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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 3397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3397 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 2388/2022 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 21.12.2022, vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
US PO, con domicilio eletto presso il difensore, in Treviso, viale Monte
Grappa n. 27, appellante/attrice in primo grado
E
n. di iscrizione al Companies Registration Office Controparte_1
, con sede in One Molesworth Street, Dublin 2, D02 R126 (Irlanda), e sede P.IVA_1 secondaria in Milano (Italia), Via Broletto n. 4, c.f. e n. di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano - Monza - Brianza in persona del procuratore P.IVA_2 speciale, avv. Gabriele Galeano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Villani,
RI VO, AN AN e AN AN, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Venezia Mestre, Via Einaudi n. 15, appellata/convenuta in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n.
1918/2022, pubblicata in data 16 novembre 2022, a definizione del procedimento di
I° grado n. 3180/2020 R.G. Tribunale Venezia, in punto: nullità del mutuo e rideterminazione delle condizioni;
1 causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante [ ]: Parte_1
“Nel merito: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza n. 1918/2022 del Tribunale di Venezia del 15-
16.11.2022 (Repert. n. 5366/2022 del 16.11.2022) resa all'esito del giudizio rubricato al n. 3180/2020 R.G., G.I. dott.ssa Martina Gasparini, depositata il
15.11.2022 e pubblicata il 16.11.2022, e notificata in data 21.11.2022, accogliere i motivi d'Appello così come dedotti in narrativa e per l'effetto Voglia: in via principale, accertata e dichiarata, la nullità o l'annullabilità del contratto di mutuo stipulato in data 11.4.2008 con atto a rogito del Notaio di LE (VE), rubricato Persona_1 ai nn. 38.169 Rep. – 11.072 Racc., intestato all'attrice per i motivi dedotti in atti, dichiarare che la mutuataria sig.ra è tenuta a restituire alla Banca Parte_1 la differenza tra l'importo finanziato e le somme dalla stessa ad oggi versate alla nel corso dell'ammortamento del rapporto oggetto di causa, da imputarsi CP_2 interamente a decurtazione della sorte capitale, o la diversa maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa e parrà di giustizia. In via subordinata: accertata
e dichiarata, per i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o inefficacia delle clausole sub artt. 4, 4bis, 7 e 7bis del mutuo sottoscritto tra le parti in data 11.4.2008 con atto a rogito del Notaio di LE (VE), rubricato ai nn. 38.169 Rep. Persona_1
– 11.072 Racc., o di una o più delle medesime, a) rideterminare il corretto dare/avere tra le parti, ricalcolando il piano di ammortamento del mutuo utilizzando gli interessi al tasso di cui all'art. 117 TUB, comma VII, o a quello legale in sostituzione di quello convenzionale ed imputando tutti gli importi già versati dall'attrice nel corso dell'ammortamento del rapporto oggetto di causa a decurtazione del capitale e degli interessi ricalcolati;
b) dichiarare che l'attrice, in caso di anticipata estinzione del rapporto, sarà tenuta a rifondere alla Banca la sola sorte capitale residua del finanziamento, così come ricalcolata, senza alcuna conversione valutaria, decurtata del saldo attivo del conto deposito attualmente in essere con l'istituto di credito, o la diversa maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa e parrà di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi d'appello, disponendo l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, per i motivi esposti in atti. In via istruttoria si richiede
l'ammissione delle istanze di prove per testi e della CTU non ammesse in primo grado
e di seguito ritrascritte: A) ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1)
2 Vero che il sig. ha quale titolo di studio la licenza media? 2) Vero che la CP_3 sig.ra ha quale titolo di studio il diploma all'allora istituto Parte_1 magistrale? 3) Vero che il sig. svolge quale attività lavorativa CP_3
l'esecuzione di drenaggi e movimenti di terreni? 4) Vero che la sig.ra Parte_1
svolgeva nel 2008 la professione di impiegata con mansioni di segreteria
[...] presso l'azienda Figurella One S.r.l. ed ora svolge la professione di insegnante di sostegno nella scuola primaria con assegnazione annuale? 5) Vero che nella propria vita, e sino al mese di dicembre 2007, i sig.ri e CP_3 Parte_1 avevano effettuato singolarmente o congiuntamente uno o più investimenti nei mercati finanziari e valutari? 6) Vero che il sig. e la sig.ra CP_3 Parte_1
nell'inverno 2007, dovendo acquistare un immobile sito in Santa Maria di Sala
[...]
(VE), si sono rivolti per un consiglio su un possibile istituto al quale richiedere un finanziamento a degli amici del sig. che avevano stipulato un mutuo? 7) Vero CP_3 che i sig.ri e venivano messi in contatto dagli CP_3 Parte_1 anzidetti conoscenti nel mese di dicembre 2007 con il sig. , allora Parte_2 agente di Banca Woolwich, mandataria di Banca Barclays, sul presupposto che
l'anzidetta concedeva mutui di durata trentennale? 8) Vero che nella scelta del CP_2 mutuo volto all'acquisto dell'immobile sito in Santa Maria di Sala (VE), i sig.ri
[...]
e nel mese di dicembre 2008 hanno unicamente CP_3 Parte_1 manifestato al sig. l'esigenza di ricevere un mutuo di € 170.000,00 Parte_2
e quella di ottenere un ammortamento che prevedesse impegni mensili compatibili con le loro disponibilità finanziarie, allungando così la durata del finanziamento? 9)
Vero che in data 14.12.2007 il sig. si recava per la prima volta presso Parte_2
l'abitazione sita in LE (VE), via S. Margherita ove abitavano i sig.ri e CP_3
? 10) Vero che sulla base delle esigenze manifestate dai potenziali Parte_1 mutuatari, il sig. suggeriva ai medesimi la stipula di un mutuo che Parte_2 prevedesse l'addebito di rate di importo fisso? 11) Vero che in data 14.12.2007, presso l'abitazione di LE (VE), via S. Margherita, nei colloqui intervenuti tra il sig.
ed i sig.ri e veniva unicamente Parte_2 CP_3 Parte_1 discusso del capitale da mutuare, delle garanzie stipendiali degli aspiranti mutuatari
e della potenziale rata di rimborso del mutuo? 12) Vero che in data 14.12.2007, presso l'abitazione di LE (VE), via S. Margherita, veniva sottoscritta dai sig.ri
[...]
e la domanda di mutuo ipotecario di cui all'allegato B4 CP_3 Parte_1 della Convenuta (che si rammostra al teste)? 13) Vero che, successivamente al
14.12.2007, il sig. ricontattava per la prima volta dopo l'anzidetto Parte_2 incontro i sig.ri e alla conclusione del mese di gennaio CP_3 Pt_1 Parte_1
3 2008 - primi di febbraio, evidenziandogli come la domanda di mutuo da loro formulata fosse stata accolta? 14) Vero che tra il 14.12.2007 e l'11.4.2008, i sig.ri CP_3
e hanno incontrato il sig. una sola volta presso Parte_1 Parte_2 gli uffici di Mestre, via Cappuccina, di Banca Woolwich ove quest'ultimo lavorava? 15)
Vero che tra il 14.12.2007 e l'11.4.2008 (data del rogito), i sig.ri e CP_3 [...]
si sono interfacciati con il solo sig. , quale unico Parte_1 Parte_2 referente della Banca mutuante? 16) Vero che nell'incontro intervenuto nel periodo compreso tra il 14.12.2007 e l'11.4.2008 presso la sede di Banca Woolwich in Mestre via Cappuccina, il sig. si limitava ad evidenziare ai sig.ri Parte_2 CP_3
e , quali uniche caratteristiche del mutuo che avrebbero Parte_1 sottoscritto, la regolamentazione del medesimo in franchi svizzeri e l'importo costante della rata di ammortamento? 17) Vero che nell'incontro intervenuto tra il
14.12.2007 e l'11.4.2008 presso la sede di Banca Woolwich di Mestre via Cappuccina, il sig. sottolineava ai sig.ri e la Parte_2 CP_3 Parte_1 convenienza del mutuo proposto, regolato in franchi svizzeri, evidenziando come lo stesso sarebbe risultato per loro più conveniente rispetto ad un finanziamento
“ordinario” in euro? 18) Vero che il rapporto commerciale tra il sig. Parte_2
e la Banca Woolwich aveva quale corrispettivo le provvigioni maturate al collocamento dei contratti di mutuo alla clientela? 19) Vero che l'agente sig.
[...]
in uno dei due incontri con i sig.ri e Parte_2 CP_3 Parte_1 intervenuti tra il 14.12.2007 e l'11.4.2008 consegnava agli stessi il foglio informativo di cui all'allegato B1 prodotto dalla Convenuta (che si rammostra al teste)? 20) Vero che l'agente sig. , in uno dei due incontri con i sig.ri e Parte_2 CP_3
intervenuti tra il 14.12.2007 e l'11.4.2008, consegnava agli stessi Parte_1 una bozza delle clausole del contratto di mutuo che avrebbero sottoscritto? 21) Vero che l'agente sig. , in uno dei due incontri con i sig.ri e Parte_2 CP_3
intervenuti tra il 14.12.2007 e l'11.4.2008, manifestava ed Parte_1 esplicava ai medesimi il doppio rischio connesso alla variabilità degli interessi del mutuo che avrebbero stipulato, rappresentato da una parte dalle fluttuazioni del parametro BO, dall'altra dalle fluttuazioni valutarie? 22) Vero che l'agente sig.
, in uno dei due incontri con i sig.ri e Parte_2 CP_3 Parte_1 intervenuti tra il 14.12.2007 e l'11.4.2008, comunicava ai medesimi che il mutuo che avrebbero stipulato conteneva una clausola che prevedeva, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, un meccanismo a doppia conversione della sorte capitale, dapprima al tasso di cambio Euro/NC ER convenzionale e poi sulla base di quello corrente? 23) Vero che l'agente sig. , in uno dei due Parte_2
4 incontri con i sig.ri e intervenuti tra il 14.12.2007 e CP_3 Parte_1
l'11.4.2008, manifestava ai medesimi i rischi di perdita del capitale connessi alla variabilità del cambio Euro/ NC ER caso di eventuale estinzione anticipata del finanziamento? 24) Vero che il testo del mutuo stipulato dai sig.ri e CP_3
con la in data 11.4.2008 veniva anticipato ai Pt_1 Parte_1 Controparte_1 mutuatari prima della stipula notarile? 25) Vero che in data 11.4.2008, avanti al
Notaio , la sig.ra , procuratrice speciale di Persona_1 Parte_3
, forniva ai mutuatari sig.ri e delle Controparte_1 CP_3 Parte_1 spiegazioni sulle clausole del mutuo che stavano per sottoscrivere ed in particolare sul meccanismo che regolava la variabilità degli interessi e l'estinzione anticipata del rapporto? 26) Vero che in data 11.4.2008, nel corso del mutuo stipulato tra sig.ri
e e avanti al Notaio CP_3 Parte_1 Controparte_1 Per_1
, i mutuatari durante la lettura dell'atto da parte del Notaio rogante avevano
[...] una copia scritta del testo contrattuale? 27) Vero che i sig.ri e CP_3 [...]
, nel periodo compreso tra la stipula del mutuo ed il mese di giugno Parte_1
2015, hanno ricevuto un resoconto annuale del mutuo e/o le lettere di trasparenza annuale di cui all'allegato B3 della convenuta (che si rammostra al teste)? Si indicano quali testi: - il sig. , residente in [...] su tutti i capitoli di prova;
CP_3
- il sig. , residente in [...]della Battaglia (TV) sui capitoli da 1 a Parte_2
24 compresi;
- il sig. , residente in [...] sui capitoli 2,4 e 5; - Testimone_1 la sig.ra , residente in [...] sui capitoli 2, 4 e 5; - il Notaio dott. Testimone_2
con studio in LE (VE) sui capitoli 25 e 26. B) l'ammissione di Persona_1
CTU contabile volta a calcolare i doveri restitutori in capo alle parti del giudizio come conseguenza delle invocate nullità parziali o totali o annullabilità del contratto di mutuo oggetto di causa, con evidenza del corretto dare/avere tra le parti calcolato impuntando le somme versate dalla sig.ra a decurtazione della sola somma Pt_1 capitale finanziata o della stessa maggiorata degli interessi legali”;
➢ conclusioni di parte appellata [ ]: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezioni o deduzione, nel merito: respingere integralmente l'appello promosso dalla Signora
e le domande dalla medesima formulate nei confronti di Parte_1 [...]
, ivi incluse le istanze istruttorie, in quanto totalmente infondate in Controparte_1 fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
1918/2022, resa dal Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, G.U. dott.ssa Martina
Gasparini, pubblicata in data 16 novembre 2022 (R.G. 3180/2020) e notificata il 21 novembre 2022, per tutti i motivi di cui in atti;
in ogni caso, con vittoria di compensi
5 professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre a Spese Generali, IVA e
C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato in data 9 aprile 2020, la sig.ra Parte_1
, premesso di avere stipulato con in data 11 aprile 2008 un
[...] Controparte_1 contratto di mutuo ipotecario dell'importo di € 170.000,00 indicizzato al franco svizzero, convenne in giudizio avanti al Tribunale di Venezia Controparte_4
(quale cessionaria in blocco, ex art. 58 D.L.gs n. 385/1993,
[...] dei beni e rapporti giuridici facenti capo a ) chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti domande, così precisate: “In via principale, - accertata e dichiarata la nullità del contratto di mutuo stipulato in data 11.4.2008 con atto a rogito del Notaio
di LE (VE), rubricato ai nn. 38.169 Rep. – 11.072 Racc., intestato Persona_1 all'attrice per i motivi dedotti in atti, - dichiarare che la mutuataria sig.ra Parte_1
è tenuta a restituire alla Banca la differenza tra l'importo finanziato e le somme
[...] dalla stessa ad oggi versate alla nel corso dell'ammortamento del rapporto CP_2 oggetto di causa, da imputarsi interamente a decurtazione della sorte capitale, o la diversa maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa e parrà di giustizia. In via subordinata, - accertata e dichiarata, per i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o inefficacia delle clausole sub artt. 4, 4bis, 7 e 7bis del mutuo sottoscritto tra le parti in data 11.4.2008 con atto a rogito del Notaio di LE Persona_1
(VE), rubricato ai nn. 38.169 Rep. – 11.072 Racc., o di una o più delle medesime, rideterminare il corretto dare/avere tra le parti, ricalcolando il piano di ammortamento del mutuo utilizzando gli interessi al tasso di cui all'art. 117 TUB, comma VII, o a quello legale in sostituzione di quello convenzionale ed imputando tutti gli importi già versati dall'attrice nel corso dell'ammortamento del rapporto oggetto di causa a decurtazione del capitale e degli interessi ricalcolati”; - dichiarare che l'attrice, in caso di anticipata estinzione del rapporto, sarà tenuta a rifondere alla la sola sorte capitale residua del finanziamento, così come ricalcolata, senza CP_2 alcuna conversione valutaria, decurtata del saldo attivo del conto deposito attualmente in essere con l'istituto di credito, o la diversa maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa e parrà di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
2. Nello specifico, a fondamento delle esposte pretese allegò che:
i) in data 11 aprile 2008, unitamente all'allora suo compagno di vita (tale
[...]
), aveva stipulato con un contratto di mutuo assistito da garanzia CP_3 CP_1
6 ipotecaria per l'acquisto di un immobile in Santa Maria di Sala (VE), via Giorgione n.
8, per l'importo di euro 170.000,00, mutuo successivamente intestato per intero alla medesima per effetto dell'acquisto della quota del precedente comproprietario;
ii) solo dopo anni di regolare ammortamento del mutuo aveva appreso che il contratto conteneva clausole che la esponevano a “rischio valutario”;
iii) per l'effetto, in data 3 giugno 2015 aveva chiesto per la prima volta all'istituto di credito il conteggio informativo per l'estinzione anticipata del mutuo, ricevuto il quale si avvedeva che il meccanismo a doppia conversione franco svizzero/euro comportava in realtà un'abnorme rivalutazione (pari a oltre il 50%) del capitale residuo del mutuo ancora dovuto;
iv) la prevista indicizzazione del mutuo al franco svizzero rendeva il finanziamento nella sostanza equiparabile a uno strumento finanziario di natura speculativa, e in particolare a “un c.d. derivato implicito”, con conseguente nullità del contratto in quanto stipulato in totale assenza dei requisiti dettati in materia di intermediazione finanziaria;
v) le clausole 4, 4-bis, 7 e 7-bis del contratto erano “generiche e connotate da assoluta incertezza, stante l'impossibilità, da parte di un soggetto non esperto, di decifrarne il funzionamento”, sicché le stesse dovevano “ritenersi nulle per contrarietà ai precetti di chiarezza, trasparenza e buona fede sanciti dall'art. 116
T.U.B.”; vi) l'art.
4-bis, relativo al deposito fruttifero collegato al contratto di mutuo doveva ritenersi a propria volta affetto da nullità, in quanto in contrasto con il precetto di cui all'art. 33, co. 2, lett. c), del Codice del Consumo, laddove dispone l'abusività delle clausole volte ad “escludere, o limitare, l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo”; vii) la clausola relativa al tasso di interesse doveva ritenersi nulla anche ai sensi dell'art. 1346 c.c. per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto, in quanto l'accordo negoziale sottoscritto non avrebbe permesso alla mutuataria di comprendere quale fosse il tasso di interesse applicato al finanziamento che stava stipulando.
3. si costituì in causa contestando le domande attoree siccome infondate CP_1 in fatto e in diritto in quanto in contrasto con la corretta interpretazione del contratto e delle disposizioni normative di riferimento, così come intese dalla giurisprudenza di merito assolutamente prevalente.
7 4. Senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il Tribunale di Venezia ha rigettato tutte le domande attoree sulla base delle seguenti considerazioni:
i) “Tanto brevemente premesso, le domande attoree vanno integralmente rigettate. (omissis) Ebbene, rilevato che il contratto prevede di mutuare una somma espressa in euro indicizzata al franco svizzero, va sottolineato che all'epoca della stipula di tale tipologia di contratto i tassi di interesse legati al franco svizzero erano più bassi di quelli legati alla lira/euro, con l'effetto che stipulando un mutuo in franchi svizzeri diveniva possibile avvalersi di un mutuo con un tasso di interessi inferiore e più conveniente per il mutuatario e che tuttavia dal 2010 tale convenienza è venuta progressivamente ad affievolirsi per l'apprezzamento del franco svizzero sull'euro
(pur a fronte della compensazione dei maggiori vantaggi collegati al tasso BO/CHF, comunque inferiore al tasso Euribor)” (cfr. sentenza, pag. 8).
ii) “Il meccanismo appare chiaramente illustrato nel contratto oggetto di causa, tenuto conto che all'art. 4 risulta che “Le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero, secondo le modalità esposte più avanti e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento a un tasso di interesse […] pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del 5,240%” e le parti hanno pattuito “espressamente che il tasso di cambio è stato Controparte_5 determinato convenzionalmente in FR RI 1,6127 per un Euro” (cfr. All. B fascicolo attoreo). Inoltre, nel “Documento di Sintesi” allegato al Contratto di Mutuo, nella parte relativa alla tabella riepilogativa delle caratteristiche del tasso di interesse si indica chiaramente che si tratta di un mutuo a tasso variabile, a rata costante,
“indicizzato in FR RI” esplicata anche nel Foglio Informativo (All. B-1 fascicolo attoreo)” (cfr. sentenza, pag. 8-9).
iii) “Seppure le clausole risultano articolate, il tecnicismo è legato alla scelta del meccanismo di indicizzazione a una valuta differente rispetto all'euro. Tanto premesso in linea generale va in primo luogo osservato come la presenza nel contratto di mutuo oggetto di causa di clausole di indicizzazione al cambio deve ritenersi legittima, tenuto conto che l'indicizzazione al cambio va considerata come un mero tecnicismo del contratto di credito privo di autonomia causale e consistente in un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria dedotta in contratto
(cfr. Cass. civ. n. 4659/2021: “la clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di "leasing in costruendo", non è uno strumento finanziario derivato, poiché è assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, al "domestic currency swap", costituendo esclusivamente un
8 meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, privo di autonomia causale rispetto al negozio cui accede e non idoneo a circolare liberamente sul mercato”.) Per tale ragione non può dunque accogliersi la teoria proposta dal patrocinio attoreo del c.d. “derivato implicito” […]. Non risultando il contratto oggetto della presente controversia riconducibile agli strumenti finanziari derivati di cui all'art.
1, co. 2bis, TUF vanno dunque rigettate le domande attoree di nullità per asserita violazione degli artt. 21 ss TUF” (cfr. sentenza, pagg. 10-11). iv) “Non risulta neppure configurabile la prospettata nullità o inefficacia delle clausole sub. art. 4, 4bis, 7 e 7bis del contratto per abusività ex art. 33 co 1 e 34 co
2 D.Lgs 206/2005 […]. Invero la mancata chiarezza e comprensibilità delle clausole comporterebbe, non l'invalidità delle stesse, ma, ai sensi dell'art. 35, comma 2,
D.L.gs n. 206/2005 (“2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale
l'interpretazione più favorevole al consumatore”), l'interpretazione nel senso più favorevole al consumatore” (cfr. sentenza, pag. 11).
v) “In proposito va inoltre osservato come l'adeguatezza e la correttezza delle informazioni rese dalla banca ai consumatori in sede contrattuale deve ritenersi provata dalla documentazione prodotta e firmata dall'attrice (condizioni generali e documento di sintesi) e dalla circostanza che l'intervento del notaio testimonia e garantisce che il testo contrattuale sia comunque espressione della comune volontà di entrambe le parti. […] Va evidenziato come nel caso di specie la natura e le caratteristiche del mutuo oggetto di causa risultavano ben indicate nel contratto e nel documento di Sintesi, ed erano inoltre indicate nel dettaglio anche nel Foglio
Informativo consegnato all'attrice prima della sottoscrizione del Contratto di Mutuo, come risulta dall'art. 10 del medesimo […]. Nel foglio informativo (cfr. All. B1 fascicolo convenuta) risulta evidenziato che il rischio specifico è proprio connesso alla variabilità, sia del tasso di interesse (come in qualsiasi mutuo a tasso varabile), sia del tasso di cambio (trattandosi di un mutuo indicizzato ad una valuta straniera)”
(cfr. All. B-4 fascicolo convenuta)” (cfr. sentenza, pag. 11-12). vi) “Deve ritenersi che le clausole di cui all'art 4 e 7 del contratto di mutuo, diversamente da quanto opinato dal patrocinio attoreo, non difettano di chiarezza e trasparenza tenuto conto che non può confondersi il concetto di “complessità” con quello di “chiarezza” e tenuto conto che il funzionamento del finanziamento in FR
RI indicizzato al tasso BO/FR RI è descritto ed esplicato in modo dettagliato ed analitico (anche nei fogli informativi), sì come risulta formulata in modo chiaro e comprensibile la clausola in tema di estinzione anticipata. Come correttamente evidenziato dal patrocinio della convenuta, il meccanismo di
9 indicizzazione previsto nel caso di estinzione anticipata è esattamente lo stesso che viene utilizzato durante l'ammortamento del mutuo per il calcolo dei conguagli semestrali. L'operazione di estinzione anticipata del mutuo si differenzia da quella dei conguagli unicamente per il solo fatto che l'unico parametro che viene preso in considerazione è il tasso di cambio CHF/EUR e non (anche) il tasso di interesse CHF
BO, coerentemente con il fatto che in caso di estinzione anticipata viene in considerazione il rimborso del solo capitale e non anche degli interessi. Né può darsi rilievo alcuno alla mancata indicazione di un “esempio operativo/aritmetico” da eseguire per calcolare i conguagli e/o il capitale residuo in caso di estinzione anticipata, posto che l'esplicitazione dei passaggi logici in termini discorsivi come riportata negli art. 4 e 7 del Contratto di Mutuo va considerato un metodo chiaro ed intellegibile per illustrarne il funzionamento matematico non solo per il consumatore medio ma anche per quello più avveduto (sì come peraltro avviene in relazione ai contratti di mutuo anche non indicizzati)” (cfr. sentenza, pag. 12-13). vii) “Quanto al rilievo di asserita vessatorietà della clausola relativa al deposito fruttifero, va condiviso quanto già sul punto osservato dalla giurisprudenza di merito, laddove ha osservato che “la disposizione sub art. 4 bis non esclude o limita la compensazione da parte del consumatore, avendone le parti pattuito la funzione accessoria rispetto al contratto di mutuo, strumentale rispetto alle operazioni semestrali di conguaglio, al pari di un vero e proprio deposito cauzionale. […] In sostanza, il predetto deposito costituiva la concretizzazione del meccanismo di salvaguardia del mutuatario rispetto proprio alla concreta operatività del meccanismo dei conguagli semestrali” (cfr. Tribunale Milano 16 novembre 2015)” (cfr. sentenza, pag. 13), viii) “Va infine sottolineato come non può assumere alcun valore vincolante la decisione dell'AGCOM del 13.6.2018 […]. Ciò non solo e non tanto perché la predetta decisione è stata impugnata dalla Banca e non risulta dunque definitiva ma altresì per quanto già osservato dalla Corte d'Appello di Venezia e qui condiviso “Appare, da ultimo, opportuno sottolineare come non possa attribuirsi alcun valore contrario a quanto qui ritenuto al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza del
Mercato n. 27214 del 13 giugno 2018 […] con il quale l'Autorità ha ritenuto, tra le altre, tale clausola contraria all'articolo 35, comma 1, del Codice del Consumo a causa della sua formulazione non chiara e trasparente. In disparte l'estrema sinteticità dell'argomentazione spesa sul punto, va in primo luogo sottolineata la natura di provvedimento amministrativo della decisione, che non è in alcun modo vincolante per il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione sulla validità delle clausole
10 vessatorie e sul risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 37 bis, co. 4, del Codice del Consumo. Non trova, infatti, applicazione alla fattispecie in esame la previsione di cui all'art. 7 del D.L.gs n. 3/2017, secondo la quale nei giudizi di risarcimento del danno da violazione della normativa antitrust, si ritiene definitivamente accertata nel processo civile la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da CP_6 una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato. La valutazione dell'Autorità
Garante non risulta comunque condivisibile. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, la clausola in esame (art. 7 del Contratto) deve infatti ritenersi pienamente coerente con il meccanismo di indicizzazione e, soprattutto, con il rischio tipico di tale contratto di mutuo, gravante su entrambe le parti ed accettato consapevolmente anche dalla contraente consumatrice” (cfr. sentenza Corte
d'Appello di Venezia 20 aprile 2022 doc. n. 76 fascicolo convenuta)” (cfr. sentenza, pag. 13-14). ix) “Va inoltre rigettata la pretesa nullità delle clausole di cui all'art. 4 e 7 del mutuo
“per contrarietà ai precetti di chiarezza, trasparenza e buona fede sanciti dall'art. 116
TUB”. […] Nel caso di specie dall'art. 10 del Contratto di Mutuo risulta che “[a]i sensi
e per gli effetti del Titolo VI Capo 1 del T.U.B. (art. 115 e seguenti) e di quanto disposto dalle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 […], la
Parte mutuataria dichiara di aver ricevuto copia dell'avviso delle principali norme sulla trasparenza e dei fogli informativi” e che la “Parte mutuataria dichiara […] di non essersi avvalsa del proprio diritto di visionare il testo contrattuale” [ivi incluso quindi anche il relativo Documento di Sintesi] “prima della stipula” (cfr. doc. n. 1 fascicolo convenuta). Ciò senza tener conto che neppure di nullità di tratterebbe ma al più di un obbligo risarcitorio” (cfr. sentenza, pagg. 14-15).
x) “Va rigettata la domanda di nullità dell'art. 7 del contratto “per contrasto con la legge n. 40 del 2 Aprile 2007 (di conversione del decreto c.d. Bersani) che ha disposto
l'abolizione delle penali di estinzione anticipata” tenuto conto che l'art.7 non può qualificarsi come “penale” o “commissione per estinzione anticipata”. Invero, come già osservato dalla giurisprudenza di merito, l'eventuale maggiorazione che può derivare dal meccanismo di indicizzazione di cui all'art. 7 non può essere qualificata quale penale prevista per il caso di estinzione anticipata posto che dipende semplicemente dalla necessità di parametrare le corresponsioni in euro all'importo mutuato in FR RI (cfr. Tribunale Milano 6 dicembre 2017 dimessa nel fascicolo di parte convenuta quale doc. 8)” (cfr. sentenza, pag. 15).
11 xi) “Va infine rigettata la domanda di annullamento del contratto per errore, tenuto conto che al momento della notifica dell'atto di citazione risultava ampiamente trascorso il termine prescrizionale risultando il contratto concluso in data 11.4.2008 sì come ritualmente eccepito dalla convenuta. Né sul punto risulta fondata
l'allegazione attorea secondo cui il dies a quo andrebbe individuato nel momento della scoperta dell'errore che si assume coincidente con l'avvenuto ricevimento del conteggio volto all'estinzione anticipata, del 8.6.2015, tenuto conto che parte convenuta ha dimesso la comunicazione 1.3.2013 e la comunicazione 26.3.2015
(doc. 37 e 38 fascicolo convenuta) nelle quali in data ben anteriore veniva chiaramente evidenziato l'impatto dell'apprezzamento della valuta Svizzera consentendo all'attrice di apprezzare l'andamento negativo del meccanismo di funzionamento dell'indicizzazione finanziaria e valutaria del mutuo. In ogni caso la domanda risulterebbe infondata posto che l'attrice non ha evidenziato quale sarebbe la “qualità dell'oggetto che deve ritenersi determinante del consenso” su cui l'errore darebbe caduto. […]. Va altresì evidenziato come nell'art. 10 del contratto notarile vi
è la dichiarazione a valore confessorio dell'attrice che contrasta con l'allegazione di condotte omissive da parte della banca che avrebbero determinato il vizio della volontà e ciò tenuto altresì conto che la delibera CICR 25.7.2003 e il provvedimento
Banca d'Italia 25.7.2003 sulla “trasparenza” prevedevano che i fogli informativi dovessero essere unicamente “asportabili e messi a disposizione dei clienti “senza che fosse previsto uno specifico obbligo di consegna degli stessi anteriormente alla stipula del contratto” (cfr. sentenza, pag. 15-16).
5. La sentenza è stata ritualmente impugnata dall'attrice con atto d'appello notificato in data 21.12.2022, articolato sulla base di otto motivi, con il quale, previa inibitoria, ha chiesto alla Corte:
“In via preliminare, [di] sospendere ex art. 283 c.p.c. la provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza n. 1918/2022 del Tribunale di Venezia stanti i gravi e fondati motivi evidenziati nel presente atto. Nel merito Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia, respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza n. 1918/2022 del
Tribunale di Venezia del 15-16.11.2022 (Repert. n. 5366/2022 del 16.11.2022) resa all'esito del giudizio rubricato al n. 3180/2020 R.G., G.I. dott.ssa Martina Gasparini, depositata il 15.11.2022 e pubblicata il 16.11.2022, e notificata in data 21.11.2022, accogliere i motivi d'Appello così come dedotti in narrativa e per l'effetto Voglia: in via principale, accertata e dichiarata, la nullità o l'annullabilità del contratto di mutuo stipulato in data 11.4.2008 con atto a rogito del Notaio di LE Persona_1
(VE), rubricato ai nn. 38.169 Rep. – 11.072 Racc., intestato all'attrice per i motivi
12 dedotti in atti, dichiarare che la mutuataria sig.ra è tenuta a Parte_1 restituire alla Banca la differenza tra l'importo finanziato e le somme dalla stessa ad oggi versate alla nel corso dell'ammortamento del rapporto oggetto di causa, CP_2 da imputarsi interamente a decurtazione della sorte capitale, o la diversa maggiore
o minor somma che verrà accertata in corso di causa e parrà di giustizia. In via subordinata, accertata e dichiarata, per i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o inefficacia delle clausole sub artt. 4, 4bis, 7 e 7bis del mutuo sottoscritto tra le parti in data 11.4.2008 con atto a rogito del Notaio di LE (VE), Persona_1 rubricato ai nn. 38.169 Rep. – 11.072 Racc., o di una o più delle medesime, a) rideterminare il corretto dare/avere tra le parti, ricalcolando il piano di ammortamento del mutuo utilizzando gli interessi al tasso di cui all'art. 117 TUB, comma VII, o a quello legale in sostituzione di quello convenzionale ed imputando tutti gli importi già versati dall'attrice nel corso dell'ammortamento del rapporto oggetto di causa a decurtazione del capitale e degli interessi ricalcolati;
b) dichiarare che l'attrice, in caso di anticipata estinzione del rapporto, sarà tenuta a rifondere alla
Banca la sola sorte capitale residua del finanziamento, così come ricalcolata, senza alcuna conversione valutaria, decurtata del saldo attivo del conto deposito attualmente in essere con l'istituto di credito, o la diversa maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa e parrà di giustizia In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, nella denegata
e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei precedenti motivi d'appello, disporre l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, per i motivi sopra esposti. In via istruttoria, si richiede l'ammissione delle prove per testi e della
CTU così come sopra elencati nel paragrafo C.4.”, nello specifico deducendo che la sentenza andrebbe integralmente riformata in quanto:
i) avrebbe errato nella “qualificazione del contratto e delle relative clausole al di fuori della disciplina del Testo Unico Finanziario”, in quanto il contratto di mutuo sarebbe qualificabile “alternativamente” quale “strumento finanziario”, quale
“contratto c.d. “misto” (contenente un mutuo e uno strumento finanziario”), ovvero quale “contratto di mutuo contenente più clausole di natura derivativa o finanziaria
(il c.d. derivato incorporato – con funzione di copertura o speculativa)”, con la conseguenza che, “indipendentemente dalla qualificazione contrattuale che si intende dare al contratto tra quelle sopra descritte”, sarebbe “certa la riconduzione dello strumento controverso alla normativa del Testo Unico Finanziario” (cfr. atto d'appello, pag. 14-18);
13 ii) sarebbe inficiata da “errata valutazione” nella parte in cui ha escluso la
“abusività delle clausole sub 4, 4bis, 7 e 7bis ai sensi del codice del consumo o della direttiva 93/13/CEE”, in quanto il testo contrattuale sarebbe “non comprensibile” per la parte Mutuataria, a cui la Banca non avrebbe fornito una “adeguata informativa in fase precontrattuale” (cfr. atto d'appello, pag. 18-23);
iii) sarebbe erronea nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità delle clausole 4 e 7 del Contratto di Mutuo per violazione dell'art. 116 T.U.B., in quanto
“una semplice lettura delle clausole 4 e 7 censurate non lascia alcun dubbio sull'impossibilità per un consumatore medio di relativa comprensione”, e inoltre “non esiste ulteriore documentazione che supplisca a tale onere dell'Istituto di credito”
(cfr. atto d'appello, pag. 23-26); iv) sarebbe altresì errata laddove ha omesso la “valutazione sulla violazione dei canoni di correttezza e buona fede connessi alla medesima norma”, e questo nonostante essa attrice avesse formulato una “specifica contestazione sul punto”, stigmatizzando il fatto che la banca aveva “pensato unicamente al proprio interesse commerciale, appositamente evitando di mettere i mutuatari nelle condizioni di effettuare una valutazione ed una scelta appropriata della tipologia di mutuo che avrebbero dovuto sottoscrivere” (cfr. atto d'appello, pag. 26);
v) sarebbe inficiata da una “errata valutazione dei documenti agli atti del giudizio”, nonché per effetto della “mancata valutazione delle prove costituende”, non avendo
“motivato la ragione per la quale non ha accolto le istanze istruttorie richieste” (cfr. atto d'appello, pag. 26-35); vi) sarebbe altresì affetta dal vizio di “omessa, e comunque errata, valutazione circa l'indeterminatezza della clausola prevista dall'art. 4 del contratto oggetto di causa”, ove, da un lato, viene censurato il fatto che “a fronte di specifiche contestazioni sul punto il Tribunale di Venezia […] non abbia in alcun modo motivato le proprie conclusioni, […] non abbia ritenuto di svolgere appositi accertamenti, anche di natura contabile, al fine di verificare la fondatezza della censura svolta”; dall'altro, non sarebbe stato tenuto in debita considerazione il fatto che “la sig.ra , stante Pt_1 la sua qualità di consumatore, la sua istruzione e la sua formazione in ambito bancario-finanziario, non potesse – e non possa tutt'oggi – essere in grado di comprendere, né il costo di credito che avrebbe dovuto sostenere, né il complesso meccanismo di determinazione degli oneri che avrebbe dovuto restituire sul capitale mutuato” (cfr. atto d'appello, pag. 35-37); vii) sarebbe “carente, e comunque errata” nella valutazione dei presunti “plurimi profili di illegittimità della clausola di cui all'art. 7 del mutuo”, la quale, “essendo
14 applicabile in caso di estinzione anticipata del rapporto, si ritiene possa essere considerata una clausola penale ed in quanto tale deve essere considerata nulla per contrarietà alla legge 40/2007, ora art. 120 ter TUB” o “in subordine, l'anzidetta clausola, avendo natura evidentemente finanziaria, deve essere considerata nulla o per mancanza dei requisiti formali previsti dal TUF” (cfr. atto d'appello, pag. 37-38); viii) ancora, sarebbe errata nella parte in cui ha rigettato la domanda di annullamento per errore, la quale non potrebbe considerarsi prescritta poiché
“quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso, il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto l'errore” e “la comunicazione di data 1.3.2013” non avrebbe
“consentito alla sig.ra di comprendere il rischio valutario (del capitale e non Pt_1 solo degli interessi) alla quale era esposta” (cfr. atto d'appello, pag. 39); ix) infine, sarebbe errata nella parte in cui ha addebitato le spese del giudizio di primo grado all'attrice poiché “i contrasti giurisprudenziali in ordine ai singoli motivi di gravame sopra evidenziati, avrebbero dovuto portare a una compensazione delle spese di lite, o comunque a una diversa quantificazione delle stesse” (cfr. atto d'appello, pag. 41).
6. si è costituita nel secondo grado contestando Controparte_1 integralmente l'impugnazione in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondata in fatto e in diritto, chiedendone l'integrale rigetto, evidenziando in via preliminare come il formante giurisprudenziale relativo a contratti di mutuo “ indicizzati al CP_1 franco svizzero identici a quello oggetto di causa (con la sola differenza costituita dai valori economici di riferimento, quali il capitale mutuato, il tasso di interesse, ecc.) sia in senso esattamente contrario alle tesi sostenute dall'attrice/appellante, che le disattende sulla base di considerazioni analoghe a quelle impiegate dal primo giudice per respingere le (identiche) contestazioni sollevate nel presente giudizio.
7. All'esito della prima udienza in data 27.4.2023, la Corte, “rilevato che l'unico capo condannatorio si riferisce al “governo” delle spese di lite adottato dal primo giudice in sentenza” e “considerato che la questione di maggior rilievo ai fini di causa
(e segnatamente se le clausole di indicizzazione degli interessi inserite in contratti stipulati in valuta estera possano essere qualificate alla stregua di strumenti finanziari derivati) è stata risolta dalla S.C., in termini da ritenersi allo stato “cristallizzati” come
“diritto vivente”, solo recentemente (in particolare con la sentenza n. 5657 del
23.2.2023, addirittura successiva all'adozione della pronuncia qui impugnata), sicchè il motivo incentrato sull'ingiusto (e, in tesi, immotivato) trattamento delle spese processuali, con loro integrale imputazione all'attrice soccombente e senza procedere ad alcuna valutazione delle ragioni che ne avrebbero potuto giustificare la
15 compensazione, appare munito di un apprezzabile fumus di fondatezza”, “in una prospettiva di bilanciamento degli opposti interessi” ha accolto l'istanza di inibitoria, rinviando la trattazione per la precisazione delle conclusioni.
8. Precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti e depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata rimessa sul ruolo essendo nelle more mutato il collegio decisionale. Precisate nuovamente le conclusioni in termini invariati, la causa è stata posta in decisione, e quindi decisa, nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
9. Considerata la pluralità delle contestazioni sollevate dall'attrice avverso il contratto di mutuo in esame, respinte in primo grado e qui integralmente riprese – in particolare relative: i) al sistema di determinazione del tasso di interesse caratteristico per mezzo dell'indicizzazione della prevista valuta in franchi svizzeri
(divisa differente rispetto a quella in cui è stato erogato il mutuo, ossia in euro); ii) all'informativa precontrattuale fornita dalla banca alla mutuataria;
iii) alle modalità e ai costi per procedere all'estinzione anticipata del rapporto di finanziamento – appare preliminarmente opportuno chiarirne il meccanismo di funzionamento e le principali caratteristiche.
9.1 Il contratto di mutuo sottoscritto dalla sig.ra è un mutuo in Parte_1 euro indicizzato al franco svizzero, il che significa che è un mutuo pagabile in euro
(essendo questa la moneta corrente in Italia alla data di stipulazione del contratto), ma la cui valuta di riferimento, al fine dei pagamenti dovuti dal mutuatario, è unicamente il franco svizzero, la cui variazione sull'euro è, quindi, suscettibile di incidere sull'ammontare delle rate: invero, sotto il profilo matematico e finanziario,
l'indicizzazione al franco svizzero equivale alla stipulazione del mutuo in tale valuta, nel senso che gli importi che in concreto il mutuatario deve versare alla banca sono calcolati come se lo stesso dovesse restituire franchi svizzeri, con l'ovvia conseguenza che a seconda dell'andamento del tasso di cambio chf/eur corrente alla rispettiva data di riferimento il mutuatario deve utilizzare una maggiore o minore quantità di euro per restituire l'equivalente della medesima quantità di franchi svizzeri.
La natura indicizzata del mutuo in esame, così come gli elementi che lo contraddistinguono (primo tra tutti il tasso di interesse), sono chiaramente illustrati ed esplicitati in molteplici passaggi testuali della documentazione messa a disposizione dell'attrice, ed in particolare:
i) in primo luogo, nell'art. 4 del Contratto, a tenore del quale “Le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero, secondo le modalità
16 esposte più avanti e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento a un tasso di interesse […] pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del 5,240%”. Sempre in tale articolo è pattuito “espressamente che il tasso di cambio franco svizzero/euro è stato determinato convenzionalmente in franchi svizzeri
1,6127 per un euro” (cfr. All. B del fasc. di I° grado della banca);
ii) in secondo luogo, nel Documento di sintesi allegato al contratto. In tale documento, nella parte relativa alla tabella riepilogativa delle caratteristiche del tasso di interesse, si indica chiaramente che si tratta di un mutuo a tasso variabile a rata costante “indicizzato in franchi svizzeri”;
iii) in terzo luogo, nel Foglio informativo (All. B-1, fasc. di I° grado di parte convenuta), di cui si dirà più diffusamente nel prosieguo.
E' opportuno sottolineare che la clausola di indicizzazione valutaria in sé considerata, al pari di qualsivoglia clausola di indicizzazione, costituisce un elemento aleatorio nel contratto di mutuo, che va ad influire sull'ammontare della prestazione dovuta dal mutuatario, da cui l'ulteriore considerazione che la clausola può certamente avere come conseguenza l'effetto che la somma da restituire sia ben superiore a quella ricevuta, ma può anche avvenire, se l'indice di riferimento è una moneta estera o l'oro, che la somma da restituire sia inferiore. Si tratta, infatti, di una clausola aleatoria per natura, la quale comporta che la prestazione dovuta dal mutuatario possa aumentare o diminuire a seconda dell'andamento del parametro a cui il mutuo
è indicizzato, rientrando la possibile variazione del valore delle prestazioni nell'alea consapevolmente accettata dai contraenti. In altri termini, la clausola di indicizzazione, in sé considerata, costituisce un elemento aleatorio per entrambe le parti e il rischio connesso alla fluttuazione del cambio chf/euro rientra, per definizione, nella normale alea del contratto, avendo entrambe le parti consapevolmente accettato il rischio (ossia confidato) che tale fluttuazione potesse determinare, rispettivamente, un peggioramento, ovvero un miglioramento, della propria posizione contrattuale, sicché non può, per definizione, parlarsi di un onere imposto dalla banca al mutuatario;
e ciò, naturalmente, vale, sia durante l'ammortamento del mutuo, in corrispondenza del rimborso delle singole rate (cfr. art. 4, All. B del fasc. di p.c.), sia in occasione dell'eventuale rimborso anticipato
(totale o parziale) del prestito (cfr. art. 7, All. B s.f.).
Stabilita la natura di prestito indicizzato a una valuta straniera del mutuo di riferimento (come detto, chiaramente esplicitata e manifestata in più punti del testo contrattuale, nonché nell'ulteriore documentazione posta a disposizione della mutuataria), per quanto attiene allo specifico meccanismo di indicizzazione – e
17 segnatamente alle modalità con le quali l'indicizzazione al franco svizzero incide sull'ammontare delle rate del mutuo – questo risulta esplicitato nel menzionato articolo 4, secondo cui, per tutta la durata del mutuo, al termine di ogni semestre la banca determinerà le differenze sussistenti tra i tassi di interesse e di cambio pattuiti contrattualmente e i corrispondenti tassi reali rilevati sul mercato l'ultimo giorno di ogni semestre. Più precisamente, tali differenze consistono nella “eventuale differenza tra gli interessi calcolati nel semestre precedente in base al tasso pattuito contrattualmente e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso BO (London
Interbank Offered Rate) franco svizzero sei mesi […] maggiorato dello spread contrattuale”, nonché nella “eventuale differenza tra il tasso di cambio franco svizzero/euro pattuito contrattualmente e quello rilevato per valuta al termine di ogni semestre. Le eventuali differenze così calcolate danno luogo a ogni scadenza a un
“conguaglio positivo o negativo”, che viene accreditato, ovvero addebitato, dalla banca sul deposito fruttifero associato al mutuo”, ossia, richiamando il testo del contratto, sullo “speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la a nome della stessa parte mutuataria con le modalità previste al successivo CP_2 art.
4-bis” (cfr. art. 4).
Il meccanismo di indicizzazione previsto nella fattispecie è, quindi, nella sostanza in sé semplice, in quanto il contratto prevede:
i) da un lato, che la rata pagata mensilmente – comprensiva di quota capitale e quota interessi – sia convenzionalmente pattuita in misura costante secondo il piano di ammortamento allegato al contratto, calcolato sulla base del tasso di interesse e del tasso di cambio pattuiti contrattualmente;
ii) dall'altro lato, che ogni sei mesi la banca compia gli opportuni aggiustamenti sulla base dei menzionati conguagli semestrali calcolati in funzione dei menzionati due parametri: a) il tasso di interesse BO applicato al franco svizzero maggiorato dello spread contrattuale;
b) il tasso di cambio franco svizzero/euro, trattandosi, come detto, di un mutuo indicizzato al franco svizzero, il cui tasso di cambio contro l'euro deve pertanto essere preso in considerazione per calcolare l'equivalente in euro delle rate di rimborso.
Ad escludere la natura aprioristicamente decettiva del contratto in esame sostenuta dall'attrice è infine opportuno sottolineare che il principale fattore di convenienza di questo prodotto – commercializzato in Italia da (inizialmente per il tramite CP_1 di Banca Woolwich) a partire dal 1993 sino al 2011 – era costituito dal fatto che i tassi di interesse legati al franco svizzero erano sensibilmente più bassi rispetto a quelli della Lira italiana, prima, e della zona euro, poi. Conseguentemente, un cliente
18 che avesse sottoscritto un mutuo indicizzato al franco svizzero avrebbe beneficiato di un minore tasso di interesse, giacché il tasso di interesse base di riferimento, sul quale viene applicato il c.d. “spread”, è il BO chf, che è sempre stato sensibilmente inferiore all'Euribor, e ancor prima al Tasso Ufficiale di Sconto. Ciò, unito a un Pt_ contesto valutario sostanzialmente stabile, che per lungo tempo ha visto la , e poi anche l'euro, mantenersi entro soglie di oscillazione fisiologiche – e talvolta guadagnare – sul franco svizzero, quantomeno sino al 2010, aveva reso questo prodotto bancario conveniente per i mutuatari, taluni dei quali hanno ottenuto notevoli benefici, sia durante l'ammortamento del mutuo, sia in caso di estinzione anticipata dello stesso. I clienti, infatti, che avevano stipulato questo tipo di mutuo negli anni novanta e fino ai primi anni 2000 e che lo hanno estinto anticipatamente sino al 2010 hanno beneficiato di tassi di cambio chf/eur decisamente più favorevoli di quelli esistenti al momento della stipula, con la conseguenza che, per rimborsare la medesima quantità di franchi svizzeri (tenuto ovviamente conto del capitale già rimborsato), hanno potuto pagare alla banca un importo capitale in euro addirittura inferiore rispetto a quello ottenuto in sede di erogazione, e ciò avendo nel frattempo beneficiato di tassi di interesse sensibilmente più bassi rispetto a quelli della zona
Lira/euro. Dunque, a ben vedere, in casi come quelli appena descritti, è stata la banca, e non il cliente, a sopportare il rischio contrattuale legato a questa particolare tipologia di mutuo.
In definitiva, l'unico elemento che distingue il mutuo in esame dai mutui più comuni
è solamente l'applicazione, sulle somme che il mutuatario deve versare, del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato semestralmente dalla banca, la qual cosa, peraltro, costituisce una caratteristica per così dire connaturata e imprescindibile di qualsiasi prestito indicizzato a una valuta straniera, sia esso un mutuo fondiario
(come nel caso di specie), o un'altra forma di finanziamento: ad esempio, se viene deciso di acquistare un'obbligazione pagabile in dollari, è evidente che l'ammontare del denaro che verrà incassato alla scadenza del prestito dipenderà, in concreto, oltre che dal tasso di interesse pattuito (che costituisce il rendimento finanziario dell'obbligazione), anche dal tasso di cambio dollaro/euro esistente al momento del rimborso, che potrà naturalmente tradursi in un vantaggio per l'obbligazionista, nel caso in cui il dollaro si sia apprezzato sull'euro rispetto al giorno di sottoscrizione dell'obbligazione (giacché a parità di dollari rimborsati si riceveranno in cambio più euro), ovvero in uno svantaggio, nel caso in cui il dollaro si sia svalutato rispetto all'euro, giacché a parità di dollari rimborsati si riceveranno meno euro.
19 9.2 Venendo più nel dettaglio all'informativa precontrattuale fornita alla mutuataria, si osserva che la natura e le caratteristiche dei mutui in esame, così come le potenziali conseguenze che ne derivano per i mutuatari, oltre a essere ben indicate nel Contratto di mutuo e nel Documento di sintesi, erano altresì indicate nel dettaglio anche nel Foglio informativo messo a disposizione della cliente prima della sottoscrizione del Contratto, come risulta dall'art. 10, rubricato “Trasparenza”, nel quale l'attrice ha dichiarato testualmente: “ai sensi e per gli effetti del titolo VI capo
I del TUB (art. 115 e ss) e di quanto disposto dalle istruzioni di vigilanza di Banca
d'Italia del 25 luglio 2003, di aver ricevuto copia dell'avviso delle principali norme di trasparenza e dei fogli informativi” (cfr. All. B del fasc. di 1° grado della banca).
Invero, il Foglio Informativo (all. B1 del fascicolo della banca) che aveva CP_1 messo a disposizione della cliente prima della stipulazione del contratto di mutuo, evidenzia che il rischio specifico di questo prodotto è proprio connesso alla variabilità, sia del tasso di interesse (come peraltro si verifica in qualsiasi mutuo a tasso varabile), sia del tasso di cambio (trattandosi di un mutuo indicizzato a una valuta straniera). Più in particolare, il Foglio informativo mette bene in evidenza due elementi:
i) il primo, relativo alla natura indicizzata del mutuo, laddove sub “Caratteristiche
e rischi tipici”, nel paragrafo rubricato “Struttura e funzione economica”, viene precisato che il prodotto “Mutuo FR RI” è un “mutuo a tasso variabile indicizzato al franco svizzero”, riportando dunque a chiare lettere la natura indicizzata del mutuo alla valuta elvetica;
ii) il secondo, che emerge con chiarezza dal Foglio informativo, è relativo ai “rischi tipici del mutuo”, laddove è chiaramente indicato che, con riferimento al tasso di interesse, il rischio “si riferisce alla possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza”, mentre con riferimento al tasso di cambio “in caso di mutuo in valuta (ad esempio, franchi svizzeri)”, il rischio tipico è connesso proprio alla “variabilità del tasso di cambio” (cfr. All. B-1, fasc. cit.).
Dunque, non solo la caratteristica del mutuo indicizzata a una valuta straniera e il riferimento ai franchi svizzeri sono riportati ripetutamente nel Foglio informativo, ma tale documento reca bene in evidenza i rischi specifici associati a ciascun parametro di indicizzazione, vale a dire, il tasso di interesse, e il tasso di cambio.
Peraltro, la sig.ra , già al momento della presentazione della domanda di mutuo Pt_1 dalla medesima sottoscritta unitamente all'allora compagno, sig. , aveva CP_3 dichiarato di “aver ricevuto e preso/visione di adeguata informazione e documentazione relativa al prodotto di mutuo richiesto”, ossia un mutuo di 170.000
20 euro di tipo “CHF”, “in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sulla
Trasparenza” (cfr. All. B-4, fasc. cit.).
9.3 Altro elemento caratteristico del contratto di mutuo in esame è costituito dai conguagli semestrali effettuati dalla banca nel corso del rapporto e le lettere annuali di trasparenza inviate alla cliente.
Mediante i conguagli semestrali la banca ha messo a confronto i valori convenzionali delle due variabili prese in considerazione – e cioè il tasso BO sul franco svizzero e il relativo tasso di cambio contro l'euro – con i valori attuali dei medesimi parametri, ossia quelli reali rilevati sul mercato al termine di ogni semestre, calcolando le relative differenze, positive o negative, rispetto alle quote (fisse) di capitale e di interessi pagate dal cliente nel semestre precedente.
Tali rendiconti semestrali (cfr. doc. B-2, del fascicolo di 1° grado della banca) riportano quattro dati, e segnatamente: - il “tasso di interesse annuo nominale” (cioè il “tasso di interesse convenzionale”); - il “tasso di interesse applicato nel periodo”
(cioè il tasso effettivo di mercato rilevato al termine di ciascun semestre); - il “valore contrattuale cambio chf/eur” (cioè il “tasso di cambio convenzionale”); - il “valore al
[…] cambio chf/eur” (cioè il tasso di cambio effettivo rilevato al termine di ciascun semestre).
Dall'esame di ciascun singolo estratto del conguaglio semestrale inviato dalla banca alla cliente si evince come i conguagli rechino in evidenza i due parametri a cui il mutuo è indicizzato (i.e. il tasso di interesse BO chf e il tasso di cambio chf/eur), dando opportuna evidenza dell'eventuale scostamento tra il tasso di cambio chf/eur convenzionalmente pattuito al momento della sottoscrizione del contratto e quello rilevato alla fine di ogni semestre.
Dall'esame delle disposizioni che regolano il funzionamento del deposito fruttifero all'interno del contratto di mutuo emerge in maniera evidente come la sua funzione sia quella di consentire la creazione di una riserva di valore a favore della mutuataria mediante l'accantonamento degli eventuali conguagli semestrali positivi maturati nel corso del rapporto, onde far fronte a eventuali futuri conguagli negativi, in tal modo stabilizzando il più possibile la rata fissa che la stessa paga tutti i mesi e che la medesima, allorquando ha sottoscritto il contratto di mutuo, ha evidentemente giudicato compatibile con la propria capacità di spesa.
Il deposito fruttifero assolve, quindi, a una funzione di salvaguardia e di protezione degli interessi della mutuataria, che grazie a questo accorgimento veniva (come viene, trattandosi di un rapporto “non esaurito” alla data di presentazione della domanda, cosi come al momento della precisazione delle conclusioni) messa nella
21 condizione di poter beneficiare dei tassi di interesse sensibilmente più bassi applicati sulla moneta elvetica (BO chf), mettendosi al contempo al riparo da eventuali oscillazioni dei cambi determinanti, anche solo temporaneamente, un aggravio della componente valutaria dell'indicizzazione tale da determinare conguagli semestrali negativi.
E che tale funzione di salvaguardia produca dei benefici per il mutuatario è possibile verificarlo in concreto proprio esaminando i conguagli semestrali della sig.ra , Pt_1 che vi è evidenza siano stati positivi, tanto che alla data del 6 agosto 2020 il deposito fruttifero collegato al mutuo de quo presentava un saldo positivo di euro 46.176,49,
e ciò quantunque a partire dalla fine del 2010 e sino al 2017 vi sia stata una progressiva svalutazione dell'euro nei confronti del franco svizzero (come risulta dall'estratto del conto deposito riportato a pagina 24 della comparsa di costituzione della . CP_2
La ragione di ciò deriva dal fatto che il descritto meccanismo di indicizzazione mediante i conguagli semestrali ha fatto sì:
- che da un lato, il tasso di cambio effettivo chf/eur si è progressivamente apprezzato a favore del franco svizzero (tendenza che tuttavia si è interrotta a partire dalla metà del 2017, momento a partire dal quale l'euro ha ricominciato a recuperare terreno sul franco svizzero), con conseguente conguaglio negativo a sfavore del cliente (che in tal modo deve pagare più euro per rimborsare l'equivalente della rata in franchi svizzeri);
- dall'altro, vi è stata una netta e più marcata diminuzione del tasso di interesse
BO rispetto al tasso convenzionale previsto nel contratto, con conseguente conguaglio positivo a favore della cliente (che in tal modo deve pagare minori interessi rispetto a quelli previsti nel piano di ammortamento).
Più precisamente, poiché il risparmio derivante dalla diminuzione del tasso di interesse è stato di gran lunga maggiore dell'aggravio derivante dall'apprezzamento del franco svizzero sull'euro, il conguaglio netto semestrale è sempre stato positivo,
e cioè a favore della cliente.
In aggiunta va poi sottolineato che durante l'intero corso del rapporto, la mutuataria ha regolarmente ricevuto i seguenti ulteriori documenti:
i) le lettere annuali di trasparenza (cfr. doc. B-3 del fascicolo di 1° grado
, con le quali la banca ha indicato, non solo l'andamento dei tassi di cambio CP_1
e di interesse, ma anche l'effetto separato che ciascun parametro di indicizzazione aveva ai fini del conguaglio semestrale (così, ad esempio, da tali comunicazioni emerge chiaramente come l'effetto dell'indicizzazione finanziaria fosse a vantaggio
22 della cliente mentre, a partire da una certa data, quello dell'indicizzazione valutaria fosse sfavorevole alla stessa);
ii) la comunicazione del 1° marzo 2013 (cfr. doc. 37 del fasc. di 1° grado , CP_1 con la quale la banca, dopo aver riepilogato le caratteristiche del mutuo stipulato dalla sig.ra , nonché delle principali clausole, inclusa quella relativa Pt_1 all'estinzione anticipata del mutuo, informava i mutuatari che “La situazione di crisi finanziaria di questi ultimi anni ha prodotto cambiamenti profondi negli equilibri dei mercati, con effetti significativi anche nei rapporti di cambio tra le valute. In particolare, si è registrato un deprezzamento del valore dell'euro nei confronti del franco svizzero. Questo potrebbe aver inciso negativamente sul suo mutuo, determinando, di fatto, un aumento del capitale residuo da rimborsare, peraltro almeno in parte compensato dal contestuale andamento decrescente del BO chf a sei mesi”;
iii) la comunicazione del 26 aprile 2015, con la quale la mutuataria veniva informata che in data 15 gennaio 2015 la Banca Centrale Svizzera aveva deciso di interrompere la propria politica di difesa del tasso di cambio franco svizzero/euro degli ultimi 3 anni e che, pertanto, tale circostanza poteva comportare un apprezzamento della valuta elvetica sull'euro, e dunque delle conseguenze per i mutui indicizzati a tale valuta (cfr. doc. 38 del fasc. di 1° grado , CP_1 documenti che rendono evidente come a partire da una certa data l'effetto dell'indicizzazione finanziaria fosse a vantaggio dei clienti, mentre quello dell'indicizzazione valutaria fosse sfavorevole agli stessi, fornendo così ai mutuatari il quadro completo dell'andamento del rapporto di mutuo e, in particolare, degli effetti dell'indicizzazione.
9.4 Venendo, infine, all'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo, la relativa clausola (art. 7 del Contratto, rubricato, appunto, “Estinzione anticipata”) prevede testualmente che: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al
“tasso di cambio convenzionale” e successivamente convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato e pubblicato su 'Il Sole
24 Ore' nel giorno dell'operazione di rimborso”.
Il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare nel caso di estinzione anticipata del mutuo si articola, quindi, in due fasi:
i) in un primo momento, si converte in franchi svizzeri il capitale residuo previsto nel piano di ammortamento applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula. La ragione di questo calcolo è la seguente: poiché il capitale
23 erogato venne al tempo calcolato in franchi svizzeri e convertito in euro sulla base del tasso esistente al momento dell'erogazione (cioè il “tasso di cambio convenzionale”), e poiché la mutuataria ha continuato a versare le rate costanti previste dal piano di ammortamento allegato al mutuo e calcolate sulla base del medesimo tasso di cambio convenzionale stabilito al momento dell'erogazione, per calcolare a quanti franchi svizzeri corrisponde il capitale residuo (espresso in euro) previsto dal piano di ammortamento, è necessario utilizzare lo stesso tasso di cambio storico adottato al momento dell'erogazione. Detto altrimenti, dato il tasso di cambio convenzionale stabilito al momento dell'erogazione del capitale e tenuto conto delle rate fisse pagate sulla base del piano di ammortamento redatto sulla base del menzionato tasso di cambio convenzionale, per calcolare l'equivalente in franchi svizzeri del capitale residuo che dev'essere restituito alla banca si deve moltiplicare il capitale residuo espresso in euro in base al piano di ammortamento per il tasso di cambio convenzionale, il cui risultato esprime, appunto, l'equivalente del capitale residuo in franchi svizzeri da restituire per l'estinzione anticipata del mutuo (con la precisazione che in questa prima parte del calcolo non vi è alcuna alea, poiché il tasso di cambio convenzionale è noto sin dall'origine e non muta nel tempo);
ii) in un secondo momento, per calcolare la somma che la mutuataria deve in concreto corrispondere alla banca, (somma che, evidentemente, non può che essere corrisposta in euro), si deve riconvertire in tale valuta il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione. Anche in questo caso l'operazione matematica che traduce il passaggio logico di cui sopra è una banale divisione tra il capitale residuo espresso in franchi svizzeri e il tasso di cambio di mercato rilevato il giorno dell'estinzione, il cui risultato esprime appunto l'equivalente in euro del capitale residuo effettivamente dovuto dal mutuatario per estinguere anticipatamente il mutuo.
Alla somma così ottenuta, occorre poi sottrarre il saldo attivo eventualmente giacente sul fondo fruttifero (quello sul quale sono stati accreditati, o addebitati, i conguagli semestrali nel corso del rapporto), ottenendo in tal modo l'importo che la parte mutuataria deve restituire alla banca per estinguere anticipatamente il mutuo.
Ciò detto, si evidenzia che il meccanismo di indicizzazione descritto dal sopra citato articolo 7 è il medesimo che trova applicazione durante il normale ammortamento del mutuo: in altri termini, le operazioni ora sintetizzate sono le stesse che la CP_2 effettua ogniqualvolta, ogni sei mesi, calcola i conguagli semestrali in precedenza descritti, con l'unica differenza per cui, in sede di estinzione anticipata, l'unico indice che viene preso in considerazione è il tasso di cambio franco svizzero/euro e non
24 anche il tasso di interesse, giacché si tratta di un'operazione relativa al solo capitale, che non considera gli interessi, trattandosi appunto di un conteggio di mero rimborso del capitale residuo mutuato.
Da ciò consegue che, attesa l'indicizzazione del capitale al franco svizzero, qualora il tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione sia favorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” di erogazione del capitale (qualora, cioè, l'euro si sia apprezzato sul franco svizzero), l'equivalente in euro del capitale residuo da rimborsare sarà senz'altro inferiore all'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento. Analogamente, e in modo del tutto speculare, qualora il tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione sia sfavorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” di erogazione del capitale (cioè nel caso in cui il franco svizzero si sia apprezzato sull'euro), l'equivalente in euro del capitale residuo da rimborsare sarà senz'altro maggiore dell'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento.
Così stando le cose, ben si comprende la ragione per cui, a differenza di quanto avvenuto in sede di calcolo dei conguagli semestrali, che sono stati positivi per la mutuataria, in sede di conteggio per la determinazione dell'eventuale estinzione anticipata del mutuo, il calcolo del capitale residuo è risultato maggiore di quello previsto nel piano di ammortamento: infatti, l'operazione di estinzione anticipata del mutuo, essendo un'operazione relativa al solo capitale e non anche agli interessi, prende in considerazione un solo parametro di indicizzazione, vale a dire il tasso di cambio chf/euro, e non anche il tasso di interesse BO chf, con la conseguenza che il conteggio di estinzione non beneficia degli effetti positivi derivanti dalla forte diminuzione dei tassi di interesse verificatasi negli ultimi anni, che, invece, ai fini del calcolo dei conguagli semestrali, “compensa” più che proporzionalmente gli effetti negativi derivanti dall'apprezzamento del franco svizzero sull'euro. Con l'ulteriore considerazione che quanto rilevato non è una caratteristica tipica del mutuo in questione, ma è dovuto unicamente all'andamento del tasso di cambio chf/eur nel momento storico in cui la mutuataria decide, del tutto autonomamente, di chiedere un conteggio di estinzione anticipata del mutuo, non potendo escludersi che la situazione del tasso di cambio franco svizzero/euro possa in un prossimo futuro essere molto diversa, o finanche invertita, rispetto a quella presa in considerazione,
a seconda dell'andamento del cambio chf/eur in quel preciso momento storico.
10. Sempre in via preliminare è poi opportuno dare atto che nelle more sui temi qui in disamina, e in particolare su quello attinente alla legittimità, chiarezza e trasparenza del contratto di mutuo di cui è causa, si sono pronunciati la Corte di
Cassazione (sezione prima), con sentenza n. 1580 del 22 gennaio 2025, e il Consiglio
25 di Stato (sezione sesta), con sentenza n. 1699 del 26 febbraio 2025, sviluppando considerazioni conformi a quelle poste dal Tribunale di Venezia a sostegno della decisione qui impugnata.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa. Come è evidente, la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria. […] poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell'art. 36, comma
1, cod. cons. […] occorre ricordare che la Corte di appello, attraverso un giudizio di fatto non sindacabile nella presente sede, ha accertato l'intellegibilità delle clausole di cui qui si dibatte, osservando, tra l'altro, che la previsione contrattuale si manifestava «sufficientemente chiara sia nell'evidenziare la duplicità delle variabili incidenti sul mutuo (tasso di interesse ancorato al parametro CHF a sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco svizzero), sia nell'evidenziare l'incidenza di tali variabili sull'importo che il mutuatario debba restituire all'istituto di credito, con chiaro riferimento, quindi, a qualsiasi importo e non solo sugli interessi»”.
Il Consiglio di Stato, a propria volta, sviluppando considerazioni analoghe a quelle della Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento dell (n. 27214, adottato il 13 giugno 2018, a conclusione del procedimento CP_6
CV159 – con il quale l'Autorità ha ritenuto che alcune clausole contenute CP_1 nei contratti di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero con tasso BO commercializzati da dal 2003 al 2010 fossero redatte con una “formulazione CP_1 non chiara e trasparente” in violazione dell'art. 35 del D.L.gs 6 settembre 2005, n.
206, disponendo che pubblicasse un estratto del provvedimento sul proprio CP_1 sito internet per venti giorni consecutivi), statuendo che “le clausole in contestazione erano chiare e comprensibili in relazione, sia all'effettivo meccanismo applicato, sia in relazione alla conseguente elevata aleatorietà per ciascuna delle due parti contrattuali, secondo un'immagine che richiama quella del pendolo. Infatti, a seconda dell'andamento degli indici presi a parametro, con particolare riferimento a quello valutario, nella specie il tasso variabile avrebbe comportato un sensibile mutamento dell'importo della rata, in favore ora dell'una ora dell'altra delle due parti del contratto di mutuo fondiario”. La predetta aleatorietà “rileva ai fini dell'oggetto del presente
26 giudizio, sagomato dal provvedimento incentrato sulla sola contestazione della chiarezza e la comprensibilità delle clausole – rese obiettivamente in modo adeguato con l'obiettivo di avvertire il consumatore medio che si appresta a sottoscrivere un rilevante contratto di mutuo fondiario […]”.
11. Venendo ai motivi di impugnazione, il primo motivo – rubricato: “Sull'errata qualificazione del contratto e delle relative clausole al di fuori della disciplina del Testo
Unico Finanziario. Erroneità e contraddittorietà della statuizione” – denuncia l'erroneità della sentenza in relazione alla qualificazione del contratto e delle relative clausole al di fuori della disciplina del Testo Unico Finanziario, sul presupposto che il contratto di mutuo di riferimento sarebbe qualificabile alternativamente quale strumento finanziario, quale “contratto c.d. “misto” (contenente un mutuo e uno strumento finanziario), o quale contratto di mutuo contenente più clausole di natura derivativa o finanziaria (“il c.d. derivato incorporato – con funzione di copertura o speculativa)”, sicché, “indipendentemente dalla qualificazione contrattuale che si intende dare al contratto tra quelle sopra descritte”, sarebbe “certa la riconduzione dello strumento controverso alla normativa del Testo Unico Finanziario”.
Supporterebbe detta tesi il complesso delle considerazioni contenute nell'ordinanza della S.C. n. 8603/2022, con la quale la Corte ha rimesso “gli atti al primo Presidente della Corte di Cassazione affinché valuti l'opportunità di assegnare la causa alle
Sezioni Unite per stabilire: a) se la clausola di un contratto di leasing in costruendo, che preveda l'indicizzazione del canone a determinati parametri finanziari (BO e valuta di cambio), costituisca un mero meccanismo di indicizzazione ovvero integri uno strumento finanziario derivato implicito, con cui le parti scommettono sulle variazioni del canone;
b) se, in ogni caso, il meccanismo di indicizzazione dei canoni incida in maniera significativa sulla causa del contratto di leasing, strumentalizzandone la funzione tipica di finanziamento e piegandola a funzioni speculative (causa concreta), o se, ancora, introduca nel leasing un'ulteriore funzione, incidente sulla complessiva operazione negoziale (contratto misto); c) se sia sufficientemente determinata la clausola di indicizzazione che fa riferimento al tasso BO e al cambio valuta”.
Il motivo è infondato.
Va in proposito richiamato in senso contrario quanto già ritenuto in proposito dalla
Corte di Cassazione (sezione prima) con ordinanza n. 30556 del 3.11.2023 (Rv.
