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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/10/2025, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 136/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente rel.
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 136/2025 R.G. e promossa con atto di appello notificato il 16 gennaio 2025 a mezzo PEC
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Milano, al Corso XXII Marzo, 4 presso lo studio dell'avv. Alberto TANZI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F. P. I.V.A. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
proprio rappresentate legale pro tempore, qualità di Impresa designata per il Fondo di pagina 1 di 9 Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Katy
IN ed elettivamente domiciliata in Vaprio D'Adda (MI) alla Via Rasella n. 4/B presso lo studio dell'avv. Giovanna Trinchera
APPELLATA
PER LA RIFORMA della sentenza n. 10447/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 3 dicembre 2024 e mai notificata
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- – in qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_1
carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada – conveniva dinanzi al
Tribunale di Milano , proponendo azione di regresso ai sensi Parte_1
dell'art. 292, comma 1 D.lgs. n. 209/2005 (codice delle assicurazioni private).
Deduceva, infatti, di aver corrisposto in ottemperanza alla sentenza n. 10654/2009 del
Tribunale di Milano la somma di complessivi euro 21.800,87 in favore di e Parte_2
di . Invero, era stato dichiarato unico responsabile Persona_1 Parte_1 del sinistro occorso ai danni delle suddette in data 20 maggio 2004, quale conducente del veicolo Golf tg. BY726EF, risultato privo di copertura assicurativa.
- Nelle more del procedimento di primo grado – e precisamente, durante la fase istruttoria
– si costituiva tardivamente il convenuto, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per irregolarità della notifica. Nel merito, poi, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
- Il Tribunale di Milano istruiva la causa anche a mezzo di escussione testimoniale e con la sentenza n. 10447/2024 definiva la controversia, accogliendo la richiesta di rimborso pagina 2 di 9 ex art. 292 d.lgs. 209/2005 delle somme versate dalla società, condannando
“ a pagare alla società attrice Euro 21.800,87, oltre Parte_1
interessi legali dalla data media del 3/9/2009 al saldo” nonché al rimborso alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 280,00 per spese, € 2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie nella misura del 15%”.
- La suddetta pronuncia è stata impugnata da , lamentando: Parte_1
• Il difetto di motivazione-violazione e/o erronea applicazione dell' art. 2943 ultimo comma c.c. Ed art. 2952 c.c;
• Errata valutazione degli atti e documenti prodotti dal convenuto a sostegno della propria difesa –violazione e/o erronea applicazione dall'art. 292 comma i d.lgs 209/2005 - modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
• In ordine al quantum debeatur - errata valutazione degli atti e documenti prodotti da F.g.v.s. A sostegno della Controparte_1
propria domanda–violazione e/o erronea valutazione della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. Modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado.
- In data 5 marzo 2025, si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 17 giugno 2025, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 23 settembre 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
pagina 3 di 9 osserva che
- l'appello non è fondato.
- Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errore del Tribunale nel non aver rilevato la prescrizione dell'azione di regresso, stante l'inidoneità della lettera del 7 aprile 2015 a interrompere la decorrenza della prescrizione in quanto “restituita al mittente per compiuta giacenza”. Allo stesso modo, secondo il , anche l'invito Parte_1 alla negoziazione assistita del 25 marzo 2016 non sarebbe stato mai da lui ricevuto poiché inviato a un indirizzo diverso dalla sua effettiva abitazione.
- La censura non ha pregio, in quanto del tutto slegata dal dato fattuale e peraltro formulata in termini generici, ai limiti dell'inammissibilità.
- Come è noto, ai sensi dell'art. 8 della Legge 890/1982, se entro 10 giorni il piego non viene ritirato, la notifica si considera perfezionata per compiuta giacenza. Tale meccanismo garantisce che la notifica abbia valore legale anche in caso di assenza del destinatario, presumendo la conoscenza legale dell'atto decorso un congruo termine al fine di evitare che l'inerzia del destinatario possa paralizzare l'efficacia dell'atto notificato. Tale presunzione non è arbitraria, ma si fonda su un comportamento omissivo imputabile al destinatario, che, pur messo in condizione di ritirare l'atto, sceglie di non farlo. A ciò consegue che la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. possa essere superata solo se il destinatario provi di non essere stato in grado, senza sua colpa, di prendere cognizione del piego (cfr. Cass. ord. n. 22155/2024).
