Sentenza 11 settembre 2023
Rigetto
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/12/2025, n. 9991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9991 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09991/2025REG.PROV.COLL.
N. 02534/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2534 del 2024, proposto dalla società SO Società per la Cremazione Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ornella Cutajar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Pacini, Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società Crematorio di Firenze S.p.A., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 00831/2023, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento:
- della variante semplificata al Regolamento Urbanistico, denominata “Prima applicazione del Regolamento Urbanistico: variante di manutenzione”, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 2017/C/00029 del 2/5/2017 e con la successiva delibera di correzione della precedente del Consiglio Comunale n. 2017/C/00030 del 22/5/2017, di cui all'avviso pubblicato sul BURT in data 19 luglio 2017, nella parte in cui è stata accolta l'osservazione n. 17 proposta dall'Ufficio comunale Direzione Servizi Tecnici, con il conseguente inserimento nella scheda norma ATs 01.08 Cimitero di Trespiano della seguente aggiunta “Confermando quanto già stabilito nel piano di Settore Cimiteriale, l'attuale edificio del tempio e del forno crematorio sarà riconvertito per accogliere nicchie per urne cinerarie”;
- della delibera di adozione della variante del Consiglio Comunale n. 2016/C/00054 del 14/11/2016, di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, se lesivo, ancorché incognito.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2025 la consigliera VI MA;
Uditi gli avvocati delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società odierna appellante, fondata il 23 maggio 1882 con lo scopo di promuovere ed effettuare la cremazione facoltativa dei cadaveri e di diffonderne i relativi principi, ha ottenuto dal Comune di Firenze, con delibera del Consiglio Comunale del 9 maggio 1884, la concessione in uso gratuito a tempo indeterminato di un appezzamento di terreno all’interno del Cimitero di Trespiano per la costruzione a proprie spese di un forno crematorio.
Pertanto, in forza della predetta delibera comunale, il 2 aprile1885 la ricorrente iniziava, nell’interesse dei soli soci, l’attività di cremazione quale attività privata non a scopo di lucro.
Il Comune di Firenze, non disponendo di un proprio impianto per la cremazione dei defunti, stipulava poi una serie di convenzioni con la ricorrente per la gestione del servizio pubblico di cremazione presso il Cimitero di Trespiano e la regolamentazione dei rispettivi rapporti economici.
1.1. Oggetto del contendere è la variante semplificata al Regolamento Urbanistico di Firenze, denominata “Prima applicazione del Regolamento Urbanistico: variante di manutenzione”, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 2017/C/00029 del 2 maggio 2017 e con successiva delibera di correzione n. 2017/C/00030 del 22 maggio 2017, nella parte in cui è stata accolta l'osservazione n. 17 proposta dall'Ufficio comunale Direzione Servizi Tecnici, con il conseguente inserimento nella scheda norma ATs 01.08 “Cimitero di Trespiano”, della seguente aggiunta “ Confermando quanto già stabilito nel piano di Settore Cimiteriale, l’attuale edificio del tempio e del forno crematorio sarà riconvertito per accogliere nicchie per urne cinerarie ”.
1.2. Con il ricorso di primo grado, avverso la suindicata variante, l’odierna appellante ha dedotto i motivi così rubricati:
1) Violazione del “decisum” contenuto nella sentenza del T.a.r. Toscana n. 732/2016, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere per difetto del presupposto, eccesso di potere per travisamento e per carenza assoluta di istruttoria ;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 della l.r. n. 65/2014 e eccesso di potere per difetto del presupposto ;
3) Violazione e/o falsa applicazione degli art. 7 e 8 della l. n. 241/1990, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 della l.r. n.65/2014, eccesso di potere per violazione dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo ;
4) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 32 della l.r. n.65/2014 sotto altro profilo, eccesso di potere per violazione dei principi generali in materia di approvazione degli strumenti urbanistici, eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità, traPArenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, eccesso di potere per difetto del presupposto .
2. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa, il T.a.r., in accoglimento dell’eccezione sollevata dal Comune di Firenze, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3. L’appello della società, rimasta soccombente, è affidato ai seguenti motivi.
I. Primo motivo di ricorso: inammissibilità e infondatezza dell’asserita improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse - Violazione di legge: articolo 35 e, in particolare, articolo 35, comma 1, lettera c) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - Difetto di motivazione- Violazione articoli 24 e 111 della Costituzione.
La società ribadisce di avere un interesse attuale e concreto al presente contenzioso stante la piena vigenza, a suo dire, della concessione del 1884, nonché il riconoscimento che ne avrebbe fatto il Comune di Firenze, dal momento che ad oggi il servizio di cremazione della SO continua seguendo le modalità previste nella convenzione del 1° marzo 2018.
L’appellante evidenzia che, al momento in cui il T.a.r. si è espresso, l’ingiunzione adottata nel 2020 dal Comune, relativamente alla cessazione dell’attività di SO, era ancora oggetto di contenzioso e comunque, secondo la sua prospettazione, la concessione in uso del demanio cimiteriale risalente al 1884 sarebbe tuttora vigente.
II. Secondo motivo di ricorso: Omessa pronuncia sul primo motivo di ricorso (“Violazione del “decisum” contenuto nella sent. n. 732/2016 del TAR Toscana. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per difetto del presupposto. Eccesso di potere per travisamento e per carenza assoluta di istruttoria”) e violazione articolo 112 c.p.c.- Violazione articolo 24 della Costituzione.
L’appellante ripropone la tesi per cui Scheda ATS 01-08 sarebbe stata innovata arbitrariamente in sede di approvazione nonostante che fosse pendente tra la SO e il Comune un contenzioso riguardante il Tempio crematorio.
L’appellante, peraltro, stigmatizza il fatto che la variante non contenga alcuna motivazione in merito al suddetto rapporto concessorio perenne tra SO e il Comune, e che invece faccia riferimento al Piano Cimiteriale del 1998, il quale costituirebbe una mera “indicazione programmatica”.
Né miglior supporto motivazionale sarebbe costituito dall’art.17 del contratto stipulato nel 2005 dall’ATI aggiudicataria del contratto relativo al nuovo Forno crematorio. Tale circostanza non è peraltro richiamata nel provvedimento impugnato e non avrebbe comunque comportato la dismissione del Tempio crematorio SO.
Senza contare che il Tempio istituito dal Comune in altra parte dell’area cimiteriale (gestito dal Crematorio Firenze s.p.a.) deriverebbe da una procedura illegittima posta in essere in violazione della disposizione della l. n. 130 del 2001 che subordina l’istituzione di nuovi forni crematori che saranno gestiti dai Comuni all’approvazione del Piano di coordinamento regionale, che ad oggi la Regione Toscana non ha ancora approvato.
Tale indicazione programmatica sarebbe stata riconosciuta dallo stesso Comune come superata nel 2014, stante l’autorizzazione unica ambientale rilasciata alla SO per i propri forni crematori in quanto soggetto legittimato in virtù della concessione del 1884.
In tal senso l’appellante richiama quanto fatto osservare dal T.a.r. per la Toscana nella sentenza n. 732 del 2016, circa la natura meramente programmatica del Piano cimiteriale, e della necessità di riesaminarlo, stante il rinnovo degli impianti effettuato da SO e il tempo trascorso.
La previsione aggiunta alla scheda ATS 01-08 secondo la quale “ l’attuale edificio del tempio e del forno crematorio sarà riconvertito per accogliere nicchie per urne cinerarie ” sarebbe quindi arbitraria e priva di motivazione.
III. Terzo motivo di ricorso: Omessa pronuncia sul secondo motivo di ricorso (Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 della L.R. n. 65/2014. Eccesso di potere per difetto di presupposto) e violazione articolo 112 c.p.c.- Violazione articolo 24 della Costituzione.
La contestata previsione pianificatoria ha pregiudicato i diritti che la SO trae dalla propria concessione-contratto del 1884.
L’appellante soggiunge che l. n. 130 del 2001 non è retroattiva e non detta alcuna disposizione relativa all’estinzione delle concessioni perenni del 1800 delle SO Firenze, Genova, Livorno, Torino e Venezia.
Quanto alla realizzazione dei forni crematori di gestione pubblica dei Comuni, la stessa sarebbe subordinata all’approvazione del Piano di coordinamento, che la Regione Toscana, nel caso in esame, non ha ancora approvato.
IV. Quarto motivo di ricorso: Omessa pronuncia sul terzo motivo di ricorso (Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 della L.R. n. 65/2014. Eccesso di potere per violazione dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo) e violazione articolo 112 c.p.c.- Violazione articolo 24 della Costituzione
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che le garanzie partecipative debbano essere osservate nell’ipotesi di variante specifica puntuale e localizzata, quale sarebbe quella in esame.
La modifica operata in accoglimento dell’Osservazione numero 17 del Comune colpirebbe infatti esclusivamente SO.
Sarebbe stato violato, altresì, l’art. 32, secondo comma, della l.r. n. 65 del 2014 secondo la quale “ Le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in ragione dell’entità e dei potenziali effetti delle previsioni oggetto della variante semplificata ”.
In questo caso le garanzie partecipative sarebbero state totalmente eluse e non è stato comunque possibile attivare alcun tipo di partecipazione, avendo l’Ufficio presentato l’osservazione dopo la delibera di adozione la quale non avrebbe previsto alcunché in merito al Tempio Crematorio di proprietà della SO.
V. Quinto motivo di ricorso: Omessa pronuncia sul quarto motivo di ricorso (Violazione ed erronea applicazione dell’art. 32 della L.R. n. 65/2014 sotto altro profilo. Eccesso di potere per violazione dei principi generali in materia di approvazione degli strumenti urbanistici. Eccesso di potere per violazioni dei principi di imparzialità, traPArenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per difetto del presupposto) e violazione articolo 112 c.p.c.- Violazione articolo 24 della Costituzione
La delibera di approvazione impugnata incide in maniera molto significativa sulla situazione futura della SO, confermando la chiusura del Tempio Crematorio.
Se si dovesse ammettere che dopo l’adozione dello strumento urbanistico, l’Amministrazione comunale possa proporre osservazioni non di carattere generale, che riguardano la collettività, ma che incidono significativamente su posizioni giuridiche di singoli soggetti senza che le stesse siano state prese in considerazione anche in sede di adozione, ciò comporterebbe una evidente impossibilità per l’interessato di partecipare al procedimento attraverso la presentazione delle proprie osservazioni; il che, del resto, sarebbe avvenuto nel caso di specie, in palese violazione dei più basilari principi di imparzialità, traPArenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
4. Si è costituito, per resistere, il Comune di Firenze.
4.1. Le parti hanno depositato memorie, conclusionali e di replica, in vista della pubblica udienza del 9 ottobre 2025 alla quale l’appello è stato trattenuto per la decisione.
5. La vicenda per cui è causa, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e dai successivi ulteriori sviluppi, può essere così ricostruita.
5.1. Con la deliberazione di Consiglio comunale n. 1759 del 1998, modificata con deliberazione del Consiglio n.1631/1999, il Comune di Firenze approvava il Piano di Settore cimiteriale che prevedeva, tra l’altro, l’ampliamento del Cimitero di Trespiano e la costruzione di un nuovo forno crematorio.
In particolare, la Relazione Generale allegata al Piano, con lo stesso approvata, quanto alla previsione del nuovo Tempio stabiliva, dopo avere dato atto della crescente domanda di cremazioni nel territorio comunale fiorentino, che “ La Società di cremazione di Trespiano ha infatti richiesto il raddoppio dell’attuale impianto per far fronte alla crescita della domanda futura [...] La ristrutturazione e l’ampliamento del tempio e del forno crematori nell’attuale ubicazione si rivela inattuabile per insormontabili problemi di ordine tecnico, igienico ed ecologico. Il nuovo tempio e i nuovi forni crematori dovranno essere concepiti secondo criteri che tengano conto sia degli aspetti PAziali e di decoro funebre, che di quelli igienici e funzionali. L’area individuata è a sud-ovest nella zona di ampliamento del cimitero . [...] dove i venti dominanti [...] allontaneranno dall’abitato, localizzato a nord-est, le esalazioni dell’impianto. Il nuovo tempio e il nuovo impianto saranno dotati di un ingresso autonomo sia pedonale che carrabile, in prossimità del nuovo ingresso nord di Trespiano e saranno direttamente connessi con un sentiero pedonale di centocinquanta metri circa al marciapiede ovest della stazione ferroviaria di Montorsoli. L’attuale edificio del tempio e del forno crematorio sarà riconvertito per accogliere nicchie per urne cinerarie ”.