669365 - 02), che in parte qua ha affermato: “(omissis) Questa Corte, nella già citata decisione del 2021 [Cassazione, sentenza n. 23655 del 31.8.2021 – Rv. 662338 –
01], che qui si richiama e a cui si dà continuità, ha avuto modo di escludere che la
27 previsione di doppia indicizzazione, e dunque la variabilità collegata, sia alla mutevolezza del tasso di interesse, sia all'evoluzione del rapporto di cambio, dia luogo alla figura, di elaborazione dottrinale, del derivato implicito, al che resta soltanto da aggiungere che Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5657, ha escluso in radice la configurabilità di derivati così congegnati, non per l'atteggiarsi del contratto, quale contratto derivato, bensì per effetto di singole clausole”, e quindi, ancora, con la richiamata sentenza n. 1580 del 22.1.2025: “(omissis) Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 132, n. 4, c.p.c., 61 e 191
c.p.c., 1421, 1175, 1176, comma 2, 1322, 1325, 1337, 1343, 1375 e 1418 c.c., 33 ss. cod. cons., 23 e 30 TUF e dei pertinenti regolamenti Consob. Si assume che il mutuo fondiario per la prima casa indicizzato al franco svizzero contiene un derivato finanziario implicito e si oppone la nullità del contratto per difetto o illiceità della causa e per violazione delle norme poste a tutela del consumatore e risparmiatore in materia di trasparenza, correttezza, completezza, diligenza e accuratezza dell'informazione nell'attività di intermediazione finanziaria. Viene rilevato, in particolare, che il mutuo in questione sarebbe classificabile come un derivato su valuta, in quanto il sottostante sarebbe dato dal rapporto di cambio, mutevole per la durata del rapporto di finanziamento. Il motivo è infondato. Come già rilevato da questa Corte in giudizi vertenti sulla medesima questione oggetto del presente motivo, la previsione di doppia indicizzazione del mutuo non dà luogo alla figura, di elaborazione dottrinale, del derivato implicito: infatti, manca nella struttura contrattuale che qui viene in esame «l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato» (Cass. 31 agosto 2021, n. 23655, cit., in motivazione) e, del resto, Cass.
Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657, ha escluso possano qualificarsi derivati i negozi così congegnati «non per l'atteggiarsi del contratto, quale contratto derivato, bensì per effetto di singole clausole» (Cass. 3 novembre 2023, n. 30556, cit., in motivazione)”.
12. Il secondo motivo – rubricato: “Sull'errata valutazione del Tribunale di Venezia sull'abusività delle clausole sub 4, 4bis, 7 e 7bis ai sensi del Codice del Consumo o della Direttiva 93/13/CEE” – denuncia l'erroneità della sentenza per non aver ritenuto configurabile la prospettata nullità e/o inefficacia delle clausole oggetto di contestazione, valutando come adeguate e chiare le informazioni offerte dall'istituto di credito, in realtà in concreto incomprensibili per un consumatore privo di
“educazione bancaria e finanziaria”, che oltretutto non aveva ricevuto la benché minima informativa circa le effettive caratteristiche del contratto di mutuo, e questo,
28 né prima, né all'atto della sua sottoscrizione. Ancora, non sarebbe stato, né esibito, né consegnato alla cliente il foglio informativo prodotto dalla difesa della sub CP_2 doc. B1, oltretutto contenente indicazioni redatte successivamente alla stipula del mutuo.
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va per l'effetto respinto.
Come già evidenziato nel superiore § 9, tanto il Contratto di mutuo, quanto l'ulteriore documentazione posta dalla banca a disposizione della mutuataria (ed in particolare il Documento di sintesi e il Foglio informativo) illustrano in maniera dettagliata e comprensibile la natura indicizzata del mutuo di cui si tratta, tanto con riferimento alla componente “interessi”, quanto con riferimento alla componente “capitale”, in proposito ricordandosi che:
i) l'art. 4 del Contratto di mutuo illustra chiaramente la circostanza che “Le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero, secondo le modalità esposte più avanti e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse […] pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del 5,240%”; sempre in tale articolo le parti hanno inoltre pattuito “espressamente che il tasso di cambio franco svizzero/euro è stato determinato convenzionalmente in franchi svizzeri 1,6127 per un euro”;
ii) il Documento di sintesi (allegato al Contratto di mutuo e sottoscritto dalla signora ), nella parte relativa alla tabella riepilogativa delle caratteristiche del Pt_1 tasso di interesse, indica chiaramente che si tratta di un mutuo a tasso variabile, a rata costante, “indicizzato in franchi svizzeri”, e ancora più inequivoca risulta l'esplicitazione dei criteri di indicizzazione e modalità di calcolo del conguaglio per interessi e tasso contenuta a pag. 2 del medesimo Documento, nel quale il meccanismo di indicizzazione risulta illustrato come segue: “Il mutuo è indicizzato al
NC ER. Fermo restando il piano di ammortamento, semestralmente (giugno
e dicembre) la procederà alla determinazione del conguaglio per interessi e CP_2 tasso di cambio sulle rate relative al semestre. Detto conguaglio sarà dato per ogni semestre, o frazione, scadente il 30 maggio o il 30 novembre da: a) l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al 'tasso di interesse convenzionale' e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso BO svizzero sei mesi rilevato per valuta
l'ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione, maggiorato dello spread;
b)
l'eventuale differenza tra il 'tasso di cambio convenzionale' franco svizzero/euro e quello rielevato per valuta, rispettivamente, il 31 maggio o il 30 novembre. La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in FR RI
29 (calcolato al 'tasso di cambio convenzionale') di quanto liquidato alla Parte Mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi, o frazione, che precedono le date del 1° giugno o del 1° dicembre”.
A conferma del rilievo per cui l'attrice venne resa adeguatamente edotta delle caratteristiche del Contratto di mutuo che andava a sottoscrivere, va poi sottolineato che il Foglio informativo le fu certamente consegnato, e quindi posto a disposizione, prima ancora della stipulazione del contratto di finanziamento, ciò risultando dalla dichiarazione (avente natura confessoria) dalla medesima resa innanzi al notaio di aver anteriormente visionato e ricevuto copia del (cfr. art. 10 del Parte_5 medesimo contratto).
Si tratta, quindi, di una circostanza – quella della avvenuta consegna del Foglio informativo – da ritenersi pienamente provata, atteso che, essendo stato il contratto di mutuo sottoscritto per atto pubblico, quanto nello stesso dichiarato fa piena prova nei confronti della mutuataria, con la conseguenza che questa, ove avesse efficacemente inteso sostenere di non aver ricevuto alcuna documentazione informativa precontrattuale avrebbe dovuto proporre querela di falso, non essendo a tal fine sufficienti le generiche, e nella sostanza apodittiche, affermazioni contenute nell'atto d'appello (cfr. atto d'appello, pag. 18-23); peraltro, con la precisazione che la consegna del Foglio informativo costituisce un adempimento al quale la banca non era a rigore neppure tenuta: difatti, la normativa sulla trasparenza bancaria vigente all'epoca della stipulazione del contratto di mutuo per cui è causa (vale a dire la delibera CICR del 4 marzo 2003 e il provvedimento della Banca d'Italia del 25 luglio
2003, relativo alla “Trasparenza delle operazione e dei servizi degli intermediari finanziari”, ma analogo contenuto ha pure la normativa applicabile successivamente) prevedeva soltanto che i fogli informativi dovessero essere “asportabili e messi a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico”, senza prevedere anche uno specifico obbligo di consegna degli stessi prima della stipula del contratto di mutuo, come confermato dalla sentenza impugnata, che ha correttamente statuito che
“nell'art 10 del contratto notarile vi è la dichiarazione a valore confessorio dell'attrice che contrasta con l'allegazione di condotte omissive da parte della banca che avrebbero determinato il vizio della volontà e ciò tenuto altresì conto che la delibera
CICR 4.3.2003 e il provvedimento Banca d'Italia 25.7.2003 sulla “trasparenza” prevedevano che i fogli informativi dovessero essere unicamente “asportabili e messi
a disposizione dei clienti “senza che fosse previsto uno specifico obbligo di consegna degli stessi anteriormente alla stipula del contratto” (cfr. sentenza, pag. 16).
30 Quanto al relativo contenuto, il Foglio informativo descrive bene proprio i rischi dei quali l'attrice/appellante lamenta la carenza di un'adeguata informativa, ossia che il rischio specifico di questo prodotto è proprio quello connesso alla variabilità, sia del tasso di interesse (come peraltro avviene in qualsiasi mutuo a tasso varabile), che del tasso di cambio (trattandosi di un mutuo indicizzato a una valuta straniera), evidenziando in particolare due elementi: i) il primo, relativo alla natura indicizzata del mutuo, laddove nella parte relativa a “Caratteristiche e rischi tipici”, sotto il paragrafo rubricato Struttura e funzione economica, viene precisato che il prodotto
“Mutuo FR RI” è un “mutuo a tasso variabile indicizzato al NC ER”, riportando, dunque, a chiare lettere la natura indicizzata del mutuo alla valuta elvetica;
ii) il secondo, relativo ai “rischi tipici del mutuo”, laddove è chiaramente indicato che, con riferimento al tasso di interesse, il rischio “si riferisce alla possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza”, mentre con riferimento al tasso di cambio “in caso di mutuo in valuta (ad esempio, FR
RI)”, il rischio tipico è connesso proprio alla “variabilità del tasso di cambio”
(cfr. All. B-1 del fasc. di 1° grado di . CP_1
Risulta, quindi, evidente come nel Foglio informativo siano ripetutamente riportati ed evidenziati, non solo la caratteristica propria del mutuo, e cioè l'indicizzazione al franco svizzero, ma altresì i rischi specifici associati a ciascun parametro di indicizzazione, vale a dire, sia il tasso di interesse, che il tasso di cambio.
Inconferente è, infine, l'allegazione secondo cui il Foglio informativo prodotto dalla difesa della banca non sarebbe pertinente al caso di specie, facendo in realtà riferimento alle “condizioni applicate al «16.4.2008»”, risultando documentata l'identità di tale prospetto a quello con decorrenza dal 16 gennaio 2008 (i.e. prima della data di stipula del Contratto di mutuo, avvenuta in data 11 aprile 2008) di cui i mutuatari hanno preso visione all'atto della stipulazione del contratto di finanziamento, dipendendo la diversità delle date presenti sui Fogli informativi messi dalla banca a disposizione dei mutuatari dal loro periodico aggiornamento per ragioni amministrative interne.
In sintesi, a smentita di quanto contestato dall'appellante, risulta comprovato che la stessa:
i) al momento della presentazione della domanda di mutuo, sottoscritta unitamente all'allora compagno sig. , aveva dichiarato di “aver ricevuto CP_3
e preso visione di adeguata informazione e documentazione relativa al prodotto di mutuo richiesto”, ossia un mutuo di 170.000 di tipo “chf”, “in ottemperanza a quanto
31 previsto dalla normativa sulla Trasparenza” (cfr. All. B4 del fasc. di 1° grado di parte convenuta);
ii) in sede di stipulazione del Contratto di mutuo aveva riconosciuto, con dichiarazione avente natura confessoria resa innanzi al notaio rogante, di avere già visionato e ricevuto copia del Foglio informativo (cfr. art. 10 del Contratto di Mutuo);
iii) nel corso di tutto il rapporto di mutuo ha regolarmente ricevuto le comunicazioni riguardanti i conguagli semestrali, con i quali, ogni sei mesi, la banca ha rettificato le somme corrisposte dalla mutuataria in rate costanti sulla base dell'andamento delle due variabili rappresentate dal tasso BO chf e dal tasso di cambio chf/eur (cfr. All.
B2 del fasc. di 1° grado , nonché le c.d. lettere annuali di trasparenza, con CP_1 le quali la banca ha indicato, non solo l'andamento dei tassi di cambio e di interesse, ma anche l'effetto separato che ciascun parametro di indicizzazione aveva ai fini del conguaglio semestrale (cfr. All. B3 del fasc. di 1° grado;
CP_1 iv) è stata successivamente informata nel corso del rapporto delle caratteristiche del Contratto di mutuo, nonché delle modalità di funzionamento in concreto del meccanismo di duplice indicizzazione che lo caratterizza (v. le missive trasmesse dalla
Banca alla mutuataria in data 1 marzo 2013 e 26 marzo 2015, nelle quali sono illustrate, non solo le modalità di determinazione dell'importo dovuto in caso di estinzione anticipata, ma anche i possibili effetti che su tale importo avrebbe potuto avere il più recente andamento del franco svizzero: doc. 37, 38 del fasc. di 1° gradi
. CP_1
A fronte della riepilogata documentazione informativa fornita alla mutuataria risulta quindi impossibile sostenere che la medesima non sia stata adeguatamente informata in merito alle caratteristiche del prodotto dalla stessa prescelto e dei potenziali rischi allo stesso connessi. Invero, da un lato le clausole in esame risultano adeguatamente chiare ed atte a spiegare il meccanismo sopra descritto;
dall'altro deve escludersi la ricorrenza di qualsivoglia carattere abusivo e vessatorio ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice del Consumo, e ciò in quanto: - il meccanismo della doppia indicizzazione
(al tasso di cambio della valuta per ciò che concerne il capitale e al tasso di interesse
BO franco svizzero per ciò che concerne gli interessi) è espressamente indicato nel documento di sintesi allegato all'atto notarile e consegnato alla mutuataria prima della stipulazione del mutuo;
- le clausole 4 e 7 del contratto (calcolo dell'interesse e calcolo del costo per l'estinzione anticipata) si dilungano ampiamente nella descrizione del meccanismo in esame e, pur con gli inevitabili margini di complicazione connessi alla fattispecie finanziaria in commento, forniscono contezza dell'operatività dello strumento, sicuramente con metodica più efficace ed immediata
32 di quanto non sarebbe stato consentito dall'inserimento della formula matematica esplicativa del medesimo calcolo;
- la circostanza che l'ammontare degli importi oggetto di restituzione (sia sub specie di rate mensili, sia, per il caso di anticipata estinzione, sub specie di capitale residuo) possa variare (in positivo o in negativo) in esito al fluttuare del tasso di cambio, emerge chiaramente dall'intero impianto ed è stato in tal senso applicato al rapporto nella sua fase fisiologica, avendo la mutuataria ricevuto gli aggiornamenti semestrali delle intervenute variazioni, in aumento ovvero in diminuzione, e così constatato il modificarsi delle somme accantonate sul collegato deposito.
In ogni caso, come già anticipato, ad escludere – in termini che il Collegio condivide integralmente – il difetto di chiarezza, trasparenza e comprensibilità delle clausole in esame e la loro pretesa conseguente invalidità e/o inefficacia, sono intervenuti:
a) il Consiglio di Stato, che con sentenza n. 1699 del 26 febbraio 2025, annullando il provvedimento della Autorità della Concorrenza e del Mercato qui ancora valorizzato dall'appellante, ha escluso che i mutui indicizzati al franco svizzero del tipo CP_1 qui in esame contengano clausole prive di chiarezza e comprensibilità e che tali clausole vadano ritenute vessatorie e quindi nulle, nello specifico osservando:
“(omissis)
3. Nel caso di specie l'Autorità ha ritenuto le clausole predette violative del principio di cui all'art. 35 comma 1 del medesimo codice, amente del quale “Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile”. L'art. 35 statuisce anche quanto segue: “2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all'articolo 37”.
3.1 In relazione alla possibile vessatorietà della clausola in base alla mancanza di chiarezza
e comprensibilità, va richiamato l'art. 34 comma 2 del medesimo codice del consumo,
a mente del quale “La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”. Ne discende che, a fronte della rilevanza delle clausole di indicizzazione in relazione alla determinazione della rata e quindi dell'importo dovuto
(e quindi anche per una parte determinante per il consumatore dell'oggetto del contratto di mutuo e per la relativa adeguatezza del corrispettivo dovuto), la chiarezza e comprensibilità rilevano ai fini di valutazione della vessatorietà.
4. Invero, per ciò che rileva nella presente fattispecie, se per un verso l'art 35 (applicato dall'Autorità) ha un rimedio immediato (comma 2), per un altro verso il carattere
33 vessatorio nel senso contestato ex art. 37 bis pare mancante in radice sotto il profilo della carenza dei presupposti di cui allo stesso art. 35. 4.1 Infatti, se la violazione del
35 potrebbe di per sé rilevare in termini di vessatorietà anche ai sensi del predetto art. 34 comma 2 (seppur non direttamente invocato ed applicato dall'Autorità), vanno sottolineati due elementi dirimenti: da un canto l'art. 35 ha un rimedio immediato e specifico (l'interpretazione orientata nei termini più favorevoli per il consumatore) distinto dalla sanzionabilità in termini di pura vessatorietà; da un altro e preminente canto, nel caso di specie non emerge alcuna mancanza di chiarezza tale da assurgere comunque alla contestata vessatorietà e non tutelabile tramite i rimedi specifici, dettati a partire dal 35 comma 2. 5. Invero, le clausole in contestazione erano chiare
e comprensibili in relazione, sia all'effettivo meccanismo applicato, sia in relazione alla conseguente elevata aleatorietà per ciascuna delle due parti contrattuali, secondo un'immagine che richiama quella del pendolo. Infatti, a seconda dell'andamento degli indici presi a parametro, con particolare riferimento a quello valutario, nella specie il tasso variabile avrebbe comportato un sensibile mutamento dell'importo della rata, in favore ora dell'una ora dell'altra delle due parti del contratto di mutuo fondiario.
5.1 Pertanto, tale aleatorietà rileva ai fini dell'oggetto del presente giudizio, sagomato dal provvedimento incentrato sulla sola contestazione della chiarezza e la comprensibilità delle clausole – rese obiettivamente in modo adeguato con l'obiettivo di avvertire il consumatore medio che si appresta a sottoscrivere un rilevante contratto di mutuo fondiario -, mentre resta estranea all'oggetto del giudizio la questione dei limiti di ammissibilità di fondo di tali meccanismi e pattuizioni contrattuali che per la loro elevata complessità impongono un'attenta verifica del concreto atteggiarsi delle relazioni contrattuali. Ma ciò fuoriesce dall'oggetto della contestazione posta a base del provvedimento finale e quindi dall'oggetto della presente controversia (restando impregiudicati i risvolti civilistici dei singoli rapporti contrattuali che potrebbero, in relazione al profilo di rischio del cliente, anche escludere l'ammissibilità dell'offerta di uno strumento contrattuale siffatto).
5.2 Non
a caso, l'originaria contestazione, contenuta negli atti di avvio del procedimento aveva un oggetto duplice (vessatorietà ai sensi degli artt. 33, comma 1, e 35, comma
1, del Codice del Consumo, in quanto risultavano scarsamente intellegibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al loro singolo contenuto, sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale erano inserite). Il provvedimento conclusivo, invece, si è limitato a contestare la violazione dell'art. 35 per mancanza di chiarezza e comprensibilità.
6. L'illegittimità di tale contestazione peraltro appare, in relazione alla carenza dei presupposti di cui all'art.
34 35 cit., evidente anche dalla formulazione generica e di stile di due delle tre voci di clausole censurate, attraverso una redazione priva di concretezza e specifica riferibilità alla singola clausola ed al singolo meccanismo, con una terminologia riutilizzabile in astratto per qualsiasi contestazione (cfr. in specie. la valutazione sub paragrafo 48 e quella sub paragrafo 52).
7. In dettaglio, vanno condivise le considerazioni poste a fondamento della giurisprudenza civile richiamata da parte appellante. Non sussiste la scarsa chiarezza e comprensibilità del testo, sia in generale che in particolare.
7.1 In primo luogo, in quanto la valutazione dell'Autorità non tiene adeguatamente conto del fatto che il piano di ammortamento sia stato predisposto, al momento della sua conclusione, con l'indicazione puntuale dei criteri utilizzati;
lo stesso non può pertanto dirsi 'indicativo' della scarsa chiarezza e comprensibilità della formulazione adottata. In proposito, non incidono in alcun modo
i conguagli semestrali, indicati con chiarezza e destinati ad operare a parte, mediante
l'accredito o l'addebito sullo speciale deposito fruttifero, proprio in forza del carattere aleatorio del meccanismo operante e chiaramente descritto.
7.2 In secondo luogo, con riferimento ai meccanismi in contestazione sostanziale, il meccanismo di indicizzazione non appare oscuro;
infatti, anche ad un soggetto non esperto in materia finanziaria e valutaria, quale il consumatore tutelato dalla disciplina applicata, è dato cogliere il significato sostanziale della previsione contrattuale, in base alle clausole stesse ed alla relativa formulazione, cioè di un mutuo a tasso variabile, determinato attraverso indici più aleatori, con un vantaggio che, a seconda dell'andamento specie valutario (soggetto a variazioni giornaliere nonché a valutazioni o svalutazioni, secondo nozioni ampiamente notorie anche per un semplice livello informativo medio di un consumatore che si appresta a stipulare un impegnativo contratto di mutuo), può andare all'una od all'altra parte del contratto.
7.3 In terzo luogo, se la complessità tecnica è evidente, è parimenti evidente la conseguente necessità di comprendere, resa possibile dalla chiarezza delle clausole indicative dei meccanismi e dei criteri utilizzati, il rischio assunto correlato ad un contratto palesemente aleatorio, a partire dal riferimento ad una valuta diversa, di un paese terzo, avente una propria gestione valutaria distinta da quella dell'euro. 7.4
In quarto luogo, la doverosa chiarezza delle condizioni economiche, così come richiesta anche dalla giurisprudenza europea, non può essere intesa nel senso di imporre alla Banca l'indicazione – per gli anni a venire o comunque nel lungo periodo
– delle oscillazioni (o delle probabili oscillazioni) del tasso di interesse e del tasso di cambio, ciò in quanto sul piano giuridico il contratto in esame si connota per una evidente e chiara alea – che, come sopra già evidenziato, è bilaterale, in quanto posta
35 a carico di entrambe le parti – oltre che pienamente valutabile dal consumatore, il quale, quando ha sottoscritto il contratto, era reso edotto del suo tenore della sua operatività.
7.5 In quinto luogo, sul piano economico, il mutare del quantum della rata si basa su variazioni che non dipendono dalla condotta del professionista, ma dagli andamenti macroeconomici del mercato, non prevedibili ex ante, neppure con la diligenza qualificata dell'operatore professionale;
né qualsiasi redazione delle clausole avrebbe potuto prevedere l'evoluzione dell'andamento. Ciò che costituiva oggetto delle clausole, cioè il legame dell'indicizzazione a voci soggette a nota aleatorietà quali il rapporto di cambio fra valute ben diverse, era invece chiaramente comprensibile, per come formulato al meglio delle possibilità prospettabili, proprio dal consumatore medio, che opta per un mutuo a tasso variabile con criteri di indicizzazione del tasso e quindi ella conseguente rata, all'evidenza aleatori, sia nel bene che nel male per l'uno contraente e viceversa.
7.6 Vanno condivise anche le conclusioni della giurisprudenza richiamata: le clausole analizzate, risultano chiare – da un punto di vista descrittivo e operativo – e non ambigue – atteso che non appare ipotizzabile attribuire alle stesse diversi significati, eventualmente contrastanti. Il consumatore medio, proprio in relazione alla tipologia di contratto non soggetto a quotidianità, era in grado di comprendere – da un punto di vista sostanziale – i rischi che, sul piano economico, si assumeva con la sottoscrizione del contratto, in quanto, così come espressamente indicato, con l'apprezzamento della valuta estera, rispetto alla valuta nazionale, poteva subire un aggravio dal punto di vista economico, ovvero un vantaggio a seconda dell'andamento dei cambi.
8. L'assenza dei presupposti di cui all'art. 35 emerge dall'insostenibilità degli ulteriori elementi addotti.
8.1 In particolare, l'inserimento diretto nel testo del contratto della formula matematica, vero e proprio perno della contestazione dell'Autorità, lungi dall'aggiungere qualcosa in termini di comprensibilità in favore del consumatore medio, ne avrebbe semmai minato la piana lettura del meccanismo come esplicato nelle clausole (con rinvio ad una formula matematica leggibile solo da esperti in matematica finanziaria). 8.2
Peraltro, va parimenti condivisa la considerazione di parte appellante nel senso che tutta l documentazione direttamente allegata al testo del contratto faccia parte integrante del contratto stesso, anche in termini di elementi da prendere in considerazione al fine della valutazione della comprensibilità e chiarezza della pattuizione in discussione. In proposito, la chiarezza e la comprensibilità della clausola devono essere esaminate alla luce dell'insieme degli elementi di fatto rilevanti, tra cui la pubblicità e l'informazione fornite dal mutuante nell'ambito della negoziazione di un contratto di mutuo. La normativa di settore imponeva alla odierna
36 appellante di mettere a disposizione dei clienti fogli informativi e di predisporre un documento di sintesi che riproduce lo schema di foglio informativo ed è unito al contratto. Pertanto, altrimenti opinando si perderebbe anche il senso della stessa necessità di tali ulteriori elementi informativi se poi non dovessero essere presi in considerazione. Peraltro nella specie le stesse clausole erano – in relazione all'indubbia complessità del contratto posto in essere - chiare sia nel meccanismo operativo che negli effetti di estrema alea.
9. La stessa giurisprudenza europea, non
a caso evocata da tutte le parti, evidenzia due concetti di fondo, rilevanti anche nella specie e che determinano la conclusione qui esposta.
9.1 In primo luogo, le clausole contrattuali scritte devono essere «sempre» redatte in modo chiaro e comprensibile.
Come la Corte ha già dichiarato, il requisito di trasparenza che figura nella prima disposizione della direttiva ha la stessa portata di quello previsto dalla seconda (cfr. ad es., sentenza del 30 aprile 2014, e C-26/13).
9.2 In Per_2 Persona_3 secondo luogo, il suddetto requisito di trasparenza deve essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che tale consumatore sia posto in grado di valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2015, , C-348/14). Orbene, Per_4 nel caso di specie le clausole erano chiare, sia nelle modalità di operatività del meccanismo di indicizzazione, sia negli effetti di evidente aleatorietà in favore dell'uno o dell'altro contraente. Nulla quindi che incida sulla chiarezza e comprensibilità, oggetto della contestazione errata dell'Autorità, ma piuttosto oggetto di una possibile valutazione circa la ammissibilità di tali meccanismo per mutui da stipulare da parte di normali consumatori;
peraltro, come già evidenziato, tale ultimo elemento fuoriesce dall'oggetto della contestazione finale dell'autorità e, conseguentemente, dall'oggetto del presente giudizio. 10. Le clausole erano chiare nei propri effetti, ciò che non era noto era il risultato, ma nel senso della aleatorietà, non della mancanza di chiarezza dei meccanismi. Al mutuatario (ma anche al mutuante) erano ignoti, al momento della stipulazione del mutuo, sia l'importo complessivo che sarà tenuto a restituire, sia quello delle singole rate, giacché, per la determinazione di questi elementi, si sarebbe dovuto attendere di conoscere il tasso di cambio, tra la divisa domestica e quella estera, corrente al giorno della scadenza della rata o dell'eventuale estinzione anticipata del finanziamento. Mediante la pattuizione in parola, insomma, le parti hanno finito per dare luogo alla medesima situazione che si sarebbe avuta là dove il mutuo fosse stato rilasciato, e dovesse essere rimborsato, direttamente nella moneta straniera. Ma ciò fa parte della chiara
37 aleatorietà, non certo della incomprensibilità del meccanismo. 11. Anche la presenza del notaio non appare correttamente valutata dalla sentenza impugnata. Va condivisa la considerazione per cui, al pari dei fogli informativi allegati, in astratto la presenza di un notaio (cui è demandato il compito di garantire che il contratto di mutuo sia conforme alla volontà delle parti, che ha accertato) ben poteva agevolare la piena comprensione di clausole e meccanismi di per sé già chiari, rispetto all'evidente aleatorietà degli effetti. Invero, un consumatore medio chiamato a stipulare un contratto all'evidenza rilevante per la propria vita, quale un mutuo fondiario, non può che approfittare della stipula attraverso un pubblico ufficiale esperto della stipula di tali contratti al fine di chiedere eventuali delucidazioni. Va pertanto esclusa la irrilevanza ritenuta sul punto dal Tar. 12. Con riguardo al piano di ammortamento, lo stesso lungi dall'essere meramente indicativo, rimane sempre lo stesso, non mutando nel tempo, in quanto l'importo e la composizione in termini di capitale e interessi delle rate che il cliente rimborsa mensilmente seguono effettivamente il piano di ammortamento stabilito nel contratto, fermo restando il meccanismo dei conguagli semestrali reso necessario dalla natura indicizzata del mutuo. Proprio a cagione del carattere e della natura del mutuo in oggetto, il piano non avrebbe potuto essere predisposto in maniera differente, dato che esso era predisposto e fornito al mutuatario in sede di conclusione del contratto, cioè in un momento in cui nessuna delle parti (sia la banca che il consumatore) poteva prevedere come si sarebbero evoluti in futuro i parametri cui erano legati i meccanismi di indicizzazione. La chiara
e comprensibile esistenza della doppia indicizzazione del mutuo (al cambio CHF/EUR
e al LIBOR), evidenziata nella documentazione contrattuale, comportava necessariamente l'esigenza dei periodici conguagli in funzione, appunto, dell'andamento concreto del cambio CHF/EUR e del LIBOR, secondo un meccanismo parimenti chiaramente descritto nel contratto. 13. Va condivisa la giurisprudenza (cfr. ad es. Cass. 22 febbraio 2021, n. 4659, Corte Giustizia UE 3 dicembre 2015, causa
C-312/14) secondo cui la clausola di indicizzazione alla valuta straniera è assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, a meccanismi del tipo qualificabile come “domestic currency swap”, provvedendo la stessa soltanto a veicolare nel contratto un congegno di adeguamento della prestazione pecuniaria dovuta dall'utilizzatore. E tale valutazione esclude, anche su tale versante, la contestata mancanza di chiarezza e comprensibilità. 14. Per le ragioni esposte l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado ed annullato il provvedimento impugnato”;
38 b) la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 1580 del 22.1.2025, esaminando un caso sovrapponibile a quello in esame (nella specie la Corte d'Appello, rigettando il gravame, aveva ritenuto: a) che le condizioni contrattuali erano connotate da chiarezza e trasparenza, posto che nel foglio informativo messo a disposizione dei mutuatari era evidenziata la duplicità delle varianti incidenti sul mutuo, risultavano rappresentati gli elementi che spiegavano effetto sull'assetto economico del rapporto
(«tasso di interesse ancorato al parametro CHF a sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco svizzero») ed era infine evidenziata l'influenza di tali variabili sulla somma che il mutuatario doveva restituire all'istituto di credito, «con chiaro riferimento, quindi, a qualsiasi importo e non solo agli interessi»; b) che il meccanismo di indicizzazione non determinava l'immeritevolezza o l'illiceità della causa del contratto, né generava un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti;
c) che, in ogni caso, l'eventuale scarsa trasparenza delle clausole contrattuali non poteva fondare la domanda di declaratoria di nullità, non prevedendo l'art. 35, comma 1, cod. cons. [d.lgs. n. 206 del 2005] tale conseguenza giuridica, e tanto portava a ridimensionare il giudizio espresso dall col provvedimento del CP_6
9 luglio 2018, secondo cui le disposizioni di cui agli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis dello schema negoziale replicato nei contratti di mutuo dedotti in lite risultavano essere redatte in modo poco chiaro;
d) che il sistema di calcolo del tasso variabile ancorato alla valuta estera, in particolare al franco svizzero, non snaturava lo schema del mutuo e non trasformava il contratto concluso in uno strumento finanziario derivato), ha escluso la pretesa vessatorietà delle contestate clausole del contratto di mutuo e la loro pretesa invalidità, nello specifico osservando: “(omissis) 10. ― Da CP_1 quanto sopra si ricava che l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa. Come è evidente, la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria. Può certamente ipotizzarsi che
l'assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell'art. 36, comma 1, cod. cons..
Non esisterebbe, del resto, alcuna ragione per privare di efficacia, attraverso la disciplina di cui agli artt. 33 ss. cod. cons., una clausola non trasparente ma
39 improduttiva di alcuno squilibrio tra i contraenti. Appare pertanto non superabile
l'affermazione della Corte di merito secondo cui l'accertamento dell'AGCM, in quanto incidente sulla chiarezza delle clausole impugnate, e non sulla loro vessatorietà, non poteva determinarne la nullità. Tanto è sufficiente per escludere l'accoglimento del motivo di ricorso. 11. ― Sotto un diverso riflesso, occorre ricordare che la Corte di appello, attraverso un giudizio di fatto non sindacabile nella presente sede, ha accertato l'intellegibilità delle clausole di cui qui si dibatte, osservando, tra l'altro, che la previsione contrattuale si manifestava «sufficientemente chiara sia nell'evidenziare la duplicità delle variabili incidenti sul mutuo (tasso di interesse ancorato al parametro
CHF a sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco svizzero), sia nell'evidenziare
l'incidenza di tali variabili sull'importo che il mutuatario debba restituire all'istituto di credito, con chiaro riferimento, quindi, a qualsiasi importo e non solo sugli interessi»”.
13. Il terzo motivo – rubricato: “Sull'erronea valutazione ed applicazione di legge in merito alla nullità delle clausole 4 e 7 del contratto per contrarietà all'art. 116 TUB
e sull'omessa valutazione sulla violazione dei canoni di correttezza e buona fede connessi alla medesima norma” – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità delle clausole 4 e 7 del Contratto di mutuo per violazione dell'art. 116 TUB, essendo tale valutazione censurabile sotto due distinti profili, e segnatamente: i) da un lato, la valutazione in termini di chiarezza e trasparenza andrebbe “necessariamente effettuata rapportandola alla tipologia di contraente al quale l'istituto di credito si rivolge”, in questo caso un consumatore;
e, nella specie, “una semplice lettura delle clausole 4 e 7 censurate non lascerebbe
“alcun dubbio sull'impossibilità per un consumatore medio di relativa comprensione”
(cfr. atto d'appello, pag. 24-25); ii) dall'altro, non sussisterebbe “ulteriore documentazione che supplisca a tale onere dell'istituto di credito”, non assumendo alcuna valenza in tal senso la dichiarazione della mutuataria contenuta nell'art. 10 del Contratto di Mutuo e non essendo stati consegnati o forniti alla sig.ra alcuna Pt_1
“documentazione o chiarimento orale esplicativo” prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di mutuo (cfr. atto d'appello, pag. 25). La sentenza sarebbe altresì errata per aver omesso la “valutazione sulla violazione dei canoni di correttezza e buona fede connessi alla medesima norma”, e questo nonostante che l'attrice avesse formulato una “specifica contestazione sul punto”, apparendo “palese come nell'allocazione dello strumento oggetto di causa la banca abbia pensato unicamente al proprio interesse commerciale, appositamente evitando di mettere i mutuatari nelle condizioni di effettuare una valutazione ed una scelta appropriata
40 della tipologia di mutuo che avrebbero dovuto sottoscrivere” (cfr. atto d'appello, pag.
26).
Il motivo è infondato in relazione a tutti i profili dedotti.
Quanto al preteso deficit informativo in concreto e alle sue pretese conseguenze sulla validità del contratto di mutuo si richiamano, per brevità, le considerazioni sviluppate esaminando il precedente secondo motivo.
E' appena il caso di aggiungere che, al di là di ogni altra considerazione (già fatta) in merito alla rappresentazione in concreto contenuta negli atti precontrattuali e contrattuali e alle lamentate conseguenze in punto di validità delle clausole in contestazione (incidenti sulla determinazione del tasso di interesse e sulla misura della penale per l'estinzione anticipata), la complessità dello strumento oggetto di causa non ne comporta affatto l'incomprensibilità per il cliente mutuatario e deve ritenersi comunque fisiologica siccome indispensabile per descrivere un contratto che, in considerazione dell'indicizzazione a una valuta diversa da quella avente corso legale, non può che implicare soluzioni tecniche complesse.
Invero, nel caso concreto la logica e il funzionamento del contratto sono stati illustrati in modo esaustivo nelle clausole (4, 4bis e 7) del Contratto di mutuo versato in atti, che pur senza indicare formule matematiche – che, peraltro, avrebbero ingenerato una maggiore confusione in un contraente consumatore – indica in sequenza, in termini narrativi, le operazioni matematiche da effettuare per determinare il tasso di interesse (doppia indicizzazione) e il capitale (indicizzato) da restituire in ipotesi di estinzione anticipata.
Ebbene, tenuto conto delle previsioni sopra indicate, contenute tanto nel documento contrattuale, quanto nei documenti di sintesi e nei fogli informativi consegnati prima della stipula, deve ritenersi che la mutuataria sia stata ampiamente informata circa l'essenza del contratto, consistente in un mutuo indicizzato in una valuta differente da quella avente corso legale, nonché dei rischi connessi al variare, sia dei tassi di interesse – come nei tradizionali contratti di mutuo a tasso variabile – sia del rapporto di cambio fra le valute, risultando per l'effetto smentito l'assunto difensivo in forza del quale la stessa non avrebbe potuto comprendere che il mutuo fosse indicizzato, oltre che con riguardo agli interessi dovuti, anche al franco svizzero in relazione al debito capitale residuo, non rilevando, per contro, come già detto, il ricorso a tecnicismi, risultando questi indispensabili per descrivere un contratto che, in considerazione dell'indicizzazione a una valuta diversa da quella avente corso legale, non può che implicare soluzioni tecniche complesse.
41 Quanto alla contestazione che alla sig.ra non sarebbe stata consegnata Pt_1 documentazione ulteriore idonea a supplire efficacemente al lamentato deficit informativo in maniera tale da consentirle di comprendere appieno le modalità di funzionamento del contratto e i potenziali rischi allo stesso connessi, vanno nuovamente ricordati i riferimenti normativi e documentali sopra indicati, e segnatamente:
- l'art. 10 del contratto di mutuo, rubricato “Trasparenza”, nel quale si dà atto che “la Parte mutuataria dichiara di aver ricevuto copia dell'avviso delle principali norme sulla trasparenza e dei fogli informativi e di essersi non essersi avvalsa del proprio diritto di visionare il testo contrattuale prima della stipula”;
- gli articoli 4 e 7 dello stesso contratto, che prevedono rispettivamente: “Le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero”; “il capitale da estinguere e gli arretrati dovuti verranno calcolati in franchi svizzeri in base al
“tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato alla pagina
FXBX del circuito Reuters e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso”;
- il Foglio informativo messo a disposizione e visionato dalla sig.ra prima Pt_1 della stipula del contratto di mutuo, nel quale, in corrispondenza della voce “Principali rischi (generici e specifici)”, si legge chiaramente che “in caso di mutuo a tasso variabile” vi è la “possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza” e che “in caso di mutuo in valuta (ad esempio, franchi svizzeri)” si ha quale rischio tipico la “variabilità del tasso di cambio”;
- la domanda di mutuo presentata e sottoscritta in data 14 dicembre 2007 reca l'indicazione che la tipologia richiesta è quella del mutuo in franchi svizzeri (chf);
- i conguagli semestrali, con i quali, ogni sei mesi la banca ha rettificato le somme corrisposte alla mutuataria in rate costanti sulla base dell'andamento delle due variabili rappresentate dal tasso BO chf e dal tasso di cambio chf/eur;
- le lettere annuali di trasparenza;
- le missive trasmesse dalla banca alla mutuataria in data 1° marzo 2013 e 26 marzo 2015 (ben prima, dunque, della richiesta di conteggio per estinzione anticipata), nelle quali sono state compiutamente illustrate, ancora una volta, non solo le modalità di determinazione dell'importo dovuto in caso di estinzione anticipata, ma anche i possibili effetti che su tale importo avrebbe potuto avere il più recente andamento del franco svizzero.
42 Va quindi ribadito che l'adeguatezza e la correttezza delle informazioni rese dalla banca alla mutuataria in sede contrattuale è provata dalla documentazione prodotta in atti dalla medesima firmata e che l'intervento del notaio garantisce che il testo contrattuale è stato espressione della volontà di entrambe le parti e non di una sola di esse.
Quanto, infine, al richiamo all'art. 116 del TUB, che sarebbe stato violato, si tratta di una contestazione, da un lato priva di un concreto sviluppo nell'esposizione del motivo, risultando presente nella sola intestazione, e dall'altro in concreto non pertinente.
L'art. 116 TUB, nel disciplinare la pubblicità precontrattuale relativamente ai contratti bancari, prevede che “le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti”, come meglio specificato dalla normativa di settore applicabile.
Tale normativa speciale, nel disciplinare l'effettivo contenuto dell'obbligo di informativa gravante sulla banca, impone alle banche e agli intermediari di:
i) esporre nei locali aperti al pubblico e mettere a disposizione della clientela un avviso denominato “principali norme di trasparenza”, contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del Titolo VI del Testo Unico bancario
(cfr. delibera CICR 4 marzo 2003, art. 4);
ii) mettere “a disposizione della clientela 'fogli informativi' contenenti informazioni sull'intermediario, su tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonché sui principali rischi tipici dell'operazione o del servizio” (cfr. delibera CICR 4 marzo 2003, art. 5);
iii) consegnare, solo su richiesta espressa del cliente, “una copia completa” del contratto da stipularsi “per una ponderata valutazione del contenuto”, al quale è
“unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo
i criteri della Banca d'Italia” (cfr. delibera CICR 4 marzo 2003, artt. 8 e 9).
Le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia prevedono, poi, all'art. 8, Sezione II, che il Documento di Sintesi “riproduce lo schema grafico del foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio, con opportuni adattamenti” derivanti dal fatto che il contenuto di tale documento “corrisponde, quanto alle condizioni economiche, a quello pubblicizzato nel foglio informativo relativo al determinato tipo di operazione o servizio, ma da questo si differenzia per il rilevantissimo particolare di essere personalizzato” rispetto al contratto al quale è allegato.
43 Ciò posto, le contestazioni dell'appellante circa la violazione dell'art. 116 TUB risultano smentite dall'art. 10 dello stesso Contratto di mutuo, rubricato per l'appunto
“Trasparenza”, nel quale si dà atto:
i) da un lato, che “ai sensi e per gli effetti del Titolo VI Capo 1 del T.U.B. (art. 115
e seguenti) e di quanto disposto dalle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del
25 luglio 2003 […], la Parte mutuataria dichiara di aver ricevuto copia dell'avviso delle principali norme sulla trasparenza e dei fogli informativi” (il che dimostra da parte della banca un livello di diligenza addirittura superiore rispetto a quanto le sarebbe stato imposto, laddove la normativa di settore si limitava a prevedere che l'avviso con le principali norme sulla trasparenza, così come il foglio informativo, fossero esposti e messi a disposizione della clientela, ma non anche consegnati);
ii) dall'altro, che la “Parte mutuataria dichiara […] di non essersi avvalsa del proprio diritto di visionare il testo contrattuale” [ivi incluso quindi anche il relativo
Documento di sintesi] “prima della stipula” (cfr. All. B, art. 10, fasc. I grado).
Peraltro, in disparte il rilievo che non risulta in alcun modo provata un'effettiva discrasia tra il contenuto del Documento di sintesi e quanto previsto dal Contratto di mutuo, tale circostanza potrebbe al più fondare un obbligo di natura risarcitoria in capo alla Banca, ma non incidere sulla validità (anche solo parziale) del contratto medesimo.
Con riguardo, infine, alla contestata omessa valutazione nello specifico della violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della , in disparte il CP_2 rilievo che il giudice di primo grado non si è affatto sottratto alla valutazione del profilo qui riproposto (cfr. sentenza, pag. 14, 2° e 3° cpv.), va sottolineato che dall'accertamento dell'insussistenza di qualsiasi violazione dell'art. 116 TUB consegue de plano il rigetto anche della pretesa violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte dell'istituto di credito, che non è in concreto riscontrabile, posto che il contratto in esame e gli allegati documenti di sintesi contengono un'adeguata rappresentazione delle caratteristiche e delle condizioni economiche del contratto, senza alcun nocumento dei diritti del mutuatario, fermo restando quanto detto circa la stipulazione del contratto mediante atto pubblico notarile che esclude l'ipotesi della stipulazione del contratto per adesione alle condizioni determinate da una parte unilateralmente e la relativa disciplina di tutela a favore del c.d. contraente debole.
14. Il quarto motivo – rubricato: “Sull'errata valutazione dei documenti agli atti del giudizio e sulla mancata valutazione delle prove costituende” – denuncia l'errata, ovvero omessa, valutazione da parte del giudice in ordine alle prove precostituite e costituende proposte in giudizio. In particolare, sotto il primo profilo viene dedotto
44 l'omesso, e comunque scorretto, apprezzamento dell'insufficienza e contraddittorietà della dichiarazione resa dalla sig.ra nell'art. 10 del Contratto di mutuo in merito Pt_1 alla trasparenza e all'informativa precontrattuale, nonché alla mancata consegna dei documenti semestrali e annuali prodotti dalla banca sub B2 e B3. Sotto il secondo profilo viene, invece, contestata l'omessa esplicitazione delle ragioni per cui il giudice non ha ritenuto di accogliere le istanze istruttorie formulate dall'attrice in primo grado
(e riproposte nel presente giudizio di appello).
Il motivo è infondato in relazione ad entrambi i profili.
Quanto al primo, si osserva come le dichiarazioni rese dalla sig.ra nella Pt_1 domanda di mutuo, e poi nell'art. 10 del contratto, non siano in realtà tra loro radicalmente incompatibili: invero, nella domanda di mutuo l'istante ha dichiarato di voler ricevere copia dell'atto idoneo per la stipula;
nel contratto di mutuo, invece, ha reso una dichiarazione diversa, ma non contraria, ossia di aver rinunciato ad esercitare il proprio diritto di visionare anticipatamente il testo contrattuale (ivi incluso quindi anche il relativo documento di sintesi) prima della stipula, e non già, quindi, di non aver ricevuto la menzionata documentazione. Peraltro, la mutuataria era libera di rifiutarsi di sottoscrivere il contratto di mutuo, ovvero, se non avesse realmente ricevuto la copia richiesta, avrebbe potuto domandarla al notaio o alla banca qualche giorno prima della stipula. In ogni caso, tutte le informazioni rilevanti risultano contenute nel contratto stipulato in forma pubblica sottoscritto dalla mutuataria, al quale risultano allegati il Documento di sintesi, il Prospetto delle clausole contrattuali non aventi contenuto economico e il piano di ammortamento.
Riguardo, invece, alla mancata trasmissione dei documenti semestrali ed annuali, si tratta di un'eccezione inammissibile, siccome tardivamente sollevata (nella comparsa conclusionale di primo grado). In disparte il rilievo che non può non apparire inverosimile che la banca, pur a conoscenza dell'indirizzo di residenza della mutuataria, abbia continuato per anni a reiterare lo stesso errore nell'invio delle comunicazioni indirizzate alla cliente e che questa nulla abbia mai lamentato in merito alla mancata ricezione della corrispondenza attinente al rapporto di mutuo.
Quanto al secondo profilo, le istanze istruttorie di prova orale per testi sono state correttamente respinte, sia pure con provvedimento di rigetto implicito, vertendo tutte e ciascuna su circostanze comunque irrilevanti al fine del decidere, avendo la causa ad oggetto la contestazione della validità del contratto di mutuo, ovvero, in via subordinata, delle sole clausole sub artt. 4, 4bis, 7 e 7bis dello stesso contratto, e la conseguente rideterminazione dei rapporti di dare/avere con la banca, e non già una
45 domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale e contrattuale in tesi sofferto.
15. Il quinto motivo – rubricato: “Sull'omessa e comunque errata valutazione circa l'indeterminatezza della clausola prevista dall'art. 4 del contratto oggetto di causa” – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui non conterrebbe una specifica valutazione circa la determinatezza della clausola di cui all'art. 4 del contratto, limitandosi ad affermare che “l'esplicitazione dei passaggi logici in termini discorsivi, come riportata negli art. 4 e 7 del contratto di mutuo, va considerata un metodo chiaro e intellegibile per illustrarne il funzionamento matematico, non solo per il consumatore medio, ma anche per quello più avveduto”. In particolare, risulterebbe carente l'indagine, anche di natura contabile, finalizzata a verificare la fondatezza della censura svolta” (cfr. atto d'appello, pag. 35 – 37).
Il motivo è infondato.
L'oggetto del contratto per essere valido deve essere determinato o determinabile alla stregua di criteri oggettivi contemplati nel contratto medesimo.
Ebbene, il contratto di mutuo in esame (e i relativi allegati, espressamente da considerarsi parte integrante e sostanziale del contratto stesso), pur nell'elevato tecnicismo che lo caratterizza, contiene tutti gli elementi necessari e sufficienti a determinare compiutamente diritti ed obblighi delle parti, essendo indicati:
a) l'importo mutuato: € 170.000,00;
b) la durata del mutuo: 30 anni;
c) la tipologia del piano di ammortamento: “alla francese”, che per definizione comporta rate di pari importo, ciascuna composta di una quota di interessi e di una quota di capitale decrescente nel tempo (quest'ultimo aspetto è reso evidente dal piano di ammortamento “tipo” allegato al contratto); con la precisazione che la natura variabile del tasso di interesse applicato non esclude, di per sé, l'applicazione di un metodo di ammortamento alla francese, che implica soltanto che le rate siano costanti, con una quota di interessi, inizialmente molto alta, ma decrescente nel tempo, ed una quota capitale inizialmente molto bassa, ma che aumenta progressivamente;
rate costanti non significa, infatti, rate sempre identiche, tanto meno nella loro composizione;
d) il rimborso attraverso “360 rate mensili posticipate” (ossia da pagarsi successivamente al mese di riferimento), la prima delle quali avente scadenza il 14.5.2008 e le altre successive di mese in mese sino all'ultima”, avente scadenza il 14.4.2038;
46 e) il riferimento a parametri valutari e finanziari indicati direttamente in contratto, oppure individuabili senza margine incertezza e in alcun modo rimessi all'arbitrio della banca mutuante, ossia: - il “tasso di interesse convenzionale”, determinato nello 0,437% mensile, ossia un dodicesimo del tasso nominale annuo del 5,240%; - il “tasso di cambio convenzionale”, determinato consensualmente in 1,6127 franchi svizzeri per 1 euro;
- il tasso “BO (London
Interbank Offered Rate) franco svizzero sei mesi rilevato per valuta ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione, sulla pagina BO2 del circuito Reuter
e pubblicato su il 'Il Sole 24 Ore', maggiorato di 1,500 punti percentuali”; - il tasso di cambio “rilevato per valuta, rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su il “Il Sole 24
Ore”;
f) il complesso e articolato, ma comunque preciso ed esaustivo, procedimento necessario al fine di determinare i conguagli dovuti nel tempo a causa dell'oscillazione dei parametri valutari e finanziari reali, ossia il tasso di cambio chf/eur e il BO chf 6 mesi, rispetto ai tassi “convenzionali” (e, lo si ricorda, ai fini dell'art. 1346 c.c. rileva unicamente la determinabilità in sé e per sé dell'oggetto del contratto, restando irrilevante che i criteri per la determinazione siano, agli occhi del consumatore medio, eventualmente poco chiari o di difficile comprensione).
In sintesi, viene previsto un tasso di interesse iniziale annuo, convenzionalmente stabilito, e parimenti l'ammontare della rata viene calcolato sulla scorta di un tasso di cambio in valuta, anch'esso convenzionalmente fissato al momento della stipula del contratto;
al termine di ogni semestre, nel caso in cui i tassi convenzionali su cui si è costruita la rata fissa subiscano delle variazioni rispetto ai tassi reali, in positivo o in negativo, la somma a credito o a debito derivante dall'oscillazione del cambio valuta viene aggiunta o sottratta al conto deposito fruttifero, accessorio al mutuo.
Si sottolinea che la previsione per cui la differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in franchi svizzeri (calcolato al “tasso di cambio convenzionale”) di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del 1° giugno e del primo dicembre, non appare così incomprensibile come sostenuto dall'attrice/appellante: la lettura integrale della clausola consente, infatti, di comprendere che la differenza di cui si parla è quella, eventuale, che emerga tra gli interessi e il tasso di cambio convenzionali (in base ai quali sono state calcolate le rate del semestre precedente) e quelli effettivamente rilevati nel medesimo semestre.
47 Non rileva invece l'omessa indicazione dell'ammontare delle singole rate, posto che lo stesso ben può essere determinato sulla base di tutti gli elementi indicati nel contratto e seguendo il procedimento ivi descritto. Si osserva, in particolare, che sulla base del piano di ammortamento allegato al contratto, seppur riferito a 100 euro di capitale mutuato, poteva agevolmente essere calcolato il capitale rimborsato e quello residuo al momento della scadenza delle singole rate. Inoltre, seppure il piano di ammortamento non comprendesse gli interessi, non può essere sottaciuto che il mutuo in questione era a tasso variabile, di talché la pretesa di conoscere in anticipo l'esatto ammontare delle singole rate può apparire addirittura fuori luogo;
è invero notorio che i piani di ammortamento normalmente allegati ai mutui a tasso variabile sono parametrati al tasso di interesse applicabile alla data della stipula, ma non hanno alcun valore vincolante per l'istituto di credito rispetto alle rate future, determinabili solo in base al tasso di interesse volta per volta vigente.
16. Il sesto motivo – rubricato: “Sulla carente e comunque errata valutazione della sentenza gravata sui plurimi profili di illegittimità della clausola di cui all'art. 7 del mutuo” – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di nullità della clausola contenuta nell'art. 7 del Contratto di mutuo per contrasto con la legge n. 40/2007. Risulterebbe in particolare trascurato il rilievo che una clausola che influisce sulla rivalutazione del capitale mutuato costituisce la principale evidenza della natura finanziaria e speculativa del contratto contestato, ultronea rispetto a un contratto di mutuo. In un mutuo, difatti, non si può presentare un rischio per il soggetto finanziato di rimborsare somme ulteriori rispetto agli interessi dovuti al creditore sul capitale erogato, così come, per altro verso, per il mutuante di non veder restituito il capitale dato a prestito. La clausola deve ritenersi quindi estranea alla fisiologia del contratto di mutuo nel quale è contenuta. Essendo la stessa applicabile solo in caso di estinzione anticipata del rapporto, non può che essere considerata una clausola penale (non essendo indirizzata a remunerare alcuna prestazione dell'istituto mutuante, ma unicamente l'anticipata conclusione del rapporto), e in quanto tale deve essere considerata nulla per contrarietà alla legge 40/2007 (ora art. 120-ter
TUB).
Il motivo è infondato.
L'art. 7 del contratto di mutuo (rubricato: “Estinzione anticipata”) prevede che: “E' in facoltà della Parte mutuataria effettuare rimborsi parziali ed estinguere anticipatamente il mutuo, a condizione che: a) siano saldati gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili e quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria;
b) siano versati gli interessi a qualunque titolo
48 maturati sino al giorno dell'estinzione. La Parte mutuataria dichiara che intende beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dal D.P.R. 601 del 1973. Quanto sopra fermo restando quanto disposto dall'art. primo comma, del T.U.B. e senza che la suddetta dichiarazione costituisca rinuncia alcuna ai diritti previsti da disposizioni inderogabili di legge. La Parte mutuataria dovrà inoltrare richiesta scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire alla Banca almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della rata in cui la Parte mutuataria intende effettuare la restituzione parziale o totale. Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in FR RI in base al "tasso di cambio convenzionale", e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio
[...]
rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuters pubblicato su “Il Sole CP_5
24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso. Il rimborso, sia parziale che totale, dovrà essere perfezionato contestualmente alla scadenza di una rata. Nelle more del preavviso, rimane invariato l'obbligo della Parte mutuataria di pagare le rate del piano di rimborso frattanto in scadenza compresa quella in scadenza nella data prevista per
l'estinzione, in caso di rimborso totale. In caso di rimborso parziale, si pattuisce espressamente che la somma restituita sarà in ogni caso di esclusivo utilizzo, anche parziale, del saldo recato dal rapporto di deposito fruttifero. La somma restituita dalla
Parte mutuataria al netto di quanto sopra e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria alla Banca determinerà la quota di capitale estinto sulla base della quale verrà calcolata la quota di capitale residuo”.
Detta clausola non può qualificarsi come “penale” o “commissione per estinzione anticipata” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, co. 3, del D.L. n. 7/2007, convertito con mod. dalla legge n. 40/2007 (secondo cui: “3. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto”), in quanto non introduce alcuno specifico
“onere” a carico del mutuatario che intenda esercitare la facoltà di surrogazione, ma
è una mera conseguenza della natura indicizzata del mutuo, la quale impone di determinare l'importo da corrispondere ai fini dell'estinzione anticipata superando l'apparente discrasia rappresentata da pagamenti effettuati in una valuta (l'euro) differente rispetto a quella individuata quale riferimento per l'importo mutuato (il franco svizzero).
Il meccanismo individuato dalle parti è, però, del tutto neutro ed opera nello stesso modo qualunque sia l'andamento del cambio chf/eur nel corso del tempo, tanto che
49 nel caso di deprezzamento del franco svizzero rispetto all'euro il medesimo meccanismo avrebbe comportato una riduzione dell'importo dovuto, e quindi un sostanziale vantaggio per la mutuataria, e non già un aggravio dei costi.
Anche in tal caso è evidente come la clausola contrattuale non possa essere dichiarata nulla solo perché potrebbe astrattamente, in base a circostanze contingenti (ma non anche con certezza in concreto), comportare un aumento dell'importo da corrispondere (in euro) per l'estinzione anticipata, stante la sua natura aleatoria.
In altri termini, la clausola di indicizzazione rappresenta un elemento aleatorio per entrambe le parti e il rischio connesso alla fluttuazione del cambio chf/eur rientra, per definizione, nella normale alea del contratto, avendo entrambe le parti consapevolmente accettato il rischio, ovvero confidato, che tale fluttuazione potesse determinare, rispettivamente, un peggioramento, ovvero un miglioramento della propria posizione contrattuale. Tale è anche il parere della giurisprudenza di merito che si è espressa su contratti di mutuo identici a quello di cui è causa, la quale ha chiarito che la (eventuale) maggiorazione che può derivare dal meccanismo di indicizzazione di cui all'art. 7 “non può essere qualificata quale penale prevista per il caso di estinzione anticipata, in quanto dipende semplicemente dalla necessità di parametrare le corresponsioni in euro all'importo mutuato in FR RI” (cfr.
Trib. Milano, 6 dicembre 2017; Trib. Milano, 9 giugno 2017; Trib. Napoli 9 gennaio
2018).
Ne discende, quindi, l'insussistenza della lamentata violazione della normativa richiamata dall'appellante e la piena legittimità dell'art. 7 del contratto di mutuo.
Per quanto concerne, invece, le ulteriori allegazioni riproposte dall'attrice/appellante relativamente alla pretesa natura “finanziaria” del meccanismo di indicizzazione e alla conseguente pretesa violazione del TUF, nemmeno tali doglianze possono trovare accoglimento.
Occorre, infatti, sottolineare che l'elemento discretivo fra strumento finanziario derivato e mutuo risiede anzitutto nella causa del contratto, che nel derivato consiste nel puro scambio di un differenziale, a fini speculativi o di copertura da un rischio finanziario, mentre nel mutuo si sostanzia nella concessione di una data disponibilità finanziaria da una parte all'altra, con finalità di finanziamento. Dal punto di vista strutturale, gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati dallo scambio, a scadenze prefissate, di flussi di interessi legati a determinati e distinti nozionali di riferimento e l'addebito, all'una o all'altra parte, del conguaglio a debito.
Nel caso di specie, invece, non vi è alcuno scambio tra le parti, né di capitali, né di differenziali, né vi è alcuna finalità speculativa o di copertura da un rischio finanziario.
50 Semplicemente, le parti hanno concluso un contratto di mutuo in cui il tasso di interesse non è fisso, bensì variabile, ed è stato dalle parti determinato per relationem facendo riferimento (nel rispetto dell'art. 1349 c.c.) a due parametri, sì esterni, ma determinabili con sicurezza, ossia il tasso di interesse BO chf 6 mesi
(analogamente, peraltro, a qualsiasi altro mutuo a tasso di interesse variabile) e il tasso di cambio chf/eur.
Non deve trarre in inganno il meccanismo, previsto dall'art.
4-bis, dell'effettuazione di conguagli periodici in un conto deposito dedicato. La funzione dei conguagli semestrali è infatti unicamente quella di raffrontare il valore dei parametri di indicizzazione convenzionali e storici indicati nel contratto con quelli reali rilevati sul mercato, al fine di adeguare le rate pagate dal mutuatario (peraltro, in misura fissa) rapportandole a quanto effettivamente dovuto. Non vi è quindi alcuna operazione di acquisto e vendita di valuta chf fra banca e cliente;
non vi è alcuno scambio, a scadenze prefissate, di flussi di interessi legati a determinati e distinti nozionali di riferimento.
La mera previsione dei noti parametri di indicizzazione non costituisce, quindi, di per sé, un elemento che possa introdurre nel mutuo un derivato implicito di qualsivoglia genere. Sul punto la Consob ha affermato che: “il mutuo non può neppure farsi rientrare tra i prodotti finanziari di cui all'art. 1, comma 1°, lett. u) del d. lgs. n.
58/1998 […]. Nell'ambito di tale categoria, infatti, possono ricomprendersi i soli prodotti finanziari di “raccolta” e non anche quelli di “erogazione”, tra i quali ultimi, secondo l'opinione comune, deve farsi rientrare il mutuo. Infatti il mutuo finalizzato all'acquisto di immobili ad uso abitativo non costituisce, per il mutuatario, né una forma di investimento, in quanto il denaro ricevuto non è impegnato direttamente in vista di un reddito o di un ritorno economico, né rappresenta un investimento di natura finanziaria, dal momento che non è rivolto, direttamente o indirettamente, al finanziamento dell'impresa erogatrice, per la quale, anzi, tale attività rappresenta un
«impegno di spesa»” (Comunicazione Consob n. DIN/82717 del 7 novembre 2000).
17. Il settimo motivo – rubricato: “Errata valutazione sulla domanda di annullamento e sui termini di relativa proposizione” – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di annullamento dl contratto per errore determinante sull'oggetto del contratto, ritenendo: che al momento della notifica dell'atto di citazione risultava ampiamente trascorso il termine prescrizionale, essendo stato il contratto concluso in data 11.4.2008; che la consapevolezza dell'impatto dell'apprezzamento della valuta era in ogni caso pienamente comprensibile dalla mutuataria già con le comunicazioni dell'1.3.2013 e del
51 26.3.2015; che non sarebbe stata evidenziata la qualità dell'oggetto determinante del consenso su cui l'errore sarebbe caduto. In particolare, sarebbe stato trascurato:
- che l'interruzione del termine prescrizionale non andava ricondotta alla notifica dell'atto di citazione del 9.4.2020, quanto piuttosto alla trasmissione alla banca in data 20.12.2018 della diffida datata 17.12.2018 sottoscritta dal difensore e dalla mutuataria;
- che quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto l'errore e tale scoperta non può farsi coincidere con la comunicazione della banca dell'1.3.2013, non avendo questa certamente consentito alla mutuataria di comprendere il rischio valutario (del capitale, e non solo degli interessi) alla quale era esposta con la stipulazione del contratto di mutuo oggetto di causa, limitandosi ad evidenziare le modalità di calcolo degli interessi in termini analoghi a quanto già risulta dal testo delle clausole 4 e 7 del contratto di mutuo, senza in alcun modo permettere alla stessa di comprendere la portata di quanto esposto, e in particolar modo l'impatto finanziario del rischio valutario. Quanto all'oggetto sul quale è caduto l'errore, questo andrebbe individuato nel rischio valutario di possibile rivalutazione del capitale da rimborsare o dell'impegno finanziario oggetto del contratto, essendo certo che se la sig.ra Pt_1 fosse stata messa nelle condizioni di comprendere appieno i rischi connessi al mutuo che si apprestava a sottoscrivere, non lo avrebbe stipulato.
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e non può quindi essere accolto.
Quanto al primo rilievo (decorrenza della prescrizione dall'invio – via pec – della missiva del 17.12.2018), va considerato in primo luogo che l'interruzione della prescrizione per l'azione di annullamento avviene solo tramite azione giudiziaria, non bastando a tal fine semplici atti stragiudiziali di messa in mora, come la lettera di diffida richiamata dall'appellante. Questo perché l'azione di annullamento esercita un diritto potestativo e l'interruzione si realizza solo con l'avvio di un processo, azzerando il termine e facendone iniziare uno nuovo.
In ogni caso, anche considerando detta missiva, il termine prescrizionale di riferimento risulterebbe comunque decorso alla data della notificazione dell'atto di citazione di primo grado (9 aprile 2020), e questo sia che si prenda a riferimento la data di stipulazione del contratto di mutuo (11 aprile 2008), sia che si consideri la comunicazione del primo marzo 2013, che ancora quella del 26 marzo 2015, non essendo, per contro, credibile la tesi sostenuta anche in questa sede dalla mutuataria di non essere stata – e di non esserlo, per vero, nemmeno all'attualità dopo lo svolgimento dell'intero giudizio di primo grado – in grado di comprendere “il
52 significato letterale di quanto previsto dal contratto e dall'anzidetta comunicazione”, non potendo pretendersi “che un consumatore privo di formazione specifica possa comprendere il significato di termini quali “rivalutazione”, “ammortamento”, “tasso di cambio convenzionale”, “meccanismo di indicizzazione”, “oscillazioni valutarie” in mancanza di idonee spiegazioni”. Per quanto si è detto, infatti, le clausole in esame risultano adeguatamente chiare e atte a spiegare il contestato meccanismo di indicizzazione e sia invece da escludere la ricorrenza di qualsivoglia carattere abusivo e vessatorio delle stesse ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice del Consumo, e ciò in quanto, come già detto: a) il meccanismo della doppia indicizzazione (al tasso di cambio della valuta per ciò che concerne il capitale e al tasso di interesse BO franco svizzero per ciò che concerne gli interessi) è espressamente indicato nel Contratto di mutuo e nel Documento di Sintesi allegato all'atto notarile, controfirmato dalla mutuataria;
b) le clausole n. 4 e 7 del contratto (calcolo interesse e calcolo per estinzione anticipata) si dilungano ampiamente nella descrizione del meccanismo in esame, e pur con gli inevitabili margini di complicazione connessi alla fattispecie finanziaria in commento, forniscono piena contezza dell'operatività dello strumento, sicuramente con metodica più efficace ed immediata di quanto non sarebbe stato consentito dall'inserimento della formula matematica esplicativa del medesimo calcolo, ovvero da altro mezzo esplicativo, peraltro neppure indicato dalla appellante;
c) la circostanza che l'ammontare degli importi oggetto di restituzione (sia sub specie di rate mensili, sia, per il caso di anticipata estinzione, sub specie di capitale residuo) possa variare (in positivo o in negativo) in esito al fluttuare del tasso di cambio emerge chiaramente dall'intero impianto ed è stato in tal senso applicato al rapporto nella sua fase fisiologica (avendo la mutuataria ricevuto gli aggiornamenti semestrali delle intervenute variazioni, in aumento ovvero in diminuzione, e così constatato il modificarsi delle somme accantonate sul collegato deposito)”; d) la clausola di estinzione anticipata di cui all'art. 7 costituisce piana espressione del meccanismo di indicizzazione valutario rapportato solo alla quota in linea capitale, di talché appare evidente come le censure svolte dalla mutuataria siano sostanzialmente dirette a scongiurare l'effetto economicamente svantaggioso scaturente semplicemente dal particolare andamento del rapporto euro/franco svizzero in un determinato contesto storico. Seguendo tale impostazione, la avrebbe potuto, quindi, selettivamente Pt_1 individuare i periodi di cambio valutario alla stessa sfavorevoli per censurare la non chiarezza della clausola, avvantaggiandosi, invece, della stessa, nel caso opposto.
Né, infine, un tale effetto di nullità per mancanza di chiarezza e per connesso squilibrio può essere desunto dall'inserimento, nella citata clausola n. 10 del
53 contratto, del termine “capitale restituito” in luogo del diverso termine di “capitale residuo”. Tale censura, infatti, non determina alcuna nullità della clausola in esame, posto che l'unico significato attribuibile al termine in questione è quello di capitale nominale ancora da restituire, e ciò sulla base del senso logico, prima ancora che giuridico del testo negoziale e senza la necessità di particolari attività interpretative:
è, infatti, di tutta evidenza che nessuna operazione di valorizzazione deve essere effettuata in relazione al capitale già restituito, ma solo quanto a quello da restituire che va, appunto, conteggiato.
Gli esposti rilievi in punto di prescrizione dell'azione di annullamento hanno portata dirimente e comportano di per sé soli il rigetto del motivo.
Per completezza di disamina, nel merito è appena il caso di aggiungere come nella fattispecie debba escludersi la ricorrenza di un errore rilevante, determinante la prestazione del consenso della mutuataria, dalla stessa non percepibile al momento della stipulazione del contratto e per contro riconoscibile dalla controparte bancaria, tutte circostanze rilevate e sottolineate dal primo giudice (v. sentenza, pag. 15-16:
“(omissis) In ogni caso la domanda risulterebbe infondata posto che l'attrice non ha evidenziato quale sarebbe la “qualità dell'oggetto che deve ritenersi determinante del consenso” su cui l'errore darebbe caduto. Inoltre, con riferimento alla riconoscibilità dell'errore va osservato come secondo quanto osservato dalla Suprema Corte è “(…) necessario accertare, da un lato, se la parte caduta in errore si sia indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante ai fini della conclusione del negozio, e, dall'altro, se con l'uso della normale diligenza
l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore (…) (cfr. Cass. civ.
n. 24738/2017) circostanze rispetto alle quali parte attrice non ha svolto alcuna idonea allegazione. Va altresì evidenziato come nell'art 10 del contratto notarile vi è la dichiarazione a valore confessorio dell'attrice che contrasta con l'allegazione di condotte omissive da parte della banca che avrebbero determinato il vizio della volontà e ciò tenuto altresì conto che la delibera CICR 25.7.2003 e il provvedimento
Banca d'Italia 25.7.2003 sulla “trasparenza” prevedevano che i fogli informativi dovessero essere unicamente “asportabili e messi a disposizione dei clienti “ senza che fosse previsto uno specifico obbligo di consegna degli stessi anteriormente alla stipula del contratto. Per le indicate ragioni va rilevata l'infondatezza di tutte le domande formulate da parte attrice nel presente giudizio”) sulle quali manca una specifica, apprezzabile, critica da parte della appellante.
18. L'ottavo motivo – rubricato: “Sull'errato addebito delle spese legali del giudizio di primo grado” – denuncia l'errato governo delle spese di lite, poste interamente a
54 carico dell'attrice nonostante che i contrasti giurisprudenziali in ordine ai singoli motivi di gravame avrebbero dovuto portare a una compensazione delle spese di lite,
o comunque a una diversa quantificazione delle stesse.
Il motivo è infondato.
Il giudice di primo grado non è invero incorso in alcuna violazione di legge nell'imputare a carico dell'attrice soccombente l'intero carico delle spese di lite, né lo ha fatto con riguardo alla misura della liquidazione, operata ai sensi del D.M. n.
55/2014 applicando i parametri medi.
Quanto alla mancata compensazione, anche solo parziale, delle spese di lite, ciò costituisce l'esercizio di una facoltà ampiamente discrezionale da parte del giudice, che nel caso di specie non risulta averla esercitata in maniera, né illegale, né illogica, essendosi attenuto al criterio della soccombenza, che a carico dell'attrice è indubbiamente integrale, mentre i dedotti contrasti giurisprudenziali in realtà non sono rilevanti, risultando il formante giurisprudenziale di merito assolutamente prevalente – poi cristallizzatosi anche nella giurisprudenza di legittimità – coerente con la decisione assunta dal primo giudice e ora da questa Corte territoriale.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della appellante e a favore della appellata Parte_1 [...]
con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e Controparte_4 int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per le prime due fasi e quello minimo per le seconde due (in ragione della sostanziale ripetizione delle considerazioni già svolte negli atti introduttivi), nell'ambito dello scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità media”.
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo, che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 2388/2022 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la
55 impugnata sentenza n. 1918/2022 del Tribunale di Venezia;
b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata Parte_1 [...] le spese di lite del presente secondo grado, che liquida, per Controparte_1 compensi, in € 8.170, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico della appellante dei Parte_1 presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
56
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 2388/2022 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 21.12.2022, vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
US PO, con domicilio eletto presso il difensore, in Treviso, viale Monte
Grappa n. 27, appellante/attrice in primo grado
E
n. di iscrizione al Companies Registration Office Controparte_1
, con sede in One Molesworth Street, Dublin 2, D02 R126 (Irlanda), e sede P.IVA_1 secondaria in Milano (Italia), Via Broletto n. 4, c.f. e n. di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano - Monza - Brianza in persona del procuratore P.IVA_2 speciale, avv. Gabriele Galeano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Villani,
RI VO, AN AN e AN AN, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Venezia Mestre, Via Einaudi n. 15, appellata/convenuta in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n.
1918/2022, pubblicata in data 16 novembre 2022, a definizione del procedimento di
I° grado n. 3180/2020 R.G. Tribunale Venezia, in punto: nullità del mutuo e rideterminazione delle condizioni;
1 causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante [ ]: Parte_1
“Nel merito: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza n. 1918/2022 del Tribunale di Venezia del 15-
16.11.2022 (Repert. n. 5366/2022 del 16.11.2022) resa all'esito del giudizio rubricato al n. 3180/2020 R.G., G.I. dott.ssa Martina Gasparini, depositata il
15.11.2022 e pubblicata il 16.11.2022, e notificata in data 21.11.2022, accogliere i motivi d'Appello così come dedotti in narrativa e per l'effetto Voglia: in via principale, accertata e dichiarata, la nullità o l'annullabilità del contratto di mutuo stipulato in data 11.4.2008 con atto a rogito del Notaio di LE (VE), rubricato Persona_1 ai nn. 38.169 Rep. – 11.072 Racc., intestato all'attrice per i motivi dedotti in atti, dichiarare che la mutuataria sig.ra è tenuta a restituire alla Banca Parte_1 la differenza tra l'importo finanziato e le somme dalla stessa ad oggi versate alla nel corso dell'ammortamento del rapporto oggetto di causa, da imputarsi CP_2 interamente a decurtazione della sorte capitale, o la diversa maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa e parrà di giustizia. In via subordinata: accertata
e dichiarata, per i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o inefficacia delle clausole sub artt. 4, 4bis, 7 e 7bis del mutuo sottoscritto tra le parti in data 11.4.2008 con atto a rogito del Notaio di LE (VE), rubricato ai nn. 38.169 Rep. Persona_1
– 11.072 Racc., o di una o più delle medesime, a) rideterminare il corretto dare/avere tra le parti, ricalcolando il piano di ammortamento del mutuo utilizzando gli interessi al tasso di cui all'art. 117 TUB, comma VII, o a quello legale in sostituzione di quello convenzionale ed imputando tutti gli importi già versati dall'attrice nel corso dell'ammortamento del rapporto oggetto di causa a decurtazione del capitale e degli interessi ricalcolati;
b) dichiarare che l'attrice, in caso di anticipata estinzione del rapporto, sarà tenuta a rifondere alla Banca la sola sorte capitale residua del finanziamento, così come ricalcolata, senza alcuna conversione valutaria, decurtata del saldo attivo del conto deposito attualmente in essere con l'istituto di credito, o la diversa maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa e parrà di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi d'appello, disponendo l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, per i motivi esposti in atti. In via istruttoria si richiede
l'ammissione delle istanze di prove per testi e della CTU non ammesse in primo grado
e di seguito ritrascritte: A) ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1)
2 Vero che il sig. ha quale titolo di studio la licenza media? 2) Vero che la CP_3 sig.ra ha quale titolo di studio il diploma all'allora istituto Parte_1 magistrale? 3) Vero che il sig. svolge quale attività lavorativa CP_3
l'esecuzione di drenaggi e movimenti di terreni? 4) Vero che la sig.ra Parte_1
svolgeva nel 2008 la professione di impiegata con mansioni di segreteria
[...] presso l'azienda Figurella One S.r.l. ed ora svolge la professione di insegnante di sostegno nella scuola primaria con assegnazione annuale? 5) Vero che nella propria vita, e sino al mese di dicembre 2007, i sig.ri e CP_3 Parte_1 avevano effettuato singolarmente o congiuntamente uno o più investimenti nei mercati finanziari e valutari? 6) Vero che il sig. e la sig.ra CP_3 Parte_1
nell'inverno 2007, dovendo acquistare un immobile sito in Santa Maria di Sala
[...]
(VE), si sono rivolti per un consiglio su un possibile istituto al quale richiedere un finanziamento a degli amici del sig. che avevano stipulato un mutuo? 7) Vero CP_3 che i sig.ri e venivano messi in contatto dagli CP_3 Parte_1 anzidetti conoscenti nel mese di dicembre 2007 con il sig. , allora Parte_2 agente di Banca Woolwich, mandataria di Banca Barclays, sul presupposto che
l'anzidetta concedeva mutui di durata trentennale? 8) Vero che nella scelta del CP_2 mutuo volto all'acquisto dell'immobile sito in Santa Maria di Sala (VE), i sig.ri
[...]
e nel mese di dicembre 2008 hanno unicamente CP_3 Parte_1 manifestato al sig. l'esigenza di ricevere un mutuo di € 170.000,00 Parte_2
e quella di ottenere un ammortamento che prevedesse impegni mensili compatibili con le loro disponibilità finanziarie, allungando così la durata del finanziamento? 9)
Vero che in data 14.12.2007 il sig. si recava per la prima volta presso Parte_2
l'abitazione sita in LE (VE), via S. Margherita ove abitavano i sig.ri e CP_3
? 10) Vero che sulla base delle esigenze manifestate dai potenziali Parte_1 mutuatari, il sig. suggeriva ai medesimi la stipula di un mutuo che Parte_2 prevedesse l'addebito di rate di importo fisso? 11) Vero che in data 14.12.2007, presso l'abitazione di LE (VE), via S. Margherita, nei colloqui intervenuti tra il sig.
ed i sig.ri e veniva unicamente Parte_2 CP_3 Parte_1 discusso del capitale da mutuare, delle garanzie stipendiali degli aspiranti mutuatari
e della potenziale rata di rimborso del mutuo? 12) Vero che in data 14.12.2007, presso l'abitazione di LE (VE), via S. Margherita, veniva sottoscritta dai sig.ri
[...]
e la domanda di mutuo ipotecario di cui all'allegato B4 CP_3 Parte_1 della Convenuta (che si rammostra al teste)? 13) Vero che, successivamente al
14.12.2007, il sig. ricontattava per la prima volta dopo l'anzidetto Parte_2 incontro i sig.ri e alla conclusione del mese di gennaio CP_3 Pt_1 Parte_1
3 2008 - primi di febbraio, evidenziandogli come la domanda di mutuo da loro formulata fosse stata accolta? 14) Vero che tra il 14.12.2007 e l'11.4.2008, i sig.ri CP_3
e hanno incontrato il sig. una sola volta presso Parte_1 Parte_2 gli uffici di Mestre, via Cappuccina, di Banca Woolwich ove quest'ultimo lavorava? 15)
Vero che tra il 14.12.2007 e l'11.4.2008 (data del rogito), i sig.ri e CP_3 [...]
si sono interfacciati con il solo sig. , quale unico Parte_1 Parte_2 referente della Banca mutuante? 16) Vero che nell'incontro intervenuto nel periodo compreso tra il 14.12.2007 e l'11.4.2008 presso la sede di Banca Woolwich in Mestre via Cappuccina, il sig. si limitava ad evidenziare ai sig.ri Parte_2 CP_3
e , quali uniche caratteristiche del mutuo che avrebbero Parte_1 sottoscritto, la regolamentazione del medesimo in franchi svizzeri e l'importo costante della rata di ammortamento? 17) Vero che nell'incontro intervenuto tra il
14.12.2007 e l'11.4.2008 presso la sede di Banca Woolwich di Mestre via Cappuccina, il sig. sottolineava ai sig.ri e la Parte_2 CP_3 Parte_1 convenienza del mutuo proposto, regolato in franchi svizzeri, evidenziando come lo stesso sarebbe risultato per loro più conveniente rispetto ad un finanziamento
“ordinario” in euro? 18) Vero che il rapporto commerciale tra il sig. Parte_2
e la Banca Woolwich aveva quale corrispettivo le provvigioni maturate al collocamento dei contratti di mutuo alla clientela? 19) Vero che l'agente sig.
[...]
in uno dei due incontri con i sig.ri e Parte_2 CP_3 Parte_1 intervenuti tra il 14.12.2007 e l'11.4.2008 consegnava agli stessi il foglio informativo di cui all'allegato B1 prodotto dalla Convenuta (che si rammostra al teste)? 20) Vero che l'agente sig. , in uno dei due incontri con i sig.ri e Parte_2 CP_3
intervenuti tra il 14.12.2007 e l'11.4.2008, consegnava agli stessi Parte_1 una bozza delle clausole del contratto di mutuo che avrebbero sottoscritto? 21) Vero che l'agente sig. , in uno dei due incontri con i sig.ri e Parte_2 CP_3
intervenuti tra il 14.12.2007 e l'11.4.2008, manifestava ed Parte_1 esplicava ai medesimi il doppio rischio connesso alla variabilità degli interessi del mutuo che avrebbero stipulato, rappresentato da una parte dalle fluttuazioni del parametro BO, dall'altra dalle fluttuazioni valutarie? 22) Vero che l'agente sig.
, in uno dei due incontri con i sig.ri e Parte_2 CP_3 Parte_1 intervenuti tra il 14.12.2007 e l'11.4.2008, comunicava ai medesimi che il mutuo che avrebbero stipulato conteneva una clausola che prevedeva, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, un meccanismo a doppia conversione della sorte capitale, dapprima al tasso di cambio Euro/NC ER convenzionale e poi sulla base di quello corrente? 23) Vero che l'agente sig. , in uno dei due Parte_2
4 incontri con i sig.ri e intervenuti tra il 14.12.2007 e CP_3 Parte_1
l'11.4.2008, manifestava ai medesimi i rischi di perdita del capitale connessi alla variabilità del cambio Euro/ NC ER caso di eventuale estinzione anticipata del finanziamento? 24) Vero che il testo del mutuo stipulato dai sig.ri e CP_3
con la in data 11.4.2008 veniva anticipato ai Pt_1 Parte_1 Controparte_1 mutuatari prima della stipula notarile? 25) Vero che in data 11.4.2008, avanti al
Notaio , la sig.ra , procuratrice speciale di Persona_1 Parte_3
, forniva ai mutuatari sig.ri e delle Controparte_1 CP_3 Parte_1 spiegazioni sulle clausole del mutuo che stavano per sottoscrivere ed in particolare sul meccanismo che regolava la variabilità degli interessi e l'estinzione anticipata del rapporto? 26) Vero che in data 11.4.2008, nel corso del mutuo stipulato tra sig.ri
e e avanti al Notaio CP_3 Parte_1 Controparte_1 Per_1
, i mutuatari durante la lettura dell'atto da parte del Notaio rogante avevano
[...] una copia scritta del testo contrattuale? 27) Vero che i sig.ri e CP_3 [...]
, nel periodo compreso tra la stipula del mutuo ed il mese di giugno Parte_1
2015, hanno ricevuto un resoconto annuale del mutuo e/o le lettere di trasparenza annuale di cui all'allegato B3 della convenuta (che si rammostra al teste)? Si indicano quali testi: - il sig. , residente in [...] su tutti i capitoli di prova;
CP_3
- il sig. , residente in [...]della Battaglia (TV) sui capitoli da 1 a Parte_2
24 compresi;
- il sig. , residente in [...] sui capitoli 2,4 e 5; - Testimone_1 la sig.ra , residente in [...] sui capitoli 2, 4 e 5; - il Notaio dott. Testimone_2
con studio in LE (VE) sui capitoli 25 e 26. B) l'ammissione di Persona_1
CTU contabile volta a calcolare i doveri restitutori in capo alle parti del giudizio come conseguenza delle invocate nullità parziali o totali o annullabilità del contratto di mutuo oggetto di causa, con evidenza del corretto dare/avere tra le parti calcolato impuntando le somme versate dalla sig.ra a decurtazione della sola somma Pt_1 capitale finanziata o della stessa maggiorata degli interessi legali”;
➢ conclusioni di parte appellata [ ]: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezioni o deduzione, nel merito: respingere integralmente l'appello promosso dalla Signora
e le domande dalla medesima formulate nei confronti di Parte_1 [...]
, ivi incluse le istanze istruttorie, in quanto totalmente infondate in Controparte_1 fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
1918/2022, resa dal Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, G.U. dott.ssa Martina
Gasparini, pubblicata in data 16 novembre 2022 (R.G. 3180/2020) e notificata il 21 novembre 2022, per tutti i motivi di cui in atti;
in ogni caso, con vittoria di compensi
5 professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre a Spese Generali, IVA e
C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato in data 9 aprile 2020, la sig.ra Parte_1
, premesso di avere stipulato con in data 11 aprile 2008 un
[...] Controparte_1 contratto di mutuo ipotecario dell'importo di € 170.000,00 indicizzato al franco svizzero, convenne in giudizio avanti al Tribunale di Venezia Controparte_4
(quale cessionaria in blocco, ex art. 58 D.L.gs n. 385/1993,
[...] dei beni e rapporti giuridici facenti capo a ) chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti domande, così precisate: “In via principale, - accertata e dichiarata la nullità del contratto di mutuo stipulato in data 11.4.2008 con atto a rogito del Notaio
di LE (VE), rubricato ai nn. 38.169 Rep. – 11.072 Racc., intestato Persona_1 all'attrice per i motivi dedotti in atti, - dichiarare che la mutuataria sig.ra Parte_1
è tenuta a restituire alla Banca la differenza tra l'importo finanziato e le somme
[...] dalla stessa ad oggi versate alla nel corso dell'ammortamento del rapporto CP_2 oggetto di causa, da imputarsi interamente a decurtazione della sorte capitale, o la diversa maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa e parrà di giustizia. In via subordinata, - accertata e dichiarata, per i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o inefficacia delle clausole sub artt. 4, 4bis, 7 e 7bis del mutuo sottoscritto tra le parti in data 11.4.2008 con atto a rogito del Notaio di LE Persona_1
(VE), rubricato ai nn. 38.169 Rep. – 11.072 Racc., o di una o più delle medesime, rideterminare il corretto dare/avere tra le parti, ricalcolando il piano di ammortamento del mutuo utilizzando gli interessi al tasso di cui all'art. 117 TUB, comma VII, o a quello legale in sostituzione di quello convenzionale ed imputando tutti gli importi già versati dall'attrice nel corso dell'ammortamento del rapporto oggetto di causa a decurtazione del capitale e degli interessi ricalcolati”; - dichiarare che l'attrice, in caso di anticipata estinzione del rapporto, sarà tenuta a rifondere alla la sola sorte capitale residua del finanziamento, così come ricalcolata, senza CP_2 alcuna conversione valutaria, decurtata del saldo attivo del conto deposito attualmente in essere con l'istituto di credito, o la diversa maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa e parrà di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
2. Nello specifico, a fondamento delle esposte pretese allegò che:
i) in data 11 aprile 2008, unitamente all'allora suo compagno di vita (tale
[...]
), aveva stipulato con un contratto di mutuo assistito da garanzia CP_3 CP_1
6 ipotecaria per l'acquisto di un immobile in Santa Maria di Sala (VE), via Giorgione n.
8, per l'importo di euro 170.000,00, mutuo successivamente intestato per intero alla medesima per effetto dell'acquisto della quota del precedente comproprietario;
ii) solo dopo anni di regolare ammortamento del mutuo aveva appreso che il contratto conteneva clausole che la esponevano a “rischio valutario”;
iii) per l'effetto, in data 3 giugno 2015 aveva chiesto per la prima volta all'istituto di credito il conteggio informativo per l'estinzione anticipata del mutuo, ricevuto il quale si avvedeva che il meccanismo a doppia conversione franco svizzero/euro comportava in realtà un'abnorme rivalutazione (pari a oltre il 50%) del capitale residuo del mutuo ancora dovuto;
iv) la prevista indicizzazione del mutuo al franco svizzero rendeva il finanziamento nella sostanza equiparabile a uno strumento finanziario di natura speculativa, e in particolare a “un c.d. derivato implicito”, con conseguente nullità del contratto in quanto stipulato in totale assenza dei requisiti dettati in materia di intermediazione finanziaria;
v) le clausole 4, 4-bis, 7 e 7-bis del contratto erano “generiche e connotate da assoluta incertezza, stante l'impossibilità, da parte di un soggetto non esperto, di decifrarne il funzionamento”, sicché le stesse dovevano “ritenersi nulle per contrarietà ai precetti di chiarezza, trasparenza e buona fede sanciti dall'art. 116
T.U.B.”; vi) l'art.
4-bis, relativo al deposito fruttifero collegato al contratto di mutuo doveva ritenersi a propria volta affetto da nullità, in quanto in contrasto con il precetto di cui all'art. 33, co. 2, lett. c), del Codice del Consumo, laddove dispone l'abusività delle clausole volte ad “escludere, o limitare, l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo”; vii) la clausola relativa al tasso di interesse doveva ritenersi nulla anche ai sensi dell'art. 1346 c.c. per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto, in quanto l'accordo negoziale sottoscritto non avrebbe permesso alla mutuataria di comprendere quale fosse il tasso di interesse applicato al finanziamento che stava stipulando.
3. si costituì in causa contestando le domande attoree siccome infondate CP_1 in fatto e in diritto in quanto in contrasto con la corretta interpretazione del contratto e delle disposizioni normative di riferimento, così come intese dalla giurisprudenza di merito assolutamente prevalente.
7 4. Senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il Tribunale di Venezia ha rigettato tutte le domande attoree sulla base delle seguenti considerazioni:
i) “Tanto brevemente premesso, le domande attoree vanno integralmente rigettate. (omissis) Ebbene, rilevato che il contratto prevede di mutuare una somma espressa in euro indicizzata al franco svizzero, va sottolineato che all'epoca della stipula di tale tipologia di contratto i tassi di interesse legati al franco svizzero erano più bassi di quelli legati alla lira/euro, con l'effetto che stipulando un mutuo in franchi svizzeri diveniva possibile avvalersi di un mutuo con un tasso di interessi inferiore e più conveniente per il mutuatario e che tuttavia dal 2010 tale convenienza è venuta progressivamente ad affievolirsi per l'apprezzamento del franco svizzero sull'euro
(pur a fronte della compensazione dei maggiori vantaggi collegati al tasso BO/CHF, comunque inferiore al tasso Euribor)” (cfr. sentenza, pag. 8).
ii) “Il meccanismo appare chiaramente illustrato nel contratto oggetto di causa, tenuto conto che all'art. 4 risulta che “Le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero, secondo le modalità esposte più avanti e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento a un tasso di interesse […] pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del 5,240%” e le parti hanno pattuito “espressamente che il tasso di cambio è stato Controparte_5 determinato convenzionalmente in FR RI 1,6127 per un Euro” (cfr. All. B fascicolo attoreo). Inoltre, nel “Documento di Sintesi” allegato al Contratto di Mutuo, nella parte relativa alla tabella riepilogativa delle caratteristiche del tasso di interesse si indica chiaramente che si tratta di un mutuo a tasso variabile, a rata costante,
“indicizzato in FR RI” esplicata anche nel Foglio Informativo (All. B-1 fascicolo attoreo)” (cfr. sentenza, pag. 8-9).
iii) “Seppure le clausole risultano articolate, il tecnicismo è legato alla scelta del meccanismo di indicizzazione a una valuta differente rispetto all'euro. Tanto premesso in linea generale va in primo luogo osservato come la presenza nel contratto di mutuo oggetto di causa di clausole di indicizzazione al cambio deve ritenersi legittima, tenuto conto che l'indicizzazione al cambio va considerata come un mero tecnicismo del contratto di credito privo di autonomia causale e consistente in un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria dedotta in contratto
(cfr. Cass. civ. n. 4659/2021: “la clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di "leasing in costruendo", non è uno strumento finanziario derivato, poiché è assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, al "domestic currency swap", costituendo esclusivamente un
8 meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, privo di autonomia causale rispetto al negozio cui accede e non idoneo a circolare liberamente sul mercato”.) Per tale ragione non può dunque accogliersi la teoria proposta dal patrocinio attoreo del c.d. “derivato implicito” […]. Non risultando il contratto oggetto della presente controversia riconducibile agli strumenti finanziari derivati di cui all'art.
1, co. 2bis, TUF vanno dunque rigettate le domande attoree di nullità per asserita violazione degli artt. 21 ss TUF” (cfr. sentenza, pagg. 10-11). iv) “Non risulta neppure configurabile la prospettata nullità o inefficacia delle clausole sub. art. 4, 4bis, 7 e 7bis del contratto per abusività ex art. 33 co 1 e 34 co
2 D.Lgs 206/2005 […]. Invero la mancata chiarezza e comprensibilità delle clausole comporterebbe, non l'invalidità delle stesse, ma, ai sensi dell'art. 35, comma 2,
D.L.gs n. 206/2005 (“2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale
l'interpretazione più favorevole al consumatore”), l'interpretazione nel senso più favorevole al consumatore” (cfr. sentenza, pag. 11).
v) “In proposito va inoltre osservato come l'adeguatezza e la correttezza delle informazioni rese dalla banca ai consumatori in sede contrattuale deve ritenersi provata dalla documentazione prodotta e firmata dall'attrice (condizioni generali e documento di sintesi) e dalla circostanza che l'intervento del notaio testimonia e garantisce che il testo contrattuale sia comunque espressione della comune volontà di entrambe le parti. […] Va evidenziato come nel caso di specie la natura e le caratteristiche del mutuo oggetto di causa risultavano ben indicate nel contratto e nel documento di Sintesi, ed erano inoltre indicate nel dettaglio anche nel Foglio
Informativo consegnato all'attrice prima della sottoscrizione del Contratto di Mutuo, come risulta dall'art. 10 del medesimo […]. Nel foglio informativo (cfr. All. B1 fascicolo convenuta) risulta evidenziato che il rischio specifico è proprio connesso alla variabilità, sia del tasso di interesse (come in qualsiasi mutuo a tasso varabile), sia del tasso di cambio (trattandosi di un mutuo indicizzato ad una valuta straniera)”
(cfr. All. B-4 fascicolo convenuta)” (cfr. sentenza, pag. 11-12). vi) “Deve ritenersi che le clausole di cui all'art 4 e 7 del contratto di mutuo, diversamente da quanto opinato dal patrocinio attoreo, non difettano di chiarezza e trasparenza tenuto conto che non può confondersi il concetto di “complessità” con quello di “chiarezza” e tenuto conto che il funzionamento del finanziamento in FR
RI indicizzato al tasso BO/FR RI è descritto ed esplicato in modo dettagliato ed analitico (anche nei fogli informativi), sì come risulta formulata in modo chiaro e comprensibile la clausola in tema di estinzione anticipata. Come correttamente evidenziato dal patrocinio della convenuta, il meccanismo di
9 indicizzazione previsto nel caso di estinzione anticipata è esattamente lo stesso che viene utilizzato durante l'ammortamento del mutuo per il calcolo dei conguagli semestrali. L'operazione di estinzione anticipata del mutuo si differenzia da quella dei conguagli unicamente per il solo fatto che l'unico parametro che viene preso in considerazione è il tasso di cambio CHF/EUR e non (anche) il tasso di interesse CHF
BO, coerentemente con il fatto che in caso di estinzione anticipata viene in considerazione il rimborso del solo capitale e non anche degli interessi. Né può darsi rilievo alcuno alla mancata indicazione di un “esempio operativo/aritmetico” da eseguire per calcolare i conguagli e/o il capitale residuo in caso di estinzione anticipata, posto che l'esplicitazione dei passaggi logici in termini discorsivi come riportata negli art. 4 e 7 del Contratto di Mutuo va considerato un metodo chiaro ed intellegibile per illustrarne il funzionamento matematico non solo per il consumatore medio ma anche per quello più avveduto (sì come peraltro avviene in relazione ai contratti di mutuo anche non indicizzati)” (cfr. sentenza, pag. 12-13). vii) “Quanto al rilievo di asserita vessatorietà della clausola relativa al deposito fruttifero, va condiviso quanto già sul punto osservato dalla giurisprudenza di merito, laddove ha osservato che “la disposizione sub art. 4 bis non esclude o limita la compensazione da parte del consumatore, avendone le parti pattuito la funzione accessoria rispetto al contratto di mutuo, strumentale rispetto alle operazioni semestrali di conguaglio, al pari di un vero e proprio deposito cauzionale. […] In sostanza, il predetto deposito costituiva la concretizzazione del meccanismo di salvaguardia del mutuatario rispetto proprio alla concreta operatività del meccanismo dei conguagli semestrali” (cfr. Tribunale Milano 16 novembre 2015)” (cfr. sentenza, pag. 13), viii) “Va infine sottolineato come non può assumere alcun valore vincolante la decisione dell'AGCOM del 13.6.2018 […]. Ciò non solo e non tanto perché la predetta decisione è stata impugnata dalla Banca e non risulta dunque definitiva ma altresì per quanto già osservato dalla Corte d'Appello di Venezia e qui condiviso “Appare, da ultimo, opportuno sottolineare come non possa attribuirsi alcun valore contrario a quanto qui ritenuto al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza del
Mercato n. 27214 del 13 giugno 2018 […] con il quale l'Autorità ha ritenuto, tra le altre, tale clausola contraria all'articolo 35, comma 1, del Codice del Consumo a causa della sua formulazione non chiara e trasparente. In disparte l'estrema sinteticità dell'argomentazione spesa sul punto, va in primo luogo sottolineata la natura di provvedimento amministrativo della decisione, che non è in alcun modo vincolante per il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione sulla validità delle clausole
10 vessatorie e sul risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 37 bis, co. 4, del Codice del Consumo. Non trova, infatti, applicazione alla fattispecie in esame la previsione di cui all'art. 7 del D.L.gs n. 3/2017, secondo la quale nei giudizi di risarcimento del danno da violazione della normativa antitrust, si ritiene definitivamente accertata nel processo civile la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da CP_6 una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato. La valutazione dell'Autorità
Garante non risulta comunque condivisibile. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, la clausola in esame (art. 7 del Contratto) deve infatti ritenersi pienamente coerente con il meccanismo di indicizzazione e, soprattutto, con il rischio tipico di tale contratto di mutuo, gravante su entrambe le parti ed accettato consapevolmente anche dalla contraente consumatrice” (cfr. sentenza Corte
d'Appello di Venezia 20 aprile 2022 doc. n. 76 fascicolo convenuta)” (cfr. sentenza, pag. 13-14). ix) “Va inoltre rigettata la pretesa nullità delle clausole di cui all'art. 4 e 7 del mutuo
“per contrarietà ai precetti di chiarezza, trasparenza e buona fede sanciti dall'art. 116
TUB”. […] Nel caso di specie dall'art. 10 del Contratto di Mutuo risulta che “[a]i sensi
e per gli effetti del Titolo VI Capo 1 del T.U.B. (art. 115 e seguenti) e di quanto disposto dalle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 […], la
Parte mutuataria dichiara di aver ricevuto copia dell'avviso delle principali norme sulla trasparenza e dei fogli informativi” e che la “Parte mutuataria dichiara […] di non essersi avvalsa del proprio diritto di visionare il testo contrattuale” [ivi incluso quindi anche il relativo Documento di Sintesi] “prima della stipula” (cfr. doc. n. 1 fascicolo convenuta). Ciò senza tener conto che neppure di nullità di tratterebbe ma al più di un obbligo risarcitorio” (cfr. sentenza, pagg. 14-15).
x) “Va rigettata la domanda di nullità dell'art. 7 del contratto “per contrasto con la legge n. 40 del 2 Aprile 2007 (di conversione del decreto c.d. Bersani) che ha disposto
l'abolizione delle penali di estinzione anticipata” tenuto conto che l'art.7 non può qualificarsi come “penale” o “commissione per estinzione anticipata”. Invero, come già osservato dalla giurisprudenza di merito, l'eventuale maggiorazione che può derivare dal meccanismo di indicizzazione di cui all'art. 7 non può essere qualificata quale penale prevista per il caso di estinzione anticipata posto che dipende semplicemente dalla necessità di parametrare le corresponsioni in euro all'importo mutuato in FR RI (cfr. Tribunale Milano 6 dicembre 2017 dimessa nel fascicolo di parte convenuta quale doc. 8)” (cfr. sentenza, pag. 15).
11 xi) “Va infine rigettata la domanda di annullamento del contratto per errore, tenuto conto che al momento della notifica dell'atto di citazione risultava ampiamente trascorso il termine prescrizionale risultando il contratto concluso in data 11.4.2008 sì come ritualmente eccepito dalla convenuta. Né sul punto risulta fondata
l'allegazione attorea secondo cui il dies a quo andrebbe individuato nel momento della scoperta dell'errore che si assume coincidente con l'avvenuto ricevimento del conteggio volto all'estinzione anticipata, del 8.6.2015, tenuto conto che parte convenuta ha dimesso la comunicazione 1.3.2013 e la comunicazione 26.3.2015
(doc. 37 e 38 fascicolo convenuta) nelle quali in data ben anteriore veniva chiaramente evidenziato l'impatto dell'apprezzamento della valuta Svizzera consentendo all'attrice di apprezzare l'andamento negativo del meccanismo di funzionamento dell'indicizzazione finanziaria e valutaria del mutuo. In ogni caso la domanda risulterebbe infondata posto che l'attrice non ha evidenziato quale sarebbe la “qualità dell'oggetto che deve ritenersi determinante del consenso” su cui l'errore darebbe caduto. […]. Va altresì evidenziato come nell'art. 10 del contratto notarile vi
è la dichiarazione a valore confessorio dell'attrice che contrasta con l'allegazione di condotte omissive da parte della banca che avrebbero determinato il vizio della volontà e ciò tenuto altresì conto che la delibera CICR 25.7.2003 e il provvedimento
Banca d'Italia 25.7.2003 sulla “trasparenza” prevedevano che i fogli informativi dovessero essere unicamente “asportabili e messi a disposizione dei clienti “senza che fosse previsto uno specifico obbligo di consegna degli stessi anteriormente alla stipula del contratto” (cfr. sentenza, pag. 15-16).
5. La sentenza è stata ritualmente impugnata dall'attrice con atto d'appello notificato in data 21.12.2022, articolato sulla base di otto motivi, con il quale, previa inibitoria, ha chiesto alla Corte:
“In via preliminare, [di] sospendere ex art. 283 c.p.c. la provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza n. 1918/2022 del Tribunale di Venezia stanti i gravi e fondati motivi evidenziati nel presente atto. Nel merito Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia, respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza n. 1918/2022 del
Tribunale di Venezia del 15-16.11.2022 (Repert. n. 5366/2022 del 16.11.2022) resa all'esito del giudizio rubricato al n. 3180/2020 R.G., G.I. dott.ssa Martina Gasparini, depositata il 15.11.2022 e pubblicata il 16.11.2022, e notificata in data 21.11.2022, accogliere i motivi d'Appello così come dedotti in narrativa e per l'effetto Voglia: in via principale, accertata e dichiarata, la nullità o l'annullabilità del contratto di mutuo stipulato in data 11.4.2008 con atto a rogito del Notaio di LE Persona_1
(VE), rubricato ai nn. 38.169 Rep. – 11.072 Racc., intestato all'attrice per i motivi
12 dedotti in atti, dichiarare che la mutuataria sig.ra è tenuta a Parte_1 restituire alla Banca la differenza tra l'importo finanziato e le somme dalla stessa ad oggi versate alla nel corso dell'ammortamento del rapporto oggetto di causa, CP_2 da imputarsi interamente a decurtazione della sorte capitale, o la diversa maggiore
o minor somma che verrà accertata in corso di causa e parrà di giustizia. In via subordinata, accertata e dichiarata, per i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o inefficacia delle clausole sub artt. 4, 4bis, 7 e 7bis del mutuo sottoscritto tra le parti in data 11.4.2008 con atto a rogito del Notaio di LE (VE), Persona_1 rubricato ai nn. 38.169 Rep. – 11.072 Racc., o di una o più delle medesime, a) rideterminare il corretto dare/avere tra le parti, ricalcolando il piano di ammortamento del mutuo utilizzando gli interessi al tasso di cui all'art. 117 TUB, comma VII, o a quello legale in sostituzione di quello convenzionale ed imputando tutti gli importi già versati dall'attrice nel corso dell'ammortamento del rapporto oggetto di causa a decurtazione del capitale e degli interessi ricalcolati;
b) dichiarare che l'attrice, in caso di anticipata estinzione del rapporto, sarà tenuta a rifondere alla
Banca la sola sorte capitale residua del finanziamento, così come ricalcolata, senza alcuna conversione valutaria, decurtata del saldo attivo del conto deposito attualmente in essere con l'istituto di credito, o la diversa maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa e parrà di giustizia In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, nella denegata
e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei precedenti motivi d'appello, disporre l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, per i motivi sopra esposti. In via istruttoria, si richiede l'ammissione delle prove per testi e della
CTU così come sopra elencati nel paragrafo C.4.”, nello specifico deducendo che la sentenza andrebbe integralmente riformata in quanto:
i) avrebbe errato nella “qualificazione del contratto e delle relative clausole al di fuori della disciplina del Testo Unico Finanziario”, in quanto il contratto di mutuo sarebbe qualificabile “alternativamente” quale “strumento finanziario”, quale
“contratto c.d. “misto” (contenente un mutuo e uno strumento finanziario”), ovvero quale “contratto di mutuo contenente più clausole di natura derivativa o finanziaria
(il c.d. derivato incorporato – con funzione di copertura o speculativa)”, con la conseguenza che, “indipendentemente dalla qualificazione contrattuale che si intende dare al contratto tra quelle sopra descritte”, sarebbe “certa la riconduzione dello strumento controverso alla normativa del Testo Unico Finanziario” (cfr. atto d'appello, pag. 14-18);
13 ii) sarebbe inficiata da “errata valutazione” nella parte in cui ha escluso la
“abusività delle clausole sub 4, 4bis, 7 e 7bis ai sensi del codice del consumo o della direttiva 93/13/CEE”, in quanto il testo contrattuale sarebbe “non comprensibile” per la parte Mutuataria, a cui la Banca non avrebbe fornito una “adeguata informativa in fase precontrattuale” (cfr. atto d'appello, pag. 18-23);
iii) sarebbe erronea nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità delle clausole 4 e 7 del Contratto di Mutuo per violazione dell'art. 116 T.U.B., in quanto
“una semplice lettura delle clausole 4 e 7 censurate non lascia alcun dubbio sull'impossibilità per un consumatore medio di relativa comprensione”, e inoltre “non esiste ulteriore documentazione che supplisca a tale onere dell'Istituto di credito”
(cfr. atto d'appello, pag. 23-26); iv) sarebbe altresì errata laddove ha omesso la “valutazione sulla violazione dei canoni di correttezza e buona fede connessi alla medesima norma”, e questo nonostante essa attrice avesse formulato una “specifica contestazione sul punto”, stigmatizzando il fatto che la banca aveva “pensato unicamente al proprio interesse commerciale, appositamente evitando di mettere i mutuatari nelle condizioni di effettuare una valutazione ed una scelta appropriata della tipologia di mutuo che avrebbero dovuto sottoscrivere” (cfr. atto d'appello, pag. 26);
v) sarebbe inficiata da una “errata valutazione dei documenti agli atti del giudizio”, nonché per effetto della “mancata valutazione delle prove costituende”, non avendo
“motivato la ragione per la quale non ha accolto le istanze istruttorie richieste” (cfr. atto d'appello, pag. 26-35); vi) sarebbe altresì affetta dal vizio di “omessa, e comunque errata, valutazione circa l'indeterminatezza della clausola prevista dall'art. 4 del contratto oggetto di causa”, ove, da un lato, viene censurato il fatto che “a fronte di specifiche contestazioni sul punto il Tribunale di Venezia […] non abbia in alcun modo motivato le proprie conclusioni, […] non abbia ritenuto di svolgere appositi accertamenti, anche di natura contabile, al fine di verificare la fondatezza della censura svolta”; dall'altro, non sarebbe stato tenuto in debita considerazione il fatto che “la sig.ra , stante Pt_1 la sua qualità di consumatore, la sua istruzione e la sua formazione in ambito bancario-finanziario, non potesse – e non possa tutt'oggi – essere in grado di comprendere, né il costo di credito che avrebbe dovuto sostenere, né il complesso meccanismo di determinazione degli oneri che avrebbe dovuto restituire sul capitale mutuato” (cfr. atto d'appello, pag. 35-37); vii) sarebbe “carente, e comunque errata” nella valutazione dei presunti “plurimi profili di illegittimità della clausola di cui all'art. 7 del mutuo”, la quale, “essendo
14 applicabile in caso di estinzione anticipata del rapporto, si ritiene possa essere considerata una clausola penale ed in quanto tale deve essere considerata nulla per contrarietà alla legge 40/2007, ora art. 120 ter TUB” o “in subordine, l'anzidetta clausola, avendo natura evidentemente finanziaria, deve essere considerata nulla o per mancanza dei requisiti formali previsti dal TUF” (cfr. atto d'appello, pag. 37-38); viii) ancora, sarebbe errata nella parte in cui ha rigettato la domanda di annullamento per errore, la quale non potrebbe considerarsi prescritta poiché
“quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso, il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto l'errore” e “la comunicazione di data 1.3.2013” non avrebbe
“consentito alla sig.ra di comprendere il rischio valutario (del capitale e non Pt_1 solo degli interessi) alla quale era esposta” (cfr. atto d'appello, pag. 39); ix) infine, sarebbe errata nella parte in cui ha addebitato le spese del giudizio di primo grado all'attrice poiché “i contrasti giurisprudenziali in ordine ai singoli motivi di gravame sopra evidenziati, avrebbero dovuto portare a una compensazione delle spese di lite, o comunque a una diversa quantificazione delle stesse” (cfr. atto d'appello, pag. 41).
