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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliera dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 14/02/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
2285 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra con l'avv. CUSEO ROBERTA Parte_1
Appellante
e con l'avv. CIARELLI ANNA PAOLA e LORENI LAURA CP_1
Appellato
ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 725/2023 del
29/06/2023
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto Parte_1 avanti il Tribunale di Latina l per sentire dichiarare il proprio diritto alla liquidazione CP_1 della pensione di invalidità civile nonché della maggiorazione sociale a decorrere dal 01.11.2010 o a far data dai cinque anni antecedenti la presentazione della domanda amministrativa.
1 L' si costituiva ritualmente in giudizio e, nel contestare integralmente il CP_1 ricorso avversario, chiedeva il rigetto della domanda perché inammissibile, improcedibile e comunque infondata. Il Tribunale di Latina con sentenza n. 725/23, depositata il 29.06.2023, dichiarava inammissibile il ricorso con spese di lite irripetibili ex art 152 disp att cpc. Con atto depositato in data 8.9.2023 propone appello Parte_1 lamentando l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto insussistente la domanda amministrativa volta al riconoscimento della prestazione di cui all'art. 12 L 118/71 in quanto “non surrogabile dalla inconferente domanda di ricostituzione proposta dal in data 31.10.2020”. Quale secondo motivo di Parte_1 appello la parte censura la correttezza della dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite, chiedendone la riforma con condanna dell'appellato al pagamento delle spese, da CP_1 distrarsi. Resiste l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
L'appello è fondato nei termini di cui alla presente motivazione. Con verbale di visita di revisione del 28.10.2005 veniva riconosciuta in capo al la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto a pensione Parte_1 art 12 L 118/71 (gradiente di invalidità del 100%) a decorrere dalla domanda del 8.6.2001 mentre veniva disconosciuto il requisito sanitario per la prestazione già in godimento, ossia l'indennità di accompagnamento. Il suddetto verbale veniva impugnato dal Parte_1 dinanzi al Tribunale di Latina al fine della riconferma del diritto all'indennità di accompagnamento e con sentenza n. 3347/2007 il Tribunale confermava il diritto dell'appellante all'indennità di accompagnamento riconoscendo il “invalido con Parte_1 totale e permanente inabilità lavorativa al 100%”. Allega l'appellante che inizialmente non aveva provveduto all'inoltro di domanda amministrativa di pensione ex art 12 cit. a causa del possesso di redditi superiori al limite di legge. Solo in data 31.10.2020 proponeva domanda di “ricostituzione”, rigettata dall' con lettera del 1.3.2021 con la seguente motivazione: “ricostituzione CP_1 non accoglibile stante l'assenza della prestazione principale”. Questo Collegio ritiene che non condivisibile la statuizione del Giudice di prime cure secondo cui la domanda di “ricostituzione” dell'ottobre 2020, essendo preordinata ad ottenere una rideterminazione del quantum di una prestazione già riconosciuta (alla quale l'utilizzo del termine ricostituzione rimanda), non possa nel caso di specie esser valutata in termini di prima domanda di riconoscimento della prestazione in oggetto. Nella suddetta domanda, infatti, si legge, tra le annotazioni, che oggetto dell'istanza è la “liquidazione della pensione di invalidità civile in quanto invalido al 100% e in possesso dei redditi inferiori a quelli previsti dalla legge per la fruizione di detta prestazione assistenziale, nonché la corresponsione della maggiorazione sociale sensi dell'articolo 38 della legge 448 del 2001”. Appare allora irrilevante il dato, meramente formale, dell'erronea qualificazione della domanda in sede di intestazione dell'atto. Posta allora la sussistenza della domanda amministrativa e quindi l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (rectius improponibilità per assenza di domande amministrativa), occorre valutare se ricorre il duplice requisito sanitario e reddituale ai fini del riconoscimento della pensione ex articolo 12.
2 Quanto al primo aspetto correttamente parte appellante rileva che l'accertamento sanitario dell'invalidità lavorativa al 100% non è presente in via esclusiva nell'elaborato peritale svolto nel giudizio, esitato nella sentenza n. 3347/2007, nel quale si chiedeva la conferma del diritto all'indennità di accompagnamento, ma anche nello stesso verbale di revisione del 28.10.2005. Se quindi già in sede amministrativa sussisteva il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della prestazione in tale sede richiesta, appaiono irrilevanti le deduzioni dell in ordine alla inopponibilità all' di CP_1 CP_2 accertamenti peritali svolti nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto diverso petitum. Quanto poi al requisito reddituale, in primo luogo si osserva che proprio in calce alla domanda del 31 ottobre 2020 parte appellante provvedeva ad una puntuale dichiarazione dei redditi propri e del coniuge allegando l'inferiorità degli stessi rispetto ai limiti di legge per il riconoscimento della pensione di invalidità. Tale deduzione appare correttamente riproposta nell'ambito del giudizio di primo grado e sul punto l' in CP_1 entrambi i gradi di giudizio, si limita a contrastare la fondatezza della domanda attorea sull'unico presupposto della insussistenza di valida domanda amministrativa, senza nulla specificamente allegare in ordine all' eventuale carenza del suddetto requisito reddituale, che deve pertanto ritenersi pienamente sussistente. La prestazione tuttavia non può che essere riconosciuta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa. Peraltro non si comprende il riferimento, nelle conclusioni del ricorso introduttivo di primo grado, ad una decorrenza dal 1 novembre 2010 o dai 5 anni antecedenti la presentazione della domanda amministrativa, riferimento non ancorato ad alcuna specifica argomentazione e difforme dallo stesso corpo motivazionale del ricorso nel quale è indicata la diversa data del 1 gennaio 2010. In conclusione, in accoglimento dell'appello e in parziale accoglimento del ricorso originariamente proposto deve pertanto essere accertato il diritto di Parte_1
alla liquidazione della pensione di invalidità ex art. 12 L 118/71 a decorrere
[...] dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa (ossia dal 1.11.2020) e per l'effetto deve essere condannato l' a corrispondere a parte appellante CP_1
i ratei della suddetta prestazione dovuti dalla indicata decorrenza, oltre accessori di legge dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa fino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza, con applicazione della tabella di riferimento, con valore fra 5.201,00 e 26.000,00, ex art. 13 co. 1 c.p.c., secondo cui “nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: in accoglimento dell'appello e in parziale accoglimento del ricorso originariamente proposto accerta il diritto di alla Parte_1 liquidazione della pensione di invalidità ex art. 12 L 118/71, maggiorata ex lege, a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa (ossia dal 1.11.2020) e per l'effetto condanna l' a corrispondere a CP_1 Parte_1
i ratei della suddetta prestazione nonché della maggiorazione ex lege, dovuti
[...] dalla indicata decorrenza, oltre accessori di legge dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa fino al saldo;
condanna l' alla refusione delle spese processuali, che si liquidano quanto CP_1 al primo grado in € 1.865,00 e quanto al secondo grado € 2.000,00 oltre rimborso
3 forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Roma, 14.2.2025 La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Maria Antonia Garzia
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliera dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 14/02/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
2285 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra con l'avv. CUSEO ROBERTA Parte_1
Appellante
e con l'avv. CIARELLI ANNA PAOLA e LORENI LAURA CP_1
Appellato
ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 725/2023 del
29/06/2023
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto Parte_1 avanti il Tribunale di Latina l per sentire dichiarare il proprio diritto alla liquidazione CP_1 della pensione di invalidità civile nonché della maggiorazione sociale a decorrere dal 01.11.2010 o a far data dai cinque anni antecedenti la presentazione della domanda amministrativa.
1 L' si costituiva ritualmente in giudizio e, nel contestare integralmente il CP_1 ricorso avversario, chiedeva il rigetto della domanda perché inammissibile, improcedibile e comunque infondata. Il Tribunale di Latina con sentenza n. 725/23, depositata il 29.06.2023, dichiarava inammissibile il ricorso con spese di lite irripetibili ex art 152 disp att cpc. Con atto depositato in data 8.9.2023 propone appello Parte_1 lamentando l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto insussistente la domanda amministrativa volta al riconoscimento della prestazione di cui all'art. 12 L 118/71 in quanto “non surrogabile dalla inconferente domanda di ricostituzione proposta dal in data 31.10.2020”. Quale secondo motivo di Parte_1 appello la parte censura la correttezza della dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite, chiedendone la riforma con condanna dell'appellato al pagamento delle spese, da CP_1 distrarsi. Resiste l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
L'appello è fondato nei termini di cui alla presente motivazione. Con verbale di visita di revisione del 28.10.2005 veniva riconosciuta in capo al la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto a pensione Parte_1 art 12 L 118/71 (gradiente di invalidità del 100%) a decorrere dalla domanda del 8.6.2001 mentre veniva disconosciuto il requisito sanitario per la prestazione già in godimento, ossia l'indennità di accompagnamento. Il suddetto verbale veniva impugnato dal Parte_1 dinanzi al Tribunale di Latina al fine della riconferma del diritto all'indennità di accompagnamento e con sentenza n. 3347/2007 il Tribunale confermava il diritto dell'appellante all'indennità di accompagnamento riconoscendo il “invalido con Parte_1 totale e permanente inabilità lavorativa al 100%”. Allega l'appellante che inizialmente non aveva provveduto all'inoltro di domanda amministrativa di pensione ex art 12 cit. a causa del possesso di redditi superiori al limite di legge. Solo in data 31.10.2020 proponeva domanda di “ricostituzione”, rigettata dall' con lettera del 1.3.2021 con la seguente motivazione: “ricostituzione CP_1 non accoglibile stante l'assenza della prestazione principale”. Questo Collegio ritiene che non condivisibile la statuizione del Giudice di prime cure secondo cui la domanda di “ricostituzione” dell'ottobre 2020, essendo preordinata ad ottenere una rideterminazione del quantum di una prestazione già riconosciuta (alla quale l'utilizzo del termine ricostituzione rimanda), non possa nel caso di specie esser valutata in termini di prima domanda di riconoscimento della prestazione in oggetto. Nella suddetta domanda, infatti, si legge, tra le annotazioni, che oggetto dell'istanza è la “liquidazione della pensione di invalidità civile in quanto invalido al 100% e in possesso dei redditi inferiori a quelli previsti dalla legge per la fruizione di detta prestazione assistenziale, nonché la corresponsione della maggiorazione sociale sensi dell'articolo 38 della legge 448 del 2001”. Appare allora irrilevante il dato, meramente formale, dell'erronea qualificazione della domanda in sede di intestazione dell'atto. Posta allora la sussistenza della domanda amministrativa e quindi l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (rectius improponibilità per assenza di domande amministrativa), occorre valutare se ricorre il duplice requisito sanitario e reddituale ai fini del riconoscimento della pensione ex articolo 12.
2 Quanto al primo aspetto correttamente parte appellante rileva che l'accertamento sanitario dell'invalidità lavorativa al 100% non è presente in via esclusiva nell'elaborato peritale svolto nel giudizio, esitato nella sentenza n. 3347/2007, nel quale si chiedeva la conferma del diritto all'indennità di accompagnamento, ma anche nello stesso verbale di revisione del 28.10.2005. Se quindi già in sede amministrativa sussisteva il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della prestazione in tale sede richiesta, appaiono irrilevanti le deduzioni dell in ordine alla inopponibilità all' di CP_1 CP_2 accertamenti peritali svolti nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto diverso petitum. Quanto poi al requisito reddituale, in primo luogo si osserva che proprio in calce alla domanda del 31 ottobre 2020 parte appellante provvedeva ad una puntuale dichiarazione dei redditi propri e del coniuge allegando l'inferiorità degli stessi rispetto ai limiti di legge per il riconoscimento della pensione di invalidità. Tale deduzione appare correttamente riproposta nell'ambito del giudizio di primo grado e sul punto l' in CP_1 entrambi i gradi di giudizio, si limita a contrastare la fondatezza della domanda attorea sull'unico presupposto della insussistenza di valida domanda amministrativa, senza nulla specificamente allegare in ordine all' eventuale carenza del suddetto requisito reddituale, che deve pertanto ritenersi pienamente sussistente. La prestazione tuttavia non può che essere riconosciuta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa. Peraltro non si comprende il riferimento, nelle conclusioni del ricorso introduttivo di primo grado, ad una decorrenza dal 1 novembre 2010 o dai 5 anni antecedenti la presentazione della domanda amministrativa, riferimento non ancorato ad alcuna specifica argomentazione e difforme dallo stesso corpo motivazionale del ricorso nel quale è indicata la diversa data del 1 gennaio 2010. In conclusione, in accoglimento dell'appello e in parziale accoglimento del ricorso originariamente proposto deve pertanto essere accertato il diritto di Parte_1
alla liquidazione della pensione di invalidità ex art. 12 L 118/71 a decorrere
[...] dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa (ossia dal 1.11.2020) e per l'effetto deve essere condannato l' a corrispondere a parte appellante CP_1
i ratei della suddetta prestazione dovuti dalla indicata decorrenza, oltre accessori di legge dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa fino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza, con applicazione della tabella di riferimento, con valore fra 5.201,00 e 26.000,00, ex art. 13 co. 1 c.p.c., secondo cui “nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: in accoglimento dell'appello e in parziale accoglimento del ricorso originariamente proposto accerta il diritto di alla Parte_1 liquidazione della pensione di invalidità ex art. 12 L 118/71, maggiorata ex lege, a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa (ossia dal 1.11.2020) e per l'effetto condanna l' a corrispondere a CP_1 Parte_1
i ratei della suddetta prestazione nonché della maggiorazione ex lege, dovuti
[...] dalla indicata decorrenza, oltre accessori di legge dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa fino al saldo;
condanna l' alla refusione delle spese processuali, che si liquidano quanto CP_1 al primo grado in € 1.865,00 e quanto al secondo grado € 2.000,00 oltre rimborso
3 forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Roma, 14.2.2025 La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Maria Antonia Garzia
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