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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 11021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11021 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2897/2023 R.Gen. Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2897/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del
16/09/2025
TRA
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Parte_1 (c.f.
Imperatore, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, alla Piazza Bovio n. 22;
-- ATTORE
E
Controparte_1 (c.f. e P.IVA. n. P.IVA_1 rappresentata in forza di procura speciale del di Fermo, rep. 43511/19930, da [...] 17.12.2021 ricevuta dal Notaio Persona_1
Controparte_3 autorizzato in virtù di procura speciale CP_2 in persona del procuratore conferitagli con atto a firma autenticata dal Notaio Persona_2 rep. 10860/6173, rappresentata
,
e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Aldo Bissi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Pietro Colletta n. 7;
CONVENUTA
Oggetto: accertamento negativo del credito
Conclusioni: come da comparse conclusionali in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 deduceva di aver stipulato, in data
30/11/2007, con Controparte_4 contratto di mutuo ipotecario con atto per Notaio Persona 3 (rep. 61285- racc. 22371), per l'importo di euro 80.000,00. Tanto premesso, l'attore evocava in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Controparte_5
[...] limitata con socio unico, costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge n.130/99, al fine di sentire dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo oggetto di causa relativi agli interessi poichè superiori al tasso soglia e per anatocistico e, per l'effetto, condannare parte convenuta alla restituzione degli interessi percepiti quantificati in euro 67.290,36 a titolo di interessi usurari ed euro 7.669,07 per anatocismo illegittimo.
Si costituiva in giudizio cessionaria diControparte_2 quale mandataria di Controparte_1
Controparte_6 a sua volta divenuta titolare del credito derivante dal rapporto in oggetto in seguito ad atto di fusione, la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto società cessionaria in virtù di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, insistendo, altresì, per il rigetto delle domande avverse in quanto infondate, con vittoria delle spese di lite.
Alla udienza del 3/01/2024, il giudice assegnava alle parti i termini per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 31/05/2024, preso atto dell'esito negativo della mediazione, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
All'udienza del 16/09/2025 la causa veniva rimessa in decisione, assegnando termini ridotti a venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per mancato accordo, come da verbale dell'11/3/2024 allegato.
Nel merito le domande attoree sono infondate.
Dalla documentazione in atti, risulta che, con contratto di mutuo ipotecario del 30/11/2007, stipulato con atto per Notaio Persona_3 (rep. 61285 racc. 22371),
[...]
concedeva all'attore una somma pari ad euro 80.000,00, da restituire in n. Controparte_4
240 rate mensili.
All'art. 5 del medesimo contratto, veniva determinata la misura degli interessi corrispettivi, prevedendo un interesse nominale annuo pari al 7,356% e variabile nella misura pari a 2,75% in più dell'Euribor e l'ISC pari al 8%.
L'art. 7 prevede che, in caso di ritardo nei pagamenti, la parte mutuataria è tenuta a corrispondere gli interessi di mora, “calcolati ad un tasso pari a 2 (due) punti in più del tasso contrattualmente previsto, alla rata risultante in mora, dal giorno successivo alla scadenza a quello dell'effettivo pagamento". Lo stesso articolo riporta che "Comunque il tasso di mora non potrà essere superiore al tasso soglia come definito ai sensi della legge n. 108/96. Su detti interessi moratori non è consentita la capitalizzazione periodica".
In ordine agli interessi corrispettivi, appare pacifico che gli stessi non superino il tasso soglia, alla luce del calcolo eseguito dallo stesso CTP di parte attrice (TEG pari all'8,314% e, dunque, inferiore al tasso soglia).
L'attore ha, poi, dedotto che il tasso di mora pattuito è superiore al tasso soglia.
In diritto occorre premettere che, come già affermato da questo Tribunale, e, di recente, ribadito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 19597/2020, l'usura può riguardare anche i soli interessi moratori. La disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato.
Invero, a supporto di tale tesi si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale ha statuito che non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori, atteso che il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge (cfr., Cass. n. 5286/2000, 14899/2000, Cass. n. 8442/2002, Cass. n. 5324/2003,
Cass. n. 10032/2004, Cass. n. 9532/2010, Cass. n. 11632/2010, Cass. n. 350/2013).
La tesi, è poi stata avallata anche dalla Corte Costituzionale, che, con la pronuncia n. 29/2002, ha ritenuto plausibile l'assunto secondo cui il tasso soglia riguardasse anche gli interessi moratori.
Del resto, la legge di interpretazione autentica, di cui dinanzi si è detto, laddove discorre di interessi che sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento 66
..
del loro pagamento .." non pare lasciar adito a dubbi di sorta, sulla possibilità di includere in detta previsione anche gli interessi moratori, che si ricollegano pur sempre all'erogazione del credito, pur essendo destinati ad assolvere ad una funzione diversa da quella dei corrispettivi, avendo lo scopo, da un lato, di predeterminare l'ammontare del danno dovuto al creditore e, dall'altro, di fungere da stimolo all'adempimento per il debitore.
Secondo la legge, si ha usura oggettiva quando il tasso medio sia superato di un certo limite (del
50% o del 25% più 4 punti, a seconda di quando il rapporto sia sorto) e l'intermediario è tenuto a contenere entro lo stesso sia la remunerazione dell'operazione, sia l'eventuale maggiorazione prevista per l'ipotesi di inadempimento del debitore (cfr., ex multis, Trib. Udine, 26.9.14, in Il
Caso.it).
Ciò premesso, deve osservarsi che, ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia, è da escludere il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori e tra tasso convenzionale moratorio e costi connessi all'operazione.
Risulta ormai pacifica in giurisprudenza l'esclusione della meccanica ed “automatica" sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia anti-usura. Tali interessi hanno, invero, una funzione del tutto differente e non omogenea: gli interessi corrispettivi assicurano infatti la remunerazione del capitale in base al principio della natura fecondità del denaro (di cui è espressione la disposizione dell'art. 1282 cod. civ.); gli interessi moratori rappresentano invece una sanzione contro l'inadempimento e perseguono l'obiettivo d'una sorta di predeterminazione del danno derivante dall'inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie (cfr. l'art. 1224 cod. civ.). La riferita natura non omogenea degli interessi in questione comporta che gli stessi non possano essere sommati ai fini della determinazione del confronto del tasso convenzionalmente pattuito con il tasso soglia anti-usura: l'applicazione degli interessi di mora è infatti del tutto alternativa rispetto all'applicazione degli interessi corrispettivi, postulando in particolare l'inadempimento da parte del mutuatario e conseguentemente
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l'inapplicabilità per tale parte degli interessi corrispettivi. Le basi di calcolo infatti, sono, quasi per definizione, diverse. Il tasso corrispettivo si calcola sull'intero capitale a scadere e copre il periodo contrattualmente previsto dall'erogazione alla scadenza del termine di rimborso (o della rata); il tasso di mora (formulato in termini assoluti o tramite maggiorazione del tasso corrispettivo) si calcola sulla sola rata scaduta ed è dovuto per il periodo successivo alla scadenza della rata.
Il tasso di mora pertanto sostituisce il tasso corrispettivo, a decorrere dalla scadenza della rata insoluta, senza cumularsi con quest'ultimo.
Del resto, come affermato da questo Tribunale, “.. dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/13, non può desumersi il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano
..
sempre sommati tra di loro, al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura. Invero, in tale sentenza, la S.C. ha chiarito che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815
c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori", senza, peraltro, affatto affermare che la verifica dell'usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi. Peraltro, come dinanzi evidenziato, nel caso di specie, tale sommatoria non risulta essere stata in alcun modo praticata, poiché il contratto prevede che, a titolo di mora, sia dovuto un tasso maggiorato di due punti percentuali rispetto al tasso di interesse corrispettivo .." (Tribunale di Napoli, sentenza n. 5949/14).
In senso conforme, un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, afferma il chiaro principio secondo cui "l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un "non tasso" od un "tasso creativo", in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.." (cfr. Trib. Reggio Emilia, n. 1297/15, nonchè Trib.
Catania 14/5/2015, Trib. Padova ord. 17/2/2015, 10/3/2015 n. 739 e 27/1/2015; Trib. Bologna
17/2/2015; Trib. Milano 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014; Trib. Cremona ord. 9/1/2015; Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014; Trib. Torino 17/9/2014 n. 5984; Trib. Roma
16/9/2014 n. 16860; Trib. Bari 10/9/2014; Trib. Sciacca 13/8/2014 n. 393; Trib. Verona 30/4/2014,
28/4/2014, 23/4/2015 n. 1070; Trib. Napoli 18/4/2014 n. 5949, 15/4/2014; Trib. Treviso 11/4/2014;
Trib. Trani 10/3/2014; Trib. Brescia 27/1/2014).
Tanto premesso, in via generale, deve rilevarsi che, nel caso in esame, l'attore ha affermato l'usurarietà degli interessi moratori che pacificamente non risultano applicati.
Di recente, la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 19597/2020, sopra richiamata, ha espressamente riconosciuto in capo al cliente l'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sin dalla pattuizione della medesima, ed indipendentemente dalla sua applicazione, “ciò perché l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva".
Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento.
Orbene, nel caso in esame, come detto, l'art. 7 del contratto di mutuo oggetto di causa, prevede che
"Comunque il tasso di mora non potrà essere superiore al tasso soglia come definito ai sensi della legge n. 108/96. Su detti interessi moratori non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Sul punto, di recente, la Suprema Corte ha affermato che "In tema di rapporti bancari, l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. "tasso soglia" antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, graverà sulla banca, secondo le regole della responsabilità "ex contractu", l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto” (Cass. n. 26296/2019).
Ne segue che, sotto tale profilo, la domanda risulti infondata, poiché l'attore non ha provato che gli interessi di mora siano stati pattuiti in misura superiore al tasso soglia e che sia stata, quindi, disapplicata la clausola di salvaguardia di cui all'art. 7.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “una clausola di salvaguardia può essere stipulata esclusivamente per tutelare la validità di quel che non è nato nullo rispetto alla sopravvenuta modifica del tasso caratterizzato dal suo movimento fisiologico
- che nullo altrimenti lo renderebbe". E ciò riconosce -confermando Cass. sez. 3, 17 ottobre 2019 n. 26286 - Cass. sez. 1, ord. 15 maggio 2023 n. 13144, la quale identifica lo scopo della clausola di salvaguardia nel mantenimento della eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora entro il tasso soglia, vale a dire vigila e ha effetto su quanto possa accadere posteriormente alla stipulazione del contratto tramite un'eventuale sopravveniente
"variatio" verificantesi nell'elemento contrattuale di natura "fluttuante". Diversamente opinando, si giungerebbe ad affermare che l'applicazione dell'articolo 1, comma 1, D.L. 394/2000, convertito con modifica nella L. n. 24/2001, che stabilisce che una clausola contrattuale con la quale vengano convenuti interessi usurari è nulla, possa essere "disattivata" dalla clausola di salvaguardia, la quale verrebbe a espungere la natura nulla dalla clausola derivante da originaria pattuizione di un tasso illecito per gli interessi moratori. Una clausola come quella "di salvaguardia", invece, come ne segnala il nome, è finalizzata a proteggere l'applicazione di una clausola, non certo direttamente da sé stessa ovvero per come è stata stipulata ab origine -, bensì dalla esterna sopravvenienza dei
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movimenti Euribor che la condurrebbero a oltrepassare i limiti della validità del tasso...Né può reputarsi che la clausola statuente gli interessi moratori non possa interpretarsi separatamente dalla clausola di salvaguardia, poiché in tal modo si creerebbe un ulteriore meccanismo di disapplicazione della suddetta norma, quasi fosse meramente dispositiva. La clausola determinante il tasso degli interessi al momento della stipula ha un autonomo scopo e pertanto, se confligge con la norma sopra citata, è autonomamente quindi da ogni altra clausola - nulla, essendo la clausola di salvaguardia, a sua volta, una clausola distinta, per cui non può investirla di alcun proprio effetto ab origine "alla data della stipulazione" (così Cassazione civile sez. III, 18/10/2024,
n.27106). Acclarato in diritto che l'originaria nullità della pattuizione, derivante dall'ipotetico superamento del tasso soglia previsto dalla disciplina anti usura, non può considerarsi neutralizzata dalla clausola di salvaguardia con la quale le parti abbiano stabilito che, in tale eventualità,
l'ammontare degli interessi moratori restasse contenuto entro i limiti del tasso soglia suddetto, occorre procedere alla verifica concreta se, nel caso in esame, il tasso degli interessi moratori convenuto ab origine dalle parti in causa sia superiore al tasso soglia usura.
