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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/11/2025, n. 3057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3057 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 3268 /2022
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Vertente tra
, nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
23/12/1960 , rapp.tato e difeso dall'avv. Mosca Raffaele ricorrente
E
c.f , nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
, rapp.to e difeso dall' avv. Granato Tommaso resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza ex art 127 ter cpc con scadenza al 10.11.2025, le parti concludevano come da propri atti. MOTIVI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.05.2022 il sig. , premesso di aver contratto Parte_1 in Somma Vesuviana matrimonio civile in data 03.10.2000 con la sig.ra Controparte_1
e che dalla loro unione non sono nati figli, assumeva che detta unione era fallita per incompatibilità di carattere e incomprensioni tali da rendere insostenibile la convivenza interrottasi da tempo;
chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dalla predetto coniuge senza provvedimenti accessori essendo interessato alla mera pronuncia di stato.
All' udienza presidenziale del 2.12.2022 e del 16.06.2023 il difensore di parte ricorrente esibiva ricorso notificato e chiedeva rinvio per l'esibizione della cartolina di ritorno o per rinotifica stante l'iscrizione nel registro Aire della resistente;
all'udienza del 4.12.2023 il GD, atteso il buon esito delle notifiche alla resistente che non compariva né si costituiva, attesa la natura del petitum, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza dell'altro coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separati e nominava il Giudice
Istruttore per il prosieguo.
All'udienza istruttoria, trattata in modalità figurata, dell'1.07.2024 si costituiva il ricorrente che si riportava ai propri scritti e chiedeva termine per la rinotifica alla resistente dell'ordinanza presidenziale;
l'udienza veniva pertanto rinviata su richiesta di parte ricorrente al 20.1.2025 e al 9.6.2025 per rinotifica ex art. 143 cpc alla resistente.
In data 05.06.2025 si costituiva la resistente la quale non si opponeva alla separazione giudiziale e confermava di non essersi più ricongiunta con il marito con il Parte_1 quale era cessata definitivamente la convivenza;
si dichiarava autonoma economicamente.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza , per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale. Dalle risultanze processuali risulta che la separazione di fatto si è stabilizzata anche mediante residenze anagrafiche differenziate.
Quanto alle determinazioni accessorie, il Tribunale prende atto del fatto che entrambe le parti sono interessate alla sola pronuncia di stato.
Si precisa che alcuna statuizione viene resa in relazione alla domanda di assegnazione della casa coniugale in quanto non stati emessi provvedimenti a tutela di figli minori o maggiorenni non autonomi economicamente;
la stessa resta pertanto nella disponibilità del sig. Parte_1
secondo il di lui titolo di legittimazione reale.
[...]
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria , ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi , Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] e c.f Controparte_1
, nata in [...] il [...] che hanno contratto matrimonio C.F._2 in Somma Vesuviana il giorno 3.10.2000 ( atto n. 14 P. I , anno 2000);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
3) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 11/11/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca