TAR Palermo, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 1105
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Ordinanza cautelare 5 dicembre 2025
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Sentenza 20 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Eccesso di potere per travisamento del fatto e difetto di istruttoria

    La piattaforma più piccola era stata assentita con provvedimento regionale. L'amministrazione comunale non aveva effettuato una misurazione specifica e la documentazione fotografica non era compatibile con la dimensione indicata nel provvedimento di demolizione.

  • Rigettato
    Violazione di norme in materia di autorizzazione paesaggistica

    L'attività di somministrazione di cibi e bevande non rientra nell'occupazione temporanea per manifestazioni. La deroga al regime ordinario di autorizzazione paesaggistica è di stretta interpretazione.

  • Rigettato
    Nullità del provvedimento per sequestro preventivo penale

    L'ingiunzione a demolire è valida anche se l'immobile è sotto sequestro penale, ma la sua esecutività è sospesa fino alla cessazione del sequestro. Il Comune dovrà notificare nuovamente l'ordinanza una volta cessato il sequestro.

  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento

    L'attività di repressione degli abusi edilizi tramite l'emissione dell'ordine di demolizione è di natura vincolata e non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 1105
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 1105
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo