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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'odierna udienza, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello – avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 4 maggio 2018 e contraddistinta dal n. 4311/2018 – iscritto al n. 3220/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi e pendente
TRA
la (c.f.: ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Procida, alla via Casale SS. Annunziata, 3, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Rubertis (c.f.: ) C.F._1
- APPELLANTE -
E
il (c.f.: ), con sede in Procida, alla via Libertà, n. 12/bis Controparte_1 P.IVA_2
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di determina del responsabile 1^ sez. prot. n. 4, reg. part. e n. 186 reg. gen. del 7 marzo 2019 dall'avv.
Sandro Vacca (c.f.: ) - APPELLATO – C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25/1/2012 il Controparte_1
conveniva in giudizio la (d'ora in Parte_1
avanti, la ) per ottenere la condanna dell'ente alla modifica del proprio Parte_1
Pag. 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
statuto in adempimento dell'onere testamentario disposto con atto di ultima volontà dal de cuius . Parte_2
L'attore premetteva che, con testamento olografo recante data 14 luglio 1939 (e pubblicato in data 20 luglio 1940), il predetto testatore istituiva proprio erede universale la fondazione convenuta, esprimendo la volontà che il consiglio di amministrazione della beneficiaria (per previsione costitutiva composto da nove membri, tra i quali quattro membri di diritto e cinque membri elettivi) venisse implementato di altri sei membri, scelti tra cittadini di provata probità su proposta del Podestà. Il ha Controparte_1
rappresentato che, in adempimento al predetto onere, il Consiglio di Amministrazione dell'ente approvava con delibera n. 16 del 6.8.2001 la modifica dello statuto in conformità alle ultime volontà del disponente, e che tuttavia la – Parte_3
nella propria qualità di organismo di controllo- negava l'autorizzazione alla modifica statutaria con decreto n.2584 del 4.12.2001, sulla motivazione che l'organo deliberante fosse in regime di prorogatio e, pertanto, difettasse della legittimazione all'adozione di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. L'atto regionale di diniego, impugnato innanzi al TAR da entrambi gli enti costituiti nel presente giudizio, era ritenuto Pt_3
legittimo e confermato dai giudici amministrativi.
Alla luce di tali premesse, il conveniva in giudizio la Controparte_1
fondazione per ottenere una pronuncia di condanna all'adempimento dell'onere testamentario relativo alla successione del disponente , ovvero alla Parte_2
modifica dello statuto della mediante l'aumento di sei unità dei componenti Parte_1
del consiglio di amministrazione. Al riguardo, l'attore rappresentava di avere un interesse concreto all'adempimento della disposizione atteso che dalla modifica costitutiva dello statuto sarebbe conseguita l'attribuzione al Comune (nella persona del
Sindaco, in sostituzione del Podestà indicato nel testamento) del potere di proposta ai fini della nomina degli ulteriori sei membri del Cda. L'ente richiedeva, inoltre, la pronuncia ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. di condanna al pagamento di una somma pari ad euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, in considerazione della natura infungibile dell'obbligazione dedotta;
con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio la , eccependo la inammissibilità della avversa Parte_1
pretesa per difetto di interesse, sul presupposto che la disposizione testamentaria di cui pag. 2/4 n. 3220/2018 r.g.a.c.c. REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
si chiedeva l'attuazione concedeva al (nella persona del Sindaco) non già una CP_1
facoltà di nomina diretta degli ulteriori sei membri dell'organo amministrativo, ma al più la mera facoltà di proposta, e pertanto difettava in capo all'ente attore un interesse concreto ed attuale ad agire per ottenerne l'adempimento. Inoltre, la Parte_1
eccepiva la infondatezza nel merito della pretesa stante il maturare della prescrizione estintiva del diritto ad agire per l'adempimento dell'onere testamentario, soggetto all'ordinario termine decennale decorrente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (nel caso di specie, dall'apertura della successione del in data 18.7.1940 Parte_2
o, al più tardi, dall'accettazione del lascito al quale l'onere accedeva).
Sulla scorta di tali argomentazioni la convenuta concludeva per il Parte_1
rigetto della domanda attorea, previa dichiarazione della inesistenza o nullità della delibera modificativa dello statuto adottata dal Cda in data 6 agosto 2001.
Con la sentenza impugnata il Tribunale A) accoglieva la domanda del e, CP_1
per l'effetto, condannava la alla Parte_1
modifica del proprio statuto, aumentando di sei unità il numero dei componenti del
Consiglio di Amministrazione, da nominare tra cittadini di provata probità su proposta del Sindaco, in adempimento dell'onere testamentario disposto con atto di ultima volontà da;
B) condannava la Parte_2 Parte_1
ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento della somma pari ad
[...]
euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento a partire dal centesimo giorno dalla pubblicazione della presente sentenza;
C) –condannava la
[...]
al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese Parte_1
processuali, che liquidava in € 683,00 per esborsi ed € 8.600,00 per compensi, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 (pubblicato in G.U. il 02.04.2014), oltre spese generali (nella misura del 15%), IVA e CPA come per legge.
Con l'appello notificato in data 7 giugno 2018 la ha chiesto, previa Parte_1
sospensiva dei suoi effetti esecuti, la modifica della sentenza, duolendosi del fatto che il primo Giudice avesse ritenuto che la aveva rinunziato a far valere la Parte_1
prescrizione dell'onere testamentario, mediante il riconoscimento dell'obbligazione sottesa all'onere testamentario, da ultimo con lettera del Presidente del CdA del 29 agosto 2011, atteso che solo il suo Consiglio di amministrazione, giammai il Presidente,
pag. 3/4 n. 3220/2018 r.g.a.c.c. REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
avrebbe potuto compiere atti dismissivi o di straordinaria amministrazione.
Si è costituito in giudizio con comparsa del 14 marzo 2019 il Controparte_1
chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, e nel merito, il suo rigetto perché infondato con vittoria dis epse con attribuzione al proprio difensore anticipatario.
Svoltasi la prima udienza di comparizione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, ma all'udienza del 3 dicembre 2024 nessuno è comparso per le parti, e la Corte ha rinviato - con rituale avviso alle parti - alla successiva udienza del 21 gennaio 2025 in cui pure nessuno è comparso per le parti ed il processo è stato introitato in decisione senza termini.
Tanto premesso, giusto quanto disposto dal comb. disp. dell'art. 309 c.p.c. nel testo attualmente vigente, il processo va cancellato dal ruolo e dichiarato estinto senza che occorra regolarne le spese, che, ai sensi dell'art. 310, co. 4, c.p.c., rimarranno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
, con citazione notificata al il 7 giugno 2018,
[...] Controparte_1
avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 4 maggio 2018 e contraddistinta dal n. 4311/2018, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli, il 21 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
(dott.ssa Giuseppa D'Inverno)
(dr.ssa Caterina Molfino)
pag. 4/4 n. 3220/2018 r.g.a.c.c.
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'odierna udienza, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello – avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 4 maggio 2018 e contraddistinta dal n. 4311/2018 – iscritto al n. 3220/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi e pendente
TRA
la (c.f.: ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Procida, alla via Casale SS. Annunziata, 3, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Rubertis (c.f.: ) C.F._1
- APPELLANTE -
E
il (c.f.: ), con sede in Procida, alla via Libertà, n. 12/bis Controparte_1 P.IVA_2
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di determina del responsabile 1^ sez. prot. n. 4, reg. part. e n. 186 reg. gen. del 7 marzo 2019 dall'avv.
Sandro Vacca (c.f.: ) - APPELLATO – C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25/1/2012 il Controparte_1
conveniva in giudizio la (d'ora in Parte_1
avanti, la ) per ottenere la condanna dell'ente alla modifica del proprio Parte_1
Pag. 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
statuto in adempimento dell'onere testamentario disposto con atto di ultima volontà dal de cuius . Parte_2
L'attore premetteva che, con testamento olografo recante data 14 luglio 1939 (e pubblicato in data 20 luglio 1940), il predetto testatore istituiva proprio erede universale la fondazione convenuta, esprimendo la volontà che il consiglio di amministrazione della beneficiaria (per previsione costitutiva composto da nove membri, tra i quali quattro membri di diritto e cinque membri elettivi) venisse implementato di altri sei membri, scelti tra cittadini di provata probità su proposta del Podestà. Il ha Controparte_1
rappresentato che, in adempimento al predetto onere, il Consiglio di Amministrazione dell'ente approvava con delibera n. 16 del 6.8.2001 la modifica dello statuto in conformità alle ultime volontà del disponente, e che tuttavia la – Parte_3
nella propria qualità di organismo di controllo- negava l'autorizzazione alla modifica statutaria con decreto n.2584 del 4.12.2001, sulla motivazione che l'organo deliberante fosse in regime di prorogatio e, pertanto, difettasse della legittimazione all'adozione di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. L'atto regionale di diniego, impugnato innanzi al TAR da entrambi gli enti costituiti nel presente giudizio, era ritenuto Pt_3
legittimo e confermato dai giudici amministrativi.
Alla luce di tali premesse, il conveniva in giudizio la Controparte_1
fondazione per ottenere una pronuncia di condanna all'adempimento dell'onere testamentario relativo alla successione del disponente , ovvero alla Parte_2
modifica dello statuto della mediante l'aumento di sei unità dei componenti Parte_1
del consiglio di amministrazione. Al riguardo, l'attore rappresentava di avere un interesse concreto all'adempimento della disposizione atteso che dalla modifica costitutiva dello statuto sarebbe conseguita l'attribuzione al Comune (nella persona del
Sindaco, in sostituzione del Podestà indicato nel testamento) del potere di proposta ai fini della nomina degli ulteriori sei membri del Cda. L'ente richiedeva, inoltre, la pronuncia ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. di condanna al pagamento di una somma pari ad euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, in considerazione della natura infungibile dell'obbligazione dedotta;
con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio la , eccependo la inammissibilità della avversa Parte_1
pretesa per difetto di interesse, sul presupposto che la disposizione testamentaria di cui pag. 2/4 n. 3220/2018 r.g.a.c.c. REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
si chiedeva l'attuazione concedeva al (nella persona del Sindaco) non già una CP_1
facoltà di nomina diretta degli ulteriori sei membri dell'organo amministrativo, ma al più la mera facoltà di proposta, e pertanto difettava in capo all'ente attore un interesse concreto ed attuale ad agire per ottenerne l'adempimento. Inoltre, la Parte_1
eccepiva la infondatezza nel merito della pretesa stante il maturare della prescrizione estintiva del diritto ad agire per l'adempimento dell'onere testamentario, soggetto all'ordinario termine decennale decorrente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (nel caso di specie, dall'apertura della successione del in data 18.7.1940 Parte_2
o, al più tardi, dall'accettazione del lascito al quale l'onere accedeva).
Sulla scorta di tali argomentazioni la convenuta concludeva per il Parte_1
rigetto della domanda attorea, previa dichiarazione della inesistenza o nullità della delibera modificativa dello statuto adottata dal Cda in data 6 agosto 2001.
Con la sentenza impugnata il Tribunale A) accoglieva la domanda del e, CP_1
per l'effetto, condannava la alla Parte_1
modifica del proprio statuto, aumentando di sei unità il numero dei componenti del
Consiglio di Amministrazione, da nominare tra cittadini di provata probità su proposta del Sindaco, in adempimento dell'onere testamentario disposto con atto di ultima volontà da;
B) condannava la Parte_2 Parte_1
ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento della somma pari ad
[...]
euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento a partire dal centesimo giorno dalla pubblicazione della presente sentenza;
C) –condannava la
[...]
al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese Parte_1
processuali, che liquidava in € 683,00 per esborsi ed € 8.600,00 per compensi, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 (pubblicato in G.U. il 02.04.2014), oltre spese generali (nella misura del 15%), IVA e CPA come per legge.
Con l'appello notificato in data 7 giugno 2018 la ha chiesto, previa Parte_1
sospensiva dei suoi effetti esecuti, la modifica della sentenza, duolendosi del fatto che il primo Giudice avesse ritenuto che la aveva rinunziato a far valere la Parte_1
prescrizione dell'onere testamentario, mediante il riconoscimento dell'obbligazione sottesa all'onere testamentario, da ultimo con lettera del Presidente del CdA del 29 agosto 2011, atteso che solo il suo Consiglio di amministrazione, giammai il Presidente,
pag. 3/4 n. 3220/2018 r.g.a.c.c. REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
avrebbe potuto compiere atti dismissivi o di straordinaria amministrazione.
Si è costituito in giudizio con comparsa del 14 marzo 2019 il Controparte_1
chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, e nel merito, il suo rigetto perché infondato con vittoria dis epse con attribuzione al proprio difensore anticipatario.
Svoltasi la prima udienza di comparizione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, ma all'udienza del 3 dicembre 2024 nessuno è comparso per le parti, e la Corte ha rinviato - con rituale avviso alle parti - alla successiva udienza del 21 gennaio 2025 in cui pure nessuno è comparso per le parti ed il processo è stato introitato in decisione senza termini.
Tanto premesso, giusto quanto disposto dal comb. disp. dell'art. 309 c.p.c. nel testo attualmente vigente, il processo va cancellato dal ruolo e dichiarato estinto senza che occorra regolarne le spese, che, ai sensi dell'art. 310, co. 4, c.p.c., rimarranno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
, con citazione notificata al il 7 giugno 2018,
[...] Controparte_1
avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 4 maggio 2018 e contraddistinta dal n. 4311/2018, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli, il 21 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
(dott.ssa Giuseppa D'Inverno)
(dr.ssa Caterina Molfino)
pag. 4/4 n. 3220/2018 r.g.a.c.c.