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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/06/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1527 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza tenuta con trattazione scritta del 12.06.2025,
TRA
(CF: ), elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Cinzia Bersani in Aprilia alla via Degli Aranci n. 33, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t. (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Ministro p.t., con sede a Roma, in via Arenula n. 70, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n.
12,
PARTE RESISTENTE
All'esito dell'udienza del 12.06.2025, tenuta con trattazione scritta, ha emesso la seguente ordinanza
ORDINANZA
La ricorrente ex art. 281 decies cpc propone opposizione, con ricorso depositato in data 10.04.2025, avverso il decreto del Collegio del Tribunale di Latina del 07.03.2025, comunicato il giorno
11.03.2025, con cui era stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiesta nel giudizio RG 4420 del 2017 tra la stessa e l'ex coniuge avente ad oggetto separazione giudiziale dei coniugi.
La stessa chiede al Tribunale: “Voglia: -preliminarmente revocare il decreto di rigetto notificato;
- nel merito riammettere la sig.ra al patrocinio a spese dello stato e per l'effetto Parte_1
liquidare la parcella del sottoscritto procuratore. Con vittoria di onorari e spese del presente procedimento, compresa l'eventuale registrazione”. Si costituiva parte opposta così concludendo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Latina, contrariis rejectis: - In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente in relazione alla domanda di liquidazione del compenso professionale;
- In via principale e nel merito, rigettare
l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto anche, ove ritenuto necessario, chiedendo informazioni ai sensi dell'art 15 del dlgs. 150/2011; - Con vittoria di spese.”.
Ciò premesso, il ricorso avverso il decreto di revoca dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, va proposto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso, davanti al Presidente del Tribunale al quale appartiene il Giudice che ha emesso il decreto di rigetto.
Il sottoscritto Magistrato è stato tabellarmente delegato alla trattazione del procedimento dal
Presidente.
Il ricorso è tempestivo.
Quanto alla legittimazione attiva di parte ricorrente, si osserva, che, come più volte ribadito dalla
Suprema Corte (ex multis, Cass. civ., sez. II, ord., 21 dicembre 2021, n. 40971, Corte di cassazione,
Sez. 6 – 2, 23/07/2020, n. 15699; Corte di cassazione, Sez. 6 – 2, 11/09/2018, n. 21997) in materia di patrocinio a carico dello Stato, la legittimazione all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio spetta unicamente all'interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato.
Non controvertendosi della liquidazione dei compensi spettanti al difensore, la revoca del provvedimento di ammissione del g.p. -che produce, come effetto, quello di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte di sopportare personalmente le spese della sua difesa- è a quest'ultima soltanto che spetta la legittimazione ad opporsi alla intervenuta revoca, proprio perché esclusiva titolare del diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Tanto detto, con provvedimento del 5.3.2025, il Tribunale in composizione collegiale disponeva la revoca dell'ammissione al beneficio invocato, in quanto nell'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, resa dalla parte ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, non vi era l'impegno
“a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatisi nell'anno precedente, entro 30 gg dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione”.
Tanto premesso, va detto che ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti, con la sentenza n. 2263/2020 la Corte di Cassazione ha statuito che il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio non preclude, nel giudizio presidenziale di opposizione al rigetto (attesa la natura completamente devolutiva di questo), la valutazione di ulteriori documenti idonei a integrare la richiesta originaria e a dimostrare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice in ordine alla condizione di non abbienza.
Il giudice adito con opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15 del D.Lgs. n. 150 del
2011, infatti, deve attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano tale procedimento in relazione alla determinazione non solo del "quantum", ma anche dell'"an", e non può perciò ritenere tardiva la produzione di atti e documenti o preclusa l'allegazione delle informazioni necessarie ai fini della decisione da parte dell'interessato, confermando la revoca dell'ammissione, come avvenuto nella specie, per difetto di prova della permanente sussistenza dei presupposti (cfr. Cass. n. 23133 del 2021
e n. 2206 del 2020; Cass. n. 36347 del 2021, Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del
23.6.2023, n. 1803).
Ne deriva che è ammissibile tutta la documentazione depositata nel presente giudizio, tra cui la seconda pagina della dichiarazione autenticata non depositata dinanzi al Giudice di prime cure che ha condotto il Collegio per tale ragione alla revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.
Tanto premesso, dall'esame del fascicolo risultano dichiarazioni sostitutive relative ai redditi percepiti dalla ricorrente al fine di verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti per il mantenimento del beneficio per tutta la durata del giudizio.
Con nota di deposito del 18.10.2024 l'odierna opponente, infatti, produceva la documentazione integrativa richiesta dal Tribunale ai fini della liquidazione degli onorari di gratuito patrocinio, allegando l'autocertificazione reddituale aggiornata al periodo 2018-2024 unitamente all'istanza e alla certificazione anagrafica di residenza e stato di famiglia.
In particolare, la parte depositava la delibera di ammissione da parte del COA, autocertificazione reddituale con riferimento al periodo 2018-2024 sottoscritta, con cui la parte dichiarava di non aver percepito alcun reddito soggetto ad imposizione fiscale per sé o per i componenti del proprio nucleo famigliare, certificato di residenza, stato di famiglia per l'anno 2018 (inizio procedimento) e 2022
(conclusione giudizio), istanza SIAMM. La parte, poi, dichiarava di non aver percepito reddito di cittadinanza.
Risulta, poi, ulteriore autocertificazione dei redditi del 08.03.2018 (all. F).
Ciò premesso, va detto che ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica.
Tanto detto, la parte ha dichiarato di aver percepito anno per anno un reddito di circa 200 euro mensili.
La parte ha, poi, nella predetta dichiarazione in atti, specificato ed indicato come la ricorrente nel periodo di riferimento non ha percepito, per sé e per gli altri componenti familiari, redditi soggetti ad imposizione Irpef che superano la soglia di ammissione. La parte, poi, deduce di aver constatato che nel deposito dell'8.11.2024, per mero errore di trasmissione, non si era depositata la seconda pagina del modulo per la richiesta del gratuito patrocinio della , pagina contenente l'impegno della parte a comunicare le variazioni Parte_1
rilevanti dei limiti del reddito, che ora si deposita in atti (All.E).
La parte ha, poi, autocertificato, come detto, che nel corso della causa, non ha mai avuto variazioni di reddito, come si può constatare dalle dichiarazioni di atto notorio depositate in atti in data 1.03.2018
( All.E ), in data 27.9.2023 (All.B) e in data 8.11.2024 (All.E).
Risulta, poi, come eccepito da controparte, che all'udienza presidenziale la parte dichiarava: “Mi trovo in gravissime difficoltà perché da marzo 2014 il ricorrente ha diminuito sempre di più il mantenimento;
è arrivato nel 2016 a 450,00 euro;
poi nel maggio 2017 mi ha detto che avevo finito di fare la mantenuta e che non poteva darmi più di 400,00 euro;
ad agosto 2017 mi ha dato 200,00 euro;
ho sempre fatto lavori a chiamati, come raccolta della frutta, baby sitter, badante;
dal 7 gennaio sono stata ricoverata per una polmonite e sono tuttora in convalescenza;
ho l'assicurazione e la revisione della macchina scadute, e non quindi pagarle;
non ho quindi la possibilità di andare a lavorare in zone raggiungibili solo con la macchina;
da marzo 2018 ho ricevuto un reddito di inclusione di € 180,00 mensili”.
In ordine a quanto assunto da parte opposta si fa rilevare che trattasi di anni che non sono compresi nella richiesta del gratuito patrocinio, mentre invece non poteva essere indicato il reddito di inclusione di € 180.00 al mese come dichiarato nell'atto notorio del 1.3.2018 (All.F), poiché ancora non percepito dalla parte alla data della prima dichiarazione del 1.3.2018.
Contrariamente a quanto detto da controparte la sig.ra , nell'atto notorio del 8.11.2024 ha Parte_1
dichiarato, esplicitamente, quanto ha ricevuto per compensi da attività lavorativa saltuaria nel 2017, pari ad € 200.00 mensili e di non aver potuto lavorare dal 2018 in poi per problemi di salute potendo sopperire alle sue esigenze con il reddito di cittadinanza dal 2019 al 2023, anno in cui si è chiuso il giudizio, mentre invece non poteva essere indicato il reddito di inclusione di € 180.00 al mese come dichiarato nell'atto notorio del 1.3.2018 (All.F) poiché ancora non percepito alla data del 1.3.2018.
La parte, poi, adduce che l'importo degli aiuti economici ricevuti dai suoi genitori non è stato indicato poiché gli stessi intervenivano in modo occasionale e sicuramente non in modo significativo, facendole per esempio la pesa occasionalmente.
Non può, quindi, ritenersi che un aiuto occasionale da parte dei propri genitori sia valutabile ai fini del reddito.
Infine, va osservato che ai fini dell'ammissione al patrocinio, l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata”
(cfr. Cass. 6 febbraio 2023 n. 4953).
Ebbene, deve concludersi per illegittimità del decreto impugnato, essendo possibile per il Tribunale verificare i requisiti di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 76 del d.p.r. 115 del 2002 e del documento depositato in tale sede.
Il ricorso va, pertanto, accolto e riformata l'ordinanza di revoca.
L'istanza di liquidazione avanzata va, invece, rigettata non essendo la parte legittimata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, in riforma del provvedimento Parte_1 impugnato, dichiara la sussistenza dei requisiti di legge per l'ammissione al gratuito patrocinio della parte,
- dichiara inammissibile la richiesta di liquidazione avanzata dalla parte ricorrente,
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida in € 125,00 per spese e € 1.900,00 per onorari, oltre iva, spese generali e cpa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Latina, 17.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Concetta Serino