Articolo 11 della Legge 16 febbraio 1987, n. 81
Articolo 10Articolo 12
Versione
31 marzo 1987
Art. 11. 1. E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1987 e 1988 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e i rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.
Entrata in vigore il 31 marzo 1987