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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/04/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5520/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5520/2022 promossa da:
(c.f. ) con l'Avv. Agostino Silvestri (c.f. Parte_1 C.F._1
- PEC , C.F._2 Email_1
APPELLANTE contro
, (c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Siciliani (c.f.
- PEC ), C.F._3 Email_2
APPELLATO nonché contro
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del Prefetto legale rappresentante pro tempore,
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024.
OGGETTO: impugnazione della sentenza n. 614/2022, emessa dal Giudice di Pace di Velletri, , all'esito del giudizio distinto con il n.r.g. 915/2020, del 25.2.2022
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello notificato a mezzo PEC il signor impugnava la sentenza in Parte_1 epigrafe richiamata per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piacca all'Ecc.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, ritenendo fondati i motivi esposti con il presente gravame in via
pagina 1 di 8 principale disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 614/2022 ai sensi dell'art.
283 c.p.c. Stante il fumus boni juris che assiste l'opponente ed il periculum in mora di esporre
l'opponente al pagamento delle spese di lite di una sentenza ingiusta per un credito non dovuto;
riformare la sentenza n. 614/2022 e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di intimazione n. 097 2019 90636300 91/000 e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del provvedimento impugnato con il presente atto, nonché di tutti gli atti al detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti che si trascrivono: cartella di pagamento n. 097 20140067676001000; accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese impositive in forza della quale è stata disposta la notifica dell'avviso di intimazione impugnato, limitatamente al dettaglio del debito descritto a pagina 2 relativo alla cartella di pagamento, che si riferiscono alla richiesta di pagamento delle violazioni al codice della strada ed alle sanzioni amministrative per legge 689 dell 1981; condannare in via preventiva l'agente della riscossione al risarcimento del danno in favore di parte opponente, per gli eventuali danni che in conseguenza della notifica dell'avviso di intimazione ne potrebbero conseguire, in quella somma ritenuta di giustizia, secondo valutazione equitativa. condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi professionali oltre IVA E CPA E spese generali del doppio grado di giudizio a favore dell'appellante, come da nota spese in atti”.
L'appellante censurava la sentenza impugnata sia per travisamento dei fatti - in ragione della mancata valutazione della sussistenza del titolo esecutivo posto a fondamento della cartella esattoriale e, quindi, della successiva intimazione di pagamento – che per aver disatteso “la richiesta di parte opponente di ordinare l'esibizione della cartella di pagamento in originale”.
Con altro motivo di censura lamentava la violazione dell'art. 116 c.p.c. nella parte in cu il Giudice di primo grado “ometteva di valutare il comportamento delle parti processuali, quale l'ente creditore citato , che la Pubblica amministrazione non aveva prodotto alcuna Controparte_3
prova sul titolo esecutivo oggetto di causa e che era indispensabile ai fini del decidere la causa acquisire agli atti del giudizio”.
Secondo la ricostruzione dell'appellante, il contegno della Prefettura di lo avrebbe costretto ad CP_2 attivarsi, dopo l'emissione della sentenza, per reperire il titolo posto a fondamento dell'azione di riscossione, rinvenuto nel verbale di accertamento di violazione n.865451518 del 28.03.2011 opposto dinanzi al Giudice di Pace di Velletri ed annullato con sentenza n. 957 /2011. Concludeva, quindi, per l'assenza di qualsivoglia pretesa creditoria della . CP_2
Con comparsa di risposta depositata il 25.3.2023, si costituiva , Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito contrariis
pagina 2 di 8 reiectis, - Confermare la sentenza di primo grado emessa in data 29.11.2021 dal Giudice di Pace di
Velletri n. 614/2022, Dott. all'esito del procedimento incardinato al n. 915/2020 Persona_1
depositata in Cancelleria in data 25.02.2022 in ragione di tutte le motivazioni espresse in parte narrativa che in questa sede si riportano;
-Rigettare ogni avversa eccezione poiché infondata in fatto ed in diritto.”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.4.2023, ritenuta la causa matura per la decisione,
è stato disposto il rinvio al 25.11.2024 per la discussione ove le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi, come da note in sostituzione dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. e la causa, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della non costituita in Controparte_2
giudizio.
Nel merito, l'appello non merita accoglimento e deve essere rigettato.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il signor ha impugnato l'intimazione di Parte_1 pagamento emessa dall' n. 097 2019 90636300 91/000 notificata il Controparte_1
31.12.2019, così promuovendo opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nei confronti dell'agente della Riscossione e della , fondata sui seguenti motivi: Controparte_2
- omessa notifica della cartella di pagamento nonché ed indicazione del titolo esecutivo;
- violazione dell'art. 1, comma 5 del decreto dirigenziale 28.6.1999 per omessa indicazione degli elementi sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione al ruolo, la notifica del titolo esecutivo indicante tutte le somme richieste in pagamento;
- violazione dell'art. 7 dello statuto del contribuente per mancata motivazione dell'avviso di intimazione;
- prescrizione della pretesa impositiva per sanzioni amministrative al codice della strada ai sensi della legge 689/81.
Con riferimento ai rimedi esperibili dai contribuenti contro gli atti dell' Controparte_1
– cartella di pagamento/intimazione di pagamento – in tema di violazione del codice della
[...]
strada, la Suprema Corte ha espresso i seguenti principi:
- “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione
pagina 3 di 8 della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Pertanto, il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2017, n. 22080); le medesime Sezioni Unite citate hanno precisato che
“Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. Civ.”;
- In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito) (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 02/07/2024, n. 18152 e, nello stesso senso, cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024).
- Il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, ord. n. 20694/21)" (così Cass., Sez. Un., n. 26283 del 6/09/2022).
Venendo al caso di specie, il Giudice di Pace ha espressamente qualificato la domanda come segue:
“L'intimazione di pagamento contestata (n. 097.2019.90636300.91/000) può allora essere qualificata come atto di precetto per la presenza dei requisiti prescritti dall'articolo 480 c.p.c. (cfr. doc.n.1 fasc.attore), come legittima proposizione, da parte di di una opposizione esecutiva Parte_1
preventiva finalizzata a far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Oltre a ciò va ricordato che solo l'opposizione la cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con la quale è venuta a conoscenza della sanzione erogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione nel processo verbale di
pagina 4 di 8 accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del D. L.vo n. 150 del 2011 (cfr.
C.S.U. n. 22080/2017), ma nel caso il titolo esecutivo non è stato contestato”.
Parte appellante censura la sentenza de qua rilevando come: “L'opponente proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. All'AVVISO DI INTIMAZIONE N. 097 2019 90636300 91/000, in quanto non aveva ricevuto la notificazione della cartella di pagamento indicata avente n. 09720140067676001000 per il ruolo 2014/4369, presumibilmente notificata il 25.05.2015 e quindi non era a conoscenza del titolo esecutivo, in essa indicato”.
Per stessa ammissione dell'appellante l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 31.10.2019.
Pacifica anche la notificazione della cartella esattoriale non essendo stato proposto apposito motivo di gravame sul punto.
Con riferimento, invece, all'asserita mancata conoscenza dei titoli presupposti, ovvero all'omessa notifica dei verbali di accertamento della violazione del codice della strada, l'odierno appellante, secondo la giursprudenza di legittimità citata, è decaduto dal relativo rimedio posto che, l'art. 7 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, applicabile anche all'intimazione di pagamento, esige la proposizione dell'azione entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto dell'agente della riscossione.
Tale termine non è stato rispettato (cfr. fascicolo di primo grado di parte attrice relativamente alla notifica dell'atto di citazione spedito in data 12.12.2029).
Inoltre l' ha prodotto in primo grado sia la cartella esattoriale Controparte_1 notificata, sia l'estratto del ruolo (cfr. docc. nn. 2 e 3 del fascicolo di parte convenuta) documenti, questi ultimi, non specificatamente contestati dal che, nei verbali delle udienze svolte dinanzi Parte_1 al Giudice di Pace, si è limitato a riportarsi all'atto introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate.
In particolare, con riferimento all'estratto di ruolo (di seguito riportato), erano indicati: il numero della cartella esattoriale, la data di notifica della cartella esattoriale stessa (25.5.2015), l'ente impositore
( l'assenza di qualsivoglia procedura di sgravio, le somme richieste e il dettaglio Controparte_2
dei tributi – tra cui l'indicazione del verbale n. 865451818 del 28.3.2011 con cui sono state sanzionate le violazioni al codice della pagina 5 di 8 strada.
È pertanto irrilevante l'omessa produzione in giudizio dell' “originale della cartella di pagamento ai fini di avere conoscenza del titolo esecutivo in essa indicato” stante la prova della notifica della stessa e la mancata specifica contestazione sul punto.
Per quanto concerne, infine, la dedotta inesistenza della pretesa creditoria della , per per aver CP_2
il Giudice di Pace di Velletri annullato, con sentenza n.957/2011, i verbali sottesi alla cartella di pagamento e, quindi, alla successiva intimazione di pagamento si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 345 c.p.c. non sono ammissibili in appello domande nuove ed eccezioni nuove che non siano rilevabili d'ufficio. Non possono, altresì, essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte non dimostri di non averli potuti proporre o produrre nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile.
La sentenza sopra richiamata è stata prodotta dall'appellante soltanto unitamente alla comparsa conclusionale in appello depositata il 12.12.2024 senza allegare alcuna ragione giustificatrice della impossibilità della produzione in primo grado, da ritenersi anche astrattamente insussistente in pagina 6 di 8 considerazione del fatto che anche nel giudizio definito con la sentenza n. 957/2011, il signor Parte_1 era rappresentato dall'attuale difensore.
Ne segue l'inammissibilità della documentazione tardivamente prodotta in appello.
Deve inoltre rilevarsi che l'eccezione sollevata, avente a oggetto un fatto estintivo della pretesa dell'agente della riscossione, è nuova in quanto mai sollevata in primo grado, e quindi proposta in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c. e come tale inammissibile, in aderenza ai principi sanciti dalla Suprema Corte secondo cui: “Il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio
d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché
l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/03/2022, n. 9211).
L'appello deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal d.m. 55/2014 ee succ. mod., in ragione del livello di complessità della controversia, con applicazione dello scaglione per le cause relative al valore della domanda (€ 1.194,20).
Sussistono, inoltre, i presupposti perché l'appellante sia tenuto al versamento del contributo in misura doppia rispetto a quello dovuto per l'introduzione del presente grado di giudizio, ricorrendo i relativi presupposti ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Spese irripetibili nei confronti della non costituitasi in giudizio. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dichiara la contumacia della , in persona del Prefetto legale rappresentante Controparte_2
pro tempore;
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
614/2022, emessa dal Giudice di Pace di Velletri, Avv. all'esito del giudizio Persona_1
distinto con il n.r.g. 915/2020, del 25.2.2022;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito dell' dichiaratosi Controparte_1
antistatario, che si liquidano in euro 1.278,00 oltre spese generali, CPA e IVA – se dovuta – come per legge;
- Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti della contumace;
CP_2
pagina 7 di 8 - Dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza a carico dell'appellante del contributo unificato in misura doppia rispetto a quello necessario all'introduzione del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso in Velletri, 17 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Marco Valecchi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5520/2022 promossa da:
(c.f. ) con l'Avv. Agostino Silvestri (c.f. Parte_1 C.F._1
- PEC , C.F._2 Email_1
APPELLANTE contro
, (c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Siciliani (c.f.
- PEC ), C.F._3 Email_2
APPELLATO nonché contro
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del Prefetto legale rappresentante pro tempore,
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024.
OGGETTO: impugnazione della sentenza n. 614/2022, emessa dal Giudice di Pace di Velletri, , all'esito del giudizio distinto con il n.r.g. 915/2020, del 25.2.2022
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello notificato a mezzo PEC il signor impugnava la sentenza in Parte_1 epigrafe richiamata per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piacca all'Ecc.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, ritenendo fondati i motivi esposti con il presente gravame in via
pagina 1 di 8 principale disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 614/2022 ai sensi dell'art.
283 c.p.c. Stante il fumus boni juris che assiste l'opponente ed il periculum in mora di esporre
l'opponente al pagamento delle spese di lite di una sentenza ingiusta per un credito non dovuto;
riformare la sentenza n. 614/2022 e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di intimazione n. 097 2019 90636300 91/000 e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del provvedimento impugnato con il presente atto, nonché di tutti gli atti al detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti che si trascrivono: cartella di pagamento n. 097 20140067676001000; accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese impositive in forza della quale è stata disposta la notifica dell'avviso di intimazione impugnato, limitatamente al dettaglio del debito descritto a pagina 2 relativo alla cartella di pagamento, che si riferiscono alla richiesta di pagamento delle violazioni al codice della strada ed alle sanzioni amministrative per legge 689 dell 1981; condannare in via preventiva l'agente della riscossione al risarcimento del danno in favore di parte opponente, per gli eventuali danni che in conseguenza della notifica dell'avviso di intimazione ne potrebbero conseguire, in quella somma ritenuta di giustizia, secondo valutazione equitativa. condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi professionali oltre IVA E CPA E spese generali del doppio grado di giudizio a favore dell'appellante, come da nota spese in atti”.
L'appellante censurava la sentenza impugnata sia per travisamento dei fatti - in ragione della mancata valutazione della sussistenza del titolo esecutivo posto a fondamento della cartella esattoriale e, quindi, della successiva intimazione di pagamento – che per aver disatteso “la richiesta di parte opponente di ordinare l'esibizione della cartella di pagamento in originale”.
