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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/11/2025, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 5104/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281- sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al N.R.G. 5104/2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(P.IVA: Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avvocato Elga
Rizzo ed elettivamente domiciliata presso il suo Ufficio legale, sito in Catanzaro, alla via Tommaso Campanella n. 115
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
(P.IVA.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Antonio Laghezza, presso il cui studio sito in Taranto, via Puglie n. 102, è elettivamente domiciliata
- PARTE OPPOSTA –
CONCLUSIONI
Parte opponente: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e ritenuta, invece, la narrativa del presente atto, le emergenze documentali e probatorie tutte;
- Dichiarare nullo/illegittimo/inefficace il decreto ingiuntivo, perché privo dei presupposti di legge e pagina 1 di 10 recante somme non dovute, giusta copiosa documentazione versata in atti dalla concludente;
- dichiarare estinto, in ogni caso, anche il diritto della CP_2 CP_1 ad ottenere la minor somma, oggetto dell'ordinativo n. 3371/2022, pari ad €
[...]
10.260,00. -condannare l'odierna opposta al pagamento delle spese e competenze di lite, al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. stante la temerarietà del giudizio monitorio intrapreso.»;
Parte opposta: «Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e richiesta, in via preliminare: 1) concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo poiché l'opposizione è palesemente infondata in fatto
e diritto, oltre a non essere basata su prova scritta e non è di pronta e facile soluzione;
nel merito: A) rigettare l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo perché inammissibile, improcedibile e, soprattutto, come innanzi detto, infondato in fatto e diritto e, per l'effetto B) confermare il decreto ingiuntivo opposto, C) con condanna della al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 Controparte_3
c.p.c.».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'
[...] proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 803/2023, emesso in data 16.11.2023, a mezzo del quale il Tribunale di Catanzaro, accogliendo il ricorso proposto da le aveva ingiunto Controparte_1 di pagare in favore di parte ricorrente la somma di € 70.200,00, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio, quale credito maturato a titolo di corrispettivo per la fornitura di guanti in nitrile e in vinile eseguita nell'anno 2022 dalla società in favore della ricorrente. Controparte_1
L' opponente premetteva: che la società aveva Parte_1 Controparte_1 chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto in virtù del mancato pagamento di un'unica fattura elettronica, asseritamente correlata alla fornitura di materiale sanitario e, precisamente, di guanti in nitrile ed in vinile, giusta aggiudicazione disposta con Delibera della n. 109 del 3 febbraio 2022; che la predetta CP_2
Delibera cristallizzava l'offerta economica dell'operatore aggiudicatario al prezzo unitario di € 0,037 per guanti monouso in nitrile e di € 0,024 per guanti monouso in pagina 2 di 10 vinile;
che la fattura n. 82/2022, alla base del provvedimento monitorio, era stata emessa sulla scorta dell'ordinativo n. 865/2022, poi revocato e sostituito dall'ordinativo n. 3371/2022 dell'11 maggio 2022, in quanto per mero errore materiale di compilazione, riportava un prezzo unitario per la fornitura dei guanti in nitrile di € 0,37, difforme da quello oggetto dell'offerta economica;
che con nota prot.
n. 31895 del 18.11.2022 era stata, pertanto, richiesta alla Controparte_1
l'emissione di una nota di credito a totale storno della fattura n. 82/2022; che a fronte di tale richiesta, la con nota del 23.11.2022, aveva Controparte_1 comunicato di aver già ottenuto in data 25.5.22 un decreto di accoglimento del ricorso monitorio presentato dinanzi al Tribunale di Catanzaro;
che, tuttavia, risultava all' opponente che l'unico decreto ingiuntivo emesso in favore di Pt_1 parte opposta, n. 803 del 16 novembre 2023, era stato notificato all' in data CP_2
20.11.2023, a distanza di oltre un anno dalla richiesta di emissione della nota di credito.
Tanto premesso, a sostegno della spiegata opposizione, l'
[...]
deduceva: la nullità del decreto ingiuntivo per Parte_1 insussistenza del credito azionato in via monitoria, dal momento che l'ordinativo n.
865/2022 era stato annullato e sostituito con l'ordine n. 3371 dell'11.5.2022, recante i prezzi corretti e corrispondenti a quelli indicati nella Delibera di aggiudicazione;
l'inammissibilità e la nullità del provvedimento monitorio opposto, atteso che la condotta della volta al solo fine di ottenere somme Controparte_1 non dovute e manifestamente sproporzionate rispetto a quelle pattuite, integrerebbe un'ipotesi di abuso del processo, non avendo la società opposta dato riscontro alla richiesta di rettifica della fattura, inoltrata dall' , ed avendo agito Parte_1 in via monitoria a distanza di oltre un anno, pur con la consapevolezza della non dovutezza delle somme richieste;
l'estinzione del credito derivante dall'ordinativo n.
3371/2022, per effetto della mancata emissione della nota di variazione entro un anno dall'operazione ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 633/1972.
L' opponente ravvisava, infine, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., la Pt_1 sussistenza della responsabilità per lite temeraria dell'opposta, che avrebbe agito con colpa grave, proponendo il ricorso monitorio per somme non dovute e difformi da quelle pattuite, senza lasciare alcun margine per addivenire ad un'eventuale pagina 3 di 10 composizione bonaria della vertenza.
Per tali ragioni, l' agiva in Controparte_4 giudizio, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.01.2024, si costituiva in giudizio la quale deduceva Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione avversaria rilevando: che con l'ordinativo del
07.02.2022, recante numero identificativo 2022S00000865COV20, era stata richiesta la fornitura di n. 150.000 guanti in vinile di misura L, M ed S, per un prezzo unitario di € 0,024 e n. 180.000 guanti in nitrile, stesse misure, per un prezzo unitario di € 0,37; che pertanto, il corrispettivo totale della fornitura ammontava a complessivi € 70.200,00 IVA esclusa;
che il predetto ordine rivestiva carattere di urgenza, per il diffondersi della pandemia da COVID e la carenza di guanti sul mercato, soprattutto quello cinese, tanto che in data 08.02.2022, ovvero il giorno successivo alla richiesta di fornitura, la merce era stata già consegnata, come da Documento di trasporto recante in calce il timbro della Farmacia ospedaliera;
che la fornitura era, quindi, avvenuta prima del perfezionamento della gara indetta con la Delibera n. 109/2022; che il carattere dell'urgenza della fornitura aveva determinato una trattativa diretta con un prezzo diverso della merce ordinata e consegnata rispetto al prezzo di quella che la avrebbe consegnato Controparte_1 dopo il perfezionamento della gara;
che, infatti, solo quando successivamente era stato effettuato un nuovo ordine per la stessa tipologia di materiale, con identificativo n. 2022S00003375COV20 del 11.5.2022, delibera 109/22, la società opposta aveva fatturato sulla base del prezzo previsto in sede di aggiudicazione;
che, dunque, il primo era un ordine di febbraio 2022, con carattere d'urgenza, ed il secondo di maggio 2022, effettuato in seguito al perfezionamento della gara d'appalto; che l' , solo a maggio 2022, aveva revocato unilateralmente e in CP_2 modo arbitrario l'ordine di febbraio e contestato la fattura del 10.2.2022, dopo nove mesi dalla sua emissione, mentre la già in data 26.4.22 aveva Controparte_1 effettuato la messa in mora per la somma riportata in fattura, erroneamente inviando la pec all' - nell'erronea Parte_2 convinzione che l'allora ne facesse parte - nei confronti Controparte_5 della quale aveva poi chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo in data 25.5.2022; che pagina 4 di 10 la aveva agito in totale buona fede e senza alcun intento Controparte_1 fraudolento, non essendo affatto tenuta, per quanto dedotto, ad emettere una nota di credito ed una nuova fattura, con la conseguenza che l'eccezione di estinzione del credito di cui all'ordinativo n. 3371/2022 sollevata da controparte sarebbe priva di fondamento giuridico.
In virtù di quanto innanzi esposto la società rassegnava, dunque, Controparte_1 le conclusioni riportate in premessa.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c., rilevato che dalla documentazione di causa non risultava alcuna convenzione stipulata in forma scritta tra la società opposta e l' veniva sottoposta alle parti la Controparte_4 questione rilevata d'ufficio della nullità del contratto per carenza di forma scritta ad substantiam, così da consentire alle stesse di dedurre sul punto nelle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita documentalmente, veniva rinviata ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. per la discussione e decisione all'udienza del 3.10.2025.
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., ratione temporis applicabile.
***
Ciò posto giova premettere che, com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Dunque, il soggetto che agisce in giudizio per l'esatto adempimento di una prestazione contrattuale, come nel caso di specie, deve fornire la prova del titolo costitutivo del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento o l'inesatta esecuzione della prestazione ad opera della controparte, su cui invece incombe pagina 5 di 10 l'onere di dimostrare il fatto estintivo costituito dall'adempimento e/o dall'esatta esecuzione della prestazione resa (Cass. civ., 13533/2001; Cass. civ., 10261/2000).
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata.
Nel caso di specie, la ha azionato un credito pari ad € 70.200,00 Controparte_1 portato dalla fattura n. 82/2022 emessa per una fornitura di guanti in vinile e in nitrile effettuata in favore dell' a Controparte_4 seguito di aggiudicazione provvisoria deliberata all'esito di procedura negoziata
ME.PA. e disposta con deliberazione del Commissario Straordinario n. 109 del
03.02.2022.
Parte opposta ha al riguardo dedotto che la predetta fornitura era stata eseguita sulla base dell'ordine di acquisto n. 2022S00000865COV20 del 07.02.2022, il quale rappresenta il contratto, a trattativa diretta, intercorso tra le parti, e fissa il prezzo della merce ordinata in via d'urgenza in maniera difforme da quanto successivamente previsto nel contratto: è proprio l'urgenza che giustificherebbe il maggiore prezzo convenuto nell'ordine del 7 febbraio 2022.
La tesi di parte opposta non persuade.
Innanzitutto, giova rammentare che non può ritenersi validamente concluso il contratto sulla scorta del solo ordinativo d'acquisto, atteso che, per giurisprudenza costante, i contratti stipulati dalla P.A., ed in genere dagli Enti Pubblici (anche quando essi agiscano “iure privatorum”), in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e
17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, richiedono la forma scritta ad substantiam, la quale può dirsi soddisfatta se la volontà delle parti sia consacrata in un unico documento contrattuale, salvo che la legge non autorizzi una diversa modalità di conclusione, come nel caso di contratti conclusi con imprese commerciali.
Ebbene, se è vero che il requisito della forma scritta può dirsi integrato anche laddove non venga redatto un unico documento contrattuale, sottoscritto contestualmente dalle parti, come chiarito dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 9775/2022, nel caso di specie, all'ordinativo emesso dall' non ha fatto seguito l'accettazione per iscritto da parte Parte_1 della società opposta così che si possa ritenere perfezionato il contratto di fornitura, posto che le si è limitata a dare diretta esecuzione all'ordinativo, con Controparte_1 una condotta di accettazione tacita ex art. 1327 c.c. che non è applicabile nei pagina 6 di 10 confronti della P.A. (Cass. n. 12316/15) e che non consente, dunque, di ritenere perfezionato il contratto, atteso che, come precisato dalla recente pronuncia delle
Sezioni Unite n. 9775/22 già richiamata, è pur sempre indispensabile che tanto la proposta quanto l'accettazione negoziale, che possono non essere contemporanee, mantengano la forma scritta, non potendosi quindi desumere dalla compilazione e sottoscrizione degli ordinativi la tacita conclusione di un contratto di vendita.
In secondo luogo, si osserva che l'ordine dell' sulla cui base è stata emessa la CP_2 fattura elettronica n. 82/2022 azionata in via monitoria richiama espressamente la delibera n. 109/2022, ed inoltre la stessa fattura n. 82/2022 riporta quale Codice
Identificativo della procedura di gara quello indicato nella predetta delibera (cfr. produzione del fascicolo del monitorio, all.ti nn. 8 e 10 della produzione di parte opponente).
Risulta, dunque, documentalmente che la Delibera n. 109 del 03.02.2022 abbia dichiarato aggiudicataria la in via provvisoria, nelle more del Controparte_1 completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti, affidandole il contratto sulla base e alle condizioni economiche di cui all'offerta dalla stessa presentata nell'ambito della procedura negoziata, e che abbia disposto l'esecuzione anticipata della fornitura, alle condizioni indicate, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.lgs. n.
50/2016, ritenendo che qualunque differimento della fornitura avrebbe pregiudicato l'interesse pubblico sotteso (cfr. All. n. 8 della produzione di parte opponente).
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, ratione temporis applicabile, in cui la stazione appaltante in presenza di determinate condizioni, incarica l'aggiudicataria dell'appalto dell'esecuzione d'urgenza del servizio o della fornitura appaltata, prima della formale sottoscrizione del contratto.
In altri termini, l'esecuzione in via anticipata e d'urgenza è prevista all'esito della fase selettiva delle offerte, anticipando le ordinarie scansioni procedimentali e gli ordinari adempimenti formali, dando luogo così ad una fase propriamente esecutiva che fa sorgere un vincolo prestazionale obbligatorio in capo all'aggiudicatario, non solo prima della stipulazione del contratto ma anche prima che l'aggiudicazione divenga efficace.
Inoltre, a mente dell'art. l'art. 32, co. 8, D.lgs. 50/2016, “Divenuta efficace
l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
pagina 7 di 10 dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con
l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.”
In deroga alla normativa di carattere generale, la legislazione emergenziale introdotta durante il periodo pandemico da , applicabile alla fattispecie in esame, con Pt_3 il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, ha previsto che è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, co. 8, D.lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80: ne consegue che l'esecuzione in via d'urgenza poteva avvenire non solo prima della stipula del contratto ma anche prima che l'aggiudicazione divenisse efficace, atteso che, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 cit.,
l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti.
Dunque, le disposizioni citate, per quanto di interesse, prevedono che le prestazioni possono essere eseguite in via d'urgenza, benché non sia stato ancora stipulato il contratto e prima che l'aggiudicazione divenga efficace e che, se il contratto non viene stipulato, l'aggiudicatario ha diritto solo al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate, ordinate in via d'urgenza.
Nel caso in esame, parte opposta non ha fornito prova dell'intervenuta stipula del contratto di appalto in forma scritta, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione.
Dunque, come previsto dall'art. 32 cit., l'aggiudicatario può soltanto ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza,
pagina 8 di 10 atteso che non è stato successivamente stipulato il contratto in forma scritta, rimborso che non coincide con il corrispettivo delle prestazioni effettivamente eseguite in via d'urgenza.
In assenza del contratto scritto, non può, quindi, ritenersi legittima la pretesa creditoria vantata dalla perché tale pretesa non ha ad oggetto il Controparte_1 rimborso delle spese sostenute in funzione dell'esecuzione anticipata, quanto invece il corrispettivo della fornitura effettuata.
Stante il valore assorbente delle considerazioni che precedono, l'opposizione spiegata va accolta e il decreto ingiuntivo opposto n. 803/2023 deve essere revocato.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante l'accoglimento dell'opposizione, sono poste a carico della e, Controparte_1 considerate la natura, il valore (€ 70.200,00 pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi €
7.052,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Quanto alla domanda di parte opponente di condannarsi l'opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria, essa è infondata e va rigettata: sul punto, occorre precisare che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96 c.p.c., postula, oltre al carattere totale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno, quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.
Nel caso di specie, la domanda non può trovare accoglimento, non avendo l'istante assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.
Né risulta esservi, nel caso di specie, la “mala fede” o la “colpa grave” della convenuta, che legittima la comminatoria dei danni punitivi di cui al terzo comma dell'articolo 96 c.p.c. (così Corte Cost. n. 152/2016).
pagina 9 di 10 Parimenti infondata è anche la domanda di condanna per lite temeraria proposta a sua volta dalla parte opposta nei confronti dell' Controparte_4
[...]
Infatti, difetta il presupposto primario ed indefettibile per la condanna a titolo di risarcimento danni da lite temeraria, cioè la soccombenza totale della parte nei cui confronti sia stata chiesta, appunto, tale condanna, in considerazione del fatto che la l' è invece Parte_1 risultata vittoriosa nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il Decreto ingiuntivo n.
803/2023, emesso in data 16.11.2023, dal Tribunale di Catanzaro;
2) CONDANNA la al pagamento, in favore dell' Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si Controparte_4 liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., oltre rimborso spese vive pari ad € 406,50;
3) RIGETTA le domande di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catanzaro, lì 6.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281- sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al N.R.G. 5104/2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(P.IVA: Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avvocato Elga
Rizzo ed elettivamente domiciliata presso il suo Ufficio legale, sito in Catanzaro, alla via Tommaso Campanella n. 115
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
(P.IVA.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Antonio Laghezza, presso il cui studio sito in Taranto, via Puglie n. 102, è elettivamente domiciliata
- PARTE OPPOSTA –
CONCLUSIONI
Parte opponente: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e ritenuta, invece, la narrativa del presente atto, le emergenze documentali e probatorie tutte;
- Dichiarare nullo/illegittimo/inefficace il decreto ingiuntivo, perché privo dei presupposti di legge e pagina 1 di 10 recante somme non dovute, giusta copiosa documentazione versata in atti dalla concludente;
- dichiarare estinto, in ogni caso, anche il diritto della CP_2 CP_1 ad ottenere la minor somma, oggetto dell'ordinativo n. 3371/2022, pari ad €
[...]
10.260,00. -condannare l'odierna opposta al pagamento delle spese e competenze di lite, al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. stante la temerarietà del giudizio monitorio intrapreso.»;
Parte opposta: «Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e richiesta, in via preliminare: 1) concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo poiché l'opposizione è palesemente infondata in fatto
e diritto, oltre a non essere basata su prova scritta e non è di pronta e facile soluzione;
nel merito: A) rigettare l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo perché inammissibile, improcedibile e, soprattutto, come innanzi detto, infondato in fatto e diritto e, per l'effetto B) confermare il decreto ingiuntivo opposto, C) con condanna della al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 Controparte_3
c.p.c.».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'
[...] proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 803/2023, emesso in data 16.11.2023, a mezzo del quale il Tribunale di Catanzaro, accogliendo il ricorso proposto da le aveva ingiunto Controparte_1 di pagare in favore di parte ricorrente la somma di € 70.200,00, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio, quale credito maturato a titolo di corrispettivo per la fornitura di guanti in nitrile e in vinile eseguita nell'anno 2022 dalla società in favore della ricorrente. Controparte_1
L' opponente premetteva: che la società aveva Parte_1 Controparte_1 chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto in virtù del mancato pagamento di un'unica fattura elettronica, asseritamente correlata alla fornitura di materiale sanitario e, precisamente, di guanti in nitrile ed in vinile, giusta aggiudicazione disposta con Delibera della n. 109 del 3 febbraio 2022; che la predetta CP_2
Delibera cristallizzava l'offerta economica dell'operatore aggiudicatario al prezzo unitario di € 0,037 per guanti monouso in nitrile e di € 0,024 per guanti monouso in pagina 2 di 10 vinile;
che la fattura n. 82/2022, alla base del provvedimento monitorio, era stata emessa sulla scorta dell'ordinativo n. 865/2022, poi revocato e sostituito dall'ordinativo n. 3371/2022 dell'11 maggio 2022, in quanto per mero errore materiale di compilazione, riportava un prezzo unitario per la fornitura dei guanti in nitrile di € 0,37, difforme da quello oggetto dell'offerta economica;
che con nota prot.
n. 31895 del 18.11.2022 era stata, pertanto, richiesta alla Controparte_1
l'emissione di una nota di credito a totale storno della fattura n. 82/2022; che a fronte di tale richiesta, la con nota del 23.11.2022, aveva Controparte_1 comunicato di aver già ottenuto in data 25.5.22 un decreto di accoglimento del ricorso monitorio presentato dinanzi al Tribunale di Catanzaro;
che, tuttavia, risultava all' opponente che l'unico decreto ingiuntivo emesso in favore di Pt_1 parte opposta, n. 803 del 16 novembre 2023, era stato notificato all' in data CP_2
20.11.2023, a distanza di oltre un anno dalla richiesta di emissione della nota di credito.
Tanto premesso, a sostegno della spiegata opposizione, l'
[...]
deduceva: la nullità del decreto ingiuntivo per Parte_1 insussistenza del credito azionato in via monitoria, dal momento che l'ordinativo n.
865/2022 era stato annullato e sostituito con l'ordine n. 3371 dell'11.5.2022, recante i prezzi corretti e corrispondenti a quelli indicati nella Delibera di aggiudicazione;
l'inammissibilità e la nullità del provvedimento monitorio opposto, atteso che la condotta della volta al solo fine di ottenere somme Controparte_1 non dovute e manifestamente sproporzionate rispetto a quelle pattuite, integrerebbe un'ipotesi di abuso del processo, non avendo la società opposta dato riscontro alla richiesta di rettifica della fattura, inoltrata dall' , ed avendo agito Parte_1 in via monitoria a distanza di oltre un anno, pur con la consapevolezza della non dovutezza delle somme richieste;
l'estinzione del credito derivante dall'ordinativo n.
3371/2022, per effetto della mancata emissione della nota di variazione entro un anno dall'operazione ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 633/1972.
L' opponente ravvisava, infine, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., la Pt_1 sussistenza della responsabilità per lite temeraria dell'opposta, che avrebbe agito con colpa grave, proponendo il ricorso monitorio per somme non dovute e difformi da quelle pattuite, senza lasciare alcun margine per addivenire ad un'eventuale pagina 3 di 10 composizione bonaria della vertenza.
Per tali ragioni, l' agiva in Controparte_4 giudizio, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.01.2024, si costituiva in giudizio la quale deduceva Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione avversaria rilevando: che con l'ordinativo del
07.02.2022, recante numero identificativo 2022S00000865COV20, era stata richiesta la fornitura di n. 150.000 guanti in vinile di misura L, M ed S, per un prezzo unitario di € 0,024 e n. 180.000 guanti in nitrile, stesse misure, per un prezzo unitario di € 0,37; che pertanto, il corrispettivo totale della fornitura ammontava a complessivi € 70.200,00 IVA esclusa;
che il predetto ordine rivestiva carattere di urgenza, per il diffondersi della pandemia da COVID e la carenza di guanti sul mercato, soprattutto quello cinese, tanto che in data 08.02.2022, ovvero il giorno successivo alla richiesta di fornitura, la merce era stata già consegnata, come da Documento di trasporto recante in calce il timbro della Farmacia ospedaliera;
che la fornitura era, quindi, avvenuta prima del perfezionamento della gara indetta con la Delibera n. 109/2022; che il carattere dell'urgenza della fornitura aveva determinato una trattativa diretta con un prezzo diverso della merce ordinata e consegnata rispetto al prezzo di quella che la avrebbe consegnato Controparte_1 dopo il perfezionamento della gara;
che, infatti, solo quando successivamente era stato effettuato un nuovo ordine per la stessa tipologia di materiale, con identificativo n. 2022S00003375COV20 del 11.5.2022, delibera 109/22, la società opposta aveva fatturato sulla base del prezzo previsto in sede di aggiudicazione;
che, dunque, il primo era un ordine di febbraio 2022, con carattere d'urgenza, ed il secondo di maggio 2022, effettuato in seguito al perfezionamento della gara d'appalto; che l' , solo a maggio 2022, aveva revocato unilateralmente e in CP_2 modo arbitrario l'ordine di febbraio e contestato la fattura del 10.2.2022, dopo nove mesi dalla sua emissione, mentre la già in data 26.4.22 aveva Controparte_1 effettuato la messa in mora per la somma riportata in fattura, erroneamente inviando la pec all' - nell'erronea Parte_2 convinzione che l'allora ne facesse parte - nei confronti Controparte_5 della quale aveva poi chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo in data 25.5.2022; che pagina 4 di 10 la aveva agito in totale buona fede e senza alcun intento Controparte_1 fraudolento, non essendo affatto tenuta, per quanto dedotto, ad emettere una nota di credito ed una nuova fattura, con la conseguenza che l'eccezione di estinzione del credito di cui all'ordinativo n. 3371/2022 sollevata da controparte sarebbe priva di fondamento giuridico.
In virtù di quanto innanzi esposto la società rassegnava, dunque, Controparte_1 le conclusioni riportate in premessa.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c., rilevato che dalla documentazione di causa non risultava alcuna convenzione stipulata in forma scritta tra la società opposta e l' veniva sottoposta alle parti la Controparte_4 questione rilevata d'ufficio della nullità del contratto per carenza di forma scritta ad substantiam, così da consentire alle stesse di dedurre sul punto nelle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita documentalmente, veniva rinviata ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. per la discussione e decisione all'udienza del 3.10.2025.
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., ratione temporis applicabile.
***
Ciò posto giova premettere che, com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Dunque, il soggetto che agisce in giudizio per l'esatto adempimento di una prestazione contrattuale, come nel caso di specie, deve fornire la prova del titolo costitutivo del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento o l'inesatta esecuzione della prestazione ad opera della controparte, su cui invece incombe pagina 5 di 10 l'onere di dimostrare il fatto estintivo costituito dall'adempimento e/o dall'esatta esecuzione della prestazione resa (Cass. civ., 13533/2001; Cass. civ., 10261/2000).
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata.
Nel caso di specie, la ha azionato un credito pari ad € 70.200,00 Controparte_1 portato dalla fattura n. 82/2022 emessa per una fornitura di guanti in vinile e in nitrile effettuata in favore dell' a Controparte_4 seguito di aggiudicazione provvisoria deliberata all'esito di procedura negoziata
ME.PA. e disposta con deliberazione del Commissario Straordinario n. 109 del
03.02.2022.
Parte opposta ha al riguardo dedotto che la predetta fornitura era stata eseguita sulla base dell'ordine di acquisto n. 2022S00000865COV20 del 07.02.2022, il quale rappresenta il contratto, a trattativa diretta, intercorso tra le parti, e fissa il prezzo della merce ordinata in via d'urgenza in maniera difforme da quanto successivamente previsto nel contratto: è proprio l'urgenza che giustificherebbe il maggiore prezzo convenuto nell'ordine del 7 febbraio 2022.
La tesi di parte opposta non persuade.
Innanzitutto, giova rammentare che non può ritenersi validamente concluso il contratto sulla scorta del solo ordinativo d'acquisto, atteso che, per giurisprudenza costante, i contratti stipulati dalla P.A., ed in genere dagli Enti Pubblici (anche quando essi agiscano “iure privatorum”), in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e
17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, richiedono la forma scritta ad substantiam, la quale può dirsi soddisfatta se la volontà delle parti sia consacrata in un unico documento contrattuale, salvo che la legge non autorizzi una diversa modalità di conclusione, come nel caso di contratti conclusi con imprese commerciali.
Ebbene, se è vero che il requisito della forma scritta può dirsi integrato anche laddove non venga redatto un unico documento contrattuale, sottoscritto contestualmente dalle parti, come chiarito dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 9775/2022, nel caso di specie, all'ordinativo emesso dall' non ha fatto seguito l'accettazione per iscritto da parte Parte_1 della società opposta così che si possa ritenere perfezionato il contratto di fornitura, posto che le si è limitata a dare diretta esecuzione all'ordinativo, con Controparte_1 una condotta di accettazione tacita ex art. 1327 c.c. che non è applicabile nei pagina 6 di 10 confronti della P.A. (Cass. n. 12316/15) e che non consente, dunque, di ritenere perfezionato il contratto, atteso che, come precisato dalla recente pronuncia delle
Sezioni Unite n. 9775/22 già richiamata, è pur sempre indispensabile che tanto la proposta quanto l'accettazione negoziale, che possono non essere contemporanee, mantengano la forma scritta, non potendosi quindi desumere dalla compilazione e sottoscrizione degli ordinativi la tacita conclusione di un contratto di vendita.
In secondo luogo, si osserva che l'ordine dell' sulla cui base è stata emessa la CP_2 fattura elettronica n. 82/2022 azionata in via monitoria richiama espressamente la delibera n. 109/2022, ed inoltre la stessa fattura n. 82/2022 riporta quale Codice
Identificativo della procedura di gara quello indicato nella predetta delibera (cfr. produzione del fascicolo del monitorio, all.ti nn. 8 e 10 della produzione di parte opponente).
Risulta, dunque, documentalmente che la Delibera n. 109 del 03.02.2022 abbia dichiarato aggiudicataria la in via provvisoria, nelle more del Controparte_1 completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti, affidandole il contratto sulla base e alle condizioni economiche di cui all'offerta dalla stessa presentata nell'ambito della procedura negoziata, e che abbia disposto l'esecuzione anticipata della fornitura, alle condizioni indicate, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.lgs. n.
50/2016, ritenendo che qualunque differimento della fornitura avrebbe pregiudicato l'interesse pubblico sotteso (cfr. All. n. 8 della produzione di parte opponente).
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, ratione temporis applicabile, in cui la stazione appaltante in presenza di determinate condizioni, incarica l'aggiudicataria dell'appalto dell'esecuzione d'urgenza del servizio o della fornitura appaltata, prima della formale sottoscrizione del contratto.
In altri termini, l'esecuzione in via anticipata e d'urgenza è prevista all'esito della fase selettiva delle offerte, anticipando le ordinarie scansioni procedimentali e gli ordinari adempimenti formali, dando luogo così ad una fase propriamente esecutiva che fa sorgere un vincolo prestazionale obbligatorio in capo all'aggiudicatario, non solo prima della stipulazione del contratto ma anche prima che l'aggiudicazione divenga efficace.
Inoltre, a mente dell'art. l'art. 32, co. 8, D.lgs. 50/2016, “Divenuta efficace
l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
pagina 7 di 10 dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con
l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.”
In deroga alla normativa di carattere generale, la legislazione emergenziale introdotta durante il periodo pandemico da , applicabile alla fattispecie in esame, con Pt_3 il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, ha previsto che è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, co. 8, D.lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80: ne consegue che l'esecuzione in via d'urgenza poteva avvenire non solo prima della stipula del contratto ma anche prima che l'aggiudicazione divenisse efficace, atteso che, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 cit.,
l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti.
Dunque, le disposizioni citate, per quanto di interesse, prevedono che le prestazioni possono essere eseguite in via d'urgenza, benché non sia stato ancora stipulato il contratto e prima che l'aggiudicazione divenga efficace e che, se il contratto non viene stipulato, l'aggiudicatario ha diritto solo al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate, ordinate in via d'urgenza.
Nel caso in esame, parte opposta non ha fornito prova dell'intervenuta stipula del contratto di appalto in forma scritta, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione.
Dunque, come previsto dall'art. 32 cit., l'aggiudicatario può soltanto ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza,
pagina 8 di 10 atteso che non è stato successivamente stipulato il contratto in forma scritta, rimborso che non coincide con il corrispettivo delle prestazioni effettivamente eseguite in via d'urgenza.
In assenza del contratto scritto, non può, quindi, ritenersi legittima la pretesa creditoria vantata dalla perché tale pretesa non ha ad oggetto il Controparte_1 rimborso delle spese sostenute in funzione dell'esecuzione anticipata, quanto invece il corrispettivo della fornitura effettuata.
Stante il valore assorbente delle considerazioni che precedono, l'opposizione spiegata va accolta e il decreto ingiuntivo opposto n. 803/2023 deve essere revocato.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante l'accoglimento dell'opposizione, sono poste a carico della e, Controparte_1 considerate la natura, il valore (€ 70.200,00 pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi €
7.052,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Quanto alla domanda di parte opponente di condannarsi l'opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria, essa è infondata e va rigettata: sul punto, occorre precisare che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96 c.p.c., postula, oltre al carattere totale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno, quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.
Nel caso di specie, la domanda non può trovare accoglimento, non avendo l'istante assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.
Né risulta esservi, nel caso di specie, la “mala fede” o la “colpa grave” della convenuta, che legittima la comminatoria dei danni punitivi di cui al terzo comma dell'articolo 96 c.p.c. (così Corte Cost. n. 152/2016).
pagina 9 di 10 Parimenti infondata è anche la domanda di condanna per lite temeraria proposta a sua volta dalla parte opposta nei confronti dell' Controparte_4
[...]
Infatti, difetta il presupposto primario ed indefettibile per la condanna a titolo di risarcimento danni da lite temeraria, cioè la soccombenza totale della parte nei cui confronti sia stata chiesta, appunto, tale condanna, in considerazione del fatto che la l' è invece Parte_1 risultata vittoriosa nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il Decreto ingiuntivo n.
803/2023, emesso in data 16.11.2023, dal Tribunale di Catanzaro;
2) CONDANNA la al pagamento, in favore dell' Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si Controparte_4 liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., oltre rimborso spese vive pari ad € 406,50;
3) RIGETTA le domande di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catanzaro, lì 6.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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