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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 03/02/2026, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1019/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5639/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4472/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 250IPPD008602022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 250IPPD008602022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 250IPPD008602022 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 183/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellato: Insiste come in atti
Resistente/Appellato: Insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4472/2024 del 28.05.2024, depositata il 31.05.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento con la quale si era richiesto il versamento di IRPEF anno 2012 e condannava la ricorrente alle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la contribuente, eccependone la nullità e chiedendo accogliersi il ricorso introduttivo, con le spese.
In sede di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate , Direzione Provinciale di Catania , ha rappresentato che la interessata aveva presentato regolare domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art.1, comma
186/203, Lg. 197/2022 ed ha chiesto, pertanto, dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi degli art. 61 e 46 D.Lgs. n. 546/1992 e compensate le spese di giudizio.
Con ordinanza del 23.01.2025 questa C.G.T. dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione, per intervenuta cessazione della materia del contendere ed ha rinviato a nuovo ruolo per il merito.
Alla pubblica udienza del 23/01/2026 la causa si è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La C.G.T., ritenuto che, in sede di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, ha rappresentato che la interessata aveva presentato regolare domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art.1, comma 186/203, Lg. 197/2022, nulla opponendosi dalla appellante, visto l'art.61 e 46 D.Lgs.
n.546/1992 e l'art. 1, c.198, Lg. 197/2022 citata, dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 17, dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. Spese compensate.
Catania lì 23.01.2026 Il Presidente relatore
AM NÀ
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5639/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4472/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 250IPPD008602022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 250IPPD008602022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 250IPPD008602022 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 183/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellato: Insiste come in atti
Resistente/Appellato: Insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4472/2024 del 28.05.2024, depositata il 31.05.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento con la quale si era richiesto il versamento di IRPEF anno 2012 e condannava la ricorrente alle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la contribuente, eccependone la nullità e chiedendo accogliersi il ricorso introduttivo, con le spese.
In sede di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate , Direzione Provinciale di Catania , ha rappresentato che la interessata aveva presentato regolare domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art.1, comma
186/203, Lg. 197/2022 ed ha chiesto, pertanto, dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi degli art. 61 e 46 D.Lgs. n. 546/1992 e compensate le spese di giudizio.
Con ordinanza del 23.01.2025 questa C.G.T. dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione, per intervenuta cessazione della materia del contendere ed ha rinviato a nuovo ruolo per il merito.
Alla pubblica udienza del 23/01/2026 la causa si è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La C.G.T., ritenuto che, in sede di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, ha rappresentato che la interessata aveva presentato regolare domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art.1, comma 186/203, Lg. 197/2022, nulla opponendosi dalla appellante, visto l'art.61 e 46 D.Lgs.
n.546/1992 e l'art. 1, c.198, Lg. 197/2022 citata, dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 17, dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. Spese compensate.
Catania lì 23.01.2026 Il Presidente relatore
AM NÀ