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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent. n. 814/2025 N. 402/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati
Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 1386/2025, estensore giudice DOTT. RICCARDO ATANASIO, discussa all'udienza del 15.10.2025 e promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
R ), elettivamente domiciliata in C.F._2
Scandale (KR), via Nazionale II Trav. n.28, presso il Difensore
APPELLANTE CONTRO
), in persona COroparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore
APPELLATO CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul proposto gravame, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa: - Accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza n. 1386/2025 del 19.03.2025, nella causa iscritta al Nr. 11365/2024 R.G., così come richiesto nel ricorso di primo grado,
1 accertare e dichiarare il diritto all'appellante alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico 2023/2024: per l'effetto Condannare il in persona del COroparte_1 CP_2
al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive
[...]
a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico 2023/2024, in particolare 15,75gg di ferie residue e 3gg di festività soppresse, secondo gli importi calcolati sulla base del CCNL, comprensive di interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Condannare il al CP_1 pagamento per intero delle spese di giudizio di primo grad al pagamento delle spese dell'odierno giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, di cui si chiede la distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che qui rende la prescritta dichiarazione”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 16.4.2025, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO, In parziale accoglimento del ricorso dalla stessa presentato, aveva accertato il suo diritto alla “monetizzazione” delle ferie non godute, limitatamente all' anno scolastico 2022/2023, ed aveva, per l'effetto, CO condannato il (di seguito, “ ”) a pagarle COroparte_1 le differenze dennità sost a per ferie (nella misura di 7 giorni) e festività soppresse (nella misura di 3 giorni), mentre aveva respinto la domanda relativamente all'anno scolastico successivo.
Sotto l'aspetto fattuale, il primo Giudice aveva rilevato come Parte_1 avesse prestato servizio, nel periodo oggetto di causa, in vi incarichi a tempo determinato
- durante l'anno scolastico 2022/2023, presso l'Istituto Tecnico Industriale e Liceo “G. Feltrinelli” di Milano, dal 17.10.2022 al 06.07.2023, con orario di 18 ore settimanali, per complessivi 263 giorni di servizio;
- durante l'anno scolastico 2023/2024, presso l'Istituto d'Istruzione Superiore “Cremona” di Milano, dal 04.09.2023 al 30.06.2024, con orario di 10 ore settimanali, per complessivi 301 giorni di servizio, e presso l'Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Ettore Molinari” di Milano, dal 04.09.2023 al 30.06.2024, con orario di 7 ore settimanali, per complessivi 301 giorni di servizio.
Nella motivazione era stato evidenziato come la ricorrente avesse aderito, nel corso del giudizio, ai conteggi del relativamente alle ferie, pari a 17 CP_1 giorni per l'a.s. 2022/2023 ed a 15,75 giorni per l'a.s. 2023/2024 (oltre a 3 per festività soppresse per ciascun a.s.).
Con riguardo a quest'ultimo periodo di servizio, il TRIBUNALE aveva altresì osservato come la ricorrente fosse stata invitata ad usufruire delle ferie nei
2 periodi di sospensione delle attività didattiche, alla stessa regolarmente comunicati, come attestato dagli allegati nn. 9 e 10 alla memoria difensiva del convenuto, con conseguente infondatezza della domanda secondo i CP_1 principi enunciati dalla giurisprudenza interna e sovranazionale.
In difetto di analoga dimostrazione, era stata – viceversa – accolta la richiesta relativa all'annualità precedente (2022/2023), con riferimento alle giornate sopra indicate.
In ragione della parziale reciproca soccombenza, era stata disposta dalla sentenza la compensazione di metà delle spese processuali, con condanna del CO
alla rifusione del residuo, liquidato in € 700,00, oltre accessori spese rali.
Con un primo, articolato motivo di gravame, si contestava che l'Amministrazione avesse fornito adeguata dimostrazione dell'invito alla fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche per l'a.s. 2023/2024, con le modalità richieste dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea, in difetto della necessaria comminatoria della relativa perdita, non desumibile dalla documentazione in atti.
A sostegno di tale doglianza, l'appellante ricordava di avere espressamente negato, nel verbale dell'udienza tenutasi avanti al TRIBUNALE il 31.1.2025, il valore dell'avviso fornitole relativamente a tale anno scolastico, non essendole stato prospettato il venir meno del diritto all'indennità sostitutiva in caso di mancato godimento delle ferie.
In secondo luogo, veniva invocata – nell'auspicata ipotesi di accoglimento del gravame – l'integrale condanna del alla rifusione delle spese del CP_1 giudizio di primo grado, con esclusione della disposta parziale compensazione.
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza, accertasse il suo diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico 2023/2024, pari a 15,75 giorni di ferie residue e 3 giorni di festività soppresse, con conseguente CO condanna del al pagamento della relativa indennità sostitutiva, con interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché alla rifusione delle spese di entrambe le fasi processuali, da distrarsi in favore del Difensore antistatario.
All'udienza del 15.10.2025, nella dichiarata contumacia del CP_1 appellato, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
______________
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
3 Come osservato in premessa, il TRIBUNALE ha respinto la domanda attorea, relativamente all'a.s. 2023/2024, in ragione dell'invito a fruire delle ferie durante la sospensione delle attività didattiche, documentato dal CP_1 convenuto tramite le produzioni compiute sub nn. 9 e 10.
Correttamente l'appellante ha rilevato come la documentazione riguardante il predetto anno scolastico, durante il quale la stessa aveva prestato servizio presso l'Istituto “CREMONA”, mancava del necessario espresso avviso della perdita del relativo diritto e della corrispondente indennità in caso di mancato godimento delle ferie e, pertanto non rispondeva ai requisiti richiesti, ai fini per cui è causa, dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito.
Nello specifico, la circolare n. 175 del 23/11/2023 (doc. 10 conv. I gr.) recitava testualmente:
“a tutti i docenti a tempo determinato. Oggetto: RICHIESTA FERIE DURANTE PERIODO DI SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE. Con la presente si rammenta l'opportunità di fruizione delle ferie maturate, da usufruirsi nel periodo di sospensione delle attività didattiche, mediante la presentazione della richiesta compilando il relativo menù RICHIESTE FERIE del sistema NEW-ISOFT di Spaggiari. Distinti saluti. Il Dirigente Scolastico Prof.ssa . Persona_1
Si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di Milano si è già più volte espressa, in analoghe fattispecie, da ultimo con sentenza n. 1012/2024 (Pres. CASELLA, Est. nello stesso CP_4 senso, v. ad es. Corte d'App. Milano, sent. n. 10/2025 CUOMO, Est. TRENTIN), con le seguenti motivazioni:
“nel procedere all'esame nel primo motivo di gravame è opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012. L'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di Parte_1 COroparte_1 COroparte_2 [...] pag. 6/9 qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. Nello stesso anno 2012 il
4 legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, legge 24 dicembre 2012 n. 228 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La norma ha, dunque, autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che le previsioni del comma 54 (obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e del comma 55 (monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato) “sono inderogabili dalle clausole del CCNL e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1' settembre 2013”. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, si rileva che in precedenti pronunce (cfr. sentenza n. 57/2018; sentenza n. 672/2018; sentenza n. 688/2022) questa Corte ha interpretato l'art. 1, commi 54 e 55, legge 24 dicembre 2012 n. 228 nel senso che i giorni in cui è consentito al personale docente a tempo determinato di pag. 7/9 fruire delle ferie non possono che essere quelli coincidenti con i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali e con gli eventuali altri sei giorni chiesti per la rimanente parte dell'anno e che il termine “sospensione”, contenuto nell'art. 1, comma 54 cit., si riferisce anche al periodo successivo al termine delle lezioni, con la conseguenza che, in presenza di un calendario scolastico prestabilito, l'amministrazione scolastica non avrebbe l'onere di comunicare preventivamente i giorni di ferie residui, dovendosi il docente considerare in ferie dopo la fine delle lezioni, salvo che gli sia stato previamente comunicato l'impegno in attività di scrutini, esami e valutazioni. Il Collegio ritiene, tuttavia, di dover mutare orientamento ed aderire all'indirizzo interpretativo recentemente tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del
5 diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna
- e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C- 569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così Cass., 17 giugno 2024 n. 16715; in termini cfr. Cass., 3 giugno 2024 n. 15415; Cass. 15 maggio 2024 n.13440). Il docente a termine, in altre parole, non può perdere il diritto all'indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Nell'odierna fattispecie risulta incontestato in causa che negli anni scolastici cui si riferisce la domanda (aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023) non vi sia stata espressa istanza dell'appellante di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297), come pure che il dirigente scolastico non abbia adottato provvedimenti al riguardo, né lo abbia invitato ad usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
La stessa ben si attaglia al caso di specie, in cui l'avviso relativo all'anno scolastico oggetto del gravame non prospettava la perdita di alcun diritto in caso di mancata fruizione delle ferie nei periodi indicati.
Le pronunce citate sono, del resto, conformi al costante insegnamento del Supremo Collegio, anche recentemente ribadito, secondo cui:
6 “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna
- e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C- 569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. 11968/2025; nello stesso senso, v. ad es. Cass. 17.6.2024, n. 16715).
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza, va accertato il diritto di alla percezione Parte_1 dell'indennità sostitutiva per ferie non godute tico 2023/2024, pacificamente pari a 15,75 giorni di ferie residue e 3 giorni di festività soppresse, e il va, per l'effetto, COroparte_1 condannato al pagamento, in favore della stessa, delle relative differenze retributive, negli importi calcolati sulla base del CCNL, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le restanti statuizioni di merito vanno, invece, confermate.
CO In ragione della totale soccombenza, il va altresì condannato all'integrale rifusione delle spese di primo grado, ece parzialmente compensate dal TRIBUNALE.
Sulla base del medesimo criterio, vanno poste a carico dell'odierno appellato anche le spese della presente fase processuale.
Tutte le spese sopra menzionate si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
Le stesse vanno distratte in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 1386/2025 del Tribunale di MILANO, accerta il diritto di alla percezione dell'indennità sostitutiva Parte_1 per ferie non godute per l'anno scolastico 2023/2024, pari a 15,75 giorni di
7 ferie residue e 3 giorni di festività soppresse, e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore della COroparte_1 stessa, delle relative differenze retributive, negli importi calcolati sulla base del CCNL, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna il a rifondere a COroparte_1 Pt_1
l'i liquidate nel t
[...] complessivi € 1.400,00, oltre rimborso forfetario e oneri di legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario;
condanna il a rifondere a COroparte_1 Pt_1 le ate in compl
[...]
1.000,00, oltre rimborso forfetario e oneri di legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario. Così deciso in Milano, 15/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati
Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 1386/2025, estensore giudice DOTT. RICCARDO ATANASIO, discussa all'udienza del 15.10.2025 e promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
R ), elettivamente domiciliata in C.F._2
Scandale (KR), via Nazionale II Trav. n.28, presso il Difensore
APPELLANTE CONTRO
), in persona COroparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore
APPELLATO CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul proposto gravame, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa: - Accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza n. 1386/2025 del 19.03.2025, nella causa iscritta al Nr. 11365/2024 R.G., così come richiesto nel ricorso di primo grado,
1 accertare e dichiarare il diritto all'appellante alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico 2023/2024: per l'effetto Condannare il in persona del COroparte_1 CP_2
al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive
[...]
a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico 2023/2024, in particolare 15,75gg di ferie residue e 3gg di festività soppresse, secondo gli importi calcolati sulla base del CCNL, comprensive di interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Condannare il al CP_1 pagamento per intero delle spese di giudizio di primo grad al pagamento delle spese dell'odierno giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, di cui si chiede la distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che qui rende la prescritta dichiarazione”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 16.4.2025, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO, In parziale accoglimento del ricorso dalla stessa presentato, aveva accertato il suo diritto alla “monetizzazione” delle ferie non godute, limitatamente all' anno scolastico 2022/2023, ed aveva, per l'effetto, CO condannato il (di seguito, “ ”) a pagarle COroparte_1 le differenze dennità sost a per ferie (nella misura di 7 giorni) e festività soppresse (nella misura di 3 giorni), mentre aveva respinto la domanda relativamente all'anno scolastico successivo.
Sotto l'aspetto fattuale, il primo Giudice aveva rilevato come Parte_1 avesse prestato servizio, nel periodo oggetto di causa, in vi incarichi a tempo determinato
- durante l'anno scolastico 2022/2023, presso l'Istituto Tecnico Industriale e Liceo “G. Feltrinelli” di Milano, dal 17.10.2022 al 06.07.2023, con orario di 18 ore settimanali, per complessivi 263 giorni di servizio;
- durante l'anno scolastico 2023/2024, presso l'Istituto d'Istruzione Superiore “Cremona” di Milano, dal 04.09.2023 al 30.06.2024, con orario di 10 ore settimanali, per complessivi 301 giorni di servizio, e presso l'Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Ettore Molinari” di Milano, dal 04.09.2023 al 30.06.2024, con orario di 7 ore settimanali, per complessivi 301 giorni di servizio.
