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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 31/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1385/2019 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 20.02.2025 ; viste la nota scritta depositata dalla parte appellante I SENTIERI Parte_1 contenente le seguenti conclusioni: ““La difesa di parte attrice deposita le seguenti note di trattazione scritta per l'udienza del 20 febbraio 2025 riportandosi integralmente al contenuto degli atti e delle memorie depositate e insistendo nelle conclusioni già rassegnate.” viste la nota scritta depositata dalla parte appellata
[...]
contenente le seguenti conclusioni: ““La Controparte_1 difesa di parte attrice deposita le seguenti note di trattazione scritta per l'udienza del 20 febbraio 2025 riportandosi integralmente al contenuto degli atti e delle memorie depositate e insistendo nelle conclusioni già rassegnate.”
DECIDE la causa come da dispositivo ai sensi dell'art. 429 e ss c.p.c.- Cassino, 31/03/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 6 n. 1385/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1385/2019, avente ad oggetto:
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa, in decisione all'udienza del 20.2.2025, promossa da
(CF / p.iva: ) in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to BRUSCO EDOARDO (CF:
) , elettivamente domiciliata in VIA PISANA VIAREGGIO, C.F._1
presso lo studio del predetto difensore.
PARTE RICORRENTE APPELLANTE
CONTRO
(CF/p.iva: Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, e la Capitaneria di Porto di C.F._2
pagina 2 di 6 Gaeta in persona del Capo del Compartimento Marittimo pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ; fax: 06.96514000; P.IVA_2
presso i cui uffici sono ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 , rappresentata e difesa dall'avv.to AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (CF:
,. C.F._3
PARTE RESISTENTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte appellante : “La difesa di parte attrice deposita le seguenti note di
trattazione scritta per l'udienza del 20 febbraio 2025 riportandosi integralmente al
contenuto degli atti e delle memorie depositate e insistendo nelle conclusioni già
rassegnate.”
Per la parte appellata: “Con le presenti note l'Amministrazione impugna e contesta
integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccepito, si oppone ad avverse istanze e
richiama il contenuto dei propri scritti difensivi, riportandosi alle conclusioni ivi
dedotte, che si intendono quivi riportate integralmente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con ricorso in appello regolarmente notificato alla controparte, Parte_2
in persona del suo legale rapp.te conveniva in giudizio
[...] Parte_3
impugnando la Controparte_1
sentenza n. 3987/2018, con la quale il Giudice di Pace di Gaeta dichiarava infondato il ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 456/18. pagina 3 di 6 Chiedeva quindi la riforma integrale della stessa con accoglimento dell'opposizione presentata in primo grado e vittoria di spese.
Si costituivano il Ministero e la Capitaneria a mezzo Avvocatura dello Stato e contestavano in fatto ed in diritto l'avverso atto di appello di cui chiedevano il rigetto.
Tanto premesso, l'appello va rigettato.
L'ordinanza d'ingiunzione impugnata deriva da un accertamento eseguito nei confronti della società istante nel giugno 2018.
In particolare in data 15.06.2018, a seguito degli accertamenti avvenuti nei giorni
02.06.2018 e 15.06.2018, dalla MN dell'Ufficio Circondariale Marittimo di C.F._4
Ponza, in località" banchina Di Fazio” del porto di Ponza" i militari operanti procedevano, secondo quanto disposto dalle norme in materia, ex art.14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 alla notifica ai diretti interessati del processo verbale di illecito amministrativo n. 03/18 (all.n.1 della memoria difensiva di primo grado) per utilizzo dell'unità 2GA032D, adibita a locazione commerciale, in attività di noleggio con skipper;
in violazione dell'art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.
171 e punita dall'art. 55, comma 1, del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171.
Va ritenuto infondato in primo luogo il motivo di doglianza relativo al difetto di motivazione della sentenza impugnata.
Infatti il Giudice di Pace fonda la ravvisata sussistenza della violazione sul fatto che alla guida dell'imbarcazione vi fosse pacificamente riconosciuto come Persona_1
persona di fiducia della società istante, e che quindi costui rivestisse la qualità di skipper fornito dalla società, nonostante l'imbarcazione potesse essere concessa a terzi solo in locazione (non a noleggio), solo a tanto autorizzando la licenza in uso alla società odierna appellante.
In secondo luogo non si condivide l'orientamento secondo cui al contratto di locazione dell'imbarcazione a terzi, si sovrapporrebbe un contratto di pacchetto turistico che renderebbe legittimo assicurare al terzo che usufruisce dell'imbarcazione anche uno skipper che per la sua attività fatturerebbe allo stesso affittuario dell'imbarcazione.
pagina 4 di 6 Invero dal contenuto della stesso ricorso di primo grado come anche dell'atto di appello emerge che a confezionare il contratto turistico sia la stessa società appellante che quindi al contempo concederebbe al cliente l'imbarcazione in locazione poi al contempo la società si attiverebbe per la stipula di un pacchetto turistico assicurando allo stesso cliente lo skipper.
Peraltro, la stessa ordinanza di ingiunzione dà atto di una circostanza - nemmeno nel presente giudizio contestata da parte appellante e dalla stessa istante affermata in una memoria presentata agli accertatori, costituita dal fatto che il sig. - il Persona_1
quale in occasione di ben due controlli nell'arco di circa 15 giorni era alla guida dell'imbarcazione concessa formalmente in locazione dalla appellante – fosse un uomo di fiducia di quest'ultima.
Invero, la messa a disposizione con il contratto di molteplici servizi (imbarcazione e comandante da diporto) procurati dalla stessa società appellante,
finisce per confermare la tesi del contratto di noleggio.
In ultimo, non si condivide il motivo per cui il codice del turismo dovrebbe prevalere su quello della Navigazione, essendo fonti equi-ordinate e posto che qualora si voglia fare prevalere la norma speciale, a parere dello scrivente debba essere data prevalenza al codice della navigazione, rivestendo la navigazione un aspetto di specialità rispetto a quella turistica.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a
pagina 5 di 6 norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.».
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_2
nei confronti di
[...] Controparte_1
, così provvede:
[...]
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata
- Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 2.552,00, per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge;
- sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Cassino, 31/03/2025 .
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 20.02.2025 ; viste la nota scritta depositata dalla parte appellante I SENTIERI Parte_1 contenente le seguenti conclusioni: ““La difesa di parte attrice deposita le seguenti note di trattazione scritta per l'udienza del 20 febbraio 2025 riportandosi integralmente al contenuto degli atti e delle memorie depositate e insistendo nelle conclusioni già rassegnate.” viste la nota scritta depositata dalla parte appellata
[...]
contenente le seguenti conclusioni: ““La Controparte_1 difesa di parte attrice deposita le seguenti note di trattazione scritta per l'udienza del 20 febbraio 2025 riportandosi integralmente al contenuto degli atti e delle memorie depositate e insistendo nelle conclusioni già rassegnate.”
DECIDE la causa come da dispositivo ai sensi dell'art. 429 e ss c.p.c.- Cassino, 31/03/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 6 n. 1385/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1385/2019, avente ad oggetto:
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa, in decisione all'udienza del 20.2.2025, promossa da
(CF / p.iva: ) in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to BRUSCO EDOARDO (CF:
) , elettivamente domiciliata in VIA PISANA VIAREGGIO, C.F._1
presso lo studio del predetto difensore.
PARTE RICORRENTE APPELLANTE
CONTRO
(CF/p.iva: Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, e la Capitaneria di Porto di C.F._2
pagina 2 di 6 Gaeta in persona del Capo del Compartimento Marittimo pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ; fax: 06.96514000; P.IVA_2
presso i cui uffici sono ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 , rappresentata e difesa dall'avv.to AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (CF:
,. C.F._3
PARTE RESISTENTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte appellante : “La difesa di parte attrice deposita le seguenti note di
trattazione scritta per l'udienza del 20 febbraio 2025 riportandosi integralmente al
contenuto degli atti e delle memorie depositate e insistendo nelle conclusioni già
rassegnate.”
