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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/04/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
RG 945/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(P.IVA ) e Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianfranco
[...] C.F._1
Novembre e Andrea Angius, elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi in
Sassari, Via Roma n. 106;
RICORRENTI - OPPONENTI contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
28.6.2022, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 165/2022 del 05/05/2022, con cui gli è stato intimato il pagamento dell'importo di € 1.748,17 (al sig. nei limiti di € 1.015,05). Pt_1
2. Suddetto importo afferiva al pagamento richiesto dal sig. a titolo di CP_1
trattamento di fine rapporto, in virtù della prestazione lavorativa svolta dall'8.10.2018 al
31.5.2019 alle dipendenze del sig. proseguita poi fino al 29.11.2019 con Pt_1
l seguito del conferimento dell'azienda. Parte_1
3. Pertanto il lavoratore ha agito in via monitoria per l'importo complessivo di € 1.748,17, con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2112 c.c. del sig. nei limiti di € Pt_1
1.1015,05, maturati fino al trasferimento aziendale.
4. Avverso il decreto ingiuntivo hanno proposto rituale opposizione sia l'
[...]
sia personalmente, eccependo Parte_1 Parte_1
l'insussistenza del credito rivendicato dalla controparte, siccome l'obbligazione di pagamento del trattamento di fine rapporto era già stata adempiuta.
5. Difatti, i ricorrenti hanno evidenziato che quale titolare della ditta Parte_1
individuale, aveva corrisposto a beneficio del sig. l'importo complessivo CP_1 netto di € 855,10, mediante un primo pagamento di € 400,00 in data 17 febbraio 2020, e un secondo pagamento di € 455,10 in data 16 aprile 2020.
6. Per quanto poi concerne il TFR dovuto da parte della società, i ricorrenti hanno eccepito che l'adempimento avveniva in data 28 gennaio 2020, quando l'
[...]
ersava al sig. la somma di € 633,23. Parte_1 CP_1
7. Inoltre, gli odierni ricorrenti hanno allegato di aver regolarmente versato il lordo degli importi dovuti a titolo di trattamento di fine rapporto.
8. L' hanno pertanto Parte_1 Parte_1
richiesto che venisse revocato il decreto ingiuntivo oggetto del giudizio, nonché che venisse pronunciata condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. per responsabilità aggravata.
9. I ricorrenti hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Contrariis reiectis;
in via cautelare e pregiudiziale di rito:
2) sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 165/2022 per i motivi esposti ai capi che precedono;
nel merito:
3) accertato l'integrale pagamento della somma ingiunta revocare il decreto opposto assolvendo i ricorrenti - opponenti da ogni avversa pretesa;
4) stante l'introduzione del giudizio in spregio dei canoni di correttezza, buona fede ed in violazione dei principi di cui all'art. 88 e l'art. 96 comma 3° c.p.c., condannare il Sig.
(ex art. 96 comma 3° c.p.c.) al risarcimento dei danni in favore dei CP_1
ricorrenti – opponenti, da determinarsi secondo equità, in misura non inferiore al triplo delle spese eventualmente liquidate in sentenza;
5) Sempre con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali”.
10. Notificato l'atto introduttivo del giudizio di opposizione a , CP_1
2 quest'ultimo non svolgeva attività difensiva.
11. Dichiarata, pertanto, la contumacia della parte convenuta e istruita la controversia documentalmente, quest'ultima viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
12. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
13. Gli odierni ricorrenti, su cui gravava l'obbligazione del pagamento del trattamento di fine rapporto a beneficio del proprio ex dipendente, dimostrano l'avvenuto adempimento.
14. Invero, risulta documentalmente la corresponsione al sig. di tre distinti CP_1
bonifici, dell'importo complessivo netto di € 1.488,33, imputati dal debitore prima all'acconto e poi al saldo del TFR (doc. 3-5).
15. Parte opposta, non costituendosi in questo giudizio di opposizione, consente che lo stesso sia definito sulla base dei documenti prodotti dai ricorrenti, non contestando l'avvenuto pagamento, né sostenendo che l'importo ricevuto non fosse integralmente satisfattivo della pretesa creditoria.
16. L'opposizione deve essere, quindi, accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, considerato che fin dal momento del deposito del ricorso non sussistevano i presupposti per la sua emissione.
17. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 1.101 ed € 5.200,00. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
18. Il giudicante ritiene invece che non sussistano i presupposti per pronunciare una condanna dell'opposto per responsabilità aggravata. Invero, in linea con la giurisprudenza costante della Suprema Corte, la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave,
3 bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. civ., Sez. lav., sentenza n. 3830 del
15/02/2021).
19. Ebbene nel caso di specie, il sig. ha sì agito per ottenere il pagamento di CP_1
un'obbligazione già adempiuta da parte dei ricorrenti, ma si ritiene che la condotta non assurga comunque ad azione abusiva, atteso che il lavoratore non ha svolto attività difensiva una volta ricevuta l'opposizione al decreto ingiuntivo, desistendo dalla condotta;
né è possibile ricavare un'intenzione dolosa o comunque gravemente colposa da parte dell'opposto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Sassari, Sezione Lavoro, n. 165/2022 del 05/05/2022;
- condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese CP_1
processuali a vantaggio dei ricorrenti, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 14/04/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
4
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(P.IVA ) e Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianfranco
[...] C.F._1
Novembre e Andrea Angius, elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi in
Sassari, Via Roma n. 106;
RICORRENTI - OPPONENTI contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
28.6.2022, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 165/2022 del 05/05/2022, con cui gli è stato intimato il pagamento dell'importo di € 1.748,17 (al sig. nei limiti di € 1.015,05). Pt_1
2. Suddetto importo afferiva al pagamento richiesto dal sig. a titolo di CP_1
trattamento di fine rapporto, in virtù della prestazione lavorativa svolta dall'8.10.2018 al
31.5.2019 alle dipendenze del sig. proseguita poi fino al 29.11.2019 con Pt_1
l seguito del conferimento dell'azienda. Parte_1
3. Pertanto il lavoratore ha agito in via monitoria per l'importo complessivo di € 1.748,17, con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2112 c.c. del sig. nei limiti di € Pt_1
1.1015,05, maturati fino al trasferimento aziendale.
4. Avverso il decreto ingiuntivo hanno proposto rituale opposizione sia l'
[...]
sia personalmente, eccependo Parte_1 Parte_1
l'insussistenza del credito rivendicato dalla controparte, siccome l'obbligazione di pagamento del trattamento di fine rapporto era già stata adempiuta.
5. Difatti, i ricorrenti hanno evidenziato che quale titolare della ditta Parte_1
individuale, aveva corrisposto a beneficio del sig. l'importo complessivo CP_1 netto di € 855,10, mediante un primo pagamento di € 400,00 in data 17 febbraio 2020, e un secondo pagamento di € 455,10 in data 16 aprile 2020.
6. Per quanto poi concerne il TFR dovuto da parte della società, i ricorrenti hanno eccepito che l'adempimento avveniva in data 28 gennaio 2020, quando l'
[...]
ersava al sig. la somma di € 633,23. Parte_1 CP_1
7. Inoltre, gli odierni ricorrenti hanno allegato di aver regolarmente versato il lordo degli importi dovuti a titolo di trattamento di fine rapporto.
8. L' hanno pertanto Parte_1 Parte_1
richiesto che venisse revocato il decreto ingiuntivo oggetto del giudizio, nonché che venisse pronunciata condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. per responsabilità aggravata.
9. I ricorrenti hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Contrariis reiectis;
in via cautelare e pregiudiziale di rito:
2) sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 165/2022 per i motivi esposti ai capi che precedono;
nel merito:
3) accertato l'integrale pagamento della somma ingiunta revocare il decreto opposto assolvendo i ricorrenti - opponenti da ogni avversa pretesa;
4) stante l'introduzione del giudizio in spregio dei canoni di correttezza, buona fede ed in violazione dei principi di cui all'art. 88 e l'art. 96 comma 3° c.p.c., condannare il Sig.
(ex art. 96 comma 3° c.p.c.) al risarcimento dei danni in favore dei CP_1
ricorrenti – opponenti, da determinarsi secondo equità, in misura non inferiore al triplo delle spese eventualmente liquidate in sentenza;
5) Sempre con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali”.
10. Notificato l'atto introduttivo del giudizio di opposizione a , CP_1
2 quest'ultimo non svolgeva attività difensiva.
11. Dichiarata, pertanto, la contumacia della parte convenuta e istruita la controversia documentalmente, quest'ultima viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
12. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
13. Gli odierni ricorrenti, su cui gravava l'obbligazione del pagamento del trattamento di fine rapporto a beneficio del proprio ex dipendente, dimostrano l'avvenuto adempimento.
14. Invero, risulta documentalmente la corresponsione al sig. di tre distinti CP_1
bonifici, dell'importo complessivo netto di € 1.488,33, imputati dal debitore prima all'acconto e poi al saldo del TFR (doc. 3-5).
15. Parte opposta, non costituendosi in questo giudizio di opposizione, consente che lo stesso sia definito sulla base dei documenti prodotti dai ricorrenti, non contestando l'avvenuto pagamento, né sostenendo che l'importo ricevuto non fosse integralmente satisfattivo della pretesa creditoria.
16. L'opposizione deve essere, quindi, accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, considerato che fin dal momento del deposito del ricorso non sussistevano i presupposti per la sua emissione.
17. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 1.101 ed € 5.200,00. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
18. Il giudicante ritiene invece che non sussistano i presupposti per pronunciare una condanna dell'opposto per responsabilità aggravata. Invero, in linea con la giurisprudenza costante della Suprema Corte, la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave,
3 bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. civ., Sez. lav., sentenza n. 3830 del
15/02/2021).
19. Ebbene nel caso di specie, il sig. ha sì agito per ottenere il pagamento di CP_1
un'obbligazione già adempiuta da parte dei ricorrenti, ma si ritiene che la condotta non assurga comunque ad azione abusiva, atteso che il lavoratore non ha svolto attività difensiva una volta ricevuta l'opposizione al decreto ingiuntivo, desistendo dalla condotta;
né è possibile ricavare un'intenzione dolosa o comunque gravemente colposa da parte dell'opposto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Sassari, Sezione Lavoro, n. 165/2022 del 05/05/2022;
- condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese CP_1
processuali a vantaggio dei ricorrenti, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 14/04/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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