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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/12/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa TO SA Presidente
Dott.ssa LL ET Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: “Separazione”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 435/2025 R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Luigi Calabresi n. 4, codice fiscale , C.F._1
e nato a [...] il [...], residente a [...], in Corso Parte_2
Matteotti n. 40, codice fiscale , C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Via Bernardino Drovetti n. 15, presso lo
Studio dell' Avv. Carolina Bozzo, che li rappresenta e difende per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“dichiarare la separazione personale dei coniugi signori e Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di Venaria Reale di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione
1. La casa coniugale, di proprietà esclusiva della signora viene a lei assegnata Parte_1
con i beni e gli arredi ivi contenuti. La signora si farà integralmente carico del pagamento Pt_1
delle relative utenze domestiche.
Il signor ha già reperito altra abitazione condotta in locazione in Venaria Reale (TO), Parte_2
corso Matteotti n. 40, i cui costi per il pagamento del canone e delle utenze domestiche sono da considerarsi di sua esclusiva spettanza.
Per_ 2. La figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre.
3. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la bambina relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni,
capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione ciascuno di loro eserciterà la potestà separatamente durante il tempo in cui avrà la figlia con sé.
Per_ 1. Circa l'affidamento di i genitori concordano quanto segue, fatta salva la facoltà di modificare i seguenti accordi, previa intesa tra loro:
Per_
- durante l'anno scolastico trascorrerà tre giorni alla settimana con la mamma e due giorni alla settimana con il padre, da stabilirsi previamente tra i genitori in base ai rispettivi impegni lavorativi
(turni ospedalieri e trasferte) e personali di entrambi;
Per_
- stara a fine settimana alternati con ciascun genitore, dal venerdì pomeriggio al lunedì
mattina, quando verrà accompagnata a scuola dal genitore cui era affidata nel fine settimana;
Per_
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, trascorrerà con un genitore il periodo dal 24 al
Per_ 30 dicembre e con l'altro quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il genitore che avrà con sé il giorno di Natale, acconsentirà a che l'altro genitore tenga la minore presso di sé dalle ore 10.00 del giorno del 24 dicembre sino alle ore 10.00 del giorno 25 dicembre;
- durante le vacanze pasquali, la bambina trascorrerà il giorno della Santa Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro, nel rispetto del principio dell'alternanza di anno in anno;
Per_
- durante le vacanze estive, starà con ciascuno genitore 15 giorni, anche non consecutivi, in un periodo da concordare di anno in anno e comunque entro il giorno 30 maggio in base agli impegni lavorativi o personali di ciascun genitore;
- le altre festività saranno suddivise secondo il principio dell'alternanza;
- ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro la località e i recapiti telefonici ove soggiornerà
con la bambina;
Per_
- durante la permanenza con l'altro genitore, potrà parlare al telefono con il genitore non affidatario in quel momento.
5. Il signor si impegna a versare, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_2
Per_
la somma mensile di € 450,00, da versare sul conto corrente intestato alla madre entro il giorno
5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
6. I genitori si faranno carico in ragione del 50% ciascuno:
- delle spese straordinarie mediche e specialistiche non coperte dal SSN, che dovranno essere preventivamente concordate, salvo le urgenze, e successivamente documentate;
- del 50% delle spese scolastiche (tasse, rette e assicurazioni scolastiche imposte da istituti pubblici/paritari, libri di testo e materiale scolastico, gite di un giorno) da non concordare;
- del 50% delle spese extrascolastiche (corsi di lingua, corsi di musica, baby sitter, attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature) che dovranno essere preventivamente concordate e successivamente documentate;
7. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare reciprocamente all'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio e forniscono reciproco assenso al rilascio del passaporto ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della figlia minore valida anche per l'espatrio.
8. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di concorso al proprio mantenimento;
9. Al fine di regolamentare gli aspetti patrimoniali ancora tra loro pendenti e in esecuzione di un accordo fiduciario raggiunto tra i coniugi all'epoca dell'acquisto dell'immobile di proprietà esclusiva della signora quest'ultima si impegna, con separato atto notarile successivo alla Parte_1
separazione personale, a provvedere al trasferimento in favore del signor del 100% Parte_2
delle quote del locale ad uso autorimessa privata, avente accesso da via Guido Rossa n. 25/A, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 30, numero 437, sub. 14”.
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 25.2.2025 i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché pronunciasse Parte_1 Parte_2
la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Collegno (TO) il 4.9.2011 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Collegno, Parte II, Serie A, N. 60, anno 2011),
in regime di separazione dei beni.
Per_
- dall'unione dei coniugi è nata a [...] il [...], ;
- fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, con la conseguente decisione di separarsi. All'udienza del 18.11.2025, celebrata con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
le parti, autorizzate a vivere separate, hanno confermato di non volersi riconciliare e insistito nella domanda di separazione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Collegno (TO) il 4.9.2011 (trascritto presso l'Ufficio
di Stato Civile del Comune di Collegno, Parte II, Serie A, N. 60, anno 2011).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
concordatario in Collegno (TO) il 4.9.2011 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Collegno, Parte II, Serie A, N. 60, anno 2011) – alle condizioni concordate sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 2 dicembre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
LL ET TO SA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)