Ordinanza collegiale 10 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 2 maggio 2022
Sentenza 15 luglio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 10/02/2022, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2022
N. 01345/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1345 del 2021, proposto da
CO TR, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Attilio Galati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto di accesso in capo alla ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso;
per la conseguente condanna del resistente a rilasciare copia di detti documenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 65 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. D. Mastrolia, in sostituzione dell'avv. P. A. Galati, per la parte ricorrente;
Premesso che l’accesso è una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo (cfr. C.d.S., AA.PP. nn. 5-6/2005) e, come tale, costituisce oggetto di accertamento in sede giudiziale;
Ritenuto che, ciò detto nonché preso atto della mancata costituzione in giudizio dell’INPS, sussista la necessità di acquisire una relazione di chiarimenti, utile a rappresentare le ragioni del mancato riscontro all’istanza di accesso della ricorrente e, segnatamente, a dare conto dell’effettiva disponibilità o meno in capo all’Amministrazione intimata degli atti e dei documenti richiesti ( modello RETR-PENS di prima liquidazione della pensione dell’istante, comprendente le retribuzioni e le quote utilizzate per il calcolo della pensione ), fornendo, tra l’altro, espressa evidenza - per completezza - della necessità o meno, al fine di un’eventuale soddisfazione dell’istanza avanzata, di un’attività di elaborazione di dati, e ciò al fine di concretamente valutare l’operatività della disciplina inerente l’accesso agli atti, così come delineata dal legislatore agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990;
Ritenuto pertanto di ordinare all’INPS di procedere al deposito della su indicata relazione, all’uopo fissando il termine di gg. 15 decorrente dalla data di notificazione della presente ordinanza presso la sede reale dell’Amministrazione, di cui la ricorrente è espressamente onerata;
Ritenuto di rinviare, per le ulteriori determinazioni, all’udienza camerale del 28 aprile 2022;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Rinvia la causa, per il prosieguo, alla camera di consiglio del 28 aprile 2022.
Onera parte ricorrente della notificazione della presente ordinanza all’INPS, anche presso la sede reale.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO