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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/12/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2621/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice relatore dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 2621/2025 promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in San Miniato Parte_1 C.F._1
(PI) via della Gioventù n. 29 presso lo studio dell'Avv. Lucilla Matassini che lo rappresenta e difende come da procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
e
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in San Romano (PI) via CP_1 C.F._2
Gramsci n. 63/b presso lo studio dell'Avv. Sergio Martelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele
Martelli, come da procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
- ricorrenti con intervento del PM sede;
Oggetto: “ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale e affidamento figli”
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo informatico in vista delle udienze cartolari del 12.11.2025 e 17.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 07.08.2025 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto al Tribunale di regolamentare l'affidamento della figlia minore in Persona_1 conformità all'accordo da essi raggiunto. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di aver convissuto more uxorio intrattenendo una relazione sentimentale dalla quale è nata il [...] la figlia - che la convivenza è cessata e non vi sono stati dissidi per la Per_1 gestione della figlia;
- che a seguito della cessazione della convivenza, la minore si è trasferita con la madre a Montopoli V.no (PI), località Capanne, via Nazionale n. 190; - che risiede Persona_2
e lavora in provincia di Trento e ritorna in Toscana per stare con la figlia ogni 15 giorni.
Con le note a trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 12.11.2025, le parti, previa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà manifestata in ricorso;
con le note scritte sostitutive dell'udienza del 17.12.2025, le parti hanno inoltre reso i chiarimenti richiesti dal Collegio
e la causa è stata quindi posta in decisione senza termini.
*****
Il ricorso è accolto, potendo recepirsi gli accordi delle parti in ordine all'affidamento e alo collocamento della minore figlia (di nove anni). Per_1
La regolamentazione del regime di frequentazione della minore con il padre, come calendarizzata dalle parti, è infatti idonea a garantire la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo di con ciascuno dei genitori, assicurando adeguata quantità e qualità del tempo trascorso anche Per_1 con il genitore non collocatario.
L'ammontare dell'assegno di mantenimento e le altre condizioni economiche (spese straordinarie e assegno unico) concordate dalle parti e previste dall'accordo raggiunto appaiono congrue, tenuto conto della sperequazione reddituale tra le parti, dei tempi di permanenza dei genitori con e Per_1 delle spese di viaggio che il sostiene ogni 15 giorni per esercitare il proprio diritto di visita Pt_1 alla figlia.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91 c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale recepisce l'accordo delle parti e dispone in conformità, e precisamente:
a) dispone che la figlia minore è affidata a entrambi i genitori che nell'esercizio Persona_1 della propria responsabilità si obbligano reciprocamente a collaborare tra loro per l'assunzione di comune accordo delle decisioni di maggior importanza e rilievo nella vita della minore circa la sua istruzione, la sua educazione, la sua salute ed integrità psicofisica, allo scopo di garantirne una crescita ed uno sviluppo sani e sereni, tenuto conto delle necessità, delle capacità e delle naturali inclinazioni ed aspirazioni della minore stessa. Ciò in considerazione del diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
b) dispone che sarà collocata prevalentemente presso la madre nell'abitazione, Persona_1 di proprietà della medesima, di Montopoli V.no (PI), località Capanne, via Nazionale n. 190
– ove entrambe risiedono;
c) dispone che terrà con sé nei giorni in cui sarà in Toscana (a Parte_1 Per_1
Montopoli risiedono anche la madre e le sorelle del sig. ), solitamente ogni 15 giorni Pt_1 dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì sera quando la riporterà a casa della madre, con pernottamento presso l'abitazione della madre sino a quando il padre non avrà trovato un alloggio idoneo. Durante questi giorni pernotterà con il padre in caso di fine-settimana Per_1 fuori Comune o, altrimenti, nel rispetto della volontà della minore, presso la casa della madre.
Infrasettimanalmente e nei fine-settimana in cui è con la madre, il padre potrà Per_1 telefonarle o video-telefonarle ogni giorno prima di andare a dormire, indicativamente, alle
21.15 circa;
d) dispone che durante le vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei Per_1 genitori il periodo di sette giorni consecutivi dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e ugualmente nel periodo delle vacanze pasquali (metà del periodo festivo anche consecutivamente con il padre). Il criterio dell'alternanza varrà anche per le altre festività, compatibilmente alle esigenze e/o alla volontà della minore e salvo diverso accordo tra i genitori. Quest'ultimi, al riguardo, si impegnano a concordare tempi di frequentazione con che tengano conto del fatto che infrasettimanalmente il padre è impossibilitato a Per_1 tenerla con sé.
Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, ricompresi tra giugno e settembre, a seconda dei periodi di ferie che verranno concordati con i rispettivi datori di lavoro;
tale periodo verrà concordato tra le parti entro il
30 maggio di ogni anno, in base alle esigenze della figlia e a quelle lavorative dei genitori.
Durante le vacanze estive, , compatibilmente con i propri impegni di lavoro Parte_1
e in accordo con potrà trascorrere con altri 15 giorni, anche non CP_1 Per_1 consecutivi. Sempre durante le vacanze estive, considerati gli impegni lavorativi dei Per_1 genitori, e comunque previo accordo degli stessi, potrà andare in villeggiatura all'Isola D'Elba
o in altra eventuale località nel territorio italiano con i nonni materni. In ogni caso, i genitori si obbligano a darsi reciproca e tempestiva comunicazione del luogo ove porteranno in vacanza la figlia e permetteranno a questa un regolare contatto telefonico con il genitore al momento non presente per l'intero periodo;
e) dispone che corrisponderà l'importo mensile di € 500,00, oltre rivalutazione Parte_1
Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia mediante bonifico da eseguire Per_1 entro il giorno 15 di ogni mese a CP_1
f) dispone che le spese straordinarie siano ripartite al 50% fra i genitori;
per spese straordinarie si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte medico curante previa concorde individuazione dello specialista;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentale) che richiedono il preventivo consenso: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate privatamente;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/ treno) dal luogo di residenza all'Istituto scolastico;
- Spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione, master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche, ricreative;
e) viaggi-studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una Norm richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo, SMS, Whatsapp, E-mail ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 5 giorni (cinque) dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Le parti si scambieranno via e-mail o per messaggio entro l'ultimo giorno di ogni mese, tutte le spese straordinarie da entrambi sostenute per la figlia durante i periodi di loro permanenza con la minore;
ciascuno provvederà a rifondere il 50% della spesa complessiva all'altro coniuge entro il giorno 10 del successivo mese ed ogni pagamento verrà eseguito mediante bonifico bancario;
g) prende atto che i genitori si impegnano a dare reciproca e tempestiva comunicazione degli impegni scolastici, medici, sportivo-ricreativi della figlia;
del suo rendimento scolastico e dei ricevimenti scolastici - ai quali entrambi parteciperanno nel rispetto dei loro comprovati impegni ed obblighi lavorativi (per il sig. , ove siano possibili ricevimenti con Pt_1 collegamento da remoto) - e delle rispettive eventuali variazioni di residenza e/o del recapito telefonico;
i genitori consentiranno alla figlia di comunicare al telefono, liberamente e Per_1 regolarmente, con il genitore al momento non presente;
h) prende atto che i genitori si danno reciprocamente consenso al rilascio dei documenti per l'espatrio della minore;
i) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Pisa, 18 dicembre 2025
La Presidente dott.sa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice relatore dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 2621/2025 promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in San Miniato Parte_1 C.F._1
(PI) via della Gioventù n. 29 presso lo studio dell'Avv. Lucilla Matassini che lo rappresenta e difende come da procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
e
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in San Romano (PI) via CP_1 C.F._2
Gramsci n. 63/b presso lo studio dell'Avv. Sergio Martelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele
Martelli, come da procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
- ricorrenti con intervento del PM sede;
Oggetto: “ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale e affidamento figli”
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo informatico in vista delle udienze cartolari del 12.11.2025 e 17.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 07.08.2025 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto al Tribunale di regolamentare l'affidamento della figlia minore in Persona_1 conformità all'accordo da essi raggiunto. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di aver convissuto more uxorio intrattenendo una relazione sentimentale dalla quale è nata il [...] la figlia - che la convivenza è cessata e non vi sono stati dissidi per la Per_1 gestione della figlia;
- che a seguito della cessazione della convivenza, la minore si è trasferita con la madre a Montopoli V.no (PI), località Capanne, via Nazionale n. 190; - che risiede Persona_2
e lavora in provincia di Trento e ritorna in Toscana per stare con la figlia ogni 15 giorni.
Con le note a trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 12.11.2025, le parti, previa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà manifestata in ricorso;
con le note scritte sostitutive dell'udienza del 17.12.2025, le parti hanno inoltre reso i chiarimenti richiesti dal Collegio
e la causa è stata quindi posta in decisione senza termini.
*****
Il ricorso è accolto, potendo recepirsi gli accordi delle parti in ordine all'affidamento e alo collocamento della minore figlia (di nove anni). Per_1
La regolamentazione del regime di frequentazione della minore con il padre, come calendarizzata dalle parti, è infatti idonea a garantire la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo di con ciascuno dei genitori, assicurando adeguata quantità e qualità del tempo trascorso anche Per_1 con il genitore non collocatario.
L'ammontare dell'assegno di mantenimento e le altre condizioni economiche (spese straordinarie e assegno unico) concordate dalle parti e previste dall'accordo raggiunto appaiono congrue, tenuto conto della sperequazione reddituale tra le parti, dei tempi di permanenza dei genitori con e Per_1 delle spese di viaggio che il sostiene ogni 15 giorni per esercitare il proprio diritto di visita Pt_1 alla figlia.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91 c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale recepisce l'accordo delle parti e dispone in conformità, e precisamente:
a) dispone che la figlia minore è affidata a entrambi i genitori che nell'esercizio Persona_1 della propria responsabilità si obbligano reciprocamente a collaborare tra loro per l'assunzione di comune accordo delle decisioni di maggior importanza e rilievo nella vita della minore circa la sua istruzione, la sua educazione, la sua salute ed integrità psicofisica, allo scopo di garantirne una crescita ed uno sviluppo sani e sereni, tenuto conto delle necessità, delle capacità e delle naturali inclinazioni ed aspirazioni della minore stessa. Ciò in considerazione del diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
b) dispone che sarà collocata prevalentemente presso la madre nell'abitazione, Persona_1 di proprietà della medesima, di Montopoli V.no (PI), località Capanne, via Nazionale n. 190
– ove entrambe risiedono;
c) dispone che terrà con sé nei giorni in cui sarà in Toscana (a Parte_1 Per_1
Montopoli risiedono anche la madre e le sorelle del sig. ), solitamente ogni 15 giorni Pt_1 dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì sera quando la riporterà a casa della madre, con pernottamento presso l'abitazione della madre sino a quando il padre non avrà trovato un alloggio idoneo. Durante questi giorni pernotterà con il padre in caso di fine-settimana Per_1 fuori Comune o, altrimenti, nel rispetto della volontà della minore, presso la casa della madre.
Infrasettimanalmente e nei fine-settimana in cui è con la madre, il padre potrà Per_1 telefonarle o video-telefonarle ogni giorno prima di andare a dormire, indicativamente, alle
21.15 circa;
d) dispone che durante le vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei Per_1 genitori il periodo di sette giorni consecutivi dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e ugualmente nel periodo delle vacanze pasquali (metà del periodo festivo anche consecutivamente con il padre). Il criterio dell'alternanza varrà anche per le altre festività, compatibilmente alle esigenze e/o alla volontà della minore e salvo diverso accordo tra i genitori. Quest'ultimi, al riguardo, si impegnano a concordare tempi di frequentazione con che tengano conto del fatto che infrasettimanalmente il padre è impossibilitato a Per_1 tenerla con sé.
Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, ricompresi tra giugno e settembre, a seconda dei periodi di ferie che verranno concordati con i rispettivi datori di lavoro;
tale periodo verrà concordato tra le parti entro il
30 maggio di ogni anno, in base alle esigenze della figlia e a quelle lavorative dei genitori.
Durante le vacanze estive, , compatibilmente con i propri impegni di lavoro Parte_1
e in accordo con potrà trascorrere con altri 15 giorni, anche non CP_1 Per_1 consecutivi. Sempre durante le vacanze estive, considerati gli impegni lavorativi dei Per_1 genitori, e comunque previo accordo degli stessi, potrà andare in villeggiatura all'Isola D'Elba
o in altra eventuale località nel territorio italiano con i nonni materni. In ogni caso, i genitori si obbligano a darsi reciproca e tempestiva comunicazione del luogo ove porteranno in vacanza la figlia e permetteranno a questa un regolare contatto telefonico con il genitore al momento non presente per l'intero periodo;
e) dispone che corrisponderà l'importo mensile di € 500,00, oltre rivalutazione Parte_1
Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia mediante bonifico da eseguire Per_1 entro il giorno 15 di ogni mese a CP_1
f) dispone che le spese straordinarie siano ripartite al 50% fra i genitori;
per spese straordinarie si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte medico curante previa concorde individuazione dello specialista;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentale) che richiedono il preventivo consenso: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate privatamente;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/ treno) dal luogo di residenza all'Istituto scolastico;
- Spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione, master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche, ricreative;
e) viaggi-studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una Norm richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo, SMS, Whatsapp, E-mail ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 5 giorni (cinque) dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Le parti si scambieranno via e-mail o per messaggio entro l'ultimo giorno di ogni mese, tutte le spese straordinarie da entrambi sostenute per la figlia durante i periodi di loro permanenza con la minore;
ciascuno provvederà a rifondere il 50% della spesa complessiva all'altro coniuge entro il giorno 10 del successivo mese ed ogni pagamento verrà eseguito mediante bonifico bancario;
g) prende atto che i genitori si impegnano a dare reciproca e tempestiva comunicazione degli impegni scolastici, medici, sportivo-ricreativi della figlia;
del suo rendimento scolastico e dei ricevimenti scolastici - ai quali entrambi parteciperanno nel rispetto dei loro comprovati impegni ed obblighi lavorativi (per il sig. , ove siano possibili ricevimenti con Pt_1 collegamento da remoto) - e delle rispettive eventuali variazioni di residenza e/o del recapito telefonico;
i genitori consentiranno alla figlia di comunicare al telefono, liberamente e Per_1 regolarmente, con il genitore al momento non presente;
h) prende atto che i genitori si danno reciprocamente consenso al rilascio dei documenti per l'espatrio della minore;
i) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Pisa, 18 dicembre 2025
La Presidente dott.sa Santa Spina