Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
2532 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito nella Camera di Consiglio con l'intervento di:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel./est.
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2532/2024 R.G.
promossa da
(c.f.: ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Cavagnolo (TO), Via Roccabauda 10/A e
(c.f.: ) nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Rondissone (TO), Via Cesare Battisti n. 26
rappresentate e difese dall'avv. Daniela VALLINO ed elettivamente domiciliate presso il suo studio
- parte ricorrente -
nei confronti di
(C.f.: , nata a [...]à di Piave (VE) il 27.06.1936 Controparte_2 C.F._3
- parte convenuta non costituita -
e con l'intervento di
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Ivrea
Oggetto: interdizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Dichiarare l'interdizione della Sig.ra (C.f.: , nata a [...]à di Controparte_2 C.F._3
Piave (VE) il 27.06.1936
Per il P.M.:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti ricorrenti come indicate in epigrafe hanno adito il Tribunale chiedendo pronunciarsi l'interdizione per infermità di mente di (C.f.: , nata a [...]à di Piave (VE) il Controparte_2 C.F._3
27.06.1936.
Il ricorso ed il pedissequo decreto sono stati notificati ritualmente alla persona interdicenda.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e deve, pertanto, essere dichiarata contumace.
All'udienza in data 19.12.2024, presso il Tribunale di Ivrea, si è svolto l'esame della persona interdicenda e la causa, dopo il deposito di note scritte, è stata rimessa al Collegio in data 13.2.2025 per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
* * *
All'esito dell'istruttoria svolta la domanda di interdizione risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Le condizioni psico-fisiche della persona interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
La parte convenuta ha fornito poche risposte e comunque per la maggior parte inadeguate e comprovanti una condizione di disorientamento (tra le altre cose, non ha saputo indicare la data di nascita).
La documentazione medica prodotta con il ricorso (la scheda informativa sanitaria e l'esito della valutazione
UVG) comprova lo stato di totale infermità mentale della persona interdicenda [“(…) disturbi importanti della memoria (…) disorientamento costante (…), disturbi della comunicazione (…), aggressività fisica episodica
(…), comportamento socialmente inadeguato (…), anziana non autosufficiente”; cfr. docc. 5 e 6].
Appare perciò conclamata, sulla base delle risultanze documentali e dell'esame della persona interdicenda, la situazione che impone ai sensi dell'art. 414 c.c. la dichiarazione di interdizione della parte convenuta. Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno o di inabilitazione sarebbe infatti del tutto insufficiente a tutelare la parte convenuta in modo adeguato.
Osserva il Collegio, con riferimento alla non applicabilità dell'istituto dell'Amministrazione di Sostegno al caso di specie come, da un lato, all'amministratore non possano essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore
(sentenza n. 440\05 Corte Costituzionale) e, dall'altro, come l'amministratore non potrebbe sostituirsi alla persona amministrata nelle decisioni di natura personale essendo esclusa dalle disposizioni di cui all'art 411, comma 1 c.p.c. l'estensione all'amministratore di sostegno dei poteri previsti in capo al tutore dagli artt.. 357,
358 e 371 cc.
In tale contesto ed in applicazione dei criteri posti dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n.
13584\06), nella vicenda in esame, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla parte convenuta in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdetta senza l'intervento o con l'assistenza del tutore.
Si dà atto che, (c.f.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 figlia della persona interdicenda, ha dato la disponibilità ad essere nominata tutore provvisorio della parte convenuta.
Non si pongono le spese di lite a carico della parte convenuta non costituita in giudizio, stante il rapporto di parentela fra le parti e la mancata opposizione alla domanda attorea.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia in carta libera della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, viste le conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
- Dichiara l'interdizione di (C.f.: , nata a [...]à di Piave Controparte_2 C.F._3
(VE) il 27.06.1936;
- Nulla in punto spese di lite;
- Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea in data 5.3.2025.
IL PRESIDENTE rel./est.
Alessandro Scialabba