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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/08/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 367 / 2024 RG promossa da
Parte_1 avv. Yara Serafini appellante principale / appellata incidentale
contro
Controparte_1
[...] avv. Lorenzo Bombacci appellate principali / appellanti incidentali
avente ad oggetto: appello principale e appelli incidentali della sentenza n. 459/2024 del Tribunale di Firenze quale giudice del lavoro, pubblicata il 13 maggio 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 1° luglio 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA era stata dipendente della dal settembre 1997 quale Parte_1 Controparte_1 impiegata amministrativa. Il rapporto era proseguito fino al licenziamento per giusta causa del novembre
2023.
Con unico ricorso, aveva convenuto avanti al Tribunale di Firenze sia l'Azienda datrice sia la
[...]
entrambe con amm.re unico e legale rapp.te Parte_2 Controparte_2
pagina 1 di 17 Nei confronti della sola aveva impugnato due sanzioni disciplinari, chiedendone l'annullamento CP_1 per infondatezza dei relativi addebiti:
I] richiamo scritto inflitto il 13 ottobre 2022, sulla base della contestazione del 4 ottobre 2022 (doc. 16 ric.
1°), relativa al fatto che in occasione del sopralluogo del 2 ottobre 2022, aveva constatato che i 5 CP_1 faldoni contenenti documentazione aziendale fino a quel momento custoditi nella stanza dedicata all'impiegata erano presenti ma vuoti, e che la stessa lavoratrice, richiesta di fornire spiegazioni Parte_1 della circostanza, aveva riferito ben tre diverse versioni in ordine al luogo nel quale i medesimi faldoni avrebbero dovuto trovarsi all'interno degli uffici
II] 1 ora di multa inflitta lo stesso 13 ottobre 2022, sulla base della contestazione dello stesso 4 ottobre 2022
(doc. 13 res. Azienda 1°), relativa al ritardo con il quale aveva riferito allo stesso legale rapp.te Parte_1 di una ispezione sul giacenze di olio già da tempo programmata dall'ente certificatore ICEA
III] Nei confronti di Azienda e Società, aveva impugnato il licenziamento intimato il 15 novembre 2023
(doc. 23 ric. 1°), sulla base della contestazione del 2 novembre 2022 relativa alla condotta di trasferimento abusivo dal PC aziendale ad una memoria di massa esterna di oltre 3200 file contenenti materiale aziendale riservato di Azienda e Società, tenuta il 13 ottobre 2022 in orario di lavoro, all'oscuro e contro la volontà delle interessate (doc. 21 ric. 1°).
Premesso che il 12 settembre 2022 aveva inviato alla datrice una lettera di diffida, con oggetto “clima lavorativo vessatorio e lesivo della salute e sicurezza - ostacolo allo svolgimento delle mansioni contrattuali
- richiesta di compiti extra lavorativi” (doc. 13 ric. 1°), la lavoratrice affermava che il licenziamento era nullo per motivo ritorsivo rispetto a tale diffida, o comunque invalido per mancanza materiale / giuridica dei fatti addebitati, violazione degli artt. 4 e 7 L. n. 300/70, o quantomeno per sproporzione.
IV] Quindi, aveva chiesto che, ritenuta l'unicità del soggetto datoriale fra Azienda e Società, a carico solidale delle due fossero poste le conseguenze dei vizi del licenziamento: in via principale, la reintegra ed il risarcimento integrale del danno e, in via subordinata, il risarcimento del danno oltre all'indennità sostitutiva del preavviso. Invece, se esclusa l'unicità del soggetto datoriale, in ipotesi ancora subordinata, chiedeva il risarcimento del danno a carico della sola datrice.
Con la sentenza appellata, il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, annullando le due sanzioni conservative ma confermando il licenziamento. In sintesi, questi i punti della motivazione.
I] Il richiamo scritto era infondato poiché non era provato che la sparizione dei 5 faldoni, mancati dalla libreria collocata nell'ufficio della ricorrente, fosse in qualche modo a lei imputabile. Infatti, seppur chiusa a chiave, la medesima stanza era di fatto accessibile a tutto il personale oltre che ai componenti della famiglia poiché la chiave era posta su un pannello noto a tutti ed accessibile all'interno della stessa sede CP_1
(testi . Tes_1 Tes_2
pagina 2 di 17 Era vero che la lavoratrice aveva fornito tre diverse versioni sulla possibile collocazione di tali contenitori nell'ambito degli uffici, ma si trattava di affermazioni comunque coerenti con la sua difesa giudiziale della stessa ovvero che, per quanto a sua conoscenza, la documentazione doveva essere conservata Parte_1 da qualche parte nella sede, senza per questo essere affidata alla sua personale custodia.
Per di più, anche qualora la documentazione fosse stata conservata proprio nella stanza della ricorrente,
l'istruttoria (testi aveva comunque dimostrato che si trattava di un locale accessibile ad una Tes_1 Tes_2 pluralità di persone, sia dipendenti che familiari dei che abitavano nello stesso edificio, anche CP_1 perché di passaggio per le cantine aziendali.
In conclusione, la sanzione doveva essere annullata mancando ogni certezza su chi potesse avere tenuto la condotta contestata.
II] La multa si riferiva ad un ritardo da parte della ricorrente nella comunicazione di un'ispezione sulle giacenze di olio che l'ente certificatore ICEA aveva programmato per il 5 ottobre. Era vero che la lavoratrice era stata preavvisata di tale evento già dal 29 settembre, e che invece ne aveva informato il legale rapp.te soltanto nel pomeriggio del 4 ottobre (teste . Tuttavia, tale ritardo aveva rappresentato una mera Tes_1 negligenza di lieve entità nell'esecuzione delle mansioni di impiegata, priva di conseguenze sul regolare sviluppo di tale ispezione, né sul suo esito. Ai sensi dell'art. 238 CCNL, l'addebito di lieve entità poteva essere sanzionato solo con un rimprovero orale.
Quindi, anche questa sanzione doveva essere annullata perché comunque eccessiva.
III] L'impugnativa del licenziamento era invece respinta sia per i vizi procedurali che di merito.
III.c) l'art. 7 L. 300/70 in tema di specificità della contestazione non era stato violato;
la condotta contestata era chiaramente descritta nella lettera (doc. 21 ric. 1°), che indicava tutte le circostanze necessarie per descrivere il fatto (duplicazione non autorizzata di migliaia di documenti aziendali su memoria esterna, avvenuta in orario e luogo di lavoro, seguita da oltre 70 pagine di elenco dei relativi file); era irrilevante che non vi fosse riportato il contenuto di ciascuno dei documenti così trasferiti;
infatti, qualora lo avesse ritenuto indispensabile per difendersi, nell'ambito della procedura disciplinare la lavoratrice avrebbe potuto chiedere di poter esaminare i documenti che la si accusava di avere copiato;
peraltro, anche in giudizio la datrice aveva messo a disposizione tutti i file oggetto della stessa contestazione (doc. 36 res), che la ricorrente non aveva esaminato;
doveva quindi essere esclusa ogni lesione del diritto di difesa, anche perché la lavoratrice non aveva specificato quali documenti avrebbe avuto la necessità di esaminare per poter contrastare la fondatezza dell'addebito, e quindi quali sarebbero state le conseguenze della pretesa genericità;
pagina 3 di 17 III.a) nel merito, la lettera di contestazione affermava che nel pomeriggio del 13 ottobre 2022 la ricorrente, durante il suo orario di lavoro, per oltre tre ore consecutive aveva trasferito dal proprio PC ad una memoria esterna oltre 3200 file contenenti materiale riservato, riferibile ad senza che tale Parte_3 operazione fosse giustificata da alcuna necessità di servizio o autorizzata dalla datrice.
L'operazione era dimostrata dal fatto che, nell'ambito di indagini investigative svolte in modo riservato dalla datrice attraverso una società di investigazioni (oggetto del motivo III.b), sul PC della ricorrente, come dei colleghi, era stato installato un software che registrava eventuali inserimenti di dispositivi nonché copie effettuate. Era così risultato che, senza alcuna necessità né disposizione datoriale, dalle 14:36 alle 17:48, nel
PC della ricorrente era stata inserita una memoria di massa Samsung USB (G), nella quale era stata riversata la gran mole di file, elencati nel dettaglio nell'addebito. Infine, era pacifico che il PC utilizzato fosse quello dedicato alla ricorrente, la quale nel pomeriggio del 13 ottobre era in servizio, essendo decisamente implausibile che altre persone avessero avuto accesso alla sua postazione per inserire la chiavetta e procedere per oltre 3 ore alla copia di dati, senza il suo consenso.
III.b) il divieto di controllo dell'art. 4 L. 300/70 non era stato violato poiché il software installato sul PC della ricorrente per rilevare eventuali copie abusive non faceva parte di generici controlli difensivi a difesa del patrimonio aziendale nei confronti di tutti i dipendenti (soggetti alle limitazioni dell'art. 4 cit., sia prima che dopo le modifiche da parte del D. Lgvo n. 151/2015); si trattava piuttosto di specifici controlli difensivi mirati (estranei alle limitazioni dell'art. 4 cit.), disposti dopo che erano sorti fondati sospetti di irregolarità commesse durante la prestazione, confermati dalla sparizione dei 5 faldoni oggetto della sanzione (I);
III.d) il fatto addebitato era proporzionato alla sanzione, poiché era pacifico che la gran parte dei documenti copiati erano comunicazioni riservate fra l'amm.re ed i suoi legali, clienti, fornitori, oppure riguardavano il backup delle tre PEC di Azienda e Società, riferibili allo stesso Era quindi stato CP_1 violato l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 cc, senza che la lavoratrice potesse giustificarsi invocando un ipotetico esercizio del diritto di difesa in giudizio, non essendo stato chiarito quale rapporto vi fosse fra le migliaia di file indebitamente copiati e la futura difesa dei suoi crediti. Infine, la gravità concreta della condotta - valutata sul numero dei documenti e sul loro contenuto – rappresentava senz'altro giusta causa per l'incidenza negativa sul vincolo fiduciario.
IV] Respinta l'impugnazione del licenziamento, la questione relative alla pretesa unicità del soggetto datoriale fra e Società era quindi assorbita. CP_1 aveva appellato la sentenza per avere prima aveva respinto l'impugnazione Parte_1 del licenziamento (III), e poi assorbito la richiesta di accertamento della unicità del soggetto datoriale fra
Azienda e Società (IV).
pagina 4 di 17 L si era costituita per eccepire l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 principale della lavoratrice, e nel merito chiederne il rigetto perché infondato. A sua volta, aveva proposto appello incidentale contro l'annullamento delle sanzioni conservative (I e II).
La i era costituita per chiedere il rigetto dell'appello principale della Parte_2 lavoratrice. A sua volta, aveva proposto appello incidentale per l'omessa decisione sulla propria eccezione di carenza di legittimazione passiva, in base alla quale aveva chiesto di essere estromessa dal giudizio (V).
Tutte le parti avevano depositato memorie di replica alle rispettive impugnazioni e, svolto invano un tentativo di conciliazione, all'udienza odierna il giudizio era stato discusso e deciso con lettura del dispositivo.
