Ordinanza cautelare 28 giugno 2023
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 19/03/2026, n. 5170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5170 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05170/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01430/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1430 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Virgilio Di Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Lero, n. 14;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
della determinazione del 28 settembre 2022, con cui la Commissione centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione di cui all’art. 10 della l. 15 marzo 1991, n. 82 ha deliberato la revoca del programma speciale di protezione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa EL UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con delibera adottata il 28 settembre 2022, la Commissione centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione di cui all’art. 10 della l. 15 marzo 1991, n. 82 ha deliberato la revoca del programma speciale di protezione accordato al collaboratore di giustizia, sig. -OMISSIS-, in ragione dell’accertata violazione delle regole del programma, in particolare quelle di non commettere reati e di evitare condotte che pongano a serio rischio la sicurezza.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, censurandolo per i seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 12 E 13 QUATER L. 81/91 E SS. MM. II -ABUSO DI POTERE: PRESUPPOSTI E CONDIZIONI AI FINI DELLA REVOCA DEL PROGRAMMA DI PROTEZIONE - MOTIVAZIONE APPARENTE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Col primo motivo, il ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto la Commissione:
- non avrebbe tenuto conto dell’attualità del pericolo all’incolumità che egli corre in ragione della condotta collaborativa posta in essere;
- non avrebbe considerato la condotta virtuosa tenuta dal 2013 (anno di ingresso nello speciale circuito tutorio);
- non avrebbe tenuto conto dei pareri contrari alla revoca espressi dalla D.D.A. e dalla D.N.A.A.;
II. VIOLAZIONE DI LEGGE ED IN PARTICOLARE L’ART. 3 DELLA LEGGE 241/90 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E/O IRRAGIONEVOLEZZA DI MOTIVAZIONE.
Col secondo motivo, il ricorrente lamenta l’insufficienza motivazionale della revoca impugnata.
Resiste al ricorso il Ministero dell’Interno, deducendone l’infondatezza nel merito.
Con decreto n. -OMISSIS- del 18 aprile 2023, il ricorrente è stato ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 28 giugno 2023, confermata in grado di appello con ordinanza n. -OMISSIS- del 6 ottobre 2023, l’istanza di tutela cautelare è stata rigettata.
All’udienza straordinaria del 13 febbraio 2026, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Preliminarmente, osserva il Collegio che, in ragione della natura straordinaria del programma di protezione:
- “ la valutazione circa il permanere del sistema di tutela rientra…nella sfera discrezionale dell’Amministrazione, spettando al giudice amministrativo la verifica se l’esercizio di tale potere valutativo sia aderente ai presupposti normativi, ai dati di fatto ed ai criteri di logica e razionalità (cfr Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2014, n. 628; sez. III, 30 ottobre 2013, n. 5229; sez. III, 8 agosto 2012, n. 4533; sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2541) ” (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 16 maggio 2024, n. 9725);
- “ Nell’esercizio di detto potere discrezionale, la Commissione competente valuta e compara diversi e variegati interessi pubblici e privati riguardanti, in particolare, la finalità di contrasto alla criminalità organizzata e l’esigenza di garantire in maniera adeguata la sicurezza e l’incolumità del collaboratore e dei suoi familiari, nonché i costi derivanti dall’attivazione del programma di protezione anche in termini di impiego di unità di personale e di rischio della loro incolumità ” (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 6 marzo 2024, n. 4560).
Nel caso che ci occupa, ritiene il Collegio che la valutazione compiuta dalla Commissione non sia manifestamente illogica o irragionevole.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente, dall’inserimento nel sistema tutorio, ha posto in essere diversi comportamenti contrari agli obblighi di collaborazione propri del programma di protezione che, per consolidata giurisprudenza, costituisce un contratto ad oggetto pubblico, in relazione al quale trovano applicazione i principi generali del codice civile in materia contrattuale, e segnatamente quelli di buona fede, lealtà e correttezza, che obbligano il contraente ad attenersi, in costanza del rapporto contrattuale, al rispetto delle prescrizioni imposte e a collaborare attivamente alla loro applicazione (cfr., ex multis , T.A.R. Roma Lazio sez. I, 24 febbraio 2021, n. 2278).
Più nello specifico:
- con nota del 16 luglio 2021, il Servizio Centrale di Protezione ha comunicato che “ -OMISSIS- è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria della località protetta, poiché ritenuto responsabile del reato p. e p. dall’art.7, comma 1, del D.L. n.4 del 28 gennaio 2019 (indebito ottenimento del reddito di cittadinanza)...Ne è seguito un trasferimento per motivi di sicurezza, puntualmente rifiutato dal -OMISSIS-per un’asserita distorsione al ginocchio ”;
- con nota del 20 luglio 2022, il Servizio Centrale di Protezione ha trasmesso “ copia della notizia di reato redatta da personale del competente Nucleo Operativo di Protezione nei confronti di -OMISSIS-, in data 1 marzo 2022, per il reato di minaccia grave. Nell’annotazione di P.G. si premette che con provvedimento d’urgenza nr.-OMISSIS-emesso in data 20.08.2019 il Tribunale per i Minorenni ha disposto la sospensione della potestà genitoriale nei confronti di -OMISSIS--OMISSIS-, l’affido delle minori ai Servizi Sociali competenti per territorio per le opportune iniziative di vigilanza e sostegno in favore delle stesse con obbligo di relazione trimestrale e l’avvio di un percorso psicologico per il nucleo madre-minori a cura del Consultorio Familiare. Nelle diverse relazioni presentate dai Servizi Sociali al Tribunale per i Minorenni si pone l’attenzione sul comportamento di -OMISSIS- che, durante le conservazioni telefoniche in viva voce con le figlie, continua a inveire contro la loro madre cercando di screditarla ai loro occhi. In tale contesto è stato riferito che, in data 16 febbraio 2022, operatori del NOP comunicavano al -OMISSIS- il contenuto delle dichiarazioni rilasciate da -OMISSIS- in merito alla circostanza che le figlie non intendevano incontrare il padre perché sono stanche di ascoltare le continue minacce rivolte alla madre. All’atto della notifica, il -OMISSIS-, proferiva le seguenti frasi “LE MIE FIGLIE LE ADORO MA LEI L’AMMAZZO” e proseguiva “…LA TAGLIO IN DUE …” poi, rivolgendosi agli operatori, riferiva “… ORA MI POTETE ANCHE DENUNCIARE…NON ME NE FREGA UN CAZZO ”;
- con nota del 29 agosto 2022, il Servizio Centrale di Protezione ha segnalato che: “ 1) a seguito di sopralluogo per un incendio divampato in un terreno agricolo, personale referente territoriale ha riscontrato la presenza del -OMISSIS-, il quale riferiva di essere il proprietario dell’appezzamento, acquistato senza la prevista autorizzazione. Nel corso del controllo sono state trovate carcasse di roulotte e attrezzature agricole, nonché due cani di razza maremmana, già detenuti dal -OMISSIS- il quale era già stato ammonito a liberarsi dei molossoidi per carenze igieniche sanitarie riscontrate dalla locale Polizia Municipale, interessata dai condomini dello stabile ove dimora ”; “ 2) il -OMISSIS-ha assunto “comportamento minaccioso e provocatorio…nei confronti del referente di Polizia con messaggi whatsapp nei quali il predetto ha utilizzato espressioni denigratorie contro il personale in divisa ”.
Inoltre, nel disporre la revoca, la Commissione ha tenuto conto della valutazione negativa espressa dalla D.N.A.A., che ha chiesto la revoca del programma di protezione, “ ritenendo che i fatti relativi alla condotta penale del -OMISSIS- siano da ritenere gravissimi, sia per la modalità che per il contesto (manifestanti disprezzo nei confronti degli operatori di polizia), intollerabili in capo ad un soggetto che riveste lo status di collaboratore di giustizia. Così come le minacce rivolte nei confronti di -OMISSIS- costituiscono l’ultima espressione di una documentata serie di manifestazioni di disprezzo e volontà di violenza nei confronti della donna. In tale contestato scompare qualsiasi merito che il -OMISSIS- può aver acquisito attraverso la sua collaborazione con la giustizia. Pertanto la sua figura, già resa torbida dalla vicenda relativa a reddito di cittadinanza deve ritenersi incompatibile con lo status di collaboratore di giustizia ”.
Destituite di fondamento sono, quindi, le doglianze articolate avverso il provvedimento impugnato.
Invero, l’esistenza di una situazione di pericolo non è di per sé idonea a giustificare il mantenimento delle misure di protezione nelle ipotesi d’inosservanza degli obblighi connessi; “ infatti, qualora una persona sottoposta a misure di protezione viola gli impegni che ha volontariamente assunto all’atto della sottoscrizione del programma di protezione (o comunque si comporta in modo tale da vanificarne il contenuto concreto dello stesso) legittimamente la Commissione dispone la revoca della protezione se la condotta di vita dell’interessato rende superflua la misure di protezione o sia indicativa del mutamento della situazione o comunque della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione... Alla stregua del predetto quadro normativo assume un rilievo decisivo, ai fini del mantenimento della protezione accordata, la responsabilità personale connessa alla oggettiva condotta della persona protetta ove la stessa risulti incompatibile con la preminente esigenza d’interesse pubblico generale di non vanificare i risultati di contrasto al crimine perseguiti dalle misure (finanziariamente ed organizzativamente costose) adottate ai sensi della disciplina di riferimento ma, soprattutto, con la necessità di non mettere inutilmente in pericolo la vita degli agenti e della popolazione che potrebbe essere coinvolta in attentati criminosi alla vita del collaboratore che si sia incautamente esposto. (.....) La revoca o la modifica dell’originario programma speciale di protezione, infatti, è sempre legittima quando, a prescindere dall’accertamento in sede penale delle relative responsabilità, si sia verificata l’inosservanza degli obblighi imposti dall’art. 12, comma 2, D.L. n. 8 del 1991. Tali obblighi, peraltro, sono confermati e sottoscritti nell’atto di impegno che costituisce oggetto di un vero e proprio contratto di natura pubblica, fonte di reciproci diritti ed obblighi” (Cons. Stato n. 8413/23; nello stesso senso Cons. Stato n. 7727/24) ” (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 9 gennaio 2025, n. 426).
In ogni caso, la Commissione rinvia, quanto agli aspetti di sicurezza, all’adozione delle misure ordinarie di tutela di competenza dell’Autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Sulla condotta tenuta dal collaboratore dal 2013, è sufficiente rinviare alle note informative del Servizio Centrale di Protezione che elencano i comportamenti violativi degli obblighi connessi al programma di protezione, che hanno determinato un concreto pericolo per la mimetizzazione del ricorrente, tanto da costringere l’amministrazione a disporre, in più occasioni, il trasferimento in altra località protetta (trasferimento in un’occasione rifiutato dal ricorrente).
Né le asserite condizioni di stress emotivo potrebbero assurgere ad elemento scriminante, essendo tenuto il collaboratore di giustizia ad adempiere ai propri obblighi (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 14 giugno 2013, n. 5990).
Quanto ai pareri della D.A.A. e della D.N.A.A., lungi dal prendere posizione in senso favorevole al ricorrente, le due Direzioni hanno soltanto ritenuto di rinviare ogni valutazione in merito alle condotte poste in essere dal ricorrente all’esito del processo penale (salvo poi la D.N.A.A. esprimersi comunque, come sopra riferito, in senso favorevole alla revoca).
Il provvedimento impugnato risulta anche adeguatamente motivato, avendo la Commissione operato un attento bilanciamento tra la persistenza della situazione di pericolo per l’incolumità del ricorrente e dei suoi familiari e il perdurante interesse dello Stato ad avvalersi della sua collaborazione e la gravità delle condotte poste in essere dal collaboratore, ritenendo quest’ultimi comportamenti intollerabili, avendo vanificato le finalità di protezione.
D’altra parte, la legislazione di protezione non risponde a logiche premiali ed è particolarmente onerosa per le finanze dello Stato, impegnando risorse economiche, mezzi e uomini delle forze dell’ordine, sottratti agli ordinari compiti di istituto. È pertanto legittimo che allorché la condotta del soggetto protetto, indipendentemente dal contributo collaborativo fornito ed addirittura dal pericolo che lo stesso potrebbe correre, si ponga in condizioni d’incompatibilità con le disposizioni di riferimento o comporti un aggravamento dell’onerosità del programma di protezione, dette misure vengano revocate (Consiglio di Stato sez. III, 8 agosto 2012, n. 4533).
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
In virtù dell’esito del giudizio, il Collegio revoca l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria con decreto n. -OMISSIS-/2023.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo rigetta;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- revoca l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria con decreto n. -OMISSIS-/2023.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TA RI, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
EL UC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL UC | TA RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.