debba _5 rispondere nei confronti della , terzo estraneo rispetto al contratto di trasporto. CP_14
Sul punto, la domanda sconta le medesime lacune di allegazione e prova già evidenziate con riferimento alla domanda svolta nei confronti della . _5 19 Cfr doc. 8 di CP_4
15 12- Sulla domanda di manleva svolta verso la terza chiamata . Parte_5
12.1 – Preliminarmente, il Tribunale dà atto che la domanda di manleva nei confronti della compagnia UR svolta dalla non deve essere scrutinata, Parte_5 _5 stante il rigetto delle domande nei confronti di quest'ultima.
12.2 – Quanto, invece, alla domanda di manleva svolta dalla , la stessa è CP_1 fondata, nei limiti di seguito esposti.
Pacifica tra le parti pari è l'intervenuta stipula di una polizza UR per la responsabilità per le merci trasportate (n. CR64092878), la cui operatività nel caso in esame non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della compagnia assicuratrice, che, al contrario, ne ha riconosciuto la operatività e validità al momento del sinistro. Contr La predetta polizza, avente ad oggetto la responsabilità civile del vettore stradale - prevede, in caso di danno/avaria/sottrazione alla merce, un massimale di rischio per ogni veicolo di euro 250.000,00, con una franchigia di euro 1.000,00.
Conseguentemente, la domanda di manleva svolta da nei confronti della CP_1
può essere accolta, nel limite di massimale sopra indicato previsto dalle Parte_5 condizioni di polizza, non oggetto del resto di contestazione, e quindi la compagnia deve essere tenuta a rifondere alla assicurata quanto quest'ultima dovrà versare in favore di parte attrice.
13- In conclusione, la domanda svolta da nei confronti di e Pt_1 CP_4 [...]
è fondata e va accolta, nei limiti di cui sopra. La domanda di manleva svolta da CP_1
nei confronti di e deve essere rigettata, in CP_14 CP_1 _5 quanto infondata. La domanda di manleva svolta dalla verso la compagna CP_1 UR va accolta in quanto fondata, nei limiti di massimale previsti dalla Parte_5 polizza. Ogni ulteriore questione o domanda risulta assorbita, sulla base delle statuizioni sopra assunte.
14- Sulla regolamentazione delle spese.
14.1 - le spese di lite tra l'attrice e i due convenuti seguono la soccombenza. ex art. Pt_1
91 c.p.c. e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014 , n. 55 (in attuazione del D.L. 1/2012). In particolare, la liquidazione avverrà per fasi (art. 4, c. 5, includendo la fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale); tenendo conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare; delle condizioni soggettive del cliente;
dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4, c. 1); e dando applicazione al principio per cui nei giudizi per pagamento di somme il valore della controversia viene determinato sulla scorta della somma effettivamente attribuita alla parte vincitrice, e non della somma domandata (art. 5 c. 1).
La liquidazione viene posta in via solidale in capo ad entrambe le parti soccombenti in quanto, essendo state chiamate a rispondere sullo base dello stesso titolo (responsabilità
16 vettoriale) ed avendo svolto difese processuali simili, sussiste un loro interesse comune nella causa (art. 97 c.p.c.),
14.2- Le spese di lite tra la e le due controparti chiamate in manleva CP_4 seguono l'integrale soccombenza della prima ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo gli stessi parametri sopra esposti.
14.3- Nulla va statuito in ordine alle spese di lite tra la e la CP_1
, nonché tra la e le stesse parti, in quanto non v'è stata decisione Parte_5 _5 su domande o conclusioni contrapposte e, quindi, non è configurabile un rapporto di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Condanna e , in solido tra loro, al Controparte_1 RT pagamento in favore di della somma già rivalutata di Parte_1 euro € 339.879,30, oltre interessi come in motivazione, con decorso dal 03/12/2020;
2) Condanna a rimborsare la Parte_5 [...] di quanto quest'ultima dovrà pagare in favore dell'attrice, nei limiti di CP_1 massimale come da parte motiva;
3) Respinge le domande di nei confronti di RT Controparte_1
e ; Controparte_5
4) Condanna , al pagamento, in solido tra Controparte_1 RT loro, in favore di delle spese processuali del presente Parte_1 giudizio, che liquida in € 27.988,60, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
5) Condanna al pagamento in favore di RT Controparte_1 delle spese processuali del presente giudizio che liquida in € 12.434,0, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
6) Condanna al pagamento in favore di RT [...]
. delle spese processuali del presente giudizio che liquida in € Controparte_5
12.434,0, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Piacenza, 25/02/2025. il Giudice
Stefano Aldo Tiberti
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si omettono per brevità le conclusioni istruttorie. 8 Cfr doc. 5 parte attrice. 14 Cfr Cass. civ., Sez. I, n.16554 del 6 agosto 2015. il furto o la rapina costituiscono ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, come tali idonei ad escludere la responsabilità del vettore «soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile» (Cass. 23833/ 2015, idem Cass. 15107/2013). 16 Parte attrice ha prodotto il Secure European Truck Park Operational Services (SETPOS) Best Practice Handbook, elaborato nel 2010 e co-finanziato dalla Commissione Europea, nel quale si legge che i crimini (freight crime) nelle aree di servizio costituiscono il 31% dei reati totali. 18 Cfr Cassazione sentenza n. 24409/2018, Cass. Ordinanza n. 8289/2019. 20 Cfr doc. 9.