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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 429/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1285/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Campania E Calabria-Um-Sot ZA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate SC - ZA
-
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate SC - Roma
Difeso da
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03076202400000090000 GIOCHI-LOTTERIE 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03076202400000090000 GIOCHI-LOTTERIE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1421/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 chiede l'annullamento PARZIALE del preavviso di iscrizione ipotecaria n.
030.76.2024.0000.0090.000 notificato il 20/03/2024 relativamente alle seguenti cartelle: 1 )- cartella n.
030.20150005.9373.35.000 avente ad oggetto IMPOSTA UNICA SCOMMESSE SPORTIVE anno 2012 per
€ 10.573,80; 2)- cartella n. 030.2015.0005.9374.36.000 avente ad oggetto IMPOSTA UNICA SCOMMESSE
SPORTIVE anno 2011 per € 19.619,02; eccepisce che le cartelle esattoriali richiamate non risultano essere state notificate e che i crediti sono prescritti. Chiede l'accoglimento del ricorso e il pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituisce l'Ufficio dei Monopoli per la Calabria, evidenziando quanto segue : 1), con processo verbale di constatazione, n° 1 del 17/06/2014, prot. n° 19706 del 17/06/2014, è stato effettuato un controllo nei confronti della ditta Ricorrente_1 - partita Iva P.IVA_1, corrente in ZA, Indirizzo_1 avente ad oggetto l'imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs 504/1998 ; 2) il suddetto '
processo verbale è stato redatto in contraddittorio con il titolare della ditta, in qualità di obbligato principale, ed è stato notificato alla società Società_1 - Malta- ed alla Società Società 2 - Malta, in qualità di obbligate in solido;
3 ) La verifica fiscale, che ha riguardato gli anni d'imposta 2011/2012, è stata avviata in data 29/01/2013, ai sensi e per gli effetti degli articoli 51 e 52 del DPR 633 del 1972, come richiamato dall'art. 15, comma 8-duodecies, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, atteso che la Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria di ZA, ha accertato che il titolare della ditta esercitava, (senza il possesso delle prescritte concessioni, autorizzazioni o licenze, ex art. 88 del Tulps,) l'attività di accettazione e raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse su eventi sportivi, per conto dei Bookmakers esteri Società_1 e Società_2, aventi la sede legale a Malta, privi di concessione ed autorizzazione ad operare in Italia, con percezione di provvigioni da parte delle stesse;
4)Sono stati emessi i seguenti avvisi :a) Avviso di accertamento n° M07110001118U
- prot. n. 34110 del 07/11/2014, notificato in data 13/11/2014, relativo all'anno d'imposta 2011, per un importo di € 7.066,91, a titolo d'imposta, di € 8.480,29, a titolo di sanzione ed € 801,56 a titolo di interessi maturati oltre interessi maturandi;
b) Avviso di accertamento n° M07120001119U - prot. n. 34113 del 07/11/2014 (, notificato in data 13/11/2014, relativo all'anno d'imposta 2012, per un importo di € 3.866,23, a titolo d'imposta, di € 4.639,48 a titolo di sanzione ed € 283,45 a titolo di interessi maturati oltre interessi maturandi. I suddetti atti sono stati correttamente notificati al ricorrente, come risulta dagli avvisi di ricevimento degli atti giudiziari nn. 765135218028 e 764344879954, con cui sono stati trasmessi;
5) per il mancato pagamento delle somme di cui ai suddetti avvisi di accertamento, l'Ufficio ha proceduto all'iscrizione definitiva, rispettivamente, nel ruolo n. 900122/2015, reso esecutivo in data 17/05/2015, confluito nella cartella di pagamento n°
030.2015.0005.9374.36.000, e n. 900123/2015, reso esecutivo in data 17/05/2015, confluito nella cartella di pagamento n. 030.2015.0005.9373.35.000; 6) Le suddette cartelle di pagamento sono divenute oggetto, tra le altre, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 030.76.2024.0000.0090.000, di cui all'odierno ricorso;
7) l'art. 24, comma 9, del DL 98/2011, recita che: "Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta". Inoltre, per l'imposta unica, non essendoci specifiche disposizioni che prevedono una prescrizione più breve della pretesa erariale, si applica quella ordinaria decennale, di cui all'art. 2946 del C.C., come peraltro chiarito anche dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 102/E del 06/12/2001. Chiede il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-SC, rilevando quanto segue : 1)Le cartelle di pagamento nn. 03020150005937335000 e 03020150005937436000, avente ad oggetto l'imposta unica scommesse sportive comprensivo di sanzioni ed interessi anni 2011 e 2012, sono stati notificati personalmente al destinatario in data 30.09.2015, come da esiti di notifica depositati;
2) in data 25.09.2019 veniva notificata a mezzo pec, intimazione di pagamento n. 03020199004734927000 contenente, tra le altre, le cartelle sopra indicate;
