Sentenza 29 luglio 2024
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 11/03/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 47/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Rita LORETO Presidente Roberto RIZZI Consigliere relatore Nicola RUGGIERO Consigliere Maria Cristina RAZZANO Consigliere Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull’appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 61754 del registro di segreteria, avverso
la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania n.
423/2024, depositata in data 29/7/2024 promosso da PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, in persona del Procuratore regionale protempore
[APPELLANTE]
contro TA IA, nata a [...] il [...], c.f.
T[...], residente a [...]’Antimo (NA), Via Crucis SENT. 47/2026 n. 59 VISTO l’atto di appello.
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.
UDITI, nell’udienza del 5 marzo 2026, con l’assistenza del segretario, dott.
Eliana Giorgiantoni, il relatore, cons. Roberto Rizzi e il Pubblico ministero, s.p.g. Emanuela Rotolo.
FATTO
Con la sentenza n. 423/2024, depositata in data 29/7/2024, la Sezione giurisdizionale per la Campania dichiarava il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti
TA IA.
L’azione era stata proposta per il risarcimento del danno erariale cagionato all’INPS, pari a € 35.580,12, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, generato dall’asserita indebita percezione del sussidio noto come “reddito di cittadinanza”, dal maggio 2020 al febbraio 2023 (33 mensilità).
La TA, infatti, come accertato dalla Guardia di Finanza all’esito di un'autonoma attività di polizia finalizzata al contrasto delle frodi nel comparto dell’assistenza sociale (informativa prot. n. 0668617 del 17/12/2023), nelle istanze tese alla concessione del beneficio del 7/4/2020 e del 17/11/2021 aveva falsamente dichiarato che del suo nucleo familiare era componente convivente anche OMISSIS, risultato, invece, domiciliato in luogo diverso. Inoltre, era stato rilevato che l’asserito convivente era stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per il reato di estorsione continuata in concorso, ex artt. 81,110 e 629 c.1 c.p. (sentenza della Corte di SENT. 47/2026 appello di Napoli del 17/4/2019, divenuta irrevocabile in data 1/10.2019) ed era stato detenuto presso varie case circondariali dal 31/5/2017 al 13/5/2021.
Per effetto della mancata rappresentazione all’INPS di tali circostanze, la TA aveva ottenuto un beneficio maggiore di quello che le sarebbe spettato in base alla scala di equivalenza prevista dall’art. 2, comma 4, d.l. 4/2019, in applicazione dell’art. 3, comma 13, ai sensi del quale: «Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, co. 3».
Rilevato che, ai sensi dell’art. 7, comma 4, della medesima legge, l’omissione, fra l’altro, di tali obblighi dichiarativi determina la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e l’obbligo di restituzione dell’intero importo percepito, la Procura regionale ravvisava gli estremi della responsabilità amministrativa in capo al percettore, assumendo che per la peculiare conformazione del c.d.
reddito di cittadinanza, si generasse tra il beneficiario e l’Amministrazione erogatrice un rapporto di servizio in grado di radicare la cognizione del giudice contabile.
Il primo giudice, dando continuità al proprio orientamento manifestato in vicende analoghe (sentenze nn. 335, 336, 337, 367, 382, 504, 505, 677, 678, 789, 950 del 2021, e, più recentemente, sentenze nn. 14, 46, 86 del 2024),
SENT. 47/2026 declinava la giurisdizione della Corte dei conti in favore di quella del Giudice ordinario.
A tanto perveniva «inquadrando il reddito di cittadinanza nella categoria dei meri sussidi» e, segnatamente, evidenziandone «la natura sociale di misura di solidarietà volta ad assicurare a persone indigenti una minima fonte di sostentamento economico, senza imporre alcuna attività gestoria o assunzione di compiti e attività amministrative direttamente riconducibili alla voluntas del percipiente».
In tale prospettiva, negava che il reddito di cittadinanza avesse una «specifica finalità di inclusione occupazionale (…) sottesa alla sua natura di contributo di scopo», valorizzando «la finalità sociale di sostegno economico attraverso la corresponsione mensile di importi in denaro ai soggetti più bisognosi al dichiarato fine primario di contrastare la povertà». Inoltre, evidenziava che la finalizzazione della misura all’inserimento lavorativo, seppur riconosciuta dalla Corte costituzionale nelle pronunce nn. 126/2021 e 19/2022 – doveva essere intesa «quale mero auspicio di politica legislativa o, tutt’al più, quale obiettivo esterno ed eventuale rispetto al tipico ed esclusivo obiettivo di contrasto alla povertà e al disagio sociale che connota la suddetta misura economica, per esplicita ammissione degli stessi ideatori».
Avverso tale pronuncia, in data 5/8/2024 la Procura regionale proponeva appello (avvalendosi dell’Unep, che eseguiva la notifica a mani proprie della destinataria in data 7/8/2024).
Dopo la ricostruzione delle vicende oggetto del giudizio di primo grado, richiamava i percorsi argomentativi contenuti nella sentenza n. 468/2022 di questa Sezione e contestava i nuovi argomenti spesi dal primo giudice, fondati SENT. 47/2026 essenzialmente su due assunti, ritenuti entrambi non condivisibili:
- l’assenza di un’attività gestoria di pubbliche risorse da parte del privato beneficiario, inibente la configurabilità di un rapporto di servizio tra quest’ultimo e l’amministrazione concedente il beneficio;
- la natura prevalentemente “assistenziale” della provvidenza, sicché la sua destinazione all’occupazione integrava una mera petizione di principio, confermata dalla circostanza che gli strumenti di inserimento del soggetto e avvio dello stesso al mondo del lavoro, originariamente contemplati dall’impianto normativo, erano rimasti, nella pratica, sostanzialmente inattuati (in particolare, la mancata attuazione del programma di inserimento che prevedeva l’impiego dei cosiddetti navigators).
Con riferimento al primo, contestato assunto, la Procura appellante, chiarito che il rapporto di servizio non è assimilabile a un contratto privatistico secondo lo schema del do ut facere, con previsione di specifiche obbligazioni e di sanzioni e/o penali in caso di inadempimento, evidenziava che il rapporto di servizio – e, quindi, la giurisdizione contabile – può ritenersi sussistente in tutte le ipotesi in cui il privato si inserisca, volontariamente, attraverso una sua iniziativa personale (nello specifico, domanda tesa all’ottenimento del contributo) in un binario orientato al perseguimento di una politica e/o finalità di interesse pubblico, alla cui realizzazione sono destinati pubbliche risorse.
Tale volontario inserimento fa sì che il privato, percettore di una provvidenza pubblica orientata al perseguimento di un determinato obiettivo di interesse generale, entri ipso facto in un rapporto di servizio con l’amministrazione pubblica concedente.
SENT. 47/2026 Pertanto, a opinione della Procura appellante, anche in assenza di obblighi gestori specifici e/o di rendicontazione contabile del denaro ricevuto, il privato percettore diventa attore e artefice di quella politica pubblica tesa, nella fattispecie in esame, a sostenere l’obiettivo macroeconomico della tendenziale piena occupazione, direttamente influente sul Pil del Paese.
Conseguentemente, lo stesso è tenuto a rispondere, nei confronti dell’amministrazione concedente, di ogni deviazione del contributo ricevuto da quella specifica e pubblica finalità perseguita a titolo di danno erariale.
E ciò, sia nell’ipotesi in cui tale deviazione (rispetto al fine pubblico perseguito) si collochi nella fase genetica del rapporto (come nel caso in cui si dichiarino, ad esempio, falsi requisiti ai fini dell’ottenimento del contributo)
sia nell’ipotesi in cui tale deviazione sia ravvisabile nella fase successiva della sua concessione (ad esempio con il mancato adempimento delle obbligazioni formative professionali che, nella prospettiva del “patto per il lavoro”,
assistono la concessione del contributo).
E siccome, sempre ad avviso della Procura, non è dubitabile che tutto l’impianto normativo in materia di reddito di cittadinanza (come peraltro risulta evidente dalla discussione politica che ha preceduto l’emanazione del d.l. 4/2019 e dai lavori preparatori del disegno di legge) sia stato concepito dal Legislatore italiano col dichiarato (nell’incipit stesso della legge) intento di favorire lo sviluppo e l’incremento dell’occupazione attiva, risulta logicamente conseguenziale che il privato che (volontariamente) si inserisce in tale binario, risulti avvinto da un rapporto di servizio con l’amministrazione.
Con riferimento al secondo assunto, la Procura assumeva che lo stesso SENT. 47/2026 poggiasse su un evidente equivoco: l’assicurare al percettore del reddito di cittadinanza e al suo nucleo familiare condizioni dignitose di vita non avrebbe potuto considerarsi il fine, ma solo il mezzo per realizzare l’obiettivo -
principale e assorbente - dell’impiego e dell’inserimento professionale dello stesso.
In tale ottica di strumentalità, secondo l’Organo proponente l’impugnazione, non poteva ritenersi dirimente il regime di esenzione dall’IRPEF di cui beneficia il reddito di cittadinanza (art. 3, comma 4, del d.l. n. 4 del 2019).
E ciò in quanto il mancato assoggettamento all’imposizione era conseguenza della peculiare finalità assegnata dal legislatore al beneficio, che lo differenziava da altre provvidenze sociali, parimenti esentate da IRPEF, la cui erogazione trova giustificazione essenzialmente sul solo stato di bisogno.
Auspicava, conseguentemente, la riforma della sentenza, con la declaratoria di sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di responsabilità e rimessione degli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado appello, ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c.
L’udienza, originariamente calendarizzata per il giorno 7/10/2025, con decreto del 9/9/2025 veniva rinviata all’udienza del 22/1/2026 «per sopravvenuti motivi organizzativi».
All’esito dell’udienza del 22/1/2026, nella quale veniva constatata la mancata costituzione della parte appellata e l’assenza di riscontri documentali circa il buon esito della notificazione del citato d.f.u. del 9/9/2025, il Collegio, con ordinanza n. 3/2026 del 2/2/2026, ritenuto non integro il contraddittorio, disponeva il differimento della trattazione all’udienza del 5/3/2026, onerando SENT. 47/2026 la segreteria della Sezione di provvedere alla notificazione.
All’udienza del 5/3/2026, non costituita la parte appellata, il P.M. insisteva per l’accoglimento dell’appello, richiamando anche le più recenti sentenze di questa Sezione che avevano ribadito l’orientamento originariamente manifestato con la sentenza 468/2022.
La causa veniva, quindi, posta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia della parte appellata in quanto, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Risulta, infatti, che l’impugnazione le è stata notificata, a mezzo Unep, a mani proprie, in data 7/8/2024.
Con le medesime modalità, poi, in data 12/6/2025, le è stato notificato il decreto di fissazione della udienza di trattazione del giudizio, originariamente calendarizzata per il giorno 7/10/2025.
Sennonché, «per sopravvenuti motivi organizzativi», detta udienza è stata rinviata al giorno 22/1/2026.
In occasione della trattazione del giudizio in tale udienza, il Collegio, constatato che la parte appellata non si era costituita e che difettava la documentazione di riscontro del buon esito della notificazione del decreto del 9/9/2025 di fissazione dell’udienza, con ordinanza n. 3/2026 del 2/2/2026, ha disposto il differimento della trattazione all’udienza del 5/3/2026, onerando la segreteria della Sezione di provvedere alla notificazione.
La rinnovazione della procedura partecipativa è stata ritualmente esitata.
2. Il Collegio intende dare continuità, in assenza di ragioni per discostarsene, all’orientamento già univocamente espresso in materia da questa Sezione SENT. 47/2026 d’appello.
Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza n. 468/2022 e alle più recenti decisioni n. 83/2025, n. 106/2025, n. 117/2025, n. 135/2025 n. 158/2025, n.
199/2025, n. 203/2025, n. 208/2025, n. 232/2025, n. 236/2025 e n. 237/2025 le quali, all’esito di un articolato percorso logico-argomentativo, da ritenersi qui integralmente richiamato (anche) ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d),
c.g.c., hanno riconosciuto la sussistenza della giurisdizione contabile in materia di indebita percezione del cd. “reddito di cittadinanza”.