- Nel caso di specie, è documentato in atti – nonché confermato dallo stesso appellante
(cfr. pag. 7 atto di appello “le ricevute di ritorno delle predette lettere risultano apparentemente regolari solo perché riportanti la dicitura “non ritirata”, ma di fatto non ricevute dal ”) – che la raccomandata del 7 aprile 2015, inviata Parte_1 all'indirizzo di “Piazza del Lavoro n. 1 – Pozzuolo Martesana” presenti tutti i presupposti di validità richiesti ex lege, di talché il perfezionamento della notifica si computa dalla data di compiuta giacenza del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata (e dunque, il 17 aprile 2015).
pagina 4 di 9 - L'appellante si limita a dedurre di non aver conosciuto la predetta lettera di messa in mora spedita dall'appellata, stante la sua assenza presso l'indirizzo di Piazza del Lavoro
n. 1 – Pozzuolo Martesana. A sostegno di tale assunto produce l'atto notarile con cui ha alienato la proprietà dell'immobile datato 30 luglio 2015.
- Ebbene, essendo tale circostanza avvenuta in data successiva alla presunta conoscenza della raccomandata riconducibile al 17 aprile 2015, quest'ultima ha efficacemente interrotto la prescrizione del diritto di rimborso, con la conseguenza che la censura relativa all'omesso rilievo della decadenza dall'azione di regresso spiegata ai sensi dell'art. 292, comma 1 D.lgs. n. 209/2005 è priva di fondamento e non può essere accolta.
- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado nel condannarlo al rimborso di quanto pagato da Controparte_1 in favore di e di , stante la propria non colpevolezza in
[...] Parte_2 Persona_1
relazione alla scopertura assicurativa. Deduce, infatti, di esser stato vittima di raggiri in quanto gli sarebbe stato rilasciato un falso certificato assicurativo, circostanza accertata anche con separato giudizio penale. Di talché, destinatario della pretesa restitutoria di avrebbe dovuto essere l'assicuratore, essendo il estraneo a Controparte_1 Parte_1 ogni responsabilità sulla scopertura della polizza.
- Ebbene, tali doglianze non sono idonee a mettere in discussione la decisione del primo giudice.
- Dall'analisi della documentazione versata in atti, deve ritenersi provato che l'autovettura targata BY726EF, di proprietà del convenuto , al momento del Parte_1
sinistro del 20 maggio 2004, circolava priva di copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi.
pagina 5 di 9 - Tale circostanza è pacifica, accertata in sede di giudizio dinanzi al Giudice di Pace di
Milano con sentenza n 18805/2006, poi confermata con la pronuncia del Tribunale di
Milano n.10654/2009.
- La condotta del integra una violazione oggettiva dell'obbligo di assicurazione Parte_1
previsto dall'art. 193 del Codice della Strada, la cui ratio è quella di garantire la tutela risarcitoria dei danneggiati da sinistri stradali, mediante un sistema di responsabilità che non può essere eluso per effetto di comportamenti omissivi o negligenti del proprietario del veicolo.
- Né alcun valore può essere riconosciuto all'eventuale condanna dell'agente assicurativo per fatti penalmente rilevanti, in quanto inidonea a escludere la responsabilità del
. Tale circostanza, infatti, non incide sul fatto storico della circolazione del Parte_1
veicolo privo di assicurazione, né può valere quale causa di esonero da responsabilità civile, tanto più che l'appellante è stato condannato in entrambi i gradi di merito precedenti, con decisioni mai impugnate.
- Alla luce di quanto sopra, deve confermarsi che l'unico soggetto legittimamente destinatario dell'azione di rivalsa esercitata dall'appellata è , quale Parte_1
responsabile del sinistro verificatosi in assenza di copertura assicurativa. Nessun diritto può essere vantato dall'appellata nei confronti dell'agente assicurativo, la cui condotta fraudolenta, pur rilevante sotto il profilo penale, non incide sulla responsabilità civile del proprietario del veicolo.
