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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 21/01/2026, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 802/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8772/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Consorzio Ricorrente_1 Societa' Cooperativa - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250008218062000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 380/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in data 27.02.2020, il ricorrente Consorzio Ricorrente_1 società cooperativa ha, previa sospensiva, impugnato la cartella di pagamento n. 09720250008218062000 notificata in data 06 Marzo
2025 su ruolo n. 2025/550050 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale T di Roma Uff.
Territoriale di Roma 3— Settebagni, per ritenute lavoratori autonomi e relativi interessi e sanzioni anno d' imposta 2021.
Parte attrice ha rappresntato che:
- la richiesta da parte dell'Ufficio era inizialmente corretta poiché il contribuente aveva inviato erroneamente n. 4 Certificazione Uniche e dalla ricostruzione e riconciliazione delle ritenute certificate e pagate sono emerse delle differenze sia relativamente negli importi che dovevano essere certificati, sia nelle ritenute che dovevano essere versate;
- a seguito della ricostruzione il contribuente in data 04 Ottobre 2024 ha provveduto sia a inviare le
Certificazioni Uniche sostitutive di quelle errate che versare le ritenute d' acconto mancanti;
- la somma tra I' importo delle certificazioni errate e I' importo delle ritenute versate è proprio pari a quanto richiesto dall'Ufficio, concludendo per l' annullamento dell' atto impositivo stante la regolarità dei versamenti e la regolare rettifica delle Certificazioni Uniche.
2.L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma, si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha preliminarmente rappresentato che la pretesa fiscale trae origine dal controllo automatizzato operato ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/1973 sulla dichiarazione mod. 770/2022 autonomi (e connesse Certificazioni
Uniche separatamente trasmesse) per l'anno d'imposta 2021, con il quale l'Ufficio ha rilevato due irregolarità per le quali procedeva al recupero:
- quanto all'imposta di € 4.392,17, oltre associate sanzioni e interessi, la richiesta origina dall'incongruenza tra quanto dichiarato nel modello 770 nel quale, per il lavoro autonomo, è indicata una complessiva sommatoria annuale delle ritenute operate per ciascun mese (righi del quadro ST) pari a € 37.005,00 e quanto dichiarato nelle certificazioni uniche (per lavoro autonomo) trasmesse all'ufficio che ammontano a
€ 41.397,57;
- quanto alla sanzione di € 1.637,50 (oltre interessi), essa origina (ed è pari al 30%) dal tardivo versamento effettuato in data 11/05/2022 (giusta la scadenza in termine al 17/01/2022) di € 5.458,29 riferito al mese di dicembre 2021 come indicato nel rigo ST13 modulo 2;
- il contribuente veniva raggiunto in data 18/09/2024 dalla comunicazione con la quale l'amministrazione rendeva edotto lo stesso delle irregolarità emerse dal controllo.
Nel merito ha dedotto che:
- l'imposta è stata tutta pagata, ma restano sanzioni e degli interessi pretesi in quanto i versamenti integrativi sono stati corrisposti senza l'adozione dell'istituto del ravvedimento operoso oltre alla risultanza per la quale, con riferimento al versamento delle ritenute afferenti al mese di dicembre, non venivano corrisposti gli interessi legali da computare in rapporto al periodo di mora che avrebbero dovuto essere pagati in aggiunta al tributo versato. Difatti, per l'anno 2022 gli interessi legali di mora erano stabiliti nella misura del 1,25% su base annua. L'importo di € 5.458,29 maturava, giusto il ritardo di 114 giorni, l'aggiuntiva somma di € 21,31.
Tale omissione impediva il perfezionamento dell'istituto del ravvedimento operoso intentato dal contribuente;
- l'ufficio ha provveduto allo sgravio delle somme richieste a titolo di imposta e, parzialmente, alle sanzioni per quanto attiene ai ritardati versamenti dell'imposta determinata nei righi ST del modello 770 nella edizione ricostruita da questo ufficio sulla scorta di quanto esclusivamente dedotto dal contribuente istante, concludendo per la declaratoria di parziale cessata materia del contendere, e la legittimità dell'atto per come riformato da codesto ufficio e la compensazione delle spese di lite alla luce del fatto che il controllo è stato originato da motivi riconducibili alla parte.
3.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va dichiarata la parziale cessata materia del contendere con riferimento all'importo del provvedimento di sgravio adottato dall'Ufficio.
2. Il ricorso va rigettato nel resto. Il contribuente, infatto, ha pagato interamente l'imposta dovuta, ma restano sanzioni e interessi richiesti dall'amministrazione non essendo stato utilizzato il ravvedimento operoso.
3. Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Dichiara la parziale cessata materia del contendere. Rigetta nel resto. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 16.12.2025
Il Giudice
PP Di ED .
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8772/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Consorzio Ricorrente_1 Societa' Cooperativa - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250008218062000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 380/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in data 27.02.2020, il ricorrente Consorzio Ricorrente_1 società cooperativa ha, previa sospensiva, impugnato la cartella di pagamento n. 09720250008218062000 notificata in data 06 Marzo
2025 su ruolo n. 2025/550050 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale T di Roma Uff.
Territoriale di Roma 3— Settebagni, per ritenute lavoratori autonomi e relativi interessi e sanzioni anno d' imposta 2021.
Parte attrice ha rappresntato che:
- la richiesta da parte dell'Ufficio era inizialmente corretta poiché il contribuente aveva inviato erroneamente n. 4 Certificazione Uniche e dalla ricostruzione e riconciliazione delle ritenute certificate e pagate sono emerse delle differenze sia relativamente negli importi che dovevano essere certificati, sia nelle ritenute che dovevano essere versate;
- a seguito della ricostruzione il contribuente in data 04 Ottobre 2024 ha provveduto sia a inviare le
Certificazioni Uniche sostitutive di quelle errate che versare le ritenute d' acconto mancanti;
- la somma tra I' importo delle certificazioni errate e I' importo delle ritenute versate è proprio pari a quanto richiesto dall'Ufficio, concludendo per l' annullamento dell' atto impositivo stante la regolarità dei versamenti e la regolare rettifica delle Certificazioni Uniche.
2.L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma, si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha preliminarmente rappresentato che la pretesa fiscale trae origine dal controllo automatizzato operato ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/1973 sulla dichiarazione mod. 770/2022 autonomi (e connesse Certificazioni
Uniche separatamente trasmesse) per l'anno d'imposta 2021, con il quale l'Ufficio ha rilevato due irregolarità per le quali procedeva al recupero:
- quanto all'imposta di € 4.392,17, oltre associate sanzioni e interessi, la richiesta origina dall'incongruenza tra quanto dichiarato nel modello 770 nel quale, per il lavoro autonomo, è indicata una complessiva sommatoria annuale delle ritenute operate per ciascun mese (righi del quadro ST) pari a € 37.005,00 e quanto dichiarato nelle certificazioni uniche (per lavoro autonomo) trasmesse all'ufficio che ammontano a
€ 41.397,57;
- quanto alla sanzione di € 1.637,50 (oltre interessi), essa origina (ed è pari al 30%) dal tardivo versamento effettuato in data 11/05/2022 (giusta la scadenza in termine al 17/01/2022) di € 5.458,29 riferito al mese di dicembre 2021 come indicato nel rigo ST13 modulo 2;
- il contribuente veniva raggiunto in data 18/09/2024 dalla comunicazione con la quale l'amministrazione rendeva edotto lo stesso delle irregolarità emerse dal controllo.
Nel merito ha dedotto che:
- l'imposta è stata tutta pagata, ma restano sanzioni e degli interessi pretesi in quanto i versamenti integrativi sono stati corrisposti senza l'adozione dell'istituto del ravvedimento operoso oltre alla risultanza per la quale, con riferimento al versamento delle ritenute afferenti al mese di dicembre, non venivano corrisposti gli interessi legali da computare in rapporto al periodo di mora che avrebbero dovuto essere pagati in aggiunta al tributo versato. Difatti, per l'anno 2022 gli interessi legali di mora erano stabiliti nella misura del 1,25% su base annua. L'importo di € 5.458,29 maturava, giusto il ritardo di 114 giorni, l'aggiuntiva somma di € 21,31.
Tale omissione impediva il perfezionamento dell'istituto del ravvedimento operoso intentato dal contribuente;
- l'ufficio ha provveduto allo sgravio delle somme richieste a titolo di imposta e, parzialmente, alle sanzioni per quanto attiene ai ritardati versamenti dell'imposta determinata nei righi ST del modello 770 nella edizione ricostruita da questo ufficio sulla scorta di quanto esclusivamente dedotto dal contribuente istante, concludendo per la declaratoria di parziale cessata materia del contendere, e la legittimità dell'atto per come riformato da codesto ufficio e la compensazione delle spese di lite alla luce del fatto che il controllo è stato originato da motivi riconducibili alla parte.
3.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va dichiarata la parziale cessata materia del contendere con riferimento all'importo del provvedimento di sgravio adottato dall'Ufficio.
2. Il ricorso va rigettato nel resto. Il contribuente, infatto, ha pagato interamente l'imposta dovuta, ma restano sanzioni e interessi richiesti dall'amministrazione non essendo stato utilizzato il ravvedimento operoso.
3. Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Dichiara la parziale cessata materia del contendere. Rigetta nel resto. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 16.12.2025
Il Giudice
PP Di ED .