§§§
Secondo il Collegio, le rispettive impugnazioni delle parti sono tutte infondate, e quindi la sentenza appellata va confermata sia per avere annullato le sanzioni disciplinari conservative (I e II), sia per avere confermato il licenziamento (III). Seguendo l'ordine cronologico dello svolgimento, verranno qui affrontate prima le censure relative alle sanzioni disciplinari e poi quelle relative al licenziamento.
APPELLO INCIDENTALE DELL'AZIENDA
L'Azienda aveva censurato l'annullamento di entrambe le sanzioni disciplinari conservative.
I) Quanto al richiamo scritto per la sparizione dei 5 faldoni, ribadiva che tali contenitori contenenti documenti aziendali si trovavano con certezza nella stanza condivisa fra e la collega Parte_1
uniche persone che, insieme al legale rapp.te, avrebbero potuto entrare in quell'ambiente. Per_1
Pertanto, era certo che il “trafugamento” dei faldoni e del materiale ivi custodito era riconducibile a e in violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà propri dei dipendenti. Parte_1 Per_1
Nemmeno la deduzione relativa al fatto che altre persone avrebbero potuto accedere alla stessa stanza dell'ufficio poteva escludere la responsabilità di come dimostrato dal fatto che, secondo la Parte_1 prova orale (testi e , in assenza di entrambe le impiegate, la stessa stanza era chiusa a chiave, Tes_1 Tes_2 ed una copia della chiave era collocata in un pannello della cucina, locale a sua volta frequentato da varie altre persone sia dipendenti che familiari del Secondo l'appello, tuttavia, tali testimonianze erano CP_1 inattendibili e comunque non potevano escludere la responsabilità di la quale - sia nelle Parte_1 giustificazioni disciplinari che in giudizio - era trincerata dietro l'affermazione che anche altri potevano avere accesso ai locali ove erano conservati i faldoni, senza tuttavia dedurre e provare in modo più specifico chi fra dipendenti e familiari avrebbe potuto compiere la stessa sottrazione. CP_1
pagina 5 di 17 In tutti i casi, doveva escludersi che l'addebito fosse stato compiuto da altri, essendo inverosimile che familiari dello stesso legale rapp.te avessero libero accesso agli uffici. Era vero che i locali dove erano collocati gli uffici erano annessi alle abitazioni sia del che della madre, ma si doveva comunque CP_1 escludere che altri familiari potessero entrare ad insaputa dello stesso titolare. Era inverosimile altresì che la stessa sottrazione fosse stata compiuta dagli operai, nessuno dei quali aveva mai dato motivo di sospetto per condotta di infedeltà, a maggior ragione così gravi come quelle di far mancare documentazione.
Al contrario era proprio l'impiegata che aveva fornito al legale rapp.te motivi di dubitare della Parte_1 sua fedeltà, per essersi ripetutamente schierata in favore della sorella da tempo in aperto Controparte_2 contrasto con il fratello. Infatti, durante il proprio orario di lavoro, era solita occuparsi di Parte_1 questioni private e personali di al punto tale che sia lei che la collega erano state indicate CP_2 Per_1 come testimoni dalla stessa parte in un giudizio civile. CP_2
L'appello evidenziava infine che la medesima contestazione era stata svolta anche nei confronti della collega alla quale era stata applicato lo stesso biasimo, non impugnato. Per_1
In conclusione, la sentenza avrebbe violato l'art. 2967 cc in tema di onere della prova, nonché gli artt. 112 e
116 cpc in tema di valutazione degli argomenti difensivi e delle prove.
Per contro, il Collegio concorda con il Tribunale. Secondo la regola generale in materia disciplinare, l'onere della prova sulla fondatezza dell'addebito ricade esclusivamente sul datore che applica la sanzione. La lavoratrice ben poteva limitarsi ad impugnare la sanzione, contestando di essere autrice della condotta contestata, mentre la datrice doveva di conseguenza dimostrare che l'accusa era fondata. Per contro, il fatto che i faldoni fossero conservati nell'ufficio di e e che una copia della chiave di tale Parte_1 Per_1 locale fosse conservata in ambiente adiacente, al quale potevano accedere il legale rapp.te, familiari e dipendenti, non consente di concludere che la datrice avesse assolto tale onere.
Come si dirà al punto III.b in tema di licenziamento, il fondato sospetto di irregolarità della condotta delle due impiegate, derivante dal fatto che i faldoni conservati nella loro stanza fossero spariti (presupposto che legittimava il controllo difensivo attuato dall'Azienda installando lo strumento informatico che aveva rilevato l'inserimento della memoria esterna e la copia di migliaia di file), va tenuto distinto dalla dimostrazione dei presupposti oggettivi e soggettivi della relativa responsabilità disciplinare di Parte_1
(risultato che invece in giudizio non è stato raggiunto).
In proposito, un primo motivo di dubbio deriva dal fatto che i documenti fossero conservati in una stanza condivisa da due colleghe, ed alle quali il medesimo addebito era stato contestato e sanzionato separatamente.
pagina 6 di 17 Per di più, la contestazione disciplinare (doc. 16 ric. 1°) si riferiva ad una condotta di mancata custodia dei faldoni conservati nella stanza condivisa fra e mentre gli argomenti dell'appello Parte_1 Per_1 affermavano invece una diversa, e ben più grave, condotta di trafugamento che sarebbe stata operata di persona da (in tal senso testualmente, pag. 49/50 appello). A parte il fatto che tali difese Parte_1 giudiziali avevano addirittura mutato il fatto contestato in uno ben più grave, violando il principio di immodificabilità della contestazione, gli argomenti datoriali si scontravano comunque in radice con l'incongruenza di accusare separatamente le due impiegate della medesima condotta di trafugamento, peraltro senza fare riferimento ad un ipotetico concorso fra le due, anzi valutando separatamente le rispettive condotte.
II) Quanto alla multa per il ritardo nella comunicazione dell'ispezione da parte dell'ente certificatore ICEA prevista per il 5 ottobre, data che conosceva già dal 29 settembre e che invece aveva riferito Parte_1 alla legale rapp.te solo nel pomeriggio del 4 ottobre, l'appello evidenziava quanto già ritenuto dal Tribunale a proposito del fatto che il ritardo era dimostrato, perché erano state superante le difese della lavoratrice che sosteneva di avere anticipato la notizia allo stesso legale rapp.te già il 29 settembre.
Invece, era censurata la valutazione che aveva ritenuto eccessiva la sanzione a fronte della lieve entità del fatto, affermando che - se l'ispezione avesse avuto esito negativo - l'intera impresa gestita dall'Azienda ne sarebbe stata compromessa (secondo la teste “l'ispezione è una cosa seria e quindi bisogna Tes_3 prepararsi bene”).
Per contro, il Collegio concorda con il Tribunale a proposito del fatto che l'oggettivo ritardo nella comunicazione fosse stato una negligenza di lieve entità, considerando che - nonostante il pur breve preavviso - nemmeno la datrice ha sostenuto che l'ispezione avesse avuto esito negativo, o comunque problematico, proprio a causa del fatto che non sarebbe stato possibile predisporre adeguatamente la sede soggetta a verifica.
Ferma restando l'importanza in astratto delle ispezioni dell'ente certificatore ICEA sulle giacenze di olio, nel caso concreto la dimenticanza non avrebbe quindi influito in alcun modo sullo svolgimento ed esito
(smentendo quindi l'affermazione categorica che ogni ispezione esigerebbe adeguata preparazione per garantirne il risultato positivo).
Nemmeno l'appello contesta, infine, l'ulteriore affermazione che, secondo il contratto collettivo pacificamente applicato al rapporto (art. 238 CCNL), alle negligenze di lieve entità si può applicare solo il biasimo orale, e non invece la multa inflitta in concreto, che quindi era inevitabile annullare.
APPELLO PRINCIPALE DELLA LAVORATRICE aveva invece appellato il rigetto della propria impugnazione del licenziamento, ribadendo la Parte_1 fondatezza delle eccezioni procedurali e di merito (III.a, b, c, d). pagina 7 di 17 III.c] La sentenza era censurata per avere respinto il vizio di genericità della contestazione.
Secondo la lavoratrice, il Tribunale avrebbe equivocato il contenuto delle sue difese, poiché essa non si era lamentata di non avere potuto visionare il contenuto dei singoli documenti per non averli l'Azienda messi a sua disposizione. Piuttosto, aveva eccepito che la contestazione era generica perché indicava in modo anonimo documenti con mere sequenze alfanumeriche, senza alcun riferimento a loro contenuto, in tal modo precludendo “una minima coscienza e consapevolezza circa oggetto e natura dei file”.
E, mentre per legge l'addebito disciplinare deve essere specifico già nella formulazione originaria, il
Tribunale aveva finito per invertire gli oneri fra le parti, attribuendo alla lavoratrice quello di attivarsi per sanare il vizio procedurale già compiuto dalla datrice. Al contrario, la genericità avrebbe reso inutile ogni successiva verifica sulla corrispondenza fra i file menzionati nella contestazione e quelli contenuti nella chiavetta prodotta in giudizio (doc. 36 res. Azienda 1°). Infatti, nulla avrebbe impedito di inserire fra le produzioni giudiziali contenuti diversi da quelli che sarebbero stati copiati all'epoca. In conclusione, non avere identificato in origine il contenuto dei file asseritamente copiati, era un vizio procedurale che diventava di merito poiché impediva di dimostrare la stessa condotta.
La lavoratrice peraltro aveva negato recisamente di avere mai copiato su memoria esterna qualsivoglia documento aziendale, a prescindere dalla sua denominazione e contenuto (pag. 23 appello).
Secondo il Collegio, il motivo relativo alla genericità della contestazione è infondato.
La lettera (doc. 21 ric. 1°) si componeva di 78 pagine, ed indicava nel dettaglio il giorno e l'orario in cui si era svolta la condotta contestata (il 13 ottobre 2022 nel turno pomeridiano dalle 14:36 alle 17:48), il nome del PC dedicato alla stessa lavoratrice dal quale era stata estratta la copia, e quello del dispositivo esterno sul quale la copia era stata effettuata, il nome delle 27 cartelle create nella memoria del dispositivo esterno sul quale erano stati copiati oltre 3200 file, nonché la denominazione di ciascuno degli stessi file (a volte solo alfanumerica, ed a volte con termini riferiti al loro contenuto).
La denominazione delle cartelle create per la copia, come quella di alcuni dei file copiati al loro interno, mostrava che i numerosissimi documenti riguardavano i più disparati settori di attività di Azienda e Società, nonché questioni personali del loro legale rapp.te. Queste le denominazioni più ricorrenti: frantoio, potatura olivi, system volume information, scansioni campi, programmi, studio Brignion, SEA, schede produzione, nuovi contatti Italia, nuovi contatti estero, clienti Italia, licenza, fatture sansa / nocciolino/ frangitura, Per_2 fatture PEC ecc. Si trattava di un'enorme mole di dati relativi a fatture, bilanci degli anni precedenti, contabilità, comunicazioni di ogni tipo con legali, clienti e fornitori, ecc. ecc.
pagina 8 di 17 Nel corso della procedura disciplinare, la lavoratrice non aveva chiesto di esaminare i medesimi documenti.
