Sentenza breve 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 20/04/2026, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01782/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01144/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1144 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Milano, via Freguglia, n.1;
per l’accertamento
previa sospensione cautelare,
ex art. 117 c.p.a., del silenzio illegittimamente serbato dalla Prefettura di Milano sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo presentata dal ricorrente;
e per la condanna dell’amministrazione a provvedere su detta istanza, concludendo il procedimento con un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa NA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con l’odierno ricorso, munito di istanza cautelare, il signor -OMISSIS- agisce per la declaratoria del silenzio inadempimento della Prefettura di Milano sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale dal medesimo presentata in data 17.02.2026, chiedendo altresì la condanna dell’amministrazione a pronunciarsi con un provvedimento espresso.
2. A sostegno delle domande spiegate deduce la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento entro il termine di 30 giorni di cui all’art. 2 della Legge n. 241/1990, norma ritenuta applicabile alla fattispecie, sussistendo altresì il dovere dell’amministrazione di provvedere ai sensi dell’art. 1 comma 2, del Decreto Lgs. n. 142/2015, secondo cui “ le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale ”.
3. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto.
4. Con comunicazione depositata in data 15.04.2026, il ricorrente ha dato che atto che l’amministrazione ha disposto l'attivazione delle misure di accoglienza in suo favore a far data dal 12.05.2026, ritenendo conseguentemente cessata la materia del contendere con riferimento al presente giudizio, non avendo egli alcun interesse a coltivarlo.
5. Alla camera di consiglio del 16.04.2026, previo avviso alle parti della possibilità di definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Alla luce di quanto precede, ritiene il Collegio che il presente giudizio debba essere definito dichiarando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., avendo l’amministrazione provveduto sull’istanza del ricorrente, successivamente alla proposizione del ricorso, con la concessione delle misure di accoglienza dal medesimo richieste, il che ha fatto venir meno il silenzio dalla stessa inizialmente serbato.
7. Le spese di giudizio tra le parti possono essere interamente compensate considerata la particolarità della fattispecie.
8. Si conferma l’ammissione del signor -OMISSIS- al patrocinio a spese dello Stato, come già stabilito con decreto dell’apposita Commissione n. -OMISSIS-. Il Collegio si riserva la liquidazione del compenso spettante al difensore del ricorrente, cui si provvederà con un separato pronunciamento, da adottarsi a seguito di specifica istanza dell’interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di giudizio.
Rinvia a un separato provvedimento la liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ricorrente, ammessa a fruire del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AD RU, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
NA CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA CA | AR AD RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.