- Resta salva, per il convenuto , la facoltà di agire in via autonoma nei confronti Parte_1
dell'agente truffatore, al fine di ottenere il ristoro del danno subito per effetto della condotta illecita di quest'ultimo.
- Pertanto, la domanda di rivalsa proposta dall'appellata risulta pienamente fondata e meritevole di accoglimento, con conseguente obbligo dell'appellante di rimborsare le somme corrisposte in sua vece.
pagina 6 di 9 - Infine, anche le censure relative alla quantificazione del rimborso non colgono nel segno.
- L'appellante lamenta che la condanna alla restituzione delle suddette somme in favore della società appellata risulti priva di riscontro probatorio, in quanto le quietanze prodotte dalla controparte non recherebbero la sottoscrizione delle beneficiarie, né tantomeno avrebbero trovato puntuale conferma nell'escussione testimoniale delle stesse.
- Anche tale ultimo motivo di appello non può essere accolto.
- ha prodotto due pronunce del Giudice di Pace (cfr. doc. n. 2) e del Controparte_1
Tribunale di Milano (cfr. doc. n. 6) aventi ad oggetto l'accertamento delle responsabilità per il sinistro del 20 maggio 2004, quest'ultima non impugnata dal CA e dunque divenuta irrevocabile. La mancata contestazione delle decisioni ha determinato la cristallizzazione degli accertamenti ivi contenuti anche in relazione alla quantificazione dei danni subiti dalle persone danneggiate, con cui sono state determinate in modo preciso le somme dovute a titolo risarcitorio dall'odierno appellante.
- Nello specifico, nel dispositivo della pronuncia del Tribunale di Milano n.10654/2009 si legge “(…) dichiara esclusivo responsabile del sinistro in questione e Controparte_2
lo condanna, in via solidale con le quale Impresa Controparte_3 designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento in favore di
di € 8.906, 13 e di di € 2.529,88, oltre all'interesse Parte_3 Parte_2 medio compensativo del 2,87% dal 20.5.2004 al 14.6.2006, data della pubblicazione della sentenza, e al tasso legale da tale ultima data al saldo”.
- L'appellata ha fornito prova del versamento delle somme indicate nelle sentenze mediante produzione degli atti di quietanza (cfr. doc. nn. 3-4-7 fascicolo primo grado), che riportano cifre coerenti – e in alcuni casi anche inferiori – a quanto statuito dal
Tribunale. Inoltre, la conferma testimoniale da parte delle danneggiate escusse in data
24 gennaio 2023 e 3 marzo 2023, le quali, per la loro diretta conoscenza dei fatti, costituiscono fonte attendibile e idonea a comprovare l'effettivo adempimento.
pagina 7 di 9 - A tal proposito, non sarebbe stata necessaria alcuna ulteriore produzione documentale, atteso che la prova del pagamento è stata fornita in modo esaustivo e conforme ai criteri di verosimiglianza e attendibilità richiesti dall'art. 116 c.p.c, anche in considerazione del lungo lasso temporale intercorso fra le circostanze di cui si discute e il presente giudizio
(quasi 20 anni).
- Di talché, si ritiene pienamente legittima l'azione di rivalsa esercitata dall'appellata, avendo quest'ultima dato esecuzione alle sentenze di condanna su richiamate e corrisposto le somme dovute alle danneggiate, in luogo del soggetto responsabile.
- L'appellante, in quanto obbligato principale, è tenuto al rimborso integrale delle somme versate, comprensive degli accessori di legge.
- Anche sotto tale aspetto, la decisione di primo grado risulta esente da censure.
- Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza del Tribunale di Milano n.
10447/2024 integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene Parte_1
quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate come in dispositivo sulla base del Controparte_1
vigente D.M. n. 55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa (euro 21.800,87) in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
- Atteso il rigetto dell'appello proposto, sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
- La Corte d'Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. sentenza n. 10447 del Tribunale di Milano, pubblicata il 3 dicembre 2024;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
liquidate in euro 1.984,00 oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA, CPA,
[...]
come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 1° ottobre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente rel.
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 136/2025 R.G. e promossa con atto di appello notificato il 16 gennaio 2025 a mezzo PEC
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Milano, al Corso XXII Marzo, 4 presso lo studio dell'avv. Alberto TANZI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F. P. I.V.A. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
proprio rappresentate legale pro tempore, qualità di Impresa designata per il Fondo di pagina 1 di 9 Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Katy
IN ed elettivamente domiciliata in Vaprio D'Adda (MI) alla Via Rasella n. 4/B presso lo studio dell'avv. Giovanna Trinchera
APPELLATA
PER LA RIFORMA della sentenza n. 10447/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 3 dicembre 2024 e mai notificata
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- – in qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_1
carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada – conveniva dinanzi al
Tribunale di Milano , proponendo azione di regresso ai sensi Parte_1
dell'art. 292, comma 1 D.lgs. n. 209/2005 (codice delle assicurazioni private).
Deduceva, infatti, di aver corrisposto in ottemperanza alla sentenza n. 10654/2009 del
Tribunale di Milano la somma di complessivi euro 21.800,87 in favore di e Parte_2
di . Invero, era stato dichiarato unico responsabile Persona_1 Parte_1 del sinistro occorso ai danni delle suddette in data 20 maggio 2004, quale conducente del veicolo Golf tg. BY726EF, risultato privo di copertura assicurativa.
- Nelle more del procedimento di primo grado – e precisamente, durante la fase istruttoria
– si costituiva tardivamente il convenuto, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per irregolarità della notifica. Nel merito, poi, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
- Il Tribunale di Milano istruiva la causa anche a mezzo di escussione testimoniale e con la sentenza n. 10447/2024 definiva la controversia, accogliendo la richiesta di rimborso pagina 2 di 9 ex art. 292 d.lgs. 209/2005 delle somme versate dalla società, condannando
“ a pagare alla società attrice Euro 21.800,87, oltre Parte_1
interessi legali dalla data media del 3/9/2009 al saldo” nonché al rimborso alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 280,00 per spese, € 2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie nella misura del 15%”.
- La suddetta pronuncia è stata impugnata da , lamentando: Parte_1
• Il difetto di motivazione-violazione e/o erronea applicazione dell' art. 2943 ultimo comma c.c. Ed art. 2952 c.c;
• Errata valutazione degli atti e documenti prodotti dal convenuto a sostegno della propria difesa –violazione e/o erronea applicazione dall'art. 292 comma i d.lgs 209/2005 - modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
• In ordine al quantum debeatur - errata valutazione degli atti e documenti prodotti da F.g.v.s. A sostegno della Controparte_1
propria domanda–violazione e/o erronea valutazione della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. Modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado.
- In data 5 marzo 2025, si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 17 giugno 2025, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 23 settembre 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
pagina 3 di 9 osserva che
- l'appello non è fondato.
- Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errore del Tribunale nel non aver rilevato la prescrizione dell'azione di regresso, stante l'inidoneità della lettera del 7 aprile 2015 a interrompere la decorrenza della prescrizione in quanto “restituita al mittente per compiuta giacenza”. Allo stesso modo, secondo il , anche l'invito Parte_1 alla negoziazione assistita del 25 marzo 2016 non sarebbe stato mai da lui ricevuto poiché inviato a un indirizzo diverso dalla sua effettiva abitazione.
- La censura non ha pregio, in quanto del tutto slegata dal dato fattuale e peraltro formulata in termini generici, ai limiti dell'inammissibilità.
- Come è noto, ai sensi dell'art. 8 della Legge 890/1982, se entro 10 giorni il piego non viene ritirato, la notifica si considera perfezionata per compiuta giacenza. Tale meccanismo garantisce che la notifica abbia valore legale anche in caso di assenza del destinatario, presumendo la conoscenza legale dell'atto decorso un congruo termine al fine di evitare che l'inerzia del destinatario possa paralizzare l'efficacia dell'atto notificato. Tale presunzione non è arbitraria, ma si fonda su un comportamento omissivo imputabile al destinatario, che, pur messo in condizione di ritirare l'atto, sceglie di non farlo. A ciò consegue che la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. possa essere superata solo se il destinatario provi di non essere stato in grado, senza sua colpa, di prendere cognizione del piego (cfr. Cass. ord. n. 22155/2024).
- Nel caso di specie, è documentato in atti – nonché confermato dallo stesso appellante
(cfr. pag. 7 atto di appello “le ricevute di ritorno delle predette lettere risultano apparentemente regolari solo perché riportanti la dicitura “non ritirata”, ma di fatto non ricevute dal ”) – che la raccomandata del 7 aprile 2015, inviata Parte_1 all'indirizzo di “Piazza del Lavoro n. 1 – Pozzuolo Martesana” presenti tutti i presupposti di validità richiesti ex lege, di talché il perfezionamento della notifica si computa dalla data di compiuta giacenza del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata (e dunque, il 17 aprile 2015).
pagina 4 di 9 - L'appellante si limita a dedurre di non aver conosciuto la predetta lettera di messa in mora spedita dall'appellata, stante la sua assenza presso l'indirizzo di Piazza del Lavoro
n. 1 – Pozzuolo Martesana. A sostegno di tale assunto produce l'atto notarile con cui ha alienato la proprietà dell'immobile datato 30 luglio 2015.
- Ebbene, essendo tale circostanza avvenuta in data successiva alla presunta conoscenza della raccomandata riconducibile al 17 aprile 2015, quest'ultima ha efficacemente interrotto la prescrizione del diritto di rimborso, con la conseguenza che la censura relativa all'omesso rilievo della decadenza dall'azione di regresso spiegata ai sensi dell'art. 292, comma 1 D.lgs. n. 209/2005 è priva di fondamento e non può essere accolta.
- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado nel condannarlo al rimborso di quanto pagato da Controparte_1 in favore di e di , stante la propria non colpevolezza in
[...] Parte_2 Persona_1
relazione alla scopertura assicurativa. Deduce, infatti, di esser stato vittima di raggiri in quanto gli sarebbe stato rilasciato un falso certificato assicurativo, circostanza accertata anche con separato giudizio penale. Di talché, destinatario della pretesa restitutoria di avrebbe dovuto essere l'assicuratore, essendo il estraneo a Controparte_1 Parte_1 ogni responsabilità sulla scopertura della polizza.
- Ebbene, tali doglianze non sono idonee a mettere in discussione la decisione del primo giudice.
- Dall'analisi della documentazione versata in atti, deve ritenersi provato che l'autovettura targata BY726EF, di proprietà del convenuto , al momento del Parte_1
sinistro del 20 maggio 2004, circolava priva di copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi.
pagina 5 di 9 - Tale circostanza è pacifica, accertata in sede di giudizio dinanzi al Giudice di Pace di
Milano con sentenza n 18805/2006, poi confermata con la pronuncia del Tribunale di
Milano n.10654/2009.
- La condotta del integra una violazione oggettiva dell'obbligo di assicurazione Parte_1
previsto dall'art. 193 del Codice della Strada, la cui ratio è quella di garantire la tutela risarcitoria dei danneggiati da sinistri stradali, mediante un sistema di responsabilità che non può essere eluso per effetto di comportamenti omissivi o negligenti del proprietario del veicolo.
- Né alcun valore può essere riconosciuto all'eventuale condanna dell'agente assicurativo per fatti penalmente rilevanti, in quanto inidonea a escludere la responsabilità del
. Tale circostanza, infatti, non incide sul fatto storico della circolazione del Parte_1
veicolo privo di assicurazione, né può valere quale causa di esonero da responsabilità civile, tanto più che l'appellante è stato condannato in entrambi i gradi di merito precedenti, con decisioni mai impugnate.
- Alla luce di quanto sopra, deve confermarsi che l'unico soggetto legittimamente destinatario dell'azione di rivalsa esercitata dall'appellata è , quale Parte_1
responsabile del sinistro verificatosi in assenza di copertura assicurativa. Nessun diritto può essere vantato dall'appellata nei confronti dell'agente assicurativo, la cui condotta fraudolenta, pur rilevante sotto il profilo penale, non incide sulla responsabilità civile del proprietario del veicolo.