Nemmeno quando erano stati prodotti in giudizio, aveva preso specifica posizione sulla loro natura e contenuto, ribadendo piuttosto che l'asserita genericità della contestazione la esentava da ogni onere di attivarsi in proposito. Inoltre, aveva comunque negato di avere effettuato qualsiasi copia indebita dal proprio
PC. Infine, aveva aggiunto che, se anche avesse effettuato tale trasferimento di dati, si sarebbe trattato di comportamento giustificato da un lato perché le relative informazioni sarebbero state tutte a lei già note per motivi di servizio, e quindi non potevano definirsi riservate, e dall'altro lato perché anche la eventuale acquisizione sarebbe stata comunque giustificata dalla necessità di utilizzarle per difendersi in altro giudizio.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che il carattere specifico dell'addebito rispetto alla condotta deve essere valutato nella prospettiva del diritto di difesa del lavoratore incolpato, il quale quindi deve essere messo in grado di capire di cosa è accusato per potersi scagionare in modo compiuto. Poiché serve per indicare il fatto contestato al fine di consentire la relativa difesa, e non per dimostrare la verità dello stesso fatto, la contestazione non include necessariamente anche le relative prove (da ultimo, Cass n.
3820/2022). Di conseguenza insieme alla lettera, non era necessario fornire testo o contenuto delle migliaia di file. Era piuttosto la lavoratrice che - nel corso della procedura disciplinare, come nel presente giudizio - avrebbe potuto attivarsi per esaminare i medesimi documenti.
Del resto, considerando che l'argomento di fondo dell'impugnazione era che nessuna copia indebita sarebbe mai stata effettuata (in quell'occasione come in qualsiasi altra), la questione relativa al contenuto di ciascuno dei file nemmeno sembra significativa in funzione di difesa.
A fronte dell'accusa di essersi impossessata in modo indebito di migliaia di dati di Azienda e Società, nonché personali del loro legale rapp.te, il punto centrale dell'onere datoriale non era individuare il contenuto dei singoli file (rispetto ai quali era già indicativa la denominazione delle cartelle riportata nella lettera di contestazione), bensì se la condotta si fosse tenuta o meno con le modalità contestate (motivo III.a). A maggior ragione, considerando che nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 31529/2019), è principio altrettanto consolidato che la giusta causa di licenziamento si può riconoscere anche qualora, nell'ambito di una pluralità di fatti contestati, il datore assolva solo in parte l'onere della prova, purché sempre con riferimento a condotte di gravità tale da giustificare la risoluzione del rapporto.
III.a] Nel merito, la sentenza era censurata per avere attribuito alla ricorrente la stessa condotta di sottrazione abusiva dei file, nonostante l'insufficienza delle prove. Infatti, le uniche circostanze dimostrate dalle indagini informatiche documentate dalla datrice riguardavano il fatto che, per ore, durante un turno di servizio di nel suo PC era stata inserita una memoria di massa sulla quale erano stati copiati Parte_1 migliaia di file.
pagina 9 di 17 Era così stata trascurata la, fondamentale, circostanza che lo strumento informatico era disponibile per chiunque, poiché la password del PC in uso alla lavoratrice era nota a tutti i dipendenti, oltre che ai soci e ai familiari dell'amm.re. Di conseguenza, chiunque avrebbe potuto inserire la memoria esterna e dare il comando di copia.
Appurata la promiscuità dell'ambiente di lavoro e dei relativi strumenti informatici, il Tribunale aveva erroneamente attribuito alla ricorrente la condotta di sottrazione sulla base di un argomento, del tutto inconsistente, riferito alla mera “plausibilità” dell'essere stata lei, piuttosto che chiunque altro, ad effettuare tale operazione. Per contro, con l'ordinanza di archiviazione del 2 luglio 2024 (RGNR n. 15624/2022), il
GIP del Tribunale di Firenze aveva ritenuto che non vi fossero elementi per esercitare l'azione penale nei confronti della lavoratrice, proprio per la possibilità di utilizzo promiscuo degli strumenti informatici di quell'ufficio, compreso quello della stessa Parte_1
In proposito, l'appello evidenziava i seguenti errori della sentenza:
- in fatto, avere ritenuto che l'operazione non potesse avvenuta all'insaputa dell'appellante per il solo fatto che si trattava della postazione a lei dedicata, e del suo orario di servizio. Per contro, eventualmente approfittando di una breve pausa nel corso del pomeriggio, chiunque avrebbe potuto avvicinarsi al PC della per inserire la memoria esterna e dare il comando di copia, trattandosi notoriamente di Parte_1 adempimenti istantanei. Peraltro, la prova orale (testi , aveva dimostrato Tes_1 Tes_2 Tes_4 Tes_3 che l'ufficio condiviso fra e era chiuso a chiave, ma una copia di tali chiavi, oltre alle Parte_1 Per_1 due impiegate, era a disposizione degli altri dipendenti nonché del legale rapp.te. La stessa copia era infatti collocata su un pannello affisso negli stessi locali, i quali peraltro erano di passaggio anche per l'abitazione del e della madre di lui. CP_1
- in diritto, avere attribuito la responsabilità semplicemente perché “plausibile”, pur essendo mancata la dimostrazione di una responsabilità effettiva (ragionamento che infatti nel procedimento penale aveva portato correttamente all'archiviazione dell'analoga accusa, argomentata dal GIP proprio sulla base delle informazioni fornite dalle colleghe e . Per_1 Tes_1 Tes_2
Oltre alla negazione della condotta, aveva aggiunto ulteriori argomenti: Parte_1
pagina 10 di 17 - era errato qualificare come “riservate” le comunicazioni che erano state copiate (non si sa da chi) sulla memoria esterna, nonostante che le stesse fossero già note a in quanto oggetto della prestazione Parte_1 di impiegata amministrativa, dipendente dell'Azienda, che ne gestiva ogni aspetto compreso il rapporto dell'amm.re con clienti, fornitori, professionisti ecc. Quindi, anche qualora fosse stata provata la sottrazione dei documenti copiati in modo indebito (non si sa da chi), in tutti i casi non si tratterebbe di condotta illegittima poiché per i documenti non erano riservati, riguardando l'oggetto delle sue mansioni Parte_1 ed essendo legittimamente nella sua sfera di disponibilità. In proposito, infatti, secondo la giurisprudenza non divulga in modo indebito chi invia a sé stesso ciò di cui è in possesso legittimo per ragioni inerenti la propria prestazione.
- ma anche se si fosse trattato di sottrazione di dati riservati, la condotta sarebbe stata comunque legittima poiché tali documenti erano a loro volta necessari alla lavoratrice per esercitare il suo diritto di difesa. Il ricorso con il quale era stato impugnato il licenziamento conteneva infatti una riserva di agire separatamente per crediti risarcitori e retributivi maturati nel rapporto fra le parti (in tal senso, pag. 31 appello), azione in vista della quale sarebbe stata legittima la copia dei documenti in quanto inerenti la stessa posizione lavorativa della stessa appellante.
Secondo il Collegio, tutti gli argomenti relativi alla sussistenza di fatto e qualificazione giuridica della condotta vanno superati.
Il quadro istruttorio fornito dalla datrice aveva, infatti, dimostrato la responsabilità personale della lavoratrice quanto alla lunga operazione di copia indebita di migliaia di file dal proprio PC alla memoria esterna.
Prima di tutto, il fatto che l'ufficio destinato alle impiegate e fosse chiuso con una Parte_1 Per_1 chiave nella disponibilità dei dipendenti e del legale rapp.te non è sufficiente per concludere che anche nel pomeriggio del 13 ottobre 2022, il trasferimento dei documenti dal PC alla memoria esterna avrebbe potuto essere compiuto da chiunque.
Infatti, da un lato il teste , autore delle investigazioni (oggetto della relazione doc. 26 res. Azienda Tes_4
1°) aveva riferito che quel pomeriggio, accedendo dalla porta esterna del locale, era passata la sola e non anche la collega o altri dipendenti. Parte_1 Per_1
Soprattutto, la circostanza decisiva per attribuire la condotta di copia alla consiste nel fatto che, Parte_1
a parte la relativa accessibilità dell'ufficio, nessuna testimonianza aveva dimostrato la condivisione da parte degli altri dipendenti e del legale rapp.te della password del PC a lei dedicato.
A maggior ragione considerando che - per la mole dei documenti copiati (oltre 3200 suddivisi in 27 cartelle)
- l'operazione si era protratta per oltre tre ore, durante le quali nel PC era rimasta inserita una memoria di massa esterna Samsung USB (G), mentre il trasferimento era in corso. pagina 11 di 17 Peraltro, è pacifico che, il pomeriggio del 13 ottobre 2022 - nella stessa fascia oraria dalle 14:00 alle 18:00 nella quale si collocava l'operazione contestata - fosse in servizio, addetta a quella medesima Parte_1 postazione, nella quale da un lato era stata visibilmente inserita una chiavetta esterna e dall'altro lato era stata costantemente in corso una attività di trasferimento dati.
Quindi, anche volendo assumere che nel corso di quelle ore pomeridiane si fosse allontanata Parte_1 per brevi pause dalla propria postazione, nulla autorizzava a ritenere che per tre ore essa avesse continuato a lavorare senza accorgersi né della presenza della chiavetta né del trasferimento dati in corso.
Come anticipato al motivo III.c nell'ambito della varietà degli argomenti difensivi della lavoratrice rimane decisivo avere negato di avere effettuato qualsiasi copia indebita dal proprio PC su memoria esterna - profilo sul quale il Collegio concorda con il Tribunale a proposito del fatto che la datrice ha assolto l'onere.
Per quanto riguarda gli altri argomenti difensivi, peraltro sviluppati in via del tutto ipotetica in quanto contrastanti con la negazione di fondo della condotta, sarebbe stata piuttosto la lavoratrice a dover assolvere il relativo onere della prova, dimostrando in fatto ed argomentando in diritto i relativi presupposti. Ma ciò non è avvenuto.
Per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di fedeltà del dipendente sotto il profilo della riservatezza dei documenti datoriali, in tutti i casi il legale rapp.te non sarebbe stato né informato né tantomeno d'accordo rispetto al trasferimento esterno della enorme mole di dati aziendali e personali contenuti nelle migliaia di file copiati, che sicuramente si possono qualificare come riservati, per il loro contenuto legale e commerciale, inerente a vicende di impresa e personali.
A tal fine, infatti, non rileva la circostanza che potesse avere accesso ad alcune di tali Parte_1 informazioni nell'ambito delle proprie mansioni di impiegata amministrativa. Prima di tutto, per rivendicare la legittimità del medesimo trasferimento esterno la lavoratrice avrebbe avuto quanto meno l'onere di esaminare le migliaia dei documenti copiati, argomentando nel dettaglio di averne già avuto puntuale conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni. In secondo luogo, in tutti i casi il titolare di tali informazioni era il legale rapp.te al quale le stesse si riferivano, unico legittimato al loro utilizzo in quanto interessato alla loro riservatezza. Del resto, la violazione dell'obbligo di fedeltà non era contestata in forma di accesso indebito ad informazioni alle quali la dipendente doveva rimanere estranea, bensì di indebito trasferimento all'esterno dei relativi supporti documentali, con creazione di una propria memoria privata, ignota al datore e non autorizzata come tale. In altri termini, la riservatezza violata nel caso in esame è quella del titolare del dato rispetto a qualsiasi utilizzo indebito, eventualmente compiuto anche dai propri dipendenti.
pagina 12 di 17 Per quanto riguarda l'asserita necessità di precostituirsi il medesimo archivio di dati in funzione della futura difesa dei propri diritti in un altro giudizio, l'argomento era sviluppato in modo del tutto generico, peraltro a fronte di una mole vastissima ed eterogenea di dati riservati, che la stessa lavoratrice ammetteva di non avere individuato (vedi motivo III.c), e di cui rimane ignota la ipotetica rilevanza ai fini della futura tutela giudiziale di crediti retributivi e risarcitori, non meglio precisati.
Per contro, la giurisprudenza di legittimità è rigorosa nello stabilire i casi in cui è legittimo produrre in giudizio documenti riservati, senza il consenso del titolare dei medesimi dati, richiedendo che tale produzione sia effettivamente adeguata e pertinente rispetto alla domanda svolta dalla controparte del titolare
- requisiti tutti che nel caso in esame mancano.
< In tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi degli artt. 7, 24 e 46-47 D. Lgvo n. 196/2003 (cd. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo;
in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa e dunque, con le sue forme, a prevalere in quanto contenente disposizioni speciali e, benché anteriori, non suscettibili di alcuna integrazione su quelle del predetto codice della privacy >, Cass. n. 9314/2023, conforme n. 3034/2011.
< La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza;
tuttavia, poiché la facoltà di difendersi in giudizio utilizzando gli altrui dati personali va esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 D. Lgvo n. 196/2003, la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, e le esigenze di difesa >, Cass. n. 33809/2021.
III.b] La sentenza era censurata per avere respinto il vizio di inutilizzabilità dei dati raccolti con il controllo informatico, ribadendo che la istallazione del dispositivo con il quale era stato rilevato l'inserimento della memoria esterna e la relativa effettuazione delle copia sarebbe stato controllo difensivo in violazione dell'art. 4 L. 300/1970, modificato dal D. Lgvo n. 151/2015.
pagina 13 di 17 Infatti, nessun comportamento della stessa lavoratrice precedente alla installazione del dispositivo di controllo poteva qualificarsi, anche solo astrattamente, come illecito né di pericolo per il patrimonio e l'immagine della datrice. Di conseguenza, la stessa iniziativa di installare il medesimo dispositivo era stata esplorativa, ed in proposito era errata la motivazione con la quale il Tribunale aveva, invece, ritenuto giustificata tale modalità di controllo, facendo riferimento al caso della sparizione dei 5 faldoni di documenti dall'ufficio della ricorrente, fatto che tuttavia lo stesso tribunale aveva ritenuto indimostrato (I).
Secondo il Collegio, è infondato pure il motivo relativo alla illegittimità dei controlli difensivi.
In materia, la giurisprudenza di legittimità ha formulato i seguenti principi (Cass. n. 26682/2017, n.
25732/2021, 32760/2021, n. 34092/2021, n. 18168/2023, n. 30079/2024):
- i generali controlli a difesa del patrimonio datoriale, regolati dalla L. 300/70 e dal D. Lgvo n. 151/15, riguardano tutti i dipendenti, o gruppi, nello svolgimento della prestazione, e devono rispettare le regole espressamente stabilite
- invece i controlli difensivi in senso stretto, sono figura giurisprudenziale diretta ad accertare specifiche condotte riferibili a singoli dipendenti sulla base di concreti indizi, e possono anche riguardare la stessa prestazione ed essere effettuati con strumenti tecnologici
- in quanto estranei alla “normale attività” del lavoratore, i controlli difensivi non sono sottoposti alle stesse regole stabilite per legge per i generali controlli a difesa del patrimonio, bensì possono essere installati in presenza di fondati sospetti di comportamenti illeciti dello stesso lavoratore;
solo dopo che il fondato sospetto è emerso possono essere raccolte le informazioni, poi utilizzabili dal punto di vista disciplinare
- pur in presenza di un fondato sospetto di attività illecita del lavoratore, gli strumenti di controllo possono essere installati, ed i relativi risultati utilizzati, solo sulla base di un corretto bilanciamento fra le esigenze di protezione di beni e interessi aziendali da un lato, e di tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore dall'altro lato
- tale bilanciamento va effettuato dal giudice in relazione alle circostanze del caso concreto.
Il Collegio concorda con il Tribunale a proposito del fatto che l'applicazione di tali principi al caso in esame rende giustificabile il controllo attuato nei confronti di e della collega attraverso Parte_1 Per_1
l'installazione sulle rispettive postazioni PC di sistemi informatici che rilevavano l'inserimento di memorie esterne e le relative operazioni di copia.
Come già anticipato al punto I, vanno tenuti distinti il fondato sospetto di irregolarità della condotta delle due impiegate (in concreto sussistente), dalla dimostrazione dei presupposti oggettivi e soggettivi della relativa responsabilità disciplinare di (risultato che invece in giudizio non è stato raggiunto). Parte_1
pagina 14 di 17 Infatti, il fondato sospetto di condotte irregolari delle dipendenti ai danni della datrice era già emerso in seguito alla avvenuta sparizione dei documenti conservati nei 5 contenitori collocati nell'ufficio dedicato alle due impiegate, presupposto sufficiente per procedere a controlli ulteriori nei loro confronti, in seguito ai quali era stata rilevata la condotta posta a base del licenziamento (motivo III.a).
Infine, nell'ambito del giudizio di bilanciamento, considerate le circostanze di fatto fin qui esposte, in concreto lo strumento informatico (che controllava se sulla postazione PC dedicata alle impiegate fosse inserita una memoria esterna per effettuare copie di file) era adeguato a tutelare le esigenze di protezione di beni e di interessi datoriali, senza ledere la dignità e la riservatezza delle stesse lavoratrici (la cui persona non era coinvolta direttamente nel controllo, che si limitava a verificare le modalità informatiche di utilizzo della stessa postazione PC).
III.d] Infine, la sentenza era censurata per avere ritenuto la proporzione fra addebito e licenziamento, in violazione dell'art. 219 CCNL che tipizzata gli illeciti, trascurando che negli anni di durata del rapporto la lavoratrice non aveva mai avuto precedenti disciplinari e che invece, a ridosso dell'addebito in esame, le erano state inflitte le sole due sanzioni poi annullate nella stessa sentenza appellata (I e II).
Non sarebbe stato possibile ritenere proporzionato un licenziamento inflitto per un fatto che materialmente non sussisteva (mancata possibilità di riferire la condotta informatica di sottrazione a III.a), e Parte_1 che giuridicamente nemmeno era rilevante (liceità della eventuale condotta informatica di sottrazione perché relativa a documenti non riservati, già nella disponibilità della lavoratrice per motivi professionali, nonché finalizzati all'esercizio della sua difesa in separato a giudizio, III.a).
In tutti i casi, si trattava di un evento isolato in oltre 15 anni di rapporto, e che comunque non aveva provocato alcun pregiudizio all'immagine o al patrimonio della datrice.
Secondo il Collegio, il motivo relativo alla sproporzione fra condotta e sanzione è infondato.
Una volta appurato che il licenziamento era legittimo dal punto di vista procedurale (III.c, III.b) e di merito
(III.a), e che nessuna norma del contratto collettivo prevedeva sanzioni conservative per comportamenti analoghi, è irrilevante che si trattasse di un evento isolato in un lungo rapporto di lavoro privo di precedenti disciplinari.
Infatti, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, la condotta era grave quanto alla violazione del vincolo fiduciario. Con l'inserimento di una memoria esterna, non autorizzata né conosciuta dall'Azienda, la dipendente aveva copiato migliaia di file di contenuto riservato, fra cui la corrispondenza fra il legale rapp.te ed i suoi legali, nonché con i clienti ed i fornitori, insieme all'intero backup delle tre PEC riferibili ad
Azienda e Società da lui amministrate.
pagina 15 di 17 L'obbligo di fedeltà era così stato violato in modo diretto, a prescindere dal fatto che alcuni dei file copiati fossero già noti alla lavoratrice per motivi professionali, senza che siano state dimostrate, ipotetiche, giustificazioni della stessa condotta in quanto necessaria al futuro esercizio di diritti in altro giudizio.
In conclusione, respinta l'impugnazione del licenziamento, nemmeno si potrebbe prospettare la ritorsione
(affermata dalla lavoratrice, secondo la quale le vicende disciplinari I, II e III sarebbero la conseguenza immediata e diretta della diffida inviata il 22 settembre 2022) come unico effettivo motivo di licenziamento, dal momento che non è possibile ritenere solo apparente l'addebito della copia dei file (III.a), risultato invece fondato ed adeguato dal punto di vista soggettivo e oggettivo alla risoluzione del rapporto (III.d).
A maggior ragione, respinta l'impugnazione del licenziamento, di nuovo rimane assorbita la questione relativa alla pretesa unicità del soggetto datoriale fra l'Azienda e la Società (IV), ribadita anche in appello dalla lavoratrice.
APPELLO INCIDENTALE DELLA SOCIETÀ
Infine, la Società aveva censurato la sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione relativa al proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'impugnazione del licenziamento (V). In proposito, aveva ribadito che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere decisivo che il rapporto di lavoro aveva riguardato esclusivamente l'Azienda, al cui sviluppo e conclusione la appellante era sempre rimasta estranea.
Il Collegio osserva che il silenzio del Tribunale su questa questione non potrebbe qualificarsi come omessa pronuncia dal momento che il rigetto nel merito dell'impugnazione del licenziamento rendeva superfluo affrontare questo profilo, analogamente a quanto già detto in tema di unicità del soggetto datoriale (IV).
Tuttavia, la stessa eccezione in sé sarebbe stata comunque da respingere, poiché la legittimazione (attiva come passiva) va valutata sulla base della prospettazione della domanda, a fronte della quale era indubbio che la Società fosse legittimata per avere la lavoratrice compiutamente affermato la unicità con l'Azienda.
La legittimazione passiva, quale riflesso dell'affermazione giudiziale della controparte (come la legittimazione attiva, quale riflesso dell'affermazione della stessa parte) vanno infatti distinte dalla vera e propria titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, elemento costitutivo della domanda che attiene al merito della decisione, che richiede quindi allegazione e prova ai fini del suo accoglimento (Cass. n.
10435/2025).
SPESE DI LITE E C.U.
La soccombenza reciproca fra la lavoratrice da un lato e Azienda / Società dall'altro, tutte nel contempo appellanti ed appellate, comporta anche in secondo grado la stessa compensazione integrale delle spese di lite già disposta per lo stesso motivo in primo grado.
pagina 16 di 17 Nei confronti della lavoratrice appellante principale, come dell'Azienda e della Società appellanti incidentali, tutte soccombenti sulle rispettive impugnazioni, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello principale di e gli appelli Parte_1 incidentali dell' e della Controparte_1 Parte_2
Compensa per intero le spese di lite di secondo grado fra le parti.
Dichiara che nei confronti sia della appellante principale sia delle appellanti incidentali sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 1° luglio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
pagina 17 di 17
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 367 / 2024 RG promossa da
Parte_1 avv. Yara Serafini appellante principale / appellata incidentale
contro
Controparte_1
[...] avv. Lorenzo Bombacci appellate principali / appellanti incidentali
avente ad oggetto: appello principale e appelli incidentali della sentenza n. 459/2024 del Tribunale di Firenze quale giudice del lavoro, pubblicata il 13 maggio 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 1° luglio 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA era stata dipendente della dal settembre 1997 quale Parte_1 Controparte_1 impiegata amministrativa. Il rapporto era proseguito fino al licenziamento per giusta causa del novembre
2023.
Con unico ricorso, aveva convenuto avanti al Tribunale di Firenze sia l'Azienda datrice sia la
[...]
entrambe con amm.re unico e legale rapp.te Parte_2 Controparte_2
pagina 1 di 17 Nei confronti della sola aveva impugnato due sanzioni disciplinari, chiedendone l'annullamento CP_1 per infondatezza dei relativi addebiti:
I] richiamo scritto inflitto il 13 ottobre 2022, sulla base della contestazione del 4 ottobre 2022 (doc. 16 ric.
1°), relativa al fatto che in occasione del sopralluogo del 2 ottobre 2022, aveva constatato che i 5 CP_1 faldoni contenenti documentazione aziendale fino a quel momento custoditi nella stanza dedicata all'impiegata erano presenti ma vuoti, e che la stessa lavoratrice, richiesta di fornire spiegazioni Parte_1 della circostanza, aveva riferito ben tre diverse versioni in ordine al luogo nel quale i medesimi faldoni avrebbero dovuto trovarsi all'interno degli uffici
II] 1 ora di multa inflitta lo stesso 13 ottobre 2022, sulla base della contestazione dello stesso 4 ottobre 2022
(doc. 13 res. Azienda 1°), relativa al ritardo con il quale aveva riferito allo stesso legale rapp.te Parte_1 di una ispezione sul giacenze di olio già da tempo programmata dall'ente certificatore ICEA
III] Nei confronti di Azienda e Società, aveva impugnato il licenziamento intimato il 15 novembre 2023
(doc. 23 ric. 1°), sulla base della contestazione del 2 novembre 2022 relativa alla condotta di trasferimento abusivo dal PC aziendale ad una memoria di massa esterna di oltre 3200 file contenenti materiale aziendale riservato di Azienda e Società, tenuta il 13 ottobre 2022 in orario di lavoro, all'oscuro e contro la volontà delle interessate (doc. 21 ric. 1°).
Premesso che il 12 settembre 2022 aveva inviato alla datrice una lettera di diffida, con oggetto “clima lavorativo vessatorio e lesivo della salute e sicurezza - ostacolo allo svolgimento delle mansioni contrattuali
- richiesta di compiti extra lavorativi” (doc. 13 ric. 1°), la lavoratrice affermava che il licenziamento era nullo per motivo ritorsivo rispetto a tale diffida, o comunque invalido per mancanza materiale / giuridica dei fatti addebitati, violazione degli artt. 4 e 7 L. n. 300/70, o quantomeno per sproporzione.
IV] Quindi, aveva chiesto che, ritenuta l'unicità del soggetto datoriale fra Azienda e Società, a carico solidale delle due fossero poste le conseguenze dei vizi del licenziamento: in via principale, la reintegra ed il risarcimento integrale del danno e, in via subordinata, il risarcimento del danno oltre all'indennità sostitutiva del preavviso. Invece, se esclusa l'unicità del soggetto datoriale, in ipotesi ancora subordinata, chiedeva il risarcimento del danno a carico della sola datrice.
Con la sentenza appellata, il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, annullando le due sanzioni conservative ma confermando il licenziamento. In sintesi, questi i punti della motivazione.
I] Il richiamo scritto era infondato poiché non era provato che la sparizione dei 5 faldoni, mancati dalla libreria collocata nell'ufficio della ricorrente, fosse in qualche modo a lei imputabile. Infatti, seppur chiusa a chiave, la medesima stanza era di fatto accessibile a tutto il personale oltre che ai componenti della famiglia poiché la chiave era posta su un pannello noto a tutti ed accessibile all'interno della stessa sede CP_1
(testi . Tes_1 Tes_2
pagina 2 di 17 Era vero che la lavoratrice aveva fornito tre diverse versioni sulla possibile collocazione di tali contenitori nell'ambito degli uffici, ma si trattava di affermazioni comunque coerenti con la sua difesa giudiziale della stessa ovvero che, per quanto a sua conoscenza, la documentazione doveva essere conservata Parte_1 da qualche parte nella sede, senza per questo essere affidata alla sua personale custodia.
Per di più, anche qualora la documentazione fosse stata conservata proprio nella stanza della ricorrente,
l'istruttoria (testi aveva comunque dimostrato che si trattava di un locale accessibile ad una Tes_1 Tes_2 pluralità di persone, sia dipendenti che familiari dei che abitavano nello stesso edificio, anche CP_1 perché di passaggio per le cantine aziendali.
In conclusione, la sanzione doveva essere annullata mancando ogni certezza su chi potesse avere tenuto la condotta contestata.
II] La multa si riferiva ad un ritardo da parte della ricorrente nella comunicazione di un'ispezione sulle giacenze di olio che l'ente certificatore ICEA aveva programmato per il 5 ottobre. Era vero che la lavoratrice era stata preavvisata di tale evento già dal 29 settembre, e che invece ne aveva informato il legale rapp.te soltanto nel pomeriggio del 4 ottobre (teste . Tuttavia, tale ritardo aveva rappresentato una mera Tes_1 negligenza di lieve entità nell'esecuzione delle mansioni di impiegata, priva di conseguenze sul regolare sviluppo di tale ispezione, né sul suo esito. Ai sensi dell'art. 238 CCNL, l'addebito di lieve entità poteva essere sanzionato solo con un rimprovero orale.
Quindi, anche questa sanzione doveva essere annullata perché comunque eccessiva.
III] L'impugnativa del licenziamento era invece respinta sia per i vizi procedurali che di merito.
III.c) l'art. 7 L. 300/70 in tema di specificità della contestazione non era stato violato;
la condotta contestata era chiaramente descritta nella lettera (doc. 21 ric. 1°), che indicava tutte le circostanze necessarie per descrivere il fatto (duplicazione non autorizzata di migliaia di documenti aziendali su memoria esterna, avvenuta in orario e luogo di lavoro, seguita da oltre 70 pagine di elenco dei relativi file); era irrilevante che non vi fosse riportato il contenuto di ciascuno dei documenti così trasferiti;
infatti, qualora lo avesse ritenuto indispensabile per difendersi, nell'ambito della procedura disciplinare la lavoratrice avrebbe potuto chiedere di poter esaminare i documenti che la si accusava di avere copiato;
peraltro, anche in giudizio la datrice aveva messo a disposizione tutti i file oggetto della stessa contestazione (doc. 36 res), che la ricorrente non aveva esaminato;
doveva quindi essere esclusa ogni lesione del diritto di difesa, anche perché la lavoratrice non aveva specificato quali documenti avrebbe avuto la necessità di esaminare per poter contrastare la fondatezza dell'addebito, e quindi quali sarebbero state le conseguenze della pretesa genericità;
pagina 3 di 17 III.a) nel merito, la lettera di contestazione affermava che nel pomeriggio del 13 ottobre 2022 la ricorrente, durante il suo orario di lavoro, per oltre tre ore consecutive aveva trasferito dal proprio PC ad una memoria esterna oltre 3200 file contenenti materiale riservato, riferibile ad senza che tale Parte_3 operazione fosse giustificata da alcuna necessità di servizio o autorizzata dalla datrice.
L'operazione era dimostrata dal fatto che, nell'ambito di indagini investigative svolte in modo riservato dalla datrice attraverso una società di investigazioni (oggetto del motivo III.b), sul PC della ricorrente, come dei colleghi, era stato installato un software che registrava eventuali inserimenti di dispositivi nonché copie effettuate. Era così risultato che, senza alcuna necessità né disposizione datoriale, dalle 14:36 alle 17:48, nel
PC della ricorrente era stata inserita una memoria di massa Samsung USB (G), nella quale era stata riversata la gran mole di file, elencati nel dettaglio nell'addebito. Infine, era pacifico che il PC utilizzato fosse quello dedicato alla ricorrente, la quale nel pomeriggio del 13 ottobre era in servizio, essendo decisamente implausibile che altre persone avessero avuto accesso alla sua postazione per inserire la chiavetta e procedere per oltre 3 ore alla copia di dati, senza il suo consenso.
III.b) il divieto di controllo dell'art. 4 L. 300/70 non era stato violato poiché il software installato sul PC della ricorrente per rilevare eventuali copie abusive non faceva parte di generici controlli difensivi a difesa del patrimonio aziendale nei confronti di tutti i dipendenti (soggetti alle limitazioni dell'art. 4 cit., sia prima che dopo le modifiche da parte del D. Lgvo n. 151/2015); si trattava piuttosto di specifici controlli difensivi mirati (estranei alle limitazioni dell'art. 4 cit.), disposti dopo che erano sorti fondati sospetti di irregolarità commesse durante la prestazione, confermati dalla sparizione dei 5 faldoni oggetto della sanzione (I);
III.d) il fatto addebitato era proporzionato alla sanzione, poiché era pacifico che la gran parte dei documenti copiati erano comunicazioni riservate fra l'amm.re ed i suoi legali, clienti, fornitori, oppure riguardavano il backup delle tre PEC di Azienda e Società, riferibili allo stesso Era quindi stato CP_1 violato l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 cc, senza che la lavoratrice potesse giustificarsi invocando un ipotetico esercizio del diritto di difesa in giudizio, non essendo stato chiarito quale rapporto vi fosse fra le migliaia di file indebitamente copiati e la futura difesa dei suoi crediti. Infine, la gravità concreta della condotta - valutata sul numero dei documenti e sul loro contenuto – rappresentava senz'altro giusta causa per l'incidenza negativa sul vincolo fiduciario.
IV] Respinta l'impugnazione del licenziamento, la questione relative alla pretesa unicità del soggetto datoriale fra e Società era quindi assorbita. CP_1 aveva appellato la sentenza per avere prima aveva respinto l'impugnazione Parte_1 del licenziamento (III), e poi assorbito la richiesta di accertamento della unicità del soggetto datoriale fra
Azienda e Società (IV).
pagina 4 di 17 L si era costituita per eccepire l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 principale della lavoratrice, e nel merito chiederne il rigetto perché infondato. A sua volta, aveva proposto appello incidentale contro l'annullamento delle sanzioni conservative (I e II).
La i era costituita per chiedere il rigetto dell'appello principale della Parte_2 lavoratrice. A sua volta, aveva proposto appello incidentale per l'omessa decisione sulla propria eccezione di carenza di legittimazione passiva, in base alla quale aveva chiesto di essere estromessa dal giudizio (V).
Tutte le parti avevano depositato memorie di replica alle rispettive impugnazioni e, svolto invano un tentativo di conciliazione, all'udienza odierna il giudizio era stato discusso e deciso con lettura del dispositivo.
§§§
Secondo il Collegio, le rispettive impugnazioni delle parti sono tutte infondate, e quindi la sentenza appellata va confermata sia per avere annullato le sanzioni disciplinari conservative (I e II), sia per avere confermato il licenziamento (III). Seguendo l'ordine cronologico dello svolgimento, verranno qui affrontate prima le censure relative alle sanzioni disciplinari e poi quelle relative al licenziamento.
APPELLO INCIDENTALE DELL'AZIENDA
L'Azienda aveva censurato l'annullamento di entrambe le sanzioni disciplinari conservative.
I) Quanto al richiamo scritto per la sparizione dei 5 faldoni, ribadiva che tali contenitori contenenti documenti aziendali si trovavano con certezza nella stanza condivisa fra e la collega Parte_1
uniche persone che, insieme al legale rapp.te, avrebbero potuto entrare in quell'ambiente. Per_1
Pertanto, era certo che il “trafugamento” dei faldoni e del materiale ivi custodito era riconducibile a e in violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà propri dei dipendenti. Parte_1 Per_1
Nemmeno la deduzione relativa al fatto che altre persone avrebbero potuto accedere alla stessa stanza dell'ufficio poteva escludere la responsabilità di come dimostrato dal fatto che, secondo la Parte_1 prova orale (testi e , in assenza di entrambe le impiegate, la stessa stanza era chiusa a chiave, Tes_1 Tes_2 ed una copia della chiave era collocata in un pannello della cucina, locale a sua volta frequentato da varie altre persone sia dipendenti che familiari del Secondo l'appello, tuttavia, tali testimonianze erano CP_1 inattendibili e comunque non potevano escludere la responsabilità di la quale - sia nelle Parte_1 giustificazioni disciplinari che in giudizio - era trincerata dietro l'affermazione che anche altri potevano avere accesso ai locali ove erano conservati i faldoni, senza tuttavia dedurre e provare in modo più specifico chi fra dipendenti e familiari avrebbe potuto compiere la stessa sottrazione. CP_1
pagina 5 di 17 In tutti i casi, doveva escludersi che l'addebito fosse stato compiuto da altri, essendo inverosimile che familiari dello stesso legale rapp.te avessero libero accesso agli uffici. Era vero che i locali dove erano collocati gli uffici erano annessi alle abitazioni sia del che della madre, ma si doveva comunque CP_1 escludere che altri familiari potessero entrare ad insaputa dello stesso titolare. Era inverosimile altresì che la stessa sottrazione fosse stata compiuta dagli operai, nessuno dei quali aveva mai dato motivo di sospetto per condotta di infedeltà, a maggior ragione così gravi come quelle di far mancare documentazione.
Al contrario era proprio l'impiegata che aveva fornito al legale rapp.te motivi di dubitare della Parte_1 sua fedeltà, per essersi ripetutamente schierata in favore della sorella da tempo in aperto Controparte_2 contrasto con il fratello. Infatti, durante il proprio orario di lavoro, era solita occuparsi di Parte_1 questioni private e personali di al punto tale che sia lei che la collega erano state indicate CP_2 Per_1 come testimoni dalla stessa parte in un giudizio civile. CP_2
L'appello evidenziava infine che la medesima contestazione era stata svolta anche nei confronti della collega alla quale era stata applicato lo stesso biasimo, non impugnato. Per_1
In conclusione, la sentenza avrebbe violato l'art. 2967 cc in tema di onere della prova, nonché gli artt. 112 e
116 cpc in tema di valutazione degli argomenti difensivi e delle prove.
Per contro, il Collegio concorda con il Tribunale. Secondo la regola generale in materia disciplinare, l'onere della prova sulla fondatezza dell'addebito ricade esclusivamente sul datore che applica la sanzione. La lavoratrice ben poteva limitarsi ad impugnare la sanzione, contestando di essere autrice della condotta contestata, mentre la datrice doveva di conseguenza dimostrare che l'accusa era fondata. Per contro, il fatto che i faldoni fossero conservati nell'ufficio di e e che una copia della chiave di tale Parte_1 Per_1 locale fosse conservata in ambiente adiacente, al quale potevano accedere il legale rapp.te, familiari e dipendenti, non consente di concludere che la datrice avesse assolto tale onere.
Come si dirà al punto III.b in tema di licenziamento, il fondato sospetto di irregolarità della condotta delle due impiegate, derivante dal fatto che i faldoni conservati nella loro stanza fossero spariti (presupposto che legittimava il controllo difensivo attuato dall'Azienda installando lo strumento informatico che aveva rilevato l'inserimento della memoria esterna e la copia di migliaia di file), va tenuto distinto dalla dimostrazione dei presupposti oggettivi e soggettivi della relativa responsabilità disciplinare di Parte_1
(risultato che invece in giudizio non è stato raggiunto).
In proposito, un primo motivo di dubbio deriva dal fatto che i documenti fossero conservati in una stanza condivisa da due colleghe, ed alle quali il medesimo addebito era stato contestato e sanzionato separatamente.
pagina 6 di 17 Per di più, la contestazione disciplinare (doc. 16 ric. 1°) si riferiva ad una condotta di mancata custodia dei faldoni conservati nella stanza condivisa fra e mentre gli argomenti dell'appello Parte_1 Per_1 affermavano invece una diversa, e ben più grave, condotta di trafugamento che sarebbe stata operata di persona da (in tal senso testualmente, pag. 49/50 appello). A parte il fatto che tali difese Parte_1 giudiziali avevano addirittura mutato il fatto contestato in uno ben più grave, violando il principio di immodificabilità della contestazione, gli argomenti datoriali si scontravano comunque in radice con l'incongruenza di accusare separatamente le due impiegate della medesima condotta di trafugamento, peraltro senza fare riferimento ad un ipotetico concorso fra le due, anzi valutando separatamente le rispettive condotte.
II) Quanto alla multa per il ritardo nella comunicazione dell'ispezione da parte dell'ente certificatore ICEA prevista per il 5 ottobre, data che conosceva già dal 29 settembre e che invece aveva riferito Parte_1 alla legale rapp.te solo nel pomeriggio del 4 ottobre, l'appello evidenziava quanto già ritenuto dal Tribunale a proposito del fatto che il ritardo era dimostrato, perché erano state superante le difese della lavoratrice che sosteneva di avere anticipato la notizia allo stesso legale rapp.te già il 29 settembre.
Invece, era censurata la valutazione che aveva ritenuto eccessiva la sanzione a fronte della lieve entità del fatto, affermando che - se l'ispezione avesse avuto esito negativo - l'intera impresa gestita dall'Azienda ne sarebbe stata compromessa (secondo la teste “l'ispezione è una cosa seria e quindi bisogna Tes_3 prepararsi bene”).
Per contro, il Collegio concorda con il Tribunale a proposito del fatto che l'oggettivo ritardo nella comunicazione fosse stato una negligenza di lieve entità, considerando che - nonostante il pur breve preavviso - nemmeno la datrice ha sostenuto che l'ispezione avesse avuto esito negativo, o comunque problematico, proprio a causa del fatto che non sarebbe stato possibile predisporre adeguatamente la sede soggetta a verifica.
Ferma restando l'importanza in astratto delle ispezioni dell'ente certificatore ICEA sulle giacenze di olio, nel caso concreto la dimenticanza non avrebbe quindi influito in alcun modo sullo svolgimento ed esito
(smentendo quindi l'affermazione categorica che ogni ispezione esigerebbe adeguata preparazione per garantirne il risultato positivo).
Nemmeno l'appello contesta, infine, l'ulteriore affermazione che, secondo il contratto collettivo pacificamente applicato al rapporto (art. 238 CCNL), alle negligenze di lieve entità si può applicare solo il biasimo orale, e non invece la multa inflitta in concreto, che quindi era inevitabile annullare.
APPELLO PRINCIPALE DELLA LAVORATRICE aveva invece appellato il rigetto della propria impugnazione del licenziamento, ribadendo la Parte_1 fondatezza delle eccezioni procedurali e di merito (III.a, b, c, d). pagina 7 di 17 III.c] La sentenza era censurata per avere respinto il vizio di genericità della contestazione.
Secondo la lavoratrice, il Tribunale avrebbe equivocato il contenuto delle sue difese, poiché essa non si era lamentata di non avere potuto visionare il contenuto dei singoli documenti per non averli l'Azienda messi a sua disposizione. Piuttosto, aveva eccepito che la contestazione era generica perché indicava in modo anonimo documenti con mere sequenze alfanumeriche, senza alcun riferimento a loro contenuto, in tal modo precludendo “una minima coscienza e consapevolezza circa oggetto e natura dei file”.
E, mentre per legge l'addebito disciplinare deve essere specifico già nella formulazione originaria, il
Tribunale aveva finito per invertire gli oneri fra le parti, attribuendo alla lavoratrice quello di attivarsi per sanare il vizio procedurale già compiuto dalla datrice. Al contrario, la genericità avrebbe reso inutile ogni successiva verifica sulla corrispondenza fra i file menzionati nella contestazione e quelli contenuti nella chiavetta prodotta in giudizio (doc. 36 res. Azienda 1°). Infatti, nulla avrebbe impedito di inserire fra le produzioni giudiziali contenuti diversi da quelli che sarebbero stati copiati all'epoca. In conclusione, non avere identificato in origine il contenuto dei file asseritamente copiati, era un vizio procedurale che diventava di merito poiché impediva di dimostrare la stessa condotta.
La lavoratrice peraltro aveva negato recisamente di avere mai copiato su memoria esterna qualsivoglia documento aziendale, a prescindere dalla sua denominazione e contenuto (pag. 23 appello).
Secondo il Collegio, il motivo relativo alla genericità della contestazione è infondato.
La lettera (doc. 21 ric. 1°) si componeva di 78 pagine, ed indicava nel dettaglio il giorno e l'orario in cui si era svolta la condotta contestata (il 13 ottobre 2022 nel turno pomeridiano dalle 14:36 alle 17:48), il nome del PC dedicato alla stessa lavoratrice dal quale era stata estratta la copia, e quello del dispositivo esterno sul quale la copia era stata effettuata, il nome delle 27 cartelle create nella memoria del dispositivo esterno sul quale erano stati copiati oltre 3200 file, nonché la denominazione di ciascuno degli stessi file (a volte solo alfanumerica, ed a volte con termini riferiti al loro contenuto).
La denominazione delle cartelle create per la copia, come quella di alcuni dei file copiati al loro interno, mostrava che i numerosissimi documenti riguardavano i più disparati settori di attività di Azienda e Società, nonché questioni personali del loro legale rapp.te. Queste le denominazioni più ricorrenti: frantoio, potatura olivi, system volume information, scansioni campi, programmi, studio Brignion, SEA, schede produzione, nuovi contatti Italia, nuovi contatti estero, clienti Italia, licenza, fatture sansa / nocciolino/ frangitura, Per_2 fatture PEC ecc. Si trattava di un'enorme mole di dati relativi a fatture, bilanci degli anni precedenti, contabilità, comunicazioni di ogni tipo con legali, clienti e fornitori, ecc. ecc.
pagina 8 di 17 Nel corso della procedura disciplinare, la lavoratrice non aveva chiesto di esaminare i medesimi documenti.
Nemmeno quando erano stati prodotti in giudizio, aveva preso specifica posizione sulla loro natura e contenuto, ribadendo piuttosto che l'asserita genericità della contestazione la esentava da ogni onere di attivarsi in proposito. Inoltre, aveva comunque negato di avere effettuato qualsiasi copia indebita dal proprio
PC. Infine, aveva aggiunto che, se anche avesse effettuato tale trasferimento di dati, si sarebbe trattato di comportamento giustificato da un lato perché le relative informazioni sarebbero state tutte a lei già note per motivi di servizio, e quindi non potevano definirsi riservate, e dall'altro lato perché anche la eventuale acquisizione sarebbe stata comunque giustificata dalla necessità di utilizzarle per difendersi in altro giudizio.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che il carattere specifico dell'addebito rispetto alla condotta deve essere valutato nella prospettiva del diritto di difesa del lavoratore incolpato, il quale quindi deve essere messo in grado di capire di cosa è accusato per potersi scagionare in modo compiuto. Poiché serve per indicare il fatto contestato al fine di consentire la relativa difesa, e non per dimostrare la verità dello stesso fatto, la contestazione non include necessariamente anche le relative prove (da ultimo, Cass n.
3820/2022). Di conseguenza insieme alla lettera, non era necessario fornire testo o contenuto delle migliaia di file. Era piuttosto la lavoratrice che - nel corso della procedura disciplinare, come nel presente giudizio - avrebbe potuto attivarsi per esaminare i medesimi documenti.
Del resto, considerando che l'argomento di fondo dell'impugnazione era che nessuna copia indebita sarebbe mai stata effettuata (in quell'occasione come in qualsiasi altra), la questione relativa al contenuto di ciascuno dei file nemmeno sembra significativa in funzione di difesa.
A fronte dell'accusa di essersi impossessata in modo indebito di migliaia di dati di Azienda e Società, nonché personali del loro legale rapp.te, il punto centrale dell'onere datoriale non era individuare il contenuto dei singoli file (rispetto ai quali era già indicativa la denominazione delle cartelle riportata nella lettera di contestazione), bensì se la condotta si fosse tenuta o meno con le modalità contestate (motivo III.a). A maggior ragione, considerando che nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 31529/2019), è principio altrettanto consolidato che la giusta causa di licenziamento si può riconoscere anche qualora, nell'ambito di una pluralità di fatti contestati, il datore assolva solo in parte l'onere della prova, purché sempre con riferimento a condotte di gravità tale da giustificare la risoluzione del rapporto.
III.a] Nel merito, la sentenza era censurata per avere attribuito alla ricorrente la stessa condotta di sottrazione abusiva dei file, nonostante l'insufficienza delle prove. Infatti, le uniche circostanze dimostrate dalle indagini informatiche documentate dalla datrice riguardavano il fatto che, per ore, durante un turno di servizio di nel suo PC era stata inserita una memoria di massa sulla quale erano stati copiati Parte_1 migliaia di file.
pagina 9 di 17 Era così stata trascurata la, fondamentale, circostanza che lo strumento informatico era disponibile per chiunque, poiché la password del PC in uso alla lavoratrice era nota a tutti i dipendenti, oltre che ai soci e ai familiari dell'amm.re. Di conseguenza, chiunque avrebbe potuto inserire la memoria esterna e dare il comando di copia.
Appurata la promiscuità dell'ambiente di lavoro e dei relativi strumenti informatici, il Tribunale aveva erroneamente attribuito alla ricorrente la condotta di sottrazione sulla base di un argomento, del tutto inconsistente, riferito alla mera “plausibilità” dell'essere stata lei, piuttosto che chiunque altro, ad effettuare tale operazione. Per contro, con l'ordinanza di archiviazione del 2 luglio 2024 (RGNR n. 15624/2022), il
GIP del Tribunale di Firenze aveva ritenuto che non vi fossero elementi per esercitare l'azione penale nei confronti della lavoratrice, proprio per la possibilità di utilizzo promiscuo degli strumenti informatici di quell'ufficio, compreso quello della stessa Parte_1
In proposito, l'appello evidenziava i seguenti errori della sentenza:
- in fatto, avere ritenuto che l'operazione non potesse avvenuta all'insaputa dell'appellante per il solo fatto che si trattava della postazione a lei dedicata, e del suo orario di servizio. Per contro, eventualmente approfittando di una breve pausa nel corso del pomeriggio, chiunque avrebbe potuto avvicinarsi al PC della per inserire la memoria esterna e dare il comando di copia, trattandosi notoriamente di Parte_1 adempimenti istantanei. Peraltro, la prova orale (testi , aveva dimostrato Tes_1 Tes_2 Tes_4 Tes_3 che l'ufficio condiviso fra e era chiuso a chiave, ma una copia di tali chiavi, oltre alle Parte_1 Per_1 due impiegate, era a disposizione degli altri dipendenti nonché del legale rapp.te. La stessa copia era infatti collocata su un pannello affisso negli stessi locali, i quali peraltro erano di passaggio anche per l'abitazione del e della madre di lui. CP_1
- in diritto, avere attribuito la responsabilità semplicemente perché “plausibile”, pur essendo mancata la dimostrazione di una responsabilità effettiva (ragionamento che infatti nel procedimento penale aveva portato correttamente all'archiviazione dell'analoga accusa, argomentata dal GIP proprio sulla base delle informazioni fornite dalle colleghe e . Per_1 Tes_1 Tes_2
Oltre alla negazione della condotta, aveva aggiunto ulteriori argomenti: Parte_1
pagina 10 di 17 - era errato qualificare come “riservate” le comunicazioni che erano state copiate (non si sa da chi) sulla memoria esterna, nonostante che le stesse fossero già note a in quanto oggetto della prestazione Parte_1 di impiegata amministrativa, dipendente dell'Azienda, che ne gestiva ogni aspetto compreso il rapporto dell'amm.re con clienti, fornitori, professionisti ecc. Quindi, anche qualora fosse stata provata la sottrazione dei documenti copiati in modo indebito (non si sa da chi), in tutti i casi non si tratterebbe di condotta illegittima poiché per i documenti non erano riservati, riguardando l'oggetto delle sue mansioni Parte_1 ed essendo legittimamente nella sua sfera di disponibilità. In proposito, infatti, secondo la giurisprudenza non divulga in modo indebito chi invia a sé stesso ciò di cui è in possesso legittimo per ragioni inerenti la propria prestazione.
- ma anche se si fosse trattato di sottrazione di dati riservati, la condotta sarebbe stata comunque legittima poiché tali documenti erano a loro volta necessari alla lavoratrice per esercitare il suo diritto di difesa. Il ricorso con il quale era stato impugnato il licenziamento conteneva infatti una riserva di agire separatamente per crediti risarcitori e retributivi maturati nel rapporto fra le parti (in tal senso, pag. 31 appello), azione in vista della quale sarebbe stata legittima la copia dei documenti in quanto inerenti la stessa posizione lavorativa della stessa appellante.
Secondo il Collegio, tutti gli argomenti relativi alla sussistenza di fatto e qualificazione giuridica della condotta vanno superati.
Il quadro istruttorio fornito dalla datrice aveva, infatti, dimostrato la responsabilità personale della lavoratrice quanto alla lunga operazione di copia indebita di migliaia di file dal proprio PC alla memoria esterna.
Prima di tutto, il fatto che l'ufficio destinato alle impiegate e fosse chiuso con una Parte_1 Per_1 chiave nella disponibilità dei dipendenti e del legale rapp.te non è sufficiente per concludere che anche nel pomeriggio del 13 ottobre 2022, il trasferimento dei documenti dal PC alla memoria esterna avrebbe potuto essere compiuto da chiunque.
Infatti, da un lato il teste , autore delle investigazioni (oggetto della relazione doc. 26 res. Azienda Tes_4
1°) aveva riferito che quel pomeriggio, accedendo dalla porta esterna del locale, era passata la sola e non anche la collega o altri dipendenti. Parte_1 Per_1
Soprattutto, la circostanza decisiva per attribuire la condotta di copia alla consiste nel fatto che, Parte_1
a parte la relativa accessibilità dell'ufficio, nessuna testimonianza aveva dimostrato la condivisione da parte degli altri dipendenti e del legale rapp.te della password del PC a lei dedicato.
A maggior ragione considerando che - per la mole dei documenti copiati (oltre 3200 suddivisi in 27 cartelle)
- l'operazione si era protratta per oltre tre ore, durante le quali nel PC era rimasta inserita una memoria di massa esterna Samsung USB (G), mentre il trasferimento era in corso. pagina 11 di 17 Peraltro, è pacifico che, il pomeriggio del 13 ottobre 2022 - nella stessa fascia oraria dalle 14:00 alle 18:00 nella quale si collocava l'operazione contestata - fosse in servizio, addetta a quella medesima Parte_1 postazione, nella quale da un lato era stata visibilmente inserita una chiavetta esterna e dall'altro lato era stata costantemente in corso una attività di trasferimento dati.
Quindi, anche volendo assumere che nel corso di quelle ore pomeridiane si fosse allontanata Parte_1 per brevi pause dalla propria postazione, nulla autorizzava a ritenere che per tre ore essa avesse continuato a lavorare senza accorgersi né della presenza della chiavetta né del trasferimento dati in corso.
Come anticipato al motivo III.c nell'ambito della varietà degli argomenti difensivi della lavoratrice rimane decisivo avere negato di avere effettuato qualsiasi copia indebita dal proprio PC su memoria esterna - profilo sul quale il Collegio concorda con il Tribunale a proposito del fatto che la datrice ha assolto l'onere.
Per quanto riguarda gli altri argomenti difensivi, peraltro sviluppati in via del tutto ipotetica in quanto contrastanti con la negazione di fondo della condotta, sarebbe stata piuttosto la lavoratrice a dover assolvere il relativo onere della prova, dimostrando in fatto ed argomentando in diritto i relativi presupposti. Ma ciò non è avvenuto.
Per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di fedeltà del dipendente sotto il profilo della riservatezza dei documenti datoriali, in tutti i casi il legale rapp.te non sarebbe stato né informato né tantomeno d'accordo rispetto al trasferimento esterno della enorme mole di dati aziendali e personali contenuti nelle migliaia di file copiati, che sicuramente si possono qualificare come riservati, per il loro contenuto legale e commerciale, inerente a vicende di impresa e personali.
A tal fine, infatti, non rileva la circostanza che potesse avere accesso ad alcune di tali Parte_1 informazioni nell'ambito delle proprie mansioni di impiegata amministrativa. Prima di tutto, per rivendicare la legittimità del medesimo trasferimento esterno la lavoratrice avrebbe avuto quanto meno l'onere di esaminare le migliaia dei documenti copiati, argomentando nel dettaglio di averne già avuto puntuale conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni. In secondo luogo, in tutti i casi il titolare di tali informazioni era il legale rapp.te al quale le stesse si riferivano, unico legittimato al loro utilizzo in quanto interessato alla loro riservatezza. Del resto, la violazione dell'obbligo di fedeltà non era contestata in forma di accesso indebito ad informazioni alle quali la dipendente doveva rimanere estranea, bensì di indebito trasferimento all'esterno dei relativi supporti documentali, con creazione di una propria memoria privata, ignota al datore e non autorizzata come tale. In altri termini, la riservatezza violata nel caso in esame è quella del titolare del dato rispetto a qualsiasi utilizzo indebito, eventualmente compiuto anche dai propri dipendenti.
pagina 12 di 17 Per quanto riguarda l'asserita necessità di precostituirsi il medesimo archivio di dati in funzione della futura difesa dei propri diritti in un altro giudizio, l'argomento era sviluppato in modo del tutto generico, peraltro a fronte di una mole vastissima ed eterogenea di dati riservati, che la stessa lavoratrice ammetteva di non avere individuato (vedi motivo III.c), e di cui rimane ignota la ipotetica rilevanza ai fini della futura tutela giudiziale di crediti retributivi e risarcitori, non meglio precisati.
Per contro, la giurisprudenza di legittimità è rigorosa nello stabilire i casi in cui è legittimo produrre in giudizio documenti riservati, senza il consenso del titolare dei medesimi dati, richiedendo che tale produzione sia effettivamente adeguata e pertinente rispetto alla domanda svolta dalla controparte del titolare
- requisiti tutti che nel caso in esame mancano.
< In tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi degli artt. 7, 24 e 46-47 D. Lgvo n. 196/2003 (cd. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo;
in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa e dunque, con le sue forme, a prevalere in quanto contenente disposizioni speciali e, benché anteriori, non suscettibili di alcuna integrazione su quelle del predetto codice della privacy >, Cass. n. 9314/2023, conforme n. 3034/2011.
< La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza;
tuttavia, poiché la facoltà di difendersi in giudizio utilizzando gli altrui dati personali va esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 D. Lgvo n. 196/2003, la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, e le esigenze di difesa >, Cass. n. 33809/2021.
III.b] La sentenza era censurata per avere respinto il vizio di inutilizzabilità dei dati raccolti con il controllo informatico, ribadendo che la istallazione del dispositivo con il quale era stato rilevato l'inserimento della memoria esterna e la relativa effettuazione delle copia sarebbe stato controllo difensivo in violazione dell'art. 4 L. 300/1970, modificato dal D. Lgvo n. 151/2015.
pagina 13 di 17 Infatti, nessun comportamento della stessa lavoratrice precedente alla installazione del dispositivo di controllo poteva qualificarsi, anche solo astrattamente, come illecito né di pericolo per il patrimonio e l'immagine della datrice. Di conseguenza, la stessa iniziativa di installare il medesimo dispositivo era stata esplorativa, ed in proposito era errata la motivazione con la quale il Tribunale aveva, invece, ritenuto giustificata tale modalità di controllo, facendo riferimento al caso della sparizione dei 5 faldoni di documenti dall'ufficio della ricorrente, fatto che tuttavia lo stesso tribunale aveva ritenuto indimostrato (I).
Secondo il Collegio, è infondato pure il motivo relativo alla illegittimità dei controlli difensivi.
In materia, la giurisprudenza di legittimità ha formulato i seguenti principi (Cass. n. 26682/2017, n.
25732/2021, 32760/2021, n. 34092/2021, n. 18168/2023, n. 30079/2024):
- i generali controlli a difesa del patrimonio datoriale, regolati dalla L. 300/70 e dal D. Lgvo n. 151/15, riguardano tutti i dipendenti, o gruppi, nello svolgimento della prestazione, e devono rispettare le regole espressamente stabilite
- invece i controlli difensivi in senso stretto, sono figura giurisprudenziale diretta ad accertare specifiche condotte riferibili a singoli dipendenti sulla base di concreti indizi, e possono anche riguardare la stessa prestazione ed essere effettuati con strumenti tecnologici
- in quanto estranei alla “normale attività” del lavoratore, i controlli difensivi non sono sottoposti alle stesse regole stabilite per legge per i generali controlli a difesa del patrimonio, bensì possono essere installati in presenza di fondati sospetti di comportamenti illeciti dello stesso lavoratore;
solo dopo che il fondato sospetto è emerso possono essere raccolte le informazioni, poi utilizzabili dal punto di vista disciplinare
- pur in presenza di un fondato sospetto di attività illecita del lavoratore, gli strumenti di controllo possono essere installati, ed i relativi risultati utilizzati, solo sulla base di un corretto bilanciamento fra le esigenze di protezione di beni e interessi aziendali da un lato, e di tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore dall'altro lato
- tale bilanciamento va effettuato dal giudice in relazione alle circostanze del caso concreto.
Il Collegio concorda con il Tribunale a proposito del fatto che l'applicazione di tali principi al caso in esame rende giustificabile il controllo attuato nei confronti di e della collega attraverso Parte_1 Per_1
l'installazione sulle rispettive postazioni PC di sistemi informatici che rilevavano l'inserimento di memorie esterne e le relative operazioni di copia.
Come già anticipato al punto I, vanno tenuti distinti il fondato sospetto di irregolarità della condotta delle due impiegate (in concreto sussistente), dalla dimostrazione dei presupposti oggettivi e soggettivi della relativa responsabilità disciplinare di (risultato che invece in giudizio non è stato raggiunto). Parte_1
pagina 14 di 17 Infatti, il fondato sospetto di condotte irregolari delle dipendenti ai danni della datrice era già emerso in seguito alla avvenuta sparizione dei documenti conservati nei 5 contenitori collocati nell'ufficio dedicato alle due impiegate, presupposto sufficiente per procedere a controlli ulteriori nei loro confronti, in seguito ai quali era stata rilevata la condotta posta a base del licenziamento (motivo III.a).
Infine, nell'ambito del giudizio di bilanciamento, considerate le circostanze di fatto fin qui esposte, in concreto lo strumento informatico (che controllava se sulla postazione PC dedicata alle impiegate fosse inserita una memoria esterna per effettuare copie di file) era adeguato a tutelare le esigenze di protezione di beni e di interessi datoriali, senza ledere la dignità e la riservatezza delle stesse lavoratrici (la cui persona non era coinvolta direttamente nel controllo, che si limitava a verificare le modalità informatiche di utilizzo della stessa postazione PC).
III.d] Infine, la sentenza era censurata per avere ritenuto la proporzione fra addebito e licenziamento, in violazione dell'art. 219 CCNL che tipizzata gli illeciti, trascurando che negli anni di durata del rapporto la lavoratrice non aveva mai avuto precedenti disciplinari e che invece, a ridosso dell'addebito in esame, le erano state inflitte le sole due sanzioni poi annullate nella stessa sentenza appellata (I e II).
Non sarebbe stato possibile ritenere proporzionato un licenziamento inflitto per un fatto che materialmente non sussisteva (mancata possibilità di riferire la condotta informatica di sottrazione a III.a), e Parte_1 che giuridicamente nemmeno era rilevante (liceità della eventuale condotta informatica di sottrazione perché relativa a documenti non riservati, già nella disponibilità della lavoratrice per motivi professionali, nonché finalizzati all'esercizio della sua difesa in separato a giudizio, III.a).
In tutti i casi, si trattava di un evento isolato in oltre 15 anni di rapporto, e che comunque non aveva provocato alcun pregiudizio all'immagine o al patrimonio della datrice.
Secondo il Collegio, il motivo relativo alla sproporzione fra condotta e sanzione è infondato.
Una volta appurato che il licenziamento era legittimo dal punto di vista procedurale (III.c, III.b) e di merito
(III.a), e che nessuna norma del contratto collettivo prevedeva sanzioni conservative per comportamenti analoghi, è irrilevante che si trattasse di un evento isolato in un lungo rapporto di lavoro privo di precedenti disciplinari.
Infatti, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, la condotta era grave quanto alla violazione del vincolo fiduciario. Con l'inserimento di una memoria esterna, non autorizzata né conosciuta dall'Azienda, la dipendente aveva copiato migliaia di file di contenuto riservato, fra cui la corrispondenza fra il legale rapp.te ed i suoi legali, nonché con i clienti ed i fornitori, insieme all'intero backup delle tre PEC riferibili ad
Azienda e Società da lui amministrate.
pagina 15 di 17 L'obbligo di fedeltà era così stato violato in modo diretto, a prescindere dal fatto che alcuni dei file copiati fossero già noti alla lavoratrice per motivi professionali, senza che siano state dimostrate, ipotetiche, giustificazioni della stessa condotta in quanto necessaria al futuro esercizio di diritti in altro giudizio.
In conclusione, respinta l'impugnazione del licenziamento, nemmeno si potrebbe prospettare la ritorsione
(affermata dalla lavoratrice, secondo la quale le vicende disciplinari I, II e III sarebbero la conseguenza immediata e diretta della diffida inviata il 22 settembre 2022) come unico effettivo motivo di licenziamento, dal momento che non è possibile ritenere solo apparente l'addebito della copia dei file (III.a), risultato invece fondato ed adeguato dal punto di vista soggettivo e oggettivo alla risoluzione del rapporto (III.d).
A maggior ragione, respinta l'impugnazione del licenziamento, di nuovo rimane assorbita la questione relativa alla pretesa unicità del soggetto datoriale fra l'Azienda e la Società (IV), ribadita anche in appello dalla lavoratrice.
APPELLO INCIDENTALE DELLA SOCIETÀ
Infine, la Società aveva censurato la sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione relativa al proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'impugnazione del licenziamento (V). In proposito, aveva ribadito che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere decisivo che il rapporto di lavoro aveva riguardato esclusivamente l'Azienda, al cui sviluppo e conclusione la appellante era sempre rimasta estranea.
Il Collegio osserva che il silenzio del Tribunale su questa questione non potrebbe qualificarsi come omessa pronuncia dal momento che il rigetto nel merito dell'impugnazione del licenziamento rendeva superfluo affrontare questo profilo, analogamente a quanto già detto in tema di unicità del soggetto datoriale (IV).
Tuttavia, la stessa eccezione in sé sarebbe stata comunque da respingere, poiché la legittimazione (attiva come passiva) va valutata sulla base della prospettazione della domanda, a fronte della quale era indubbio che la Società fosse legittimata per avere la lavoratrice compiutamente affermato la unicità con l'Azienda.
La legittimazione passiva, quale riflesso dell'affermazione giudiziale della controparte (come la legittimazione attiva, quale riflesso dell'affermazione della stessa parte) vanno infatti distinte dalla vera e propria titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, elemento costitutivo della domanda che attiene al merito della decisione, che richiede quindi allegazione e prova ai fini del suo accoglimento (Cass. n.
10435/2025).
SPESE DI LITE E C.U.
La soccombenza reciproca fra la lavoratrice da un lato e Azienda / Società dall'altro, tutte nel contempo appellanti ed appellate, comporta anche in secondo grado la stessa compensazione integrale delle spese di lite già disposta per lo stesso motivo in primo grado.
pagina 16 di 17 Nei confronti della lavoratrice appellante principale, come dell'Azienda e della Società appellanti incidentali, tutte soccombenti sulle rispettive impugnazioni, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello principale di e gli appelli Parte_1 incidentali dell' e della Controparte_1 Parte_2
Compensa per intero le spese di lite di secondo grado fra le parti.
Dichiara che nei confronti sia della appellante principale sia delle appellanti incidentali sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 1° luglio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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