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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/10/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1164/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
NT MO Presidente
Alice Croci Giudice
MI BO Giudice Relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Non definitiva nella causa promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Deborah Parte_1 C.F._1
Pistoresi
RICORRENTE contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Alessia Arzani CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO separazione personale dei coniugi
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.4.2025, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione personale con addebito al coniuge, nonché, decorsi i termini di legge e previa CP_ remissione della causa sul ruolo, lo scioglimento del matrimonio civile contratto con
1 in Marocco in data 2.9.2005 trascritto presso il registro degli Atti di Matrimonio del CP_1
Comune di Capannori al N. 70, Parte II, Serie C, Anno 2021, Ufficio 1, alle condizioni di cui alle conclusioni rassegnate, a tal fine deducendo che: - dall'unione coniugale erano nati i figli
[...]
(13.6.2006), (20.02.2008) e (11.4.2015); i Per_1 Persona_2 Persona_3 rapporti tra i coniugi si erano progressivamente deteriorati sì da rendere impossibile la convivenza;
- il in particolare, aveva posto in essere vari atteggiamenti denigratori, CP_1 minacciosi e violenti nei confronti della donna, a partire dal 2006, quando ella era al settimo mese di gravidanza della prima figlia;
- l'ultimo episodio di violenza e offese si era verificato il
30.8.2024, anche alla presenza del figlio più piccolo, in occasione del quale erano intervenuti i figli più grandi in soccorso della madre;
- il faceva uso abituale di sostanze stupefacenti CP_1
e non dimostrava interesse nei confronti dei figli, della cui crescita la madre si era sempre occupata in via esclusiva, non si preoccupava del loro benessere né di reperire un nuovo lavoro.
La ricorrente ha chiesto inoltre l'adozione di provvedimenti indifferibili, ed in particolare,
l'assegnazione della casa coniugale alla madre, l'attribuzione dell'assegno unico alla stessa e la determinazione di un contributo al mantenimento dei minori da porsi a carico del padre.
Con decreto di fissazione udienza emesso il 18.4.2025, il Presidente, in via indifferibile, inaudita altera parte, ha disposto l'assegnazione della casa familiare, posto a carico del convenuto un contributo al mantenimento pari a complessivi 400 euro mensili e attribuito l'assegno unico integralmente alla madre, fissando udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento.
Con comparsa depositata il 21.5.2025, si è costituito nella fase cautelare , il quale CP_1 ha negato tutti gli episodi di violenza a lui attribuiti, deducendo che: - era legato alla moglie da un profondo affetto e aveva un buon rapporto con tutti i figli;
- soffriva di epilessia e, a causa delle cadute conseguenti alle crisi epilettiche, aveva riportato delle fratture alle vertebre, oltre ad avere problemi neurologici, e tali condizioni di salute non gli consentivano di lavorare;
- compatibilmente con tale stato aveva sempre cercato di aiutare la moglie nella gestione dei figlie e nelle altre incombenze domestiche. Ha chiesto pertanto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
All'esito dell'udienza del 21.5.2025, con ordinanza del 22.5.2025, sono stati parzialmente modificati i provvedimenti indifferibili, con previsione di un contributo al mantenimento a carico
2 del padre di 100 euro per ciascun figlio (e dunque 300 euro complessivi), con conferma delle restanti statuizioni.
Il si è poi costituito nel giudizio di merito ribadendo le difese spiegate. CP_2
All'udienza del 24.9.2025 sono state sentite le parti congiuntamente, le quali - tra l'altro - hanno chiesto entrambe la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente deve rilevarsi che la domanda di separazione è fondata.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata laddove si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, la crisi coniugale, accertata sulla base delle allegazioni delle parti e sull'insistenza nel ricorso, dimostra che la prosecuzione della vita comune è divenuta intollerabile e non vi è possibilità di riconciliazione.
Risulta, infatti, che i coniugi vivono separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
La pronuncia ha luogo con sentenza non definitiva, dovendo la causa proseguire per le ulteriori domande proposte, per le quali si dispone la rimessione in fase istruttoria con separata ordinanza.
Le spese di causa saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nata in [...] il Parte_1
16.06.1975, e , nato in [...] il [...], uniti in matrimonio in Marocco il CP_1
2.9.2005, trascritto presso il registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori al N. 70,
Parte II, Serie C, Anno 2021, Ufficio 1;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza, per l'ulteriore prosecuzione del giudizio;
rinvia alla sentenza definitiva per la pronuncia sulle spese.