3) tale richiesta veniva reiterata con l'intimazione di pagamento n. 03020229002001577000, notificata regolarmente ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e 60 del Dpr 600/73; 4 )le eccezioni oggi sollevate dall'istante andavano promosse o con ricorso ex art. 22 L. 689/81 (assenza di notifica dell'avviso di mora o del verbale di accertamento di violazione) nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella esattoriale oppure ex art. 617 c.p.c. (vizi attinenti alla notifica della cartella esattoriale) nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella esattoriale;
4) in data 29.06.2023 veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 03020239001342472000 che sollecitava il pagamento dei crediti tributari dovuti dall'odierno ricorrente;
chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
All'udienza del 17.12.2025, la Corte di Giustizia, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. E' emerso nella controversia in esame, che il contribuente afferma di non aver ricevuto la notifica degli atti propedeutici (accertamenti). Dall'esame della documentazione depositata dalle resistenti emerge che già le notifiche degli atti presupposti all'avviso di iscrizione ipotecaria erano noti al ricorrente, che non può sostenere la inesistenza della pretesa tributaria in argomento, dal momento che sia gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane che le cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle
Entrate -SC sono state notificate personalmente al ricorrente. L'omessa impugnazione degli atti presupposti, rende inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 21 del citato Decreto n.546/1992; i vizi di merito non sono all'esito più contestabili, così come disposto dall'art. 19 DLgs 546/92, in quanto dovevano e potevano essere opposti a seguito di ricezione degli atti prodromici, validamente notificati, ed in sede di impugnativa dei medesimi. Risulta, inoltre, che le cartelle impugnate sono state regolarmente notificate e le stesse non sono state oggetto di alcuna opposizione, nei termini di legge: pertanto, il credito ormai definitivo ed esigibile non può che essere riscosso. Nel caso di specie, gli accertamenti e le successive cartelle e gli ulteriori avvisi di intimazione di pagamento non risultano impugnati per cui la pretesa dell'amministrazione finanziaria è giustificata. Il ricorso va rigettato.
Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio, sono da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 1.200,00, da corrispondere per ciascuna parte resistente costituita, in favore dell'Agenzia delle Entrate-SC di
ZA e dell'Agenzia delle Dogane-Monopoli della Calabria, oltre il rimborso forfettario del 15% e gli accessori di legge. ZA, 17 dicembre 2025.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1285/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Campania E Calabria-Um-Sot ZA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate SC - ZA
-
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate SC - Roma
Difeso da
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03076202400000090000 GIOCHI-LOTTERIE 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03076202400000090000 GIOCHI-LOTTERIE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1421/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 chiede l'annullamento PARZIALE del preavviso di iscrizione ipotecaria n.
030.76.2024.0000.0090.000 notificato il 20/03/2024 relativamente alle seguenti cartelle: 1 )- cartella n.
030.20150005.9373.35.000 avente ad oggetto IMPOSTA UNICA SCOMMESSE SPORTIVE anno 2012 per
€ 10.573,80; 2)- cartella n. 030.2015.0005.9374.36.000 avente ad oggetto IMPOSTA UNICA SCOMMESSE
SPORTIVE anno 2011 per € 19.619,02; eccepisce che le cartelle esattoriali richiamate non risultano essere state notificate e che i crediti sono prescritti. Chiede l'accoglimento del ricorso e il pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituisce l'Ufficio dei Monopoli per la Calabria, evidenziando quanto segue : 1), con processo verbale di constatazione, n° 1 del 17/06/2014, prot. n° 19706 del 17/06/2014, è stato effettuato un controllo nei confronti della ditta Ricorrente_1 - partita Iva P.IVA_1, corrente in ZA, Indirizzo_1 avente ad oggetto l'imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs 504/1998 ; 2) il suddetto '
processo verbale è stato redatto in contraddittorio con il titolare della ditta, in qualità di obbligato principale, ed è stato notificato alla società Società_1 - Malta- ed alla Società Società 2 - Malta, in qualità di obbligate in solido;
3 ) La verifica fiscale, che ha riguardato gli anni d'imposta 2011/2012, è stata avviata in data 29/01/2013, ai sensi e per gli effetti degli articoli 51 e 52 del DPR 633 del 1972, come richiamato dall'art. 15, comma 8-duodecies, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, atteso che la Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria di ZA, ha accertato che il titolare della ditta esercitava, (senza il possesso delle prescritte concessioni, autorizzazioni o licenze, ex art. 88 del Tulps,) l'attività di accettazione e raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse su eventi sportivi, per conto dei Bookmakers esteri Società_1 e Società_2, aventi la sede legale a Malta, privi di concessione ed autorizzazione ad operare in Italia, con percezione di provvigioni da parte delle stesse;
4)Sono stati emessi i seguenti avvisi :a) Avviso di accertamento n° M07110001118U
- prot. n. 34110 del 07/11/2014, notificato in data 13/11/2014, relativo all'anno d'imposta 2011, per un importo di € 7.066,91, a titolo d'imposta, di € 8.480,29, a titolo di sanzione ed € 801,56 a titolo di interessi maturati oltre interessi maturandi;
b) Avviso di accertamento n° M07120001119U - prot. n. 34113 del 07/11/2014 (, notificato in data 13/11/2014, relativo all'anno d'imposta 2012, per un importo di € 3.866,23, a titolo d'imposta, di € 4.639,48 a titolo di sanzione ed € 283,45 a titolo di interessi maturati oltre interessi maturandi. I suddetti atti sono stati correttamente notificati al ricorrente, come risulta dagli avvisi di ricevimento degli atti giudiziari nn. 765135218028 e 764344879954, con cui sono stati trasmessi;
5) per il mancato pagamento delle somme di cui ai suddetti avvisi di accertamento, l'Ufficio ha proceduto all'iscrizione definitiva, rispettivamente, nel ruolo n. 900122/2015, reso esecutivo in data 17/05/2015, confluito nella cartella di pagamento n°
030.2015.0005.9374.36.000, e n. 900123/2015, reso esecutivo in data 17/05/2015, confluito nella cartella di pagamento n. 030.2015.0005.9373.35.000; 6) Le suddette cartelle di pagamento sono divenute oggetto, tra le altre, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 030.76.2024.0000.0090.000, di cui all'odierno ricorso;
7) l'art. 24, comma 9, del DL 98/2011, recita che: "Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta". Inoltre, per l'imposta unica, non essendoci specifiche disposizioni che prevedono una prescrizione più breve della pretesa erariale, si applica quella ordinaria decennale, di cui all'art. 2946 del C.C., come peraltro chiarito anche dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 102/E del 06/12/2001. Chiede il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-SC, rilevando quanto segue : 1)Le cartelle di pagamento nn. 03020150005937335000 e 03020150005937436000, avente ad oggetto l'imposta unica scommesse sportive comprensivo di sanzioni ed interessi anni 2011 e 2012, sono stati notificati personalmente al destinatario in data 30.09.2015, come da esiti di notifica depositati;
2) in data 25.09.2019 veniva notificata a mezzo pec, intimazione di pagamento n. 03020199004734927000 contenente, tra le altre, le cartelle sopra indicate;
3) tale richiesta veniva reiterata con l'intimazione di pagamento n. 03020229002001577000, notificata regolarmente ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e 60 del Dpr 600/73; 4 )le eccezioni oggi sollevate dall'istante andavano promosse o con ricorso ex art. 22 L. 689/81 (assenza di notifica dell'avviso di mora o del verbale di accertamento di violazione) nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella esattoriale oppure ex art. 617 c.p.c. (vizi attinenti alla notifica della cartella esattoriale) nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella esattoriale;
4) in data 29.06.2023 veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 03020239001342472000 che sollecitava il pagamento dei crediti tributari dovuti dall'odierno ricorrente;
chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
All'udienza del 17.12.2025, la Corte di Giustizia, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. E' emerso nella controversia in esame, che il contribuente afferma di non aver ricevuto la notifica degli atti propedeutici (accertamenti). Dall'esame della documentazione depositata dalle resistenti emerge che già le notifiche degli atti presupposti all'avviso di iscrizione ipotecaria erano noti al ricorrente, che non può sostenere la inesistenza della pretesa tributaria in argomento, dal momento che sia gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane che le cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle
Entrate -SC sono state notificate personalmente al ricorrente. L'omessa impugnazione degli atti presupposti, rende inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 21 del citato Decreto n.546/1992; i vizi di merito non sono all'esito più contestabili, così come disposto dall'art. 19 DLgs 546/92, in quanto dovevano e potevano essere opposti a seguito di ricezione degli atti prodromici, validamente notificati, ed in sede di impugnativa dei medesimi. Risulta, inoltre, che le cartelle impugnate sono state regolarmente notificate e le stesse non sono state oggetto di alcuna opposizione, nei termini di legge: pertanto, il credito ormai definitivo ed esigibile non può che essere riscosso. Nel caso di specie, gli accertamenti e le successive cartelle e gli ulteriori avvisi di intimazione di pagamento non risultano impugnati per cui la pretesa dell'amministrazione finanziaria è giustificata. Il ricorso va rigettato.
Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio, sono da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 1.200,00, da corrispondere per ciascuna parte resistente costituita, in favore dell'Agenzia delle Entrate-SC di
ZA e dell'Agenzia delle Dogane-Monopoli della Calabria, oltre il rimborso forfettario del 15% e gli accessori di legge. ZA, 17 dicembre 2025.