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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 07/05/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1550/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta n. 1550/2024 R.G. promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Arena Romania
PARTE RICORRENTE nei confronti di:
C.F. CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Rossi Emanuela
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti, dopo l'udienza di comparizione, hanno raggiunto un accordo e hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte attraverso il deposito di note scritte come da loro richiesto:
1)- la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, diverrà di esclusiva proprietà della sig.ra
[...]
con tutti gli arredi ivi presenti, avendo il sig. già provveduto a prelevare e asportare i Pt_1 CP_1
propri effetti personali;
2)- il sig. si impegna e obbliga a trasferire alla sig.ra la propria quota di proprietà CP_1 Parte_1
pari al 50% della casa coniugale, così individuata e censita al NCEU del Comune di Pezzana, via
Palestro n. 49, al foglio 12, n. 1030, subalterni: = 1, Via Palestro n. 49, P.T-1, cat.A/3, cl. U, vani 7,5,
R.C. €. 366,04, con sup. cat. lorda di mq 233, giusta denuncia di variazione n. 29001.1/2021 del 8 novembre 2021; = 2, Via Palestro n. 49, P.T, cat.C/6, cl. U, mq. 24, R.C. €. 50,82, con sup. cat. di mq
31;
Il trasferimento immobiliare suddetto, che rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della presente separazione, verrà formalizzato innanzi al Notaio designato, con impegno ed obbligo del Sig. a presenziarvi previa semplice richiesta con preavviso di giorni 15 CP_1
da parte della signora le spese notarili connesse al trasferimento saranno interamente a Parte_1
carico Parte_1
3)- la sig.ra si impegna e obbliga ad accollarsi in via esclusiva l'intero debito residuo del Parte_1 mutuo cointestato, acceso per l'acquisto dell'immobile presso AN LL, liberando il sig. CP_1 dall'obbligazione, per il tramite del subentro come garante del proprio padre;
4)- contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, la sig.ra consegna al sig. Parte_1
che accetta, assegno circolare dell'importo di € 9.000,00 a titolo di rimborso dei ratei di mutuo CP_1
dallo stesso versati in costanza di matrimonio;
5)- il sig. si impegna e obbliga ad estinguere il finanziamento n. 3086903/PP, stipulato con CP_1
AN LL (posizione debitoria ceduta ad Ak Nordic Ab) ed intestato ad entrambi i coniugi, tramite il pagamento dei ratei residui, manlevando e liberando dall'obbligazione di garanzia la sig.ra
[...]
Pt_1
6)- la sig.ra rinuncia alla richiesta di addebito contenuta nel ricorso introduttivo del Parte_1
giudizio;
pagina 2 di 7 7) i coniugi, economicamente autosufficienti, danno atto che, soddisfatto quanto previsto alle condizioni che precedono, più nulla sarà reciprocamente dovuto tra di loro e tutti i rapporti patrimoniali tra i medesimi dovranno intendersi regolati e definiti;
8)-spese di lite compensate.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Pezzana (VC), alle seguenti medesime condizioni di cui alla separazione.
Il PM ha concluso con visto in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in data 7.5.2022, a Pezzana, con Parte_1 CP_1
atto registrato sub Atto N. 18 parte 1 - anno 2004, optando per il regime di separazione dei beni;
dalla loro unione non sono nati figli.
Depositati i rispettivi atti introduttivi, celebrata la prima udienza in data 1.4.2025, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno depositato le conclusioni sopra epigrafate.
Ritenuto che:
PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronuncia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
SUL MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Le parti si sono dichiarate economicamente indipendenti e hanno rinunciato a ogni richiesta di mantenimento.
pagina 3 di 7 SULLE STATUIZIONI ULTERIORI - DOMANDE ACCESSORIE
Le ulteriori domande svolte dalle parti e avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti di natura patrimoniale in essere (restituzioni, rimborsi, ripartizione dei debiti contratti nell'interesse della famiglia) sono in questa sede inammissibili.
