Decreto cautelare 5 maggio 2021
Ordinanza cautelare 27 maggio 2021
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00449/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00676/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 676 del 2021, proposto da
Piccolo Lido di LO AN IO & C Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Giovanna Capoccia, Francesca Testi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento della Provincia di Lecce – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale – Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali – datato 8 aprile 2021 avente ad oggetto “Lavori di ripascimento a mezzo idrovora dell'antistante arenile dello Stabilimento balneare Piccolo Lido s.a.s. sul lungomare Galileo Galilei di Gallipoli. Riscontro Vs nota prot. n. 8823 del 31/03/2021” con il quale è stata dichiarata esaurita nei suoi effetti la Determinazione della Provincia di Lecce n. 116 del 24.3.2016 di Valutazione di Impatto Ambientale, integrata dalla Valutazione di Incidenza Ambientale, per i lavori di ripascimento presso lo stabilimento balneare nella titolarità della ricorrente;
b) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. NI CA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso n esame la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe chiedendone l’annullamento.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Lecce,contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con atto depositato il 7 marzo 2026 la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla presente controversia, avendo avviato un nuovo procedimento volto ad ottenere le autorizzazioni necessarie;
All’udienza del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- per consolidata giurisprudenza: “In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può procedere nel merito della controversia, ma deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse. Vige il principio dispositivo, secondo il quale il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire e deve rispettare la volontà della parte che dichiara di non avere più interesse alla decisione” (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 01/10/2025, n.7679);
- il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- ricorrono ragioni equitative che inducono il Collegio a dichiarare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI CA, Presidente, Estensore
Silvio Giancaspro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NI CA |
IL SEGRETARIO