Nella motivazione era stato evidenziato come la ricorrente avesse aderito, nel corso del giudizio, ai conteggi del relativamente alle ferie, pari a 17 CP_1 giorni per l'a.s. 2022/2023 ed a 15,75 giorni per l'a.s. 2023/2024 (oltre a 3 per festività soppresse per ciascun a.s.).
Con riguardo a quest'ultimo periodo di servizio, il TRIBUNALE aveva altresì osservato come la ricorrente fosse stata invitata ad usufruire delle ferie nei
2 periodi di sospensione delle attività didattiche, alla stessa regolarmente comunicati, come attestato dagli allegati nn. 9 e 10 alla memoria difensiva del convenuto, con conseguente infondatezza della domanda secondo i CP_1 principi enunciati dalla giurisprudenza interna e sovranazionale.
In difetto di analoga dimostrazione, era stata – viceversa – accolta la richiesta relativa all'annualità precedente (2022/2023), con riferimento alle giornate sopra indicate.
In ragione della parziale reciproca soccombenza, era stata disposta dalla sentenza la compensazione di metà delle spese processuali, con condanna del CO
alla rifusione del residuo, liquidato in € 700,00, oltre accessori spese rali.
Con un primo, articolato motivo di gravame, si contestava che l'Amministrazione avesse fornito adeguata dimostrazione dell'invito alla fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche per l'a.s. 2023/2024, con le modalità richieste dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea, in difetto della necessaria comminatoria della relativa perdita, non desumibile dalla documentazione in atti.
A sostegno di tale doglianza, l'appellante ricordava di avere espressamente negato, nel verbale dell'udienza tenutasi avanti al TRIBUNALE il 31.1.2025, il valore dell'avviso fornitole relativamente a tale anno scolastico, non essendole stato prospettato il venir meno del diritto all'indennità sostitutiva in caso di mancato godimento delle ferie.
In secondo luogo, veniva invocata – nell'auspicata ipotesi di accoglimento del gravame – l'integrale condanna del alla rifusione delle spese del CP_1 giudizio di primo grado, con esclusione della disposta parziale compensazione.
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza, accertasse il suo diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico 2023/2024, pari a 15,75 giorni di ferie residue e 3 giorni di festività soppresse, con conseguente CO condanna del al pagamento della relativa indennità sostitutiva, con interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché alla rifusione delle spese di entrambe le fasi processuali, da distrarsi in favore del Difensore antistatario.
All'udienza del 15.10.2025, nella dichiarata contumacia del CP_1 appellato, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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L'appello è fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
3 Come osservato in premessa, il TRIBUNALE ha respinto la domanda attorea, relativamente all'a.s. 2023/2024, in ragione dell'invito a fruire delle ferie durante la sospensione delle attività didattiche, documentato dal CP_1 convenuto tramite le produzioni compiute sub nn. 9 e 10.
Correttamente l'appellante ha rilevato come la documentazione riguardante il predetto anno scolastico, durante il quale la stessa aveva prestato servizio presso l'Istituto “CREMONA”, mancava del necessario espresso avviso della perdita del relativo diritto e della corrispondente indennità in caso di mancato godimento delle ferie e, pertanto non rispondeva ai requisiti richiesti, ai fini per cui è causa, dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito.
