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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/10/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, Azzurra de Salvia, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1361/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco di Feo e Lionetti Loredana Parte_1
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Banchetti CP_1
CA
- RESISTENTE -
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.02.2024, parte ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale riferendo di CP_ aver ricevuto una lettera di indebito datata 5.09.2023, con cui l' gli ha comunicato di aver percepito dal 6.05.2015 al 5.05.2016, sulla prestazione di disoccupazione n. 992673/2015 un pagamento non dovuto per un importo complessivo di €.9.747,23, adducendo la seguente motivazione:
“è stata corrisposta indennità di disoccupazione NASPI non spettante per mancanza dei requisiti di legge”.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “a) dichiarare nullo il provvedimento di indebito emesso dall' perché CP_1 manifestamente illegittimo essendo privo di motivazione;
dichiarare e confermare che parte ricorrente ha diritto a percepire, e mantenere, la somma ingiustamente ed illegittimamente richiesta relativa all'indennità di disoccupazione liquidata per l'anno 2016”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha così dedotto “a seguito di PEI 26.06.2023: Controlli integrati sui flussi UniEmens di regolarizzazione e recupero delle prestazioni di disoccupazione non agricola indebite (allegata) si è provveduto a riliquidare indebita la prestazione ASPI 992673/2015. Le pagina 1 di 2 denunce EMENS per il rapporto di lavoro dal 02.12.2014 al 28.04.2015 con PEGASUS S.R.L., infatti, risultavano eliminate su richiesta della Sede da Valigetta Ispettiva ricevuta il 15/06/2018. Poiché ad oggi, le stesse denunce risultano riacquisite dalla Sede si procederà con l'ulteriore riliquidazione della prestazione e con la proposta di abbandono dell'indebito” ed ha chiesto la pronuncia della cessata materia del contendere.
La causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Orbene, dal contenuto della memoria e dalla documentazione alla stessa affoliata si evince CP_1 chiaramente l'intento dell'Istituto di abbandonare l'indebito oggetto di causa, pertanto, non può considerarsi perdurante alcuna ragione di contrasto tra le parti.
In ordine alla regolamentazione delle spese, deve farsi applicazione del criterio residuale della CP_ soccombenza virtuale con condanna integrale dell' atteso che quest'ultimo, solo dopo la notifica del ricorso introduttivo (27.02.2024), ha rinunciato alla pretesa debitoria (8.09.2025).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€.2.697,00, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione.
Foggia, 8.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, Azzurra de Salvia, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1361/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco di Feo e Lionetti Loredana Parte_1
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Banchetti CP_1
CA
- RESISTENTE -
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.02.2024, parte ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale riferendo di CP_ aver ricevuto una lettera di indebito datata 5.09.2023, con cui l' gli ha comunicato di aver percepito dal 6.05.2015 al 5.05.2016, sulla prestazione di disoccupazione n. 992673/2015 un pagamento non dovuto per un importo complessivo di €.9.747,23, adducendo la seguente motivazione:
“è stata corrisposta indennità di disoccupazione NASPI non spettante per mancanza dei requisiti di legge”.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “a) dichiarare nullo il provvedimento di indebito emesso dall' perché CP_1 manifestamente illegittimo essendo privo di motivazione;
dichiarare e confermare che parte ricorrente ha diritto a percepire, e mantenere, la somma ingiustamente ed illegittimamente richiesta relativa all'indennità di disoccupazione liquidata per l'anno 2016”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha così dedotto “a seguito di PEI 26.06.2023: Controlli integrati sui flussi UniEmens di regolarizzazione e recupero delle prestazioni di disoccupazione non agricola indebite (allegata) si è provveduto a riliquidare indebita la prestazione ASPI 992673/2015. Le pagina 1 di 2 denunce EMENS per il rapporto di lavoro dal 02.12.2014 al 28.04.2015 con PEGASUS S.R.L., infatti, risultavano eliminate su richiesta della Sede da Valigetta Ispettiva ricevuta il 15/06/2018. Poiché ad oggi, le stesse denunce risultano riacquisite dalla Sede si procederà con l'ulteriore riliquidazione della prestazione e con la proposta di abbandono dell'indebito” ed ha chiesto la pronuncia della cessata materia del contendere.
La causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Orbene, dal contenuto della memoria e dalla documentazione alla stessa affoliata si evince CP_1 chiaramente l'intento dell'Istituto di abbandonare l'indebito oggetto di causa, pertanto, non può considerarsi perdurante alcuna ragione di contrasto tra le parti.
In ordine alla regolamentazione delle spese, deve farsi applicazione del criterio residuale della CP_ soccombenza virtuale con condanna integrale dell' atteso che quest'ultimo, solo dopo la notifica del ricorso introduttivo (27.02.2024), ha rinunciato alla pretesa debitoria (8.09.2025).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€.2.697,00, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione.
Foggia, 8.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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