Con altro motivo di censura lamentava la violazione dell'art. 116 c.p.c. nella parte in cu il Giudice di primo grado “ometteva di valutare il comportamento delle parti processuali, quale l'ente creditore citato , che la Pubblica amministrazione non aveva prodotto alcuna Controparte_3
prova sul titolo esecutivo oggetto di causa e che era indispensabile ai fini del decidere la causa acquisire agli atti del giudizio”.
Secondo la ricostruzione dell'appellante, il contegno della Prefettura di lo avrebbe costretto ad CP_2 attivarsi, dopo l'emissione della sentenza, per reperire il titolo posto a fondamento dell'azione di riscossione, rinvenuto nel verbale di accertamento di violazione n.865451518 del 28.03.2011 opposto dinanzi al Giudice di Pace di Velletri ed annullato con sentenza n. 957 /2011. Concludeva, quindi, per l'assenza di qualsivoglia pretesa creditoria della . CP_2
Con comparsa di risposta depositata il 25.3.2023, si costituiva , Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito contrariis
pagina 2 di 8 reiectis, - Confermare la sentenza di primo grado emessa in data 29.11.2021 dal Giudice di Pace di
Velletri n. 614/2022, Dott. all'esito del procedimento incardinato al n. 915/2020 Persona_1
depositata in Cancelleria in data 25.02.2022 in ragione di tutte le motivazioni espresse in parte narrativa che in questa sede si riportano;
-Rigettare ogni avversa eccezione poiché infondata in fatto ed in diritto.”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.4.2023, ritenuta la causa matura per la decisione,
è stato disposto il rinvio al 25.11.2024 per la discussione ove le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi, come da note in sostituzione dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. e la causa, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della non costituita in Controparte_2
giudizio.
Nel merito, l'appello non merita accoglimento e deve essere rigettato.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il signor ha impugnato l'intimazione di Parte_1 pagamento emessa dall' n. 097 2019 90636300 91/000 notificata il Controparte_1
31.12.2019, così promuovendo opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nei confronti dell'agente della Riscossione e della , fondata sui seguenti motivi: Controparte_2
- omessa notifica della cartella di pagamento nonché ed indicazione del titolo esecutivo;
- violazione dell'art. 1, comma 5 del decreto dirigenziale 28.6.1999 per omessa indicazione degli elementi sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione al ruolo, la notifica del titolo esecutivo indicante tutte le somme richieste in pagamento;
- violazione dell'art. 7 dello statuto del contribuente per mancata motivazione dell'avviso di intimazione;
- prescrizione della pretesa impositiva per sanzioni amministrative al codice della strada ai sensi della legge 689/81.
Con riferimento ai rimedi esperibili dai contribuenti contro gli atti dell' Controparte_1
– cartella di pagamento/intimazione di pagamento – in tema di violazione del codice della
[...]
strada, la Suprema Corte ha espresso i seguenti principi:
- “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione
pagina 3 di 8 della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Pertanto, il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2017, n. 22080); le medesime Sezioni Unite citate hanno precisato che
“Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. Civ.”;
- In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito) (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 02/07/2024, n. 18152 e, nello stesso senso, cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024).
- Il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, ord. n. 20694/21)" (così Cass., Sez. Un., n. 26283 del 6/09/2022).
Venendo al caso di specie, il Giudice di Pace ha espressamente qualificato la domanda come segue:
“L'intimazione di pagamento contestata (n. 097.2019.90636300.91/000) può allora essere qualificata come atto di precetto per la presenza dei requisiti prescritti dall'articolo 480 c.p.c. (cfr. doc.n.1 fasc.attore), come legittima proposizione, da parte di di una opposizione esecutiva Parte_1
preventiva finalizzata a far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Oltre a ciò va ricordato che solo l'opposizione la cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con la quale è venuta a conoscenza della sanzione erogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione nel processo verbale di
pagina 4 di 8 accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del D. L.vo n. 150 del 2011 (cfr.
C.S.U. n. 22080/2017), ma nel caso il titolo esecutivo non è stato contestato”.
Parte appellante censura la sentenza de qua rilevando come: “L'opponente proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. All'AVVISO DI INTIMAZIONE N. 097 2019 90636300 91/000, in quanto non aveva ricevuto la notificazione della cartella di pagamento indicata avente n. 09720140067676001000 per il ruolo 2014/4369, presumibilmente notificata il 25.05.2015 e quindi non era a conoscenza del titolo esecutivo, in essa indicato”.
Per stessa ammissione dell'appellante l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 31.10.2019.
Pacifica anche la notificazione della cartella esattoriale non essendo stato proposto apposito motivo di gravame sul punto.
Con riferimento, invece, all'asserita mancata conoscenza dei titoli presupposti, ovvero all'omessa notifica dei verbali di accertamento della violazione del codice della strada, l'odierno appellante, secondo la giursprudenza di legittimità citata, è decaduto dal relativo rimedio posto che, l'art. 7 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, applicabile anche all'intimazione di pagamento, esige la proposizione dell'azione entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto dell'agente della riscossione.
Tale termine non è stato rispettato (cfr. fascicolo di primo grado di parte attrice relativamente alla notifica dell'atto di citazione spedito in data 12.12.2029).
Inoltre l' ha prodotto in primo grado sia la cartella esattoriale Controparte_1 notificata, sia l'estratto del ruolo (cfr. docc. nn. 2 e 3 del fascicolo di parte convenuta) documenti, questi ultimi, non specificatamente contestati dal che, nei verbali delle udienze svolte dinanzi Parte_1 al Giudice di Pace, si è limitato a riportarsi all'atto introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate.
In particolare, con riferimento all'estratto di ruolo (di seguito riportato), erano indicati: il numero della cartella esattoriale, la data di notifica della cartella esattoriale stessa (25.5.2015), l'ente impositore
( l'assenza di qualsivoglia procedura di sgravio, le somme richieste e il dettaglio Controparte_2
dei tributi – tra cui l'indicazione del verbale n. 865451818 del 28.3.2011 con cui sono state sanzionate le violazioni al codice della pagina 5 di 8 strada.
È pertanto irrilevante l'omessa produzione in giudizio dell' “originale della cartella di pagamento ai fini di avere conoscenza del titolo esecutivo in essa indicato” stante la prova della notifica della stessa e la mancata specifica contestazione sul punto.
Per quanto concerne, infine, la dedotta inesistenza della pretesa creditoria della , per per aver CP_2
il Giudice di Pace di Velletri annullato, con sentenza n.957/2011, i verbali sottesi alla cartella di pagamento e, quindi, alla successiva intimazione di pagamento si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 345 c.p.c. non sono ammissibili in appello domande nuove ed eccezioni nuove che non siano rilevabili d'ufficio. Non possono, altresì, essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte non dimostri di non averli potuti proporre o produrre nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile.
La sentenza sopra richiamata è stata prodotta dall'appellante soltanto unitamente alla comparsa conclusionale in appello depositata il 12.12.2024 senza allegare alcuna ragione giustificatrice della impossibilità della produzione in primo grado, da ritenersi anche astrattamente insussistente in pagina 6 di 8 considerazione del fatto che anche nel giudizio definito con la sentenza n. 957/2011, il signor Parte_1 era rappresentato dall'attuale difensore.
Ne segue l'inammissibilità della documentazione tardivamente prodotta in appello.
Deve inoltre rilevarsi che l'eccezione sollevata, avente a oggetto un fatto estintivo della pretesa dell'agente della riscossione, è nuova in quanto mai sollevata in primo grado, e quindi proposta in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c. e come tale inammissibile, in aderenza ai principi sanciti dalla Suprema Corte secondo cui: “Il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio
d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché
l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/03/2022, n. 9211).
L'appello deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal d.m. 55/2014 ee succ. mod., in ragione del livello di complessità della controversia, con applicazione dello scaglione per le cause relative al valore della domanda (€ 1.194,20).
Sussistono, inoltre, i presupposti perché l'appellante sia tenuto al versamento del contributo in misura doppia rispetto a quello dovuto per l'introduzione del presente grado di giudizio, ricorrendo i relativi presupposti ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Spese irripetibili nei confronti della non costituitasi in giudizio. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dichiara la contumacia della , in persona del Prefetto legale rappresentante Controparte_2
pro tempore;
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
614/2022, emessa dal Giudice di Pace di Velletri, Avv. all'esito del giudizio Persona_1
distinto con il n.r.g. 915/2020, del 25.2.2022;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito dell' dichiaratosi Controparte_1
antistatario, che si liquidano in euro 1.278,00 oltre spese generali, CPA e IVA – se dovuta – come per legge;
- Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti della contumace;
CP_2
pagina 7 di 8 - Dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza a carico dell'appellante del contributo unificato in misura doppia rispetto a quello necessario all'introduzione del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso in Velletri, 17 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Marco Valecchi
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