5.2. Con determinazione dirigenziale n. 3649 del 26 aprile 2005, previa valutazione di pubblico interesse della proposta di project financing e previa indizione della procedura di aggiudicazione con pubblicazione del bando di gara in data 2 settembre 2003, veniva aggiudicata all’A.T.I. costituita tra la mandataria S.I.L.V.E. S.p.A., con G.S.C. s.r.l. e società per la Cremazione SO, la concessione di costruzione e gestione del “Nuovo Tempio Crematorio” di Firenze.
Veniva così stipulato il contratto di concessione “Contratto per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione del “Nuovo Tempio Crematorio di Firenze” relativo al suddetto project financing , sottoscritto in data 27 luglio 2005, in cui veniva previsto, tra l’altro, l’obbligo per il concessionario di rispettare il vigente Piano di Settore Cimiteriale (art.17, lett. d): “ L’equilibrio economico-finanziario della proposta assume quale presupposto fondamentale il rispetto delle vigenti previsioni del P.R.G. e del Piano di Settore Cimiteriale, così come desumibili anche dai rispettivi documenti preparatori e relazione generale, con riferimento al cimitero di Trespian o”).
Il disciplinare tecnico di gestione – Allegato “H” al contratto di concessione - all’art.5, rubricato “Esclusività del servizio” - prevedeva che “ Per tutta la durata della concessione, il concessionario ha il diritto esclusivo di esercitare i servizi di cui all’art.1, 1° comma: il servizio di cremazione nel territorio comunale e gli altri servizi cimiteriali affidati all’interno del nuovo Tempio Crematorio e dell’area ove è previsto la realizzazione degli immobili, il servizio lampade votive nel cimitero di Trespiano ”.
5.3. In data 31 dicembre 2010, l’Amministrazione comunale adottava l’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 546, con la quale veniva ordinato alla ricorrente, tra l’altro “ di assicurare la continuità e la regolarità del servizio pubblico di cremazione di defunti con le modalità già in essere, nelle more della definizione del project financing e/o dell’individuazione del nuovo soggetto gestore e, comunque, non oltre il 30/06/2012 o il diverso termine che verrà deciso dal Consiglio comunale ”.
Tale ordinanza veniva impugnata dalla ricorrente innanzi al T.a.r. per la Toscana con il ricorso R.G. n. 582/2011, integrato da motivi aggiunti del 5.05.2011 e del 2.11.2012, a seguito rispettivamente della delibera del Consiglio Comunale di Firenze n. 7 del 7.3.2011 e della delibera n. 33 del 2.7.2012.
Tale giudizio si concludeva con la sentenza del T.a.r. per la Toscana n. 732 del 29.4.2016, con la quale, da una parte, si dichiarava l’improcedibilità del ricorso e, in parte, dei primi e secondi motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venute meno, per abrogazione a seguito di referendum e per la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 2012, le norme sulle quali si fondavano le impugnazioni e, dall’altra, venivano accolti i primi ed i secondi motivi aggiunti, ritenendo fondate le censure mosse sia in ordine al vizio procedimentale sia nel merito.
5.4. Con la deliberazione G.C. n.308 del 25.9.2013, veniva approvato il progetto definitivo del nuovo Tempio crematorio di Firenze, nonché il relativo atto d’obbligo del concessionario ed il disciplinare tecnico di gestione dei servizi affidati.
Con deliberazione G.C. n. 120 del 12.4.2016, veniva approvato il progetto esecutivo del nuovo Tempio crematorio.
Con le deliberazioni C.C. n.13/2014 e n. 25/2015, veniva poi approvato il nuovo Regolamento Urbanistico del Comune di Firenze, nel quale, per quanto di interesse, veniva confermata la previsione del Piano Cimiteriale del 1999, in merito alla cessazione del vecchio forno crematorio di Trespiano, con realizzazione di un nuovo forno crematorio in altra area della struttura cimiteriale.
Successivamente, con nota in data 23.12.2016, prot.n. 404109, la Direzione Servizi Tecnici presentava la seguente osservazione alla variante al Regolamento Urbanistico adottata con deliberazione C.C. n.54/2016 del 14.11.2016: “ Premesso che: 1) l’Amministrazione comunale con Deliberazione del Consiglio n. 1759 del 1998 ha approvato il Piano di settore cimiteriale ove, nella relazione generale, per rispondere efficacemente all’incremento di richieste di cremazioni da parte dei cittadini, è stata prevista la costruzione di un nuovo tempio crematorio presso il cimitero di Trespiano; 2) nel Piano di settore cimiteriale, in conseguenza della costruzione del nuovo tempio, è previsto che “l’attuale edificio del tempio e del forno crematorio sarà riconvertito per accogliere nicchie per urne cinerarie”; 3) allo scopo di realizzare una struttura più moderna, rispondente alle crescenti richieste di cremazione da parte della cittadinanza ed adeguata sotto tutti i profili (igienico, sanitario, della sicurezza, delle emissioni dei fumi in atmosfera e della qualità del servizio erogato) è stato pubblicato in data 2 settembre 2003 il bando di gara e successivamente affidato, con determinazione n. 2005/3649 del 26 aprile 2005, il Project Financing per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione del nuovo tempio crematorio dall’associazione temporanea di imprese costituita da S.I.L.V.E. s.p.a, G.S.C. s.r.l. e OC; 4) il tempio crematorio esistente, ubicato nella zona est del cimitero di Trespiano, è PAzialmente serrato dal muro di confine oltreché in prossimità degli edifici a destinazione residenziale sulla via Bolognese ed è strettamente circondato con numerose e storicamente vincolate edicole funerarie che nel tempo sono state costruite via via sempre più in prossimità dell’edificio ove si trovano i forni; tutto ciò premesso si ritiene opportuno che debba essere integrata la scheda norma ATs 01.08 Cimitero di Trespiano, inserendo in coda alla descrizione quanto già stabilito nel citato Piano di settore cimiteriale “confermando quanto già stabilito nel Piano di settore cimiteriale l’attuale edificio del tempio e del forno crematorio sarà riconvertito per accogliere nicchie per urne cinerarie ”.
5.5. Con deliberazione C.C. n. 29/2017, il Consiglio comunale approvava la variante al Regolamento Urbanistico, rettificata poi con la successiva deliberazione n. 30/2017, accogliendo l’osservazione della Direzione Servizi Tecnici, sulla base della seguente motivazione: “ Si accoglie l'osservazione introducendo la specificazione già contenuta nella Deliberazione del Consiglio Comunale n.1759 del 1998. Si tratta di una specifica derivante da un atto precedentemente assunto dall’Amministrazione comunale. Il dettaglio, che riguarda la destinazione dell’attuale tempio crematorio, non muta le condizioni iniziali della previsione urbanistica di cui alla scheda norma ATs 01.08. Cimitero di Trespiano, già oggetto di valutazione ambientale VAS. Si ritiene pertanto che l'integrazione richiesta sia ininfluente per quanto riguarda nuovi possibili effetti sull'ambiente (deliberazione 2017/G/00083 del 16.03.2017) e pertanto si propone di accogliere l'osservazione modificando conseguentemente la scheda norma, aggiungendo il seguente ultimo capoverso al paragrafo DESCRIZIONE: [...] Confermando quanto già stabilito nel piano di Settore Cimiteriale, l’attuale edificio del tempio e del forno crematorio sarà riconvertito per accogliere nicchie per urne cinerarie ”.
5.6. Nelle more della definizione del giudizio d’appello avverso la sentenza del T.a.r. per la Toscana n. 732 del 2016, rendendosi necessario regolamentare i rapporti tra SO e il Comune di Firenze, in data 1 marzo 2018 veniva stipulata tra tali soggetti apposita convenzione per la gestione temporanea del servizio di cremazione dei cadaveri, prevedendo all’art.1 quanto segue: “1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Firenze e la Società per la Cremazione dei Cadaveri - SO per la gestione temporanea del servizio di cremazione dei cadaveri. 2. La convenzione decorre dal 1° gennaio 2017 ed avrà durata fino al 31 dicembre 2018, o data anteriore qualora sia operativo il nuovo tempio. La stessa potrà essere prorogata, d'intesa tra le parti, nel caso in cui al 31 dicembre 2018 non vi siano le condizioni per l’attivazione del nuovo tempio crematorio. 3. Nell'ipotesi di apertura del nuovo tempio e nel caso in cui il ricorso presentato dal Comune di Firenze al Consiglio di Stato sia ancora pendente, viene stabilito che SO continuerà a svolgere l'attività di cremazione solo per i propri soci con le modalità stabilite dalla presente convenzione. Nel caso in cui il Consiglio di Stato confermi la sentenza del Tar Toscana, le parti si obbligano a disciplinare i propri rapporti in ordine all'attività di cremazione dei soli soci della SO, senza alcuna interruzione del servizio che, si precisa, continuerà a svolgersi nei confronti dei propri soci nelle more della definizione di detta nuova disciplina ”.
5.7. Successivamente, la società Crematorio Firenze S.p.A. comunicava al Comune la messa in esercizio del nuovo crematorio a far data dal 1° luglio 2018, chiedendo che fossero adottati gli opportuni provvedimenti per dare attuazione alla previsione di cui all’art.5 del disciplinare tecnico di gestione del Nuovo Tempio Crematorio di Firenze – allegato H, a norma del quale: “ Per tutta la durata della concessione, il concessionario ha il diritto esclusivo di esercitare i servizi di cui all’art.1, 1° comma: il servizio di cremazione nel territorio comunale e gli altri servizi cimiteriali affidati all’interno del nuovo Tempio Crematorio e dell’area ove è previsto la realizzazione degli immobili, il servizio lampade votive nel cimitero di Trespiano ”.
5.8. La sentenza n. 732 del 29.4.2016 del T.a.r. per la Toscana veniva riformata dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7836 del 14 novembre 2019, la quale, in accoglimento dell’opposizione di terzo, dichiarava inammissibili il ricorso ed i motivi aggiunti proposti da SO in primo grado ed annullava senza rinvio la sentenza appellata.
5.9. Dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, il Comune di Firenze adottava il provvedimento prot. 0143546 del 9.6.2020, con cui veniva ingiunto alla ricorrente, nel termine perentorio di 270 giorni dalla notifica: “ Di cessare ogni e qualsiasi attività di cremazione nei confronti dei propri soci come di chiunque; Di rendere libero da persone e/o cose l’immobile destinato a Tempio Crematorio all’interno del Cimitero di Trespiano, in vista della cessazione del diritto di superficie che interessa tale immobile e della conseguente acquisizione per accessione di esso al patrimonio comunale ”, con espressa avvertenza che “ l’Amministrazione Comunale di Firenze si riserva l’adozione di tutti gli atti che saranno ritenuti necessari al fine di realizzare l’acquisizione al patrimonio comunale del Tempo Crematorio sopra descritto ”.
5.10. Tale ordinanza veniva impugnata dalla ricorrente innanzi al T.a.r. per la Toscana, il quale, con la sentenza n. 1111 del 27.7.2021, respingeva il ricorso, riconosceva la legittimità degli atti impugnati e stabiliva che “ L’effetto estintivo della concessione del 1884 discende direttamente dal mutato regime giuridico della gestione dei crematori, la cui titolarità è attribuita alle Amministrazioni comunali, che li potranno gestire nelle forme contemplate per i servizi pubblici locali a rilevanza economica, tra cui l’affidamento in concessione a privati, laddove il concessionario deve essere individuato con procedure di evidenza pubblica ”, chiarendo altresì “ che ad oggi è pienamente efficace sia la delibera n. 7/2011 sia la n. 33/2012, nella parte in cui hanno sancito la necessità di una gestione in esclusiva del servizio in questione, con conseguente cessazione del servizio precedentemente svolto da OC e, nel contempo, “l’incompatibilità del servizio pubblico di cremazione con il regime della libera iniziativa economica privat a”.
5.11. Il T.a.r. faceva in particolare rilevare che l’art.6, comma 2, della l. n. 130/2001, prevede che “ la gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ”.
5.12. In base alla vigente normativa era quindi da ritenersi pacifica la natura del servizio di cremazione quale servizio pubblico locale di rilevanza economica, la cui gestione spetta ai Comuni e, in relazione al quale, non sono applicabili i principi sovranazionali in tema di concorrenza e di libera iniziativa economica privata.
Una differente interpretazione, diretta ad aprire l’attività di cremazione anche ai privati, avrebbe vanificato la stessa ratio della disposizione contenuta nell’art. 6 comma 2 della L. 130/2001, nella parte in cui attribuisce esclusivamente ai Comuni la gestione dell’attività della cremazione e, ciò, mediante l’espressione di un potere discrezionale alle stesse Amministrazioni di individuare la forma di gestione più idonea, tra quelle previste nell’art. 113 del D.lgs. 267/2000.
Il T.a.r. sottolineava altresì che la sentenza del Consiglio di Stato n. 7836/2020, annullando la pronuncia del T.a.r. n. 732 del 2016, seppur con una formula “in rito”, aveva determinato il ripristino degli atti in precedenza annullati.
5.13. Avverso tale sentenza la SO proponeva appello che veniva respinto con la sentenza del Consiglio d Stato, Sez. V^, n. 5447 del 30 giugno 2022.
Il Consiglio di Stato statuiva, per quanto qui interessa, che “ La perpetuità della concessione dell’area non ne esclude la revocabilità da parte dell’Ente concedente (se non addirittura l’automatica decadenza, meramente dichiarata dal Comune) quando viene meno il necessario nesso causale tra uso del suolo ed espletamento del servizio, atteso che, nell’ipotesi delineata, non sussiste più l’interesse pubblico che fonda l’istituto della concessione medesima: tale potere è stato esercitato dal Comune di Firenze con gli atti presupposti al provvedimento del 9 giugno 2020, dei quali lo stesso costituisce attuazione, e che, in quanto non ritualmente contestati, sono legittimi ed efficaci. Pertanto, dal momento in cui per legge il servizio di cremazione può essere solo un servizio pubblico gestito dai Comuni e non è ammissibile un concorrente servizio privato, SO non ha più titolo all’utilizzazione del terreno cimiteriale concessole al solo fine di espletare detto servizio. Si ritengono, dunque, del tutto condivisibili le statuizioni contenute nella sentenza appellata, secondo cui dalle sopracitate delibere del consiglio comunale è chiaramente evincibile come il Comune di Firenze avesse ritenuto di affidare il servizio in questione in esclusiva alla stessa Amministrazione comunale ai sensi dell’art.6, comma 2, l.130/2001, previo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica di project financing. Invero, ai sensi della succitata disposizione normativa, che si colloca nella parte concernente la disciplina della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: “la gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. [...] L’effetto estintivo della concessione del 1884 discende, quindi, direttamente dal mutato regime giuridico della gestione dei crematori, la cui titolarità è attribuita alle Amministrazioni comunali, che li potranno gestire nelle forme contemplate per i servizi pubblici locali a rilevanza economica, tra cui l’affidamento in concessione a privati, laddove il concessionario deve essere individuato con procedure di evidenza pubblica. [...] La sezione ha già chiarito in precedenti pronunce come l’attività di cremazione delle salme sia “... qualificabile come servizio pubblico. Con essa si soddisfano infatti esigenze fondamentali della collettività ... oltre che di disciplina igienico-sanitaria e di regolazione urbanistica e programmazione dell’offerta dei relativi impianti. Nel senso che si tratta di un’attività qualificabile come servizio pubblico depongono le disposizioni della legge 30 marzo 2001, n.130, che assoggettano la stessa: - ad un sistema di tariffe amministrate (art. 5, comma 2); - al potere di programmazione regionale dei nuovi insediamenti (art. 6, comma 1); - alla gestione ai comuni «attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» (art. 6, comma 2); - alla normativa tecnica nazionale di matrice ministeriale per quanto riguarda i limiti di emissione, degli impianti e per i materiali per la costruzione delle bare per la cremazione (art. 8). Per effetto delle citate disposizioni di legge l'offerta di impianti di cremazione è pertanto soggetta ad un potere conformativo dell'amministrazione ...” ( Cons. Stato, V, 2 aprile 2019, n. 2175). [...] Del resto, la natura necessariamente pubblica del servizio di cremazione, così come l’incompatibilità della gestione diretta del servizio da parte di soggetti privati e la legittimità della cessazione automatica degli affidamenti diretti è stata confermata anche dall’AGCM nel parere AS1140-affidamento del servizio di cremazione del 21 luglio 2014, pubblicato sul bollettino n. 30 del 28 luglio 2014. Riguardo all’assunta volontà del Comune di Firenze di confermare alla SO il servizio di cremazione conseguente alle autorizzazioni ambientali rilasciate nel 2014 dalla Provincia e dal Comune di Firenze, dagli atti è emerso, invece, che la necessità di adeguare gli impianti del vecchio crematorio derivava dal fatto che detti impianti non erano più a norma per quanto attiene alle emissioni inquinanti, come indicato nella relazione Arpat richiamata nell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata nel 2014 dalla Provincia di Firenze, versata in atti. Con riferimento, invece, all’assunta sdemanializzazione tacita del suolo, deve ribadirsi che con la concessione del 1884 il Comune ha concesso a SO, a titolo gratuito ed a tempo indeterminato, l’uso di mq 200 di terreno nel cimitero comunale di Trespiano, individuando espressamente, quale “oggetto esclusivo” di detta concessione “… quello di usarne per la erezione dell’Ara a Forno crematorio ed annessi …”, prevedendo che la realizzazione di tali manufatti e di un cinerario avvenissero a spese del concessionario, senza oneri per l’Amministrazione. Inoltre, la concessione prevedeva che in caso di cessazione “… il terreno concesso in uso dovrà ritornare nella piena e libera disponibilità del municipio concedente, a vantaggio del quale dovranno altresì andare le costruzioni, gli apparecchi e tutto quanto si troverà sul terreno, e la società concessionaria non potrà vantare alcun titolo o diritto ad indennità o compenso qualsiasi per le spese da lei fatte sia di impianto sia di costruzione di ornamento od altro”. È, dunque, evidente che oggetto della concessione è costituito dalla sola attività di cremazione, al cui fine SO doveva realizzare sull’area un forno crematorio e un cinerario per la conservazione delle ceneri. Il tempio è stato realizzato da SO in diritto di superficie, su terreno demaniale concessole in uso dal Comune: quindi, la stessa era titolare di un diritto superficie insistente su suolo cimiteriale appartenente al demanio comunale e, come tale, inalienabile. Ne consegue che, dal momento in cui l’attività di cremazione per il cui svolgimento il terreno demaniale era stato concesso in uso diviene ex lege, ai sensi dell’art.6, comma 2, della legge n. 130 del 2001, un servizio pubblico di cui è titolare il solo Comune, la concessione stessa perde la sua causa e viene meno, e le opere che accedono al terreno realizzate in regime di diritto di superficie vengono acquisite per accessione dal Comune proprietario del suolo. Invero, come affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa, la concessione da parte del Comune di aree o porzioni di un cimitero pubblico è soggetta al regime demaniale dei beni, indipendentemente dalla eventuale perpetuità del diritto al sepolcro ”.
5.14. In conclusione, secondo il Consiglio di Stato: “ sin dal provvedimento impugnato con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, costituito dall’ordinanza sindacale n. 546/2010, adottata quando la gara di cui sopra era stata aggiudicata e il relativo contratto era stato stipulato, il Comune ha regolato il rapporto con SO in via meramente temporanea, nel presupposto che tale rapporto fosse destinato a durare solo sino alla definizione del project financing ovvero, comunque, sino all’individuazione del “nuovo soggetto gestore ” del servizio; con le deliberazioni comunali, gravate con motivi aggiunti, n. 7/2011 e n. 33/2012, ha ribadito tale temporaneità, facendo espresso riferimento, rispettivamente, al “già individuato” gestore unico del servizio pubblico e al contratto di concessione e al “regime di esclusiva” che il Comune intendeva imprimere al servizio pubblico aggiudicato. In altre parole sin dal primo atto gravato era chiara la volontà dell’Amministrazione, poi puntualizzata dai due atti successivi, di assorbire il servizio già svolto da SO in quello aggiudicato all’ATI, tant’è che, coerentemente, il contratto di concessione stipulato con quest’ultima il 27 luglio 2005 ha previsto la cessazione delle cremazioni nel preesistente tempio crematorio in concomitanza con l’avvio di operatività del nuovo ”.
5.15. Con successivo ricorso SO proponeva ricorso al T.a.r. per la Toscana anche “ per l’annullamento della delibera della Giunta Comunale del 12.04.2016 n.2016/GG/00120 2016/00092 0 avente ad oggetto “Project financing tempio crematorio - approvazione progetto esecutivo – c.o. 030563 – cup h17h16000340005 – cpv 45000000-7”, comunicata ed allegata alla nota del 26.04.2016 inviata a mezzo del servizio postale in data 29.04.2016, e ricevuta nei giorni successivi nella parte in cui ha deliberato: - al punto 3) “di dare atto che nelle more della realizzazione ed avvio della gestione del nuovo tempio crematorio, come deliberato dal Consiglio il 02.07.12 n.2012/C/00033, per garantire la continuità e la regolarità del servizio per gli utenti è stato incaricato, l’attuale gestore So.crem Firenze, di proseguire con le modalità già in essere, almeno fino al 31.10.12 e comunque fino alla adozione della sopra citata delibera quadro (per i settori sottratti alla liberalizzazione), se successiva; - al punto 5) “di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa, che con l’avvio della gestione del nuovo tempio crematorio verrà a cessare l’attività del tempio esistente”; - al punto 6) “di dare mandato ai competenti uffici dell’A.C. di adottare gli atti necessari per l’esecuzione della presente delibera”; - di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, se lesivo, ancorché incognito ”.
5.16. Il T.a.r. per la Toscana, preso atto dell’intervenuta sentenza del Consiglio di Stato, con la sentenza n.1080 del 27.9.2022, dichiarava il ricorso di SO “ improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e in parte per cessazione della materia del contendere. Il contenuto centrale della contestazione di parte ricorrente attiene alla statuizione della deliberazione del 12 aprile 2016 nella quale il Comune di Firenze determina “di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa, che con l’avvio della gestione del nuovo tempio crematorio verrà a cessare l’attività del tempio esistente”. Ma la suddetta cessazione dell’attività di cremazione in precedenza svolta dalla ricorrente ha trovato poi più puntuale previsione nell’ulteriore determinazione prot. n. 143546 del 9 giugno 2020, la quale assorbe in sé la portata lesiva per parte ricorrente; tale ultima determinazione è stata fatta oggetto di impugnazione ed è in seno a tale giudizio che parte ricorrente può in ipotesi trovare tutela; allo stato quel ricorso è stato respinto da questo TAR con sentenza n. 1111 del 2021, confermata dal Consiglio di Stato, sezione Quinta, con la sentenza n. 5447 del 2022, anche se in sede di discussione orale il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di aver proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato. In ogni caso, stante la presenza del successivo gravato atto, non può più esservi interesse alla coltivazione del presente giudizio, in quanto l’esito favorevole dello stesso non potrebbe superare il contenuto dell’atto successivamente emanato e allo stato confermato in sede giudiziaria. Questo venir meno dell’interesse alla presente decisione non può non travolgere anche l’ulteriore statuizione dell’atto gravato, con la quale si dà “atto che nelle more della realizzazione ed avvio della gestione del nuovo tempio crematorio, come deliberato dal Consiglio il 02.07.12 n.2012/C/00033, per garantire la continuità e la regolarità del servizio per gli utenti è stato incaricato, l’attuale gestore So.crem Firenze, di proseguire con le modalità già in essere, almeno fino al 31.10.12 e comunque fino alla adozione della sopra citata delibera quadro (per i settori sottratti alla liberalizzazione), se successiva”. Si tratta infatti di statuizione strettamente correlata alla precedente. Si aggiunga che, su questo profilo, è altresì cessata la materia del contendere poiché dal 1° luglio 2018 è intanto entrato in esercizio il nuovo crematorio gestito dalla soc. Crematorio di Firenze PA (di cui, peraltro, anche SO è socia), come previsto dalla convenzione del 1°.3.2018 (doc.18), stipulata tra SO e Comune di Firenze ”.
