Art. 11. (( 1. L'autorita' di controllo di cui all'articolo 114 della e' il Garante per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non e' possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall'autorita' di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Si applicano le disposizioni dell' articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e successive modificazioni. ))
2. Si applicano le disposizioni dell' articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e successive modificazioni. ))