Tutto ciò valorizzando:
- la natura della misura in questione, ovvero essenzialmente quella di strumento di politica attiva del lavoro;
- la sussistenza del cd. rapporto di servizio tra il percettore e l’Amministrazione erogante, per essere il primo funzionalmente inserito all’interno di uno specifico programma pubblicistico, indipendentemente dal trasferimento al medesimo percettore di funzioni e poteri autoritativi e dalla configurazione, a carico dello stesso, di obblighi di rendicontazione delle somme percepite.
Nello specifico, è stato condivisibilmente affermato che «il reddito di cittadinanza costituisce un particolare beneficio economico, introdotto nell’ordinamento italiano dal d.l. 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e in gran parte successivamente abrogato dall’art.1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n.197, al dichiarato fine di operare una generale razionalizzazione dei servizi per l’impiego, con l’obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro.
SENT. 47/2026 L’art. 1, comma 1, del menzionato decreto-legge, infatti, definisce il reddito di cittadinanza “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro”.
Ai sensi del successivo art. 4, per beneficiare del reddito di cittadinanza, è necessario rispettare alcune condizionalità: immediata disponibilità al lavoro, con obbligo di accettare una delle offerte di lavoro congrue proposte dall’Amministrazione e adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale attraverso la sottoscrizione di un “patto per il lavoro” e, in presenza di particolari criticità, di un “patto per l’inclusione sociale”.
Al rispetto di tali condizioni, salvi taluni casi specifici di esonero, sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e non frequentanti un regolare corso di studi. Il venir meno agli obblighi previsti comporta dirette conseguenze negative sulla percezione del beneficio (a seconda della gravità dell’inadempimento, dalla decurtazione delle somme da erogare sino alla decadenza o alla revoca del beneficio con obbligo di restituire quanto indebitamente percepito).
L’art. 3, comma 6, del d.l. n.4/2019 specifica che il reddito di cittadinanza è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trovava nelle condizioni previste dall’art. 2 del medesimo decreto-legge (che non richiede la preventiva stipulazione del patto per il lavoro o del patto per l’inclusione sociale).
Il successivo art. 4, comma 4, del d.l. n.4/2019 precisa che la domanda di reddito di cittadinanza, resa dall’interessato all’INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, condizione necessaria per l’erogazione del beneficio. L’art.7, comma 5, dispone la “decadenza” dal SENT. 47/2026 reddito di cittadinanza, tra l’altro, ad eccezione dei casi di esclusione o esonero, quando uno dei componenti il nucleo familiare non sottoscrive il patto per il lavoro o il patto per l’inclusione sociale.
Il reddito di cittadinanza ha, dunque, la chiara finalità di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro e costituisce uno strumento di politica attiva del lavoro.
Le condizionalità che caratterizzano la misura, tutte finalizzate all’inserimento lavorativo dei beneficiari, escludono la riconducibilità dell’istituto ad una prestazione avente natura esclusivamente o prevalentemente assistenziale.
Elemento necessario per l’inserimento degli interessati nel programma pubblico di ingresso nel mondo del lavoro è, quindi, la domanda di reddito di cittadinanza, resa dall’interessato all’INPS, equivalente a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (art. 4, comma 4, del d.l. citato). La stipulazione del patto per il lavoro costituisce, pertanto, un adempimento successivo e non un requisito preliminare. La mancata stipulazione del patto per il lavoro determina infatti, la decadenza dal reddito di cittadinanza già riconosciuto.
La qualificazione del reddito di cittadinanza come strumento di politica attiva del lavoro e non come prestazione di natura esclusivamente o prevalentemente assistenziale trova autorevole conferma nella costante e univoca giurisprudenza costituzionale in materia. Già prima della menzionata sentenza di questa Sezione n. 468/2022, la Corte costituzionale aveva, infatti, avuto modo di affermare che il reddito di cittadinanza non aveva natura meramente assistenziale, proprio perché accompagnato da un percorso formativo e di inclusione che comportava precisi obblighi, il cui mancato SENT. 47/2026 rispetto determina, in varie forme, l’espulsione dal percorso medesimo
(sentenza n.126/2021). Il reddito di cittadinanza, non avendo natura meramente assistenziale ma anche di reinserimento lavorativo, non può quindi essere equiparato all’assegno sociale (sentenza n.137/2021) né, comunque, ad altre provvidenze sociali, la cui erogazione si fonda essenzialmente sul solo stato di bisogno, senza prevedere un sistema rigoroso di obblighi e condizionalità (sentenze n.122/2020 e 126/2021). In altre parole, il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale
(sentenza n.169/2023).
Questo orientamento è stato recentemente ribadito nella sentenza n.31/2025 dove si legge: “In definitiva, gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà, dal momento che il beneficio economico erogato è inscindibile da una più complessa e qualificante componente di inclusione attiva (…) Non incoerentemente, quindi, il mancato rispetto degli impegni priva il soggetto del beneficio economico, in conseguenza dell’interruzione del percorso che era stato condiviso tra il beneficiario e il sistema pubblico. All’interno di questa peculiare struttura della misura, si giustificano anche le ulteriori condizionalità e preclusioni che la connotano, anch’esse finalizzate al percorso di integrazione sociale” (…).
Atteso quindi che il reddito di cittadinanza, pur presentando indubbiamente anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolveva esclusivamente o prevalentemente in una provvidenza assistenziale diretta a SENT. 47/2026 soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma perseguiva diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale, non vi sono motivi per negare la sussistenza del rapporto di servizio tra chi beneficia della misura e l’Amministrazione erogatrice e, quindi, conseguentemente, la giurisdizione contabile in caso di indebita percezione del reddito di cittadinanza. Né, in senso contrario al riconoscimento del rapporto di servizio, atteso che ciò che conta è il perseguimento della finalità prevista dalla legge, può risultare rilevante l’eventuale mancata effettiva realizzazione dell’obiettivo occupazionale, pur a fronte del corretto ed esaustivo espletamento degli adempimenti richiesti dalla legge.
Come già sostenuto da questa Sezione nella più volte menzionata sentenza n.
468/2022, la giurisprudenza di legittimità, pacificamente, ha da tempo affermato il principio secondo il quale la sussistenza del rapporto di servizio è da intendere in senso lato e la giurisdizione contabile può prescindere dal trasferimento di funzioni e poteri autoritativi al privato percettore e da qualsiasi obbligo di rendicontazione finale delle somme ricevute. Ai fini del radicamento della giurisdizione contabile in merito alla illecita percezione di un contributo pubblico, risulta decisivo il mancato perseguimento degli scopi voluti dalla legge con la contribuzione, non avendo rilevanza né la natura pubblica o privata del soggetto che gestisce il denaro pubblico, né il titolo in base al quale avviene la gestione della risorsa pubblica. Il rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo e il soggetto privato si configura, dunque, in tutti i casi in cui quest'ultimo, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione di un finanziamento pubblico, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, SENT. 47/2026 distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (ex plurimis, Cass. SS.UU., 11 aprile 2023, n.9659). L’inserimento funzionale si realizza ogni volta che il soggetto privato viene chiamato a concorrere alla realizzazione dell'interesse pubblico sotteso al finanziamento e il danno consegue allo sviamento delle somme ricevute da tali finalità (ex plurimis, Cass. SS.UU., 17 febbraio 2022, n.5228).
Quindi, considerato che, in rapporto al reddito di cittadinanza, il prevalente fine pubblico era costituito dall’inserimento nel mondo del lavoro di persone in condizioni di disagio sociale ed economico, avendo il previsto beneficio economico un carattere assistenziale meramente secondario e strumentale, va senz’altro riconosciuta la sussistenza del rapporto di servizio tra chi beneficia della misura e l’Amministrazione erogatrice e, quindi, la giurisdizione contabile. Il beneficiario del reddito di cittadinanza non era, infatti, un mero destinatario di provvidenze pubbliche per alleviare precarie condizioni economiche ma il destinatario di risorse pubbliche alle quali era impresso uno specifico vincolo di destinazione, consistente nella partecipazione al programma pubblicistico di inserimento nel mercato del lavoro.
Come quindi condivisibilmente affermato nel citato precedente di questa Sezione, “tratteggiato il perimetro entro cui la finalità di politica del lavoro deve realizzarsi, il rapporto di servizio si connota, perciò, per la partecipazione attiva dell’interessato richiedente il beneficio alla ricerca di una occupazione e per la sua soggezione ad una variegata tipologia di obblighi e vincoli che si pongono quali precipue condizioni alla percezione stessa del beneficio”; ed ancora “la circostanza che la principale natura dell’istituto sia quella propulsiva rispetto al mondo del lavoro è rimarcata, SENT. 47/2026 appunto, dalle numerose condizionalità che lo accompagnano” (sentenza n.468/2022).
(…) Parimenti non decisiva per il diniego della giurisdizione contabile in materia di reddito di cittadinanza risulta essere l’art.3, comma 4, del d.l.
n.4/2019 secondo il quale il reddito di cittadinanza era esente dal pagamento dell’IRPEF e si configura come sussidio di sostentamento. Si osserva che il reddito di cittadinanza, come detto, pur presentando indubbiamente anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, perseguiva principalmente obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale e, quindi, il correlato beneficio economico, per il quale era prevista una esenzione fiscale, non ne mutava la natura. Peraltro, l’esenzione dall’IRPEF del beneficio economico ottenuto, così come avviene per ogni altra agevolazione fiscale, non implica automaticamente l’assenza di un rapporto di servizio rilevante ai fini del riconoscimento della giurisdizione contabile potendo, anzi, costituire una misura strumentale alla migliore realizzazione di un determinato interesse pubblico.
Nel contempo, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, risulta rilevante, ai fini della sussistenza del rapporto di servizio e del conseguente riconoscimento della giurisdizione contabile, il chiaro ed univoco orientamento costantemente espresso dalla Corte costituzionale, secondo la quale il reddito di cittadinanza non costituiva una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma perseguiva obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale di interesse pubblico. La temporaneità della misura e la previsione di rigide condizionalità che, se disattese, erano idonee a determinare il venir meno del SENT. 47/2026 diritto alla prestazione sarebbero risultate, infatti, del tutto inconciliabili con una qualificazione meramente assistenziale per la quale, viceversa, prevale l’esigenza di rispondere ai bisogni primari» (così, testualmente, Corte conti, Sez. II App., n. 106/2025 e n. 83/2025; id., Sez. II App. n. 468/2022, n.
158/2025, n. 199/2025 e 203/2025).
Resta allora confermata l’infondatezza della posizione del giudice di prime cure, tenuto conto, alla luce di quanto sopra esposto:
- della vera, intima natura del reddito di cittadinanza (strumento di politica attiva del lavoro);
- della sussistenza del cd. rapporto di servizio tra privato percettore e Amministrazione erogante, la cui configurazione può prescindere dal trasferimento, in capo al primo, di funzioni e poteri autoritativi e dalla previsione, in capo allo stesso, di obblighi gestori e/o di rendicontazione finale delle somme di denaro ricevute;
- dell’irrilevanza della eventuale, mancata attuazione, in concreto, dell’obiettivo occupazionale, dovendosi guardare, come ben rimarcato dalla Procura appellante, alla formulazione letterale e all'intenzione del Legislatore e, dunque, alla finalità sottesa alla previsione normativa della misura.
Conclusivamente, l’appello va accolto e, per l’effetto, va affermata la giurisdizione della Corte dei conti nella controversia oggetto del presente giudizio, con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a), c.g.c., per la prosecuzione, in diversa composizione, del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del presente grado d’appello.
P.Q.M.
SENT. 47/2026 la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello definitivamente pronunciando, accoglie l’appello proposto dalla Procura regionale e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,
- dichiara la giurisdizione della Corte dei conti nella presente controversia;
- rimette, ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a), c.g.c., gli atti al giudice di primo grado per la prosecuzione, in diversa composizione, del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del presente grado d’appello.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Roberto Rizzi Dott.ssa Rita Loreto f.to digitalmente f.to digitalmente DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 11 MARZO 2026 p. IL DIRIGENTE
(dott. Massimo Biagi)
f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
UC CO