5.17. Anche questa sentenza è stata appellata innanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 3235/2023).
L’appello è stato respinto con la sentenza della Sezione V^ n. 1995 dell’11 marzo 2025.
5.18. Con ricorso notificato in data 23.9.2022, SO ha impugnato innanzi alla Corte di cassazione per difetto di giurisdizione la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 30.6.2022, n.5447.
La Corte di Cassazione, con ordinanza delle Sezioni Unite n.17048 del 20 giugno 2024, ha respinto il ricorso di SO.
5.19. La società ha altresì proposto ricorso “ per la revocazione ai sensi degli articoli 106 del d.lgs.104 del 2010 e 395, n.4 c.p.c., previa sospensione dell’esecutività e adozione di idonea misura cautelare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 55, 56, 98, comma 2 del dlgs. 2 luglio 2010, n.104, della sentenza n.5447 del 30 giugno 2022 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, depositata nel ricorso con r.g. 7600 del 2021 e, in fase rescissoria, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, I Sezione n.1111 del 27 luglio 2021, per tutti i motivi esposti nel ricorso in appello con r.g. 7600 del 2021, con richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2 della Legge 30 marzo 2001, n.130 e l’accoglimento del ricorso di primo grado con r.g. 384 del 2020 e l’annullamento del provvedimento del Comune di Firenze, Direzione Patrimonio Immobiliare, prot. n. 0143646 del 9 giugno 2020 a firma del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Francesca Saveria Pascuzzi e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ”.
5.20. Il suddetto ricorso è stato dichiarato inammissibile con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V^, n. 1664 del 20 febbraio 2024.
6. Ciò posto, il primo giudice ha accolto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse sollevata dal Comune di Firenze, sulla base della intervenuta decadenza e/o revoca della concessione per effetto delle sopravvenienze normative di cui il Comune di Firenze ha dato atto quantomeno dalle delibere all’uopo adottate nel 2011 – 2012.
Al riguardo, deve convenirsi con il T.a.r. che le delibere consiliari n. 7/2011 e 33/2012 sono divenute definitive e non più contestabili, stante la riforma, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 7836 del 2019, della sentenza dello stesso T.a.r. n. 732/2016 che le aveva annullate.
Pertanto, la ricorrente – che ha impugnato la variante in esame sull’assunto che detta previsione pregiudichi l’attività di cremazione esercitata in forza della concessione perpetua risalente al 1884 - non potrebbe ricevere alcuna utilità dall’eventuale accoglimento del suo ricorso non avendo più alcun titolo a svolgere l’attività in questione, anche nei confronti dei propri soci, oltre ad essere obbligata, per effetto dell’estinzione della concessione, a rilasciare al Comune di Firenze quanto realizzato sul demanio cimiteriale.
In tal senso il primo giudice ha correttamente sottolineato che l’intimazione a SO di cessare l’attività di cremazione, è stata riconosciuta legittima sia in primo grado che in appello, con la citata sentenza n. 5447 del 2022.
Va soggiunto che ogni riferimento fatto dalla ricorrente, anche nel corpo del presente appello, alle statuizioni contenute nella sentenza n. 732 del 2016, non può avere alcun rilievo atteso che tale pronuncia non esiste più nel mondo giuridico per effetto dell’annullamento disposto dalla sentenza di questo Consiglio n. 7836 del 2019.
6.1. Ad ogni buon conto – stante i ripetuti riferimenti operati dall’appellante all’abrogazione dell’art. 23 – bis del d.l. n. 112 del 2008 e alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 2012, le quali avrebbero travolto, nella prospettazione dell’appellante, anche le deliberazioni n. 7/2011 e n. 33/2012, che su tali disposizioni si fonderebbero – giova sottolineare che alla base della revoca della concessione SO vi è in realtà un distinto compendio normativo, rappresentato dalla l. n. 130 del 2001, che ha assegnato ai Comuni, qualificandola come servizio pubblico locale, l’attività di cremazione (cfr. l’art. 6, comma 2: “ La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201D.Lgs. 23/12/2022, n. 201 ” ).
Le disposizioni in precedenza richiamate riguardavano invece le forme di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e il loro venir meno non ha quindi inciso sull’attribuzione ai Comuni della titolarità del servizio in esame.
7. La società appellante ha comunque richiesto che il Collegio si esprima sul merito delle censure proposte in primo grado e non esaminate dal T.a.r. prospettando, all’uopo, la permanenza di un interesse risarcitorio.
8. Nel merito, relativamente al complesso delle censure dedotte avverso la variante impugnata, di cui al secondo e terzo mezzo dell’appello, va anzitutto osservato che, a partire quantomeno dall’adozione delle delibere del Comune di Firenze adottate tra il 2011 e 2012 - che hanno dato atto della “cessazione ope legis ” della gestione del servizio di cremazione da parte di SO (così in particolare la delibera n. 33 del 2012) - deve ritenersi venuta meno in capo alla società ogni posizione di affidamento qualificato sulla perdurante applicabilità della previgente disciplina urbanistica (in ipotesi più favorevole).
Sola in questa ipotesi, infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa, è richiesto all’Amministrazione l’assolvimento di un puntuale obbligo motivazionale.
8.1. Nel caso in esame, va peraltro osservato che la scelta di dismettere il forno crematorio gestito dalla ricorrente non è intervenuta ex abrupto , ma risale quantomeno al Piano cimiteriale del Comune di Firenze, approvato nel 1998 (doc. n. 2 del Comune di Firenze).
In tal senso, l’accoglimento dell’osservazione n. 17, ha semplicemente comportato l’integrazione – nella scheda norma ATs 01.08 – della previsione contenuta nel Piano di settore cimiteriale secondo cui “ L’attuale edificio del tempio e del forno crematorio sarà riconvertito per accogliere nicchie per urne cinerarie ” (cfr. la pag. 71 della Relazione generale allegato al Piano cimiteriale).
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente quest’ultimo non è un mero atto “programmatico”, ma, secondo la disciplina contenuta negli articoli 54 e ss. del d.P.R. n. 285 del 1990, rappresenta un vero e proprio strumento urbanistico di settore, che ogni Comune è tenuto a predisporre e che, al pari dello strumento generale, fatta salva la necessità di aggiornamento, ha durata indeterminata.
In tal senso il T.a.r. ha fatto correttamente osservare che “ le deliberazioni oggetto del presente ricorso si limitano a ribadire la diversa destinazione del c.d. vecchio tempio crematorio di Trespiano, da riconvertirsi a cinerario, come già previsto del piano di settore cimiteriale approvato nel 1999 ”, e che “ sono le deliberazioni nn.7/2011 e 33/2012 ad avere disposto la cessazione dell’attività di SO a fronte del carattere esclusivamente pubblico del servizio di cremazione sancito all’art. 6 della l. n. 130 del 2001 ”, ed alle quali è stata data attuazione con il provvedimento del 9.6.2020, sulla cui legittimità si è espresso definitivamente il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5447 del 30.6.2022.
8.2. Assodato, dunque, che SO non poteva più vantare alcuna posizione di affidamento qualificato, va comunque ulteriormente osservato che la motivazione della riconversione a cinerario del tempio crematorio di SO, è ben spiegata nella richiamata Relazione al Piano cimiteriale, in cui si dava già dava atto della impossibilità di ampliare la struttura esistente per ragioni igienico – sanitarie e di corretto assetto del territorio.
In ogni caso, le stesse ragioni sono riprese anche nella Relazione urbanistica alla variante in esame e relativa scheda – norma (documenti nn. 30 e 31 del Comune di Firenze).
Va soggiunto che la società appellante non ha addotto alcun concreto elemento idoneo a supportare l’inattendibilità delle ragioni addotte dal Comune, tale non potendo ritenersi, in particolare, il fatto che la società abbia ottenuto, nel 2014, il rilascio dell’AUA.
Quest’ultima è infatti un’autorizzazione ambientale necessaria allo svolgimento dell’attività in esame ma non ha alcuna valenza di “concessione” e/o legittimazione a svolgere un servizio ormai ascritto esclusivamente alla gestione dell’Ente locale.
Né tale valenza legittimante può riconoscersi al sopravvenuto Piano regionale di coordinamento dei crematori approvato con delibera regionale 25 febbraio 2025, n. 8, il quale, per quanto qui interessa, si è limitato ad effettuare la ricognizione degli impianti crematori esistenti nella Regione Toscana, in funzione della determinazione del relativo fabbisogno.
Si tratta – come osservato dal Comune – di un atto di programmazione, laddove la scelta delle modalità di gestione del servizio spetta esclusivamente al Comune.
8.3. Va poi rimarcato – come già messo in luce nelle sentenze n. 1111/2021 del T.a.r. e n. 5447/2022 del Consiglio di Stato - che alcun rilievo può nemmeno attribuirsi alla convenzione stipulata tra SO e il Comune nel 2018 (doc. n. 18 del Comune) essendo la stessa dichiaratamente finalizzata a consentire la gestione temporanea del servizio di cremazione nelle more della definizione dei vari contenziosi in essere con l’Amministrazione (cfr. l’art. 1).
9. Parimenti infondati sono il quarto e quinto mezzo dell’appello.
9.1. Non vi era in primo luogo alcuna ragione di adottare specifiche garanzie partecipative nei confronti della ricorrente, diverse da quelle prescritte dalla disciplina urbanistica regionale ai fini del procedimento di formazione delle varianti c.d. “semplificate”, nella fattispecie – secondo quanto documentato dal Comune di Firenze - puntualmente osservate (cfr. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 2017 – doc. n. 28 del Comune di Firenze).
Al riguardo, va precisato che quella in esame non è una variante “puntuale” avendo la stessa investito la generalità del territorio comunale, allo scopo, illustrato nella Relazione generale, di provvedere a risolvere alcune problematiche emerse nei primi mesi di applicazione del Regolamento urbanistico approvato nel 2015 (cfr. il documento n. 31 del Comune di Firenze).
9.2. In secondo luogo, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, se la pubblicazione del progetto di piano regolatore generale è finalizzata alla presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati al progetto di piano quale adottato dal Comune, essa non è richiesta di regola per le successive fasi del procedimento, anche se il piano risulti modificato a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni o modifiche introdotte in sede di approvazione regionale, salvo che si tratti di modifiche tali da stravolgere il piano e comportare nella sostanza una nuova adozione (cfr ., ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 1158 del 12 febbraio 2025).
10. Non sussistono, infine, nemmeno i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, così come richiesto da SO nella sua memoria conclusiva.
A fondamento di tale deduzione la società ha richiamato la circostanza che nel sopravvenuto Piano operativo approvato dal Comune, di cui all’Avviso nel BURT del 7 maggio 2025, la scheda norma ATs 01.08 non sia stata riproposta.
Tuttavia ciò si spiega agevolmente con il fatto che con la realizzazione dell’ampliamento cimiteriale e del nuovo crematorio funzionante dal 2018, nonché con la disposta cessazione dell’attività di SO nel vecchio Tempio, la trasformazione programmata con la scheda in questione è stata attuata.
Infine, risulta dirimente la circostanza che è tuttora vigente la previsione del Piano regolatore cimiteriale del 1999, la quale ha da tempo predisposto la riconversione dell’impianto gestito dalla ricorrente.
11. In definitiva, l’appello deve essere respinto.
In relazione alla natura degli interessi coinvolti e alla complessità della vicenda, sussistono peraltro i presupposti di legge per la compensazione integrale tre le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU TI, Presidente FF
VI MA, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI MA | LU TI |
IL SEGRETARIO