6. si è costituita nel secondo grado contestando Controparte_1 integralmente l'impugnazione in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondata in fatto e in diritto, chiedendone l'integrale rigetto, evidenziando in via preliminare come il formante giurisprudenziale relativo a contratti di mutuo “ indicizzati al CP_1 franco svizzero identici a quello oggetto di causa (con la sola differenza costituita dai valori economici di riferimento, quali il capitale mutuato, il tasso di interesse, ecc.) sia in senso esattamente contrario alle tesi sostenute dall'attrice/appellante, che le disattende sulla base di considerazioni analoghe a quelle impiegate dal primo giudice per respingere le (identiche) contestazioni sollevate nel presente giudizio.
7. All'esito della prima udienza in data 27.4.2023, la Corte, “rilevato che l'unico capo condannatorio si riferisce al “governo” delle spese di lite adottato dal primo giudice in sentenza” e “considerato che la questione di maggior rilievo ai fini di causa
(e segnatamente se le clausole di indicizzazione degli interessi inserite in contratti stipulati in valuta estera possano essere qualificate alla stregua di strumenti finanziari derivati) è stata risolta dalla S.C., in termini da ritenersi allo stato “cristallizzati” come
“diritto vivente”, solo recentemente (in particolare con la sentenza n. 5657 del
23.2.2023, addirittura successiva all'adozione della pronuncia qui impugnata), sicchè il motivo incentrato sull'ingiusto (e, in tesi, immotivato) trattamento delle spese processuali, con loro integrale imputazione all'attrice soccombente e senza procedere ad alcuna valutazione delle ragioni che ne avrebbero potuto giustificare la
15 compensazione, appare munito di un apprezzabile fumus di fondatezza”, “in una prospettiva di bilanciamento degli opposti interessi” ha accolto l'istanza di inibitoria, rinviando la trattazione per la precisazione delle conclusioni.
8. Precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti e depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata rimessa sul ruolo essendo nelle more mutato il collegio decisionale. Precisate nuovamente le conclusioni in termini invariati, la causa è stata posta in decisione, e quindi decisa, nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
9. Considerata la pluralità delle contestazioni sollevate dall'attrice avverso il contratto di mutuo in esame, respinte in primo grado e qui integralmente riprese – in particolare relative: i) al sistema di determinazione del tasso di interesse caratteristico per mezzo dell'indicizzazione della prevista valuta in franchi svizzeri
(divisa differente rispetto a quella in cui è stato erogato il mutuo, ossia in euro); ii) all'informativa precontrattuale fornita dalla banca alla mutuataria;
iii) alle modalità e ai costi per procedere all'estinzione anticipata del rapporto di finanziamento – appare preliminarmente opportuno chiarirne il meccanismo di funzionamento e le principali caratteristiche.
9.1 Il contratto di mutuo sottoscritto dalla sig.ra è un mutuo in Parte_1 euro indicizzato al franco svizzero, il che significa che è un mutuo pagabile in euro
(essendo questa la moneta corrente in Italia alla data di stipulazione del contratto), ma la cui valuta di riferimento, al fine dei pagamenti dovuti dal mutuatario, è unicamente il franco svizzero, la cui variazione sull'euro è, quindi, suscettibile di incidere sull'ammontare delle rate: invero, sotto il profilo matematico e finanziario,
l'indicizzazione al franco svizzero equivale alla stipulazione del mutuo in tale valuta, nel senso che gli importi che in concreto il mutuatario deve versare alla banca sono calcolati come se lo stesso dovesse restituire franchi svizzeri, con l'ovvia conseguenza che a seconda dell'andamento del tasso di cambio chf/eur corrente alla rispettiva data di riferimento il mutuatario deve utilizzare una maggiore o minore quantità di euro per restituire l'equivalente della medesima quantità di franchi svizzeri.
La natura indicizzata del mutuo in esame, così come gli elementi che lo contraddistinguono (primo tra tutti il tasso di interesse), sono chiaramente illustrati ed esplicitati in molteplici passaggi testuali della documentazione messa a disposizione dell'attrice, ed in particolare:
i) in primo luogo, nell'art. 4 del Contratto, a tenore del quale “Le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero, secondo le modalità
16 esposte più avanti e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento a un tasso di interesse […] pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del 5,240%”. Sempre in tale articolo è pattuito “espressamente che il tasso di cambio franco svizzero/euro è stato determinato convenzionalmente in franchi svizzeri
1,6127 per un euro” (cfr. All. B del fasc. di I° grado della banca);
ii) in secondo luogo, nel Documento di sintesi allegato al contratto. In tale documento, nella parte relativa alla tabella riepilogativa delle caratteristiche del tasso di interesse, si indica chiaramente che si tratta di un mutuo a tasso variabile a rata costante “indicizzato in franchi svizzeri”;
iii) in terzo luogo, nel Foglio informativo (All. B-1, fasc. di I° grado di parte convenuta), di cui si dirà più diffusamente nel prosieguo.
E' opportuno sottolineare che la clausola di indicizzazione valutaria in sé considerata, al pari di qualsivoglia clausola di indicizzazione, costituisce un elemento aleatorio nel contratto di mutuo, che va ad influire sull'ammontare della prestazione dovuta dal mutuatario, da cui l'ulteriore considerazione che la clausola può certamente avere come conseguenza l'effetto che la somma da restituire sia ben superiore a quella ricevuta, ma può anche avvenire, se l'indice di riferimento è una moneta estera o l'oro, che la somma da restituire sia inferiore. Si tratta, infatti, di una clausola aleatoria per natura, la quale comporta che la prestazione dovuta dal mutuatario possa aumentare o diminuire a seconda dell'andamento del parametro a cui il mutuo
è indicizzato, rientrando la possibile variazione del valore delle prestazioni nell'alea consapevolmente accettata dai contraenti. In altri termini, la clausola di indicizzazione, in sé considerata, costituisce un elemento aleatorio per entrambe le parti e il rischio connesso alla fluttuazione del cambio chf/euro rientra, per definizione, nella normale alea del contratto, avendo entrambe le parti consapevolmente accettato il rischio (ossia confidato) che tale fluttuazione potesse determinare, rispettivamente, un peggioramento, ovvero un miglioramento, della propria posizione contrattuale, sicché non può, per definizione, parlarsi di un onere imposto dalla banca al mutuatario;
e ciò, naturalmente, vale, sia durante l'ammortamento del mutuo, in corrispondenza del rimborso delle singole rate (cfr. art. 4, All. B del fasc. di p.c.), sia in occasione dell'eventuale rimborso anticipato
(totale o parziale) del prestito (cfr. art. 7, All. B s.f.).
Stabilita la natura di prestito indicizzato a una valuta straniera del mutuo di riferimento (come detto, chiaramente esplicitata e manifestata in più punti del testo contrattuale, nonché nell'ulteriore documentazione posta a disposizione della mutuataria), per quanto attiene allo specifico meccanismo di indicizzazione – e
17 segnatamente alle modalità con le quali l'indicizzazione al franco svizzero incide sull'ammontare delle rate del mutuo – questo risulta esplicitato nel menzionato articolo 4, secondo cui, per tutta la durata del mutuo, al termine di ogni semestre la banca determinerà le differenze sussistenti tra i tassi di interesse e di cambio pattuiti contrattualmente e i corrispondenti tassi reali rilevati sul mercato l'ultimo giorno di ogni semestre. Più precisamente, tali differenze consistono nella “eventuale differenza tra gli interessi calcolati nel semestre precedente in base al tasso pattuito contrattualmente e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso BO (London
Interbank Offered Rate) franco svizzero sei mesi […] maggiorato dello spread contrattuale”, nonché nella “eventuale differenza tra il tasso di cambio franco svizzero/euro pattuito contrattualmente e quello rilevato per valuta al termine di ogni semestre. Le eventuali differenze così calcolate danno luogo a ogni scadenza a un
“conguaglio positivo o negativo”, che viene accreditato, ovvero addebitato, dalla banca sul deposito fruttifero associato al mutuo”, ossia, richiamando il testo del contratto, sullo “speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la a nome della stessa parte mutuataria con le modalità previste al successivo CP_2 art.
4-bis” (cfr. art. 4).
Il meccanismo di indicizzazione previsto nella fattispecie è, quindi, nella sostanza in sé semplice, in quanto il contratto prevede:
i) da un lato, che la rata pagata mensilmente – comprensiva di quota capitale e quota interessi – sia convenzionalmente pattuita in misura costante secondo il piano di ammortamento allegato al contratto, calcolato sulla base del tasso di interesse e del tasso di cambio pattuiti contrattualmente;
ii) dall'altro lato, che ogni sei mesi la banca compia gli opportuni aggiustamenti sulla base dei menzionati conguagli semestrali calcolati in funzione dei menzionati due parametri: a) il tasso di interesse BO applicato al franco svizzero maggiorato dello spread contrattuale;
b) il tasso di cambio franco svizzero/euro, trattandosi, come detto, di un mutuo indicizzato al franco svizzero, il cui tasso di cambio contro l'euro deve pertanto essere preso in considerazione per calcolare l'equivalente in euro delle rate di rimborso.
Ad escludere la natura aprioristicamente decettiva del contratto in esame sostenuta dall'attrice è infine opportuno sottolineare che il principale fattore di convenienza di questo prodotto – commercializzato in Italia da (inizialmente per il tramite CP_1 di Banca Woolwich) a partire dal 1993 sino al 2011 – era costituito dal fatto che i tassi di interesse legati al franco svizzero erano sensibilmente più bassi rispetto a quelli della Lira italiana, prima, e della zona euro, poi. Conseguentemente, un cliente
18 che avesse sottoscritto un mutuo indicizzato al franco svizzero avrebbe beneficiato di un minore tasso di interesse, giacché il tasso di interesse base di riferimento, sul quale viene applicato il c.d. “spread”, è il BO chf, che è sempre stato sensibilmente inferiore all'Euribor, e ancor prima al Tasso Ufficiale di Sconto. Ciò, unito a un Pt_ contesto valutario sostanzialmente stabile, che per lungo tempo ha visto la , e poi anche l'euro, mantenersi entro soglie di oscillazione fisiologiche – e talvolta guadagnare – sul franco svizzero, quantomeno sino al 2010, aveva reso questo prodotto bancario conveniente per i mutuatari, taluni dei quali hanno ottenuto notevoli benefici, sia durante l'ammortamento del mutuo, sia in caso di estinzione anticipata dello stesso. I clienti, infatti, che avevano stipulato questo tipo di mutuo negli anni novanta e fino ai primi anni 2000 e che lo hanno estinto anticipatamente sino al 2010 hanno beneficiato di tassi di cambio chf/eur decisamente più favorevoli di quelli esistenti al momento della stipula, con la conseguenza che, per rimborsare la medesima quantità di franchi svizzeri (tenuto ovviamente conto del capitale già rimborsato), hanno potuto pagare alla banca un importo capitale in euro addirittura inferiore rispetto a quello ottenuto in sede di erogazione, e ciò avendo nel frattempo beneficiato di tassi di interesse sensibilmente più bassi rispetto a quelli della zona
Lira/euro. Dunque, a ben vedere, in casi come quelli appena descritti, è stata la banca, e non il cliente, a sopportare il rischio contrattuale legato a questa particolare tipologia di mutuo.
In definitiva, l'unico elemento che distingue il mutuo in esame dai mutui più comuni
è solamente l'applicazione, sulle somme che il mutuatario deve versare, del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato semestralmente dalla banca, la qual cosa, peraltro, costituisce una caratteristica per così dire connaturata e imprescindibile di qualsiasi prestito indicizzato a una valuta straniera, sia esso un mutuo fondiario
(come nel caso di specie), o un'altra forma di finanziamento: ad esempio, se viene deciso di acquistare un'obbligazione pagabile in dollari, è evidente che l'ammontare del denaro che verrà incassato alla scadenza del prestito dipenderà, in concreto, oltre che dal tasso di interesse pattuito (che costituisce il rendimento finanziario dell'obbligazione), anche dal tasso di cambio dollaro/euro esistente al momento del rimborso, che potrà naturalmente tradursi in un vantaggio per l'obbligazionista, nel caso in cui il dollaro si sia apprezzato sull'euro rispetto al giorno di sottoscrizione dell'obbligazione (giacché a parità di dollari rimborsati si riceveranno in cambio più euro), ovvero in uno svantaggio, nel caso in cui il dollaro si sia svalutato rispetto all'euro, giacché a parità di dollari rimborsati si riceveranno meno euro.
19 9.2 Venendo più nel dettaglio all'informativa precontrattuale fornita alla mutuataria, si osserva che la natura e le caratteristiche dei mutui in esame, così come le potenziali conseguenze che ne derivano per i mutuatari, oltre a essere ben indicate nel Contratto di mutuo e nel Documento di sintesi, erano altresì indicate nel dettaglio anche nel Foglio informativo messo a disposizione della cliente prima della sottoscrizione del Contratto, come risulta dall'art. 10, rubricato “Trasparenza”, nel quale l'attrice ha dichiarato testualmente: “ai sensi e per gli effetti del titolo VI capo
I del TUB (art. 115 e ss) e di quanto disposto dalle istruzioni di vigilanza di Banca
d'Italia del 25 luglio 2003, di aver ricevuto copia dell'avviso delle principali norme di trasparenza e dei fogli informativi” (cfr. All. B del fasc. di 1° grado della banca).
Invero, il Foglio Informativo (all. B1 del fascicolo della banca) che aveva CP_1 messo a disposizione della cliente prima della stipulazione del contratto di mutuo, evidenzia che il rischio specifico di questo prodotto è proprio connesso alla variabilità, sia del tasso di interesse (come peraltro si verifica in qualsiasi mutuo a tasso varabile), sia del tasso di cambio (trattandosi di un mutuo indicizzato a una valuta straniera). Più in particolare, il Foglio informativo mette bene in evidenza due elementi:
i) il primo, relativo alla natura indicizzata del mutuo, laddove sub “Caratteristiche
e rischi tipici”, nel paragrafo rubricato “Struttura e funzione economica”, viene precisato che il prodotto “Mutuo FR RI” è un “mutuo a tasso variabile indicizzato al franco svizzero”, riportando dunque a chiare lettere la natura indicizzata del mutuo alla valuta elvetica;
ii) il secondo, che emerge con chiarezza dal Foglio informativo, è relativo ai “rischi tipici del mutuo”, laddove è chiaramente indicato che, con riferimento al tasso di interesse, il rischio “si riferisce alla possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza”, mentre con riferimento al tasso di cambio “in caso di mutuo in valuta (ad esempio, franchi svizzeri)”, il rischio tipico è connesso proprio alla “variabilità del tasso di cambio” (cfr. All. B-1, fasc. cit.).
Dunque, non solo la caratteristica del mutuo indicizzata a una valuta straniera e il riferimento ai franchi svizzeri sono riportati ripetutamente nel Foglio informativo, ma tale documento reca bene in evidenza i rischi specifici associati a ciascun parametro di indicizzazione, vale a dire, il tasso di interesse, e il tasso di cambio.
Peraltro, la sig.ra , già al momento della presentazione della domanda di mutuo Pt_1 dalla medesima sottoscritta unitamente all'allora compagno, sig. , aveva CP_3 dichiarato di “aver ricevuto e preso/visione di adeguata informazione e documentazione relativa al prodotto di mutuo richiesto”, ossia un mutuo di 170.000
20 euro di tipo “CHF”, “in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sulla
Trasparenza” (cfr. All. B-4, fasc. cit.).
9.3 Altro elemento caratteristico del contratto di mutuo in esame è costituito dai conguagli semestrali effettuati dalla banca nel corso del rapporto e le lettere annuali di trasparenza inviate alla cliente.
Mediante i conguagli semestrali la banca ha messo a confronto i valori convenzionali delle due variabili prese in considerazione – e cioè il tasso BO sul franco svizzero e il relativo tasso di cambio contro l'euro – con i valori attuali dei medesimi parametri, ossia quelli reali rilevati sul mercato al termine di ogni semestre, calcolando le relative differenze, positive o negative, rispetto alle quote (fisse) di capitale e di interessi pagate dal cliente nel semestre precedente.
Tali rendiconti semestrali (cfr. doc. B-2, del fascicolo di 1° grado della banca) riportano quattro dati, e segnatamente: - il “tasso di interesse annuo nominale” (cioè il “tasso di interesse convenzionale”); - il “tasso di interesse applicato nel periodo”
(cioè il tasso effettivo di mercato rilevato al termine di ciascun semestre); - il “valore contrattuale cambio chf/eur” (cioè il “tasso di cambio convenzionale”); - il “valore al
[…] cambio chf/eur” (cioè il tasso di cambio effettivo rilevato al termine di ciascun semestre).
Dall'esame di ciascun singolo estratto del conguaglio semestrale inviato dalla banca alla cliente si evince come i conguagli rechino in evidenza i due parametri a cui il mutuo è indicizzato (i.e. il tasso di interesse BO chf e il tasso di cambio chf/eur), dando opportuna evidenza dell'eventuale scostamento tra il tasso di cambio chf/eur convenzionalmente pattuito al momento della sottoscrizione del contratto e quello rilevato alla fine di ogni semestre.
Dall'esame delle disposizioni che regolano il funzionamento del deposito fruttifero all'interno del contratto di mutuo emerge in maniera evidente come la sua funzione sia quella di consentire la creazione di una riserva di valore a favore della mutuataria mediante l'accantonamento degli eventuali conguagli semestrali positivi maturati nel corso del rapporto, onde far fronte a eventuali futuri conguagli negativi, in tal modo stabilizzando il più possibile la rata fissa che la stessa paga tutti i mesi e che la medesima, allorquando ha sottoscritto il contratto di mutuo, ha evidentemente giudicato compatibile con la propria capacità di spesa.
Il deposito fruttifero assolve, quindi, a una funzione di salvaguardia e di protezione degli interessi della mutuataria, che grazie a questo accorgimento veniva (come viene, trattandosi di un rapporto “non esaurito” alla data di presentazione della domanda, cosi come al momento della precisazione delle conclusioni) messa nella
21 condizione di poter beneficiare dei tassi di interesse sensibilmente più bassi applicati sulla moneta elvetica (BO chf), mettendosi al contempo al riparo da eventuali oscillazioni dei cambi determinanti, anche solo temporaneamente, un aggravio della componente valutaria dell'indicizzazione tale da determinare conguagli semestrali negativi.
E che tale funzione di salvaguardia produca dei benefici per il mutuatario è possibile verificarlo in concreto proprio esaminando i conguagli semestrali della sig.ra , Pt_1 che vi è evidenza siano stati positivi, tanto che alla data del 6 agosto 2020 il deposito fruttifero collegato al mutuo de quo presentava un saldo positivo di euro 46.176,49,
e ciò quantunque a partire dalla fine del 2010 e sino al 2017 vi sia stata una progressiva svalutazione dell'euro nei confronti del franco svizzero (come risulta dall'estratto del conto deposito riportato a pagina 24 della comparsa di costituzione della . CP_2
La ragione di ciò deriva dal fatto che il descritto meccanismo di indicizzazione mediante i conguagli semestrali ha fatto sì:
- che da un lato, il tasso di cambio effettivo chf/eur si è progressivamente apprezzato a favore del franco svizzero (tendenza che tuttavia si è interrotta a partire dalla metà del 2017, momento a partire dal quale l'euro ha ricominciato a recuperare terreno sul franco svizzero), con conseguente conguaglio negativo a sfavore del cliente (che in tal modo deve pagare più euro per rimborsare l'equivalente della rata in franchi svizzeri);
- dall'altro, vi è stata una netta e più marcata diminuzione del tasso di interesse
BO rispetto al tasso convenzionale previsto nel contratto, con conseguente conguaglio positivo a favore della cliente (che in tal modo deve pagare minori interessi rispetto a quelli previsti nel piano di ammortamento).
Più precisamente, poiché il risparmio derivante dalla diminuzione del tasso di interesse è stato di gran lunga maggiore dell'aggravio derivante dall'apprezzamento del franco svizzero sull'euro, il conguaglio netto semestrale è sempre stato positivo,
e cioè a favore della cliente.
In aggiunta va poi sottolineato che durante l'intero corso del rapporto, la mutuataria ha regolarmente ricevuto i seguenti ulteriori documenti:
i) le lettere annuali di trasparenza (cfr. doc. B-3 del fascicolo di 1° grado
, con le quali la banca ha indicato, non solo l'andamento dei tassi di cambio CP_1
e di interesse, ma anche l'effetto separato che ciascun parametro di indicizzazione aveva ai fini del conguaglio semestrale (così, ad esempio, da tali comunicazioni emerge chiaramente come l'effetto dell'indicizzazione finanziaria fosse a vantaggio
22 della cliente mentre, a partire da una certa data, quello dell'indicizzazione valutaria fosse sfavorevole alla stessa);
ii) la comunicazione del 1° marzo 2013 (cfr. doc. 37 del fasc. di 1° grado , CP_1 con la quale la banca, dopo aver riepilogato le caratteristiche del mutuo stipulato dalla sig.ra , nonché delle principali clausole, inclusa quella relativa Pt_1 all'estinzione anticipata del mutuo, informava i mutuatari che “La situazione di crisi finanziaria di questi ultimi anni ha prodotto cambiamenti profondi negli equilibri dei mercati, con effetti significativi anche nei rapporti di cambio tra le valute. In particolare, si è registrato un deprezzamento del valore dell'euro nei confronti del franco svizzero. Questo potrebbe aver inciso negativamente sul suo mutuo, determinando, di fatto, un aumento del capitale residuo da rimborsare, peraltro almeno in parte compensato dal contestuale andamento decrescente del BO chf a sei mesi”;
iii) la comunicazione del 26 aprile 2015, con la quale la mutuataria veniva informata che in data 15 gennaio 2015 la Banca Centrale Svizzera aveva deciso di interrompere la propria politica di difesa del tasso di cambio franco svizzero/euro degli ultimi 3 anni e che, pertanto, tale circostanza poteva comportare un apprezzamento della valuta elvetica sull'euro, e dunque delle conseguenze per i mutui indicizzati a tale valuta (cfr. doc. 38 del fasc. di 1° grado , CP_1 documenti che rendono evidente come a partire da una certa data l'effetto dell'indicizzazione finanziaria fosse a vantaggio dei clienti, mentre quello dell'indicizzazione valutaria fosse sfavorevole agli stessi, fornendo così ai mutuatari il quadro completo dell'andamento del rapporto di mutuo e, in particolare, degli effetti dell'indicizzazione.
9.4 Venendo, infine, all'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo, la relativa clausola (art. 7 del Contratto, rubricato, appunto, “Estinzione anticipata”) prevede testualmente che: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al
“tasso di cambio convenzionale” e successivamente convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato e pubblicato su 'Il Sole
24 Ore' nel giorno dell'operazione di rimborso”.
Il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare nel caso di estinzione anticipata del mutuo si articola, quindi, in due fasi:
i) in un primo momento, si converte in franchi svizzeri il capitale residuo previsto nel piano di ammortamento applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula. La ragione di questo calcolo è la seguente: poiché il capitale
23 erogato venne al tempo calcolato in franchi svizzeri e convertito in euro sulla base del tasso esistente al momento dell'erogazione (cioè il “tasso di cambio convenzionale”), e poiché la mutuataria ha continuato a versare le rate costanti previste dal piano di ammortamento allegato al mutuo e calcolate sulla base del medesimo tasso di cambio convenzionale stabilito al momento dell'erogazione, per calcolare a quanti franchi svizzeri corrisponde il capitale residuo (espresso in euro) previsto dal piano di ammortamento, è necessario utilizzare lo stesso tasso di cambio storico adottato al momento dell'erogazione. Detto altrimenti, dato il tasso di cambio convenzionale stabilito al momento dell'erogazione del capitale e tenuto conto delle rate fisse pagate sulla base del piano di ammortamento redatto sulla base del menzionato tasso di cambio convenzionale, per calcolare l'equivalente in franchi svizzeri del capitale residuo che dev'essere restituito alla banca si deve moltiplicare il capitale residuo espresso in euro in base al piano di ammortamento per il tasso di cambio convenzionale, il cui risultato esprime, appunto, l'equivalente del capitale residuo in franchi svizzeri da restituire per l'estinzione anticipata del mutuo (con la precisazione che in questa prima parte del calcolo non vi è alcuna alea, poiché il tasso di cambio convenzionale è noto sin dall'origine e non muta nel tempo);
ii) in un secondo momento, per calcolare la somma che la mutuataria deve in concreto corrispondere alla banca, (somma che, evidentemente, non può che essere corrisposta in euro), si deve riconvertire in tale valuta il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione. Anche in questo caso l'operazione matematica che traduce il passaggio logico di cui sopra è una banale divisione tra il capitale residuo espresso in franchi svizzeri e il tasso di cambio di mercato rilevato il giorno dell'estinzione, il cui risultato esprime appunto l'equivalente in euro del capitale residuo effettivamente dovuto dal mutuatario per estinguere anticipatamente il mutuo.
Alla somma così ottenuta, occorre poi sottrarre il saldo attivo eventualmente giacente sul fondo fruttifero (quello sul quale sono stati accreditati, o addebitati, i conguagli semestrali nel corso del rapporto), ottenendo in tal modo l'importo che la parte mutuataria deve restituire alla banca per estinguere anticipatamente il mutuo.
Ciò detto, si evidenzia che il meccanismo di indicizzazione descritto dal sopra citato articolo 7 è il medesimo che trova applicazione durante il normale ammortamento del mutuo: in altri termini, le operazioni ora sintetizzate sono le stesse che la CP_2 effettua ogniqualvolta, ogni sei mesi, calcola i conguagli semestrali in precedenza descritti, con l'unica differenza per cui, in sede di estinzione anticipata, l'unico indice che viene preso in considerazione è il tasso di cambio franco svizzero/euro e non
24 anche il tasso di interesse, giacché si tratta di un'operazione relativa al solo capitale, che non considera gli interessi, trattandosi appunto di un conteggio di mero rimborso del capitale residuo mutuato.
Da ciò consegue che, attesa l'indicizzazione del capitale al franco svizzero, qualora il tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione sia favorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” di erogazione del capitale (qualora, cioè, l'euro si sia apprezzato sul franco svizzero), l'equivalente in euro del capitale residuo da rimborsare sarà senz'altro inferiore all'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento. Analogamente, e in modo del tutto speculare, qualora il tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione sia sfavorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” di erogazione del capitale (cioè nel caso in cui il franco svizzero si sia apprezzato sull'euro), l'equivalente in euro del capitale residuo da rimborsare sarà senz'altro maggiore dell'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento.
Così stando le cose, ben si comprende la ragione per cui, a differenza di quanto avvenuto in sede di calcolo dei conguagli semestrali, che sono stati positivi per la mutuataria, in sede di conteggio per la determinazione dell'eventuale estinzione anticipata del mutuo, il calcolo del capitale residuo è risultato maggiore di quello previsto nel piano di ammortamento: infatti, l'operazione di estinzione anticipata del mutuo, essendo un'operazione relativa al solo capitale e non anche agli interessi, prende in considerazione un solo parametro di indicizzazione, vale a dire il tasso di cambio chf/euro, e non anche il tasso di interesse BO chf, con la conseguenza che il conteggio di estinzione non beneficia degli effetti positivi derivanti dalla forte diminuzione dei tassi di interesse verificatasi negli ultimi anni, che, invece, ai fini del calcolo dei conguagli semestrali, “compensa” più che proporzionalmente gli effetti negativi derivanti dall'apprezzamento del franco svizzero sull'euro. Con l'ulteriore considerazione che quanto rilevato non è una caratteristica tipica del mutuo in questione, ma è dovuto unicamente all'andamento del tasso di cambio chf/eur nel momento storico in cui la mutuataria decide, del tutto autonomamente, di chiedere un conteggio di estinzione anticipata del mutuo, non potendo escludersi che la situazione del tasso di cambio franco svizzero/euro possa in un prossimo futuro essere molto diversa, o finanche invertita, rispetto a quella presa in considerazione,
a seconda dell'andamento del cambio chf/eur in quel preciso momento storico.
10. Sempre in via preliminare è poi opportuno dare atto che nelle more sui temi qui in disamina, e in particolare su quello attinente alla legittimità, chiarezza e trasparenza del contratto di mutuo di cui è causa, si sono pronunciati la Corte di
Cassazione (sezione prima), con sentenza n. 1580 del 22 gennaio 2025, e il Consiglio
25 di Stato (sezione sesta), con sentenza n. 1699 del 26 febbraio 2025, sviluppando considerazioni conformi a quelle poste dal Tribunale di Venezia a sostegno della decisione qui impugnata.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa. Come è evidente, la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria. […] poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell'art. 36, comma
1, cod. cons. […] occorre ricordare che la Corte di appello, attraverso un giudizio di fatto non sindacabile nella presente sede, ha accertato l'intellegibilità delle clausole di cui qui si dibatte, osservando, tra l'altro, che la previsione contrattuale si manifestava «sufficientemente chiara sia nell'evidenziare la duplicità delle variabili incidenti sul mutuo (tasso di interesse ancorato al parametro CHF a sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco svizzero), sia nell'evidenziare l'incidenza di tali variabili sull'importo che il mutuatario debba restituire all'istituto di credito, con chiaro riferimento, quindi, a qualsiasi importo e non solo sugli interessi»”.
Il Consiglio di Stato, a propria volta, sviluppando considerazioni analoghe a quelle della Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento dell (n. 27214, adottato il 13 giugno 2018, a conclusione del procedimento CP_6
CV159 – con il quale l'Autorità ha ritenuto che alcune clausole contenute CP_1 nei contratti di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero con tasso BO commercializzati da dal 2003 al 2010 fossero redatte con una “formulazione CP_1 non chiara e trasparente” in violazione dell'art. 35 del D.L.gs 6 settembre 2005, n.
206, disponendo che pubblicasse un estratto del provvedimento sul proprio CP_1 sito internet per venti giorni consecutivi), statuendo che “le clausole in contestazione erano chiare e comprensibili in relazione, sia all'effettivo meccanismo applicato, sia in relazione alla conseguente elevata aleatorietà per ciascuna delle due parti contrattuali, secondo un'immagine che richiama quella del pendolo. Infatti, a seconda dell'andamento degli indici presi a parametro, con particolare riferimento a quello valutario, nella specie il tasso variabile avrebbe comportato un sensibile mutamento dell'importo della rata, in favore ora dell'una ora dell'altra delle due parti del contratto di mutuo fondiario”. La predetta aleatorietà “rileva ai fini dell'oggetto del presente
26 giudizio, sagomato dal provvedimento incentrato sulla sola contestazione della chiarezza e la comprensibilità delle clausole – rese obiettivamente in modo adeguato con l'obiettivo di avvertire il consumatore medio che si appresta a sottoscrivere un rilevante contratto di mutuo fondiario […]”.
11. Venendo ai motivi di impugnazione, il primo motivo – rubricato: “Sull'errata qualificazione del contratto e delle relative clausole al di fuori della disciplina del Testo
Unico Finanziario. Erroneità e contraddittorietà della statuizione” – denuncia l'erroneità della sentenza in relazione alla qualificazione del contratto e delle relative clausole al di fuori della disciplina del Testo Unico Finanziario, sul presupposto che il contratto di mutuo di riferimento sarebbe qualificabile alternativamente quale strumento finanziario, quale “contratto c.d. “misto” (contenente un mutuo e uno strumento finanziario), o quale contratto di mutuo contenente più clausole di natura derivativa o finanziaria (“il c.d. derivato incorporato – con funzione di copertura o speculativa)”, sicché, “indipendentemente dalla qualificazione contrattuale che si intende dare al contratto tra quelle sopra descritte”, sarebbe “certa la riconduzione dello strumento controverso alla normativa del Testo Unico Finanziario”.
Supporterebbe detta tesi il complesso delle considerazioni contenute nell'ordinanza della S.C. n. 8603/2022, con la quale la Corte ha rimesso “gli atti al primo Presidente della Corte di Cassazione affinché valuti l'opportunità di assegnare la causa alle
Sezioni Unite per stabilire: a) se la clausola di un contratto di leasing in costruendo, che preveda l'indicizzazione del canone a determinati parametri finanziari (BO e valuta di cambio), costituisca un mero meccanismo di indicizzazione ovvero integri uno strumento finanziario derivato implicito, con cui le parti scommettono sulle variazioni del canone;
b) se, in ogni caso, il meccanismo di indicizzazione dei canoni incida in maniera significativa sulla causa del contratto di leasing, strumentalizzandone la funzione tipica di finanziamento e piegandola a funzioni speculative (causa concreta), o se, ancora, introduca nel leasing un'ulteriore funzione, incidente sulla complessiva operazione negoziale (contratto misto); c) se sia sufficientemente determinata la clausola di indicizzazione che fa riferimento al tasso BO e al cambio valuta”.
Il motivo è infondato.
Va in proposito richiamato in senso contrario quanto già ritenuto in proposito dalla
Corte di Cassazione (sezione prima) con ordinanza n. 30556 del 3.11.2023 (Rv.
