Art. 34. INDENNITA' DI PRONTO IMPIEGO
E DISPONIBILITA' FUORI ORARIO
1.- Il personale facente parte organica degli equipaggi di volo (piloti e operatori di bordo addetti alle radiomisure) e' soggetto al regime del pronto impiego nell'arco delle 24 ore, nel quadro della programmazione plurisettimanale e/o per ciclo periodico di turno di maggiore ampiezza dell'orario di lavoro. Il pronto impiego e' caratterizzato dalla immediata disponibilita' del lavoratore e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il posto di lavoro e/o la base di partenza dell'aeromobile nel piu' breve tempo possibile dalla chiamata secondo le prescrizioni della Direzione e comunque entro novanta minuti primi dalla chiamata stessa.
2.- A tale personale viene corrisposto, a far data dall'1.1.1992, in relazione all'effettivo svolgimento delle attivita' operative del servizio di radiomisure, una indennita' per ogni ora di lavoro nella misura di lire 11.000 (undicimila) per il personale di 4 e 3
livello retributivo e di lire 12.000 (dodicimila) per il personale di 2 e 1 livello retributivo.
3.- Tale indennita' assorbe la precedente indennita' di pronto impiego, le indennita' di turno (incluso il turno di reperibilita') e le maggiorazioni per prestazioni festive, nonche' le festivita' coincidenti con il riposo settimanale e in genere ogni altra maggiorazione, con la sola esclusione della indennita' di volo.
4.- Per il personale tecnico e per quello addetto al Centro di elaborazione dati operativi non impiegati su turnazione ciclica/avvicendata su sette giorni settimanali ed incaricati della manutenzione dei sistemi in esercizio quotidiano o dei velivoli e sistemi addetti al controllo delle radio-radar assistenze, in luogo ed in sostituzione degli istituti della reperibilita' e del pronto impiego e' corrisposto uno specifico compenso per la completa disponibilita' ad assicurare fuori orario di lavoro e su chiamata le prestazioni che si rendano necessarie per avarie improvvise o non previsti malfunzionamenti dei velivoli, apparati e sistemi stessi, nei limiti stabiliti. Tale indennita' e' pari a 34.000 lire giornaliere per le giornate di effettiva disponibilita' che saranno stabilite d'intesa tra l'Azienda e le OO.SS.LL. in relazione alle necessita' del servizio; in ogni caso debbono essere individualmente libere da disponibilita' almeno 10 giornate nel mese a garanzia dei riposi, anche se impegnate da normale attivita' lavorativa. La indennita' non compete ove la prestazione eccedente il normale orario di lavoro, richiesta per esigenze di garanzia della continuita' dell'esercizio, sia effettuata entro il limite di due ore in protrazione o anticipazione del normale orario di lavoro. Per la prestazione di lavoro vengono in ogni caso corrisposte le normali quote orarie della retribuzione spettante a titolo di straordinario per le ore effettivamente impiegate inclusi i tempi da percorrenza, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio per gli interventi effettuati fuori sede. L'indennita' di cui sopra assorbe la indennita' di turno per reperibilita', le maggiorazioni per prestazioni festive e le festivita' coincidenti con il riposo settimanale; la sua applicazione comporta l'obbligo per il personale di essere in ogni caso disponibile a rientrare in servizio su chiamata e comunque entro un massimo di un'ora dalla stessa.
E DISPONIBILITA' FUORI ORARIO
1.- Il personale facente parte organica degli equipaggi di volo (piloti e operatori di bordo addetti alle radiomisure) e' soggetto al regime del pronto impiego nell'arco delle 24 ore, nel quadro della programmazione plurisettimanale e/o per ciclo periodico di turno di maggiore ampiezza dell'orario di lavoro. Il pronto impiego e' caratterizzato dalla immediata disponibilita' del lavoratore e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il posto di lavoro e/o la base di partenza dell'aeromobile nel piu' breve tempo possibile dalla chiamata secondo le prescrizioni della Direzione e comunque entro novanta minuti primi dalla chiamata stessa.
2.- A tale personale viene corrisposto, a far data dall'1.1.1992, in relazione all'effettivo svolgimento delle attivita' operative del servizio di radiomisure, una indennita' per ogni ora di lavoro nella misura di lire 11.000 (undicimila) per il personale di 4 e 3
livello retributivo e di lire 12.000 (dodicimila) per il personale di 2 e 1 livello retributivo.
3.- Tale indennita' assorbe la precedente indennita' di pronto impiego, le indennita' di turno (incluso il turno di reperibilita') e le maggiorazioni per prestazioni festive, nonche' le festivita' coincidenti con il riposo settimanale e in genere ogni altra maggiorazione, con la sola esclusione della indennita' di volo.
4.- Per il personale tecnico e per quello addetto al Centro di elaborazione dati operativi non impiegati su turnazione ciclica/avvicendata su sette giorni settimanali ed incaricati della manutenzione dei sistemi in esercizio quotidiano o dei velivoli e sistemi addetti al controllo delle radio-radar assistenze, in luogo ed in sostituzione degli istituti della reperibilita' e del pronto impiego e' corrisposto uno specifico compenso per la completa disponibilita' ad assicurare fuori orario di lavoro e su chiamata le prestazioni che si rendano necessarie per avarie improvvise o non previsti malfunzionamenti dei velivoli, apparati e sistemi stessi, nei limiti stabiliti. Tale indennita' e' pari a 34.000 lire giornaliere per le giornate di effettiva disponibilita' che saranno stabilite d'intesa tra l'Azienda e le OO.SS.LL. in relazione alle necessita' del servizio; in ogni caso debbono essere individualmente libere da disponibilita' almeno 10 giornate nel mese a garanzia dei riposi, anche se impegnate da normale attivita' lavorativa. La indennita' non compete ove la prestazione eccedente il normale orario di lavoro, richiesta per esigenze di garanzia della continuita' dell'esercizio, sia effettuata entro il limite di due ore in protrazione o anticipazione del normale orario di lavoro. Per la prestazione di lavoro vengono in ogni caso corrisposte le normali quote orarie della retribuzione spettante a titolo di straordinario per le ore effettivamente impiegate inclusi i tempi da percorrenza, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio per gli interventi effettuati fuori sede. L'indennita' di cui sopra assorbe la indennita' di turno per reperibilita', le maggiorazioni per prestazioni festive e le festivita' coincidenti con il riposo settimanale; la sua applicazione comporta l'obbligo per il personale di essere in ogni caso disponibile a rientrare in servizio su chiamata e comunque entro un massimo di un'ora dalla stessa.