Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.V.G. 317/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 317/2025 del R.V.G., avente per oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 amente domiciliati in Mercato San Sever Principati n. 35, presso lo studio dell'avv. Simona Fabiana Bisceglie che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Pertanto, trascorsi oltre sei alla data di sott e della Convenzione di Negoziazione Assistita di separazione personale dei coniugi, con autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino del 17.01.2018, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla sottoscrizione della Convenzione di Negoziazione Assistita di separazione personale dei coniugi, con autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1. I figli ed sono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_3 Per_2 genitori lm la madre;
2. Il sig. , corrisponderà alla sig.ra la somma pari ad € Parte_1 CP_1
400,00 300,00 quale contributo ento dei due figli e
€ 100,00 quale contributo per la moglie;
3. Le spese straordinarie, come da protocollo saranno a carico di entrambi i genitori par al 50% ciascuno;
4. Il sig. potrà stare con i figli, compatibilmente con le loro esigenze Parte_1 con gli o ello stesso, il mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, i minori trascorreranno a settimane alterne il sabato dormendo anche presso l'abitazione del padre. Il padre preleverà i figli dopo la scuola il sabato e li riaccompagnerà verso le 11.00 del mattino della domenica. Nel periodo estivo l'orario potrà slittare, salvo diverso accordo tra i coniugi. Durante le festività natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro genitore il giorno di Natale, nonché, sempre ad anni alterni, il 31 dicembre con un genitore ed il giorno 1° gennaio con l'altro genitore. In ogni caso, quando i minori trascorreranno le vigilie con il padre, questi potrà accompagnarli la mattina del giorno successivo entro le 11.00 del mattino o ad un orario diverso concordato dai coniugi. I minori trascorreranno la Domenica di Pasqua ed il lunedì in Albis ad anni alterni con uno o con l'altro genitore;
5. Per il periodo estivo i minori potranno trascorrere dei giorni di vacanza con il padre sino ad un massimo di 15 giorni consecutivi nel mese di agosto anche pernottando con il padre nei giorni e nel luogo che sarà stato preventivamente concordato con la madre;
6. Il giorno del compleanno e dell'onomastico dei bambini questi trascorreranno la serata con entrambi i genitori, salvo diversamente pattuito tra le parti;
7. In ipotesi trasferte e vacanze all'estero, il viaggio dovrà essere preventivamente concordato dai coniugi;
8. I coniugi si obbligano sin d'ora, reciprocamente a prestare tutte le autorizzazioni/consensi eventualmente necessari per il rilascio/rinnovo del passaporto dei figli ed , ovvero per l'inserimento dei figli sul Persona_3 Per_2 passaporto di uno d Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 24 aprile 2004 nel Comune di Solofra (AV) tra , nato a [...] il Parte_1
07.05.1981, C.F.: e ta a Solofra (AV) il CodiceFiscale_1 CP_1
12.07.1983, C.F.: tr istro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di S , Atto n. 4, Parte II, Serie A, Uff. 1) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Solofra (AV) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi