Ordinanza cautelare 5 dicembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01105/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02044/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2044 del 2025, proposto da
ER NO OR e ON AR, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Polizzotto e Antonietta Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Salvatrice Marussia Piscitello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana – Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, con domicilio per legge in Palermo, alla via ARno Stabile n. 182;
per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (già art. 7 della L. n. 47/85) n. 50 del 3 settembre 2025 prot. n. 1034145, notificata in data 4 settembre 2025, con cui il Comune di Palermo - Area Urbanistica della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro Storico - Ufficio Condono, Sanatorie Edilizie e Abusivismo ha ordinato ai sig.ri NO OR – AR di demolire le opere abusive perpetrate nell’area antistante l’immobile sito al piano terra in via Scalo Arenella civ. 8 identificato al Fg. 25 particella 723 sub 8 e di ripristinare lo stato dei luoghi, entro 90 giorni, con espresso avvertimento che, in ipotesi di inadempienza, l’immobile abusivo e l’area di sedime saranno acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune;
- ove occorra e per quanto di ragione, della Relazione del Comune di Palermo - U.O. deputata alla predisposizione degli “ Atti di accertamento dell’Inottemperanza ” del 25 agosto 2025, non conosciuta dagli odierni ricorrenti;
- ove occorra e per quanto di ragione, delle risultanze della attività istruttoria tecnica svolta dagli Uffici dell'Area Urbanistica della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro Storico del Comune di Palermo, non conosciute dall'odierna ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive della Regione Siciliana – Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e del Comune di Palermo;
Vista l’ordinanza cautelare n. 704 del 5 dicembre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. RC AR LL e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Il sig. ER NO OR, odierno ricorrente, è proprietario del locale commerciale sito presso lo Scalo dell’Arenella di Palermo n. 8, identificato in catasto al Fg. 25, particella n. 724 sub . 2, nonché della relativa area antistante il piano di accesso di suddetto immobile, identificata in catasto a Fg. 25, 723 sub 8 e pari a 84 mq.
A servizio del detto esercizio commerciale, allo stato condotto dal sig. IO AR, vi sono due piattaforme, di cui una di 80 mq.
Con ordinanza n. 50 del 3 settembre 2025, veniva ingiunta ai ricorrenti la demolizione di una “ piattaforma di 25 mq ca., rialzata di 30 cm ca. dal piano di calpestio, realizzata con struttura in ferro e sormontata da tavolato avente una copertura in legno [e di] una piattaforma di 80 mq ca., ubicata nella porzione sottolivello della part. 723 (rispetto alla particella 724), realizzata con struttura in ferro e pavimento in tavolato, rialzata di 2 metri ca. ”.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, veniva impugnato il detto provvedimento e ne veniva lamentata l’illegittimità perché adottato: a) con eccesso di potere per travisamento del fatto perché la piattaforma più piccola (di 15 e non 25 mq, secondo quanto sostenuto dai ricorrenti) sarebbe stata regolarmente assentita con provvedimento del 13 maggio 2022 e nulla osta della Soprintendenza del 8 luglio 2021; b) in violazione dell’art. 2, all. A nn. 16 e 17 del d.P.R. n. 31/2017 in quanto la piattaforma di 80 mq. sarebbe stagionale e amovibile e non soggetta ad autorizzazione paesaggistica; c) in violazione dell’art. 21- septies della l. n. 241/1990 perché il provvedimento sarebbe nullo in quanto adottato su manufatti illeciti dal punto di vista penale, già interessati da sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p.; d) in violazione dell’art. 8 della l. n. 241/1990 perché il provvedimento non sarebbe stato anticipato da rituale comunicazione di avvio del procedimento.
Si costituiva in giudizio il Comune di Palermo che concludeva, nel merito, per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 704 del 5 dicembre 2025, questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare sospendendo il provvedimento limitatamente alla piattaforma ivi descritta come di 25 mq.
All’udienza pubblica del 3 marzo 2026 la causa veniva assunta in decisione come specificato nel verbale.
1.1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui ingiunge la demolizione della piattaforma più piccola, descritta dall’amministrazione come di 25 mq e dal ricorrente di 15 mq, perché assentita con autorizzazione della Soprintendenza del 28 luglio 2021.
Il motivo è fondato.
La parte ricorrente ha depositato, agli atti del processo, il provvedimento del 28 luglio 2021 con cui l’amministrazione regionale assentiva la realizzazione di una tettoia su piattaforma a servizio del Molo Arenella Lounge Restaurant: la superficie di tale piattaforma è desumibile dalla documentazione prodotta a supporto dell’istanza che indicava “ la realizzazione della tettoia in legno lamellare smontabile, della superficie complessiva di mq 15,00, come da grafici, di colore bianco verrà eseguita attraverso la collocazione di n°4 pilastri, posti sul fronte del terrazzo rialzato, delle dimensioni di cm 12 x 12; n°4 travi cm 12 x 12; n°7 travicelli cm 6 x 12; tavolato perlinato da cm 2,5 largo cm 15 ” (all. 1 al ricorso – relazione tecnica, p. 4).
Peraltro, l’amministrazione comunale, in sede di segnalazione dell’illecito edilizio, non ha provveduto alla specifica misurazione della piattaforma più piccola tanto che, addirittura nella nota n. 1645575 del 27 novembre 2025 (v. all. 5 – produzione del Comune, p. 1), il manufatto viene sempre indicato come di “ 25 mq ca ”.
Inoltre, a confortare l’impostazione del ricorrente – è bene rammentarlo, rispetto alla legittimità di quest’unico manufatto – soccorre la produzione documentale dell’ente locale (v. all. 5) ove viene ritratta dal punto di vista fotografico una piattaforma che, per il carattere angusto della sistemazione del bancone bar rispetto alla superficie calpestabile residua, non è compatibile per fatto notorio e ictu oculi con la dimensione di mq 25 indicata nel provvedimento di demolizione.
Ne discende che l’ordinanza impugnata è illegittima relativamente all’ingiunzione a demolire tale piattaforma in quanto quella impressa negli atti dell’amministrazione è proprio la piattaforma regolarmente assentita dall’amministrazione regionale con provvedimento del 28 luglio 2021: di qui il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria in cui è incorso l’ente locale.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’illegittimità dell’ingiunzione di demolizione, rispetto alla piattaforma di mq 80, poggiata direttamente sull’arenile a servizio del medesimo esercizio commerciale, in quanto manufatto stagionale e amovibile e non soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 2 all. nn. 16 e 17 del d.P.R. n. 31/2017.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, il Collegio si limita a richiamare la giurisprudenza di Sezione che, in un caso sovrapponibile a quello in esame, ha osservato che “ il punto 16 dell’allegato A del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 – disponendo tra le attività esenti da autorizzazione paesaggistica la “occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare” – non può essere inteso nel senso di ritenervi rientrante l’attività stagionale di somministrazione di cibi e bevande, perché difetta la correlazione della temporaneità dell’occupazione allo svolgimento di una “manifestazione”.
Dal piano astratto a quello concreto, è lo stesso ricorrente a non avere provato il nesso tra l’attività da svolgere, che ha necessitato l’occupazione di suolo, e un evento temporaneo svolto nel fondo: la documentazione fotografica in atti, tutto al contrario, colloca l’attività svolta […] nell’ambito dei servizi alla balneazione di zona che, a rigore, non è una “manifestazione” e possiede caratteri di ripetitività pressoché annuale (e anche superiore ai 120 giorni).
Inoltre, sul piano stavolta sistematico, la deroga al regime ordinario di autorizzazione paesaggistica si spiega unicamente per fornire servizi in occasione di eventi specificamente individuabili. Opinare diversamente, come mostra di fare la difesa del ricorrente, conduce alla sostanziale abrogazione del regime ordinario di autorizzazione ambientale indiscriminatamente per tutte le attività ripetute svolte in zone vincolate: una conclusione, questa, illogica, ancor prima che in contraddizione con il sistema delineato dal legislatore, le cui deroghe sono di stretta interpretazione ” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 17 marzo 2025, n. 581).
Quanto al punto A.17 del medesimo d.P.R., pure citato come canone di verifica di legittimità del provvedimento, si rappresenta la sua riferibilità a opere non installate – come invece è quella in esame – su bene demaniale, specificamente l’arenile.
1.3. Il medesimo esito di infondatezza è condiviso anche dal terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la nullità dell’ingiunzione di demolizione in quanto adottata su manufatti illeciti dal punto di vista penale, già interessati da sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p.
Al riguardo, il Collegio ritiene di condividere l’orientamento del giudice di appello per cui “ qualora ricada su un immobile sequestrato in sede penale, l’ingiunzione a demolire è un provvedimento perfetto e giuridicamente valido, in quanto avente un oggetto individuato e possibile; la medesima ordinanza, invece, è carente di esecutività in ragione di un vincolo esterno rappresentato dal sequestro penale e fintanto che duri l’efficacia del sequestro. Allorquando tale efficacia venga a cessare l’esecutività dell’ordinanza di demolizione, precedentemente sospesa, si riespanderà automaticamente e l’ingiunzione potrà essere eseguita, senza alcuna necessità di un riesercizio dello specifico potere repressivo. […] Occorre unicamente precisare che la riespansione dell’esecutività dell’ordinanza di demolizione in precedenza adottata, dopo la cessazione del provvedimento di sequestro, non può però conculcare il diritto del soggetto ingiunto di eseguire spontaneamente la demolizione, prestando ottemperanza al relativo ordine, entro il termine di legge. Onde tutelare questo diritto, pertanto, il Comune, una volta acquisita notizia della cessazione del sequestro, dovrà notificare nuovamente l’ordinanza di demolizione già in precedenza adottata all’interessato, a questi concedendo un nuovo termine per l’eventuale ottemperanza ” (C.G.A.R.S., 23 ottobre 2020, n. 277; principio ribadito da Id., 17 novembre 2023, n. 817 e 2 ottobre 2025, n. 723).
1.4. Anche per la risoluzione del quarto motivo di ricorso, come sopra compendiato, è sufficiente fare riferimento alla giurisprudenza consolidata, condivisa da questa Sezione, per cui “ il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Da ciò consegue che l’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l’emissione dell’ordine di demolizione non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e non prevede la possibilità per gli interessati di presentare osservazioni: questo perché tale attività è di natura vincolata e non richiede particolari garanzie partecipative ” (Cons. Stato, sez. VII, 18 luglio 2024, n. 6450).
2. Le spese devono essere compensate perché il ricorso è solo in parte fondato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e annulla l’ordinanza di demolizione n. 50 del 3 settembre 2025 adottata dal Comune di Palermo unicamente nella parte in cui ingiunge la demolizione della piattaforma indicata di 25 mq.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO AL, Presidente
Raffaella Sara Russo, Consigliere
RC AR LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC AR LL | TO AL |
IL SEGRETARIO