Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Successivamente, all'udienza del giorno 18/03/2025, avanti al sottoscritto dott. F. Venier, è comparso il solo procuratore dell'attore avv.
in sostituzione dell'avv. COSTANZO MARIA Parte_1
ROSARIA; nessuno compare per la AVVOCATURA DELLO STATO DI
TRIESTE.
Preliminarmente il Giudice, rilevato che nella presente causa è stata convenuta anche la , che non si è costituita nonostante Controparte_1
che l'atto di citazione le sia stato regolarmente notificato, ne dichiara
la contumacia.
Il procuratore dell'attore precisa le conclusioni richiamandosi a quelle formulate nell'atto di citazione.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e, dopo breve discussione,
pronuncia sentenza come da fogli allegati al presente verbale, dei quali dà
integrale lettura.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott.
Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 869/2024 del R.G. in data 4
aprile 2024, iniziata con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 28
marzo 2024
d a
- , con il procuratore e domiciliatario avvocato Parte_2
COSTANZO MARIAROSARIA per procura speciale allegata telematicamente all'atto di citazione,
a t t o r e
c o n t r o
- , rappresentata e Controparte_2
difesa dalla AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
TRIESTE,
c o n v e n u t o
e c o n t r o
- Controparte_1
- Controparte_3
[...]
c o n v e n u t i – c o n t u m a c i
avente per oggetto: opposizione all'esecuzione – 1.00.011 (art. 615 2°
comma c.p.c.) mobiliare.
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza dall'attore e in atti dalla amministrazione convenuta e da aversi qui per
SENTENZA 18.3.2025 N° 869/24 R.G. Pag. 1 integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a ha proposto opposizione avverso l'esecuzione presso terzi Parte_2
iniziata nei suoi confronti dalla sulla Controparte_2
base della cartella esattoriale n. 11520040004449809000 relativa a sanzioni amministrative risalenti all'anno 2000 dell'importo di euro € 34.572,92 e della cartella esattoriale n. 11520180011087121000 relativa a spese processuali risalenti all'anno 2013 dell'importo di € 977,38.
L'opponente ha dedotto che né le cartelle esattoriali, né l'avviso di ingiunzione gli erano mai stati notificati ed ha eccepito la prescrizione dei crediti dell'Erario per decorso del termine quinquennale e la decadenza in cui sarebbe incorso l' per non avere notificato la Controparte_4
cartella di pagamento nel termine previsto dall'art. 25 del d.P.R. 602/1973.
L si è costituita in giudizio, rilevando Controparte_2
che i crediti in forza dei quali era stata iniziata l'esecuzione presso terzi non avevano natura tributaria, sicché ad essi non si applicava la decadenza eccepita dall'opponente, né si erano prescritti, attesa la notifica di numerosi atti interruttivi.
La istanza di sospensione della efficacia esecutiva delle cartelle esattoriali opposte, proposta in via cautelare dall'opponente è stata dichiarata inammissibile all'esito della udienza dell'11 giugno 2024 e il solo opponente ha poi depositato le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c.
Dopo che nella udienza del 1° ottobre 2024, alla quale l'udienza fissata nell'atto di citazione è stata differita ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4
c.p.c., nessuno era comparso, nella successiva udienza del 29 ottobre 2024, in cui è comparso il solo procuratore dell'opponente, è stata dichiarata la contumacia del e della terza pignorata Controparte_3 CP_3
[...]
SENTENZA 18.3.2025 N° 869/24 R.G. Pag. 2 Ritenuta la irrilevanza delle prove richieste dall'opponente, la causa è stata quindi rinviata all'udienza del 4 febbraio 2025, nella quale nuovamente nessuno compariva.
Il procuratore dell'opponente è poi comparso nell'udienza dell'11 marzo
2025 e la causa è stata rinviata alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
L'attore si è opposto alla esecuzione presso terzi iniziata nei suoi confronti dalla eccependo che le cartelle di pagamento che ne Controparte_2
costituiscono il titolo non gli sarebbero mai state notificate e che comunque i relativi crediti si sarebbero prescritti.
Le cartelle poste a base del pignoramento sono la cartella n.
11520040004449809000 relativa a sanzioni amministrative e la cartella n.
11520180011087121000 relativa al pagamento di spese processuali.
La prima è stata notificata a mezzo posta in data 20.2.2004 mediante consegna ad un familiare convivente (doc. 3 di parte convenuta) e, come risulta dalla stessa, è relativa ad illeciti amministrativi cui era applicabile la legge 24 novembre 1981, n. 689, sicché il relativo credito erariale è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 di detta legge.
Come risulta dai documenti prodotti, la prescrizione è stata interrotta in data
28.02.2013 dalla notifica della intimazione n. 11520129044728355000 (doc.
12 di parte convenuta), in data 02.05.2016 dalla notifica dell'intimazione n.11520169000620710000 (doc. 13 di parte convenuta), in data 05.03.2020
dalla notifica dell'intimazione n. 11520199001936201000 (doc. 14 di parte convenuta), in data 17.01.2022 dalla notifica dell'intimazione n.
1152019004740955000 (doc. 15 di parte convenuta) e in data 18.3.2023
dalla notifica dell'intimazione n. 11520239000273242000 (doc. 4 di parte convenuta), che ha preceduto la notifica del pignoramento presso terzi,
eseguita il 26.10.2023 (doc. 5 di parte convenuta).
Non vi è invece prova di atti interruttivi della prescrizione intervenuti tra la
SENTENZA 18.3.2025 N° 869/24 R.G. Pag. 3 notifica della cartella di pagamento (20.2.2004) e quella della prima intimazione (28.2.2013), sicché il credito erariale portato da quella prima cartella è certamente prescritto.
L'altra cartella, relativa al pagamento di spese processuali, che secondo l'opponente non sarebbe mai stata notificata, risulta invece stata notificata a mezzo del servizio postale e ricevuta dallo stesso destinatario il 25
settembre 2018 (doc. 11 di parte convenuta); non ha Parte_2
disconosciuto la firma apposta sull'avviso di notifica, sicché non vi sono ragioni per dubitare che la notifica si sia perfezionata.
Successivamente, in data 17.1.2022 è stata notificata l'intimazione n.
1152019004740955000 (doc. 15 di parte convenuta) e in data 18.3.2023 è
stata notificata l'intimazione n. 11520239000273242000 (doc. 4 di parte convenuta); entrambe queste intimazioni, come pure il pignoramento presso terzi, notificato il 26.10.2023 (doc. 5 di parte convenuta), comprendevano i crediti portati dalle due cartelle esattoriali oggetto del presente giudizio.
In relazione a questa seconda cartella, la prescrizione è stata dunque validamente interrotta.
Non trova applicazione ai crediti su cui si fonda la esecuzione opposta da
, l'art. 25 del d.P.R. 602/1973, applicabile solamente ai crediti Parte_2
aventi natura tributaria, sicché la amministrazione procedente non è incorsa nella decadenza prevista da detta norma.
L'opposizione risulta dunque fondata con riguardo al credito portato dalla prima cartella di pagamento, che va di conseguenza dichiarata inefficace,
infondata con riguardo alla seconda cartella.
Il credito di cui è stato richiesto il pagamento al terzo pignorato va pertanto ridotto all'importo di questa seconda cartella e dei relativi accessori.
Oltre all'accertamento della prescrizione dei crediti erariali e della conseguente nullità del pignoramento, l'opponente ha chiesto che venga dichiarato “illegittimo il pagamento di somme già eseguito dal terzo all'Ente
SENTENZA 18.3.2025 N° 869/24 R.G. Pag. 4 della riscossione in virtù del pignoramento impugnato” e ne venga ordinata la restituzione all'opponente; la domanda non può trovare accoglimento,
non essendo stata fornita la prova di alcun pagamento.
Considerato che l'opposizione si è rivelata fondata quanto al credito di maggiore importo, le spese del presente giudizio possono venire compensate per un terzo e i residui due terzi, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della mancata assunzione di prove costituende e delle modalità della fase decisoria, vanno posti a carico della amministrazione soccombente.
p. q. m.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Accoglie in parte l'opposizione e accerta e dichiara la intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n.
11520040004449809000 notificata il 20/02/2004;
2) Compensa per un terzo tra le parti le spese del presente giudizio e condanna la a rimborsare a Controparte_2 Pt_2
la quota residua, che liquida in € 545,00 per esborsi, in € 1.200,00 per
[...]
la fase di studio, in € 850,00 per la fase introduttiva, in € 1.250,00 per la fase istruttoria e di trattazione, in € 1.000,00 per la fase decisionale e in €
645,00 per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Udine, il 18/03/2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
SENTENZA 18.3.2025 N° 869/24 R.G. Pag. 5