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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8752/2024 , introdotta da
TRA
(TAGLIACOZZO (AQ), 21/01/1980), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. D'ANTONIO MAURO PASQUALE;
E
(ROMA (RM), 25/05/1975), con il patrocinio dell'avv. CP_1 D'ANTONIO MAURO PASQUALE;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 06/07/2013 nel comune di Oricola (AQ) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune anno 2013, n. 1, p. 2, s. A, ufficio 1), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il SI. rimarrà residente nella casa coniugale sita in Roma, Via Cesare CP_1
Massini n. 102 di proprietà del padre, ; Persona_1
3) La SI.ra , di già residente nella predetta abitazione di Roma, Parte_1 recentemente se ne è allontanata ed ha trasferito, dal 25/6/2024, la propria residenza nella frazione di Tufo comune di Carsoli (AQ) in Via della Vittoria n. 31;
4) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
al contempo gli stessi si concedono sin d'ora e reciprocamente l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti. Gli stessi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto (dichiarano) che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(TAGLIACOZZO (AQ), 21/01/1980) e OMA (RM), 25/05/1975), Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in data 06/07/2013 nel comune di Oricola (AQ)
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2013, n. 1, p. 2, s. A, ufficio 1), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 08/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8752/2024 , introdotta da
TRA
(TAGLIACOZZO (AQ), 21/01/1980), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. D'ANTONIO MAURO PASQUALE;
E
(ROMA (RM), 25/05/1975), con il patrocinio dell'avv. CP_1 D'ANTONIO MAURO PASQUALE;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 06/07/2013 nel comune di Oricola (AQ) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune anno 2013, n. 1, p. 2, s. A, ufficio 1), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il SI. rimarrà residente nella casa coniugale sita in Roma, Via Cesare CP_1
Massini n. 102 di proprietà del padre, ; Persona_1
3) La SI.ra , di già residente nella predetta abitazione di Roma, Parte_1 recentemente se ne è allontanata ed ha trasferito, dal 25/6/2024, la propria residenza nella frazione di Tufo comune di Carsoli (AQ) in Via della Vittoria n. 31;
4) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
al contempo gli stessi si concedono sin d'ora e reciprocamente l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti. Gli stessi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto (dichiarano) che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(TAGLIACOZZO (AQ), 21/01/1980) e OMA (RM), 25/05/1975), Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in data 06/07/2013 nel comune di Oricola (AQ)
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2013, n. 1, p. 2, s. A, ufficio 1), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 08/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi