Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01360/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00161/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2023, proposto da
LE EL, SC TO, CC DI, ON AN, NU RE, PP De CO, NG CI, PP AS, EN LO, RI AT, PP NI DE, IT RO, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati SC Nanula, EN Piccolo, Sante Nicola Caputo, e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliati in Bari, alla via Principe Amedeo n. 197, per mandati allegati al ricorso, con indicazione di domicili digitali come da registri di giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, LE Tedone, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Bari, alla via Putignani n. 108, presso l’Avvocatura regionale dell’Istituto, per mandato in calce alla memoria di costituzione in giudizio, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;
per l'accertamento d
el diritto dei ricorrenti al conseguimento dei benefici economici previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 6 bis del decreto legislativo n. 387 del 1987, convertito in legge n. 475/1987 e 1911 del codice dell'ordinamento militare di cui al d.lgs. n. 66/2010;
nonché per la condanna
dell'Amministrazione intimata a provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dal citato decreto legislativo n. 387/1987 ed al pagamento di tutte le somme non corrisposte, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. RD TI e uditi l’avvocato EN Piccolo per i ricorrenti e l’avvocato Ilaria De Leonardis per l’INPS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso collettivo, notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 31 gennaio 2023 e depositato l’8 febbraio 2023, gli interessati, come in epigrafe indicati, già appartenenti all’Arma dei Carabinieri con vario grado, collocati a riposto a domanda dopo il compimento di 55 anni di età e con più di 35 anni di servizio, hanno chiesto il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 6 comma 2 bis del d.l. n. 387/1987, convertito nella legge n. 475/1987.
1.1 A sostegno del ricorso con unico motivo hanno dedotto:
Violazione degli artt. 36, 38 e 97 Cost; violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987, conv. in legge n. 475/1987 e dell’art. 1911 del codice dell’ordinamento militare di cui al d.lgs. n. 66/2010; eccesso di potere per illogicità, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà , invocando la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento del beneficio, anche in relazione a ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.
1.2 Nel giudizio si è costituito l’Istituto previdenziale con memoria depositata il 19 ottobre 2025 deducendo l’incompetenza per territorio in funzione della sede locale INPS competente e l’infondatezza del ricorso.
1.3 Con memoria di replica, depositata il 29 ottobre 2025, i ricorrenti hanno dedotto la tardività della memoria difensiva e della documentazione avversa, l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale, l’infondatezza delle altre deduzioni difensive.
1.4 All'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025, uditi l’avvocato EN Piccolo per i ricorrenti e l’avvocato Ilaria De Leonardis per l’INPS, il ricorso è stato riservato per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2.1 In limine deve essere disattesa l’eccezione d’incompetenza territoriale di questo Tribunale, non vertendosi in tema di prima liquidazione, sebbene di riliquidazione del trattamento di fine servizio, per il quale, come riconosciuto dalla stessa circolare dell’Istituto n. 131 del 19 settembre 2017, art, 4, “ Resta confermato l’attuale criterio di competenza, sulla base della provincia di residenza del
pensionato, per le riliquidazioni dei TFS ”.
In altri termini proprio in base alla sede locale competente nel caso di specie, quella provinciale di Bari dell’INPS, non può revocarsi in dubbio la competenza territoriale di questo Tribunale.
2.2 Nel merito è indubitabile la fondatezza del ricorso.
L'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, convertito con la legge n. 472/1987, al comma 1 sancisce che al personale della Polizia di Stato, compresi i ruoli professionali sanitari, tecnico-scientifici e tecnici, nonché al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, cessato dal servizio per età, inabilità permanente o decesso, vengono attribuiti sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno, calcolati sull'ultimo stipendio percepito, inclusi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali previsti dagli articoli 30 e 44 della legge n. 668/1986, nonché dall'art. 2, commi 5, 6 e 10, e dall'art. 3, commi 3 e 6, dello stesso decreto.
Il comma 2 amplia la platea dei beneficiari, stabilendo che il diritto si estende anche al personale collocato in quiescenza su domanda, purché abbia compiuto i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
Successivamente, il d.lgs. n. 165/1997, con l'art. 4, comma 2, ha disposto che gli aumenti periodici previsti dal comma 1 (i sei scatti) si attribuiscono anche al personale cessato dal servizio su richiesta, previo versamento della contribuzione previdenziale residua.
Tuttavia, mentre il legislatore ha espressamente riconosciuto il beneficio ai fini della base pensionabile, nulla ha specificato per il trattamento di fine servizio.
Successivamente, l’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare ha regolamentato la materia disponendo, nei primi due commi, che ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria, si considerano gli aumenti periodici previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, mentre il comma 3 dello stesso articolo ha confermato che tale beneficio spetta anche a coloro che hanno chiesto di essere collocati in quiescenza a domanda, purché abbiano compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
Su tale ben precisa fattispecie, la giurisprudenza amministrativa si è ripetutamente espressa in senso favorevole ai ricorrenti, consolidando un orientamento che riconosce il diritto alla riliquidazione del T.F.S. con l’inclusione dei più volte menzionati sei scatti.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1231/2019, ha confermato tale diritto, ribadendo che la normativa vigente non prevede alcuna esclusione in tal senso.
Inoltre, con le recenti pronunce n. 2833/2023 e 2986/2023 della Sezione II lo stesso organo ha accolto le richieste di alcuni carabinieri in congedo, riconoscendo il loro diritto al ricalcolo del T.F.S.
Anche diversi Tribunali Amministrativi Regionali si sono espressi conformemente, tra cui il T.A.R. Friuli Venezia Giulia (sent. n. 124/2021), il T.A.R. Lombardia (sent. n. 1184/2021), il T.A.R. Lazio Sez. V (sent. n. 9011/2022), il T.A.R. Catania (sent. n. 1568/2022) e il T.A.R. Palermo (sent. n. 416/2025), confermando l’applicabilità della normativa in favore del personale militare collocato in quiescenza su domanda.
Alla luce di tale consolidato ed univoco quadro normativo e giurisprudenziale, non emergono motivi per discostarsi dall’impostazione interpretativa che riconosce il diritto del personale militare in quiescenza a domanda alla riliquidazione del T.F.S. con l’inclusione dei sei scatti biennali.
La costante esegesi delle disposizioni vigenti conferma che il beneficio, riconosciuto per la base pensionabile, deve essere altresì applicato al trattamento di fine servizio, in conformità con il principio di uniformità del trattamento economico previdenziale.
Pertanto, il mancato riconoscimento delle utilità richieste da parte dell’I.N.P.S. appare in contrasto con l’interpretazione consolidata delle norme e con l’univoco orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, risultando di conseguente la pretesa avanzata dai ricorrenti pienamente legittima.
Da ultimo, in considerazione del rapporto di servizio già intercorso fra le parti e della specificità della fattispecie in esame, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD TI, Presidente, Estensore
Alfredo PP Allegretta, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RD TI |
IL SEGRETARIO