Articolo 99 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 98Articolo 100
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15 gennaio 1976
Art. 99.
E' stabilito, per l'anno finanziario 1976, il limite di impegno di lire 250.000.000 per pagamenti differiti relativi a sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457 .
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976