Le parti hanno concordato quanto segue: la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, diverrà di esclusiva proprietà della sig.ra con tutti gli arredi ivi presenti, avendo il sig. già Parte_1 CP_1
provveduto a prelevare e asportare i propri effetti personali;
il sig. si impegna e obbliga a CP_1
trasferire alla sig.ra la propria quota di proprietà pari al 50% della casa coniugale, così Parte_1
individuata e censita al NCEU del Comune di Pezzana, via Palestro n. 49, al foglio 12, n. 1030, subalterni: = 1, Via Palestro n. 49, P.T-1, cat.A/3, cl. U, vani 7,5, R.C. €. 366,04, con sup. cat. lorda di mq 233, giusta denuncia di variazione n. 29001.1/2021 del 8 novembre 2021; = 2, Via Palestro n. 49,
P.T, cat.C/6, cl. U, mq. 24, R.C. €. 50,82, con sup. cat. di mq 31; il trasferimento immobiliare suddetto, che rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della presente separazione, verrà formalizzato innanzi al Notaio designato, con impegno ed obbligo del Sig. a CP_1
presenziarvi previa semplice richiesta con preavviso di giorni 15 da parte della signora le Parte_1
spese notarili connesse al trasferimento saranno interamente a carico la sig.ra si Parte_1 Parte_1
impegna e obbliga ad accollarsi in via esclusiva l'intero debito residuo del mutuo cointestato, acceso per l'acquisto dell'immobile presso AN LL, liberando il sig. dall'obbligazione, per il tramite CP_1
del subentro come garante del proprio padre;
contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, la sig.ra consegna al sig. che accetta, assegno circolare dell'importo di € 9.000,00 a Parte_1 CP_1
titolo di rimborso dei ratei di mutuo dallo stesso versati in costanza di matrimonio;
il sig. si CP_1
impegna e obbliga ad estinguere il finanziamento n. 3086903/PP, stipulato con AN LL (posizione debitoria ceduta ad Ak Nordic Ab) ed intestato ad entrambi i coniugi, tramite il pagamento dei ratei residui, manlevando e liberando dall'obbligazione di garanzia la sig.ra Parte_1
SULL'ULTERIORE DOMANDA DI DIVORZIO
Le parti hanno domandato anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49
c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del pagina 4 di 7 termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio.
SPESE PROCESSUALI
Non occorre ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1550/2024 r.g., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio civile in data 7.5.2022, a Pezzana, con atto registrato
[...]
sub Atto N. 18 parte 1 - anno 2004;
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3) DÀ ATTO che i coniugi rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento, in quanto si dichiarano economicamente indipendenti;
4) DÀ ATTO che le parti hanno regolato i rapporti economici come in parte motiva;
5) RIMETTE la causa sul ruolo come da separato ordinanza;
6) SPESE DI LITE al definitivo.
Così deciso in Vercelli, in data 28.4.2025 nella camera di consiglio del Tribunale.
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE EST. dott.ssa Simona Francese
pagina 5 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta n. 1550/2024 R.G. promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Arena Romania
PARTE RICORRENTE nei confronti di:
C.F. CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Rossi Emanuela
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Il Collegio,
RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, dal pagina 6 di 7 momento che le parti hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49, c. 1;
RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che deve essere concesso loro termine per il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.,
RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di prima comparizione delle parti (1 aprile 2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b, L.
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Simona Francese per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ASSEGNA alle parti termine fino al 16 dicembre 2025 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 26/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta n. 1550/2024 R.G. promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Arena Romania
PARTE RICORRENTE nei confronti di:
C.F. CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Rossi Emanuela
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti, dopo l'udienza di comparizione, hanno raggiunto un accordo e hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte attraverso il deposito di note scritte come da loro richiesto:
1)- la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, diverrà di esclusiva proprietà della sig.ra
[...]
con tutti gli arredi ivi presenti, avendo il sig. già provveduto a prelevare e asportare i Pt_1 CP_1
propri effetti personali;
2)- il sig. si impegna e obbliga a trasferire alla sig.ra la propria quota di proprietà CP_1 Parte_1
pari al 50% della casa coniugale, così individuata e censita al NCEU del Comune di Pezzana, via
Palestro n. 49, al foglio 12, n. 1030, subalterni: = 1, Via Palestro n. 49, P.T-1, cat.A/3, cl. U, vani 7,5,
R.C. €. 366,04, con sup. cat. lorda di mq 233, giusta denuncia di variazione n. 29001.1/2021 del 8 novembre 2021; = 2, Via Palestro n. 49, P.T, cat.C/6, cl. U, mq. 24, R.C. €. 50,82, con sup. cat. di mq
31;
Il trasferimento immobiliare suddetto, che rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della presente separazione, verrà formalizzato innanzi al Notaio designato, con impegno ed obbligo del Sig. a presenziarvi previa semplice richiesta con preavviso di giorni 15 CP_1
da parte della signora le spese notarili connesse al trasferimento saranno interamente a Parte_1
carico Parte_1
3)- la sig.ra si impegna e obbliga ad accollarsi in via esclusiva l'intero debito residuo del Parte_1 mutuo cointestato, acceso per l'acquisto dell'immobile presso AN LL, liberando il sig. CP_1 dall'obbligazione, per il tramite del subentro come garante del proprio padre;
4)- contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, la sig.ra consegna al sig. Parte_1
che accetta, assegno circolare dell'importo di € 9.000,00 a titolo di rimborso dei ratei di mutuo CP_1
dallo stesso versati in costanza di matrimonio;
5)- il sig. si impegna e obbliga ad estinguere il finanziamento n. 3086903/PP, stipulato con CP_1
AN LL (posizione debitoria ceduta ad Ak Nordic Ab) ed intestato ad entrambi i coniugi, tramite il pagamento dei ratei residui, manlevando e liberando dall'obbligazione di garanzia la sig.ra
[...]