3 Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
MI BO NT MO
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
NT MO Presidente
Alice Croci Giudice
MI BO Giudice Relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Non definitiva nella causa promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Deborah Parte_1 C.F._1
Pistoresi
RICORRENTE contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Alessia Arzani CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO separazione personale dei coniugi
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.4.2025, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione personale con addebito al coniuge, nonché, decorsi i termini di legge e previa CP_ remissione della causa sul ruolo, lo scioglimento del matrimonio civile contratto con
1 in Marocco in data 2.9.2005 trascritto presso il registro degli Atti di Matrimonio del CP_1
Comune di Capannori al N. 70, Parte II, Serie C, Anno 2021, Ufficio 1, alle condizioni di cui alle conclusioni rassegnate, a tal fine deducendo che: - dall'unione coniugale erano nati i figli
[...]
(13.6.2006), (20.02.2008) e (11.4.2015); i Per_1 Persona_2 Persona_3 rapporti tra i coniugi si erano progressivamente deteriorati sì da rendere impossibile la convivenza;
- il in particolare, aveva posto in essere vari atteggiamenti denigratori, CP_1 minacciosi e violenti nei confronti della donna, a partire dal 2006, quando ella era al settimo mese di gravidanza della prima figlia;
- l'ultimo episodio di violenza e offese si era verificato il
30.8.2024, anche alla presenza del figlio più piccolo, in occasione del quale erano intervenuti i figli più grandi in soccorso della madre;
- il faceva uso abituale di sostanze stupefacenti CP_1
e non dimostrava interesse nei confronti dei figli, della cui crescita la madre si era sempre occupata in via esclusiva, non si preoccupava del loro benessere né di reperire un nuovo lavoro.
La ricorrente ha chiesto inoltre l'adozione di provvedimenti indifferibili, ed in particolare,
l'assegnazione della casa coniugale alla madre, l'attribuzione dell'assegno unico alla stessa e la determinazione di un contributo al mantenimento dei minori da porsi a carico del padre.
Con decreto di fissazione udienza emesso il 18.4.2025, il Presidente, in via indifferibile, inaudita altera parte, ha disposto l'assegnazione della casa familiare, posto a carico del convenuto un contributo al mantenimento pari a complessivi 400 euro mensili e attribuito l'assegno unico integralmente alla madre, fissando udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento.
Con comparsa depositata il 21.5.2025, si è costituito nella fase cautelare , il quale CP_1 ha negato tutti gli episodi di violenza a lui attribuiti, deducendo che: - era legato alla moglie da un profondo affetto e aveva un buon rapporto con tutti i figli;
- soffriva di epilessia e, a causa delle cadute conseguenti alle crisi epilettiche, aveva riportato delle fratture alle vertebre, oltre ad avere problemi neurologici, e tali condizioni di salute non gli consentivano di lavorare;
- compatibilmente con tale stato aveva sempre cercato di aiutare la moglie nella gestione dei figlie e nelle altre incombenze domestiche. Ha chiesto pertanto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
All'esito dell'udienza del 21.5.2025, con ordinanza del 22.5.2025, sono stati parzialmente modificati i provvedimenti indifferibili, con previsione di un contributo al mantenimento a carico
2 del padre di 100 euro per ciascun figlio (e dunque 300 euro complessivi), con conferma delle restanti statuizioni.
Il si è poi costituito nel giudizio di merito ribadendo le difese spiegate. CP_2
All'udienza del 24.9.2025 sono state sentite le parti congiuntamente, le quali - tra l'altro - hanno chiesto entrambe la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente deve rilevarsi che la domanda di separazione è fondata.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata laddove si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, la crisi coniugale, accertata sulla base delle allegazioni delle parti e sull'insistenza nel ricorso, dimostra che la prosecuzione della vita comune è divenuta intollerabile e non vi è possibilità di riconciliazione.
Risulta, infatti, che i coniugi vivono separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
La pronuncia ha luogo con sentenza non definitiva, dovendo la causa proseguire per le ulteriori domande proposte, per le quali si dispone la rimessione in fase istruttoria con separata ordinanza.
Le spese di causa saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nata in [...] il Parte_1
16.06.1975, e , nato in [...] il [...], uniti in matrimonio in Marocco il CP_1
2.9.2005, trascritto presso il registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori al N. 70,
Parte II, Serie C, Anno 2021, Ufficio 1;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza, per l'ulteriore prosecuzione del giudizio;
rinvia alla sentenza definitiva per la pronuncia sulle spese.
3 Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
MI BO NT MO
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