Articolo 2 della Legge 30 agosto 1951, n. 941
Articolo 1
Versione
20 settembre 1951
Art. 2.
La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed avra' effetto dal 1 luglio 1951.

Entrata in vigore il 20 settembre 1951