Versione
17 ottobre 1941
17 ottobre 1941
Art. 14.
Lo Stato concorrera' nell'ammortamento dei mutui, di cui all'articolo precedente, con annualita' trentacinquennali posticipate, calcolate in ragione del 60 per cento degli importi indicati nei decreti di concessione, restando gli ulteriori oneri del finanziamento delle opere, derivanti anche dall'eventuale maggiore saggio d'interesse praticato dal Consorzio di credito rispetto a quello stabilito dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle spese di altro genere relative al finanziamento stesso, a carico della provincia e del comune di Milano e della provincia e del comune di Cremona, quali enti obbligati all'anticipazione a termini degli articoli 7, 8 e 9 e salvo riparto con gli altri enti interessati a termini dell'art. 4.
Per le spese riguardanti le suindicate annualita' trentacinquennali il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni per lire 1.949.247,90 nell'esercizio 1942-43, per lire 3.898.495,80 in ciascuno degli esercizi dal 1943-44 al 1947-48 e per il residuo nell'esercizio 1948-49.
Lo Stato concorrera' nell'ammortamento dei mutui, di cui all'articolo precedente, con annualita' trentacinquennali posticipate, calcolate in ragione del 60 per cento degli importi indicati nei decreti di concessione, restando gli ulteriori oneri del finanziamento delle opere, derivanti anche dall'eventuale maggiore saggio d'interesse praticato dal Consorzio di credito rispetto a quello stabilito dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle spese di altro genere relative al finanziamento stesso, a carico della provincia e del comune di Milano e della provincia e del comune di Cremona, quali enti obbligati all'anticipazione a termini degli articoli 7, 8 e 9 e salvo riparto con gli altri enti interessati a termini dell'art. 4.
Per le spese riguardanti le suindicate annualita' trentacinquennali il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni per lire 1.949.247,90 nell'esercizio 1942-43, per lire 3.898.495,80 in ciascuno degli esercizi dal 1943-44 al 1947-48 e per il residuo nell'esercizio 1948-49.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 20/11/1995, n. 489Provvedimento: […] Il Consorzio rientrerebbe, invero, nell'ambito di applicazione della legge n. 1404 del 1956, trattandosi di ente pubblico che interessa la finanza statale, e ciò sia per la partecipazione dello Stato alle spese per la costruzione del canale, sia per l'apporto patrimoniale derivante dalla liquidazione degli enti portuali padani (art. 6 del regio decreto n. 959 del 1913, artt. 7, 11 e 14 della legge n. 1044 del 1941).Leggi di più...
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