Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 11/06/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 11/06/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al
n. 1191/2024;
TRA
rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Rocco Parte_1
Carabba;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Chieti alla via CP_1
Spezioli n. 12, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Del Sordo e Cristina Grappone, giusta procura generale alle liti per Notaio del 22.03.2024; Per_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.11.2024 la ricorrente impugnava il verbale di revisione dell'invalidità civile, con il quale le era stata riconosciuta un'invalidità del 50%, e chiedeva di accertare e dichiarare di essere portatrice “di uno complesso patologico che determina una invalidità superiore al 50% e di dichiarare il diritto di fruire di congedi per cure relative alle infermità riconosciute, per un periodo fino a trenta giorni l'anno”.
1.1. Costituitosi in giudizio, l' convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione CP_2
passiva, la mancanza di interesse ad agire e nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
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*** 2. In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie assistenziali, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all avendo l'art. 20 del d.l. n. 78 del 2009 CP_1
trasferito all sia la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di CP_2
invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo "status" di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa” (Cass., ord. n. 20862/2022; Cass. 20415/24). Si è, inoltre, affermato che “la sentenza, pronunciata nei confronti dell ex art. 445-bis, commi 6 e 7, c.p.c., avente ad CP_1
oggetto solo un elemento della fattispecie costitutiva, vale a dire l'accertamento del requisito sanitario, funzionale alla concessione di prestazioni assistenziali, ha efficacia di giudicato anche nei confronti di enti diversi dall preposti all'erogazione di ulteriori prestazioni, CP_1
che non vanno considerati terzi rispetto al giudizio, bensì "aventi causa" ex art. 2909 c.c., qualità che va attribuita anche ai soggetti la cui posizione giuridica sia strettamente dipendente da quella facente capo alla parte titolare della statuizione passata in giudicato, salvo i casi in cui siano titolari di una situazione incompatibile con quella decisa o il giudicato sia frutto di collusione o dolo delle parti in loro danno” (Cass., civ., sent. n. 31147/2022). I principi affermati dalla Corte di Cassazione, ancorché riferiti al procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., sono senza dubbio applicabili anche nel presente giudizio, che è finalizzato al riconoscimento di un'invalidità superiore al 50%, ossia un requisito sanitario necessario per poter ottenere dal datore di lavoro un congedo per cure.
Poiché nel presente giudizio non è stata formulata alcuna domanda di condanna alla concessione del congedo, non sussiste alcuna legittimazione passiva del datore di lavoro né vi è necessità di disporre l'integrazione del contradditorio nei suoi confronti.
*** 3. Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di interesse ad agire, essendo piuttosto evidente che la ricorrente ha interesse ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per poi inoltrare la richiesta di congedo per cure. Prima di tale momento nessuna richiesta può essere presentata al datore di lavoro in quanto manifestamente priva di presupposti per l'accoglimento.
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4. Venendo ora ad esaminare il merito della questione oggetto del giudizio, deve affermarsi la fondatezza del ricorso.
L'art. 7 del d.lgs. n. 119/2011 prevede:
“
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.
3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa”.
La ricorrente ha dedotto di essere affetta da patologie che determinano una invalidità superiore al 50% e l'assunto deve ritenersi fondato. Il ctu nominato nel presente giudizio ha, infatti, rilevato che la ricorrente è affetta da “IPOTIROIDISMO, ESCURSIONE ARTICOLARE
DELLA SCAPOLOOMERALE LIMITATA GLOBALMENTE DI UN TERZO, DISTURBO
D'ANSIA GENERALIZZATO, ESITI DI INTERVENTO PER SINDATTILIA CONGENITA
MANI E PIEDI CON RESIDUI DEFICIT FUNZIONALI, ESITI DI
[...]
, ESITI DI INTERVENTO CON CICATRICE DETURPANTE Controparte_3
DEL VISO” e che tali infermità comportano una invalidità complessiva del 74%. Le conclusioni cui è pervenuto il ctu, in quanto correttamente formulate, sono integralmente recepite da questo giudice.
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5. Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarato che la ricorrente è affetta da patologie che determinano una invalidità complessiva del 74%, utile ai fini dell'ottenimento del congedo di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 119/2011.
3 5.1. Il riconoscimento dell'invalidità con decorrenza successiva al deposito del ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di ctu sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la ricorrente è affetta da patologie che determinano una invalidità complessiva del 74%, utile ai fini dell'ottenimento del congedo di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 119/2011; compensa integralmente le spese di lite;
pone le spese di ctu in via definitiva a carico dell' . CP_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 11/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ilaria Prozzo
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