Pt_1
6)- la sig.ra rinuncia alla richiesta di addebito contenuta nel ricorso introduttivo del Parte_1
giudizio;
pagina 2 di 7 7) i coniugi, economicamente autosufficienti, danno atto che, soddisfatto quanto previsto alle condizioni che precedono, più nulla sarà reciprocamente dovuto tra di loro e tutti i rapporti patrimoniali tra i medesimi dovranno intendersi regolati e definiti;
8)-spese di lite compensate.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Pezzana (VC), alle seguenti medesime condizioni di cui alla separazione.
Il PM ha concluso con visto in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in data 7.5.2022, a Pezzana, con Parte_1 CP_1
atto registrato sub Atto N. 18 parte 1 - anno 2004, optando per il regime di separazione dei beni;
dalla loro unione non sono nati figli.
Depositati i rispettivi atti introduttivi, celebrata la prima udienza in data 1.4.2025, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno depositato le conclusioni sopra epigrafate.
Ritenuto che:
PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronuncia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
SUL MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Le parti si sono dichiarate economicamente indipendenti e hanno rinunciato a ogni richiesta di mantenimento.
pagina 3 di 7 SULLE STATUIZIONI ULTERIORI - DOMANDE ACCESSORIE
Le ulteriori domande svolte dalle parti e avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti di natura patrimoniale in essere (restituzioni, rimborsi, ripartizione dei debiti contratti nell'interesse della famiglia) sono in questa sede inammissibili.
Le parti hanno concordato quanto segue: la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, diverrà di esclusiva proprietà della sig.ra con tutti gli arredi ivi presenti, avendo il sig. già Parte_1 CP_1
provveduto a prelevare e asportare i propri effetti personali;
il sig. si impegna e obbliga a CP_1
trasferire alla sig.ra la propria quota di proprietà pari al 50% della casa coniugale, così Parte_1
individuata e censita al NCEU del Comune di Pezzana, via Palestro n. 49, al foglio 12, n. 1030, subalterni: = 1, Via Palestro n. 49, P.T-1, cat.A/3, cl. U, vani 7,5, R.C. €. 366,04, con sup. cat. lorda di mq 233, giusta denuncia di variazione n. 29001.1/2021 del 8 novembre 2021; = 2, Via Palestro n. 49,
P.T, cat.C/6, cl. U, mq. 24, R.C. €. 50,82, con sup. cat. di mq 31; il trasferimento immobiliare suddetto, che rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della presente separazione, verrà formalizzato innanzi al Notaio designato, con impegno ed obbligo del Sig. a CP_1
presenziarvi previa semplice richiesta con preavviso di giorni 15 da parte della signora le Parte_1
spese notarili connesse al trasferimento saranno interamente a carico la sig.ra si Parte_1 Parte_1
impegna e obbliga ad accollarsi in via esclusiva l'intero debito residuo del mutuo cointestato, acceso per l'acquisto dell'immobile presso AN LL, liberando il sig. dall'obbligazione, per il tramite CP_1
del subentro come garante del proprio padre;
contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, la sig.ra consegna al sig. che accetta, assegno circolare dell'importo di € 9.000,00 a Parte_1 CP_1
titolo di rimborso dei ratei di mutuo dallo stesso versati in costanza di matrimonio;
il sig. si CP_1
impegna e obbliga ad estinguere il finanziamento n. 3086903/PP, stipulato con AN LL (posizione debitoria ceduta ad Ak Nordic Ab) ed intestato ad entrambi i coniugi, tramite il pagamento dei ratei residui, manlevando e liberando dall'obbligazione di garanzia la sig.ra Parte_1
SULL'ULTERIORE DOMANDA DI DIVORZIO
Le parti hanno domandato anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49
c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del pagina 4 di 7 termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio.
SPESE PROCESSUALI
Non occorre ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1550/2024 r.g., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio civile in data 7.5.2022, a Pezzana, con atto registrato
[...]
sub Atto N. 18 parte 1 - anno 2004;
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3) DÀ ATTO che i coniugi rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento, in quanto si dichiarano economicamente indipendenti;
4) DÀ ATTO che le parti hanno regolato i rapporti economici come in parte motiva;
5) RIMETTE la causa sul ruolo come da separato ordinanza;
6) SPESE DI LITE al definitivo.
Così deciso in Vercelli, in data 28.4.2025 nella camera di consiglio del Tribunale.
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE EST. dott.ssa Simona Francese
pagina 5 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta n. 1550/2024 R.G. promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Arena Romania
PARTE RICORRENTE nei confronti di:
C.F. CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Rossi Emanuela
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Il Collegio,
RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, dal pagina 6 di 7 momento che le parti hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49, c. 1;
RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che deve essere concesso loro termine per il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.,
RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di prima comparizione delle parti (1 aprile 2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b, L.
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Simona Francese per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ASSEGNA alle parti termine fino al 16 dicembre 2025 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 26/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 7 di 7