669365 - 02), che in parte qua ha affermato: “(omissis) Questa Corte, nella già citata decisione del 2021 [Cassazione, sentenza n. 23655 del 31.8.2021 – Rv. 662338 –
01], che qui si richiama e a cui si dà continuità, ha avuto modo di escludere che la
27 previsione di doppia indicizzazione, e dunque la variabilità collegata, sia alla mutevolezza del tasso di interesse, sia all'evoluzione del rapporto di cambio, dia luogo alla figura, di elaborazione dottrinale, del derivato implicito, al che resta soltanto da aggiungere che Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5657, ha escluso in radice la configurabilità di derivati così congegnati, non per l'atteggiarsi del contratto, quale contratto derivato, bensì per effetto di singole clausole”, e quindi, ancora, con la richiamata sentenza n. 1580 del 22.1.2025: “(omissis) Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 132, n. 4, c.p.c., 61 e 191
c.p.c., 1421, 1175, 1176, comma 2, 1322, 1325, 1337, 1343, 1375 e 1418 c.c., 33 ss. cod. cons., 23 e 30 TUF e dei pertinenti regolamenti Consob. Si assume che il mutuo fondiario per la prima casa indicizzato al franco svizzero contiene un derivato finanziario implicito e si oppone la nullità del contratto per difetto o illiceità della causa e per violazione delle norme poste a tutela del consumatore e risparmiatore in materia di trasparenza, correttezza, completezza, diligenza e accuratezza dell'informazione nell'attività di intermediazione finanziaria. Viene rilevato, in particolare, che il mutuo in questione sarebbe classificabile come un derivato su valuta, in quanto il sottostante sarebbe dato dal rapporto di cambio, mutevole per la durata del rapporto di finanziamento. Il motivo è infondato. Come già rilevato da questa Corte in giudizi vertenti sulla medesima questione oggetto del presente motivo, la previsione di doppia indicizzazione del mutuo non dà luogo alla figura, di elaborazione dottrinale, del derivato implicito: infatti, manca nella struttura contrattuale che qui viene in esame «l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato» (Cass. 31 agosto 2021, n. 23655, cit., in motivazione) e, del resto, Cass.
Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657, ha escluso possano qualificarsi derivati i negozi così congegnati «non per l'atteggiarsi del contratto, quale contratto derivato, bensì per effetto di singole clausole» (Cass. 3 novembre 2023, n. 30556, cit., in motivazione)”.
12. Il secondo motivo – rubricato: “Sull'errata valutazione del Tribunale di Venezia sull'abusività delle clausole sub 4, 4bis, 7 e 7bis ai sensi del Codice del Consumo o della Direttiva 93/13/CEE” – denuncia l'erroneità della sentenza per non aver ritenuto configurabile la prospettata nullità e/o inefficacia delle clausole oggetto di contestazione, valutando come adeguate e chiare le informazioni offerte dall'istituto di credito, in realtà in concreto incomprensibili per un consumatore privo di
“educazione bancaria e finanziaria”, che oltretutto non aveva ricevuto la benché minima informativa circa le effettive caratteristiche del contratto di mutuo, e questo,
28 né prima, né all'atto della sua sottoscrizione. Ancora, non sarebbe stato, né esibito, né consegnato alla cliente il foglio informativo prodotto dalla difesa della sub CP_2 doc. B1, oltretutto contenente indicazioni redatte successivamente alla stipula del mutuo.
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va per l'effetto respinto.
Come già evidenziato nel superiore § 9, tanto il Contratto di mutuo, quanto l'ulteriore documentazione posta dalla banca a disposizione della mutuataria (ed in particolare il Documento di sintesi e il Foglio informativo) illustrano in maniera dettagliata e comprensibile la natura indicizzata del mutuo di cui si tratta, tanto con riferimento alla componente “interessi”, quanto con riferimento alla componente “capitale”, in proposito ricordandosi che:
i) l'art. 4 del Contratto di mutuo illustra chiaramente la circostanza che “Le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero, secondo le modalità esposte più avanti e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse […] pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del 5,240%”; sempre in tale articolo le parti hanno inoltre pattuito “espressamente che il tasso di cambio franco svizzero/euro è stato determinato convenzionalmente in franchi svizzeri 1,6127 per un euro”;
ii) il Documento di sintesi (allegato al Contratto di mutuo e sottoscritto dalla signora ), nella parte relativa alla tabella riepilogativa delle caratteristiche del Pt_1 tasso di interesse, indica chiaramente che si tratta di un mutuo a tasso variabile, a rata costante, “indicizzato in franchi svizzeri”, e ancora più inequivoca risulta l'esplicitazione dei criteri di indicizzazione e modalità di calcolo del conguaglio per interessi e tasso contenuta a pag. 2 del medesimo Documento, nel quale il meccanismo di indicizzazione risulta illustrato come segue: “Il mutuo è indicizzato al
NC ER. Fermo restando il piano di ammortamento, semestralmente (giugno
e dicembre) la procederà alla determinazione del conguaglio per interessi e CP_2 tasso di cambio sulle rate relative al semestre. Detto conguaglio sarà dato per ogni semestre, o frazione, scadente il 30 maggio o il 30 novembre da: a) l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al 'tasso di interesse convenzionale' e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso BO svizzero sei mesi rilevato per valuta
l'ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione, maggiorato dello spread;
b)
l'eventuale differenza tra il 'tasso di cambio convenzionale' franco svizzero/euro e quello rielevato per valuta, rispettivamente, il 31 maggio o il 30 novembre. La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in FR RI
29 (calcolato al 'tasso di cambio convenzionale') di quanto liquidato alla Parte Mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi, o frazione, che precedono le date del 1° giugno o del 1° dicembre”.
A conferma del rilievo per cui l'attrice venne resa adeguatamente edotta delle caratteristiche del Contratto di mutuo che andava a sottoscrivere, va poi sottolineato che il Foglio informativo le fu certamente consegnato, e quindi posto a disposizione, prima ancora della stipulazione del contratto di finanziamento, ciò risultando dalla dichiarazione (avente natura confessoria) dalla medesima resa innanzi al notaio di aver anteriormente visionato e ricevuto copia del (cfr. art. 10 del Parte_5 medesimo contratto).
Si tratta, quindi, di una circostanza – quella della avvenuta consegna del Foglio informativo – da ritenersi pienamente provata, atteso che, essendo stato il contratto di mutuo sottoscritto per atto pubblico, quanto nello stesso dichiarato fa piena prova nei confronti della mutuataria, con la conseguenza che questa, ove avesse efficacemente inteso sostenere di non aver ricevuto alcuna documentazione informativa precontrattuale avrebbe dovuto proporre querela di falso, non essendo a tal fine sufficienti le generiche, e nella sostanza apodittiche, affermazioni contenute nell'atto d'appello (cfr. atto d'appello, pag. 18-23); peraltro, con la precisazione che la consegna del Foglio informativo costituisce un adempimento al quale la banca non era a rigore neppure tenuta: difatti, la normativa sulla trasparenza bancaria vigente all'epoca della stipulazione del contratto di mutuo per cui è causa (vale a dire la delibera CICR del 4 marzo 2003 e il provvedimento della Banca d'Italia del 25 luglio
2003, relativo alla “Trasparenza delle operazione e dei servizi degli intermediari finanziari”, ma analogo contenuto ha pure la normativa applicabile successivamente) prevedeva soltanto che i fogli informativi dovessero essere “asportabili e messi a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico”, senza prevedere anche uno specifico obbligo di consegna degli stessi prima della stipula del contratto di mutuo, come confermato dalla sentenza impugnata, che ha correttamente statuito che
“nell'art 10 del contratto notarile vi è la dichiarazione a valore confessorio dell'attrice che contrasta con l'allegazione di condotte omissive da parte della banca che avrebbero determinato il vizio della volontà e ciò tenuto altresì conto che la delibera
CICR 4.3.2003 e il provvedimento Banca d'Italia 25.7.2003 sulla “trasparenza” prevedevano che i fogli informativi dovessero essere unicamente “asportabili e messi
a disposizione dei clienti “senza che fosse previsto uno specifico obbligo di consegna degli stessi anteriormente alla stipula del contratto” (cfr. sentenza, pag. 16).
30 Quanto al relativo contenuto, il Foglio informativo descrive bene proprio i rischi dei quali l'attrice/appellante lamenta la carenza di un'adeguata informativa, ossia che il rischio specifico di questo prodotto è proprio quello connesso alla variabilità, sia del tasso di interesse (come peraltro avviene in qualsiasi mutuo a tasso varabile), che del tasso di cambio (trattandosi di un mutuo indicizzato a una valuta straniera), evidenziando in particolare due elementi: i) il primo, relativo alla natura indicizzata del mutuo, laddove nella parte relativa a “Caratteristiche e rischi tipici”, sotto il paragrafo rubricato Struttura e funzione economica, viene precisato che il prodotto
“Mutuo FR RI” è un “mutuo a tasso variabile indicizzato al NC ER”, riportando, dunque, a chiare lettere la natura indicizzata del mutuo alla valuta elvetica;
ii) il secondo, relativo ai “rischi tipici del mutuo”, laddove è chiaramente indicato che, con riferimento al tasso di interesse, il rischio “si riferisce alla possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza”, mentre con riferimento al tasso di cambio “in caso di mutuo in valuta (ad esempio, FR
RI)”, il rischio tipico è connesso proprio alla “variabilità del tasso di cambio”
(cfr. All. B-1 del fasc. di 1° grado di . CP_1
Risulta, quindi, evidente come nel Foglio informativo siano ripetutamente riportati ed evidenziati, non solo la caratteristica propria del mutuo, e cioè l'indicizzazione al franco svizzero, ma altresì i rischi specifici associati a ciascun parametro di indicizzazione, vale a dire, sia il tasso di interesse, che il tasso di cambio.
Inconferente è, infine, l'allegazione secondo cui il Foglio informativo prodotto dalla difesa della banca non sarebbe pertinente al caso di specie, facendo in realtà riferimento alle “condizioni applicate al «16.4.2008»”, risultando documentata l'identità di tale prospetto a quello con decorrenza dal 16 gennaio 2008 (i.e. prima della data di stipula del Contratto di mutuo, avvenuta in data 11 aprile 2008) di cui i mutuatari hanno preso visione all'atto della stipulazione del contratto di finanziamento, dipendendo la diversità delle date presenti sui Fogli informativi messi dalla banca a disposizione dei mutuatari dal loro periodico aggiornamento per ragioni amministrative interne.
In sintesi, a smentita di quanto contestato dall'appellante, risulta comprovato che la stessa:
i) al momento della presentazione della domanda di mutuo, sottoscritta unitamente all'allora compagno sig. , aveva dichiarato di “aver ricevuto CP_3
e preso visione di adeguata informazione e documentazione relativa al prodotto di mutuo richiesto”, ossia un mutuo di 170.000 di tipo “chf”, “in ottemperanza a quanto
31 previsto dalla normativa sulla Trasparenza” (cfr. All. B4 del fasc. di 1° grado di parte convenuta);
ii) in sede di stipulazione del Contratto di mutuo aveva riconosciuto, con dichiarazione avente natura confessoria resa innanzi al notaio rogante, di avere già visionato e ricevuto copia del Foglio informativo (cfr. art. 10 del Contratto di Mutuo);
iii) nel corso di tutto il rapporto di mutuo ha regolarmente ricevuto le comunicazioni riguardanti i conguagli semestrali, con i quali, ogni sei mesi, la banca ha rettificato le somme corrisposte dalla mutuataria in rate costanti sulla base dell'andamento delle due variabili rappresentate dal tasso BO chf e dal tasso di cambio chf/eur (cfr. All.
B2 del fasc. di 1° grado , nonché le c.d. lettere annuali di trasparenza, con CP_1 le quali la banca ha indicato, non solo l'andamento dei tassi di cambio e di interesse, ma anche l'effetto separato che ciascun parametro di indicizzazione aveva ai fini del conguaglio semestrale (cfr. All. B3 del fasc. di 1° grado;
CP_1 iv) è stata successivamente informata nel corso del rapporto delle caratteristiche del Contratto di mutuo, nonché delle modalità di funzionamento in concreto del meccanismo di duplice indicizzazione che lo caratterizza (v. le missive trasmesse dalla
Banca alla mutuataria in data 1 marzo 2013 e 26 marzo 2015, nelle quali sono illustrate, non solo le modalità di determinazione dell'importo dovuto in caso di estinzione anticipata, ma anche i possibili effetti che su tale importo avrebbe potuto avere il più recente andamento del franco svizzero: doc. 37, 38 del fasc. di 1° gradi
. CP_1
A fronte della riepilogata documentazione informativa fornita alla mutuataria risulta quindi impossibile sostenere che la medesima non sia stata adeguatamente informata in merito alle caratteristiche del prodotto dalla stessa prescelto e dei potenziali rischi allo stesso connessi. Invero, da un lato le clausole in esame risultano adeguatamente chiare ed atte a spiegare il meccanismo sopra descritto;
dall'altro deve escludersi la ricorrenza di qualsivoglia carattere abusivo e vessatorio ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice del Consumo, e ciò in quanto: - il meccanismo della doppia indicizzazione
(al tasso di cambio della valuta per ciò che concerne il capitale e al tasso di interesse
BO franco svizzero per ciò che concerne gli interessi) è espressamente indicato nel documento di sintesi allegato all'atto notarile e consegnato alla mutuataria prima della stipulazione del mutuo;
- le clausole 4 e 7 del contratto (calcolo dell'interesse e calcolo del costo per l'estinzione anticipata) si dilungano ampiamente nella descrizione del meccanismo in esame e, pur con gli inevitabili margini di complicazione connessi alla fattispecie finanziaria in commento, forniscono contezza dell'operatività dello strumento, sicuramente con metodica più efficace ed immediata
32 di quanto non sarebbe stato consentito dall'inserimento della formula matematica esplicativa del medesimo calcolo;
- la circostanza che l'ammontare degli importi oggetto di restituzione (sia sub specie di rate mensili, sia, per il caso di anticipata estinzione, sub specie di capitale residuo) possa variare (in positivo o in negativo) in esito al fluttuare del tasso di cambio, emerge chiaramente dall'intero impianto ed è stato in tal senso applicato al rapporto nella sua fase fisiologica, avendo la mutuataria ricevuto gli aggiornamenti semestrali delle intervenute variazioni, in aumento ovvero in diminuzione, e così constatato il modificarsi delle somme accantonate sul collegato deposito.
In ogni caso, come già anticipato, ad escludere – in termini che il Collegio condivide integralmente – il difetto di chiarezza, trasparenza e comprensibilità delle clausole in esame e la loro pretesa conseguente invalidità e/o inefficacia, sono intervenuti:
a) il Consiglio di Stato, che con sentenza n. 1699 del 26 febbraio 2025, annullando il provvedimento della Autorità della Concorrenza e del Mercato qui ancora valorizzato dall'appellante, ha escluso che i mutui indicizzati al franco svizzero del tipo CP_1 qui in esame contengano clausole prive di chiarezza e comprensibilità e che tali clausole vadano ritenute vessatorie e quindi nulle, nello specifico osservando:
“(omissis)
3. Nel caso di specie l'Autorità ha ritenuto le clausole predette violative del principio di cui all'art. 35 comma 1 del medesimo codice, amente del quale “Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile”. L'art. 35 statuisce anche quanto segue: “2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all'articolo 37”.
3.1 In relazione alla possibile vessatorietà della clausola in base alla mancanza di chiarezza
e comprensibilità, va richiamato l'art. 34 comma 2 del medesimo codice del consumo,
a mente del quale “La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”. Ne discende che, a fronte della rilevanza delle clausole di indicizzazione in relazione alla determinazione della rata e quindi dell'importo dovuto
(e quindi anche per una parte determinante per il consumatore dell'oggetto del contratto di mutuo e per la relativa adeguatezza del corrispettivo dovuto), la chiarezza e comprensibilità rilevano ai fini di valutazione della vessatorietà.
4. Invero, per ciò che rileva nella presente fattispecie, se per un verso l'art 35 (applicato dall'Autorità) ha un rimedio immediato (comma 2), per un altro verso il carattere
33 vessatorio nel senso contestato ex art. 37 bis pare mancante in radice sotto il profilo della carenza dei presupposti di cui allo stesso art. 35. 4.1 Infatti, se la violazione del
35 potrebbe di per sé rilevare in termini di vessatorietà anche ai sensi del predetto art. 34 comma 2 (seppur non direttamente invocato ed applicato dall'Autorità), vanno sottolineati due elementi dirimenti: da un canto l'art. 35 ha un rimedio immediato e specifico (l'interpretazione orientata nei termini più favorevoli per il consumatore) distinto dalla sanzionabilità in termini di pura vessatorietà; da un altro e preminente canto, nel caso di specie non emerge alcuna mancanza di chiarezza tale da assurgere comunque alla contestata vessatorietà e non tutelabile tramite i rimedi specifici, dettati a partire dal 35 comma 2. 5. Invero, le clausole in contestazione erano chiare
e comprensibili in relazione, sia all'effettivo meccanismo applicato, sia in relazione alla conseguente elevata aleatorietà per ciascuna delle due parti contrattuali, secondo un'immagine che richiama quella del pendolo. Infatti, a seconda dell'andamento degli indici presi a parametro, con particolare riferimento a quello valutario, nella specie il tasso variabile avrebbe comportato un sensibile mutamento dell'importo della rata, in favore ora dell'una ora dell'altra delle due parti del contratto di mutuo fondiario.
5.1 Pertanto, tale aleatorietà rileva ai fini dell'oggetto del presente giudizio, sagomato dal provvedimento incentrato sulla sola contestazione della chiarezza e la comprensibilità delle clausole – rese obiettivamente in modo adeguato con l'obiettivo di avvertire il consumatore medio che si appresta a sottoscrivere un rilevante contratto di mutuo fondiario -, mentre resta estranea all'oggetto del giudizio la questione dei limiti di ammissibilità di fondo di tali meccanismi e pattuizioni contrattuali che per la loro elevata complessità impongono un'attenta verifica del concreto atteggiarsi delle relazioni contrattuali. Ma ciò fuoriesce dall'oggetto della contestazione posta a base del provvedimento finale e quindi dall'oggetto della presente controversia (restando impregiudicati i risvolti civilistici dei singoli rapporti contrattuali che potrebbero, in relazione al profilo di rischio del cliente, anche escludere l'ammissibilità dell'offerta di uno strumento contrattuale siffatto).
5.2 Non
a caso, l'originaria contestazione, contenuta negli atti di avvio del procedimento aveva un oggetto duplice (vessatorietà ai sensi degli artt. 33, comma 1, e 35, comma
1, del Codice del Consumo, in quanto risultavano scarsamente intellegibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al loro singolo contenuto, sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale erano inserite). Il provvedimento conclusivo, invece, si è limitato a contestare la violazione dell'art. 35 per mancanza di chiarezza e comprensibilità.
6. L'illegittimità di tale contestazione peraltro appare, in relazione alla carenza dei presupposti di cui all'art.
34 35 cit., evidente anche dalla formulazione generica e di stile di due delle tre voci di clausole censurate, attraverso una redazione priva di concretezza e specifica riferibilità alla singola clausola ed al singolo meccanismo, con una terminologia riutilizzabile in astratto per qualsiasi contestazione (cfr. in specie. la valutazione sub paragrafo 48 e quella sub paragrafo 52).
7. In dettaglio, vanno condivise le considerazioni poste a fondamento della giurisprudenza civile richiamata da parte appellante. Non sussiste la scarsa chiarezza e comprensibilità del testo, sia in generale che in particolare.
7.1 In primo luogo, in quanto la valutazione dell'Autorità non tiene adeguatamente conto del fatto che il piano di ammortamento sia stato predisposto, al momento della sua conclusione, con l'indicazione puntuale dei criteri utilizzati;
lo stesso non può pertanto dirsi 'indicativo' della scarsa chiarezza e comprensibilità della formulazione adottata. In proposito, non incidono in alcun modo
i conguagli semestrali, indicati con chiarezza e destinati ad operare a parte, mediante
l'accredito o l'addebito sullo speciale deposito fruttifero, proprio in forza del carattere aleatorio del meccanismo operante e chiaramente descritto.
7.2 In secondo luogo, con riferimento ai meccanismi in contestazione sostanziale, il meccanismo di indicizzazione non appare oscuro;
infatti, anche ad un soggetto non esperto in materia finanziaria e valutaria, quale il consumatore tutelato dalla disciplina applicata, è dato cogliere il significato sostanziale della previsione contrattuale, in base alle clausole stesse ed alla relativa formulazione, cioè di un mutuo a tasso variabile, determinato attraverso indici più aleatori, con un vantaggio che, a seconda dell'andamento specie valutario (soggetto a variazioni giornaliere nonché a valutazioni o svalutazioni, secondo nozioni ampiamente notorie anche per un semplice livello informativo medio di un consumatore che si appresta a stipulare un impegnativo contratto di mutuo), può andare all'una od all'altra parte del contratto.
7.3 In terzo luogo, se la complessità tecnica è evidente, è parimenti evidente la conseguente necessità di comprendere, resa possibile dalla chiarezza delle clausole indicative dei meccanismi e dei criteri utilizzati, il rischio assunto correlato ad un contratto palesemente aleatorio, a partire dal riferimento ad una valuta diversa, di un paese terzo, avente una propria gestione valutaria distinta da quella dell'euro. 7.4
In quarto luogo, la doverosa chiarezza delle condizioni economiche, così come richiesta anche dalla giurisprudenza europea, non può essere intesa nel senso di imporre alla Banca l'indicazione – per gli anni a venire o comunque nel lungo periodo
– delle oscillazioni (o delle probabili oscillazioni) del tasso di interesse e del tasso di cambio, ciò in quanto sul piano giuridico il contratto in esame si connota per una evidente e chiara alea – che, come sopra già evidenziato, è bilaterale, in quanto posta
35 a carico di entrambe le parti – oltre che pienamente valutabile dal consumatore, il quale, quando ha sottoscritto il contratto, era reso edotto del suo tenore della sua operatività.
7.5 In quinto luogo, sul piano economico, il mutare del quantum della rata si basa su variazioni che non dipendono dalla condotta del professionista, ma dagli andamenti macroeconomici del mercato, non prevedibili ex ante, neppure con la diligenza qualificata dell'operatore professionale;
né qualsiasi redazione delle clausole avrebbe potuto prevedere l'evoluzione dell'andamento. Ciò che costituiva oggetto delle clausole, cioè il legame dell'indicizzazione a voci soggette a nota aleatorietà quali il rapporto di cambio fra valute ben diverse, era invece chiaramente comprensibile, per come formulato al meglio delle possibilità prospettabili, proprio dal consumatore medio, che opta per un mutuo a tasso variabile con criteri di indicizzazione del tasso e quindi ella conseguente rata, all'evidenza aleatori, sia nel bene che nel male per l'uno contraente e viceversa.
7.6 Vanno condivise anche le conclusioni della giurisprudenza richiamata: le clausole analizzate, risultano chiare – da un punto di vista descrittivo e operativo – e non ambigue – atteso che non appare ipotizzabile attribuire alle stesse diversi significati, eventualmente contrastanti. Il consumatore medio, proprio in relazione alla tipologia di contratto non soggetto a quotidianità, era in grado di comprendere – da un punto di vista sostanziale – i rischi che, sul piano economico, si assumeva con la sottoscrizione del contratto, in quanto, così come espressamente indicato, con l'apprezzamento della valuta estera, rispetto alla valuta nazionale, poteva subire un aggravio dal punto di vista economico, ovvero un vantaggio a seconda dell'andamento dei cambi.
8. L'assenza dei presupposti di cui all'art. 35 emerge dall'insostenibilità degli ulteriori elementi addotti.
8.1 In particolare, l'inserimento diretto nel testo del contratto della formula matematica, vero e proprio perno della contestazione dell'Autorità, lungi dall'aggiungere qualcosa in termini di comprensibilità in favore del consumatore medio, ne avrebbe semmai minato la piana lettura del meccanismo come esplicato nelle clausole (con rinvio ad una formula matematica leggibile solo da esperti in matematica finanziaria). 8.2
Peraltro, va parimenti condivisa la considerazione di parte appellante nel senso che tutta l documentazione direttamente allegata al testo del contratto faccia parte integrante del contratto stesso, anche in termini di elementi da prendere in considerazione al fine della valutazione della comprensibilità e chiarezza della pattuizione in discussione. In proposito, la chiarezza e la comprensibilità della clausola devono essere esaminate alla luce dell'insieme degli elementi di fatto rilevanti, tra cui la pubblicità e l'informazione fornite dal mutuante nell'ambito della negoziazione di un contratto di mutuo. La normativa di settore imponeva alla odierna
36 appellante di mettere a disposizione dei clienti fogli informativi e di predisporre un documento di sintesi che riproduce lo schema di foglio informativo ed è unito al contratto. Pertanto, altrimenti opinando si perderebbe anche il senso della stessa necessità di tali ulteriori elementi informativi se poi non dovessero essere presi in considerazione. Peraltro nella specie le stesse clausole erano – in relazione all'indubbia complessità del contratto posto in essere - chiare sia nel meccanismo operativo che negli effetti di estrema alea.
9. La stessa giurisprudenza europea, non
a caso evocata da tutte le parti, evidenzia due concetti di fondo, rilevanti anche nella specie e che determinano la conclusione qui esposta.
9.1 In primo luogo, le clausole contrattuali scritte devono essere «sempre» redatte in modo chiaro e comprensibile.
Come la Corte ha già dichiarato, il requisito di trasparenza che figura nella prima disposizione della direttiva ha la stessa portata di quello previsto dalla seconda (cfr. ad es., sentenza del 30 aprile 2014, e C-26/13).
9.2 In Per_2 Persona_3 secondo luogo, il suddetto requisito di trasparenza deve essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che tale consumatore sia posto in grado di valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2015, , C-348/14). Orbene, Per_4 nel caso di specie le clausole erano chiare, sia nelle modalità di operatività del meccanismo di indicizzazione, sia negli effetti di evidente aleatorietà in favore dell'uno o dell'altro contraente. Nulla quindi che incida sulla chiarezza e comprensibilità, oggetto della contestazione errata dell'Autorità, ma piuttosto oggetto di una possibile valutazione circa la ammissibilità di tali meccanismo per mutui da stipulare da parte di normali consumatori;
peraltro, come già evidenziato, tale ultimo elemento fuoriesce dall'oggetto della contestazione finale dell'autorità e, conseguentemente, dall'oggetto del presente giudizio. 10. Le clausole erano chiare nei propri effetti, ciò che non era noto era il risultato, ma nel senso della aleatorietà, non della mancanza di chiarezza dei meccanismi. Al mutuatario (ma anche al mutuante) erano ignoti, al momento della stipulazione del mutuo, sia l'importo complessivo che sarà tenuto a restituire, sia quello delle singole rate, giacché, per la determinazione di questi elementi, si sarebbe dovuto attendere di conoscere il tasso di cambio, tra la divisa domestica e quella estera, corrente al giorno della scadenza della rata o dell'eventuale estinzione anticipata del finanziamento. Mediante la pattuizione in parola, insomma, le parti hanno finito per dare luogo alla medesima situazione che si sarebbe avuta là dove il mutuo fosse stato rilasciato, e dovesse essere rimborsato, direttamente nella moneta straniera. Ma ciò fa parte della chiara
37 aleatorietà, non certo della incomprensibilità del meccanismo. 11. Anche la presenza del notaio non appare correttamente valutata dalla sentenza impugnata. Va condivisa la considerazione per cui, al pari dei fogli informativi allegati, in astratto la presenza di un notaio (cui è demandato il compito di garantire che il contratto di mutuo sia conforme alla volontà delle parti, che ha accertato) ben poteva agevolare la piena comprensione di clausole e meccanismi di per sé già chiari, rispetto all'evidente aleatorietà degli effetti. Invero, un consumatore medio chiamato a stipulare un contratto all'evidenza rilevante per la propria vita, quale un mutuo fondiario, non può che approfittare della stipula attraverso un pubblico ufficiale esperto della stipula di tali contratti al fine di chiedere eventuali delucidazioni. Va pertanto esclusa la irrilevanza ritenuta sul punto dal Tar. 12. Con riguardo al piano di ammortamento, lo stesso lungi dall'essere meramente indicativo, rimane sempre lo stesso, non mutando nel tempo, in quanto l'importo e la composizione in termini di capitale e interessi delle rate che il cliente rimborsa mensilmente seguono effettivamente il piano di ammortamento stabilito nel contratto, fermo restando il meccanismo dei conguagli semestrali reso necessario dalla natura indicizzata del mutuo. Proprio a cagione del carattere e della natura del mutuo in oggetto, il piano non avrebbe potuto essere predisposto in maniera differente, dato che esso era predisposto e fornito al mutuatario in sede di conclusione del contratto, cioè in un momento in cui nessuna delle parti (sia la banca che il consumatore) poteva prevedere come si sarebbero evoluti in futuro i parametri cui erano legati i meccanismi di indicizzazione. La chiara
e comprensibile esistenza della doppia indicizzazione del mutuo (al cambio CHF/EUR
e al LIBOR), evidenziata nella documentazione contrattuale, comportava necessariamente l'esigenza dei periodici conguagli in funzione, appunto, dell'andamento concreto del cambio CHF/EUR e del LIBOR, secondo un meccanismo parimenti chiaramente descritto nel contratto. 13. Va condivisa la giurisprudenza (cfr. ad es. Cass. 22 febbraio 2021, n. 4659, Corte Giustizia UE 3 dicembre 2015, causa
C-312/14) secondo cui la clausola di indicizzazione alla valuta straniera è assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, a meccanismi del tipo qualificabile come “domestic currency swap”, provvedendo la stessa soltanto a veicolare nel contratto un congegno di adeguamento della prestazione pecuniaria dovuta dall'utilizzatore. E tale valutazione esclude, anche su tale versante, la contestata mancanza di chiarezza e comprensibilità. 14. Per le ragioni esposte l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado ed annullato il provvedimento impugnato”;
38 b) la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 1580 del 22.1.2025, esaminando un caso sovrapponibile a quello in esame (nella specie la Corte d'Appello, rigettando il gravame, aveva ritenuto: a) che le condizioni contrattuali erano connotate da chiarezza e trasparenza, posto che nel foglio informativo messo a disposizione dei mutuatari era evidenziata la duplicità delle varianti incidenti sul mutuo, risultavano rappresentati gli elementi che spiegavano effetto sull'assetto economico del rapporto
(«tasso di interesse ancorato al parametro CHF a sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco svizzero») ed era infine evidenziata l'influenza di tali variabili sulla somma che il mutuatario doveva restituire all'istituto di credito, «con chiaro riferimento, quindi, a qualsiasi importo e non solo agli interessi»; b) che il meccanismo di indicizzazione non determinava l'immeritevolezza o l'illiceità della causa del contratto, né generava un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti;
c) che, in ogni caso, l'eventuale scarsa trasparenza delle clausole contrattuali non poteva fondare la domanda di declaratoria di nullità, non prevedendo l'art. 35, comma 1, cod. cons. [d.lgs. n. 206 del 2005] tale conseguenza giuridica, e tanto portava a ridimensionare il giudizio espresso dall col provvedimento del CP_6
9 luglio 2018, secondo cui le disposizioni di cui agli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis dello schema negoziale replicato nei contratti di mutuo dedotti in lite risultavano essere redatte in modo poco chiaro;
d) che il sistema di calcolo del tasso variabile ancorato alla valuta estera, in particolare al franco svizzero, non snaturava lo schema del mutuo e non trasformava il contratto concluso in uno strumento finanziario derivato), ha escluso la pretesa vessatorietà delle contestate clausole del contratto di mutuo e la loro pretesa invalidità, nello specifico osservando: “(omissis) 10. ― Da CP_1 quanto sopra si ricava che l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa. Come è evidente, la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria. Può certamente ipotizzarsi che
l'assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell'art. 36, comma 1, cod. cons..
Non esisterebbe, del resto, alcuna ragione per privare di efficacia, attraverso la disciplina di cui agli artt. 33 ss. cod. cons., una clausola non trasparente ma
39 improduttiva di alcuno squilibrio tra i contraenti. Appare pertanto non superabile
l'affermazione della Corte di merito secondo cui l'accertamento dell'AGCM, in quanto incidente sulla chiarezza delle clausole impugnate, e non sulla loro vessatorietà, non poteva determinarne la nullità. Tanto è sufficiente per escludere l'accoglimento del motivo di ricorso. 11. ― Sotto un diverso riflesso, occorre ricordare che la Corte di appello, attraverso un giudizio di fatto non sindacabile nella presente sede, ha accertato l'intellegibilità delle clausole di cui qui si dibatte, osservando, tra l'altro, che la previsione contrattuale si manifestava «sufficientemente chiara sia nell'evidenziare la duplicità delle variabili incidenti sul mutuo (tasso di interesse ancorato al parametro
CHF a sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco svizzero), sia nell'evidenziare
l'incidenza di tali variabili sull'importo che il mutuatario debba restituire all'istituto di credito, con chiaro riferimento, quindi, a qualsiasi importo e non solo sugli interessi»”.
13. Il terzo motivo – rubricato: “Sull'erronea valutazione ed applicazione di legge in merito alla nullità delle clausole 4 e 7 del contratto per contrarietà all'art. 116 TUB
e sull'omessa valutazione sulla violazione dei canoni di correttezza e buona fede connessi alla medesima norma” – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità delle clausole 4 e 7 del Contratto di mutuo per violazione dell'art. 116 TUB, essendo tale valutazione censurabile sotto due distinti profili, e segnatamente: i) da un lato, la valutazione in termini di chiarezza e trasparenza andrebbe “necessariamente effettuata rapportandola alla tipologia di contraente al quale l'istituto di credito si rivolge”, in questo caso un consumatore;
e, nella specie, “una semplice lettura delle clausole 4 e 7 censurate non lascerebbe
“alcun dubbio sull'impossibilità per un consumatore medio di relativa comprensione”
(cfr. atto d'appello, pag. 24-25); ii) dall'altro, non sussisterebbe “ulteriore documentazione che supplisca a tale onere dell'istituto di credito”, non assumendo alcuna valenza in tal senso la dichiarazione della mutuataria contenuta nell'art. 10 del Contratto di Mutuo e non essendo stati consegnati o forniti alla sig.ra alcuna Pt_1
“documentazione o chiarimento orale esplicativo” prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di mutuo (cfr. atto d'appello, pag. 25). La sentenza sarebbe altresì errata per aver omesso la “valutazione sulla violazione dei canoni di correttezza e buona fede connessi alla medesima norma”, e questo nonostante che l'attrice avesse formulato una “specifica contestazione sul punto”, apparendo “palese come nell'allocazione dello strumento oggetto di causa la banca abbia pensato unicamente al proprio interesse commerciale, appositamente evitando di mettere i mutuatari nelle condizioni di effettuare una valutazione ed una scelta appropriata
40 della tipologia di mutuo che avrebbero dovuto sottoscrivere” (cfr. atto d'appello, pag.
26).
Il motivo è infondato in relazione a tutti i profili dedotti.
Quanto al preteso deficit informativo in concreto e alle sue pretese conseguenze sulla validità del contratto di mutuo si richiamano, per brevità, le considerazioni sviluppate esaminando il precedente secondo motivo.
E' appena il caso di aggiungere che, al di là di ogni altra considerazione (già fatta) in merito alla rappresentazione in concreto contenuta negli atti precontrattuali e contrattuali e alle lamentate conseguenze in punto di validità delle clausole in contestazione (incidenti sulla determinazione del tasso di interesse e sulla misura della penale per l'estinzione anticipata), la complessità dello strumento oggetto di causa non ne comporta affatto l'incomprensibilità per il cliente mutuatario e deve ritenersi comunque fisiologica siccome indispensabile per descrivere un contratto che, in considerazione dell'indicizzazione a una valuta diversa da quella avente corso legale, non può che implicare soluzioni tecniche complesse.
Invero, nel caso concreto la logica e il funzionamento del contratto sono stati illustrati in modo esaustivo nelle clausole (4, 4bis e 7) del Contratto di mutuo versato in atti, che pur senza indicare formule matematiche – che, peraltro, avrebbero ingenerato una maggiore confusione in un contraente consumatore – indica in sequenza, in termini narrativi, le operazioni matematiche da effettuare per determinare il tasso di interesse (doppia indicizzazione) e il capitale (indicizzato) da restituire in ipotesi di estinzione anticipata.
Ebbene, tenuto conto delle previsioni sopra indicate, contenute tanto nel documento contrattuale, quanto nei documenti di sintesi e nei fogli informativi consegnati prima della stipula, deve ritenersi che la mutuataria sia stata ampiamente informata circa l'essenza del contratto, consistente in un mutuo indicizzato in una valuta differente da quella avente corso legale, nonché dei rischi connessi al variare, sia dei tassi di interesse – come nei tradizionali contratti di mutuo a tasso variabile – sia del rapporto di cambio fra le valute, risultando per l'effetto smentito l'assunto difensivo in forza del quale la stessa non avrebbe potuto comprendere che il mutuo fosse indicizzato, oltre che con riguardo agli interessi dovuti, anche al franco svizzero in relazione al debito capitale residuo, non rilevando, per contro, come già detto, il ricorso a tecnicismi, risultando questi indispensabili per descrivere un contratto che, in considerazione dell'indicizzazione a una valuta diversa da quella avente corso legale, non può che implicare soluzioni tecniche complesse.
41 Quanto alla contestazione che alla sig.ra non sarebbe stata consegnata Pt_1 documentazione ulteriore idonea a supplire efficacemente al lamentato deficit informativo in maniera tale da consentirle di comprendere appieno le modalità di funzionamento del contratto e i potenziali rischi allo stesso connessi, vanno nuovamente ricordati i riferimenti normativi e documentali sopra indicati, e segnatamente:
- l'art. 10 del contratto di mutuo, rubricato “Trasparenza”, nel quale si dà atto che “la Parte mutuataria dichiara di aver ricevuto copia dell'avviso delle principali norme sulla trasparenza e dei fogli informativi e di essersi non essersi avvalsa del proprio diritto di visionare il testo contrattuale prima della stipula”;
- gli articoli 4 e 7 dello stesso contratto, che prevedono rispettivamente: “Le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero”; “il capitale da estinguere e gli arretrati dovuti verranno calcolati in franchi svizzeri in base al
“tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato alla pagina
FXBX del circuito Reuters e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso”;
- il Foglio informativo messo a disposizione e visionato dalla sig.ra prima Pt_1 della stipula del contratto di mutuo, nel quale, in corrispondenza della voce “Principali rischi (generici e specifici)”, si legge chiaramente che “in caso di mutuo a tasso variabile” vi è la “possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza” e che “in caso di mutuo in valuta (ad esempio, franchi svizzeri)” si ha quale rischio tipico la “variabilità del tasso di cambio”;
- la domanda di mutuo presentata e sottoscritta in data 14 dicembre 2007 reca l'indicazione che la tipologia richiesta è quella del mutuo in franchi svizzeri (chf);
- i conguagli semestrali, con i quali, ogni sei mesi la banca ha rettificato le somme corrisposte alla mutuataria in rate costanti sulla base dell'andamento delle due variabili rappresentate dal tasso BO chf e dal tasso di cambio chf/eur;
- le lettere annuali di trasparenza;
- le missive trasmesse dalla banca alla mutuataria in data 1° marzo 2013 e 26 marzo 2015 (ben prima, dunque, della richiesta di conteggio per estinzione anticipata), nelle quali sono state compiutamente illustrate, ancora una volta, non solo le modalità di determinazione dell'importo dovuto in caso di estinzione anticipata, ma anche i possibili effetti che su tale importo avrebbe potuto avere il più recente andamento del franco svizzero.
42 Va quindi ribadito che l'adeguatezza e la correttezza delle informazioni rese dalla banca alla mutuataria in sede contrattuale è provata dalla documentazione prodotta in atti dalla medesima firmata e che l'intervento del notaio garantisce che il testo contrattuale è stato espressione della volontà di entrambe le parti e non di una sola di esse.
Quanto, infine, al richiamo all'art. 116 del TUB, che sarebbe stato violato, si tratta di una contestazione, da un lato priva di un concreto sviluppo nell'esposizione del motivo, risultando presente nella sola intestazione, e dall'altro in concreto non pertinente.
L'art. 116 TUB, nel disciplinare la pubblicità precontrattuale relativamente ai contratti bancari, prevede che “le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti”, come meglio specificato dalla normativa di settore applicabile.
Tale normativa speciale, nel disciplinare l'effettivo contenuto dell'obbligo di informativa gravante sulla banca, impone alle banche e agli intermediari di:
i) esporre nei locali aperti al pubblico e mettere a disposizione della clientela un avviso denominato “principali norme di trasparenza”, contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del Titolo VI del Testo Unico bancario
(cfr. delibera CICR 4 marzo 2003, art. 4);
ii) mettere “a disposizione della clientela 'fogli informativi' contenenti informazioni sull'intermediario, su tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonché sui principali rischi tipici dell'operazione o del servizio” (cfr. delibera CICR 4 marzo 2003, art. 5);
iii) consegnare, solo su richiesta espressa del cliente, “una copia completa” del contratto da stipularsi “per una ponderata valutazione del contenuto”, al quale è
“unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo
i criteri della Banca d'Italia” (cfr. delibera CICR 4 marzo 2003, artt. 8 e 9).
Le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia prevedono, poi, all'art. 8, Sezione II, che il Documento di Sintesi “riproduce lo schema grafico del foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio, con opportuni adattamenti” derivanti dal fatto che il contenuto di tale documento “corrisponde, quanto alle condizioni economiche, a quello pubblicizzato nel foglio informativo relativo al determinato tipo di operazione o servizio, ma da questo si differenzia per il rilevantissimo particolare di essere personalizzato” rispetto al contratto al quale è allegato.
43 Ciò posto, le contestazioni dell'appellante circa la violazione dell'art. 116 TUB risultano smentite dall'art. 10 dello stesso Contratto di mutuo, rubricato per l'appunto
“Trasparenza”, nel quale si dà atto:
i) da un lato, che “ai sensi e per gli effetti del Titolo VI Capo 1 del T.U.B. (art. 115
e seguenti) e di quanto disposto dalle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del
25 luglio 2003 […], la Parte mutuataria dichiara di aver ricevuto copia dell'avviso delle principali norme sulla trasparenza e dei fogli informativi” (il che dimostra da parte della banca un livello di diligenza addirittura superiore rispetto a quanto le sarebbe stato imposto, laddove la normativa di settore si limitava a prevedere che l'avviso con le principali norme sulla trasparenza, così come il foglio informativo, fossero esposti e messi a disposizione della clientela, ma non anche consegnati);
ii) dall'altro, che la “Parte mutuataria dichiara […] di non essersi avvalsa del proprio diritto di visionare il testo contrattuale” [ivi incluso quindi anche il relativo
Documento di sintesi] “prima della stipula” (cfr. All. B, art. 10, fasc. I grado).
Peraltro, in disparte il rilievo che non risulta in alcun modo provata un'effettiva discrasia tra il contenuto del Documento di sintesi e quanto previsto dal Contratto di mutuo, tale circostanza potrebbe al più fondare un obbligo di natura risarcitoria in capo alla Banca, ma non incidere sulla validità (anche solo parziale) del contratto medesimo.
Con riguardo, infine, alla contestata omessa valutazione nello specifico della violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della , in disparte il CP_2 rilievo che il giudice di primo grado non si è affatto sottratto alla valutazione del profilo qui riproposto (cfr. sentenza, pag. 14, 2° e 3° cpv.), va sottolineato che dall'accertamento dell'insussistenza di qualsiasi violazione dell'art. 116 TUB consegue de plano il rigetto anche della pretesa violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte dell'istituto di credito, che non è in concreto riscontrabile, posto che il contratto in esame e gli allegati documenti di sintesi contengono un'adeguata rappresentazione delle caratteristiche e delle condizioni economiche del contratto, senza alcun nocumento dei diritti del mutuatario, fermo restando quanto detto circa la stipulazione del contratto mediante atto pubblico notarile che esclude l'ipotesi della stipulazione del contratto per adesione alle condizioni determinate da una parte unilateralmente e la relativa disciplina di tutela a favore del c.d. contraente debole.
14. Il quarto motivo – rubricato: “Sull'errata valutazione dei documenti agli atti del giudizio e sulla mancata valutazione delle prove costituende” – denuncia l'errata, ovvero omessa, valutazione da parte del giudice in ordine alle prove precostituite e costituende proposte in giudizio. In particolare, sotto il primo profilo viene dedotto
44 l'omesso, e comunque scorretto, apprezzamento dell'insufficienza e contraddittorietà della dichiarazione resa dalla sig.ra nell'art. 10 del Contratto di mutuo in merito Pt_1 alla trasparenza e all'informativa precontrattuale, nonché alla mancata consegna dei documenti semestrali e annuali prodotti dalla banca sub B2 e B3. Sotto il secondo profilo viene, invece, contestata l'omessa esplicitazione delle ragioni per cui il giudice non ha ritenuto di accogliere le istanze istruttorie formulate dall'attrice in primo grado
(e riproposte nel presente giudizio di appello).
Il motivo è infondato in relazione ad entrambi i profili.
Quanto al primo, si osserva come le dichiarazioni rese dalla sig.ra nella Pt_1 domanda di mutuo, e poi nell'art. 10 del contratto, non siano in realtà tra loro radicalmente incompatibili: invero, nella domanda di mutuo l'istante ha dichiarato di voler ricevere copia dell'atto idoneo per la stipula;
nel contratto di mutuo, invece, ha reso una dichiarazione diversa, ma non contraria, ossia di aver rinunciato ad esercitare il proprio diritto di visionare anticipatamente il testo contrattuale (ivi incluso quindi anche il relativo documento di sintesi) prima della stipula, e non già, quindi, di non aver ricevuto la menzionata documentazione. Peraltro, la mutuataria era libera di rifiutarsi di sottoscrivere il contratto di mutuo, ovvero, se non avesse realmente ricevuto la copia richiesta, avrebbe potuto domandarla al notaio o alla banca qualche giorno prima della stipula. In ogni caso, tutte le informazioni rilevanti risultano contenute nel contratto stipulato in forma pubblica sottoscritto dalla mutuataria, al quale risultano allegati il Documento di sintesi, il Prospetto delle clausole contrattuali non aventi contenuto economico e il piano di ammortamento.
Riguardo, invece, alla mancata trasmissione dei documenti semestrali ed annuali, si tratta di un'eccezione inammissibile, siccome tardivamente sollevata (nella comparsa conclusionale di primo grado). In disparte il rilievo che non può non apparire inverosimile che la banca, pur a conoscenza dell'indirizzo di residenza della mutuataria, abbia continuato per anni a reiterare lo stesso errore nell'invio delle comunicazioni indirizzate alla cliente e che questa nulla abbia mai lamentato in merito alla mancata ricezione della corrispondenza attinente al rapporto di mutuo.
Quanto al secondo profilo, le istanze istruttorie di prova orale per testi sono state correttamente respinte, sia pure con provvedimento di rigetto implicito, vertendo tutte e ciascuna su circostanze comunque irrilevanti al fine del decidere, avendo la causa ad oggetto la contestazione della validità del contratto di mutuo, ovvero, in via subordinata, delle sole clausole sub artt. 4, 4bis, 7 e 7bis dello stesso contratto, e la conseguente rideterminazione dei rapporti di dare/avere con la banca, e non già una
45 domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale e contrattuale in tesi sofferto.
15. Il quinto motivo – rubricato: “Sull'omessa e comunque errata valutazione circa l'indeterminatezza della clausola prevista dall'art. 4 del contratto oggetto di causa” – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui non conterrebbe una specifica valutazione circa la determinatezza della clausola di cui all'art. 4 del contratto, limitandosi ad affermare che “l'esplicitazione dei passaggi logici in termini discorsivi, come riportata negli art. 4 e 7 del contratto di mutuo, va considerata un metodo chiaro e intellegibile per illustrarne il funzionamento matematico, non solo per il consumatore medio, ma anche per quello più avveduto”. In particolare, risulterebbe carente l'indagine, anche di natura contabile, finalizzata a verificare la fondatezza della censura svolta” (cfr. atto d'appello, pag. 35 – 37).
Il motivo è infondato.
L'oggetto del contratto per essere valido deve essere determinato o determinabile alla stregua di criteri oggettivi contemplati nel contratto medesimo.
Ebbene, il contratto di mutuo in esame (e i relativi allegati, espressamente da considerarsi parte integrante e sostanziale del contratto stesso), pur nell'elevato tecnicismo che lo caratterizza, contiene tutti gli elementi necessari e sufficienti a determinare compiutamente diritti ed obblighi delle parti, essendo indicati:
a) l'importo mutuato: € 170.000,00;
b) la durata del mutuo: 30 anni;
c) la tipologia del piano di ammortamento: “alla francese”, che per definizione comporta rate di pari importo, ciascuna composta di una quota di interessi e di una quota di capitale decrescente nel tempo (quest'ultimo aspetto è reso evidente dal piano di ammortamento “tipo” allegato al contratto); con la precisazione che la natura variabile del tasso di interesse applicato non esclude, di per sé, l'applicazione di un metodo di ammortamento alla francese, che implica soltanto che le rate siano costanti, con una quota di interessi, inizialmente molto alta, ma decrescente nel tempo, ed una quota capitale inizialmente molto bassa, ma che aumenta progressivamente;
rate costanti non significa, infatti, rate sempre identiche, tanto meno nella loro composizione;
d) il rimborso attraverso “360 rate mensili posticipate” (ossia da pagarsi successivamente al mese di riferimento), la prima delle quali avente scadenza il 14.5.2008 e le altre successive di mese in mese sino all'ultima”, avente scadenza il 14.4.2038;
46 e) il riferimento a parametri valutari e finanziari indicati direttamente in contratto, oppure individuabili senza margine incertezza e in alcun modo rimessi all'arbitrio della banca mutuante, ossia: - il “tasso di interesse convenzionale”, determinato nello 0,437% mensile, ossia un dodicesimo del tasso nominale annuo del 5,240%; - il “tasso di cambio convenzionale”, determinato consensualmente in 1,6127 franchi svizzeri per 1 euro;
- il tasso “BO (London
Interbank Offered Rate) franco svizzero sei mesi rilevato per valuta ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione, sulla pagina BO2 del circuito Reuter
e pubblicato su il 'Il Sole 24 Ore', maggiorato di 1,500 punti percentuali”; - il tasso di cambio “rilevato per valuta, rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su il “Il Sole 24
Ore”;
f) il complesso e articolato, ma comunque preciso ed esaustivo, procedimento necessario al fine di determinare i conguagli dovuti nel tempo a causa dell'oscillazione dei parametri valutari e finanziari reali, ossia il tasso di cambio chf/eur e il BO chf 6 mesi, rispetto ai tassi “convenzionali” (e, lo si ricorda, ai fini dell'art. 1346 c.c. rileva unicamente la determinabilità in sé e per sé dell'oggetto del contratto, restando irrilevante che i criteri per la determinazione siano, agli occhi del consumatore medio, eventualmente poco chiari o di difficile comprensione).
In sintesi, viene previsto un tasso di interesse iniziale annuo, convenzionalmente stabilito, e parimenti l'ammontare della rata viene calcolato sulla scorta di un tasso di cambio in valuta, anch'esso convenzionalmente fissato al momento della stipula del contratto;
al termine di ogni semestre, nel caso in cui i tassi convenzionali su cui si è costruita la rata fissa subiscano delle variazioni rispetto ai tassi reali, in positivo o in negativo, la somma a credito o a debito derivante dall'oscillazione del cambio valuta viene aggiunta o sottratta al conto deposito fruttifero, accessorio al mutuo.
Si sottolinea che la previsione per cui la differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in franchi svizzeri (calcolato al “tasso di cambio convenzionale”) di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del 1° giugno e del primo dicembre, non appare così incomprensibile come sostenuto dall'attrice/appellante: la lettura integrale della clausola consente, infatti, di comprendere che la differenza di cui si parla è quella, eventuale, che emerga tra gli interessi e il tasso di cambio convenzionali (in base ai quali sono state calcolate le rate del semestre precedente) e quelli effettivamente rilevati nel medesimo semestre.
47 Non rileva invece l'omessa indicazione dell'ammontare delle singole rate, posto che lo stesso ben può essere determinato sulla base di tutti gli elementi indicati nel contratto e seguendo il procedimento ivi descritto. Si osserva, in particolare, che sulla base del piano di ammortamento allegato al contratto, seppur riferito a 100 euro di capitale mutuato, poteva agevolmente essere calcolato il capitale rimborsato e quello residuo al momento della scadenza delle singole rate. Inoltre, seppure il piano di ammortamento non comprendesse gli interessi, non può essere sottaciuto che il mutuo in questione era a tasso variabile, di talché la pretesa di conoscere in anticipo l'esatto ammontare delle singole rate può apparire addirittura fuori luogo;
è invero notorio che i piani di ammortamento normalmente allegati ai mutui a tasso variabile sono parametrati al tasso di interesse applicabile alla data della stipula, ma non hanno alcun valore vincolante per l'istituto di credito rispetto alle rate future, determinabili solo in base al tasso di interesse volta per volta vigente.
16. Il sesto motivo – rubricato: “Sulla carente e comunque errata valutazione della sentenza gravata sui plurimi profili di illegittimità della clausola di cui all'art. 7 del mutuo” – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di nullità della clausola contenuta nell'art. 7 del Contratto di mutuo per contrasto con la legge n. 40/2007. Risulterebbe in particolare trascurato il rilievo che una clausola che influisce sulla rivalutazione del capitale mutuato costituisce la principale evidenza della natura finanziaria e speculativa del contratto contestato, ultronea rispetto a un contratto di mutuo. In un mutuo, difatti, non si può presentare un rischio per il soggetto finanziato di rimborsare somme ulteriori rispetto agli interessi dovuti al creditore sul capitale erogato, così come, per altro verso, per il mutuante di non veder restituito il capitale dato a prestito. La clausola deve ritenersi quindi estranea alla fisiologia del contratto di mutuo nel quale è contenuta. Essendo la stessa applicabile solo in caso di estinzione anticipata del rapporto, non può che essere considerata una clausola penale (non essendo indirizzata a remunerare alcuna prestazione dell'istituto mutuante, ma unicamente l'anticipata conclusione del rapporto), e in quanto tale deve essere considerata nulla per contrarietà alla legge 40/2007 (ora art. 120-ter
TUB).
Il motivo è infondato.
L'art. 7 del contratto di mutuo (rubricato: “Estinzione anticipata”) prevede che: “E' in facoltà della Parte mutuataria effettuare rimborsi parziali ed estinguere anticipatamente il mutuo, a condizione che: a) siano saldati gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili e quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria;
b) siano versati gli interessi a qualunque titolo
48 maturati sino al giorno dell'estinzione. La Parte mutuataria dichiara che intende beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dal D.P.R. 601 del 1973. Quanto sopra fermo restando quanto disposto dall'art. primo comma, del T.U.B. e senza che la suddetta dichiarazione costituisca rinuncia alcuna ai diritti previsti da disposizioni inderogabili di legge. La Parte mutuataria dovrà inoltrare richiesta scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire alla Banca almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della rata in cui la Parte mutuataria intende effettuare la restituzione parziale o totale. Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in FR RI in base al "tasso di cambio convenzionale", e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio
[...]
rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuters pubblicato su “Il Sole CP_5
24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso. Il rimborso, sia parziale che totale, dovrà essere perfezionato contestualmente alla scadenza di una rata. Nelle more del preavviso, rimane invariato l'obbligo della Parte mutuataria di pagare le rate del piano di rimborso frattanto in scadenza compresa quella in scadenza nella data prevista per
l'estinzione, in caso di rimborso totale. In caso di rimborso parziale, si pattuisce espressamente che la somma restituita sarà in ogni caso di esclusivo utilizzo, anche parziale, del saldo recato dal rapporto di deposito fruttifero. La somma restituita dalla
Parte mutuataria al netto di quanto sopra e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria alla Banca determinerà la quota di capitale estinto sulla base della quale verrà calcolata la quota di capitale residuo”.
Detta clausola non può qualificarsi come “penale” o “commissione per estinzione anticipata” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, co. 3, del D.L. n. 7/2007, convertito con mod. dalla legge n. 40/2007 (secondo cui: “3. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto”), in quanto non introduce alcuno specifico
“onere” a carico del mutuatario che intenda esercitare la facoltà di surrogazione, ma
è una mera conseguenza della natura indicizzata del mutuo, la quale impone di determinare l'importo da corrispondere ai fini dell'estinzione anticipata superando l'apparente discrasia rappresentata da pagamenti effettuati in una valuta (l'euro) differente rispetto a quella individuata quale riferimento per l'importo mutuato (il franco svizzero).
Il meccanismo individuato dalle parti è, però, del tutto neutro ed opera nello stesso modo qualunque sia l'andamento del cambio chf/eur nel corso del tempo, tanto che
49 nel caso di deprezzamento del franco svizzero rispetto all'euro il medesimo meccanismo avrebbe comportato una riduzione dell'importo dovuto, e quindi un sostanziale vantaggio per la mutuataria, e non già un aggravio dei costi.
Anche in tal caso è evidente come la clausola contrattuale non possa essere dichiarata nulla solo perché potrebbe astrattamente, in base a circostanze contingenti (ma non anche con certezza in concreto), comportare un aumento dell'importo da corrispondere (in euro) per l'estinzione anticipata, stante la sua natura aleatoria.
In altri termini, la clausola di indicizzazione rappresenta un elemento aleatorio per entrambe le parti e il rischio connesso alla fluttuazione del cambio chf/eur rientra, per definizione, nella normale alea del contratto, avendo entrambe le parti consapevolmente accettato il rischio, ovvero confidato, che tale fluttuazione potesse determinare, rispettivamente, un peggioramento, ovvero un miglioramento della propria posizione contrattuale. Tale è anche il parere della giurisprudenza di merito che si è espressa su contratti di mutuo identici a quello di cui è causa, la quale ha chiarito che la (eventuale) maggiorazione che può derivare dal meccanismo di indicizzazione di cui all'art. 7 “non può essere qualificata quale penale prevista per il caso di estinzione anticipata, in quanto dipende semplicemente dalla necessità di parametrare le corresponsioni in euro all'importo mutuato in FR RI” (cfr.
Trib. Milano, 6 dicembre 2017; Trib. Milano, 9 giugno 2017; Trib. Napoli 9 gennaio
2018).
Ne discende, quindi, l'insussistenza della lamentata violazione della normativa richiamata dall'appellante e la piena legittimità dell'art. 7 del contratto di mutuo.
Per quanto concerne, invece, le ulteriori allegazioni riproposte dall'attrice/appellante relativamente alla pretesa natura “finanziaria” del meccanismo di indicizzazione e alla conseguente pretesa violazione del TUF, nemmeno tali doglianze possono trovare accoglimento.
Occorre, infatti, sottolineare che l'elemento discretivo fra strumento finanziario derivato e mutuo risiede anzitutto nella causa del contratto, che nel derivato consiste nel puro scambio di un differenziale, a fini speculativi o di copertura da un rischio finanziario, mentre nel mutuo si sostanzia nella concessione di una data disponibilità finanziaria da una parte all'altra, con finalità di finanziamento. Dal punto di vista strutturale, gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati dallo scambio, a scadenze prefissate, di flussi di interessi legati a determinati e distinti nozionali di riferimento e l'addebito, all'una o all'altra parte, del conguaglio a debito.
Nel caso di specie, invece, non vi è alcuno scambio tra le parti, né di capitali, né di differenziali, né vi è alcuna finalità speculativa o di copertura da un rischio finanziario.
50 Semplicemente, le parti hanno concluso un contratto di mutuo in cui il tasso di interesse non è fisso, bensì variabile, ed è stato dalle parti determinato per relationem facendo riferimento (nel rispetto dell'art. 1349 c.c.) a due parametri, sì esterni, ma determinabili con sicurezza, ossia il tasso di interesse BO chf 6 mesi
(analogamente, peraltro, a qualsiasi altro mutuo a tasso di interesse variabile) e il tasso di cambio chf/eur.
Non deve trarre in inganno il meccanismo, previsto dall'art.
4-bis, dell'effettuazione di conguagli periodici in un conto deposito dedicato. La funzione dei conguagli semestrali è infatti unicamente quella di raffrontare il valore dei parametri di indicizzazione convenzionali e storici indicati nel contratto con quelli reali rilevati sul mercato, al fine di adeguare le rate pagate dal mutuatario (peraltro, in misura fissa) rapportandole a quanto effettivamente dovuto. Non vi è quindi alcuna operazione di acquisto e vendita di valuta chf fra banca e cliente;
non vi è alcuno scambio, a scadenze prefissate, di flussi di interessi legati a determinati e distinti nozionali di riferimento.
La mera previsione dei noti parametri di indicizzazione non costituisce, quindi, di per sé, un elemento che possa introdurre nel mutuo un derivato implicito di qualsivoglia genere. Sul punto la Consob ha affermato che: “il mutuo non può neppure farsi rientrare tra i prodotti finanziari di cui all'art. 1, comma 1°, lett. u) del d. lgs. n.
58/1998 […]. Nell'ambito di tale categoria, infatti, possono ricomprendersi i soli prodotti finanziari di “raccolta” e non anche quelli di “erogazione”, tra i quali ultimi, secondo l'opinione comune, deve farsi rientrare il mutuo. Infatti il mutuo finalizzato all'acquisto di immobili ad uso abitativo non costituisce, per il mutuatario, né una forma di investimento, in quanto il denaro ricevuto non è impegnato direttamente in vista di un reddito o di un ritorno economico, né rappresenta un investimento di natura finanziaria, dal momento che non è rivolto, direttamente o indirettamente, al finanziamento dell'impresa erogatrice, per la quale, anzi, tale attività rappresenta un
«impegno di spesa»” (Comunicazione Consob n. DIN/82717 del 7 novembre 2000).
17. Il settimo motivo – rubricato: “Errata valutazione sulla domanda di annullamento e sui termini di relativa proposizione” – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di annullamento dl contratto per errore determinante sull'oggetto del contratto, ritenendo: che al momento della notifica dell'atto di citazione risultava ampiamente trascorso il termine prescrizionale, essendo stato il contratto concluso in data 11.4.2008; che la consapevolezza dell'impatto dell'apprezzamento della valuta era in ogni caso pienamente comprensibile dalla mutuataria già con le comunicazioni dell'1.3.2013 e del
51 26.3.2015; che non sarebbe stata evidenziata la qualità dell'oggetto determinante del consenso su cui l'errore sarebbe caduto. In particolare, sarebbe stato trascurato:
- che l'interruzione del termine prescrizionale non andava ricondotta alla notifica dell'atto di citazione del 9.4.2020, quanto piuttosto alla trasmissione alla banca in data 20.12.2018 della diffida datata 17.12.2018 sottoscritta dal difensore e dalla mutuataria;
- che quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto l'errore e tale scoperta non può farsi coincidere con la comunicazione della banca dell'1.3.2013, non avendo questa certamente consentito alla mutuataria di comprendere il rischio valutario (del capitale, e non solo degli interessi) alla quale era esposta con la stipulazione del contratto di mutuo oggetto di causa, limitandosi ad evidenziare le modalità di calcolo degli interessi in termini analoghi a quanto già risulta dal testo delle clausole 4 e 7 del contratto di mutuo, senza in alcun modo permettere alla stessa di comprendere la portata di quanto esposto, e in particolar modo l'impatto finanziario del rischio valutario. Quanto all'oggetto sul quale è caduto l'errore, questo andrebbe individuato nel rischio valutario di possibile rivalutazione del capitale da rimborsare o dell'impegno finanziario oggetto del contratto, essendo certo che se la sig.ra Pt_1 fosse stata messa nelle condizioni di comprendere appieno i rischi connessi al mutuo che si apprestava a sottoscrivere, non lo avrebbe stipulato.
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e non può quindi essere accolto.
Quanto al primo rilievo (decorrenza della prescrizione dall'invio – via pec – della missiva del 17.12.2018), va considerato in primo luogo che l'interruzione della prescrizione per l'azione di annullamento avviene solo tramite azione giudiziaria, non bastando a tal fine semplici atti stragiudiziali di messa in mora, come la lettera di diffida richiamata dall'appellante. Questo perché l'azione di annullamento esercita un diritto potestativo e l'interruzione si realizza solo con l'avvio di un processo, azzerando il termine e facendone iniziare uno nuovo.
In ogni caso, anche considerando detta missiva, il termine prescrizionale di riferimento risulterebbe comunque decorso alla data della notificazione dell'atto di citazione di primo grado (9 aprile 2020), e questo sia che si prenda a riferimento la data di stipulazione del contratto di mutuo (11 aprile 2008), sia che si consideri la comunicazione del primo marzo 2013, che ancora quella del 26 marzo 2015, non essendo, per contro, credibile la tesi sostenuta anche in questa sede dalla mutuataria di non essere stata – e di non esserlo, per vero, nemmeno all'attualità dopo lo svolgimento dell'intero giudizio di primo grado – in grado di comprendere “il
52 significato letterale di quanto previsto dal contratto e dall'anzidetta comunicazione”, non potendo pretendersi “che un consumatore privo di formazione specifica possa comprendere il significato di termini quali “rivalutazione”, “ammortamento”, “tasso di cambio convenzionale”, “meccanismo di indicizzazione”, “oscillazioni valutarie” in mancanza di idonee spiegazioni”. Per quanto si è detto, infatti, le clausole in esame risultano adeguatamente chiare e atte a spiegare il contestato meccanismo di indicizzazione e sia invece da escludere la ricorrenza di qualsivoglia carattere abusivo e vessatorio delle stesse ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice del Consumo, e ciò in quanto, come già detto: a) il meccanismo della doppia indicizzazione (al tasso di cambio della valuta per ciò che concerne il capitale e al tasso di interesse BO franco svizzero per ciò che concerne gli interessi) è espressamente indicato nel Contratto di mutuo e nel Documento di Sintesi allegato all'atto notarile, controfirmato dalla mutuataria;
b) le clausole n. 4 e 7 del contratto (calcolo interesse e calcolo per estinzione anticipata) si dilungano ampiamente nella descrizione del meccanismo in esame, e pur con gli inevitabili margini di complicazione connessi alla fattispecie finanziaria in commento, forniscono piena contezza dell'operatività dello strumento, sicuramente con metodica più efficace ed immediata di quanto non sarebbe stato consentito dall'inserimento della formula matematica esplicativa del medesimo calcolo, ovvero da altro mezzo esplicativo, peraltro neppure indicato dalla appellante;
c) la circostanza che l'ammontare degli importi oggetto di restituzione (sia sub specie di rate mensili, sia, per il caso di anticipata estinzione, sub specie di capitale residuo) possa variare (in positivo o in negativo) in esito al fluttuare del tasso di cambio emerge chiaramente dall'intero impianto ed è stato in tal senso applicato al rapporto nella sua fase fisiologica (avendo la mutuataria ricevuto gli aggiornamenti semestrali delle intervenute variazioni, in aumento ovvero in diminuzione, e così constatato il modificarsi delle somme accantonate sul collegato deposito)”; d) la clausola di estinzione anticipata di cui all'art. 7 costituisce piana espressione del meccanismo di indicizzazione valutario rapportato solo alla quota in linea capitale, di talché appare evidente come le censure svolte dalla mutuataria siano sostanzialmente dirette a scongiurare l'effetto economicamente svantaggioso scaturente semplicemente dal particolare andamento del rapporto euro/franco svizzero in un determinato contesto storico. Seguendo tale impostazione, la avrebbe potuto, quindi, selettivamente Pt_1 individuare i periodi di cambio valutario alla stessa sfavorevoli per censurare la non chiarezza della clausola, avvantaggiandosi, invece, della stessa, nel caso opposto.
Né, infine, un tale effetto di nullità per mancanza di chiarezza e per connesso squilibrio può essere desunto dall'inserimento, nella citata clausola n. 10 del
53 contratto, del termine “capitale restituito” in luogo del diverso termine di “capitale residuo”. Tale censura, infatti, non determina alcuna nullità della clausola in esame, posto che l'unico significato attribuibile al termine in questione è quello di capitale nominale ancora da restituire, e ciò sulla base del senso logico, prima ancora che giuridico del testo negoziale e senza la necessità di particolari attività interpretative:
è, infatti, di tutta evidenza che nessuna operazione di valorizzazione deve essere effettuata in relazione al capitale già restituito, ma solo quanto a quello da restituire che va, appunto, conteggiato.
Gli esposti rilievi in punto di prescrizione dell'azione di annullamento hanno portata dirimente e comportano di per sé soli il rigetto del motivo.
Per completezza di disamina, nel merito è appena il caso di aggiungere come nella fattispecie debba escludersi la ricorrenza di un errore rilevante, determinante la prestazione del consenso della mutuataria, dalla stessa non percepibile al momento della stipulazione del contratto e per contro riconoscibile dalla controparte bancaria, tutte circostanze rilevate e sottolineate dal primo giudice (v. sentenza, pag. 15-16:
“(omissis) In ogni caso la domanda risulterebbe infondata posto che l'attrice non ha evidenziato quale sarebbe la “qualità dell'oggetto che deve ritenersi determinante del consenso” su cui l'errore darebbe caduto. Inoltre, con riferimento alla riconoscibilità dell'errore va osservato come secondo quanto osservato dalla Suprema Corte è “(…) necessario accertare, da un lato, se la parte caduta in errore si sia indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante ai fini della conclusione del negozio, e, dall'altro, se con l'uso della normale diligenza
l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore (…) (cfr. Cass. civ.
n. 24738/2017) circostanze rispetto alle quali parte attrice non ha svolto alcuna idonea allegazione. Va altresì evidenziato come nell'art 10 del contratto notarile vi è la dichiarazione a valore confessorio dell'attrice che contrasta con l'allegazione di condotte omissive da parte della banca che avrebbero determinato il vizio della volontà e ciò tenuto altresì conto che la delibera CICR 25.7.2003 e il provvedimento
Banca d'Italia 25.7.2003 sulla “trasparenza” prevedevano che i fogli informativi dovessero essere unicamente “asportabili e messi a disposizione dei clienti “ senza che fosse previsto uno specifico obbligo di consegna degli stessi anteriormente alla stipula del contratto. Per le indicate ragioni va rilevata l'infondatezza di tutte le domande formulate da parte attrice nel presente giudizio”) sulle quali manca una specifica, apprezzabile, critica da parte della appellante.
18. L'ottavo motivo – rubricato: “Sull'errato addebito delle spese legali del giudizio di primo grado” – denuncia l'errato governo delle spese di lite, poste interamente a
54 carico dell'attrice nonostante che i contrasti giurisprudenziali in ordine ai singoli motivi di gravame avrebbero dovuto portare a una compensazione delle spese di lite,
o comunque a una diversa quantificazione delle stesse.
Il motivo è infondato.
Il giudice di primo grado non è invero incorso in alcuna violazione di legge nell'imputare a carico dell'attrice soccombente l'intero carico delle spese di lite, né lo ha fatto con riguardo alla misura della liquidazione, operata ai sensi del D.M. n.
55/2014 applicando i parametri medi.
Quanto alla mancata compensazione, anche solo parziale, delle spese di lite, ciò costituisce l'esercizio di una facoltà ampiamente discrezionale da parte del giudice, che nel caso di specie non risulta averla esercitata in maniera, né illegale, né illogica, essendosi attenuto al criterio della soccombenza, che a carico dell'attrice è indubbiamente integrale, mentre i dedotti contrasti giurisprudenziali in realtà non sono rilevanti, risultando il formante giurisprudenziale di merito assolutamente prevalente – poi cristallizzatosi anche nella giurisprudenza di legittimità – coerente con la decisione assunta dal primo giudice e ora da questa Corte territoriale.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della appellante e a favore della appellata Parte_1 [...]
con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e Controparte_4 int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per le prime due fasi e quello minimo per le seconde due (in ragione della sostanziale ripetizione delle considerazioni già svolte negli atti introduttivi), nell'ambito dello scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità media”.
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo, che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 2388/2022 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la
55 impugnata sentenza n. 1918/2022 del Tribunale di Venezia;
b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata Parte_1 [...] le spese di lite del presente secondo grado, che liquida, per Controparte_1 compensi, in € 8.170, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico della appellante dei Parte_1 presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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