- Resta salva, per il convenuto , la facoltà di agire in via autonoma nei confronti Parte_1
dell'agente truffatore, al fine di ottenere il ristoro del danno subito per effetto della condotta illecita di quest'ultimo.
- Pertanto, la domanda di rivalsa proposta dall'appellata risulta pienamente fondata e meritevole di accoglimento, con conseguente obbligo dell'appellante di rimborsare le somme corrisposte in sua vece.
pagina 6 di 9 - Infine, anche le censure relative alla quantificazione del rimborso non colgono nel segno.
- L'appellante lamenta che la condanna alla restituzione delle suddette somme in favore della società appellata risulti priva di riscontro probatorio, in quanto le quietanze prodotte dalla controparte non recherebbero la sottoscrizione delle beneficiarie, né tantomeno avrebbero trovato puntuale conferma nell'escussione testimoniale delle stesse.
- Anche tale ultimo motivo di appello non può essere accolto.
- ha prodotto due pronunce del Giudice di Pace (cfr. doc. n. 2) e del Controparte_1
Tribunale di Milano (cfr. doc. n. 6) aventi ad oggetto l'accertamento delle responsabilità per il sinistro del 20 maggio 2004, quest'ultima non impugnata dal CA e dunque divenuta irrevocabile. La mancata contestazione delle decisioni ha determinato la cristallizzazione degli accertamenti ivi contenuti anche in relazione alla quantificazione dei danni subiti dalle persone danneggiate, con cui sono state determinate in modo preciso le somme dovute a titolo risarcitorio dall'odierno appellante.
- Nello specifico, nel dispositivo della pronuncia del Tribunale di Milano n.10654/2009 si legge “(…) dichiara esclusivo responsabile del sinistro in questione e Controparte_2
lo condanna, in via solidale con le quale Impresa Controparte_3 designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento in favore di
di € 8.906, 13 e di di € 2.529,88, oltre all'interesse Parte_3 Parte_2 medio compensativo del 2,87% dal 20.5.2004 al 14.6.2006, data della pubblicazione della sentenza, e al tasso legale da tale ultima data al saldo”.
- L'appellata ha fornito prova del versamento delle somme indicate nelle sentenze mediante produzione degli atti di quietanza (cfr. doc. nn. 3-4-7 fascicolo primo grado), che riportano cifre coerenti – e in alcuni casi anche inferiori – a quanto statuito dal
Tribunale. Inoltre, la conferma testimoniale da parte delle danneggiate escusse in data
24 gennaio 2023 e 3 marzo 2023, le quali, per la loro diretta conoscenza dei fatti, costituiscono fonte attendibile e idonea a comprovare l'effettivo adempimento.
pagina 7 di 9 - A tal proposito, non sarebbe stata necessaria alcuna ulteriore produzione documentale, atteso che la prova del pagamento è stata fornita in modo esaustivo e conforme ai criteri di verosimiglianza e attendibilità richiesti dall'art. 116 c.p.c, anche in considerazione del lungo lasso temporale intercorso fra le circostanze di cui si discute e il presente giudizio
(quasi 20 anni).
- Di talché, si ritiene pienamente legittima l'azione di rivalsa esercitata dall'appellata, avendo quest'ultima dato esecuzione alle sentenze di condanna su richiamate e corrisposto le somme dovute alle danneggiate, in luogo del soggetto responsabile.
- L'appellante, in quanto obbligato principale, è tenuto al rimborso integrale delle somme versate, comprensive degli accessori di legge.
- Anche sotto tale aspetto, la decisione di primo grado risulta esente da censure.
- Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza del Tribunale di Milano n.
10447/2024 integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene Parte_1
quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate come in dispositivo sulla base del Controparte_1
vigente D.M. n. 55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa (euro 21.800,87) in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
- Atteso il rigetto dell'appello proposto, sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
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P.Q.M.
- La Corte d'Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. sentenza n. 10447 del Tribunale di Milano, pubblicata il 3 dicembre 2024;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
liquidate in euro 1.984,00 oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA, CPA,
[...]
come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 1° ottobre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Caterina Chiulli
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