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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/02/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
Sezione Protezione Internazionale
N. R.G. 5948/2024
Il Tribunale di Firenze nella persona del giudice onorario Dott. Mario
Ferreri
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
IN QUALITA' DI GENITORE DEI MINORI , E Per_1 Pt_1
IN PROPRIO, C.F. Parte_2
+ altri, con l'Avv. ZENO ZENCOVICH C.F._1
VINCENZO
e
, C.F. . Controparte_1 P.IVA_1
con l'intervento del
Pubblico Ministero
letto il ricorso, volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni “ in via principale, “ - Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione o istanza reietta, in contraddittorio, quatenus actus, con il
e con il , accertare e Controparte_2 Controparte_3 dichiarare che i ricorrenti 1. (cognome Persona_2
materno ) nata a [...], Perù il 26 agosto 1943 2. Per_3 Persona_4
(cognome materno ), nata a [...], Lima, Perù, il 22
[...] Per_2
novembre 1967 3. (cognome materno ) nato a [...]_2
Miraflores, Lima, Perù il 1 novembre 1973 4. (cognome Persona_5
materno ) nata a [...], Lima, Perù, l'11 marzo 2007 5. _6
(cognome materno ) nata a [...], Lima, Persona_7 _6
Perù, il 18 gennaio 2011 6. (cognome materno ) Parte_2 _6
nato a [...], Lima, Perù, il 7 ottobre 2015 7. Persona_8
(cognome materno ) nato a [...], Lima, Perù, il 10 Per_2
novembre 1974 hanno diritto iure sanguinis alla cittadinanza italiana e per
l'effetto ordinare al convenuto e , per esso, Controparte_1
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di , di procedere alle CP_3
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo, unitamente, per quanto occorra , al Ministero per gli Affari Esteri , alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
i ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere discendenti diretto di
, nato a [...] [...] da Parte_3 CP_3
e (doc. 4), Persona_9 Persona_10
b) In data 13 novembre 1859 in Lima, Perù, Parte_3
contraeva matrimonio (doc. 5).
[...] Controparte_4
c) Peraltro, in precedenza, da tale unione era nato il [...], in
Lima, Perù, (cognome materno Persona_11
) (doc. 6), legittimato dal successivo matrimonio dei genitori. CP_4
Pag. 2 di 8 d) In data 9 dicembre 1892, in Lima, Perù, Persona_11
(cognome materno contraeva matrimonio con
[...] Per_12 [...]
(doc. 7). Persona_13
e) Da tale unione in data 28 febbraio 1897 veniva alla luce Persona_14
(cognome materno (doc. 8).
[...] Per_13
f) In data 17 marzo 1914 in Lima, Perù, decedeva l'avo capostipite
[...]
(doc. 9). Parte_3
g) In data 3 dicembre 1925, in Barra nco, Lima, Perù, Persona_14
(cognome materno contraeva matrimonio con
[...] Per_13
AR DE NA SH (doc. 10).
h) Da tale matrimonio nascevano due figli, il precitato Parte_4
, nato a [...], Lima, Perù il 26 novembre 1926 (cui è stata già
[...]
riconosciuta la cittadinanza italiana) (doc. 3) e la qui ricorrente
[...]
(cognome materno ), nata a [...], Perù il 26 Persona_2 Per_3
agosto 1943 (doc. 11).
i) In data 25 agosto 1966 in Miraflores, Lima, Perù Persona_2
(cognome materno ) contraeva matrimonio con
[...] Per_3 [...]
(doc. 12). Persona_15
j) Da tale matrimonio nascevano tre figli, i qui ricorrent i ●
[...]
(cognome materno ), nata a [...], Lima, Persona_4 Per_2
Perù il 22 novembre 1967 (doc. 13); ● (cognome Parte_2
materno ) nato a [...], Perù, il 1° novembre 1973 Per_2
(doc. 14); ● (cognome materno ) nata a Persona_8 Per_2
Miraflores, Lima, Perù, il 10 novembre 1974 (doc. 15). k) In data 13
Pag. 3 di 8 dicembre 2008 in San Borja, Lima, Perù, (cognome Parte_2
materno ) contraeva matrimonio con Per_2 Persona_16
(doc. 16).
l) Da tale unione venivano alla luce tre figli, i qui ricorrenti ● Per_5
(cognome materno ) nata a [...], Lima, Perù, in
[...] _6
data 11 marzo 2007 (doc. 17); ● (cognome materno Persona_7
) nata a [...], Lima, Perù, il 18 gennaio 2011 (doc. 18); ● _6
(cognome materno ) nato a [...], Lima, Parte_2 _6
Perù, il 7 ottobre 2015 (doc. 19).
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del
18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti
Pag. 4 di 8 ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R.
18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano , Parte_3
nato a [...] [...] da e sia CP_3 Persona_9 Persona_10
mai stato naturalizzato cittadino peruviano e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al
Pag. 5 di 8 fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva,
l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da , nato a Parte_3 CP_3
il 31 agosto 1825 da e , cittadino italiano, Persona_9 Persona_10
con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
Compensate le spese di lite
P.Q.M.
- accerta che
Pag. 6 di 8 1 1 (cognome materno ) nata a [...], Persona_2 Per_3
Perù il 26 agosto 1943
2. 2 (cognome materno ), nata a Persona_4 Per_2
Miraflores, Lima, Perù, il 22 novembre 1967
3. 3 (cognome materno ) nato a [...], Parte_2 Per_2
Lima, Perù il 1 novembre 1973, in proprio e n.q. esercente la potestà genitoriale sui figli minori 4 (cognome materno Persona_5
) nata a [...], Lima, Perù, l'11 marzo 2007; _6 Per_7
5 (cognome materno ) nata a [...], Lima, Perù, il
[...] _6
18 gennaio 2011, e 6 (cognome materno ) nato a Parte_2 _6
San Borja, Lima, Perù, il 7 ottobre 2015, qui rappresentati anche dalla madre esercente la potestà congiunta;
4. Persona_17
7 (cognome materno ) nato a [...], Lima, Per_8 Per_8 Per_2
Perù, il 10 novembre 1974 sono cittadini italiani e, per l'effetto ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensate le spese di lite
Firenze, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Mario Ferreri
Pag. 7 di 8 Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
Sezione Protezione Internazionale
N. R.G. 5948/2024
Il Tribunale di Firenze nella persona del giudice onorario Dott. Mario
Ferreri
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
IN QUALITA' DI GENITORE DEI MINORI , E Per_1 Pt_1
IN PROPRIO, C.F. Parte_2
+ altri, con l'Avv. ZENO ZENCOVICH C.F._1
VINCENZO
e
, C.F. . Controparte_1 P.IVA_1
con l'intervento del
Pubblico Ministero
letto il ricorso, volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni “ in via principale, “ - Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione o istanza reietta, in contraddittorio, quatenus actus, con il
e con il , accertare e Controparte_2 Controparte_3 dichiarare che i ricorrenti 1. (cognome Persona_2
materno ) nata a [...], Perù il 26 agosto 1943 2. Per_3 Persona_4
(cognome materno ), nata a [...], Lima, Perù, il 22
[...] Per_2
novembre 1967 3. (cognome materno ) nato a [...]_2
Miraflores, Lima, Perù il 1 novembre 1973 4. (cognome Persona_5
materno ) nata a [...], Lima, Perù, l'11 marzo 2007 5. _6
(cognome materno ) nata a [...], Lima, Persona_7 _6
Perù, il 18 gennaio 2011 6. (cognome materno ) Parte_2 _6
nato a [...], Lima, Perù, il 7 ottobre 2015 7. Persona_8
(cognome materno ) nato a [...], Lima, Perù, il 10 Per_2
novembre 1974 hanno diritto iure sanguinis alla cittadinanza italiana e per
l'effetto ordinare al convenuto e , per esso, Controparte_1
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di , di procedere alle CP_3
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo, unitamente, per quanto occorra , al Ministero per gli Affari Esteri , alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
i ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere discendenti diretto di
, nato a [...] [...] da Parte_3 CP_3
e (doc. 4), Persona_9 Persona_10
b) In data 13 novembre 1859 in Lima, Perù, Parte_3
contraeva matrimonio (doc. 5).
[...] Controparte_4
c) Peraltro, in precedenza, da tale unione era nato il [...], in
Lima, Perù, (cognome materno Persona_11
) (doc. 6), legittimato dal successivo matrimonio dei genitori. CP_4
Pag. 2 di 8 d) In data 9 dicembre 1892, in Lima, Perù, Persona_11
(cognome materno contraeva matrimonio con
[...] Per_12 [...]
(doc. 7). Persona_13
e) Da tale unione in data 28 febbraio 1897 veniva alla luce Persona_14
(cognome materno (doc. 8).
[...] Per_13
f) In data 17 marzo 1914 in Lima, Perù, decedeva l'avo capostipite
[...]
(doc. 9). Parte_3
g) In data 3 dicembre 1925, in Barra nco, Lima, Perù, Persona_14
(cognome materno contraeva matrimonio con
[...] Per_13
AR DE NA SH (doc. 10).
h) Da tale matrimonio nascevano due figli, il precitato Parte_4
, nato a [...], Lima, Perù il 26 novembre 1926 (cui è stata già
[...]
riconosciuta la cittadinanza italiana) (doc. 3) e la qui ricorrente
[...]
(cognome materno ), nata a [...], Perù il 26 Persona_2 Per_3
agosto 1943 (doc. 11).
i) In data 25 agosto 1966 in Miraflores, Lima, Perù Persona_2
(cognome materno ) contraeva matrimonio con
[...] Per_3 [...]
(doc. 12). Persona_15
j) Da tale matrimonio nascevano tre figli, i qui ricorrent i ●
[...]
(cognome materno ), nata a [...], Lima, Persona_4 Per_2
Perù il 22 novembre 1967 (doc. 13); ● (cognome Parte_2
materno ) nato a [...], Perù, il 1° novembre 1973 Per_2
(doc. 14); ● (cognome materno ) nata a Persona_8 Per_2
Miraflores, Lima, Perù, il 10 novembre 1974 (doc. 15). k) In data 13
Pag. 3 di 8 dicembre 2008 in San Borja, Lima, Perù, (cognome Parte_2
materno ) contraeva matrimonio con Per_2 Persona_16
(doc. 16).
l) Da tale unione venivano alla luce tre figli, i qui ricorrenti ● Per_5
(cognome materno ) nata a [...], Lima, Perù, in
[...] _6
data 11 marzo 2007 (doc. 17); ● (cognome materno Persona_7
) nata a [...], Lima, Perù, il 18 gennaio 2011 (doc. 18); ● _6
(cognome materno ) nato a [...], Lima, Parte_2 _6
Perù, il 7 ottobre 2015 (doc. 19).
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del
18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti
Pag. 4 di 8 ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R.
18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano , Parte_3
nato a [...] [...] da e sia CP_3 Persona_9 Persona_10
mai stato naturalizzato cittadino peruviano e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al
Pag. 5 di 8 fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva,
l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da , nato a Parte_3 CP_3
il 31 agosto 1825 da e , cittadino italiano, Persona_9 Persona_10
con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
Compensate le spese di lite
P.Q.M.
- accerta che
Pag. 6 di 8 1 1 (cognome materno ) nata a [...], Persona_2 Per_3
Perù il 26 agosto 1943
2. 2 (cognome materno ), nata a Persona_4 Per_2
Miraflores, Lima, Perù, il 22 novembre 1967
3. 3 (cognome materno ) nato a [...], Parte_2 Per_2
Lima, Perù il 1 novembre 1973, in proprio e n.q. esercente la potestà genitoriale sui figli minori 4 (cognome materno Persona_5
) nata a [...], Lima, Perù, l'11 marzo 2007; _6 Per_7
5 (cognome materno ) nata a [...], Lima, Perù, il
[...] _6
18 gennaio 2011, e 6 (cognome materno ) nato a Parte_2 _6
San Borja, Lima, Perù, il 7 ottobre 2015, qui rappresentati anche dalla madre esercente la potestà congiunta;
4. Persona_17
7 (cognome materno ) nato a [...], Lima, Per_8 Per_8 Per_2
Perù, il 10 novembre 1974 sono cittadini italiani e, per l'effetto ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensate le spese di lite
Firenze, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Mario Ferreri
Pag. 7 di 8 Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
Pag. 8 di 8