Ai fini del suddetto accertamento occorre prestare adesione all'insegnamento della Cassazione, S.U.
n 19597 del 2020, secondo cui "La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal
T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dall'art. 2, comma 4, sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il
Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il
T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti" (cfr anche Cassazione sez. III, 11/12/2023, n.
34437).
Più precisamente, occorre distinguere il calcolo del tasso moratorio per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003 e quelli stipulati successivamente a tale data, come quello in esame, per i soli secondi prevedendosi l'applicazione del tasso moratorio per la prima volta oggetto di disciplina normativa, con il D.M. 2003, cioè la maggiorazione del 2,1 %.
Nel caso di specie, essendo il contratto di mutuo datato 30/11/2007 occorre comparare il tasso moratorio stabilito al momento della pattuizione, pari al TAN + 2 punti percentuali, con il tasso soglia dato dai tassi effettivi globali medi rilevati, con riferimento a mutui ipotecari a tasso fisso
(TEGM pari al 5,71%), ai sensi della legge sull'usura con l'incremento del 2,1 e l'aumento della metà.
Risulta, quindi, infondata la domanda di accertamento dell'usurarietà del tasso di mora, avendo parte attrice del tutto pretermesso gli effetti pratici conseguenti all'incremento del 2,1% al TEGM e alla maggiorazione della metà, che consentono di ricomprendere, in ogni caso, il tasso di mora, al momento della pattuizione, nei limiti della disciplina antiusura. Invero, la verifica del superamento del tasso soglia non può essere condotta sommando i tassi d'interesse moratori e corrispettivi, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi;
sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento
(cfr Cass. n. 31615 del 2021; Cass. n. 14214 del 2022: Cass n. 14472/2022 e, da ultimo, Cass. n.
9201 del 2024).
Pur escludendosi l'applicabilità della clausola di salvaguardia a quella relativa al tasso di interesse nel momento genetico, il tasso di mora nel concreto è rispettoso della soglia anti usura. La difesa dell'attore erra nel considerare il tasso soglia usura senza incrementare effettivamente il TEGM del
2,1% e aumentarlo della metà. L'operazione indicata, infatti, porta a un tasso soglia per i moratori nel periodo di riferimento che è superiore alla misura inizialmente fissata dalle parti in contratto, come sopra già specificato.
Alla luce delle argomentazioni svolte, si ritiene che non possa farsi applicazione dell'art. 1815, comma II, c.c. il quale prevede che in presenza di convenzione di costi usurari il mutuo diventi gratuito.
La ritenuta infondatezza dell'assunto attoreo, importa il rigetto anche delle domande accessorie di ripetizione degli importi versati a titolo di interessi.
L'ulteriore doglianza dedotta da parte attrice, concernente la presunta indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di interesse pattuito e la presenza di costi occulti, è infondata.
La questione introdotta dall'attore nel presente giudizio attiene in generale alla legittimità dei mutui con sistema di ammortamento c.d. "alla francese", sia sotto il profilo della determinatezza dei tassi in relazione agli artt. 117 TUB e delle Istruzioni esplicative della BA d'Italia, nonché dell'art
1284 c.c., sia sotto il profilo della violazione del divieto anatocismo in relazione all'art. 1283 c.c., sia all'art. 120 TUB, 2° comma, lett. b).
Benchè il sistema di ammortamento "alla francese" sia in uso nella prassi bancaria da moltissimi anni la questione della sua legittimità è, di recente, nuovamente venuta alla ribalta nell'ambito della dottrina (principalmente matematico-finanziaria) e della giurisprudenza di merito.
Secondo talune impostazioni di parte minoritaria della giurisprudenza di merito (citata dalla parte attrice ed anche di questo Tribunale), in un contratto di mutuo in cui sia prevista la restituzione graduale del capitale in applicazione del sistema di rimborso cosiddetto “francese” mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti, l'interesse applicato al mutuatario non sarebbe l'interesse semplice, ma l'interesse composto, per cui il costo effettivo del prestito sarebbe maggiore del tasso indicato nel contratto;
tale divergenza, per un verso, importerebbe violazione del divieto di anatocismo e, per altro verso, essendo incerta la stessa indicazione numerica del tasso di interesse, determinerebbe la nullità della relativa previsione, con la conseguenza che il piano di ammortamento andrebbe ricostruito con applicazione dell'interesse legale.
Il predetto indirizzo risulta contraddetto e superato dalla pressoché monolitica giurisprudenza di merito, che ha motivatamente escluso qualsiasi profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, in linea, peraltro, con quanto reiteratamente ribadito anche dall'Arbitro BArio
Finanziario in sede di risoluzione stragiudiziale delle relative controversie, secondo cui tale metodo di ammortamento è legittimo se gli interessi (computati mese per mese) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al periodo precedente. In tale quadro, ciò che rileva è che il mutuatario - con la consegna e sottoscrizione del "piano di ammortamento” - è in grado di valutare l'ammontare degli interessi da pagare.
Di recente, la Suprema Corte a Sezioni Unite, ha definitivamente risolto la controversa questione in materia di ammortamento alla francese, affermando che "In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti" (Cass. S.U. n. 15130/2024).
Nel caso di specie, va osservato che nel contratto di mutuo le parti concordavano le modalità di rimborso e di ammortamento.
L'art. 6 del contratto di mutuo prevede il rimborso mediante il pagamento di n. 242 rate mensili, comprensive di capitale ed interessi, calcolate al TAN fisso del 5,800%.
Risulta, quindi, specificamente indicato il numero delle rate e la periodicità, ovvero n. 360 rate mensili posticipate di ammortamento, ciascuna comprensiva di capitale ed interessi, determinate secondo il metodo “alla francese" (rate costanti comprensive di quote di capitale crescente e di quote di interessi decrescenti), come da piano di ammortamento sottoscritto dalle parti ed allegato al contratto. Ebbene, risulta dalla semplice analisi del contratto depositato in atti che le condizioni contrattuali afferenti ai tassi applicati sono dettagliatamente definite nel contratto di mutuo.
Risulta poi specificamente e chiaramente definito (e dunque accettato) il piano di ammortamento. Il piano di ammortamento veniva allegato al contratto, così come indicato dalla stessa parte attrice, e risulta sviluppato mediante l'applicazione della metodologia "alla francese" che prevede rate variabili costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi.
Ciò posto, anche le doglianze che la parte attrice muove alla indeterminatezza dei tassi e dei piani di ammortamento ed alla “applicazione di interessi ad un saggio superiore a quello convenuto" sono infondate.
La descrizione del criterio seguito per la definizione delle modalità di rimborso del capitale mutuato
è invero del tutto determinata mediante l'indicazione della composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, dove l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, viene preso come base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata;
mentre il totale dovuto dal mutuatario costituisce il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, e, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l'importo totale degli interessi dovuti sulla base dei tassi applicati.
Come si vede, il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate).
Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato o dimostrato un vizio di formazione del consenso, né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica, che l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto.
Infatti secondo l'insegnamento della Corte di Legittimità il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione (v. Cass. n. 25205/14).
-In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento che costituisce parte integrante del contratto -, le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né assumono rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio.
Né appare corretta l'impostazione per cui il sistema di ammortamento “alla francese" costituirebbe un "costo occulto", nel senso che implicherebbe l'applicazione di un saggio di interessi superiore a quello concordato. La tesi della illegittimità del piano di ammortamento dalla francese si può riassumere nel sillogismo per cui, poiché nel piano di ammortamento alla francese "gli interessi vengono pagati in corso di rapporto" (ma a ben vedere ciò avviene anche nell'ammortamento all'italiana), si avrebbe "un costo" per il mutuatario, in termini di matematica finanziaria, che non sarebbe "dichiarato nel contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 117.4 TUB” e ciò, per alcuni, renderebbe indeterminato il tasso di interesse del contratto mentre, per altri, renderebbe “illegittima l'applicazione del maggior costo implicito nell'adozione del regime della capitalizzazione composta, non esplicitato in contratto".
La tesi non è condivisibile. Invero il piano di ammortamento calcolato con il metodo c.d. alla francese, pur essendo più oneroso di quello calcolato con il metodo all'italiana (anche se, su tale affermazione, vi sono opinioni discordanti) o con la capitalizzazione semplice, utilizza una formula di calcolo che non ha alcun effetto nella determinazione della quota di interessi calcolata sul solo capitale residuo: nel caso di ammortamento alla francese, la legge di sconto composto è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite ed
è pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi.
La prima osservazione che può avanzarsi è che in presenza di un contratto come quello oggetto del presente giudizio - che stabilisca precisamente tutte le condizioni economiche da applicare al contratto e dunque: il tasso di interesse nominale, la durata, l'importo della rata, la composizione della rata mediante l'imputazione di interessi e capitale, il piano di ammortamento e le spese accessorie, considerare “occulto" il costo derivante dall'effetto di "capitalizzazione composta" (che è cosa diversa dell'effetto anatocistico come si dirà successivamente) pattuito dalle parti mediante il sistema dell'ammortamento alla francese è un controsenso. Invero al "maggior costo" (se di esso possa parlarsi) si perviene non già sulla base di chissà quali artifizi o sopravvenienze contrattuali ma proprio sulla base delle condizioni pattuite nel contratto che portano all'individuazione di una supposta maggiore onerosità del piano di ammortamento alla francese rispetto ad altri regimi finanziari di ammortamento non prescelti.
A ben vedere, poi, l'effetto “oneroso" della capitalizzazione (che deriverebbe dal fatto che gli interessi vengono pagati in corso di rapporto) sarebbe comune a tutti i tipi di ammortamento diversi da quello in cui il frutto dell'operazione finanziaria (gli interessi) sia corrisposto una sola volta, al termine dell'operazione finanziaria, ivi compreso il sistema di ammortamento “all'italiana” in cui, anche in questo caso, gli interessi non rimborsati vengono in un'unica soluzione al termine del rapporto ma si prevede il rimborso del capitale con rate di importo decrescente, composte da una quota capitale costante nel tempo e da una quota interessi che si riduce progressivamente nel tempo e che viene calcolata in base al debito residuo.
Secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza prevalente (Trib. Roma, 08/08/2020, n. 11491): “Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale".
Si veda Trib. Milano sez. 6ª, 14/03/2019, n. 2490: "Il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di un quota di capitale e da una quota di interessi corrispettivi, il quale, di per sé, non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, quello ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti" (si tratta, dunque, di interessi semplici e non già di interessi composti); sul punto si richiama la giurisprudenza di questo Tribunale: Sez. 6ª sent. del 28/10/2014; Sez. 6ª sent. n. 1242 del 29/01/2015; Sez. 6ª sent. n. 3549 del 17/03/2015: "nel mutuo con ammortamento a rate costanti (c.d. alla francese), quale è quello oggetto di causa, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l'interesse composto. Ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo".
"La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento "all'italiana" (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli)" (Trib. Milano, cit.).
"L'ammortamento alla francese nulla altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata. Nel mutuo "all'italiana", che si caratterizza per il fatto che con il pagamento di ogni rata, si abbatte il capitale in misura uguale e dove il capitale appare costante, la rata apparirebbe giocoforza crescente;
dato per presupposto un capitale fisso, l'interesse aumenterebbe inevitabilmente col passare del tempo: una cosa infatti è rimborsare euro 100 di capitale dopo 1 anno, altro è rimborsare la stessa quota dopo 15 anni. Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana. Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa." (cfr.
Tribunale Roma sez. XVII, 18/01/2021, (ud. 18/01/2021, dep. 18/01/2021), n.868).
In definitiva l'effetto di capitalizzazione
- -più o meno onerosa derivante dal sistema di come nella fattispecie in esame di una pattuizione ammortamento del mutuo, se frutto contrattuale, non comporta alcuna illegittimità né sotto il profilo della "indeterminatezza” del tasso, né sotto il profilo della mancata esplicitazione del costo, né infine sotto l'aspetto di una concreta applicazione di un saggio di interesse superiore rispetto a quello concordato. Se di maggiore onerosità si vuol parlare lo si può fare non già rispetto a quanto concordato ma al più rispetto ad una diversa opzione pattizia preveda un altro sistema di ammortamento di composizione della rata.
La maggiore onerosità del mutuo con ammortamento alla francese rispetto a quello calcolato con altri sistemi di ammortamento comporta dunque un costo che è tutt'altro che occulto posto che deriva da condizioni giuridiche ed economiche dell'operazione di finanziamento che sono espressamente pattuite ed accettate dalle parti. Non si vede in sostanza per quale motivo si possa sostenere che l'aver scelto le parti un sistema di ammortamento “più oneroso" rispetto ad un altro ne possa provocare la nullità per indeterminatezza o illegittimità in senso lato della pattuizione.
La tesi finisce invero per introdurre un sistema correttivo e sanzionatorio della autonomia negoziale delle parti del tutto sconosciuto al nostro ordinamento.
Il sistema civilistico in materia di obbligazioni e contratti è invero costruito intorno al principio cardine di autonomia negoziale immanente all'ordinamento democratico, deriva dalla libertà di iniziativa economica privata suggellata dall'art. 41 della Costituzione, e comunque dalla impossibilità per l'ordinamento di disciplinare in via autoritativa ed ottimale i rapporti tra i privati, contestuale alla mancanza di interesse pubblico a fissare nel dettaglio le regole negoziali, sul presupposto che i privati riescano meglio a valutare i propri interessi ex art. 1321 e 1322 c.c..
Dal sistema codicistico emerge una costante dialettica tra il piano della autonomia e l'eteronomia, in cui il ruolo dell'ordinamento è fissare le condizioni e i limiti, in presenza dei quali, accordi privati assumono, per le parti, forza di legge.
Su un diverso piano si pone il concetto di “proporzionalità” contrattuale ad esprimere un'esigenza di equo contemperamento degli interessi delle parti, in relazione allo scopo e alla natura dell'affare, in stretto legame con il concetto di equilibrio negoziale. L'equilibrio può riferirsi tanto al profilo normativo del contratto, inteso come sintesi delle posizioni normative dei contraenti, come assetto contrattuale allocativo di diritti, obbligazioni, oneri, responsabilità e rischi, quanto al profilo economico, che invece riguarda più specificamente il valore economico delle prestazioni oggetto di scambio, considerate non in se stesse, ma nel complesso dell'operazione economica cui accedono.
Inoltre, l'equilibrio può essere riferito, oltre che agli elementi oggettivi del contratto (regole e prestazioni), anche alle persone dei contraenti. Nel perseguimento dei propri interessi, le parti non godono di una libertà illimitata in quanto l'ordinamento giuridico rivendica un proprio controllo, attraverso “i limiti imposti dalla legge" ammissivo di meritevolezza ex art. 1322 c.c., repressivo di liceità in base a norme a contenuto inderogabile;
integrativo e correttivo ex art. 1374 c.c. e repressivo di congruità mediante il parametro della causa e della buona fede. Tali limiti possono essere raggruppati in quelli che attengono al procedimento di formazione dell'accordo e quelli che riguardano direttamente il contenuto dell'accordo o gli effetti, secondo la tesi tradizionale. Il codice prevede una norma generale in ordine alla integrazione del contratto nell'art. 1374 c.c., qualificabile con funzione meramente suppletiva della volontà delle parti secondo una gerarchia tra le varie fonti di integrazione, in virtù della quale gli usi e l'equità valgono soltanto in mancanza della volontà espressa delle parti o di disposizioni di legge.
E' consentito al giudice di integrare il regolamento contrattuale, al fine di realizzare il giusto contemperamento dei diversi interessi delle parti, soltanto in caso di lacune di quest'ultimo.
L'equità costituisce una fonte di integrazione suppletiva e non cogente, nel senso che in base ad essa il giudice colma le lacune del regolamento contrattuale, creando - sempre che la legge glielo consenta la regola del caso concreto che non sia, tuttavia, in contrasto con le logiche e gli equilibri concordati.
Gli altri riferimenti (artt. 1384 e 1526, comma 2, c.c.) che il Codice rivolge all'equità integrativa in materia contrattuale, appaiono tanto disaggregati e frammentari da impedire la individuazione di una ratio unitaria e, quindi, di un generale principio di equità che possa legittimare interventi del giudice, al di là delle ipotesi espressamente previste, volti ad integrare o, addirittura, correggere le convenzioni private. Pur non negandosi uno stretto collegamento tra il principio di equità e l'esigenza di equilibrio contrattuale si esclude che da tale principio possa farsi discendere il potere, da parte del giudice, di modificare le pattuizioni private da lui ritenute inique, o la invalidità delle clausole il cui contenuto appaia squilibrato, a meno che tale squilibrio non derivi dalla incapacità naturale del contraente o da una sua grave situazione di necessità o di bisogno.
A tutela della proporzionalità tra le prestazioni e quindi dell'equilibrio economico il codice civile prevede una serie di rimedi quali la rescissione e la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, mentre nelle ipotesi rescissorie si tratta di uno squilibrio originario, nella ipotesi risolutoria si tratta di inadeguatezza verificatasi successivamente alla sua conclusione, in conseguenza di accadimenti obiettivi, imprevisti ed imprevedibili, che hanno alterato il valore delle prestazioni. Gli istituti della rescissione e della risoluzione per eccessiva onerosità denotano che non necessariamente le parti sono tenute ad elaborare un assetto di interessi in cui le diverse prestazioni abbiano un equivalente valore economico e che anche in presenza di prestazioni non equivalenti il contratto concluso deve essere eseguito, in ossequio al principio "pacta sunt servanda" fino a che un'alterazione, liberamente scelta, dell'equilibrio economico risulta accettata dall'ordinamento se risultano salvaguardati i comportamenti di correttezza e buona fede nella fase delle trattative contrattuali. La possibilità di evitare la rescissione attraverso la reductio ad aequitatem non è riprova di un principio generale di controllo di adeguatezza o equilibrio caratterizzante i contratti con prestazioni corrispettive. Sia nell'ipotesi di cui all'art. 1447 sia nel 1448 c.c. le fattispecie di rescindibilità richiedono, infatti, oltre allo squilibrio economico anche la ricorrenza di determinate circostanze (stato di pericolo di una parte e sua conoscenza dall'altro contraente, stato di bisogno) o condotte inerenti alla fase di formazione del contratto.
Ne discende che gli istituti rescissori sono posti a tutela dell'autonomia privata, in linea col principio generale della libera determinabilità del contenuto delle prestazioni;
ciò comporta che, qualora lo scambio a condizioni sperequate sia stato liberamente voluto, non vi è spazio per alcuna impugnazione. Infatti, si osserva che tali prescrizioni non avrebbero utilità e senso ove da altre norme o principi dell'ordinamento si potesse trarre la regola della invalidità dei contenuti negoziali,
o comunque, della loro sindacabilità e modificabilità giudiziaria, in presenza di iniquità delle condizioni o di sproporzione tra le prestazioni, pur in mancanza di ogni altra circostanza o condotta relativa alla formazione del contratto. Il rimedio della reductio ad aequitatem mira a realizzare un equilibrio contrattuale oggettivo quale surrogato dell'equilibrio contrattuale soggettivo di fatto irrealizzatosi, a causa della mancanza di libertà negoziale in uno dei contraenti.
Parimenti l'istituto della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fondata sul rispetto del rapporto sinallagmatico, così come liberamente disegnato dalle parti rappresenta un rimedio per ripristinare l'equilibrio contrattuale nell'ipotesi in cui si verifichino delle "sopravvenienze". Infatti, se le vicende sopravvenute fossero state previste, o fossero anche soltanto state prevedibili dai contraenti, il rimedio non potrebbe operare;
da ciò consegue che la finalità di tale istituto non è garantire un equilibrio oggettivo tra i valori delle prestazioni, bensì assicurare l'assetto risultante proprio dalle pattuizioni, assetto che costituisce il parametro per l'apprezzamento dei presupposti della risoluzione stessa.
Quindi, se lo squilibrio è riconducibile all'ambito delle scelte delle parti, non è rimediabile. Si conclude che l'equilibrio economico, salvo casi eccezionali tassativamente previsti, ammette dei controlli e sindacati giudiziali solo ove incida anche sull'equilibrio normativo. La tutela equitativa riconducibile alle norme su richiamate, pertanto, interviene soltanto in caso di mancanza di libertà nella valutazione del rapporto di corrispettività fra le prestazioni;
al di fuori di questa ipotesi, vige il rispetto dell'accordo raggiunto.
La previsione di poteri giudiziali di controllo, in particolari casi, secondo criteri di proporzionalità non consente, quindi, di affermare l'esistenza di un principio di carattere generale che dia rilievo ex se all'iniquità dello scambio. Non si rinviene nel sistema codicistico la valenza di un controllo di validità del contratto sulla base del principio di proporzione tra le prestazioni, come si desume a contrario dagli artt. 1325 e 1346 c.c. che non menzionano tra i requisiti del contratto l'equilibrio delle prestazioni. Per tale motivo, l'unica forma generale di controllo ammissibile da parte del giudice è limitata ad evidenze patologiche dell'equilibrio normativo contrattuale. Forme di controllo integrativo giudiziale trovano, quindi, giustificazione essenzialmente in una presunta o accertata condizione di debolezza contrattuale che impedisce l'ottimale esplicazione dell'autonomia negoziale. Dunque, l'ingiustizia economica della contrattazione, di per sé, non è fattore rilevante in grado di innescare una tutela contro contrattazioni squilibrate salvo i casi in cui sia l'ordinamento a stabilire che una determinata posizione di debolezza sia meritevole di protezione. La sproporzione delle prestazioni, per invalidare la regola privata, deve combinarsi necessariamente con altre patologie, quale coelemento di una fattispecie complessa.
Stabilito dunque che la maggiore onerosità di un sistema di ammortamento concordato tra le parti non possa considerarsi “occulta” e rendere indeterminate le condizioni economiche e che tale maggiore onerosità rispetto ad altri sistemi non consente, di per sé, un sindacato giurisdizionale sulla convenienza-meritevolezza dell'operazione, rimane da stabilire se il sistema di ammortamento alla francese concordato tra le parti comporti la violazione dei principi in materia di trasparenza bancaria.
Come noto, l'art. 117 TUB (dopo aver stabilito -ai commi 1 e 3- che i contratti sono redatti per iscritto e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo), al comma 4 prevede che "i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora".
La tesi attorea parrebbe sostenere che, poiché il "costo" della capitalizzazione composta degli interessi derivante dalla applicazione del piano di ammortamento alla "francese" darebbe luogo alla concreta applicazione di un saggio di interesse superiore al TAN se applicato invece in regime semplice, ciò comporterebbe la sanzione di cui al comma VII dell'art. 117 (ricalcolo interessi al tasso BOT) in relazione al comma VI, il quale dispone che "sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali (...) che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati". Sul punto va osservato preliminarmente che il contratto di mutuo recava l'indicazione del Tasso
Annuo Effettivo Globale (TAEG) o Indicatore Sintetico di Costo (ISC).
Come noto, detti indici sintetici contemplano l'effetto del pagamento infrannuale degli interessi nella formula matematica. Invero tale indicatore e rappresenta il costo effettivo dell'operazione espresso in percentuale che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento e
TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta
(TAE), sia le spese connesse al finanziamento. L'effetto della capitalizzazione composta infrannuale usualmente adottata dalla banca per la determinazione della rata di rimborso del mutuo
è misurato, in termini di tasso di interesse, dalla differenza tra il saggio nominale annuo (TAN) impiegato per l'elaborazione del piano di ammortamento ed il tasso annuo effettivo (TAE) del rapporto;
il TAE è notoriamente ricompreso nel TAEG del rapporto.
È pertanto fortemente discutibile che l'ammortamento alla francese - anche inteso come sistema di infra annualizzazione degli interessi possa comportare un "costo occulto" non ricompreso nel
-
costo complessivo indicato dal TAEG. Invero, il processo di attualizzazione su cui si fonda la formula per il calcolo del Tasso effettivo dettata dalla BA d'Italia già ricomprende l'effetto della capitalizzazione composta: se al ridetto processo di attualizzazione si assoggettasse pure la differenza tra la rata pattuita e quella ricalcolata in regime semplice si determinerebbe una ingiustificata duplicazione del costo dovuto alla capitalizzazione considerando, peraltro, che gli interessi ricompresi nella rata determinata in regime semplice sono già la derivazione di un processo di attualizzazione.
Peraltro dall'esame della disciplina Bankitalia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari non emerge alcun espresso riferimento alla necessità di indicare in contratto o nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (c.d. PIES, di ispirazione comunitaria) il regime finanziario e il criterio di calcolo degli interessi abitualmente adottato nella prassi negoziale;
la circostanza pare attestare che tali informazioni non sono riconducibili tra gli «elementi essenziali del rapporto contrattuale»> (così Bankitalia) che devono essere resi noti ex lege al cliente. Invero, anche lo schema negoziale di “Contratto di finanziamento fondiario” e “Capitolato di patti e condizioni generali" condiviso da Associazione BAria Italiana, Consiglio Nazionale del
Notariato e le Associazioni dei consumatori nel 2001 [Circolari ABI, serie Legale n. 37 - 2 novembre 2001 Contratti bancari (Pos. 1195-II) - Tavolo di lavoro con le Associazioni dei consumatori e Protocolli di intesa. Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente. Contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico e Capitolato di patti e condizioni generali, in www.abi.it.] non prevede l'indicazione del regime finanziario e del criterio di calcolo degli interessi (tale schema di contratto, come noto, è stato a suo tempo elaborato tenendo conto dei principi normativi in materia di tutela del consumatore e nello spirito di un equilibrio più generale nel rapporto banca-cliente).
Va peraltro ricordato che è principio poi costantemente affermato da questo Tribunale quello per cui l'indice sintetico di costo ISC previsto dalla normativa bancaria costituisca uno strumento che il
Legislatore mette a disposizione del cliente affinché lo stesso operi con una buona consapevolezza e discernimento nella scelta dei prodotti finanziari;
in sostanza l'indice sintetico di costo corrisponde, secondo degli schemi matematici elaborati dalla BA d'Italia, al costo sintetico approssimativo espresso in percentuale del finanziamento, una volta sommate al capitale tutte le spese accessorie derivanti dall'erogazione della somma;
e quindi un indice approssimativo del costo dell'intera operazione espresso in rapporto al capitale erogato.
Secondo gli approdi più recenti della S.C. la mancata indicazione in contratto del TAEG, non costituisce di per sé una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
In tale prospettiva ermeneutica, quindi, l'omessa o l'erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno etiologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto concedente (Trib. Roma
121/2018).
In coerenza con tale impostazione, la S.C. (da ultimo Cass., sez civ. III, 05/11/2020, n.24690) ha invero precisato che nella vigenza del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 4 - il quale prescrive al comma 3, che i “contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” e, al comma successivo, che sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati - il tasso di interesse può essere determinato "per relationem”, con esclusione del rinvio agli usi, purché il contratto richiami criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non siano determinati unilateralmente dalla banca (Cass. 26/06/2019 n. 17110).
Va quindi rilevato come tale indice non sia suscettibile di declaratoria di nullità per indeterminatezza ai sensi dell'articolo 117 TUB IV e VII poiché tale norma fa esclusivamente riferimento ai "tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali” e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono quindi riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelle che riguardano le condizioni contrattuali, i prezzi, i tassi.
-Deve pertanto concludersi che nei casi come quello oggetto della iniziativa attorea in cui il contratto di mutuo rechi l'indicazione di tutte le condizioni economiche (tassi, prezzi, spese) dell'importo (anche variabile) e periodicità della rata e del sistema di ammortamento prescelto
(nelle specie anche mediante la predisposizione di una tabella di ammortamento) non può parlarsi né di indeterminatezza delle condizioni e del tasso d'interesse ai sensi dell'art. dell'art. 117 e dell'art
1284 c.c. né di "costo" occulto o maggiore di quello concordato in contratto per effetto della capitalizzazione composta infrannuale degli interessi e del loro pagamento in corso di rapporto.
Va poi affrontata la questione, anch'essa posta da parte attrice, della asserita violazione del divieto anatocismo in relazione all'art. 1283 c.c., sia all'art. 120 TUB, 2° comma, lett. b).
La questione è stata da tempo già risolta dalla giurisprudenza largamente prevalente di merito che ha, in alcuni casi, negato che l'ammortamento alla francese comporti una capitalizzazione degli interessi, in altri casi, ha tracciato una distinzione concetti di “capitalizzazione” ad “anatocismo" evidenziando come l'ammortamento alla francese, sebbene comporti una capitalizzazione composta degli interessi non provochi alcun affetto anatocistico vietato.
Si è invero correttamente osservato che, sebbene possa dirsi in astratto che la composizione della rata evidenzia il meccanismo dell'interesse composto (interesse liquidato sul capitale in scadenza),
l'applicazione di interessi composti non necessariamente conduca alla violazione del precetto di cui all'art. 1283 c.c. (cfr. App. Torino, Sez. I, 14.5.2019, n. 807; App. Torino, Sez. I, 21.5.2020 n. 544).
L'art. 1283 c.c. vieta infatti la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. Il metodo "alla francese" comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia un fenomeno anatocistico, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.
La giurisprudenza si è dunque da tempo assestata (cfr. già Tribunale S. Maria Capua Vetere sez. I,
11/04/2011) nel senso che la capitalizzazione composta nei contratti di credito è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione delle modalità di esecuzione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato. Se, dunque, l'ammortamento alla francese non comporta capitalizzazione degli interessi, non si applicano, in via generale, le prescrizioni formali imposte dall'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Infine, va osservato come non sia certamente l'art. 821 c.c. la norma che può fornire un indizio sulla illegittimità dell'ammortamento alla francese ed anzi debba ritenersi disposizione che impedisca l'interpretazione estensiva del divieto di anatocismo al regime finanziario della capitalizzazione composta.
L'art. 821 c.c. si limita infatti a prevedere che gli interessi civili crescano con progressione giornaliera, senza prescrivere che tale progressione debba avvenire secondo la capitalizzazione semplice anziché composta. In secondo luogo, pur tenendo presente il principio di proporzionalità affermato dalla disposizione in esame, non può non considerarsi come, nel mutuo, il capitale viene erogato (interamente) in favore del debitore, sicché può dirsi che il “godimento” del diritto (il capitale) è immediato (ed integrale) da parte del debitore e pertanto fa da subito nascere in capo a chi ne gode l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi. Infine, la “durata del godimento" del capitale è la stessa in qualsiasi regime finanziario adottato, posto che civilisticamente dipende dalla durata del mutuo e dell'obbligo di restituzione e non dalla imputazione o composizione della rata.
Infine, parte attrice ha chiesto l'applicabilità dell'art. 117 TUB, comma VI, in ragione della
,Par difformità tra l' indicato nel contratto di mutuo per cui è causa e quello effettivamente applicato.
L'assunto è infondato. ar 'P non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di L
finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell Par quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma VI, del TUB.
L'obbligo di riportare l'indicatore sintetico di costo (ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, è stato, infatti, introdotto dall'art. 9 della delibera CICR 4/3/2003, che ha demandato alla BA d'Italia la individuazione delle operazioni per le quali sussiste tale obbligo e le modalità di calcolo dell'indice.
L'organo di vigilanza ha provveduto, nell'ambito della disciplina sulla trasparenza (dapprima con il provvedimento 25/7/2003, e poi dal 29/7/2009 l'autonomo provvedimento sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi, sezione II, par. 8, più volte aggiornato), a stabilire che detto indice sia riportato, tra l'altro, nei contratti di mutuo e di finanziamento e sia calcolato con le stesse modalità e sulla base degli stessi oneri previsti per il TAEG (che si riferisce al solo credito ai consumatori).
Par Quindi e TAEG si calcolano con le stesse modalità, ma non sono regolati dalla medesima normativa. L'ISC, infatti, non è previsto da una norma primaria, ma solo dalla normativa di rango regolamentare del CICR ed è disciplinato dalle disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dalla BA d'Italia.
Da ciò deriva che in caso di ISC contrattuale errato non è applicabile l'invocato tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma VII, TUB, perché nessuna norma prevede ciò.
Infatti, il citato art. 117 TUB si riferisce alla mancata indicazione del tasso debitore e quindi non è applicabile all'ISC, che non è un tasso ma solo un indice equivalente.
Nemmeno ricorre un'ipotesi di nullità in forza del comma VI del citato art. 117 TUB, perché quel vizio colpisce le clausole contrattuali che prevedano tassi più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati, cioè di quelli resi pubblici in ogni filiale nei fogli informativi previsti dall'art. 116
TUB, in ordine al cui contenuto nulla è stato allegato nel presente giudizio. Quella norma non Par riguarda invece la censura qui dedotta da parte attrice e cioè l'eventuale contrasto tra Par contrattuale e effettivo.
Inoltre, nel caso in esame, il contratto è stato stipulato avanti al notaio rogante e non mediante adesione ad offerte rivolte al pubblico, e comunque parte attrice non ha fornito alcuna prova di pubblicizzazione e di adesione a offerte commerciali fatte oggetto di pubblicità e comunicazione rivolta alla generalità dei consumatori.
Quest'ultimo condivisibile orientamento è stato ribadito anche dal Tribunale di Milano, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina, l'art. 125 bis, comma VI, TUB, per i contratti conclusi successivamente al 19/9/2010, dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nel TAEG) sono da considerarsi nulle.
Nel caso in esame non ricorre la nullità prevista dall'art. 125 bis, comma VI, TUB, della clausola relativa al costo non incluso nell'indice, perché nella fattispecie non è applicabile la disciplina del credito al consumatore contenuta nel TUB in ragione dell'importo del mutuo, che eccede il limite massimo di euro 75.000,00 fissato nell'art. 122 TUB.
Alla fattispecie oggetto di causa non può, quindi, applicarsi l'art. 125 bis TUB, trattandosi di contratto di mutuo stipulato in data 30/11/2007 di importo superiore ad euro 75.000,00 e garantito da ipoteca su bene immobile, per il quale valgono le eccezioni di cui all'art. 122 comma 1 lett. a) e f).
Ne consegue che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità
Par tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125 bis, comma VI, TUB. Par Pertanto l'omessa od erronea indicazione dell' non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, e la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla BA mediante l'erronea quantificazione dell' Par non è
suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della BA (Tribunale di Milano n. 10832/2017). Par L'erronea indicazione dell' non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB,
ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi.
Questa soluzione risulta coerente con i principi giurisprudenziali sulla distinzione tra regole di comportamento e regole di validità del contratto, secondo cui la violazione dei doveri di informazione dà luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, senza però determinare la nullità del contratto (Cass. S.U. 26724/2007).
Fermo che l'inserimento in contratto dell' Par costituisce un obbligo legale, il cui inadempimento può comportare il risarcimento dell'eventuale danno dimostrato dal mutuatario per aver confidato in un ISC errato, tuttavia nel presente giudizio la domanda risarcitoria non veniva neppure formulata dall'attore il quale non ha comunque provato il pregiudizio che sarebbe disceso dall'avere confidato in un ISC dichiarato difforme rispetto al dato che si sostiene essere corretto. Parte attrice, al fine di ottenere la condanna della banca al risarcimento del danno subito per responsabilità contrattuale derivante dall'aver applicato un ISC diverso da quello pattuito, avrebbe dovuto provare che, se avesse conosciuto 1,Par effettivamente applicato dalla banca, non avrebbe stipulato il contratto di mutuo oggetto di causa, e tale prova non risulta, nella specie, fornita.
Alla luce di quanto esposto, non può applicarsi il tasso sostitutivo richiesto.
Sul punto, di recente, il Tribunale di Torino, con orientamento assolutamente condivisibile, ha affermato che "In virtù del c.d. principio della ragione più liquida e a prescindere da ogni questione circa l'esattezza o meno delle deduzioni in fatto, pur rilevandosi un'effettiva differenza tra l'ISC (indicatore di costo sintetico) dichiarato nel contratto di finanziamento e l'ISC effettivo, non può essere invocato il disposto dell'art. 117 co. 6 e co. 7 del TUB dal momento che, l'ISC, è un mero indicatore e non già un tasso, un prezzo o una condizione (i commi 6 e 7 dell'artt. 117 TUB si riferiscono invece espressamente e solo a "tassi, prezzi e condizioni")" (Tribunale Torino, sezione I,
n. 5233/2018).
Le considerazioni sin qui svolte e le risultanze istruttorie in atti inducono a ritenere infondata la domanda attorea.
Resta assorbita l'eccezione di parte convenuta in merito al difetto di legittimazione passiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da parte attrice così provvede:
1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Condanna Parte_1 alla rifusione, in favore di Controparte_7
con socio unico, in persona del legale rappresentante p.t., delle
[...]
spese processuali che liquida in euro 7.616,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Napoli, 26/11/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2897/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del
16/09/2025
TRA
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Parte_1 (c.f.
Imperatore, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, alla Piazza Bovio n. 22;
-- ATTORE
E
Controparte_1 (c.f. e P.IVA. n. P.IVA_1 rappresentata in forza di procura speciale del di Fermo, rep. 43511/19930, da [...] 17.12.2021 ricevuta dal Notaio Persona_1
Controparte_3 autorizzato in virtù di procura speciale CP_2 in persona del procuratore conferitagli con atto a firma autenticata dal Notaio Persona_2 rep. 10860/6173, rappresentata
,
e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Aldo Bissi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Pietro Colletta n. 7;
CONVENUTA
Oggetto: accertamento negativo del credito
Conclusioni: come da comparse conclusionali in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 deduceva di aver stipulato, in data
30/11/2007, con Controparte_4 contratto di mutuo ipotecario con atto per Notaio Persona 3 (rep. 61285- racc. 22371), per l'importo di euro 80.000,00. Tanto premesso, l'attore evocava in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Controparte_5
[...] limitata con socio unico, costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge n.130/99, al fine di sentire dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo oggetto di causa relativi agli interessi poichè superiori al tasso soglia e per anatocistico e, per l'effetto, condannare parte convenuta alla restituzione degli interessi percepiti quantificati in euro 67.290,36 a titolo di interessi usurari ed euro 7.669,07 per anatocismo illegittimo.
Si costituiva in giudizio cessionaria diControparte_2 quale mandataria di Controparte_1
Controparte_6 a sua volta divenuta titolare del credito derivante dal rapporto in oggetto in seguito ad atto di fusione, la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto società cessionaria in virtù di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, insistendo, altresì, per il rigetto delle domande avverse in quanto infondate, con vittoria delle spese di lite.
Alla udienza del 3/01/2024, il giudice assegnava alle parti i termini per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 31/05/2024, preso atto dell'esito negativo della mediazione, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
All'udienza del 16/09/2025 la causa veniva rimessa in decisione, assegnando termini ridotti a venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per mancato accordo, come da verbale dell'11/3/2024 allegato.
Nel merito le domande attoree sono infondate.
Dalla documentazione in atti, risulta che, con contratto di mutuo ipotecario del 30/11/2007, stipulato con atto per Notaio Persona_3 (rep. 61285 racc. 22371),
[...]
concedeva all'attore una somma pari ad euro 80.000,00, da restituire in n. Controparte_4
240 rate mensili.
All'art. 5 del medesimo contratto, veniva determinata la misura degli interessi corrispettivi, prevedendo un interesse nominale annuo pari al 7,356% e variabile nella misura pari a 2,75% in più dell'Euribor e l'ISC pari al 8%.
L'art. 7 prevede che, in caso di ritardo nei pagamenti, la parte mutuataria è tenuta a corrispondere gli interessi di mora, “calcolati ad un tasso pari a 2 (due) punti in più del tasso contrattualmente previsto, alla rata risultante in mora, dal giorno successivo alla scadenza a quello dell'effettivo pagamento". Lo stesso articolo riporta che "Comunque il tasso di mora non potrà essere superiore al tasso soglia come definito ai sensi della legge n. 108/96. Su detti interessi moratori non è consentita la capitalizzazione periodica".
In ordine agli interessi corrispettivi, appare pacifico che gli stessi non superino il tasso soglia, alla luce del calcolo eseguito dallo stesso CTP di parte attrice (TEG pari all'8,314% e, dunque, inferiore al tasso soglia).
L'attore ha, poi, dedotto che il tasso di mora pattuito è superiore al tasso soglia.
In diritto occorre premettere che, come già affermato da questo Tribunale, e, di recente, ribadito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 19597/2020, l'usura può riguardare anche i soli interessi moratori. La disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato.
Invero, a supporto di tale tesi si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale ha statuito che non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori, atteso che il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge (cfr., Cass. n. 5286/2000, 14899/2000, Cass. n. 8442/2002, Cass. n. 5324/2003,
Cass. n. 10032/2004, Cass. n. 9532/2010, Cass. n. 11632/2010, Cass. n. 350/2013).
La tesi, è poi stata avallata anche dalla Corte Costituzionale, che, con la pronuncia n. 29/2002, ha ritenuto plausibile l'assunto secondo cui il tasso soglia riguardasse anche gli interessi moratori.
Del resto, la legge di interpretazione autentica, di cui dinanzi si è detto, laddove discorre di interessi che sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento 66
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del loro pagamento .." non pare lasciar adito a dubbi di sorta, sulla possibilità di includere in detta previsione anche gli interessi moratori, che si ricollegano pur sempre all'erogazione del credito, pur essendo destinati ad assolvere ad una funzione diversa da quella dei corrispettivi, avendo lo scopo, da un lato, di predeterminare l'ammontare del danno dovuto al creditore e, dall'altro, di fungere da stimolo all'adempimento per il debitore.
Secondo la legge, si ha usura oggettiva quando il tasso medio sia superato di un certo limite (del
50% o del 25% più 4 punti, a seconda di quando il rapporto sia sorto) e l'intermediario è tenuto a contenere entro lo stesso sia la remunerazione dell'operazione, sia l'eventuale maggiorazione prevista per l'ipotesi di inadempimento del debitore (cfr., ex multis, Trib. Udine, 26.9.14, in Il
Caso.it).
Ciò premesso, deve osservarsi che, ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia, è da escludere il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori e tra tasso convenzionale moratorio e costi connessi all'operazione.
Risulta ormai pacifica in giurisprudenza l'esclusione della meccanica ed “automatica" sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia anti-usura. Tali interessi hanno, invero, una funzione del tutto differente e non omogenea: gli interessi corrispettivi assicurano infatti la remunerazione del capitale in base al principio della natura fecondità del denaro (di cui è espressione la disposizione dell'art. 1282 cod. civ.); gli interessi moratori rappresentano invece una sanzione contro l'inadempimento e perseguono l'obiettivo d'una sorta di predeterminazione del danno derivante dall'inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie (cfr. l'art. 1224 cod. civ.). La riferita natura non omogenea degli interessi in questione comporta che gli stessi non possano essere sommati ai fini della determinazione del confronto del tasso convenzionalmente pattuito con il tasso soglia anti-usura: l'applicazione degli interessi di mora è infatti del tutto alternativa rispetto all'applicazione degli interessi corrispettivi, postulando in particolare l'inadempimento da parte del mutuatario e conseguentemente
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l'inapplicabilità per tale parte degli interessi corrispettivi. Le basi di calcolo infatti, sono, quasi per definizione, diverse. Il tasso corrispettivo si calcola sull'intero capitale a scadere e copre il periodo contrattualmente previsto dall'erogazione alla scadenza del termine di rimborso (o della rata); il tasso di mora (formulato in termini assoluti o tramite maggiorazione del tasso corrispettivo) si calcola sulla sola rata scaduta ed è dovuto per il periodo successivo alla scadenza della rata.
Il tasso di mora pertanto sostituisce il tasso corrispettivo, a decorrere dalla scadenza della rata insoluta, senza cumularsi con quest'ultimo.
Del resto, come affermato da questo Tribunale, “.. dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/13, non può desumersi il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano
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sempre sommati tra di loro, al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura. Invero, in tale sentenza, la S.C. ha chiarito che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815
c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori", senza, peraltro, affatto affermare che la verifica dell'usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi. Peraltro, come dinanzi evidenziato, nel caso di specie, tale sommatoria non risulta essere stata in alcun modo praticata, poiché il contratto prevede che, a titolo di mora, sia dovuto un tasso maggiorato di due punti percentuali rispetto al tasso di interesse corrispettivo .." (Tribunale di Napoli, sentenza n. 5949/14).
In senso conforme, un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, afferma il chiaro principio secondo cui "l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un "non tasso" od un "tasso creativo", in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.." (cfr. Trib. Reggio Emilia, n. 1297/15, nonchè Trib.
Catania 14/5/2015, Trib. Padova ord. 17/2/2015, 10/3/2015 n. 739 e 27/1/2015; Trib. Bologna
17/2/2015; Trib. Milano 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014; Trib. Cremona ord. 9/1/2015; Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014; Trib. Torino 17/9/2014 n. 5984; Trib. Roma
16/9/2014 n. 16860; Trib. Bari 10/9/2014; Trib. Sciacca 13/8/2014 n. 393; Trib. Verona 30/4/2014,
28/4/2014, 23/4/2015 n. 1070; Trib. Napoli 18/4/2014 n. 5949, 15/4/2014; Trib. Treviso 11/4/2014;
Trib. Trani 10/3/2014; Trib. Brescia 27/1/2014).
Tanto premesso, in via generale, deve rilevarsi che, nel caso in esame, l'attore ha affermato l'usurarietà degli interessi moratori che pacificamente non risultano applicati.
Di recente, la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 19597/2020, sopra richiamata, ha espressamente riconosciuto in capo al cliente l'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sin dalla pattuizione della medesima, ed indipendentemente dalla sua applicazione, “ciò perché l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva".
Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento.
Orbene, nel caso in esame, come detto, l'art. 7 del contratto di mutuo oggetto di causa, prevede che
"Comunque il tasso di mora non potrà essere superiore al tasso soglia come definito ai sensi della legge n. 108/96. Su detti interessi moratori non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Sul punto, di recente, la Suprema Corte ha affermato che "In tema di rapporti bancari, l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. "tasso soglia" antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, graverà sulla banca, secondo le regole della responsabilità "ex contractu", l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto” (Cass. n. 26296/2019).
Ne segue che, sotto tale profilo, la domanda risulti infondata, poiché l'attore non ha provato che gli interessi di mora siano stati pattuiti in misura superiore al tasso soglia e che sia stata, quindi, disapplicata la clausola di salvaguardia di cui all'art. 7.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “una clausola di salvaguardia può essere stipulata esclusivamente per tutelare la validità di quel che non è nato nullo rispetto alla sopravvenuta modifica del tasso caratterizzato dal suo movimento fisiologico
- che nullo altrimenti lo renderebbe". E ciò riconosce -confermando Cass. sez. 3, 17 ottobre 2019 n. 26286 - Cass. sez. 1, ord. 15 maggio 2023 n. 13144, la quale identifica lo scopo della clausola di salvaguardia nel mantenimento della eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora entro il tasso soglia, vale a dire vigila e ha effetto su quanto possa accadere posteriormente alla stipulazione del contratto tramite un'eventuale sopravveniente
"variatio" verificantesi nell'elemento contrattuale di natura "fluttuante". Diversamente opinando, si giungerebbe ad affermare che l'applicazione dell'articolo 1, comma 1, D.L. 394/2000, convertito con modifica nella L. n. 24/2001, che stabilisce che una clausola contrattuale con la quale vengano convenuti interessi usurari è nulla, possa essere "disattivata" dalla clausola di salvaguardia, la quale verrebbe a espungere la natura nulla dalla clausola derivante da originaria pattuizione di un tasso illecito per gli interessi moratori. Una clausola come quella "di salvaguardia", invece, come ne segnala il nome, è finalizzata a proteggere l'applicazione di una clausola, non certo direttamente da sé stessa ovvero per come è stata stipulata ab origine -, bensì dalla esterna sopravvenienza dei
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movimenti Euribor che la condurrebbero a oltrepassare i limiti della validità del tasso...Né può reputarsi che la clausola statuente gli interessi moratori non possa interpretarsi separatamente dalla clausola di salvaguardia, poiché in tal modo si creerebbe un ulteriore meccanismo di disapplicazione della suddetta norma, quasi fosse meramente dispositiva. La clausola determinante il tasso degli interessi al momento della stipula ha un autonomo scopo e pertanto, se confligge con la norma sopra citata, è autonomamente quindi da ogni altra clausola - nulla, essendo la clausola di salvaguardia, a sua volta, una clausola distinta, per cui non può investirla di alcun proprio effetto ab origine "alla data della stipulazione" (così Cassazione civile sez. III, 18/10/2024,
n.27106). Acclarato in diritto che l'originaria nullità della pattuizione, derivante dall'ipotetico superamento del tasso soglia previsto dalla disciplina anti usura, non può considerarsi neutralizzata dalla clausola di salvaguardia con la quale le parti abbiano stabilito che, in tale eventualità,
l'ammontare degli interessi moratori restasse contenuto entro i limiti del tasso soglia suddetto, occorre procedere alla verifica concreta se, nel caso in esame, il tasso degli interessi moratori convenuto ab origine dalle parti in causa sia superiore al tasso soglia usura.
Ai fini del suddetto accertamento occorre prestare adesione all'insegnamento della Cassazione, S.U.
n 19597 del 2020, secondo cui "La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal
T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dall'art. 2, comma 4, sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il
Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il
T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti" (cfr anche Cassazione sez. III, 11/12/2023, n.
34437).
Più precisamente, occorre distinguere il calcolo del tasso moratorio per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003 e quelli stipulati successivamente a tale data, come quello in esame, per i soli secondi prevedendosi l'applicazione del tasso moratorio per la prima volta oggetto di disciplina normativa, con il D.M. 2003, cioè la maggiorazione del 2,1 %.
Nel caso di specie, essendo il contratto di mutuo datato 30/11/2007 occorre comparare il tasso moratorio stabilito al momento della pattuizione, pari al TAN + 2 punti percentuali, con il tasso soglia dato dai tassi effettivi globali medi rilevati, con riferimento a mutui ipotecari a tasso fisso
(TEGM pari al 5,71%), ai sensi della legge sull'usura con l'incremento del 2,1 e l'aumento della metà.
Risulta, quindi, infondata la domanda di accertamento dell'usurarietà del tasso di mora, avendo parte attrice del tutto pretermesso gli effetti pratici conseguenti all'incremento del 2,1% al TEGM e alla maggiorazione della metà, che consentono di ricomprendere, in ogni caso, il tasso di mora, al momento della pattuizione, nei limiti della disciplina antiusura. Invero, la verifica del superamento del tasso soglia non può essere condotta sommando i tassi d'interesse moratori e corrispettivi, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi;
sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento
(cfr Cass. n. 31615 del 2021; Cass. n. 14214 del 2022: Cass n. 14472/2022 e, da ultimo, Cass. n.
9201 del 2024).
Pur escludendosi l'applicabilità della clausola di salvaguardia a quella relativa al tasso di interesse nel momento genetico, il tasso di mora nel concreto è rispettoso della soglia anti usura. La difesa dell'attore erra nel considerare il tasso soglia usura senza incrementare effettivamente il TEGM del
2,1% e aumentarlo della metà. L'operazione indicata, infatti, porta a un tasso soglia per i moratori nel periodo di riferimento che è superiore alla misura inizialmente fissata dalle parti in contratto, come sopra già specificato.
Alla luce delle argomentazioni svolte, si ritiene che non possa farsi applicazione dell'art. 1815, comma II, c.c. il quale prevede che in presenza di convenzione di costi usurari il mutuo diventi gratuito.
La ritenuta infondatezza dell'assunto attoreo, importa il rigetto anche delle domande accessorie di ripetizione degli importi versati a titolo di interessi.
L'ulteriore doglianza dedotta da parte attrice, concernente la presunta indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di interesse pattuito e la presenza di costi occulti, è infondata.
La questione introdotta dall'attore nel presente giudizio attiene in generale alla legittimità dei mutui con sistema di ammortamento c.d. "alla francese", sia sotto il profilo della determinatezza dei tassi in relazione agli artt. 117 TUB e delle Istruzioni esplicative della BA d'Italia, nonché dell'art
1284 c.c., sia sotto il profilo della violazione del divieto anatocismo in relazione all'art. 1283 c.c., sia all'art. 120 TUB, 2° comma, lett. b).
Benchè il sistema di ammortamento "alla francese" sia in uso nella prassi bancaria da moltissimi anni la questione della sua legittimità è, di recente, nuovamente venuta alla ribalta nell'ambito della dottrina (principalmente matematico-finanziaria) e della giurisprudenza di merito.
Secondo talune impostazioni di parte minoritaria della giurisprudenza di merito (citata dalla parte attrice ed anche di questo Tribunale), in un contratto di mutuo in cui sia prevista la restituzione graduale del capitale in applicazione del sistema di rimborso cosiddetto “francese” mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti, l'interesse applicato al mutuatario non sarebbe l'interesse semplice, ma l'interesse composto, per cui il costo effettivo del prestito sarebbe maggiore del tasso indicato nel contratto;
tale divergenza, per un verso, importerebbe violazione del divieto di anatocismo e, per altro verso, essendo incerta la stessa indicazione numerica del tasso di interesse, determinerebbe la nullità della relativa previsione, con la conseguenza che il piano di ammortamento andrebbe ricostruito con applicazione dell'interesse legale.
Il predetto indirizzo risulta contraddetto e superato dalla pressoché monolitica giurisprudenza di merito, che ha motivatamente escluso qualsiasi profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, in linea, peraltro, con quanto reiteratamente ribadito anche dall'Arbitro BArio
Finanziario in sede di risoluzione stragiudiziale delle relative controversie, secondo cui tale metodo di ammortamento è legittimo se gli interessi (computati mese per mese) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al periodo precedente. In tale quadro, ciò che rileva è che il mutuatario - con la consegna e sottoscrizione del "piano di ammortamento” - è in grado di valutare l'ammontare degli interessi da pagare.
Di recente, la Suprema Corte a Sezioni Unite, ha definitivamente risolto la controversa questione in materia di ammortamento alla francese, affermando che "In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti" (Cass. S.U. n. 15130/2024).
Nel caso di specie, va osservato che nel contratto di mutuo le parti concordavano le modalità di rimborso e di ammortamento.
L'art. 6 del contratto di mutuo prevede il rimborso mediante il pagamento di n. 242 rate mensili, comprensive di capitale ed interessi, calcolate al TAN fisso del 5,800%.
Risulta, quindi, specificamente indicato il numero delle rate e la periodicità, ovvero n. 360 rate mensili posticipate di ammortamento, ciascuna comprensiva di capitale ed interessi, determinate secondo il metodo “alla francese" (rate costanti comprensive di quote di capitale crescente e di quote di interessi decrescenti), come da piano di ammortamento sottoscritto dalle parti ed allegato al contratto. Ebbene, risulta dalla semplice analisi del contratto depositato in atti che le condizioni contrattuali afferenti ai tassi applicati sono dettagliatamente definite nel contratto di mutuo.
Risulta poi specificamente e chiaramente definito (e dunque accettato) il piano di ammortamento. Il piano di ammortamento veniva allegato al contratto, così come indicato dalla stessa parte attrice, e risulta sviluppato mediante l'applicazione della metodologia "alla francese" che prevede rate variabili costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi.
Ciò posto, anche le doglianze che la parte attrice muove alla indeterminatezza dei tassi e dei piani di ammortamento ed alla “applicazione di interessi ad un saggio superiore a quello convenuto" sono infondate.
La descrizione del criterio seguito per la definizione delle modalità di rimborso del capitale mutuato
è invero del tutto determinata mediante l'indicazione della composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, dove l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, viene preso come base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata;
mentre il totale dovuto dal mutuatario costituisce il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, e, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l'importo totale degli interessi dovuti sulla base dei tassi applicati.
Come si vede, il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate).
Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato o dimostrato un vizio di formazione del consenso, né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica, che l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto.
Infatti secondo l'insegnamento della Corte di Legittimità il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione (v. Cass. n. 25205/14).
-In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento che costituisce parte integrante del contratto -, le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né assumono rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio.
Né appare corretta l'impostazione per cui il sistema di ammortamento “alla francese" costituirebbe un "costo occulto", nel senso che implicherebbe l'applicazione di un saggio di interessi superiore a quello concordato. La tesi della illegittimità del piano di ammortamento dalla francese si può riassumere nel sillogismo per cui, poiché nel piano di ammortamento alla francese "gli interessi vengono pagati in corso di rapporto" (ma a ben vedere ciò avviene anche nell'ammortamento all'italiana), si avrebbe "un costo" per il mutuatario, in termini di matematica finanziaria, che non sarebbe "dichiarato nel contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 117.4 TUB” e ciò, per alcuni, renderebbe indeterminato il tasso di interesse del contratto mentre, per altri, renderebbe “illegittima l'applicazione del maggior costo implicito nell'adozione del regime della capitalizzazione composta, non esplicitato in contratto".
La tesi non è condivisibile. Invero il piano di ammortamento calcolato con il metodo c.d. alla francese, pur essendo più oneroso di quello calcolato con il metodo all'italiana (anche se, su tale affermazione, vi sono opinioni discordanti) o con la capitalizzazione semplice, utilizza una formula di calcolo che non ha alcun effetto nella determinazione della quota di interessi calcolata sul solo capitale residuo: nel caso di ammortamento alla francese, la legge di sconto composto è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite ed
è pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi.
La prima osservazione che può avanzarsi è che in presenza di un contratto come quello oggetto del presente giudizio - che stabilisca precisamente tutte le condizioni economiche da applicare al contratto e dunque: il tasso di interesse nominale, la durata, l'importo della rata, la composizione della rata mediante l'imputazione di interessi e capitale, il piano di ammortamento e le spese accessorie, considerare “occulto" il costo derivante dall'effetto di "capitalizzazione composta" (che è cosa diversa dell'effetto anatocistico come si dirà successivamente) pattuito dalle parti mediante il sistema dell'ammortamento alla francese è un controsenso. Invero al "maggior costo" (se di esso possa parlarsi) si perviene non già sulla base di chissà quali artifizi o sopravvenienze contrattuali ma proprio sulla base delle condizioni pattuite nel contratto che portano all'individuazione di una supposta maggiore onerosità del piano di ammortamento alla francese rispetto ad altri regimi finanziari di ammortamento non prescelti.
A ben vedere, poi, l'effetto “oneroso" della capitalizzazione (che deriverebbe dal fatto che gli interessi vengono pagati in corso di rapporto) sarebbe comune a tutti i tipi di ammortamento diversi da quello in cui il frutto dell'operazione finanziaria (gli interessi) sia corrisposto una sola volta, al termine dell'operazione finanziaria, ivi compreso il sistema di ammortamento “all'italiana” in cui, anche in questo caso, gli interessi non rimborsati vengono in un'unica soluzione al termine del rapporto ma si prevede il rimborso del capitale con rate di importo decrescente, composte da una quota capitale costante nel tempo e da una quota interessi che si riduce progressivamente nel tempo e che viene calcolata in base al debito residuo.
Secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza prevalente (Trib. Roma, 08/08/2020, n. 11491): “Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale".
Si veda Trib. Milano sez. 6ª, 14/03/2019, n. 2490: "Il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di un quota di capitale e da una quota di interessi corrispettivi, il quale, di per sé, non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, quello ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti" (si tratta, dunque, di interessi semplici e non già di interessi composti); sul punto si richiama la giurisprudenza di questo Tribunale: Sez. 6ª sent. del 28/10/2014; Sez. 6ª sent. n. 1242 del 29/01/2015; Sez. 6ª sent. n. 3549 del 17/03/2015: "nel mutuo con ammortamento a rate costanti (c.d. alla francese), quale è quello oggetto di causa, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l'interesse composto. Ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo".
"La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento "all'italiana" (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli)" (Trib. Milano, cit.).
"L'ammortamento alla francese nulla altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata. Nel mutuo "all'italiana", che si caratterizza per il fatto che con il pagamento di ogni rata, si abbatte il capitale in misura uguale e dove il capitale appare costante, la rata apparirebbe giocoforza crescente;
dato per presupposto un capitale fisso, l'interesse aumenterebbe inevitabilmente col passare del tempo: una cosa infatti è rimborsare euro 100 di capitale dopo 1 anno, altro è rimborsare la stessa quota dopo 15 anni. Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana. Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa." (cfr.
Tribunale Roma sez. XVII, 18/01/2021, (ud. 18/01/2021, dep. 18/01/2021), n.868).
In definitiva l'effetto di capitalizzazione
- -più o meno onerosa derivante dal sistema di come nella fattispecie in esame di una pattuizione ammortamento del mutuo, se frutto contrattuale, non comporta alcuna illegittimità né sotto il profilo della "indeterminatezza” del tasso, né sotto il profilo della mancata esplicitazione del costo, né infine sotto l'aspetto di una concreta applicazione di un saggio di interesse superiore rispetto a quello concordato. Se di maggiore onerosità si vuol parlare lo si può fare non già rispetto a quanto concordato ma al più rispetto ad una diversa opzione pattizia preveda un altro sistema di ammortamento di composizione della rata.
