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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA IE Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5505 del 2024, vertente
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio degli avv.ti Violante Di Falco e Flaminia Rinaldi
E
Controparte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.to Leonardo Ricci
-ricorrenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e premesso che avevano contratto in matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Milano in data 15 dicembre 1989 e che con decreto del 25 marzo 2016 il Tribunale di
Roma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio deducendo che non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno formulato all'udienza del 16 ottobre 2024 le seguenti conclusioni:
“CONDIZIONI liberamente, consensualmente e congiuntamente raggiunte
1) disporre che la casa coniugale a Roma, in Via dei Gracchi n. 209, in comproprietà al
50% tra la NOa e il figlio resterà nella disponibilità della Parte_1 Persona_1 NOa in via esclusiva e vi continuerà ad abitare unitamente al figlio Parte_1 Per_1
che potrà ivi abitare finché lo verrà e, in ogni caso, fintanto che la madre non
[...] metterà a disposizione del figlio l'importo forfetario di € 500.000,00 ai fini dell'acquisto dell'immobile che verrà a lui intestato, come meglio precisato al punto 4.l;
2) disporre che il NO corrisponderà direttamente al figlio CP_1 Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, l'assegno mensile di € 500,00
(cinquecento/00), a titolo di contributo alle spese abitative di sua spettanza relative all'immobile di Via dei Gracchi n. 209, Roma, in ragione della sua attuale convivenza con la madre.
3) disporre che il NO continuerà a versare alla NOa con CP_1 Parte_1 bonifico, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 100,00
(cento/00), a titolo di assegno divorzile, per 12 mensilità, rivalutabile annualmente ex indici ISTAT (prima rivalutazione mensilità dell'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio – base mensilità della pubblicazione della sentenza di divorzio);
4) dare atto che, a titolo di sistemazione dei rapporti patrimoniali discendenti dal matrimonio, le parti convengono quanto segue:
a) la NOa si obbliga a costituire, quale condizione essenziale del presente Parte_1 accordo, entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, a favore del NO che accetta, il diritto di abitazione sull'immobile di sua proprietà a CP_1
Campiglia Marittima (LI), in Via delle Piagge n. 8/B (immobile di mq 328 distinto al
Catasto dei Fabbricati di Livorno al Foglio 39, Particella 11, Subalterno 605, categoria
A/7b, Classe 2, Consistenza 15,5 vani) e sulle pertinenze di quest'ultimo (box di mq 69 distinto al Catasto dei fabbricati di Livorno al foglio 39, Particella 11, Subalterno 603,
Categoria C/6°, Classe 7; box di mq 38 distinto al Catasto dei fabbricati di Livorno al foglio 39, Particella 11, Subalterno 604, Categoria C/6°, Classe 7; oliveta dalla superficie di 44.570 mq distinto al Catasto dei terreni di Livorno, al Foglio 39, Particella
48; parco dalla superficie di 9.160 mq distinto al Catasto dei terreni di Livorno, al
Foglio 39, Particella 34 nonché di superficie di 7.460 mq distinto al Catasto dei terreni di Livorno al Foglio 55, Particella 132 e di superficie di 6.220 mq distinto al Catasto dei terreni di Livorno, al foglio 55, Particella 101). L'immobile, già in vendita, resterà sul mercato come da accordi tra le parti. Il notaio, per la costituzione del diritto di abitazione in favore del NO verrà scelto dalla NOa e le relative CP_1 Parte_1 spese, ivi comprese quelle notarili e le imposte di registro, saranno a carico al 50% tra le parti. Per la costituzione del diritto di abitazione in favore del NO CP_1 trattandosi di sistemazione connessa al divorzio, e indispensabile ed essenziale per la risoluzione della crisi coniugale, le parti chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali previsti dall'articolo 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987, così come modificati con la sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e confermati dalle successive pronunce della Cassazione;
b) la NOa continuerà a farsi carico di anticipare per conto del NO Parte_1 il pagamento di ogni e qualsivoglia spesa di carattere ordinario riferibile CP_1 all'immobile di Campiglia Marittima, in Via delle Piagge 8/B e alle pertinenze di quest'ultimo, nonché di tutte le spese abitative (gas; luce;
IMU; tasse consortili, Tes_1 tra le quali Consorzio 5 Toscana e Consorzio vie vicinali) e le spese sostenute (e a lei intestate) per raccogliere, macinare e trasportare le olive. Il NO a sua volta, CP_1 con la sottoscrizione del presente accordo, si obbliga a rimborsare alla NOa Parte_1 tutte le spese menzionate in questo punto b) (anticipate dalla NOa , entro e Parte_1 non oltre 10 giorni dalla trasmissione della quietanza di pagamento e/o dalla fattura di pagamento delle suindicate spese;
c) le parti concordano, con particolare riferimento alle olive, che i guadagni netti da esse derivanti saranno a beneficio della NOa nella misura del 30% e a beneficio Parte_1 del NO (il quale, appunto, si accollerà ogni spesa a esse riferibili) nella CP_1 misura del 70%; d) le parti concordano, altresì, che l'attività lavorativa e le spese del giardiniere (che sono oggi retribuite con cadenza mensile), indispensabili per garantire la conservazione del parco e del giardino che circonda la villa, saranno direttamente a carico del NO (come, peraltro, già avviene dal mese di luglio 2023); a tal CP_1 proposito, le parti concordano, sin da ora, che il giardiniere dovrà continuare a compiere le medesime attività sin ora svolte al fine di garantire lo stato ottimale della villa;
saranno, altresì, direttamente a carico del NO il costo delle attività per il CP_1 ripristino e per la manutenzione dell'oliveto (eccezion fatta per la macinazione, il trasporto e la raccolta delle olive che saranno pagate direttamente dalla NOa
salvo rimborso da parte del NO entro 10 giorni dalla Parte_1 CP_1 trasmissione della quietanza di pagamento o fattura di pagamento);
e) il NO contestualmente alla costituzione del diritto di abitazione a suo CP_1 favore, si obbliga, altresì, a rimborsare alla NOa le spese riferibili al Parte_1 godimento dell'immobile nel 2023, già sostenute dalla NOa e che si Parte_1 intendono già riconosciute, pari a complessivi € 11.270,00 (divise tra € 5.216,00 a titolo di IMU;
€ 500,00 a titolo di CIA;
€ 152,00 a titolo di tasse Consortili 5 Toscana;
€
726,00 a titolo di € 646 a titolo di luce;
€ 175,00 a titolo di gas;
€ 2.000,00 a Tes_1 titolo di caldaia/acqua; € 3.000,00 a titolo di giardiniere, riferibile alla mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2023, € 186,00 a titolo di Consorzio
Vievic e, infine, € 41,00 a titolo di tassa olio Toscano);
f) le parti concordano che sarà responsabilità del NO giusta il suo diritto di CP_1 abitazione, mantenere l'immobile di Campiglia Marittima, in Via delle Piagge n. 8/B e il parco adiacente in un buono stato di conservazione, sicché, gli eventuali danni che deriveranno dalla mancata o scarsa manutenzione saranno a lui addebitabili e, altresì,
l'ingegner si impegnerà a conservare la disposizione degli arredi interni ed CP_1 esterni dell'immobile in questione;
g) le parti concordato altresì che il NO si obbligherà a consentire di far CP_1 visitare l'immobile di Campiglia Marittima, in Via delle Piagge n. 8/B, previa comunicazione non inferiore a 24 ore da parte della NOa o dell'agente Parte_1 incaricato, rendendolo a ciò disponibile, ogniqualvolta vi siano dei potenziali acquirenti interessati e, a tal proposito, si obbligherà a garantire lo stato ordinato dell'immobile, anche e soprattutto in tali occasioni;
h) le parti concordano che nel caso nel quale la villa di Campiglia Marittima, in Via delle Piagge n. 8/B, non dovesse essere venduta entro il 31 dicembre 2024, alle condizioni indicate dalla NOa quest'ultima conferirà mandato di vendita, Parte_1 tenendo conto delle indicazioni del figlio ad almeno due agenzie Persona_1 immobiliari, senza vincolo di esclusiva, giacché in quella data (31.12.2024) l'agenzia immobiliare attualmente incaricata terminerà il proprio mandato con vincolo di esclusiva. Qualora, tuttavia, non si riuscisse a trovare agenzie immobiliari disposte a prendere l'incarico di vendita senza vincolo di esclusiva, si tornerà alla modalità attuale, cioè al conferimento dell'incarico ad un'agenzia selezionata con vincolo di esclusiva;
i) le parti concordano, considerato che l'immobile di Campiglia Marittima, in Via delle
Piagge n 8/B è in vendita, che, contestualmente alla stipula dell'eventuale atto di compravendita del suddetto immobile, il NO si obbliga a rinunciare al CP_1 diritto di abitazione già costituito in proprio favore o, comunque sia, a compiere ogni adempimento necessario affinché vi sia l'estinzione del diritto di abitazione già costituito in favore del NO sull'immobile in questione. Il notaio, per la rinuncia al CP_1 diritto di abitazione di cui sopra e/o l'esecuzione degli adempimenti necessari affinché venga estinto il diritto di abitazione in favore del NO verrà scelto dalla CP_1 NOa e le relative spese, ivi comprese quelle notarili e le imposte di registro, Parte_1 saranno a carico al 50% tra le parti. Per la rinuncia e/o l'estinzione del diritto di abitazione in favore del NO trattandosi di sistemazione connessa al CP_1 divorzio, e indispensabile ed essenziale per la risoluzione della crisi coniugale, le parti chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali previsti dall'articolo 19 della legge n. 74 del
6 marzo 1987, così come modificati con la sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999 e confermati dalle successive pronunce della Cassazione;
l) le parti concordano, altresì, che la NOa nel momento nel quale sarà Parte_1 venduta la villa di Campiglia Marittima, in Via delle Piagge n. 8/B , contribuirà con l'importo di € 500.000,00 forfetario omnicomprensivo all'acquisto di un immobile a
Roma o in un'altra località scelta dal figlio in relazione al quale, la Persona_1 proprietà del suddetto immobile spetterà al figlio e il diritto di abitazione al Persona_1 NO A garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di cui sopra, la NOa CP_1 sarà tenuta a rimettere la somma di € 500.000,00, contestualmente all'atto di Parte_1 vendita della villa di Campiglia Marittima, in Via delle Piagge n. 8/B, al figlio Per_1 il quale potrà utilizzarla per l'acquisto dell'immobile di cui sopra, con diritto di
[...] abitazione a favore del padre;
m) le parti concordano che la NOa indipendentemente dal diritto di Parte_1 abitazione riconosciuto al NO avrà diritto di trascorrere nella villa ogni CP_1 anno (sino a quando la villa non sarà venduta), due settimane consecutive, nel mese di agosto, nell'immobile di Campiglia Marittima, in Via delle Piagge n. 8/B; il periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo, la NOa trascorrerà, ogni anno, nella villa, i primi 15 giorni del mese di Parte_1 agosto;
5) dare atto che, con il corretto adempimento di quanto previsto nelle clausole che precedono, le parti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto ogni questione economica e patrimoniale pendente tra loro, connessa e non connessa al rapporto matrimoniale, ivi compresi i rapporti dare-avere fra i coniugi;
6) dare atto che i coniugi dichiarano fin da ora di non volersi riconciliare, di esonerarsi reciprocamente dal deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis.51, comma II, c.p.c. e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
7) dare atto che i coniugi intendono sostituire l'udienza di cui all'art. 473 bis.51, comma III, c.p.c. con il deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma II, c.p.c.;
8) dare atto che le spese legali del presente giudizio di divorzio sono integralmente compensate tra le parti e che ciascuno terrà a proprio carico il costo dei rispettivi legali, con rinuncia alla solidarietà professionale.” Il ricorso congiunto deve essere accolto.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale con l'omologa resa dal Tribunale di Roma in data 25 marzo 2016. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dall' oggetto del presente giudizio, senza alcuna pronuncia sulle spese attesa la domanda congiunta.
P. Q. M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio del Matrimonio contratto in Milano in data 15 dicembre 1989 dai sig.ri nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] alle condizioni di cui in parte motiva;
CP_1
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Milano (atto n. 107, parte 2, serie C, anno 1989).
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 15 aprile
2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa MA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA IE Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5505 del 2024, vertente
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio degli avv.ti Violante Di Falco e Flaminia Rinaldi
E
Controparte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.to Leonardo Ricci
-ricorrenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e premesso che avevano contratto in matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Milano in data 15 dicembre 1989 e che con decreto del 25 marzo 2016 il Tribunale di
Roma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio deducendo che non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno formulato all'udienza del 16 ottobre 2024 le seguenti conclusioni:
“CONDIZIONI liberamente, consensualmente e congiuntamente raggiunte
1) disporre che la casa coniugale a Roma, in Via dei Gracchi n. 209, in comproprietà al
50% tra la NOa e il figlio resterà nella disponibilità della Parte_1 Persona_1 NOa in via esclusiva e vi continuerà ad abitare unitamente al figlio Parte_1 Per_1
che potrà ivi abitare finché lo verrà e, in ogni caso, fintanto che la madre non
[...] metterà a disposizione del figlio l'importo forfetario di € 500.000,00 ai fini dell'acquisto dell'immobile che verrà a lui intestato, come meglio precisato al punto 4.l;
2) disporre che il NO corrisponderà direttamente al figlio CP_1 Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, l'assegno mensile di € 500,00
(cinquecento/00), a titolo di contributo alle spese abitative di sua spettanza relative all'immobile di Via dei Gracchi n. 209, Roma, in ragione della sua attuale convivenza con la madre.
3) disporre che il NO continuerà a versare alla NOa con CP_1 Parte_1 bonifico, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 100,00
(cento/00), a titolo di assegno divorzile, per 12 mensilità, rivalutabile annualmente ex indici ISTAT (prima rivalutazione mensilità dell'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio – base mensilità della pubblicazione della sentenza di divorzio);
4) dare atto che, a titolo di sistemazione dei rapporti patrimoniali discendenti dal matrimonio, le parti convengono quanto segue:
a) la NOa si obbliga a costituire, quale condizione essenziale del presente Parte_1 accordo, entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, a favore del NO che accetta, il diritto di abitazione sull'immobile di sua proprietà a CP_1
Campiglia Marittima (LI), in Via delle Piagge n. 8/B (immobile di mq 328 distinto al
Catasto dei Fabbricati di Livorno al Foglio 39, Particella 11, Subalterno 605, categoria
A/7b, Classe 2, Consistenza 15,5 vani) e sulle pertinenze di quest'ultimo (box di mq 69 distinto al Catasto dei fabbricati di Livorno al foglio 39, Particella 11, Subalterno 603,
Categoria C/6°, Classe 7; box di mq 38 distinto al Catasto dei fabbricati di Livorno al foglio 39, Particella 11, Subalterno 604, Categoria C/6°, Classe 7; oliveta dalla superficie di 44.570 mq distinto al Catasto dei terreni di Livorno, al Foglio 39, Particella
48; parco dalla superficie di 9.160 mq distinto al Catasto dei terreni di Livorno, al
Foglio 39, Particella 34 nonché di superficie di 7.460 mq distinto al Catasto dei terreni di Livorno al Foglio 55, Particella 132 e di superficie di 6.220 mq distinto al Catasto dei terreni di Livorno, al foglio 55, Particella 101). L'immobile, già in vendita, resterà sul mercato come da accordi tra le parti. Il notaio, per la costituzione del diritto di abitazione in favore del NO verrà scelto dalla NOa e le relative CP_1 Parte_1 spese, ivi comprese quelle notarili e le imposte di registro, saranno a carico al 50% tra le parti. Per la costituzione del diritto di abitazione in favore del NO CP_1 trattandosi di sistemazione connessa al divorzio, e indispensabile ed essenziale per la risoluzione della crisi coniugale, le parti chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali previsti dall'articolo 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987, così come modificati con la sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e confermati dalle successive pronunce della Cassazione;
b) la NOa continuerà a farsi carico di anticipare per conto del NO Parte_1 il pagamento di ogni e qualsivoglia spesa di carattere ordinario riferibile CP_1 all'immobile di Campiglia Marittima, in Via delle Piagge 8/B e alle pertinenze di quest'ultimo, nonché di tutte le spese abitative (gas; luce;
IMU; tasse consortili, Tes_1 tra le quali Consorzio 5 Toscana e Consorzio vie vicinali) e le spese sostenute (e a lei intestate) per raccogliere, macinare e trasportare le olive. Il NO a sua volta, CP_1 con la sottoscrizione del presente accordo, si obbliga a rimborsare alla NOa Parte_1 tutte le spese menzionate in questo punto b) (anticipate dalla NOa , entro e Parte_1 non oltre 10 giorni dalla trasmissione della quietanza di pagamento e/o dalla fattura di pagamento delle suindicate spese;
c) le parti concordano, con particolare riferimento alle olive, che i guadagni netti da esse derivanti saranno a beneficio della NOa nella misura del 30% e a beneficio Parte_1 del NO (il quale, appunto, si accollerà ogni spesa a esse riferibili) nella CP_1 misura del 70%; d) le parti concordano, altresì, che l'attività lavorativa e le spese del giardiniere (che sono oggi retribuite con cadenza mensile), indispensabili per garantire la conservazione del parco e del giardino che circonda la villa, saranno direttamente a carico del NO (come, peraltro, già avviene dal mese di luglio 2023); a tal CP_1 proposito, le parti concordano, sin da ora, che il giardiniere dovrà continuare a compiere le medesime attività sin ora svolte al fine di garantire lo stato ottimale della villa;
saranno, altresì, direttamente a carico del NO il costo delle attività per il CP_1 ripristino e per la manutenzione dell'oliveto (eccezion fatta per la macinazione, il trasporto e la raccolta delle olive che saranno pagate direttamente dalla NOa
salvo rimborso da parte del NO entro 10 giorni dalla Parte_1 CP_1 trasmissione della quietanza di pagamento o fattura di pagamento);
e) il NO contestualmente alla costituzione del diritto di abitazione a suo CP_1 favore, si obbliga, altresì, a rimborsare alla NOa le spese riferibili al Parte_1 godimento dell'immobile nel 2023, già sostenute dalla NOa e che si Parte_1 intendono già riconosciute, pari a complessivi € 11.270,00 (divise tra € 5.216,00 a titolo di IMU;
€ 500,00 a titolo di CIA;
€ 152,00 a titolo di tasse Consortili 5 Toscana;
€
726,00 a titolo di € 646 a titolo di luce;
€ 175,00 a titolo di gas;
€ 2.000,00 a Tes_1 titolo di caldaia/acqua; € 3.000,00 a titolo di giardiniere, riferibile alla mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2023, € 186,00 a titolo di Consorzio
Vievic e, infine, € 41,00 a titolo di tassa olio Toscano);
f) le parti concordano che sarà responsabilità del NO giusta il suo diritto di CP_1 abitazione, mantenere l'immobile di Campiglia Marittima, in Via delle Piagge n. 8/B e il parco adiacente in un buono stato di conservazione, sicché, gli eventuali danni che deriveranno dalla mancata o scarsa manutenzione saranno a lui addebitabili e, altresì,
l'ingegner si impegnerà a conservare la disposizione degli arredi interni ed CP_1 esterni dell'immobile in questione;
g) le parti concordato altresì che il NO si obbligherà a consentire di far CP_1 visitare l'immobile di Campiglia Marittima, in Via delle Piagge n. 8/B, previa comunicazione non inferiore a 24 ore da parte della NOa o dell'agente Parte_1 incaricato, rendendolo a ciò disponibile, ogniqualvolta vi siano dei potenziali acquirenti interessati e, a tal proposito, si obbligherà a garantire lo stato ordinato dell'immobile, anche e soprattutto in tali occasioni;
h) le parti concordano che nel caso nel quale la villa di Campiglia Marittima, in Via delle Piagge n. 8/B, non dovesse essere venduta entro il 31 dicembre 2024, alle condizioni indicate dalla NOa quest'ultima conferirà mandato di vendita, Parte_1 tenendo conto delle indicazioni del figlio ad almeno due agenzie Persona_1 immobiliari, senza vincolo di esclusiva, giacché in quella data (31.12.2024) l'agenzia immobiliare attualmente incaricata terminerà il proprio mandato con vincolo di esclusiva. Qualora, tuttavia, non si riuscisse a trovare agenzie immobiliari disposte a prendere l'incarico di vendita senza vincolo di esclusiva, si tornerà alla modalità attuale, cioè al conferimento dell'incarico ad un'agenzia selezionata con vincolo di esclusiva;
i) le parti concordano, considerato che l'immobile di Campiglia Marittima, in Via delle
Piagge n 8/B è in vendita, che, contestualmente alla stipula dell'eventuale atto di compravendita del suddetto immobile, il NO si obbliga a rinunciare al CP_1 diritto di abitazione già costituito in proprio favore o, comunque sia, a compiere ogni adempimento necessario affinché vi sia l'estinzione del diritto di abitazione già costituito in favore del NO sull'immobile in questione. Il notaio, per la rinuncia al CP_1 diritto di abitazione di cui sopra e/o l'esecuzione degli adempimenti necessari affinché venga estinto il diritto di abitazione in favore del NO verrà scelto dalla CP_1 NOa e le relative spese, ivi comprese quelle notarili e le imposte di registro, Parte_1 saranno a carico al 50% tra le parti. Per la rinuncia e/o l'estinzione del diritto di abitazione in favore del NO trattandosi di sistemazione connessa al CP_1 divorzio, e indispensabile ed essenziale per la risoluzione della crisi coniugale, le parti chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali previsti dall'articolo 19 della legge n. 74 del
6 marzo 1987, così come modificati con la sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999 e confermati dalle successive pronunce della Cassazione;
l) le parti concordano, altresì, che la NOa nel momento nel quale sarà Parte_1 venduta la villa di Campiglia Marittima, in Via delle Piagge n. 8/B , contribuirà con l'importo di € 500.000,00 forfetario omnicomprensivo all'acquisto di un immobile a
Roma o in un'altra località scelta dal figlio in relazione al quale, la Persona_1 proprietà del suddetto immobile spetterà al figlio e il diritto di abitazione al Persona_1 NO A garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di cui sopra, la NOa CP_1 sarà tenuta a rimettere la somma di € 500.000,00, contestualmente all'atto di Parte_1 vendita della villa di Campiglia Marittima, in Via delle Piagge n. 8/B, al figlio Per_1 il quale potrà utilizzarla per l'acquisto dell'immobile di cui sopra, con diritto di
[...] abitazione a favore del padre;
m) le parti concordano che la NOa indipendentemente dal diritto di Parte_1 abitazione riconosciuto al NO avrà diritto di trascorrere nella villa ogni CP_1 anno (sino a quando la villa non sarà venduta), due settimane consecutive, nel mese di agosto, nell'immobile di Campiglia Marittima, in Via delle Piagge n. 8/B; il periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo, la NOa trascorrerà, ogni anno, nella villa, i primi 15 giorni del mese di Parte_1 agosto;
5) dare atto che, con il corretto adempimento di quanto previsto nelle clausole che precedono, le parti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto ogni questione economica e patrimoniale pendente tra loro, connessa e non connessa al rapporto matrimoniale, ivi compresi i rapporti dare-avere fra i coniugi;
6) dare atto che i coniugi dichiarano fin da ora di non volersi riconciliare, di esonerarsi reciprocamente dal deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis.51, comma II, c.p.c. e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
7) dare atto che i coniugi intendono sostituire l'udienza di cui all'art. 473 bis.51, comma III, c.p.c. con il deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma II, c.p.c.;
8) dare atto che le spese legali del presente giudizio di divorzio sono integralmente compensate tra le parti e che ciascuno terrà a proprio carico il costo dei rispettivi legali, con rinuncia alla solidarietà professionale.” Il ricorso congiunto deve essere accolto.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale con l'omologa resa dal Tribunale di Roma in data 25 marzo 2016. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dall' oggetto del presente giudizio, senza alcuna pronuncia sulle spese attesa la domanda congiunta.
P. Q. M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio del Matrimonio contratto in Milano in data 15 dicembre 1989 dai sig.ri nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] alle condizioni di cui in parte motiva;
CP_1
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Milano (atto n. 107, parte 2, serie C, anno 1989).
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 15 aprile
2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa MA IE