Per la parte appellata: “Con le presenti note l'Amministrazione impugna e contesta
integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccepito, si oppone ad avverse istanze e
richiama il contenuto dei propri scritti difensivi, riportandosi alle conclusioni ivi
dedotte, che si intendono quivi riportate integralmente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con ricorso in appello regolarmente notificato alla controparte, Parte_2
in persona del suo legale rapp.te conveniva in giudizio
[...] Parte_3
impugnando la Controparte_1
sentenza n. 3987/2018, con la quale il Giudice di Pace di Gaeta dichiarava infondato il ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 456/18. pagina 3 di 6 Chiedeva quindi la riforma integrale della stessa con accoglimento dell'opposizione presentata in primo grado e vittoria di spese.
Si costituivano il Ministero e la Capitaneria a mezzo Avvocatura dello Stato e contestavano in fatto ed in diritto l'avverso atto di appello di cui chiedevano il rigetto.
Tanto premesso, l'appello va rigettato.
L'ordinanza d'ingiunzione impugnata deriva da un accertamento eseguito nei confronti della società istante nel giugno 2018.
In particolare in data 15.06.2018, a seguito degli accertamenti avvenuti nei giorni
02.06.2018 e 15.06.2018, dalla MN dell'Ufficio Circondariale Marittimo di C.F._4
Ponza, in località" banchina Di Fazio” del porto di Ponza" i militari operanti procedevano, secondo quanto disposto dalle norme in materia, ex art.14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 alla notifica ai diretti interessati del processo verbale di illecito amministrativo n. 03/18 (all.n.1 della memoria difensiva di primo grado) per utilizzo dell'unità 2GA032D, adibita a locazione commerciale, in attività di noleggio con skipper;
in violazione dell'art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.
171 e punita dall'art. 55, comma 1, del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171.
Va ritenuto infondato in primo luogo il motivo di doglianza relativo al difetto di motivazione della sentenza impugnata.
Infatti il Giudice di Pace fonda la ravvisata sussistenza della violazione sul fatto che alla guida dell'imbarcazione vi fosse pacificamente riconosciuto come Persona_1
persona di fiducia della società istante, e che quindi costui rivestisse la qualità di skipper fornito dalla società, nonostante l'imbarcazione potesse essere concessa a terzi solo in locazione (non a noleggio), solo a tanto autorizzando la licenza in uso alla società odierna appellante.
In secondo luogo non si condivide l'orientamento secondo cui al contratto di locazione dell'imbarcazione a terzi, si sovrapporrebbe un contratto di pacchetto turistico che renderebbe legittimo assicurare al terzo che usufruisce dell'imbarcazione anche uno skipper che per la sua attività fatturerebbe allo stesso affittuario dell'imbarcazione.
pagina 4 di 6 Invero dal contenuto della stesso ricorso di primo grado come anche dell'atto di appello emerge che a confezionare il contratto turistico sia la stessa società appellante che quindi al contempo concederebbe al cliente l'imbarcazione in locazione poi al contempo la società si attiverebbe per la stipula di un pacchetto turistico assicurando allo stesso cliente lo skipper.
Peraltro, la stessa ordinanza di ingiunzione dà atto di una circostanza - nemmeno nel presente giudizio contestata da parte appellante e dalla stessa istante affermata in una memoria presentata agli accertatori, costituita dal fatto che il sig. - il Persona_1
quale in occasione di ben due controlli nell'arco di circa 15 giorni era alla guida dell'imbarcazione concessa formalmente in locazione dalla appellante – fosse un uomo di fiducia di quest'ultima.
Invero, la messa a disposizione con il contratto di molteplici servizi (imbarcazione e comandante da diporto) procurati dalla stessa società appellante,
finisce per confermare la tesi del contratto di noleggio.
In ultimo, non si condivide il motivo per cui il codice del turismo dovrebbe prevalere su quello della Navigazione, essendo fonti equi-ordinate e posto che qualora si voglia fare prevalere la norma speciale, a parere dello scrivente debba essere data prevalenza al codice della navigazione, rivestendo la navigazione un aspetto di specialità rispetto a quella turistica.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a
pagina 5 di 6 norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.».
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_2
nei confronti di
[...] Controparte_1
, così provvede:
[...]
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata
- Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 2.552,00, per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge;
- sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Cassino, 31/03/2025 .
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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