Articolo 14 della Legge 24 agosto 1941, n. 1044
Articolo 13Articolo 15
Versione
17 ottobre 1941
Art. 14.

Lo Stato concorrera' nell'ammortamento dei mutui, di cui all'articolo precedente, con annualita' trentacinquennali posticipate, calcolate in ragione del 60 per cento degli importi indicati nei decreti di concessione, restando gli ulteriori oneri del finanziamento delle opere, derivanti anche dall'eventuale maggiore saggio d'interesse praticato dal Consorzio di credito rispetto a quello stabilito dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle spese di altro genere relative al finanziamento stesso, a carico della provincia e del comune di Milano e della provincia e del comune di Cremona, quali enti obbligati all'anticipazione a termini degli articoli 7, 8 e 9 e salvo riparto con gli altri enti interessati a termini dell'art. 4.

Per le spese riguardanti le suindicate annualita' trentacinquennali il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni per lire 1.949.247,90 nell'esercizio 1942-43, per lire 3.898.495,80 in ciascuno degli esercizi dal 1943-44 al 1947-48 e per il residuo nell'esercizio 1948-49.


Entrata in vigore il 17 ottobre 1941
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