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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/04/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1488/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1488/2016 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
con l'Avv. FRANCESCA ERROI
ATTORI/OPPONENTI contro
(C.F ) con l'Avv. GIADA ISIDORI Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
(C.F. ), con l'avv. GIOVANNI DE Controparte_2 P.IVA_2
STASIO e l'avv. GIOVAN BATTISTA SANTANGELO
INTERVENUTO
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del giorno 8.10.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e si Parte_1 Parte_2
sono opposti al decreto ingiuntivo n. 377/2016 emesso dall'intestato Tribunale nei confronti degli stessi opponenti, oltre che di e della società CP_3
[...
[...] [
(d'ora in poi ), per il pagamento Controparte_4 CP_4
della somma di euro 13.803,81 in linea capitale in favore di Controparte_1
(mandataria di cessionaria del credito originariamente vantato Controparte_5
da Mercedes Benz Financial Services LI spa), quale residuo impagato del contratto di leasing avente ad oggetto l'autoveicolo Mercedes, modello 115
CDI Furgone Long, stipulato dall'allora concedente Mercedes Benz con la società di cui e erano soci, con la CP_4 Parte_2 Parte_1
garanzia fideiussoria di . CP_3
Quale unico motivo di opposizione gli opponenti, nelle predette qualità, hanno dedotto di aver estinto il loro debito residuo nei confronti della società di leasing mediante la restituzione del mezzo che, a seguito di accordo transattivo inter-partes, avrebbe estinto totalmente la loro posizione debitoria residua a seguito della risoluzione anticipata del contratto.
La convenuta opposta, costituitasi in giudizio ha instato per il rigetto dell'opposizione.
In corso di causa il credito è stato ulteriormente ceduto a la Controparte_2
quale ultima si è costituita in giudizio ai sensi dell'articolo 111 c.p.c. con comparsa di costituzione del 2.11.2021 alla quale è stata allegata documentazione comprovante la cessione ai sensi dell'articolo 58 TUB (cfr.
Gazzetta Ufficiale in atti contenente i criteri identificativi dei crediti).
La causa è stata istruita mediante prove testimoniali e documentali.
L'opposizione è infondata.
2 Come esposto in parte narrativa gli opponenti deducono di avere estinto la loro posizione debitoria residua nei confronti della società concedente il leasing in forza di accordo transattivo che avrebbe previsto l'estinzione totale del debito a loro carico mediante la restituzione del veicolo concesso in utilizzo a seguito della risoluzione anticipata del contratto inter- partes.
Ciò premesso in fatto deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645
e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza (e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato), mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Nella specie il creditore ha provato i fatti costitutivi della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo mediante la produzione del contratto di leasing del
20.11.2009 stipulato tra la concedente Mercedes Benz Financial Services
LI spa e l' utilizzatrice del relativo piano Controparte_4 Parte_2
di ammortamento e del verbale di consegna dell'automezzo, allegando poi l'inadempimento dei debitori secondo i noti principi della pronuncia a Sezioni
Unite della Cassazione n. 13533/2001 in tema di inadempimento contrattuale.
3 Questi ultimi, invece, non hanno provato di avere estinto la posizione debitoria residua a loro carico, la cui prova è stata invero affidata unicamente all'esistenza di un accordo transattivo in base al quale le parti si sarebbero accordate nel senso che con la restituzione del veicolo la concedente avrebbe sostanzialmente rinunciato al proprio credito residuo nei confronti dell'utilizzatrice a titolo di canoni scaduti insoluti e da scadere, commissioni, spese e interessi da ritardo, a seguito della risoluzione anticipata del contratto.
Ed infatti, non vi è prova di un tale accordo transattivo, né tale natura può essere riconosciuta al verbale di riconsegna dell'automezzo, dalla lettura del quale non è dato evincere alcuna manifestazione di volontà in tale senso, attestando il suddetto documento unicamente l'avvenuta riconsegna del mezzo
(cfr. doc. n 6 e doc. n. 7).
Del resto, per stessa ammissione degli opponenti, il pagamento delle rate era stato sospeso una prima volta già nel 2010 e, successivamente, a partire da agosto 2011, tanto che la concedente aveva diffidato l'utilizzatrice ad adempiere, dapprima con la lettera del 19.10.2010 e successivamente con quella del 4.1.2012 in atti (cfr. doc. n 3 e doc. n 5 di parte opponente).
La morosità dell'utilizzatrice è stata del resto confermata dallo stesso teste di parte opponente (responsabile Mercedes all'epoca dei fatti), il Parte_3
quale ha infatti dichiarato che: “ l'ultimo pagamento compiuto dal sig. Pt_1
è andato a compensare il canone del 16.01.2011”; che “con la restituzione del mezzo in data 19.03.2012 non si andava a definire la posizione debitoria della società” e che “ a seguito di perizia eseguita da un perito iscritto
4 all'albo i danni al mezzo ammontavano a circa euro 1.156,07” ( cfr. verbale di udienza del 28.06.2019).
Di tali dichiarazioni, provenienti da teste qualificato e a conoscenza diretta dei fatti, non vi è ragione di dubitare.
All'ulteriore prova testimoniale delegata al Tribunale di Catania ai sensi dell'articolo 203 c.p.c. - richiesta sempre dagli opponenti sugli stessi capitoli- non è stato dato invece corso, non avendo infatti i medesimi depositato istanza di proroga dei termini per la relativa assunzione, con conseguente decadenza dalla prova (cfr. ordinanza del 11.02.2.2020).
Conclusivamente, dunque, l'opposizione deve essere respinta con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore questione o rilievo assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M n55/2014 e succ. mod. e integr.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa
• respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
377/2016;
• condanna gli opponenti, in solido, a rifondere alla convenuta opposta le spese del giudizio, che liquida in favore di quest' ultima nella misura di euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese vive
5 documentate, del 15% a titolo di rimborso delle spese generali, iva e cap come per legge.
Grosseto 23.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Frosini
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1488/2016 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
con l'Avv. FRANCESCA ERROI
ATTORI/OPPONENTI contro
(C.F ) con l'Avv. GIADA ISIDORI Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
(C.F. ), con l'avv. GIOVANNI DE Controparte_2 P.IVA_2
STASIO e l'avv. GIOVAN BATTISTA SANTANGELO
INTERVENUTO
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del giorno 8.10.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e si Parte_1 Parte_2
sono opposti al decreto ingiuntivo n. 377/2016 emesso dall'intestato Tribunale nei confronti degli stessi opponenti, oltre che di e della società CP_3
[...
[...] [
(d'ora in poi ), per il pagamento Controparte_4 CP_4
della somma di euro 13.803,81 in linea capitale in favore di Controparte_1
(mandataria di cessionaria del credito originariamente vantato Controparte_5
da Mercedes Benz Financial Services LI spa), quale residuo impagato del contratto di leasing avente ad oggetto l'autoveicolo Mercedes, modello 115
CDI Furgone Long, stipulato dall'allora concedente Mercedes Benz con la società di cui e erano soci, con la CP_4 Parte_2 Parte_1
garanzia fideiussoria di . CP_3
Quale unico motivo di opposizione gli opponenti, nelle predette qualità, hanno dedotto di aver estinto il loro debito residuo nei confronti della società di leasing mediante la restituzione del mezzo che, a seguito di accordo transattivo inter-partes, avrebbe estinto totalmente la loro posizione debitoria residua a seguito della risoluzione anticipata del contratto.
La convenuta opposta, costituitasi in giudizio ha instato per il rigetto dell'opposizione.
In corso di causa il credito è stato ulteriormente ceduto a la Controparte_2
quale ultima si è costituita in giudizio ai sensi dell'articolo 111 c.p.c. con comparsa di costituzione del 2.11.2021 alla quale è stata allegata documentazione comprovante la cessione ai sensi dell'articolo 58 TUB (cfr.
Gazzetta Ufficiale in atti contenente i criteri identificativi dei crediti).
La causa è stata istruita mediante prove testimoniali e documentali.
L'opposizione è infondata.
2 Come esposto in parte narrativa gli opponenti deducono di avere estinto la loro posizione debitoria residua nei confronti della società concedente il leasing in forza di accordo transattivo che avrebbe previsto l'estinzione totale del debito a loro carico mediante la restituzione del veicolo concesso in utilizzo a seguito della risoluzione anticipata del contratto inter- partes.
Ciò premesso in fatto deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645
e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza (e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato), mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Nella specie il creditore ha provato i fatti costitutivi della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo mediante la produzione del contratto di leasing del
20.11.2009 stipulato tra la concedente Mercedes Benz Financial Services
LI spa e l' utilizzatrice del relativo piano Controparte_4 Parte_2
di ammortamento e del verbale di consegna dell'automezzo, allegando poi l'inadempimento dei debitori secondo i noti principi della pronuncia a Sezioni
Unite della Cassazione n. 13533/2001 in tema di inadempimento contrattuale.
3 Questi ultimi, invece, non hanno provato di avere estinto la posizione debitoria residua a loro carico, la cui prova è stata invero affidata unicamente all'esistenza di un accordo transattivo in base al quale le parti si sarebbero accordate nel senso che con la restituzione del veicolo la concedente avrebbe sostanzialmente rinunciato al proprio credito residuo nei confronti dell'utilizzatrice a titolo di canoni scaduti insoluti e da scadere, commissioni, spese e interessi da ritardo, a seguito della risoluzione anticipata del contratto.
Ed infatti, non vi è prova di un tale accordo transattivo, né tale natura può essere riconosciuta al verbale di riconsegna dell'automezzo, dalla lettura del quale non è dato evincere alcuna manifestazione di volontà in tale senso, attestando il suddetto documento unicamente l'avvenuta riconsegna del mezzo
(cfr. doc. n 6 e doc. n. 7).
Del resto, per stessa ammissione degli opponenti, il pagamento delle rate era stato sospeso una prima volta già nel 2010 e, successivamente, a partire da agosto 2011, tanto che la concedente aveva diffidato l'utilizzatrice ad adempiere, dapprima con la lettera del 19.10.2010 e successivamente con quella del 4.1.2012 in atti (cfr. doc. n 3 e doc. n 5 di parte opponente).
La morosità dell'utilizzatrice è stata del resto confermata dallo stesso teste di parte opponente (responsabile Mercedes all'epoca dei fatti), il Parte_3
quale ha infatti dichiarato che: “ l'ultimo pagamento compiuto dal sig. Pt_1
è andato a compensare il canone del 16.01.2011”; che “con la restituzione del mezzo in data 19.03.2012 non si andava a definire la posizione debitoria della società” e che “ a seguito di perizia eseguita da un perito iscritto
4 all'albo i danni al mezzo ammontavano a circa euro 1.156,07” ( cfr. verbale di udienza del 28.06.2019).
Di tali dichiarazioni, provenienti da teste qualificato e a conoscenza diretta dei fatti, non vi è ragione di dubitare.
All'ulteriore prova testimoniale delegata al Tribunale di Catania ai sensi dell'articolo 203 c.p.c. - richiesta sempre dagli opponenti sugli stessi capitoli- non è stato dato invece corso, non avendo infatti i medesimi depositato istanza di proroga dei termini per la relativa assunzione, con conseguente decadenza dalla prova (cfr. ordinanza del 11.02.2.2020).
Conclusivamente, dunque, l'opposizione deve essere respinta con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore questione o rilievo assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M n55/2014 e succ. mod. e integr.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa
• respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
377/2016;
• condanna gli opponenti, in solido, a rifondere alla convenuta opposta le spese del giudizio, che liquida in favore di quest' ultima nella misura di euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese vive
5 documentate, del 15% a titolo di rimborso delle spese generali, iva e cap come per legge.
Grosseto 23.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Frosini
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