Nello specifico, la circolare n. 175 del 23/11/2023 (doc. 10 conv. I gr.) recitava testualmente:
“a tutti i docenti a tempo determinato. Oggetto: RICHIESTA FERIE DURANTE PERIODO DI SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE. Con la presente si rammenta l'opportunità di fruizione delle ferie maturate, da usufruirsi nel periodo di sospensione delle attività didattiche, mediante la presentazione della richiesta compilando il relativo menù RICHIESTE FERIE del sistema NEW-ISOFT di Spaggiari. Distinti saluti. Il Dirigente Scolastico Prof.ssa . Persona_1
Si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di Milano si è già più volte espressa, in analoghe fattispecie, da ultimo con sentenza n. 1012/2024 (Pres. CASELLA, Est. nello stesso CP_4 senso, v. ad es. Corte d'App. Milano, sent. n. 10/2025 CUOMO, Est. TRENTIN), con le seguenti motivazioni:
“nel procedere all'esame nel primo motivo di gravame è opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012. L'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di Parte_1 COroparte_1 COroparte_2 [...] pag. 6/9 qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. Nello stesso anno 2012 il
4 legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, legge 24 dicembre 2012 n. 228 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La norma ha, dunque, autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che le previsioni del comma 54 (obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e del comma 55 (monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato) “sono inderogabili dalle clausole del CCNL e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1' settembre 2013”. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, si rileva che in precedenti pronunce (cfr. sentenza n. 57/2018; sentenza n. 672/2018; sentenza n. 688/2022) questa Corte ha interpretato l'art. 1, commi 54 e 55, legge 24 dicembre 2012 n. 228 nel senso che i giorni in cui è consentito al personale docente a tempo determinato di pag. 7/9 fruire delle ferie non possono che essere quelli coincidenti con i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali e con gli eventuali altri sei giorni chiesti per la rimanente parte dell'anno e che il termine “sospensione”, contenuto nell'art. 1, comma 54 cit., si riferisce anche al periodo successivo al termine delle lezioni, con la conseguenza che, in presenza di un calendario scolastico prestabilito, l'amministrazione scolastica non avrebbe l'onere di comunicare preventivamente i giorni di ferie residui, dovendosi il docente considerare in ferie dopo la fine delle lezioni, salvo che gli sia stato previamente comunicato l'impegno in attività di scrutini, esami e valutazioni. Il Collegio ritiene, tuttavia, di dover mutare orientamento ed aderire all'indirizzo interpretativo recentemente tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del
5 diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna
- e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C- 569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così Cass., 17 giugno 2024 n. 16715; in termini cfr. Cass., 3 giugno 2024 n. 15415; Cass. 15 maggio 2024 n.13440). Il docente a termine, in altre parole, non può perdere il diritto all'indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Nell'odierna fattispecie risulta incontestato in causa che negli anni scolastici cui si riferisce la domanda (aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023) non vi sia stata espressa istanza dell'appellante di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297), come pure che il dirigente scolastico non abbia adottato provvedimenti al riguardo, né lo abbia invitato ad usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
La stessa ben si attaglia al caso di specie, in cui l'avviso relativo all'anno scolastico oggetto del gravame non prospettava la perdita di alcun diritto in caso di mancata fruizione delle ferie nei periodi indicati.
Le pronunce citate sono, del resto, conformi al costante insegnamento del Supremo Collegio, anche recentemente ribadito, secondo cui:
6 “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna
- e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C- 569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. 11968/2025; nello stesso senso, v. ad es. Cass. 17.6.2024, n. 16715).
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza, va accertato il diritto di alla percezione Parte_1 dell'indennità sostitutiva per ferie non godute tico 2023/2024, pacificamente pari a 15,75 giorni di ferie residue e 3 giorni di festività soppresse, e il va, per l'effetto, COroparte_1 condannato al pagamento, in favore della stessa, delle relative differenze retributive, negli importi calcolati sulla base del CCNL, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le restanti statuizioni di merito vanno, invece, confermate.
CO In ragione della totale soccombenza, il va altresì condannato all'integrale rifusione delle spese di primo grado, ece parzialmente compensate dal TRIBUNALE.
Sulla base del medesimo criterio, vanno poste a carico dell'odierno appellato anche le spese della presente fase processuale.
Tutte le spese sopra menzionate si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
Le stesse vanno distratte in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 1386/2025 del Tribunale di MILANO, accerta il diritto di alla percezione dell'indennità sostitutiva Parte_1 per ferie non godute per l'anno scolastico 2023/2024, pari a 15,75 giorni di
7 ferie residue e 3 giorni di festività soppresse, e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore della COroparte_1 stessa, delle relative differenze retributive, negli importi calcolati sulla base del CCNL, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna il a rifondere a COroparte_1 Pt_1
l'i liquidate nel t
[...] complessivi € 1.400,00, oltre rimborso forfetario e oneri di legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario;
condanna il a rifondere a COroparte_1 Pt_1 le ate in compl
[...]
1.000,00, oltre rimborso forfetario e oneri di legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario. Così deciso in Milano, 15/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
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