La maggiore onerosità del mutuo con ammortamento alla francese rispetto a quello calcolato con altri sistemi di ammortamento comporta dunque un costo che è tutt'altro che occulto posto che deriva da condizioni giuridiche ed economiche dell'operazione di finanziamento che sono espressamente pattuite ed accettate dalle parti. Non si vede in sostanza per quale motivo si possa sostenere che l'aver scelto le parti un sistema di ammortamento “più oneroso" rispetto ad un altro ne possa provocare la nullità per indeterminatezza o illegittimità in senso lato della pattuizione.
La tesi finisce invero per introdurre un sistema correttivo e sanzionatorio della autonomia negoziale delle parti del tutto sconosciuto al nostro ordinamento.
Il sistema civilistico in materia di obbligazioni e contratti è invero costruito intorno al principio cardine di autonomia negoziale immanente all'ordinamento democratico, deriva dalla libertà di iniziativa economica privata suggellata dall'art. 41 della Costituzione, e comunque dalla impossibilità per l'ordinamento di disciplinare in via autoritativa ed ottimale i rapporti tra i privati, contestuale alla mancanza di interesse pubblico a fissare nel dettaglio le regole negoziali, sul presupposto che i privati riescano meglio a valutare i propri interessi ex art. 1321 e 1322 c.c..
Dal sistema codicistico emerge una costante dialettica tra il piano della autonomia e l'eteronomia, in cui il ruolo dell'ordinamento è fissare le condizioni e i limiti, in presenza dei quali, accordi privati assumono, per le parti, forza di legge.
Su un diverso piano si pone il concetto di “proporzionalità” contrattuale ad esprimere un'esigenza di equo contemperamento degli interessi delle parti, in relazione allo scopo e alla natura dell'affare, in stretto legame con il concetto di equilibrio negoziale. L'equilibrio può riferirsi tanto al profilo normativo del contratto, inteso come sintesi delle posizioni normative dei contraenti, come assetto contrattuale allocativo di diritti, obbligazioni, oneri, responsabilità e rischi, quanto al profilo economico, che invece riguarda più specificamente il valore economico delle prestazioni oggetto di scambio, considerate non in se stesse, ma nel complesso dell'operazione economica cui accedono.
Inoltre, l'equilibrio può essere riferito, oltre che agli elementi oggettivi del contratto (regole e prestazioni), anche alle persone dei contraenti. Nel perseguimento dei propri interessi, le parti non godono di una libertà illimitata in quanto l'ordinamento giuridico rivendica un proprio controllo, attraverso “i limiti imposti dalla legge" ammissivo di meritevolezza ex art. 1322 c.c., repressivo di liceità in base a norme a contenuto inderogabile;
integrativo e correttivo ex art. 1374 c.c. e repressivo di congruità mediante il parametro della causa e della buona fede. Tali limiti possono essere raggruppati in quelli che attengono al procedimento di formazione dell'accordo e quelli che riguardano direttamente il contenuto dell'accordo o gli effetti, secondo la tesi tradizionale. Il codice prevede una norma generale in ordine alla integrazione del contratto nell'art. 1374 c.c., qualificabile con funzione meramente suppletiva della volontà delle parti secondo una gerarchia tra le varie fonti di integrazione, in virtù della quale gli usi e l'equità valgono soltanto in mancanza della volontà espressa delle parti o di disposizioni di legge.
E' consentito al giudice di integrare il regolamento contrattuale, al fine di realizzare il giusto contemperamento dei diversi interessi delle parti, soltanto in caso di lacune di quest'ultimo.
L'equità costituisce una fonte di integrazione suppletiva e non cogente, nel senso che in base ad essa il giudice colma le lacune del regolamento contrattuale, creando - sempre che la legge glielo consenta la regola del caso concreto che non sia, tuttavia, in contrasto con le logiche e gli equilibri concordati.
Gli altri riferimenti (artt. 1384 e 1526, comma 2, c.c.) che il Codice rivolge all'equità integrativa in materia contrattuale, appaiono tanto disaggregati e frammentari da impedire la individuazione di una ratio unitaria e, quindi, di un generale principio di equità che possa legittimare interventi del giudice, al di là delle ipotesi espressamente previste, volti ad integrare o, addirittura, correggere le convenzioni private. Pur non negandosi uno stretto collegamento tra il principio di equità e l'esigenza di equilibrio contrattuale si esclude che da tale principio possa farsi discendere il potere, da parte del giudice, di modificare le pattuizioni private da lui ritenute inique, o la invalidità delle clausole il cui contenuto appaia squilibrato, a meno che tale squilibrio non derivi dalla incapacità naturale del contraente o da una sua grave situazione di necessità o di bisogno.
A tutela della proporzionalità tra le prestazioni e quindi dell'equilibrio economico il codice civile prevede una serie di rimedi quali la rescissione e la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, mentre nelle ipotesi rescissorie si tratta di uno squilibrio originario, nella ipotesi risolutoria si tratta di inadeguatezza verificatasi successivamente alla sua conclusione, in conseguenza di accadimenti obiettivi, imprevisti ed imprevedibili, che hanno alterato il valore delle prestazioni. Gli istituti della rescissione e della risoluzione per eccessiva onerosità denotano che non necessariamente le parti sono tenute ad elaborare un assetto di interessi in cui le diverse prestazioni abbiano un equivalente valore economico e che anche in presenza di prestazioni non equivalenti il contratto concluso deve essere eseguito, in ossequio al principio "pacta sunt servanda" fino a che un'alterazione, liberamente scelta, dell'equilibrio economico risulta accettata dall'ordinamento se risultano salvaguardati i comportamenti di correttezza e buona fede nella fase delle trattative contrattuali. La possibilità di evitare la rescissione attraverso la reductio ad aequitatem non è riprova di un principio generale di controllo di adeguatezza o equilibrio caratterizzante i contratti con prestazioni corrispettive. Sia nell'ipotesi di cui all'art. 1447 sia nel 1448 c.c. le fattispecie di rescindibilità richiedono, infatti, oltre allo squilibrio economico anche la ricorrenza di determinate circostanze (stato di pericolo di una parte e sua conoscenza dall'altro contraente, stato di bisogno) o condotte inerenti alla fase di formazione del contratto.
Ne discende che gli istituti rescissori sono posti a tutela dell'autonomia privata, in linea col principio generale della libera determinabilità del contenuto delle prestazioni;
ciò comporta che, qualora lo scambio a condizioni sperequate sia stato liberamente voluto, non vi è spazio per alcuna impugnazione. Infatti, si osserva che tali prescrizioni non avrebbero utilità e senso ove da altre norme o principi dell'ordinamento si potesse trarre la regola della invalidità dei contenuti negoziali,
o comunque, della loro sindacabilità e modificabilità giudiziaria, in presenza di iniquità delle condizioni o di sproporzione tra le prestazioni, pur in mancanza di ogni altra circostanza o condotta relativa alla formazione del contratto. Il rimedio della reductio ad aequitatem mira a realizzare un equilibrio contrattuale oggettivo quale surrogato dell'equilibrio contrattuale soggettivo di fatto irrealizzatosi, a causa della mancanza di libertà negoziale in uno dei contraenti.
Parimenti l'istituto della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fondata sul rispetto del rapporto sinallagmatico, così come liberamente disegnato dalle parti rappresenta un rimedio per ripristinare l'equilibrio contrattuale nell'ipotesi in cui si verifichino delle "sopravvenienze". Infatti, se le vicende sopravvenute fossero state previste, o fossero anche soltanto state prevedibili dai contraenti, il rimedio non potrebbe operare;
da ciò consegue che la finalità di tale istituto non è garantire un equilibrio oggettivo tra i valori delle prestazioni, bensì assicurare l'assetto risultante proprio dalle pattuizioni, assetto che costituisce il parametro per l'apprezzamento dei presupposti della risoluzione stessa.
Quindi, se lo squilibrio è riconducibile all'ambito delle scelte delle parti, non è rimediabile. Si conclude che l'equilibrio economico, salvo casi eccezionali tassativamente previsti, ammette dei controlli e sindacati giudiziali solo ove incida anche sull'equilibrio normativo. La tutela equitativa riconducibile alle norme su richiamate, pertanto, interviene soltanto in caso di mancanza di libertà nella valutazione del rapporto di corrispettività fra le prestazioni;
al di fuori di questa ipotesi, vige il rispetto dell'accordo raggiunto.
La previsione di poteri giudiziali di controllo, in particolari casi, secondo criteri di proporzionalità non consente, quindi, di affermare l'esistenza di un principio di carattere generale che dia rilievo ex se all'iniquità dello scambio. Non si rinviene nel sistema codicistico la valenza di un controllo di validità del contratto sulla base del principio di proporzione tra le prestazioni, come si desume a contrario dagli artt. 1325 e 1346 c.c. che non menzionano tra i requisiti del contratto l'equilibrio delle prestazioni. Per tale motivo, l'unica forma generale di controllo ammissibile da parte del giudice è limitata ad evidenze patologiche dell'equilibrio normativo contrattuale. Forme di controllo integrativo giudiziale trovano, quindi, giustificazione essenzialmente in una presunta o accertata condizione di debolezza contrattuale che impedisce l'ottimale esplicazione dell'autonomia negoziale. Dunque, l'ingiustizia economica della contrattazione, di per sé, non è fattore rilevante in grado di innescare una tutela contro contrattazioni squilibrate salvo i casi in cui sia l'ordinamento a stabilire che una determinata posizione di debolezza sia meritevole di protezione. La sproporzione delle prestazioni, per invalidare la regola privata, deve combinarsi necessariamente con altre patologie, quale coelemento di una fattispecie complessa.
Stabilito dunque che la maggiore onerosità di un sistema di ammortamento concordato tra le parti non possa considerarsi “occulta” e rendere indeterminate le condizioni economiche e che tale maggiore onerosità rispetto ad altri sistemi non consente, di per sé, un sindacato giurisdizionale sulla convenienza-meritevolezza dell'operazione, rimane da stabilire se il sistema di ammortamento alla francese concordato tra le parti comporti la violazione dei principi in materia di trasparenza bancaria.
Come noto, l'art. 117 TUB (dopo aver stabilito -ai commi 1 e 3- che i contratti sono redatti per iscritto e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo), al comma 4 prevede che "i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora".
La tesi attorea parrebbe sostenere che, poiché il "costo" della capitalizzazione composta degli interessi derivante dalla applicazione del piano di ammortamento alla "francese" darebbe luogo alla concreta applicazione di un saggio di interesse superiore al TAN se applicato invece in regime semplice, ciò comporterebbe la sanzione di cui al comma VII dell'art. 117 (ricalcolo interessi al tasso BOT) in relazione al comma VI, il quale dispone che "sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali (...) che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati". Sul punto va osservato preliminarmente che il contratto di mutuo recava l'indicazione del Tasso
Annuo Effettivo Globale (TAEG) o Indicatore Sintetico di Costo (ISC).
Come noto, detti indici sintetici contemplano l'effetto del pagamento infrannuale degli interessi nella formula matematica. Invero tale indicatore e rappresenta il costo effettivo dell'operazione espresso in percentuale che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento e
TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta
(TAE), sia le spese connesse al finanziamento. L'effetto della capitalizzazione composta infrannuale usualmente adottata dalla banca per la determinazione della rata di rimborso del mutuo
è misurato, in termini di tasso di interesse, dalla differenza tra il saggio nominale annuo (TAN) impiegato per l'elaborazione del piano di ammortamento ed il tasso annuo effettivo (TAE) del rapporto;
il TAE è notoriamente ricompreso nel TAEG del rapporto.
È pertanto fortemente discutibile che l'ammortamento alla francese - anche inteso come sistema di infra annualizzazione degli interessi possa comportare un "costo occulto" non ricompreso nel
-
costo complessivo indicato dal TAEG. Invero, il processo di attualizzazione su cui si fonda la formula per il calcolo del Tasso effettivo dettata dalla BA d'Italia già ricomprende l'effetto della capitalizzazione composta: se al ridetto processo di attualizzazione si assoggettasse pure la differenza tra la rata pattuita e quella ricalcolata in regime semplice si determinerebbe una ingiustificata duplicazione del costo dovuto alla capitalizzazione considerando, peraltro, che gli interessi ricompresi nella rata determinata in regime semplice sono già la derivazione di un processo di attualizzazione.
Peraltro dall'esame della disciplina Bankitalia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari non emerge alcun espresso riferimento alla necessità di indicare in contratto o nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (c.d. PIES, di ispirazione comunitaria) il regime finanziario e il criterio di calcolo degli interessi abitualmente adottato nella prassi negoziale;
la circostanza pare attestare che tali informazioni non sono riconducibili tra gli «elementi essenziali del rapporto contrattuale»> (così Bankitalia) che devono essere resi noti ex lege al cliente. Invero, anche lo schema negoziale di “Contratto di finanziamento fondiario” e “Capitolato di patti e condizioni generali" condiviso da Associazione BAria Italiana, Consiglio Nazionale del
Notariato e le Associazioni dei consumatori nel 2001 [Circolari ABI, serie Legale n. 37 - 2 novembre 2001 Contratti bancari (Pos. 1195-II) - Tavolo di lavoro con le Associazioni dei consumatori e Protocolli di intesa. Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente. Contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico e Capitolato di patti e condizioni generali, in www.abi.it.] non prevede l'indicazione del regime finanziario e del criterio di calcolo degli interessi (tale schema di contratto, come noto, è stato a suo tempo elaborato tenendo conto dei principi normativi in materia di tutela del consumatore e nello spirito di un equilibrio più generale nel rapporto banca-cliente).
Va peraltro ricordato che è principio poi costantemente affermato da questo Tribunale quello per cui l'indice sintetico di costo ISC previsto dalla normativa bancaria costituisca uno strumento che il
Legislatore mette a disposizione del cliente affinché lo stesso operi con una buona consapevolezza e discernimento nella scelta dei prodotti finanziari;
in sostanza l'indice sintetico di costo corrisponde, secondo degli schemi matematici elaborati dalla BA d'Italia, al costo sintetico approssimativo espresso in percentuale del finanziamento, una volta sommate al capitale tutte le spese accessorie derivanti dall'erogazione della somma;
e quindi un indice approssimativo del costo dell'intera operazione espresso in rapporto al capitale erogato.
Secondo gli approdi più recenti della S.C. la mancata indicazione in contratto del TAEG, non costituisce di per sé una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
In tale prospettiva ermeneutica, quindi, l'omessa o l'erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno etiologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto concedente (Trib. Roma
121/2018).
In coerenza con tale impostazione, la S.C. (da ultimo Cass., sez civ. III, 05/11/2020, n.24690) ha invero precisato che nella vigenza del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 4 - il quale prescrive al comma 3, che i “contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” e, al comma successivo, che sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati - il tasso di interesse può essere determinato "per relationem”, con esclusione del rinvio agli usi, purché il contratto richiami criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non siano determinati unilateralmente dalla banca (Cass. 26/06/2019 n. 17110).
Va quindi rilevato come tale indice non sia suscettibile di declaratoria di nullità per indeterminatezza ai sensi dell'articolo 117 TUB IV e VII poiché tale norma fa esclusivamente riferimento ai "tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali” e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono quindi riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelle che riguardano le condizioni contrattuali, i prezzi, i tassi.
-Deve pertanto concludersi che nei casi come quello oggetto della iniziativa attorea in cui il contratto di mutuo rechi l'indicazione di tutte le condizioni economiche (tassi, prezzi, spese) dell'importo (anche variabile) e periodicità della rata e del sistema di ammortamento prescelto
(nelle specie anche mediante la predisposizione di una tabella di ammortamento) non può parlarsi né di indeterminatezza delle condizioni e del tasso d'interesse ai sensi dell'art. dell'art. 117 e dell'art
1284 c.c. né di "costo" occulto o maggiore di quello concordato in contratto per effetto della capitalizzazione composta infrannuale degli interessi e del loro pagamento in corso di rapporto.
Va poi affrontata la questione, anch'essa posta da parte attrice, della asserita violazione del divieto anatocismo in relazione all'art. 1283 c.c., sia all'art. 120 TUB, 2° comma, lett. b).
La questione è stata da tempo già risolta dalla giurisprudenza largamente prevalente di merito che ha, in alcuni casi, negato che l'ammortamento alla francese comporti una capitalizzazione degli interessi, in altri casi, ha tracciato una distinzione concetti di “capitalizzazione” ad “anatocismo" evidenziando come l'ammortamento alla francese, sebbene comporti una capitalizzazione composta degli interessi non provochi alcun affetto anatocistico vietato.
Si è invero correttamente osservato che, sebbene possa dirsi in astratto che la composizione della rata evidenzia il meccanismo dell'interesse composto (interesse liquidato sul capitale in scadenza),
l'applicazione di interessi composti non necessariamente conduca alla violazione del precetto di cui all'art. 1283 c.c. (cfr. App. Torino, Sez. I, 14.5.2019, n. 807; App. Torino, Sez. I, 21.5.2020 n. 544).
L'art. 1283 c.c. vieta infatti la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. Il metodo "alla francese" comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia un fenomeno anatocistico, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.
La giurisprudenza si è dunque da tempo assestata (cfr. già Tribunale S. Maria Capua Vetere sez. I,
11/04/2011) nel senso che la capitalizzazione composta nei contratti di credito è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione delle modalità di esecuzione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato. Se, dunque, l'ammortamento alla francese non comporta capitalizzazione degli interessi, non si applicano, in via generale, le prescrizioni formali imposte dall'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Infine, va osservato come non sia certamente l'art. 821 c.c. la norma che può fornire un indizio sulla illegittimità dell'ammortamento alla francese ed anzi debba ritenersi disposizione che impedisca l'interpretazione estensiva del divieto di anatocismo al regime finanziario della capitalizzazione composta.
L'art. 821 c.c. si limita infatti a prevedere che gli interessi civili crescano con progressione giornaliera, senza prescrivere che tale progressione debba avvenire secondo la capitalizzazione semplice anziché composta. In secondo luogo, pur tenendo presente il principio di proporzionalità affermato dalla disposizione in esame, non può non considerarsi come, nel mutuo, il capitale viene erogato (interamente) in favore del debitore, sicché può dirsi che il “godimento” del diritto (il capitale) è immediato (ed integrale) da parte del debitore e pertanto fa da subito nascere in capo a chi ne gode l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi. Infine, la “durata del godimento" del capitale è la stessa in qualsiasi regime finanziario adottato, posto che civilisticamente dipende dalla durata del mutuo e dell'obbligo di restituzione e non dalla imputazione o composizione della rata.
Infine, parte attrice ha chiesto l'applicabilità dell'art. 117 TUB, comma VI, in ragione della
,Par difformità tra l' indicato nel contratto di mutuo per cui è causa e quello effettivamente applicato.
L'assunto è infondato. ar 'P non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di L
finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell Par quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma VI, del TUB.
L'obbligo di riportare l'indicatore sintetico di costo (ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, è stato, infatti, introdotto dall'art. 9 della delibera CICR 4/3/2003, che ha demandato alla BA d'Italia la individuazione delle operazioni per le quali sussiste tale obbligo e le modalità di calcolo dell'indice.
L'organo di vigilanza ha provveduto, nell'ambito della disciplina sulla trasparenza (dapprima con il provvedimento 25/7/2003, e poi dal 29/7/2009 l'autonomo provvedimento sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi, sezione II, par. 8, più volte aggiornato), a stabilire che detto indice sia riportato, tra l'altro, nei contratti di mutuo e di finanziamento e sia calcolato con le stesse modalità e sulla base degli stessi oneri previsti per il TAEG (che si riferisce al solo credito ai consumatori).
Par Quindi e TAEG si calcolano con le stesse modalità, ma non sono regolati dalla medesima normativa. L'ISC, infatti, non è previsto da una norma primaria, ma solo dalla normativa di rango regolamentare del CICR ed è disciplinato dalle disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dalla BA d'Italia.
Da ciò deriva che in caso di ISC contrattuale errato non è applicabile l'invocato tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma VII, TUB, perché nessuna norma prevede ciò.
Infatti, il citato art. 117 TUB si riferisce alla mancata indicazione del tasso debitore e quindi non è applicabile all'ISC, che non è un tasso ma solo un indice equivalente.
Nemmeno ricorre un'ipotesi di nullità in forza del comma VI del citato art. 117 TUB, perché quel vizio colpisce le clausole contrattuali che prevedano tassi più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati, cioè di quelli resi pubblici in ogni filiale nei fogli informativi previsti dall'art. 116
TUB, in ordine al cui contenuto nulla è stato allegato nel presente giudizio. Quella norma non Par riguarda invece la censura qui dedotta da parte attrice e cioè l'eventuale contrasto tra Par contrattuale e effettivo.
Inoltre, nel caso in esame, il contratto è stato stipulato avanti al notaio rogante e non mediante adesione ad offerte rivolte al pubblico, e comunque parte attrice non ha fornito alcuna prova di pubblicizzazione e di adesione a offerte commerciali fatte oggetto di pubblicità e comunicazione rivolta alla generalità dei consumatori.
Quest'ultimo condivisibile orientamento è stato ribadito anche dal Tribunale di Milano, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina, l'art. 125 bis, comma VI, TUB, per i contratti conclusi successivamente al 19/9/2010, dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nel TAEG) sono da considerarsi nulle.
Nel caso in esame non ricorre la nullità prevista dall'art. 125 bis, comma VI, TUB, della clausola relativa al costo non incluso nell'indice, perché nella fattispecie non è applicabile la disciplina del credito al consumatore contenuta nel TUB in ragione dell'importo del mutuo, che eccede il limite massimo di euro 75.000,00 fissato nell'art. 122 TUB.
Alla fattispecie oggetto di causa non può, quindi, applicarsi l'art. 125 bis TUB, trattandosi di contratto di mutuo stipulato in data 30/11/2007 di importo superiore ad euro 75.000,00 e garantito da ipoteca su bene immobile, per il quale valgono le eccezioni di cui all'art. 122 comma 1 lett. a) e f).
Ne consegue che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità
Par tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125 bis, comma VI, TUB. Par Pertanto l'omessa od erronea indicazione dell' non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, e la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla BA mediante l'erronea quantificazione dell' Par non è
suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della BA (Tribunale di Milano n. 10832/2017). Par L'erronea indicazione dell' non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB,
ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi.
Questa soluzione risulta coerente con i principi giurisprudenziali sulla distinzione tra regole di comportamento e regole di validità del contratto, secondo cui la violazione dei doveri di informazione dà luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, senza però determinare la nullità del contratto (Cass. S.U. 26724/2007).
Fermo che l'inserimento in contratto dell' Par costituisce un obbligo legale, il cui inadempimento può comportare il risarcimento dell'eventuale danno dimostrato dal mutuatario per aver confidato in un ISC errato, tuttavia nel presente giudizio la domanda risarcitoria non veniva neppure formulata dall'attore il quale non ha comunque provato il pregiudizio che sarebbe disceso dall'avere confidato in un ISC dichiarato difforme rispetto al dato che si sostiene essere corretto. Parte attrice, al fine di ottenere la condanna della banca al risarcimento del danno subito per responsabilità contrattuale derivante dall'aver applicato un ISC diverso da quello pattuito, avrebbe dovuto provare che, se avesse conosciuto 1,Par effettivamente applicato dalla banca, non avrebbe stipulato il contratto di mutuo oggetto di causa, e tale prova non risulta, nella specie, fornita.
Alla luce di quanto esposto, non può applicarsi il tasso sostitutivo richiesto.
Sul punto, di recente, il Tribunale di Torino, con orientamento assolutamente condivisibile, ha affermato che "In virtù del c.d. principio della ragione più liquida e a prescindere da ogni questione circa l'esattezza o meno delle deduzioni in fatto, pur rilevandosi un'effettiva differenza tra l'ISC (indicatore di costo sintetico) dichiarato nel contratto di finanziamento e l'ISC effettivo, non può essere invocato il disposto dell'art. 117 co. 6 e co. 7 del TUB dal momento che, l'ISC, è un mero indicatore e non già un tasso, un prezzo o una condizione (i commi 6 e 7 dell'artt. 117 TUB si riferiscono invece espressamente e solo a "tassi, prezzi e condizioni")" (Tribunale Torino, sezione I,
n. 5233/2018).
Le considerazioni sin qui svolte e le risultanze istruttorie in atti inducono a ritenere infondata la domanda attorea.
Resta assorbita l'eccezione di parte convenuta in merito al difetto di legittimazione passiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da parte attrice così provvede:
1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Condanna Parte_1 alla rifusione, in favore di Controparte_7
con socio unico, in persona del legale rappresentante p.t., delle
[...]
spese processuali che liquida in euro 7.616,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Napoli, 26/11/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello