Articolo 37 della Legge 4 dicembre 1956, n. 1450
Articolo 36Articolo 38
Versione
20 gennaio 1957
Art. 37.
Per quanto non contemplato dalla presente legge, si intendono richiamati, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 , e successive modificazioni.
In particolare sono applicabili:
a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , per la prevenzione e la cura dell'invalidita';
b) i benefici e le esenzioni fiscali previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , comprese quelle riguardanti le tasse di bollo e di registro, le spese e le tasse giudiziali, previste negli articoli 109 e 122 e seguenti del citato regio decreto-legge;
c) le norme riguardanti la prescrizione dei contributi e delle prestazioni;
d) la norma contenuta nell'art. 128 del regio decreto-legge citato.
I crediti per contributi, per interessi, per sanzioni civili derivanti da omissioni contributive e per spese sono muniti del privilegio stabilito nell' art. 2753 del Codice civile .
Entrata in vigore il 20 gennaio 1957
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente