Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 22/12/2025, n. 23431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23431 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23431/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08892/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8892 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna MA Ventrella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del decreto del Ministero Interno del 15.02.2022 notificato in data 4 maggio 2022, con il quale è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza -OMISSIS-, nonché ogni altro atto, anche di estremi sconosciuti, strettamente collegato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 la dott.ssa CA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe con cui è stata respinta la sua domanda del 23.08.2017 per la concessione della cittadinanza italiana, corredata di tutta la documentazione necessaria, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2. Il Ministero dell’Interno, previo svolgimento di apposito procedimento, ha respinto tale istanza, motivando sul fatto che – in base alla documentazione acquisita in sede istruttoria – risultavano due vicende penali a carico della richiedente, ed in particolare: a) sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Prato in data 17.04.2014, per il reato di cui all’art. 56 L. 713/1986 (violazione della direttiva comunitaria europea sulla produzione e vendita di cosmetici); b) notizia di reato del 20.12.2007 segnalata all’A.G. dall’UPGSP – Prato per il reato di cui all’art. 336 c.p. (violenza o minaccia a pubblico ufficiale).
Inoltre, nel provvedimento impugnato il Ministero ha posto in rilievo che l’istante, nella sua domanda, ha autocertificato di non aver mai riportato condanne penali, ponendo in essere un comportamento tale da poter configurare un nuovo reato, e che anche a carico del marito, nonché del convivente, della ricorrente risultavano vicende penali.
In conclusione, dunque, il Ministero ha respinto l’istanza ritenendo che “ i pregiudizi penali sopra riportati e la condotta rilevata con riferimento all’autocertificazione sono sintomatiche di inaffidabilità della richiedente e di una mancata integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano ”.
2. Avverso detta determinazione la ricorrente ha proposto il presente gravame all’esame, deducendone l’illegittimità sulla base di una censura per “ Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, difetto. Ingiustizia ed irragionevolezza manifesta. Sproporzione del provvedimento emesso. ”, in sostanza denunciando che i precedenti anzidetti, peraltro risalenti, non giustificherebbero un giudizio di antisocialità o di pericolosità della ricorrente, che risiede in Italia da oltre vent’anni, vi ha costruito una famiglia e vi lavora. Né potrebbero avere rilievo vicende relative ad altri soggetti (marito/convivente).
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio in resistenza, con atto di stile.
4. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a. da parte della difesa attorea (ove è stata richiamata recente giurisprudenza ed è stato affermato che a seguito della condanna emessa nel 2014 la ricorrente non ha commesso altri reati, per cui il reato si è estinto ed è stata richiesta la riabilitazione), all’udienza di merito straordinario del 3.10.2025 la causa è stata riservata in decisione.
5. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
5.1. Preliminarmente, il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio della doglianza formulata nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V Bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280, 5130 del 2022 e 20023 del 2023).
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. 9) della legge n. 91/1992, la cittadinanza italiana “ può ” essere concessa “ allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica ”.
L’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale ” (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; TAR Lazio, Sez. II Quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (TAR Lazio, Sez. II Quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto, che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato-comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato Sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, Sez. V Bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
5.2. Ora, nella fattispecie, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia adeguatamente motivato la propria decisione, in linea con i principi sopra brevemente riassunti, seguendo un percorso logico giuridico condivisibile.
Invero, nel decreto è chiarito:
a) quali siano i procedimenti penali rilevati a carico della istante (non contestati), che non sono risalenti come sostenuto (la sentenza del Tribunale di Prato è divenuta irrevocabile nel 2014, quindi appena tre anni prima della presentazione dell’istanza) e il cui rilievo è evidente, considerato che riguardano la violazione della direttiva comunitaria europea sulla produzione e vendita di cosmetici, nonché violenza o minaccia a pubblico ufficiale;
b) che la ricorrente “ all’atto della presentazione dell’istanza, ha autocertificato di non aver mai riportato condanne penali, condotta che potrebbe andare a configurare una nuova ipotesi di reato ”;
c) che da ciò si inferisce una non compiuta integrazione nella comunità nazionale “ desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano ”;
d) che quindi “ nella fattispecie concreta in considerazione non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello della richiedente alla concessione della cittadinanza italiana ”.
A riguardo si ritiene che le circostanze di cui sopra non irragionevolmente possono essere considerate come indice di non piena integrazione rispetto ai valori fondanti l’ordinamento.
Invero, per quanto – come successivamente dimostrato in questo giudizio – la ricorrente abbia poi potuto domandare la riabilitazione al Tribunale di Prato, ciò non pone nell’indifferenza giuridica la condotta già accertata (e il relativo disvalore), con la conseguenza che la P.A. ha legittimamente potuto apprezzarne il rilievo come fatto storico, indicativo di una personalità non irreprensibile.
In tal senso, si è infatti condivisibilmente affermato che “ Le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione ” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 4684/2023; cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentt. nn. 1057/2022; 4122/2021; 470/2021).
D’altro canto, il reato è stato definitivamente accertato in quell’arco temporale che costituisce il “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell’art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta, salve le fattispecie di particolare gravità che possono essere apprezzate nel loro particolare valore “sintomatico” anche oltre il decennio (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10/01/2011, n. 52; TAR Lazio, Sez. II Quater, n. 10678/13) e persino ove sia intervenuta la riabilitazione (TAR Lazio, Sez. II Quater, 1833/2015).
5.3. Né persuadono le doglianze riferite alle valutazioni svolte con riguardo alle vicende penali che hanno interessato il marito e il convivente della ricorrente: tali elementi, infatti, sono stati legittimamente valutati dall’Amministrazione, in chiave prognostica, come indicativi di un contesto familiare non pienamente conforme ai valori dell’ordinamento, posto che, come affermato dalla giurisprudenza consolidata, la valutazione non si arresta alla persona dell’istante, ma si estende al nucleo convivente, quale ambito privilegiato di formazione e manifestazione della personalità individuale.
5.4. Fermo quanto sopra, vi è poi da aggiungere, soprattutto , che il diniego è stato comprensibilmente motivato dalla P.A. anche in ragione della omessa dichiarazione dei precedenti penali della richiedente.
Infatti, la non veritiera dichiarazione nella domanda circa la pendenza di procedimenti penali integra ictu oculi , quand’anche si tratti di un falso penalmente non rilevante, una causa di inammissibilità della stessa, e rappresenta un indizio di inadeguata conoscenza e/o adesione alle regole ed ai valori che informano l’ordinamento di cui si chiede lo status .
La giurisprudenza sul punto è infatti concorde nell’affermare che la dichiarazione non veritiera è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000: nei procedimenti ad istanza di parte la non veridicità di quanto autodichiarato rileva, infatti, sotto un profilo oggettivo, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante, giacché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in gioco.
L’omessa dichiarazione è, quindi, comunque indicativa di una non compiuta integrazione e può essere considerata sintomatica della mancata conoscenza dei principi (anche di collaborazione e buona fede) che devono permeare i rapporti con l’Amministrazione (tra le tante, v. TAR Lazio, Roma, Sez. V, sent. n. 4011/2025); ciò vale, a maggior ragione, nella presente fattispecie, laddove la ricorrente è stata peraltro specificamente notiziata, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, delle risultanze istruttorie, ma ha comunque ritenuto di non partecipare al procedimento, privando, dunque, l’Amministrazione del proprio apporto collaborativo nella precipua fase di valutazione, che invece oggi è contestata.
6. In conclusione, per tutto quanto detto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
7. Le difese di stile della parte resistente giustificano, comunque, la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA BA AL, Presidente FF
Claudio Vallorani, Consigliere
CA AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AR | MA BA AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.